di Ivan Cimmarusti
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Marta Cartabia, 56 anni, è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Auspica che la sua nomina alla quinta carica dello Stato sia da "apripista", considerato che non solo "in Italia l'età e il sesso ancora un po' contano", ma che è anche un Paese "in cui calano gli omicidi e non i femminicidi, un problema di civiltà". Ma il "vetro di cristallo - ha detto - si è rotto". E così, per la prima volta, una donna presiede la Consulta.
La Corte, riunita in camera di consiglio, l'ha eletta con 14 voti a favore e una sola scheda bianca: la sua. Sarà un mandato breve, di appena nove mesi. La scadenza è prevista per il 13 settembre prossimo, perché il suo "ufficio" di giudice costituzionale - con nomina disposta nel 2011 dall'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano - non può durare più di nove anni. Ma, come hanno detto gli altri giudici costituzionali donna, Daria de Pretis e Silvana Sciarra, "la tua elezione è la nostra elezione". Perché dal 23 aprile 1956, da quando si è svolta la prima udienza pubblica della Corte, la quinta carica dello Stato, che presiede l'organo preposto a garantire il rispetto della Costituzione, è in "rosa". "Certi risultati - ha detto - vanno valutati su un significato storico e pubblico".
Docente di Diritto costituzionale dal 2008 all'Università Bicocca di Milano e stimata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assunto sin dall'inizio della sua carriera accademica uno spiccato profilo internazionale. Ha insegnato e fatto attività di ricerca in diversi atenei in Italia e all'estero, anche negli Stati Uniti. In qualità di esperto ha fatto parte di organismi europei, come l'Agenzia dei diritti fondamentali della Ue di Vienna.
Alla Corte costituzionale arriva nel 2011: è la terza donna dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle ed è una dei giudici costituzionali più giovani della storia della Consulta. Già a marzo 2018 Cartabia ha sfiorato l'elezione alla presidenza. In quell'occasione, però, la Corte votò per Giorgio Lattanzi, il quale però confermò la nomina di Cartabia a vice presidente (già decisa nel 2014) assieme ad Aldo Carosi e Mario Morelli.
Secondo indiscrezioni Cartabia ha avuto il sostegno dei componenti più "innovativi" del collegio, come Giuliano Amato. Ma non solo. "Ringrazio la Corte che mi ha dato fiducia compatta, e questo mi sostiene e mi conforta", ha detto. "Ho avuto il sostegno esplicito anche dei vicepresidenti Morelli e Carosi, il loro è stato un passo indietro per un passo avanti della nostra democrazia. L'elezione di una donna non è un elemento secondario". Per questo ha auspicato che la sua elezione sia da "apripista" a una nuova stagione, in cui non sia più necessario fare ricorso alle cosiddette "quote rosa".
Intervenendo a Rai Radio 1 ha precisato che "la magistratura sta beneficiando di tante forze al femminile, le donne magistrato sono oltre il 50%, però sono ancora assenti da organi di rappresentanza come il Csm. Evidentemente il fatto richiede ancora un lungo cammino da fare". Il pensiero della neopresidente va poi anche alla manovra all'esame del Parlamento: "La legge di bilancio è una legge chiave dello Stato: è impossibile che una democrazia non presupponga tempi adeguati di discussione".
I complimenti giungono dal mondo istituzionale, politico e accademico. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati esprime "orgoglio" nel "vedere finalmente una donna ai vertici della Consulta", mentre il presidente della Camera Roberto Fico ritiene che la nomina di una donna sia "fondamentale per la nostra democrazia". Di una "tappa storica", invece, parla la prorettrice ai Diritti dell'Università degli Studi di Milano Marilisa D'Amico.
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 12 dicembre 2019
Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i "correttivi" del Pd. Specie nell'ottica di un anziano professore di diritto penale, l'attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.
Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?
Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.Che l'idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale - come a volere "eternare" la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo - è una ipotesi esplicativa tutt'altro che azzardata o peregrina.
Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.
Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.
Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all'essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l'istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d'atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.
Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l'interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell'efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.
Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni "classiche" della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.
Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l'allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un'altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell'ambito del processo.
Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati "senza se e senza ma"?
Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall'esterno con effetti - come vedremo tra poco - distorsivi).
È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell'attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).
La riforma Bonafede approvata quest'anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l'obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.
Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l'art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).
Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: "Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell'oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni".
Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?
Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 11 dicembre 2019 n. 50007. Il tentativo di preservare la continuità aziendale non autorizza l'imprenditore a non versare l'Iva prediligendo il pagamento di altri creditori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50007 di ieri, respingendo il ricorso del rappresentante legale di una Srl condannato per l'omesso versamento degli oltre 300mila euro indicati nella dichiarazione annuale.
L'imputato si era difeso sostenendo di essersi trovato di fronte a una scelta obbligata per non chiudere i battenti e licenziare i dipendenti. Secondo la III sezione penale tuttavia l'esimente della forza maggiore "postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente". In questo senso, prosegue la decisione, la giurisprudenza di legittimità "ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante".
Non rileva dunque che "la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario".
Del resto, argomenta la Cassazione, "il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili". Per cui, "ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria". Insomma, "l'obbligo di accantonamento è strettamente collegato alla natura giuridica di profitto del reato delle somme non versate a titolo di Iva".
La Corte ricorda poi che, in caso di condanna, le somme non versate a titolo di Iva sono destinate a essere sottratte al patrimonio del reo, "essendo già a monte destinate alla collettività". Non è dunque possibile consentire che l'autore del reato possa autofinanziarsi "con risorse non proprie", con quelle cioè già destinate alla collettività, "percependo così il profitto illecito del reato e reimpiegandolo, sottraendolo così anche alla confisca obbligatoria".
Tornando al caso specifico, "dall'analisi dei dati documentali - conclude la sentenza - la Corte di appello ha ritenuto che la crisi aziendale non fosse assoluta e che l'omesso versamento dell'Iva fu solo il frutto della scelta volontaria e discrezionale dell'imprenditore, il quale, pur avendo le risorse, essendo risultato provato che l'iva da versare era entrata nel patrimonio sociale, aveva scelto di pagare altri creditori".
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
Dopo trent'anni di processi nessun colpevole. Sono passati cinquant'anni da quei 7 chili di tritolo piazzati nella sala centrale della Banca dell'Agricoltura a Milano, in piazza Fontana. La bomba uccise 17 persone e ne ferì 88 e l'attentato passò alla storia come la madre di tutte le stragi. La più maledetta, anche, perché funestata nella ricerca della verità da infinite parabole di depistaggi, prove sparite, morti sospette e inspiegabili.
Tra tutte, la più drammatica fu quella del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, fermato come esecutore subito dopo la strage e precipitato in circostanze mai chiarite dalla finestra del commissario Luigi Calabresi, al quarto piano del commissariato di polizia, dopo tre giorni di interrogatorio in questura senza un difensore.
Per raccontarla bisogna partire dalla fine: il 10 giugno 2005, quando la Corte di Cassazione depositò le motivazioni della sentenza di assoluzione degli imputati nell'ultimo filone d'inchiesta, promosso dall'allora giudice istruttore di Milano Guido Salvini nel 1995. A uscire di scena da uomini liberi per insufficienza di prove furono Carlo Maria Maggi, leader dei neofascisti del Triveneto, Delfo Zorzi, ex esponente di Ordine Nuovo e sospettato di essere l'autore materiale e Giancarlo Rognoni, capo del gruppo estremista veneto "La Fenice".
Ma i giudici della Suprema Corte scrissero anche che l'eccidio del 12 dicembre 1969 fu organizzato da "un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo" e "capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura".
Il giudizio, tuttavia, aveva il valore di sola condanna storica, poiché i due militanti di Ordine Nuovo erano già stati assolti in via definitiva per la strage con il processo di Catanzaro e Bari nel 1987 e riconosciuti colpevoli solo per le bombe sui treni che precedettero la strage milanese. Questa, ad oggi, è l'unica verità (per altro non processuale) consegnata alle famiglie delle vittime. Nonostante oltre trent'anni di indagini, non è mai stato individuato con certezza l'esecutore materiale che posizionò la valigetta sotto il grande tavolo di legno di Banca dell'Agricoltura.
I processi che hanno provato a far luce su Piazza Fontana sono stati almeno tre. Il primo, a Milano, vide gli inquirenti impegnati a seguire la pista anarchica, prima con il fermo e la morte di Pinelli, poi con l'arresto di Pietro Valpreda e Mario Merlino: tutti e due membri del circolo anarchico 22 marzo, l'ultimo un neofascista infiltrato nel gruppo. Analizzando le borse contenenti l'esplosivo e il timer, tuttavia, prese corpo la pista nera, che portava ai portici di Padova e al gruppo neofascista Ordine Nuovo, guidato in città dal procuratore legale Franco Freda e dall'editore di via Ezzelino, Giovanni Ventura.
I due furono arrestati insieme ad altri membri e venne individuata anche la figura sinistra di Guido Giannettini, giornalista di destra, appartenente ad Avanguardia Nazionale e informatore col nome di agente Zeta del Sid, il servizio segreto di stato, che ne coprì la fuga a Parigi. In seguito, vennero arrestati anche il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna del Sid, entrambi accusati di falso ideologico e favoreggiamento nei confronti di alcuni imputati.
Nel 1973, tuttavia, il processo a carico sia degli anarchici che dei neofascisti era stato spostato nel tribunale di provincia di Catanzaro per motivi di ordine pubblico sollevati dall'accusa: mille chilometri lontano dalla sede della strage, dal clamore mediatico e luogo quasi irraggiungibile per i numerosi testimoni chiamati a deporre e per le parti civili.
Da quel processo, ripreso dalle telecamere della Rai, nel 1979 vennero condannati all'ergastolo per strage Freda, Ventura e Giannettini e gli agenti del Sid per favoreggiamento. Proprio questa condanna - ribaltata con l'assoluzione in appello e poi anche in Cassazione dopo un ulteriore grado d'appello a Bari - sarà confermata come corretta 26 anni dopo dalla stessa Cassazione.
Tra le spire della strage di Stato finirono avviluppati - insieme a politici e agenti segreti - tutti i principali nomi dell'eversione nera: oltre a quelli già citati, anche il fondatore di Ordine Nuovo Pino Rauti, gli ordinovisti Massimiliano Franchini e Carlo Digilio (l'esperto di esplosivi detto zio Otto), il fondatore di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie.
Nel flusso confuso e reticente delle loro dichiarazioni, finirono pezzi della storia di Gladio, del Golpe Borghese, della strage di Bologna e della Loggia P2. Di nessuno di loro, tuttavia, si sono mai riuscite a individuare precise responsabilità per la strage.
Eppure, leggendo in fila gli atti dei processi su Piazza Fontana - da quello di Catanzaro a quello più recente di Milano - si riconosce in filigrana il disegno, gli attori e il movente: gettare il paese nella paura con l'obiettivo di sovvertire lo Stato democratico e favorire una svolta autoritaria. Era il 1969, l'inizio della strategia della tensione.
di Guido Neppi Modona
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
L'elezione di Marta Cartabia presidente della Corte costituzionale è per varie ragioni motivo di grande soddisfazione e di felice auspicio per il fondamentale ruolo della Corte di controllo sulla costituzionalità delle leggi ordinarie.
In primo luogo è la prima donna ad essere eletta presidente della Corte, organo in funzione dal 1956 che ha sinora visto la presenza di pochissime donne. È proprio vero, come ha dichiarato la neo- presidente, che si è rotto "un vetro di cristallo" e che l'elezione funzionerà da apripista per altre cariche politico- istituzionali rimaste sinora precluse alle donne.
Ma vi è di più: questa eccezionale docente di diritto costituzionale, ampiamente affermata e riconosciuta anche a livello internazionale, negli ultimi anni non si è lasciata tentare dalle numerose e allettanti proposte di assumere incarichi politici di governo, così confermando che la destinazione alle istituzioni è lo sbocco più consono e naturale della sua personalità e della sua formazione.
Succede a Giorgio Lattanzi, la cui forte e incisiva presidenza si è caratterizzata, tra l'altro, per una crescente presenza della Corte nella società civile, emblematicamente rappresentata dalle visite alle scuole e al carcere, di cui Marta Cartabia è stata fervida protagonista.
Si può dunque essere certi che queste "aperture" della Corte si svilupperanno ulteriormente durante la sua presidenza, diffondendo la consapevolezza che la Corte, organo poco conosciuto e per molti addirittura sconosciuto, è in realtà un'istituzione che incide profondamente sulla vita nazionale, attraverso le sue principali funzioni di giudice della conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione e di arbitro degli eventuali conflitti tra i poteri dello Stato.
Marta Cartabia è stata eletta presidente all'unanimità (14 voti e una scheda bianca, la sua), risultato non scontato nella storia della Corte. Qui importa rilevare che l'unanimità rafforza il ruolo della Presidente, e della Corte stessa, perché esprime, al di là delle fisiologiche e necessarie differenze culturali, ideologiche e professionali tra i vari giudici costituzionali, un forte accordo sul ruolo e sulle funzioni della Corte e sulla sua immagine nella società civile. In un contesto in cui il quadro politico si dibatte tra paralizzanti contrasti e profonda debolezza, le più alte cariche dello Stato poggiano per fortuna su spalle robuste, fortemente determinate a difendere il ruolo di custodi e garanti della legalità costituzionale contro qualsiasi malsana tentazione di illusorie scorciatoie autoritarie.
Abbiamo di recente constatato quanto siano alti il consenso e la credibilità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, destinatario di una inusuale ovazione alla Scala di Milano, e sappiamo quale insostituibile funzione di custode della Costituzione svolga la Corte costituzionale. Ebbene non è casuale che Sergio Mattarella sia a sua volta stato giudice della Corte costituzionale, collega dell'attuale Presidente della Corte Marta Cartabia, entrambi impegnati - alla stregua dei poteri e dei compiti loro rispettivamente assegnati dalla Costituzione - nella difesa della legalità repubblicana.
Ed è appunto questa comune matrice che ci consente di guardare con un minimo di ottimismo al futuro del nostro così mal ridotto Paese.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato le pene accessorie in misura fissa per la bancarotta fraudolenta, il patteggiamento è nullo. E le parti devono, ora poter dire la loro anche sulle pene accessorie, orientando il giudice che, non più vincolato ad una pena obbligatoria, ma graduabile, si trova a valutare nel "delta" aperto dalla Consulta, con un margine simile a quello che ha nel determinare la pena principale.
Per questo le parti vanno ricondotte nella situazione iniziale precedente il patteggiamento "potendo - scrivono i giudici - le stesse, nella scena "negoziale" del rito patteggiato che ha ad oggetto la determinazione pattizia della pena complessivamente intesa, decidere di far rientrare anche la misura della sanzione accessoria, ex articolo 216 della legge fallimentare, con funzione di orientamento e di indicazione al giudice nell'uso dei suoi poteri valutativi".
E la Cassazione avverte che quanto più valore si darà all'indicazione della parte per raggiungere una misura concordata anche della sanzione accessoria, tanto più si incentiverà la volontà di patteggiare la pena. L'imputato, potrebbe, infatti, eventualmente ritenere ingiusto o semplicemente non conveniente aderire a un accordo che indichi, a suo giudizio, una misura della sanzione accessoria sproporzionata rispetto al disvalore del fatto commesso. Se così fosse può dunque decidere per altri riti, magari caratterizzati da una maggiore possibilità di rappresentare al giudice, sul piano dialettico, le proprie ragioni.
Per la Suprema corte la pronunce della Corte costituzionale prima, e dopo quella delle Sezioni unite che ne ha recepito i principi ampliando il campo di operatività oltre il caso specifico, hanno aperto nuovi spazi di riflessione sulla natura della pena accessoria, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 216 della legge fallimentare che, per come viene oggi ricostruita, "implica molteplici finalità - retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative - realizzate mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi".
I giudici precisano che le parti non hanno alcun interesse a interloquire solo quando la sanzione accessoria è obbligata nell'an e nel quantum. Diverso nel caso di specie in cui, oltre alla misura variabile, c'è da considerare anche l'indubbio carattere di forte afflittività delle sanzioni interdittive e inabilitative che si riflettono direttamente nella vita lavorativa e professionale e sull'esercizio di diritti fondamentali della persona, spesso indipendentemente dall'esecuzione della pena principale. Un "peso" che potrebbe incidere sulla stessa volontà negoziale delle parti chiamate ad un accordo, la cui forza attrattiva sarà direttamente proporzionale alla possibilità per la parti di orientare il giudice, nella determinazione della pena accessoria.
di Luigi Nicolosi
anteprima24.it, 12 dicembre 2019
Pietro Ioia, neo Garante comunale dei detenuti, non ci sta a finire nel tritacarne delle polemiche. "La mia nomina a garante dei diritti delle persone detenute napoletane è la dimostrazione che chi affronta la sua condanna e fa un percorso riabilitativo può diventare un aiuto per chi non ha voce, ed è inoltre un esempio concreto di rispetto della nostra costituzione. Ventidue anni di carcere mi hanno fatto comprendere bene quali sono i problemi che deve quotidianamente affrontare chi all'interno di quelle mura ci deve stare o ci lavora".
Ma l'ormai ex narcotrafficante del clan Giuliano non vuole sentir parlare di ostilità, anzi: "Alle critiche che ho ricevuto rispondo solo dicendo che sarò sempre a disposizione di chiunque voglia venire con me a conoscere e soprattutto aiutare le realtà penitenziarie napoletane".
Intanto sulla querelle interviene una persona che conosce bene sia Ioia che la realtà carceraria di Napoli: "Confesso che in un primo momento sono rimasto un po' perplesso dalla scelta del sindaco per questa nomina, anche perché conoscendo diversi candidati, alcuni qualificati e anche con anni di esperienza di volontariato nelle carceri e con un costante impegno di servizio quotidiano nell'ambito del mondo del penitenziario, pensavo che uno di questi avrebbe potuto dare un ottimo contributo per quanto riguarda i diritti delle persone ristrette", così don Franco Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale e direttore dell'Ufficio pastorale carceraria della Curia di Napoli, che sottolinea di voler "leggere questa nomina in modo positivo, anche come un segno di testimonianza rispetto a tutti coloro che pensano che chi ha fatto esperienza di detenzione debba essere segnato da questo per tutta la vita, quindi escluso da una seria possibilità di riscatto". "Non ricordo un caso di una mia nomina alla quale non sono seguite delle polemiche", taglia invece corto il sindaco Luigi de Magistris, che rivendica così la propria decisione: "Non mi sono voluto smentire".
Corriere di Bologna, 12 dicembre 2019
Sport, solidarietà e misure alternative. Prosegue, per il terzo anno consecutivo, l'accordo tra i Bradipi, la più importante squadra di basket in carrozzina di Bologna, e il ministero di Giustizia nella realizzazione di un progetto di reinserimento sociale che consente ad alcuni ragazzi - quest'anno saranno due - di svolgere il periodo di pena alternativa collaborando con la società felsinea.
"Chi arriva ci dà una mano sotto tutti i punti di vista: dalla gestione delle carrozzine al supporto ai nostri ragazzi fino al gioco in campo: cerchiamo di spiegare loro i movimenti di gioco, magari provano anche a sedersi per capire cosa si prova a giocare seduti", spiega Biagio Saldutto, presidente della polisportiva I Bradipi.
"L'esperienza ha già coinvolto diversi ragazzi, rivelandosi utile sia a loro sia alla polisportiva", continua Saldutto. Oggi al PalaSavena di San Lazzaro i Bradipi sono impegnati contro Bologna Basket 2016, compagine che milita nella categoria C Gold i cui giocatori, per una volta, si muoveranno in sedia a ruote.
Corriere del Mezzogiorno, 12 dicembre 2019
Sarà attivo dal lunedì al venerdì e consentirà di recapitare la corrispondenza che sarà scansionata e inviata grazie a CollegaMail, un progetto sperimentale che per il momento avrà durata di 6 mesi e che per la prima volta viene attivato in un istituto penitenziario del Sud.
Sarà attivo dal lunedì al venerdì e consentirà di recapitare la corrispondenza da e verso il carcere entro 24 ore il nuovo servizio mail per i detenuti baresi. Le loro lettere, scritte a mano, indirizzate a familiari, avvocati difensori e medici, saranno scansionate e inviate grazie a CollegaMail, un progetto sperimentale che per il momento avrà durata di 6 mesi e che per la prima volta viene attivato in un istituto penitenziario del Sud. Il progetto sarà realizzato dalla società corporativa Radici Future Produzioni grazie ad una convenzione con il Prap (Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria) e il patrocinio del Garante pugliese per i detenuti.
"L'obiettivo - ha spiegato Leonardo Palmisano, presidente della cooperativa - è accorciare le distanze tra il detenuto e reti sociali e tutelare un diritto garantito dalla Costituzione che è quello della comunicazione in entrata e in uscita". Il provveditore Giuseppe Martone spiega che il servizio sarà esteso a "tutti i detenuti in media sicurezza, che sono la stragrande maggioranza (52mila su 60mila in Italia)", i quali potranno "sottoscrivere un abbonamento e usare la posta elettronica per interloquire con società esterna, difensori, medici, e mantenere vivi i contatti con la famiglia. Siamo nel mondo della comunicazione in cui non esistono più confini, siamo connessi col mondo, perché non offrire questa possibilità anche alle persone private della libertà personale, con i debiti accorgimenti per garantire la sicurezza?".
Alla presentazione del progetto ha partecipato il presidente della Camera penale di Bari, Guglielmo Starace, che lo ha definito "molto importante, perché noi difensori ci rendiamo conto della difficoltà di comunicazione. Ogni lettera arrivava dopo tanti giorni, se arrivava. Grazie a questo servizio la comunicazione sarà immediata". La corrispondenza non è solo con i difensori. La direttrice del carcere di Bari, Valeria Pirè, ha ricordato che la maggior parte della corrispondenza è costituita da "lettere d'amore, così come i libri più richiesti sono le poesie d'amore. Con la distanza, i detenuti si aggrappano alla intensità dei rapporti per come li ricordano, per come li vivono in maniera mediata. All'interno dell'isolamento nella struttura carceraria la corrispondenza non può che essere di conforto".
di Fabrizio Ferrante
Comunicato stampa, 12 dicembre 2019
La nomina di Pietro Ioia a Garante dei detenuti della città di Napoli ha scatenato una pioggia di polemiche e di attacchi contro lo stesso Ioia e contro il sindaco Luigi de Magistris, "reo" di aver affidato tale incarico a un ex narcotrafficante che ha trascorso 22 anni dietro le sbarre.
Poco importa a diversi consiglieri comunali di opposizione a ai sindacati di Polizia Penitenziaria che Ioia sia nel tempo cambiato, diventando a tempo pieno attivista per i diritti dei detenuti e in generale al fianco dei cosiddetti ultimi.
Oltre che scrittore ed attore, autore del libro "La cella zero", diventato spettacolo teatrale in cui si raccontano le violenze che i detenuti subivano nel carcere di Poggioreale. Vicenda da cui è scaturito anche un processo.
I Radicali per il Mezzogiorno Europeo, promotori dell'iniziativa volta a ottenere l'istituzione del Garante cittadino dei detenuti e in seguito sponsor di Ioia per tale incarico, hanno preso ancora una volta posizione per difendere la scelta operata dal sindaco. In particolare, si è pronunciato l'avvocato Raffaele Minieri, della direzione nazionale di Radicali Italiani, leader dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo e ideatore della proposta di istituzione del Garante cittadino dei detenuti a Napoli.
Queste le sue parole: "Le critiche alla nomina di Pietro Ioia sono espressione di un'idea dominante in questo paese: la pena non deve mai finire. Non basta aver saldato il proprio debito con la Giustizia. Si vuole distruggere ogni speranza e possibilità di reinserimento. Non basta aver reciso ogni rapporto col crimine decenni fa. Non basta aver dimostrato concretamente e quotidianamente il proprio impegno in difesa degli ultimi e dei loro diritti. Non basta nemmeno aver rivisto criticamente il proprio passato.
Lo stigma sociale deve restare per sempre. Chi critica non solo sta negando i valori fondanti della nostra Costituzione ma sta riconoscendo inconsapevolmente l'inutilità del carcere visto che non ci sarebbe alcuna possibilità di recupero. Il problema vero è che Pietro Ioia non ha accettato il ruolo di escluso e soprattutto non ha avuto timore nel chiedere allo Stato di rispettare le proprie leggi, denunciando chi mette in gioco la credibilità delle istituzioni.
Definirlo sindacalista degli abusivi è la prova del disprezzo di classe verso chi ha dato voce alle sofferenze dei malati tumorali in carcere, dei malati di epatite abbandonati dalle famiglie, dei familiari dei detenuti che, anziani, sono costretti a lunghe file al freddo o al caldo, dei detenuti stranieri senza familiari.
Basterebbe aprire i giornali degli ultimi anni per capire di chi stiamo parlando. Basterebbe vedere il suo impegno per dire ai giovani dei quartieri difficili di non seguire la sua strada. Va ricordato che dare un contributo alla società è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione a tutti. Non si capisce perché debba essere negato proprio a Pietro Ioia. Si può sbagliare e tornare per dare il proprio contributo, si può non sbagliare mai e restare a guardare le sofferenze e le ingiustizie. È una scelta e noi scegliamo la Costituzione".
- Campania. Sanità penitenziaria: "situazione difficile, ma si muove qualcosa"
- Alessandria. I detenuti regalano Pinocchio ai bambini dell'ospedale
- Giornalisti in carcere: Cina al primo posto, Turchia seconda
- Livorno. Una ludoteca per i bambini nel carcere delle Sughere
- Camerun. Le stragi nascoste di Boko haram










