di Claudia Osmetti
Libero, 13 febbraio 2020
La proposta di legge per il sesso dietro le sbarre. La Toscana chiede al governo di istituire in ogni carcere il tempo dell'affettività e una stanza dedicata. "Proibire le relazioni non serve ai fini dell'efficacia della pena".
Non c'è niente di più civile del sesso. Anche in prigione, e perché no? Il consiglio regionale della Toscana, una manciata di giorni fa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento sulla cosiddetta "affettività in carcere". Il concetto è semplice: pure i detenuti hanno diritto a far l'amore, dentro la struttura penitenziaria ma lontani dagli sguardi indiscreti di chicchessia.
senatoripd.it, 13 febbraio 2020
"Qualche mese fa con altri parlamentari siamo stati invitati ad un incontro a San Vittore con le persone detenute del reparto chiamato La Nave, amministrato dall'azienda sociosanitaria territoriale degli ospedali San Carlo e San Paolo.
Abbiamo per due ore ascoltato richieste e testimonianze sulla condizione carceraria. Ci hanno raccontato dell'assurdità di un regolamento penitenziario che consente ai detenuti solo una telefonata a settimana senza alcuna registrazione, giustamente solo verso pochi numeri autorizzati. Non ci sono ragioni, con questi limiti, per non consentire la possibilità di avere più contatti con le famiglie per salutare i figli o avere notizie dei genitori.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 13 febbraio 2020
Il pm vuole i lavori forzati per i detenuti. Roba da film western, non da Costituzione. Premessa la massima solidarietà per le minacce ricevute dalla criminalità organizzata e l'apprezzamento per il suo impegno nel contrasto alla 'ndrangheta, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri - uno dei magistrati più attivi sui media - dovrebbe forse essere un po' più cauto quando offre al pubblico statistiche basate su sensazioni personali (come quelle sulla corruzione nella magistratura che sarebbe del 6-7 per cento oppure del 2-3 per cento) e anche quando fa proposte a dir poco semplicistiche di riforma della giustizia.
Perché se in generale tutte hanno un sapore un po' reazionario, alcune - nello specifico - sono proprio incostituzionali e fanno venire i brividi se escono dalla bocca di un procuratore. Intervistato da Lucia Annunziata, ad esempio Gratteri ha candidamente proposto i lavori forzati per i detenuti. C'è il problema che sarebbe illegale, ma basta cambiare nome alla schiavitù in "lavoro come rieducazione e come trattamento": sarebbe cioè una "terapia" medica. "Abbiamo 50 mila detenuti, ma non abbiamo soldi per pagarli - è la riflessione di Gratteri - ma se dico 'il lavoro come terapia' non devo pagarli per lavorare, ma solo l'assicurazione": A quel punto avremmo "spiagge, fiumi e montagne più pulite al mondo".
A Gratteri, che senza rendersi neppure conto del significato ha detto all'Annunziata di condividere il tragico motto "Il lavoro rende liberi", ha risposto in maniera efficace l'associazione Antigone che si occupa dei diritti dei detenuti e delle garanzie del sistema penale: "Il lavoro gratuito non è altro che lavoro coatto. Il diritto internazionale vieta i lavori forzati.
La storia delle tirannie - nazionalsocialista ma anche stalinista - è una storia iconograficamente nota al mondo anche tramite le immagini dei lavori forzati. Auschwitz-Birkenau era un campo di lavori forzati". E ancora: "Il sistema penitenziario non ha bisogno di taumaturghi e soluzioni giustizialiste. Necessita di razionalità e umanità". I prigionieri con il piccone in mano e la palla al piede, sorvegliati dagli sceriffi col fucile in spalla, sono compatibili con i film western ma non con l'articolo 27 della Costituzione.
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 13 febbraio 2020
Chissà che lo spettacolo offerto in Senato non convinca tutti ad abbandonare la propaganda, concentrandosi sull'esame delle carte processuali. Quanto accaduto ieri nell'aula del Senato dimostra ancora una volta come le vicende giudiziarie siano ormai per ministri e parlamentari uno strumento di lotta politica che nulla ha a che fare con l'accertamento dei fatti e della verità.
Ma soprattutto con la verifica di quanto previsto dalla legge e cioè se "il ministro inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo".
E così anche il caso della nave Gregoretti - rimasta in mare per una settimana con a bordo 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo - è stato affrontato da tutte le forze politiche senza mai analizzare in maniera approfondita la sequenza dei fatti; le diverse posizioni dei magistrati che se ne sono occupati, visto che la Procura di Catania aveva sollecitato l'archiviazione dell'inchiesta; le ragioni dell'accusa e quelle delle difesa. Tanto che persino l'imputato Matteo Salvini ha dovuto precisare nell'intervento a palazzo Madama, di non poter seguire i suggerimenti del suo avvocato Giulia Bongiorno che nei giorni lo aveva esortato a "tenere conto dei rischi del processo". E ha continuato a sfidare avversari politici e giudici.
Nel corso dell'ultimo mese, peraltro segnato dalla campagna elettorale in Emilia-Romagna e Calabria, alcuni cambi di linea sono apparsi imbarazzanti. Quando Salvini fu indagato per sequestro di persona per aver bloccato l'ingresso in un porto sicuro della nave Diciotti i ministri del governo gialloverde in carica all'epoca, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, ma anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, decisero addirittura di autodenunciarsi pur di dimostrare la condivisione di ogni mossa, l'unità della squadra. Con il cambio di maggioranza e l'alleanza con il Pd - governo giallorosso - i 5 Stelle sono arrivati ad accusare Salvini di "aver agito da solo" per la Gregoretti, votando sì all'autorizzazione a procedere.
E questo nonostante le dichiarazioni pubbliche del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, mentre la nave era bloccata in mare, disse: "C'è un dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e della Difesa, la posizione del governo è sempre la stessa: vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevamo scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa".
Il 20 gennaio scorso, una settimana prima delle Regionali, Salvini esortò i parlamentari leghisti componenti della Giunta a concedere il via libera al processo. "Penso di essere il primo politico al mondo che chiede di essere processato", dichiarò pensando probabilmente più alle urne che al dibattito parlamentare.
Prova ne sia che ieri - passate le Regionali - ha cambiato idea e i senatori del Carroccio hanno abbandonato l'aula. Esattamente come avevano fatto gli esponenti del Pd in Giunta - scelta che sarebbe stato opportuno evitare se davvero si vogliono contestare in ogni sede le scelte del leader leghista in materia di migranti - e per questo Salvini li aveva definiti "vigliacchi".
Tra qualche settimana ci sarà un'altra occasione: per Salvini è scattata un'accusa analoga, questa volta relativa alla gestione della nave Open Arms, e il Senato dovrà nuovamente pronunciarsi. Chissà che lo spettacolo offerto ieri non convinca tutti ad abbandonare la propaganda, concentrandosi sull'esame delle carte processuali.
E così dimostrando ai cittadini che il Parlamento è il luogo dove si analizza quel che accade nel Paese e si prendono decisioni in loro nome e non propri tornaconti. Perché se davvero si crede - come sostengono molti parlamentari e leader di partito - che i magistrati usino le inchieste a fini politici, dovrebbe essere proprio la politica a dover rispondere in maniera coerente e adeguata. Lasciando perdere le convenienze momentanee e gli interessi di bottega.
di Errico Novi
Il Dubbio, 13 febbraio 2020
La Consulta: illegittima la retroattività della legge. La Corte rovescia la dottrina per tutte le norme che "incidono sulla natura della pena". Bonafede: "Stop solo all'interpretazione". Ma Costa (Fi) ribatte: "Gli avevo proposto di anticipare i giudici, i 5 Stelle dissero no".
La norma che vieta le pene alternative non può valere per il passato. Ora trema un altro totem dei 5S: l'equiparazione tra corrotti e mafiosi. Con una sentenza storica, la Consulta ha stabilito che l'applicazione retroattiva della "spazza corrotti" è incostituzionale. In particolare, la parte della legge che preclude, per i reati contro la Pa, l'accesso alle pene alternative al carcere non può avere effetti sui reati antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento.
Principio che, sancisce la Corte, vale per tutte le "modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative". Il ministro Bonafede puntualizza che appunto "l'intervento della Consulta è sull'interpretazione e non sulla legge" e che "nella spazza corrotti non c'è una norma che dice di applicarla retroattivamente".
Ma il deputato di Fi Costa sostiene di aver presentato, un anno fa, "proposte per introdurre una disciplina transitoria, anticipando al guardasigilli le eccezioni di costituzionalità" e di essersi imbattuto però nel no dei 5 Stelle che, dice, "presuntuosi, hanno tirato diritto". A fine mese la stessa norma della "spazza corrotti" sarà di nuovo vagliata dalla Corte, che potrebbe dichiararla illegittima anche per la "irragionevolezza" dell'equiparazione tra reati di corruzione e mafia.
È andata oltre. Oltre il pur notevole coraggio dell'avvocato di Stato Massimo Giannuzzi. Oltre il "minimo" atteso dagli avvocati del libero Foro. La Corte costituzionale dichiara illegittima l'applicazione retroattiva della legge "spazza corrotti".
In particolare nella parte in cui preclude, a chi è condannato per corruzione, l'accesso ai benefici penitenziari. Non solo. Perché a cadere sotto la netta censura della Corte è l'interpretazione retroattiva non semplicemente di quella norma, ma di tutte le "modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione". È perciò una pronuncia storica, una battaglia vinta, in modo memorabile, dagli avvocati, in particolare dai penalisti. Con meriti che possono essere riconosciuti, tra gli altri, anche a uno dei difensori intervenuti martedì in udienza, Vittorio Manes.
L'avvocato e professore dell'università di Bologna era stato tra i primi, infatti, a pubblicare riflessioni scientifiche in grado di confutare l'applicazione retroattiva della "spazza corrotti" e, in generale, di tutte le leggi sull'esecuzione penale. Un suo intervento su Diritto penale contemporaneo, ripreso anche dal Dubbio, aveva squadernato la fragilità della dottrina secondo cui quel genere di norme avrebbe natura "processuale" anziché sostanziale" e produrrebbe perciò effetti retroattivi.
Una tendenza che con la pronuncia di ieri la Corte costituzionale rovescia fragorosamente. Il giudice delle leggi, come fa notare il comunicato ufficiale, "ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla Spazzacorrotti".
Ma appunto, "secondo i giudici costituzionali, invece, questa interpretazione è "illegittima" con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna". Cade un totem.
E a questo punto sembra persino secondario, collaterale, che la rivoluzione introdotta ieri dalla Corte nella giurisprudenza del diritto penale travolga anche la "spazza corrotti".
C'è però un'aggravante oggettiva impossibile a tacersi: il legislatore si era rifiutato di introdurre, persino a posteriori, un regime transitorio di applicazione. A inizio marzo dell'anno scorso, infatti, da un'iniziativa del responsabile Giustizia di Forza Italia Enrico costa, messa a punto insieme con l'Unione Camere penali, si era aperto un dialogo col guardasigilli Alfonso Bonafede per arrivare a una "interpretazione autentica", non retroattiva, della famigerata norma. Dopodiché né governo né Parlamento hanno più mostrato interesse per la faccenda.
Così l'esclusione dei condannati per corruzione dalle misure alternative al carcere ha continuato a colpire decine di persone per reati commessi molti anni prima che la "spazza corrotti" entrasse in vigore. "Noi avevamo presentato proposte di legge per introdurre una disciplina transitoria della spazzacorrotti, anticipando al guardasigilli le eccezioni di costituzionalità", è la ricostruzione di Costa. Secondo il quale "i 5 Stelle, presuntuosi, hanno tirato diritto". Fino alla provocatoria iperbole: "Bonafede paghi di tasca propria l'ammontare delle riparazioni per le ingiuste detenzioni cagionate dalla sua testardaggine".
Il ministro deve essere certo di non avere la responsabilità politica che il deputato azzurro gli contesta, se poco dopo risponde che "l'intervento della Consulta è sull'interpretazione e non sulla legge" e che "nella spazzacorrotti non c'è una norma che diceva di applicarla retroattivamente". Vero, ma forse proprio per questo sarebbe stato giusto ascoltare chi, come Costa, proponeva di chiarire il punto con una norma di interpretazione autentica.
Bonafede chiede di "lasciare la Corte costituzionale fuori dalle polemiche" e Matteo Renzi, per tutta risposta, parla di "giustizialismo bocciato dalla Consulta"; poi con l'occhio alla prescrizione aggiunge perfido: "Non è che l'inizio. Chi ha orecchi per intendere intenda". Certo è che come al solito è dovuto intervenire il giudice delle leggi, a compiere l'opera che invece spetterebbe in pieno al legislatore.
Ed è stata così la Corte presieduta da Marta Cartabia, come recita ancora la nota ufficiale, a esaminare "le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge Spazzacorrotti che aveva esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione".
In particolare, puntualizza impietosamente la Consulta, "era stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge". Da qui la necessità di provvedere a colmare il gravissimo, per lo stato di diritto, vuoto normativo.
Secondo la Corte, infatti, "l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione". Un principio che si riflette in uno dei cardini della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, che all'articolo 7 stabilisce appunto l'irretroattività delle norme penali sostanziali. Ci voleva un giudice, per ricordarlo al legislatore.
di Guido Neppi Modona
Il Dubbio, 13 febbraio 2020
La decisione è particolarmente importante anche dal punto di vista istituzionale perché ha dichiarato illegittima una consolidata ma erronea interpretazione della Suprema Corte. La Corte costituzionale presieduta dalla presidente Marta Cartabia ha pronunciato ieri una sentenza particolarmente importante anche dal punto di vista istituzionale, perché, tra l'altro, ha dichiarato illegittima una consolidata - ma erronea - interpretazione giurisprudenziale sostenuta dalla Cassazione.
Al di là dei rapporti tra la Corte e la Cassazione, qui importa che ad esser dichiarata incostituzionale è stata una norma della c. d. legge "Spazzacorrotti" (legge 9 gennaio 2019 n. 3), fiore all'occhiello del tuttora ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dei Cinque Stelle allora al governo con la Lega.
Già di per sé un titolo così provocatoriamente propagandistico suscita inquietudine e preoccupazione. In particolare, la legge del 2019 è intervenuta su un tormentatissimo articolo dell'ordinamento penitenziario, ove si prevede che i condannati per delitti di rilevante gravità - tra cui quelli di terrorismo, eversione dell'ordinamento democratico, associazione di tipo stampo mafioso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia - non possono, salvo che collaborino con la giustizia, esser destinatari delle misure alternative al carcere, cioè non possono usufruire della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare.
Ebbene, la trovata di ingegno della "spazza-corrotti" è l'estensione di quei divieti ai condannati per alcuni reati contro la Pubblica amministrazione, tra cui peculato, concussione, corruzione: come se fosse possibile equiparare la gravità dei delitti di terrorismo o di associazione mafiosa ai fatti, certamente riprovevoli ma talvolta di modesto rilievo, commessi da corrotti e corruttori.
Sin qui, dunque, si può parlare di inopportunità e di superficialità dell'equiparazione propagandistica tra categorie di reati tra loro non comparabili, ma non di incostituzionalità. Tanto è vero che i 17 giudici che hanno sinora sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge del 2019 non hanno messo in discussione questi profili. Come a dire che rientra nella discrezionalità del legislatore produrre talvolta norme poco sensate, di cui comunque la maggioranza parlamentare sarà a suo tempo chiamata a rispondere politicamente davanti al corpo elettorale.
L'incostituzionalità sta nel fatto che ci si è dimenticati di inserire nella "Spazzacorrotti" una norma transitoria, volta a stabilire che il divieto di accesso alle misure alternative è operante solo quando i reati ostativi siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova legge, cioè dopo il 31 gennaio 2019. In questa "piccola" dimenticanza sta appunto il profilo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irretroattività della legge penale enunciato dall'articolo 25 della Costituzione, mediante la formula, di consolidata e indiscussa civiltà giuridica, in base alla quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
La stessa Avvocatura dello Stato, istituzionalmente chiamata a difendere la conformità alla Costituzione della norma di cui si sospetta l'incostituzionalità, ha eccezionalmente sostenuto in questo caso l'incostituzionalità della mancata previsione della irretroattività della legge del 2019. La Corte costituzionale si è però trovata di fronte a un ostacolo non di scarso rilievo, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione nella nozione di legge penale non rientra la disciplina dell'esecuzione della pena detentiva. E cioè, secondo la Cassazione, la pena detentiva scontata in carcere piuttosto che in libertà, mediante l'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero in regime di semilibertà sono piccoli particolari che non rientrano nella disciplina della legge penale.
La Corte ha dichiarato questa interpretazione formalistica costituzionalmente illegittima e nello stesso comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa ha fatto sapere che il principio costituzionale di irretroattività della legge penale si riferisce anche alle norme che incidono sulla natura della pena, trasformando il carcere in sanzione da scontare in libertà. In questo senso, cioè solo in caso di reati commessi dopo il 31 gennaio 2019, dovrà d'ora innanzi essere interpretata l'infelice legge del 2019, senza che sia neppure richiesta una iniziativa del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, tuttora in carica.
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 13 febbraio 2020
Per l'ex governatore della Lombardia l'ipotesi del risarcimento. La dichiarazione è formale: "Apprendo oggi con soddisfazione che la Corte ha ritenuto incostituzionale la retroattività della Spazzacorrotti in forza della quale, purtroppo, ho subito alcuni mesi di ingiustificata detenzione". Roberto Formigoni non esulta più di tanto, sa che, se non ci fosse stata la legge voluta dal M5S, sarebbe uscito dal carcere "solo" qualche mese prima. Molte altre persone non ci sarebbero mai neanche dovute entrare.
Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri, l'ex presidente della Regione Lombardia varcò la soglia di Bollate il 22 febbraio dell'anno scorso, meno di un mese dopo l'entrata in vigore la Spazzacorrotti che avrà un'influenza relativa sulla sua posizione. Come tutti coloro che hanno più di 70 anni, entrato in carcere avrebbe potuto chiedere immediatamente la detenzione domiciliare. Incensurato, senza legami con criminali, l'avrebbe ottenuta in qualche settimana se non ci fosse stata la Spazza-corrotti che nega questo e altri benefici ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione.
I suoi legali, gli avvocati Mario Brusa e Luigi Stortoni,puntarono subito al superamento di questo divieto sostenendo (era già accaduto in un caso a Venezia) il principio di non retroattività della norma penale, e cioè che la nuova legge non potesse essere applicata ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Sostennero anche la "collaborazione impossibile", quella che permette di concedere i benefici penitenziari anche ai condannati che non ne avrebbero diritto, se i giudici accertano che non sono in grado di dare nuovi elementi che facciano luce sulle vicende che li riguardano. Il Tribunale di Sorveglianza concesse la detenzione domiciliare e Formigoni uscì cinque mesi dopo.
"C'è da augurarsi che il pronunciamento della Consulta freni una linea di politica penale giustizialista presente nei governi di questa legislatura", aggiunge l'ex presidente le cui prospettive prossime sono un'eventuale richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione e l'affidamento in prova ai servizi sociali, che potrà chiedere all'incirca tra un anno quando la pena residua scenderà sotto i quattro anni. Cosa che avrebbero voluto fare coloro che, condannati a meno di 4 anni, senza la Spazzacorrotti non sarebbero finiti dentro perché l'ordine di carcerazione sarebbe stato sospeso in attesa della decisione dei giudici sull'affidamento. Sono in cella ingiustamente, vista la decisione della Corte costituzionale. Potrebbero essere qualche decina di detenuti in tutta Italia (un solo caso sarebbe comunque troppo) che già da oggi avrebbero diritto alla libertà.
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 13 febbraio 2020
Italia Viva vota di nuovo con le opposizioni. Pronta un'altra insidia: un emendamento al dl sulle intercettazioni. E sullo "spazzacorrotti" la Consulta assesta il primo colpo.
I renziani si schierano con le opposizioni ma la maggioranza regge senza problemi nelle commissioni prima e quinta della camera dove ieri pomeriggio si è votato ancora sulla prescrizione. Respinta la proposta Iv di sospendere per un anno la contestata riforma Bonafede. Che resta in vigore - lo è ormai da un mese e mezzo - mentre è ancora sospesa la soluzione che 5 Stelle, Pd e Leu immaginano di trovare, a questo punto con o senza il consenso dei renziani, ai problemi che la riforma ha aperto. Innanzitutto il rischio di processi interminabili, denunciato da ultimo da diversi procuratori generali durante le cerimonie di apertura dell'anno giudiziario.
Stasera (alle otto) si terrà il tanto annunciato Consiglio dei ministri che dovrebbe licenziare sia il disegno di legge delega di riforma del processo penale - lo strumento per accelerare i tempi della giustizia e sterilizzare così l'impatto sui processi della cancellazione della prescrizione - sia il disegno di legge ordinario con il "lodo" che contiene le modifiche alla riforma Bonafede. Quest'ultimo però è tornato in forse, con alcuni degli alleati che ieri sera lamentavano di non ancora visionato nessun testo e i renziani che non ne vogliono sapere. È ormai certo che non si tenterà più il blitz con l'abbinamento alla proposta Costa: sarà un disegno di legge autonomo, magari quello firmato dal deputato di Leu Conte che giusto ieri è stato sganciato da quello di Forza Italia. Tempi lunghi, sarà approvato "entro l'estate", prevede il responsabile giustizia dem Verini. Il testo di Forza Italia sarà invece bocciato a Montecitorio il 24 febbraio e non potrà essere ripresentato immediatamente in forma identica a palazzo Madama.
Per la maggioranza l'insidia al senato è adesso un'altra. Un emendamento al decreto sulle intercettazioni che ripropone in quella sede la cancellazione della riforma Bonafede. In commissione a palazzo Madama la maggioranza senza il voto del commissario di Italia viva è sul filo, oggi può andare sotto o agguantare un pareggio. Il decreto sulle intercettazioni oltretutto è in forte ritardo (l'aspetta l'aula la prossima settimana per la fiducia) e ha bisogno di diverse modifiche. Il Csm ieri ha chiesto di fermarlo per altri tre mesi.
Alla camera invece, nella conta nelle commissioni che stanno anche qui affannosamente esaminando il milleproroghe, Pd, 5 Stelle e Leu hanno superato lo scoglio dell'emendamento renziano (prima firmataria Lucia Annibali, ieri ignobilmente sotto attacco sui social e raggiunta dalla solidarietà di tutti i partiti): 49 voti a 40. Un margine più ampio di quello di appena due voti con il quale era stato respinto martedì sera un altro emendamento per la sospensione della Bonafede (Magi). Avrebbe potuto togliere qualche grattacapo al Pd, visto che la responsabilità dell'eventuale approvazione sarebbe ricaduta tutta sui 5 Stelle assenti.
Intanto ieri la Corte costituzionale ha assestato un primo colpo alla legge cosiddetta "spazza-corrotti". Decidendo con una sentenza interpretativa - che formalmente rigetta i dubbi di costituzionalità, ma sostanzialmente li accoglie dettando ai tribunali come interpretare d'ora in poi la legge - che è illegittima l'applicazione retroattiva delle norme che escludono i condannati per corruzione prima della spazzacorrotti dai benefici carcerari e dalle misure alternative. Ha un bel dire il ministro Bonafede che la decisione non lo riguarda e non macchia la legge che lui considera il suo fiore all'occhiello. Perché, spiega avviandosi a un'altra delle sue famose gaffe, "si interviene sull'applicazione dell'interpretazione di una norma... voglio chiarire che non c'era una norma della legge spazzacorrotti che diceva che si doveva applicare retroattivamente, quella era un'interpretazione che facevano i giudici".
Ovviamente perché così non fosse avrebbe dovuto esserci nella legge una norma opposta. E cioè la previsione di un regime transitorio che escludesse i condannati per reati commessi prima dell'entrata in vigore della spazzacorrotti dal regime peggiorativo. Ma il Movimento 5 Stelle non volle niente del genere, e anzi lo rivendicò come un successo proprio il giorno in cui al primo condannato celebre per reati contro la pubblica amministrazione, Roberto Formigoni, fu rifiutato l'accesso alle misure alternative al carcere. "È solo il primo, merito della nostra legge", esultò il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Buffagni. La stessa presidenza del Consiglio che martedì, tramite l'avvocatura dello stato, ha riconosciuto che l'applicazione retroattiva della legge è incostituzionale.
Ma soprattutto Bonafede dovrebbe essere più prudente nel dare per salva la sua legge, la stessa nel quale volle infilare all'ultimo momento la riforma della prescrizione, perché quello di ieri era solo il primo appuntamento con la Corte costituzionale. Prima della fine del mese sarà davanti ai giudici delle leggi anche il tema più generale della irragionevole equiparazione che ha fatto la spazzacorrotti dei reati contro la pubblica amministrazione con quelli di mafia e terrorismo.
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 13 febbraio 2020
In dirittura il ddl delega per l'efficienza del processo penale. Esteso il ravvedimento. Scorciatoia telematica per velocizzare il processo penale. Depositi di atti e documenti e notifiche in formato elettronico.
E poi, meno processi in entrata (grazie al maggior rigore delle richieste di rinvio a giudizio: ci vuole la prognosi di condanna), tappe forzate per le indagini preliminari (con sanzioni disciplinari per i pm che sforano), riti alternativi amplificati (tra tutti un superpatteggiamento per reati fino a otto anni, oggi sono cinque), una falcidia degli appelli e varo del giudice unico in secondo grado, querela per le lesioni stradali e ravvedimento con oblazione per tutte le contravvenzioni.
È la lenzuolata delle misure per accelerare i tempi e decongestionare i tribunali, secondo quanto prevede lo schema di disegno di legge delega per l'efficienza del processo penale, atteso in consiglio dei ministri. Il disegno di legge si occupa anche di personale amministrativo e prevede l'assunzione di una task force di 2 mila amministrativi per 24 mesi per smaltire gli arretrati e digitalizzare il rito.
Trattandosi di legge delega, il ddl contiene i principi e criteri direttivi di futuri decreti legislativi. Peraltro, l'articolato consente di tracciare un quadro preciso degli intendimenti del governo. Vediamo i tratti salienti del provvedimento.
Telematica. Due aspetti saltano agli occhi. Il primo è il deposito telematico di atti e documenti, ma non è ancora chiaro se sarà facoltativo o obbligatorio a tappeto. La telematica sarà usata anche per comunicazioni e notificazioni. Gli uffici manderanno al difensore tutto tramite telematica (Pec e non solo).
Così facendo si semplificano anche le notifiche agli imputati (che causano nella prassi una enormità di rinvii perché non è facile reperirli), prevedendo che le notifiche agli imputati, successive alla prima, avvengano al difensore (e quindi a mezzo Pec o altro canale telematico). Indagini preliminari.
Freno ai rinvii a giudizio: il pm dovrà chiedere l'archiviazione quando non c'è una prognosi favorevole di condanna (e non, come oggi, quando gli elementi a sue mani non sono idonei a sostenere l'accusa). Poi, indagini preliminari con il cronometro alla mano (da 6 mesi per i reati più lievi a un anno e mezzo per i più gravi), ma soprattutto con la tagliola della sanzione disciplinare per il pm che sfora i tempi. Tra l'altro si prevede, trascorso un lasso di tempo, l'obbligo del pm di far saper all'indagato che ci sono indagini in corso. Saranno formalizzate e ufficializzate la fasce di gravità dei reati, che rappresenteranno una modalità per individuare le priorità delle indagini, anche se non viene scalfito il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Per decidere quali reati avranno la precedenza investigativa, si dovrà tenere conto anche delle specializzazioni criminali di un determinato territorio.
Superpatteggiamento. Si potranno patteggiare i reati puniti con la reclusione fino a otto anni (ora il limite è cinque). Anche se saranno comunque esclusi i patteggiamenti per strage e omicidio. Il rito abbreviato dovrà evitare lungaggini e si prevede che ci possano essere parentesi istruttorie (ad esempio sentire testimoni), ma solo se necessarie e se, comunque, si risparmia tempo rispetto a un possibile successivo processo dibattimentale.
Udienze. Il ddl prevede che il giudice dovrà calendarizzare tutte le udienze del processo, si consente la lettura degli atti della polizia giudiziaria e non ci vorrà l'unanimità delle parti se una rinuncia a un testimone o altra prova.
Appelli. Il difensore potrà impugnare solo se ha la delega specifica dell'imputato successiva alla sentenza da appellare. Inappellabili i proscioglimenti per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa, le condanne sostituite con il lavoro di pubblica utilità. Introdotto il giudice unico d'appello, per i reati decisi dal giudice monocratico in primo grado. Possibile anche l'appello "non partecipato" e cioè senza le parti.
Querela. Estesa alle lesioni personali stradali. Poi per tutti i reati procedibili a querela, se la vittima non si presenterà in udienza, la querela si considererà rinunciata.
Ravvedimento. Estesa la possibilità di ottenere l'estinzione delle contravvenzioni, per effetto del pagamento di un'oblazione e della esecuzioni di prescrizioni ripristinatorie e risarcitorie. Ragguaglio. Un giorno di pena detentiva varrà 180 euro (ora vale 250 euro).
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2020
Tre mesi in più per fare entrare in vigore la riforma delle intercettazioni. Ma anche una nutrita serie di modifiche che vanno dall'utilizzo dei trojan alle prerogative della difesa. All'ordine del giorno del plenum del Csm in agenda questa mattina arriva il parere messo a punto dalla VI commissione (messo a punto dai togati Nino Di Matteo e Giuseppe Marra) sul decreto legge con il quale, a fine anno, da una parte è stata rinviato (di nuovo) il debutto della nuova disciplina e, nello stesso tempo, vi erano innestate modifiche sostanziali.
Tanto sostanziali che ora se ne chiede un nuovo slittamento (non la prende bene l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando che qualifica come "incredibile" la richiesta del Csm). Infatti, osserva la bozza di parere, anche se è apprezzabile la scelta di fare riferimento, per l'applicabilità delle modifiche, alla data di iscrizione del procedimento, invece che a quella di emissione dell'autorizzazione, è prevedibile che il nuovo criterio "non sarà risolutivo di tutte le problematiche di diritto intertemporale che si porranno quando due o più procedimenti, con una diversa data di iscrizione, per alcuni antecedente e per altri successiva al 29 febbraio, siano riuniti o, all'opposto, quando da un procedimento iscritto prima del 29 febbraio ne scaturisca, per stralcio, un altro dopo tale data". Difficoltà analoghe nel caso in cui all'iscrizione di alcuni reati, avvenuta prima del 29 febbraio 2020, ne seguiranno altre, per nuovi titoli di reato.
Ma a non convincere è anche la nuova disciplina per l'uso dei trojan, dove non è chiaro il perimetro dell'allargamento dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni alla prova di reati diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata concessa: nello stesso procedimento o in procedimenti diversi? E ancora, l'obbligo di vigilanza del pm perché nei verbali non vengano riportate espressioni in grado di danneggiare la privacy appare di difficile realizzazione nei casi di procedimenti con un numero elevato di operazioni da effettuare ogni giorno.
La bozza di parere considera poi critico il limite temporale previsto per la conservazione delle registrazioni destinate alla distruzione una volta emessa la sentenza definitiva. "Non appare opportuno procedere alla distruzione delle registrazioni in assenza di motivate e pregnanti esigenze di riservatezza", visto che l'esperienza giudiziaria insegna che l'intercettazione di una conversazione "può rivelarsi, anche dopo molti anni, fonte di prova preziosa e indispensabile".
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