Ansa, 13 dicembre 2019
Il percorso penitenziario non basta, servirebbero task force. "È certo che la sola osservazione penitenziaria di per se non potrà mai essere considerata elemento indicativo della rieducazione perché occorre qualcosa in più che ci faccia pensare alla risocializzazione.
di Giovanni Russo Spena
Left, 13 dicembre 2019
Con l'abolizione della prescrizione che entra in vigore il primo gennaio 2020, salvo che in alcuni casi, una sentenza di condanna o di assoluzione può intervenire anche dopo decenni. Ma per la Cassazione nessuno può essere ritenuto "eternamente giudicabile".
Vi sono temi fondanti lo Stato di diritto che andrebbero sottratti ai semplicismi propagandistici, demagogici, identitari da parte delle forze politiche. Lo è certamente l'istituto della prescrizione che ha, sullo sfondo, la difficile dialettica di sempre tra autorità e libertà, tra diritti e potere; in definitiva, tra giustizia e politica.
La durata ragionevole del processo è principio costituzionale. Il "fine processo mai" è, quindi, incostituzionale. Spesso, peraltro, in Italia (ma non solo), temi giurisdizionali diventano terreno di scontro tra poteri dello Stato e tra magistratura e politica. Sono crollati governi. Di recente, il governo Berlusconi e, per motivi parzialmente diversi, il governo Prodi.
E anche oggi forte è la fibrillazione tra i partiti della maggioranza (alla ricerca di espedienti che permettano, sul tema, un fragile equilibrio). Ma è aspro anche il dibattito nella stampa, nell'opinione pubblica. Quale è la pietra dello scandalo? Dal primo gennaio 2020, per una legge fortemente voluta dal ministro della Giustizia del governo Lega M5s (lo stesso ministro dell'attuale governo), in presenza di una sentenza di primo grado non vi è più scadenza alla durata del processo. Il decorrere abnorme del tempo non porta più alla prescrizione.
È stato eliminato l'alibi con il quale imputati eccellenti si sono "salvati" nel processo e dal processo (Berlusconi, Andreotti, ecc.) o ci troviamo di fronte ad una incostituzionale torsione giustizialista? Di Maio, con la ben nota enfasi propagandistica un po' banale, parla di "svolta rivoluzionaria" contro i "potenti". E, dall'altra parte, il Pd parla di M5s "forcaiolo" e Zingaretti sbotta "così non si può andare avanti".
Non a caso la stessa "riforma Bonafede" prevede un accorciamento dei tempi dei processi con una durata massima di sei anni. Ma questi meccanismi strutturali modificativi del percorso processuale non sono per nulla definiti. Il tema va sottratto alla propaganda. Riguarda la dignità stessa dell'imputato e dell'indagato. Ed è un dilemma sofferto per noi giuristi garantisti.
Quello di dover scegliere tra l'ingiustizia di lasciare impunito un colpevole e la somma ingiustizia di lasciar marcire in galera un possibile innocente. La legge Bonafede, invece, taglia il nodo attuando un paradosso giuridico: salvo che in alcuni casi, una sentenza di condanna o di assoluzione può intervenire anche dopo decenni.
La legge Bonafede è incostituzionale ma anche inefficace ed inutile; se è vero che, come affermato dal Consiglio superiore della magistratura e dal procuratore generale presso la Cassazione, il sessanta per cento delle prescrizioni matura nelle fasi delle indagini. Le quali, venendo meno la prescrizione, fattore comunque di velocizzazione, rischiano di avere una durata ancora maggiore dei procedimenti. Nella legge Bonafede non vi sono nemmeno i correttivi proposti dalla Commissione Gratteri (insediata nel 2014 ndr).
E nemmeno gli istituti, felicemente sperimentati, del processo tedesco. Io non nego, sia ben chiaro, che la prescrizione appaia iniqua all'opinione pubblica, scossa dal fatto che, spesso, i Berlusconi e gli Andreotti di turno se la sono cavata attraverso meccanismi dilatori, sottrazione ai processi, ottimi avvocati. In quei casi la prescrizione è stata assimilata all'impunità. Ma noi dobbiamo tentare di risalire al fondamento costituzionale del processo giusto e breve. Il trascorrere del tempo incide sulla capacità punitiva del processo o no? l'Amputato, l'indagato sono sempre uguali a se stessi anche dopo anni? Uguali rispetto al momento in cui hanno commesso il crimine? La stessa Corte di Cassazione ha argomentato che nessuna persona può essere ritenuta "eternamente giudicabile".
Il "diritto all'oblio" fa parte dell'imperfezione della giustizia. Non si può fermare il tempo. Perché dietro quel tempo vi è una persona. Il trascorrere del tempo porta anche all'affievolimento dell'interesse dello Stato alla sanzione. Lo stesso delitto, con il passare del tempo, non è uguale a se stesso. Anche nella percezione della società. Non a caso vi sono reati espressamente non prescrivibili, come la strage e il genocidio. Perché colpiscono lo spirito di comunità in maniera indelebile, feriscono la filosofia stessa dello stare insieme. Per orientarci, in definitiva, all'interno dei nostri dilemmi garantisti, partiamo sempre dalla concezione costituzionale della pena. Nel nome di Antigone, sfidiamo la demagogia populista, andiamo controcorrente.
di Felice Besostri
Left, 13 dicembre 2019
Da quando è stata approvata la riforma nulla è stato fatto per accelerare i processi. La norma voluta dal M5S, che indebolisce la prescrizione nel processo penale, parte da un'esigenza legittima: garantire la certezza della pena. Peccato che il provvedimento è figlio di mere "scelte d'immagine". E calpesta diversi articoli della Costituzione.
Mi auguro che la mia proposta di un ricorso per l'accertamento del diritto ad un processo in tempi ragionevoli, che tenga conto della presunzione di non colpevolezza e del fine rieducativo della pena, trovi il sostegno dell'avvocatura e dei suoi organismi. Il ricorso è pronto e potrebbe essere presentato anche prima che le norme contestate, quelle che riformano la prescrizione, entrino in vigore il 1° gennaio 2020.
Non si tratta di opportunità politica, ma di rispetto della Costituzione. Ma pinna di esaminare i motivi che sorreggono la scelta di elaborare questo ricorso, facciamo un piccolo passo indietro. Mi hanno fissato una risonanza magnetica, importante per la mia salute, presso una clinica privata perché la disponibilità presso una struttura pubblica andava oltre la data già fissata per una visita collegiale di controllo. Con mio sconcerto ho appreso che la struttura in precedenza aveva un altro nome, quello di una clinica dove chirurghi, traditori del giuramento di Esculapio, eseguivano interventi non necessari per bramosia di guadagno ed anche pericolosi, tanto che quattro anziani pazienti avevano perso la vita.
Ebbene il processo arrivato per la seconda volta in Cassazione era a rischio di prescrizione per fatti del 2008 e che in appello erano stati sanzionati con l'ergastolo, annullato dalla Suprema corte. Non si può rimanere indifferenti, si può quindi capire che un elementare senso di giustizia provochi disgusto personale ed indignazione popolare. Nel gennaio di quest'anno con la legge n. 3, cosiddetta Spazza-corrotti, la prescrizione era stata di fatto abrogata perché sospesa dalla sentenza di primo grado fino al passaggio in giudicato della sentenza "che definisce il giudizio", già una prima anomalia perché questa norma ed altre connesse sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2020, mentre la legge nel suo complesso è entrata in vigore 11 mesi fa.
Come al solito il mondo politico e dell'avvocatura si è agitato nell'imminenza della scadenza, in zona Cesarini, per mutuare l'espressione dall'altra grande passione italica, il gioco del calcio. La questione ha acquistato un significato politico strumentale, talmente strumentale che chi aveva approvato le norme nel governo giallo-verde ora critica il governo giallorosa, composto anche da chi, in precedenza, criticava quelle stesse misure.
Uno scenario analogo a quello di un'altra sceneggiata, la definitiva approvazione di una drastica riduzione dei parlamentari elettivi da 945 a 600, con il più: elevato rapporto tra abitanti e parlamentari d'Europa, dopo aver avuto quello più. basso. Da un'esagerazione all'altra di segno opposto, come per la prescrizione: dalla prescrizione troppo frequente, addirittura nella fase inquisitoria, alla prescrizione mai, neppure dopo un'assoluzione in primo grado o in appello, in caso di ricorso della procura generale.
In questi 11 mesi nessun progresso è stato fatto per accelerare i processi, che pure erano stati preannunciati e che sono imposti dall'art. 111 della Costituzione, che ha recepito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il quale i procedimenti devono avere una ragionevole durata nell'interesse della società e delle persone coinvolte a qualsiasi titolo, imputati e vittime di un reato, avvocati e pubblici ministeri o giudici. La società si deve difendere dai criminali e la certezza e la tempestività di una pena hanno un effetto deterrente molto maggiore di pene elevate in teoria, ma mai applicate in pratica, le famose grida manzoniane.
Noi abbiamo una Costituzione saggia, che recepisce tutti i principi di civiltà giuridica ed è interesse di tutti che siano rispettati, non possiamo sapere cosa la sorte riserbi a noi o ai nostri cari. Tra i principi assumono particolare rilievo quelli enunciati dall'art. 27 della Carta fondamentale: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Viola dunque sia l'art. 3 che l'art. 27 della Costituzione, che la sentenza di primo grado sospenda la prescrizione sia che si tratti di condanna, che di assoluzione, anche nell'ipotesi più ampia per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Tra l'altro la sentenza di condanna interrompe la prescrizione, quando si poteva disporre la sospensione a partire dalla conferma della condanna in appello: gli effetti sarebbero stati gli stessi ma senza violare la Costituzione. La funzione rieducativa della pena ha un senso se interviene a breve distanza dai fatti.
Se passa un decennio od anche più, o il colpevole ha fatto carriera da criminale e, quindi, non è rieducabile ovvero è diventato un cittadino esemplare: la prima condanna ha raggiunto lo scopo. L'altra vistosa incostituzionalità è che la sospensione, che per definizione è di natura temporanea, non ha un chiaro termine finale, diventa un'abrogazione che non è possibile, perché la prescrizione nel nostro ordinamento giuridico "rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione con formula di particolare ampiezza" (Corte costituzionale, sentenza 115/2018).
Per rispetto dell'art. 12 primo periodo delle disposizioni sulla legge in generale, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Ora, l'intenzione del legislatore di impedire il decorso della prescrizione non consente di alterare il significato proprio della parola "sospensione" e derivati, che indica un arresto temporaneo, che presuppone un termine iniziale e uno finale con una durata temporale definita, per cui non bastano due fatti, se il termine finale non è certo.
Tale non è la "data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio", perché l'eventualità è rimessa alla proposizione di un ricorso, anche nel caso che sia inammissibile, per esempio nel caso di assoluzione per ragioni di merito, come non aver commesso il fatto. Lo stesso termine iniziale non tiene conto dell'ipotesi, che la sentenza di primo grado in appello sia stata riformata per nullità.
Un processo rapido - lo ricordiamo - è nell'interesse delle vittime del reato, che hanno diritto ad un giusto indennizzo, che dovrebbe comunque essere assicurato dallo Stato, anche quando esso non garantisce la sicurezza e la celerità dell'azione penale, nonché la ragionevole durata del processo, tanto che ha dovuto dotarsi della legge 89/2001, dal titolo "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile" (cosiddetta legge Pinto).
Una dichiarazione d'incostituzionalità rispetto alla norma che elimina la prescrizione avrebbe effetto di abrogazione ex tunc. Il 65% delle prescrizioni si verifica nella fase inquirente e istruttoria, e su questo fronte la nuova norma non pone alcun rimedio: molto più utile sarebbe che la prescrizione decorresse dalla notizia del reato e non dalla data di consumazione.
Si tratterebbe poi anche di far rispettare per questa via l'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 della Costituzione e non di lasciarla all'arbitrio dei Pm. Si è ancora in tempo a sottoporre con urgenza la questione alla Consulta, la sua sede naturale: non alle "scelte d'immagine" delle forze politiche.
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 13 dicembre 2019
Ma è possibile che su questa storia della prescrizione nessuno dica la cosa più vera e semplice? È questa: che il processo è un'ingiustizia. È un'ingiustizia necessaria, ma è un'ingiustizia. È un sopruso: inevitabile, ma è un sopruso. È infatti necessario che alcuni siano incaricati di giudicare e sanzionare i comportamenti delle persone, ma questa necessità si soddisfa con un dispositivo di violenza che mette l'individuo in istato di soggezione e lo isola, lo indebolisce e insulta la pace della sua vita.
E questo è appunto un sopruso, che inevitabilmente bisogna predisporre perché altrimenti la convivenza civile è impossibile: ma la società che lo predispone e quelli che, con il processo, sono chiamati a realizzarlo, dovrebbero risentire con gravità una specie di colpa nell'essere obbligati a tenere in ordine i comportamenti delle persone usando questo pur necessario strumento di sopraffazione.
Chi reclama il diritto dello Stato all'infinità del processo non comprende che in quel modo lo Stato eserciterebbe il potere di infliggere ingiustizia infinitamente, così rendendosi responsabile di un delitto ben più grave rispetto a quello che pretende di punire con una sentenza. Lasciare eternamente impuniti i responsabili di azioni illecite non va bene, questo lo capisce chiunque; ma va anche meno bene pensare di risolvere il problema consentendo che siano eternamente punibili, perché in questo modo si rende perpetua l'implicazione della vita degli individui in un meccanismo di afflizione semmai accettabile a patto che funzioni, e cioè che affligga, per poco tempo.
Se per evitare che i responsabili di azioni illecite la facciano franca si escogita di renderglielo impossibile armando lo Stato del potere di processarli e punirli sempre e per sempre, allora si accetta che lo Stato persegua il fine di giustizia tramite un'ingiustizia senza fine. E il popolo in nome del quale si fanno i processi e si emettono le sentenze diventa l'incolpevole esecutore di una immensa e irrimediabile oscenità: un'infinita possibilità di violenza contro sé stesso. È necessario e inevitabile che lo Stato si riservi del tempo per processare e condannare. È cioè necessario e inevitabile che lo Stato sia messo nelle condizioni di poter infliggere l'ingiustizia del processo.
di Valentina Stella
Left, 13 dicembre 2019
Dal "fine pena mai" al "fine processo mai". Il blocco della prescrizione è solo l'ultima spia di una mentalità forcaiola molto diffusa in Parlamento. L'idea del giudizio perenne e del carcere come vendetta nega la possibilità di trasformazione dell'individuo e va contro la Costituzione.
Il presidente dell'Unione delle Camere penali, Giandomenico Caiazza, smonta punto per punto tutte le bufale che tengono in piedi la riforma abrogativa della prescrizione: "Si tratta di una delle più riuscite ed efficaci operazioni di manipolazione informativa" Circa un migliaio di avvocati penalisti di tutta Italia per sei giorni si sono alternati ad un microfono in piazza Cavour a Roma per dire no alla riforma abrogativa della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, voluta fortemente dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.
Ideatore della maratona oratoria è stato il presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, Giandomenico Caiazza: "È la prima volta che si è organizzata una forma di protesta di questo tipo tra gli avvocati. l'Aspirazione mi è venuta grazie a Marco Pannella che la ideò circa 25 anni fa per una campagna referendaria". L'obiettivo dei partecipanti è stato quello di dire finalmente la verità sul tema della prescrizione che, a detta di Caiazza, è stato contraddistinto "da una delle più riuscite ed efficaci operazioni di manipolazione informativa che sia dato ricordare".
La verità passa anche attraverso le storie di persone che sono rimaste imprigionate nelle catene della giustizia per decenni, vedendo spesso le loro vite sconvolte. Un avvocato ha raccontato che quando era al liceo due persone sono finite a processo con l'accusa di essere pedofili. Il processo è durato talmente tanto che in appello sono state difese da quello stesso avvocato che intanto aveva terminato la scuola, si era laureato ed aveva fatto la pratica.
La vicenda si è conclusa con una assoluzione ma i due imputati hanno confessato che in un momento di massimo sconforto avevano pensato di farla finita. Otto anni invece ci sono voluti perché una dirigente comunale, sottoposta a processo per turbativa d'asta, venisse assolta in primo grado "perché il fatto non sussiste".
Poi c'è un ex dipendente di Poste italiane che viene arrestato nel 1997 con l'accusa di essere basista di due rapine, rimane in custodia cautelare per un anno, nel 2004 viene condannato a 6 anni di reclusione e solo nel 2011 assolto in appello con la formula piena. Ci sono voluti quattordici anni per mettere fine a tutto.
Un'altra storia è quella di un giovane studente di giurisprudenza che al secondo anno di università viene beccato con 30 grammi di marijuana e mandato a processo: dopo 4 anni e 3 mesi viene assolto perché il giudice riconosce l'uso personale, il pm non si arrende e fa appello, e dopo circa 3 anni viene assolto nuovamente; intanto si è laureato ma non ha potuto partecipare a concorsi pubblici perché aveva carichi pendenti. Senza la minaccia della prescrizione processi del genere non si sarebbero nemmeno conclusi.
Queste vicende, batte duro Caiazza, dimostrano che "qui è in gioco il diritto di ciascuno di noi a non divenire sudditi di una giustizia penale che ci possa dire: dispongo di te e della tua vita per tutto il tempo che riterrò necessario. La prescrizione è l'unico strumento che riequilibra una patologia che è tra le più gravi: quella di un processo penale che dura tempi irragionevoli". Tuttavia alcuni, soprattutto i pentastellati, in primis Alessandro Di Battista, obiettano che la prescrizione è uno strumento per salvare i ricchi e i potenti, come Berlusconi, Andreotti, De Benedetti.
Una tesi che Caiazza rifiuta con forza: "La verità che abbiamo comunicato, spero in modo definitivo, è che questa narrazione della prescrizione come strumento dei furbi e dei potenti per farla franca è vergognosa. Un istituto giuridico non si giudica da chi ne ha beneficiato, ma dai principi di diritto che esso salvaguarda. E se pure fosse, che rilievo può mai avere un elenco di quindici o venti o anche cento persone "potenti" in un complesso di molte centinaia di migliaia di persone di ogni ceto e classe sociale che, nello stesso arco di tempo, hanno beneficiato della prescrizione, per qualificare quell'istituto uno strumento di salvaguardia dei potenti?".
C'è poi un'altra mistificazione che in questi ultimi giorni si sta espandendo sui social ossia che "in Italia c'è la prescrizione perché siamo un popolo di truffatori, mentre all'estero non esiste". A questo Caiazza replica sottolineando che in Italia i processi durano il doppio della media di tutti i Paesi civili: "Il che rende evidente il motivo per cui altrove non c'è necessità di discutere di prescrizione". C'è però chi sostiene che le vittime, grazie alla prescrizione, non vengano mai risarcite: "La prescrizione non preclude mai - precisa Caiazza - anzi fa salvi i diritti risarcitori delle parti civili". Ed è bene ricordare che la prescrizione colpisce i reati bagatellari.
"I tempi di prescrizione sono proporzionali alla gravità del crimine. I reati di maggiore allarme sociale si prescrivono dopo molti decenni". Solo per citare alcuni esempi: per violenza sessuale, dopo 30 anni; per maltrattamenti - verso familiari o conviventi - che causano la morte o per atti sessuali con un minorenne la prescrizione arriva dopo 60 anni; per un sequestro di persona a scopo di lucro, la prescrizione scatta dopo 60 anni; per associazioni di tipo mafioso, dopo 30 anni; per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dopo 40 anni; per corruzione in atti giudiziari, dopo 30 anni; per associazione atta ad agevolare l'immigrazione clandestina, dopo 30 anni; per omicidio stradale, dopo 45 anni; per omicidio colposo commesso nell'esercizio abusivo di una professione, dopo 25 anni.
La prescrizione inoltre non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. A questi numeri si aggiunge un altro dato importante: il 53% delle prescrizioni avviene nella fase delle indagini durante la quale non interviene il legale (dati ufficiali 2017 e primo semestre 2018 della direzione generale di statistica e analisi organizzativa del ministero della Giustizia). L'avvocato Caiazza conclude la nostra intervista definendo "straordinariamente positivo" il bilancio della maratona oratoria: "l'evento ha avuto una ricaduta mediatica e politica senza precedenti.
In piazza sono venuti esponenti non solo dell'opposizione ma anche della maggioranza, da ultimo la delegazione di Italia viva, guidata dall'onorevole Maria Elena Boschi. Se non ci fossimo stati noi con questa maratona il tema della prescrizione non sarebbe mai stato percepito nella sua importanza: siamo arrivati ad un passo dalla crisi di governo".
di Cesare Antetomaso
Left, 13 dicembre 2019
Chi è imputato rischia di esserlo a vita e sarà difficile per le vittime essere risarcite. Il blocco della prescrizione è un rimedio che non risolve i problemi della giustizia italiana. Anzi, li aggrava. Mettendo a rischio la legalità repubblicana mentre all'orizzonte si intravedono tentazioni da Ancien Régime.
Conversando con colleghe, colleghi e soprattutto clienti, siano essi persone offese dal reato od imputati, prevale la sensazione che il dibattito politico sulla riforma della prescrizione sia per lo meno surreale. A fronte dei tanti autentici mali che affliggono la nostra giustizia penale, l'unica risposta che arriva dall'attuale esecutivo (o comunque da buona parte di esso) è infatti quella di protrarre tendenzialmente all'infinito la durata dei processi.
Con buona pace non solo di chi è condannato a restare imputato a vita (magari sebbene innocente), ma anche delle parti civili (e delle vittime in genere) che vedono allontanarsi sempre più il momento e la possibilità di un sia pur minimo ristoro del danno. In tutto ciò, la cosa che più lascia sgomenti è che lo stesso ministro Alfonso Bonafede pare dimenticare che la disciplina di questo istituto ha già subito, con la legge del suo predecessore Orlando n. 103 del 2017, una modifica sostanziale, per cui la prescrizione rimane sospesa per tre anni dopo la sentenza di primo grado.
Con tempi di estinzione del reato che si aggirano, giusto per fare qualche esempio, sui 29 anni per una rapina aggravata, sui 10 anni e mezzo per una resistenza a pubblico ufficiale, sui 18 anni per una corruzione: dunque, tutt'altro che brevi. Evidentemente, però, la tentazione di condurre in porto l'ennesima, deleteria norma manifesto da dare in pasto a un elettorato per il quale il carcere non è più extrema, bensì unica ratio, è talmente forte da obnubilare le coscienze. Eppure lo scopo della norma è chiaro: determinare l'estinzione dei reati (a esclusione di quelli puniti con la pena dell'ergastolo) e la cessazione dei processi allorquando questi non giungano a sentenza definitiva entro un congruo lasso temporale dai fatti.
Ciò, proprio per evitare l'irragionevolezza di un processo eterno che per sua natura finirebbe per diventare farsesco, se solo si pone mente alla sostanziale impossibilità di un accertamento attendibile a distanza di anni e magari lustri dai fatti, quando i ricordi dei testimoni sono divenuti labili - se ancora in vita - e le tracce del reato si sono deteriorate.
O anche al venir meno o comunque all'attenuarsi dell'interesse dello Stato a punire, pure in ragione di cambiamenti intervenuti nella personalità del colpevole, che rendono controproducente l'applicazione di una pena, che invece nell'immediatezza poteva essere efficace, come giustamente ha sostenuto Livio Pepino. In questo senso, la prescrizione è un principio di civiltà giuridica, come tale non accantonabile per via di malfunzionamenti dell'amministrazione della giustizia.
Con la legge n. 3 del gennaio di quest'anno, la precedente maggioranza di governo ha invece previsto che, dal primo gennaio 2020, la prescrizione smette di operare dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione. Ma il conflitto apertosi all'interno dell'attuale maggioranza, con la protesta di tutta l'avvocatura e l'insofferenza di alcuni settori della magistratura, è destinato con ogni probabilità a mutare questo quadro.
Certo, il fenomeno della cancellazione di processi per reati di rilevante allarme sociale per via della prescrizione è tutt'altro che edificante. Ma il rimedio proposto, alla faccia di tutti i proclami demagogici che lo accompagnano non risolve il problema. Anzi. Se solo si osservano i dati del ministero della Giustizia, si scopre che il 75% circa dei processi si prescrive ancor prima di giungere alla sentenza di primo grado (fonte Sole 24 Ore). Con il risultato che appena il 3% (!) dei processi trattati annualmente sarebbe interessato dalla riforma.
Di più. Con questa riforma, l'imputato di reati minori (magari già assolto in primo grado) vedrà aumentare a dismisura i tempi del proprio processo, che dovrà fare spazio a quelli per i reati più gravi. Peraltro, l'avanzata del populismo penale e dunque il fenomeno del panpenalismo, per cui ogni conflitto sociale, ogni comportamento ritenuto non conforme a quello della generalità dei consociati deve trovare risposta esclusivamente in una sanzione penale, ha fatto sì che, anziché procedere verso un'ampia depenalizzazione, si siano viceversa introdotte nuove fattispecie di reato ed elevate le pene per molti reati già presenti nel codice penale e nelle leggi speciali.
Con ciò, generando una proliferazione di processi e un consequenziale aumento dei tempi del dibattimento. Già oggi, per esempio, non è infrequente che in Corte d'appello si rinviino processi per omicidio stradale di anno in anno, approfittando dell'allungamento dei termini di prescrizione. Non è allora difficile immaginare i guasti che la riforma potrebbe provocare: su chi per ottenere un lavoro deve esibire il certificato dei carichi pendenti, o su chi, magari per via di una denuncia pretestuosa o di un Pm innamorato della propria tesi accusatoria, deve convivere per anni con il terrore di una condanna ingiusta, mentre la collettività lo stigmatizza come reietto. Si dice poi: senza la speranza nella prescrizione, si ridurrebbero le impugnazioni.
Ma anche questa è una considerazione che può fare solo chi è digiuno di esperienza processuale, se non proprio in malafede. Le impugnazioni rimarrebbero esattamente le stesse e più o meno per gli stessi motivi per cui vengono proposte oggi. Per ottenere l'assoluzione, il riconoscimento di un'attenuante, una riduzione della pena, la concessione di una misura alternativa o anche solo per rinviare l'evento nefasto: a muri' e a pava' ce sta semp' tiempo, come usa dire a Napoli.
In realtà, non esiste un rimedio miracoloso per risolvere le lungaggini della giustizia penale (come d'altra parte in nessun altro campo, sebbene ai populisti faccia comodo sostenere il contrario). Inserimento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (che precede il rinvio a giudizio) tra gli atti che interrompono la prescrizione; depenalizzazione di tutti quei reati che intasano le aule dei tribunali senza alcuna ricaduta positiva sui drammi che vorrebbero contrastare (a cominciare da una profonda riforma della disciplina degli stupefacenti e di quella dell'immigrazione); abolizione dell'appello per motivi di merito in caso di assoluzione in prima istanza; semplificazione delle motivazioni delle sentenze, sono solo alcuni degli interventi - in buona parte già individuati dalle varie commissioni ministeriali - che possono aiutare a uscire dal guado se coordinati tra loro.
Tutto questo presuppone però un mutamento di paradigma culturale, mentre all'orizzonte si intravvedono tentazioni di Ancien Régime per cui il giudice dovrebbe essere unicamente bouche de la loi. Ecco, allora, che occorre denunciare con forza che il vero nemico del diritto e della legalità repubblicana è oggi chi, propugnando il processo infinito, esprime in realtà il disprezzo per il valore epistemologico del processo, della sua matrice accusatoria e degli apporti di sapere delle parti.
Scriveva il barone di Montesquieu, nel suo celeberrimo Spirito delle leggi quasi trecento anni or sono: "Se esaminate le formalità della giustizia in relazione alla fatica che fa un cittadino per farsi restituire quello che è suo o per ottenere soddisfazione di un'offesa, ne troverete senza dubbio troppe. Se le considerate nel rapporto che hanno con la libertà e la sicurezza dei cittadini, ne troverete spesso troppo poche; e vedrete che le fatiche, le spese, le lungaggini, perfino i rischi della giustizia, sono il prezzo che ogni cittadino paga per la propria libertà".
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 13 dicembre 2019
Nella sua appassionata apologia al Senato, Matteo Renzi ha citato il noto ammonimento dell'onorevole Moro di quarant' anni fa, che la Dc non si sarebbe fatta processare in piazza. Questa frase peraltro non ha portato fortuna né al suo autore né al suo partito, travolto il primo dall'odio delle Br e il secondo dagli scandali di tangentopoli.
Ora, Renzi non è Moro, Italia Viva non è la Democrazia Cristiana, e il terrorismo è finito. Il paragone con Moro, finisce dunque qui. Al netto di questa rievocazione forse troppo audace, l'energica reazione di Renzi contiene un'aspra critica all'uso improprio delle indagini giudiziarie, intese anche come arma per estromettere gli avversari che non si riescono a battere con le elezioni.
Ed infatti l'ex premier ha lamentato le ripetute violazioni del segreto d'ufficio, l'uso disinvolto delle intercettazioni e delle perquisizioni, e più in generale la pretesa dei giudici di "decidere che cosa è un partito e cosa no". Insomma, un attacco in piena regola contro quella che da venticinque anni viene denunciata come un'indebita invasione delle toghe nel campo della politica.
Un critico severo potrebbe domandare a Renzi che cosa abbia fatto, quando ne aveva le possibilità, per rimediare a questa anomalia. Una anomalia che su queste pagine denunciamo da anni. Ma sarebbe polemica sterile. Più importante invece è considerare i due punti che lui ha trattato: il finanziamento dei partiti e i limiti della magistratura nel valutarne la provenienza. Il primo punto può riassumersi così: poiché i partiti, anche dopo la cura dimagrante di tangentopoli, sono pur sempre organizzazioni costose, dove possono, o devono, cercare le necessarie risorse?
Durante la prima Repubblica si era creduto di risolvere il problema finanziando i partiti in proporzione alla loro rappresentanza elettorale. Ma i contribuiti clandestini erano aumentati, fino provocare la rivoluzione giudiziaria di Mani Pulite. E da allora la nuova etica giustizialista introdusse il concetto che la politica, essenzialmente sporca e vorace, deve essere tenuta sotto tutela dalle Procure. L'errore, o meglio la viltà della politica fu di allinearsi supinamente a questo pregiudizio giacobino, un po' per paura di una buona informazione di garanzia, un po' nella segreta speranza cha la disgrazia toccasse a uno scomodo concorrente.
Di più: la contribuzione privata ai partiti, ancorché elargita in modo trasparente e legale, fu vista come un sintomo di subdola ambiguità e di inconfessabili intrighi. Ed è questa la prima recriminazione di Renzi: i soldi ricevuti per sovvenzionare le sue iniziative sono tutti - lui sostiene - pubblici e certificati. E poiché fino ad ora non vi è prova contraria, la sua argomentazione è sacrosanta: tuttavia viene vista con diffidenza perché, come si è detto, è minata dal pregiudizio di una qualche potenziale e innominabile cointeressenza.
E questo ci porta al secondo punto. In che limiti la magistratura può sindacare questi contributi? La risposta dovrebbe essere semplice: nei limiti del rispetto della legge penale. Ma questi limiti vengono oltrepassati se il magistrato si arroga il diritto di valutare, senza elementi specifici che rivelino una frode, quale sia la valenza politica di una Fondazione.
Perché, laddove si ammettesse questa potestà, l'invasione del potere giudiziario nel campo legislativo sarebbe completa e insindacabile, in quanto ogni Procura detterebbe i criteri di individuazione di quegli strumenti associativi, previsti dall'articolo 49 della Costituzione, che sono i partiti. Insomma la Giurisdizione oltre a reprimere la patologia della politica quando i suoi esponenti commettono un reato, dovrebbe anche definirne la fisiologia quando i suoi aspiranti decidono di unirsi in un programma comune.
Così attribuendosi, in definitiva, il compito di stabilire chi può fare politica e come deve organizzarsi per poterla fare. Un'eresia che sconcerterebbe non solo Montesquieu, ma qualsiasi persona di buon senso. Ora vedremo cosa faranno i nostri reggitori. Se capiranno questo problema che, indipendentemente dal destino giudiziario di Renzi, li riguarda tutti, e se avranno il coraggio di affrontarlo e la forza di risolverlo, potranno iniziare a riappropriarsi di quelle prerogative tipiche di uno Stato contrassegnato dalla divisione dei poteri.
Se invece ancora una volta si ripareranno dietro l'ossequio formale all'indipendenza della magistratura per mascherare la propria inerzia subalterna alle toghe, picconerà ulteriormente quel poco che resta del nostro Stato di diritto, e alimenterà quella generalizzata sfiducia che da tempo allontana i cittadini dalle istituzioni e dalle urne.
di Maurizio Turco e Irene Testa
Left, 13 dicembre 2019
Come Partito Radicale abbiamo deciso di intraprendere Un'azione giudiziaria, concepita dall'avvocato Besostri per la durata ragionevole dei processi. Il ricorso pro bono è quello che, nei paesi anglosassoni, porta nelle aule di giustizia le richieste dei cittadini di avanzare sul fronte delle garanzie; nella penosa condizione in cui versa in Italia lo stato del diritto, siamo costretti ad utilizzare lo strumento per frenare l'ulteriore erosione dei diritti dei cittadini.
La roboante affermazione del diritto ad una durata ragionevole dei processi risale al nuovo articolo 111 della Costituzione, modificato nel 1999: ma era un testo introdotto sotto dettatura della Corte europea dei diritti dell'uomo, visto che il diritto è sancito dall'articolo 6 della Cedu già da mezzo secolo. Noi lo abbiamo richiamato nella nostra Carta costituzionale, ma abbiamo continuato a tradirlo, come dimostrano le migliaia di condanne per la legge Pinto. Ebbene, non la moneta di un indennizzo economico, ma l'accertamento di un diritto oggi chiediamo al giudice civile, mediante il ricorso cui invitiamo tutti ad associarsi.
Il diritto che chiediamo al giudice di tutelare riguarda ogni fruitore del sistema Giustizia, reale o potenziale: ognuno di noi ha interesse a che la Corte costituzionale si pronunci il prima possibile, per ripristinare il sistema della prescrizione presente nel codice penale e mantenuto in settant'anni di democrazia repubblicana. Pannella diceva che il non luogo a procedere, per superamento del termine di prescrizione, è l'amnistia dei ricchi; oggi, purtroppo, essa riguarda tutti, perché la Giustizia si ingolfa a prescindere dalle tattiche dilatorie degli imputati "eccellenti" e dei loro legali pagati profumatamente. Oggi un indagato non vede la luce in fondo al tunnel e, spesso, cerca di sottrarsi allo stigma sociale patteggiando una colpa non sua o non del tutto sua.
Ma questo riguarda anche la persona offesa dal reato, che sempre più spesso vede passare il tempo senza che un accertamento dei fatti lo legittimi a richiedere il sospirato risarcimento del fatto ingiusti subìto in ragione di un reato. Tutti questi cittadini avevano, nella minaccia incombente sul processo a causa della prescrizione, un grande alleato: il giudice che non vuole vedere sfumare il suo lavoro è portato ad accelerare i processi.
Senza più lo stimolo ad accelerarli, derivante dal correre della prescrizione, la loro durata si prolungherà all'infinito: dopo il Capodanno 2020, se entra in vigore il testo di Bonafede, il cittadino resterà appeso ad una sentenza destinata a tardare anni; per molti di loro, ciò equivale ad una violazione della presunzione di non colpevolezza, perché soffriranno per anni le conseguenze di un giudizio non ancora definitivo.
Per evitare la logica del fatto compiuto, proponiamo di utilizzare la stessa strada con cui l'Italicum fu portato, in pochi mesi, da Besostri al sicuro giudizio di incostituzionalità: il ricorso, con cui chiediamo al tribunale civile di investire la Consulta, invoca l'articolo 111 della Costituzione sull'obbligo di garantire una durata ragionevole ai processi.
Questa norma di civiltà, unitamente a tutte le altre che la Costituzione appresta a tutela dei diritti umani, contesta la menzogna, spacciata dal ministro Bonafede, secondo cui l'abolizione della prescrizione penalizza solo gli imputati "eccellenti". Lo Stato di diritto non si gestisce con la logica del cartello del salumiere: "Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 dicembre 2019
Audizioni per un'attività conoscitiva delle conseguenze della decisione sulla ostatività. In questi giorni la commissione Antimafia presieduta dal Nicola Morra sta svolgendo audizioni per un'attività conoscitiva delle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 della Consulta.
isnews.it, 13 dicembre 2019
Il Gup del tribunale pentro ha affidato questa mattina l'incarico a un neurochirurgo e a un medico legale, chiamati ad accertare le cause del decesso di Fabio De Luca. Omicidio o malore? Sarà una nuova perizia a fare luce sul decesso di Fabio De Luca, il detenuto morto nel novembre 2014, mentre era recluso nel carcere di Ponte San Leonardo.
Ieri mattina il Gup del Tribunale di Isernia Antonio Sicuranza ha affidato l'incarico al neurochirurgo Ettore Sannino e al medico legale Carmen Semente. La perizia sarà consegnata il 30 aprile del prossimo anno. In Aula si tornerà invece il 7 maggio. Davanti al Gup Aniello Sequino, il 25enne campano, accusato insieme a Francesco Formigli ed Elia Tatangelo dell'omicidio del 45enne.
Va avanti il procedimento scaturito a seguito del decesso di Fabio De Luca. La sera del 5 novembre 2014, il 45enne venne portato d'urgenza all'Ospedale Veneziale con pesanti traumi alla testa. Si parlò di caduta accidentale. L'uomo, secondo le ricostruzioni della Squadra Mobile di Campobasso, che indagò sul caso, si era recato in un'altra cella per prendere una gruccia quando, alla presenza di due detenuti, avrebbe battuto la testa e sarebbe finito in coma.
L'11 novembre, dopo circa una settimana di agonia in Rianimazione, De Luca morì al Cardarelli, dove nel frattempo era stato trasferito. L'autopsia, eseguita due giorni dopo il decesso, stabilì che le ferite sul corpo di De Luca erano incompatibili con una caduta accidentale.
"Trauma cranico multifocale": fu il responso contenuto nella relazione del medico legale Vincenzo Vecchione. Morte indotta, dunque, forse a seguito di un pestaggio in cella. Per quel decesso tre ex compagni di detenzione della vittima vennero accusati a vario titolo di omicidio dalla Procura di Isernia. La svolta nelle indagini ci fu nel novembre del 2015, con l'arresto dei presunti responsabili, ora a giudizio. La famiglia della vittima, assistita dall'avvocato isernino Salvatore Galeazzo, è parte civile nel processo e continua a chiedere che venga accertata la verità.
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