di Giulia Crivellini*
Il Riformista, 11 dicembre 2019
Oggi il debito dello Stato verso i cittadini per irragionevole durata dei processi è di 340 milioni di euro. E con la riforma della prescrizione non potrà che crescere. Ogni anno in Italia circa 1.000 innocenti finiscono in carcere. Ciascuno di loro subirà da questa esperienza danni incalcolabili per la vita privata, gli affetti, la famiglia, il lavoro e la reputazione.
Perché spesso queste vicende processuali si trascinano incredibilmente a lungo, prima di risolversi. La riforma della giustizia che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio e che - tanto voluta dal Ministro della Giustizia Bonafede - entrerà in vigore dal prossimo gennaio, pone quindi l'urgente problema della violazione di garanzie individuali e di correlati principi costituzionali.
Ma non solo: è una riforma che costerà moltissimo alle casse dello Stato perché. aumentando a dismisura la durata dei processi penali, incide sulla tenuta del principio della ragionevole durata del processo. Secondo le rilevazioni del Ministero della Giustizia, infatti, la percentuale dei processi "a rischio Legge Pinto" - cioè a rischio di irragionevole durata, sanzionata con salati obblighi di indennizzo per lo Stato - è del 44,5% nel giudizio di appello e del 18,9% nel giudizio di primo grado.
Forse allora il Ministro Bonafede dimentica che delle conseguenze di questa riforma dovrà rispondere lui stesso. E ne dovrà rispondere con il capitolo di spese obbligatorie numero 1264 del Ministero della Giustizia, che ogni anno raccoglie la "somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo".
Già oggi, secondo le ultime stime pubblicate dalla Corte dei Conti. il debito verso i cittadini per irragionevole durata dei processi è di 340 milioni di euro. E non potrà che crescere. Perché la violazione dei diritti ha un costo e anche di questo qualcuno dovrà un giorno rispondere.
*Tesoriera Radicali Italiani
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 11 dicembre 2019
"Per lo stage ho scelto la Sardegna perché volevo confrontarmi con una realtà complessa. Penso che proprio dalla complessità possano nascere soluzioni operative. Se devo crescere a livello professionale mi devo confrontare con situazioni con difficoltà e trovare soluzioni".
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 11 dicembre 2019
Corsa contro il tempo per correggere le norme ed evitare il rinvio. Torna nuovamente a far discutere la modifica della normativa sulle intercettazioni telefoniche voluta dall'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando. L'entrata in vigore della nuova disciplina sarebbe prevista per il prossimo primo gennaio. Il condizionale è d'obbligo perché nelle ultime ore si è concretizzato un nuovo rinvio di 6 mesi, mediante un emendamento da inserire nel ddl "Mille Proroghe". Iniziativa che ha già suscitato la contrarietà del Pd.
Se passasse l'emendamento ipotizzato a via Arenula, si tratterebbe del quarto rinvio. La riforma Orlando, contenuta nel decreto legislativo 216 del 29 dicembre 2017, doveva inizialmente entrare in vigore il 26 luglio 2018. Uno dei primi provvedimenti del ministro Alfonso Bonafede era stato quello di posticiparne l'avvio al 31 marzo 2019.
"Impediamo che venga messo il bavaglio all'informazione" perché "la riforma Orlando era stata scritta con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati", aveva detto il guardasigilli. In generale, da parte del Movimento 5 Stelle era radicata la convinzione che la riforma fosse la conseguenza del l'indagine Consip.
E lo stesso Bonafede era parso piuttosto diffidente rispetto ai reali obiettivi del provvedimento: "Ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato, qualcuno del Pd tendeva a tagliare la linea. Riscriveremo la norma sulle intercettazioni attraverso un percorso partecipato. Ho già ricevuto contributi importantissimi, arriveremo ad una riscrittura che troverà un punto di equilibrio tra tutti i diritti in gioco", aveva poi aggiunto Bonafede, sottolineando come "la norma che abbiamo bloccato ledeva tutti i diritti in gioco". Immediata era stata la replica di David Ermini, all'epoca responsabile Giustizia dei dem e fra gli autori del testo:
"Il blocco servirà soltanto a lasciare le cose come sono. Cioè, senza tutela per i cittadini onesti e perbene che, pur non essendo coinvolti nelle indagini, si troveranno sbattuti in prima pagina e continueranno ad avere la loro vita privata rovinata senza che nessuno ne risponda mai. Sarebbe gravissimo. A chi giova che le cose rimangano così come sono?
Bonafede risponde alle esigenze dei cittadini o pensa di continuare a promettere tutto a tutti come faceva dall'opposizione?". La riforma Orlando, nelle intenzioni, prevede maggiori garanzie per l'imputato a tutela del diritto alla privacy. In pratica, consente di escludere da verbali e ordinanze "ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale non rilevante a fini di giustizia". Sono previste pene fino a 4 anni di reclusione per la divulgazione fraudolenta di quei contenuti. Per i detrattori, invece, il testo è bollato come "legge bavaglio".
Molti magistrati hanno manifestato fin da subito il loro dissenso. Fra i punti più controversi, la mancata fornitura degli archivi informatici agli uffici, l'assenza di software gestionali adeguati, le difficoltà logistiche nel reperire spazi dove installare gli archivi, la necessità di chiarire le modalità di archiviazione delle conversazioni e quelle di accesso da parte degli avvocati.
L'Anm, in particolare, critica lo "strapotere valutativo della polizia giudiziaria" di trascrivere le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini delle indagini. Va ricordato, però, che se la pg avesse dei dubbi sulle telefonate da trascrivere, potrà informare il pm con un atto formale. Questi sarà chiamato a decidere se autorizzare o meno l'inserimento della telefonata.
La direzione e la sorveglianza dell'archivio riservato spetta esclusivamente al procuratore della Repubblica. Concluse le operazioni di ascolto e depositato del materiale, i difensori potranno ascoltare le telefonate ma non estrarne copia o registrarle.
Va chiarito però che la ragione dell'ulteriore proroga ipotizzata dal governo non deriva tanto da persistere di una diffidenza rispetto ai contenuti del decreto. "La previsione di un rinvio di 6 mesi è stata inserita nel Mille Proroghe solo per ragioni di cautela", si è fatto sapere dal ministero della Giustizia. Con la precisazione che rispetto ai contenuti più problematici, in particolare per le difficoltà d'accesso dei difensori al materiale intercettato e non trascritto, cioè la disponibilità a intervenire con un ulteriore decreto correttivo, in modo da rendere non necessaria la proroga, che sarebbe appunto la quarta della serie.
di Stefano Ceccanti (Deputato Pd)
Il Riformista, 11 dicembre 2019
Ho presentato ieri mattina un'interrogazione ai ministri dell'Interno e della Giustizia per chiedere quali iniziative intendano assumere rispetto ai nomi ad effetto che vengono sempre più utilizzati in modo diffuso per indagini, ad esempio quella denominata "Angeli e Demoni". Questo modo di fare porta non a rispecchiare un contenuto tutto da vagliare, ma di fatto a suscitare in modo anomalo un consenso aprioristico dell'opinione pubblica: è una sorta di marketing delle indagini giudiziarie che, al di là dei singoli casi e delle singole motivazioni, collide sotto vari profili con le garanzie stabilite dall'articolo 111 della Costituzione.
Per questo è importante che questa spettacolarizzazione cessi quanto prima. Ormai da diversi anni è invalsa la prassi da parte di alcuni settori della magistratura inquirente e di alcune autorità di polizia giudiziaria di denominare operazioni e indagini da esse condotte con nomi in codice ad effetto, facendo uso di termini evidentemente scelti con cura al principale scopo di influenzare l'opinione pubblicare e suscitare il consenso sociale intorno alle ipotesi accusatorie, spesso risultate poi nei processi meno solide del previsto. È quello appena descritto un meccanismo che sembra dar luogo ad un vero e proprio marketing improprio delle indagini giudiziarie che dà l'impressione di assecondare forme inopportune di spettacolarizzazione.
In secondo luogo, bisogna tenere presente che nell'era dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa nonché della comunicazione diretta via rete e social media, tutto ciò finisce con l'alterare l'equilibrio fra accusa e difesa ed anzi finisce con l'attentare ai diritti delle persone coinvolte ben prima di qualsiasi riscontro processuale da parte di un giudice terzo, il tutto in violazione di norme costituzionali precise a partire dall'art. 111 Cost. Quali iniziative intendano assumere il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia, onde assicurare che una simile prassi venga abbandonata? Quali iniziative intendono porre in atto al fine di assicurare che alle inchieste, ove reputato necessario, siano attribuiti nomi in codice con valenza esclusivamente pratica e interna?
di Andrea Oleandri
Comunicato stampa, 11 dicembre 2019
Ne va difeso il ruolo e l'indipendenza. In molti paesi europei - e non solo - da anni esiste un Garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Una figura che può entrare senza preavviso in carcere e negli altri luoghi di privazione della libertà, per verificare che la legalità vi sia rispettata e per prevenire eventuali violazioni.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2019
Il giudice per le indagini preliminari non può respingere la richiesta del detenuto di farsi visitare in carcere, a sue spese, dai suoi medici di fiducia. La Cassazione, con la sentenza 49808 depositata il 9 dicembre, accoglie il ricorso di un indagato sottoposto a carcere cautelare per gravi reati, ribadendo la tutela costituzionale del diritto alla salute, come diritto fondamentale dell'individuo.
La Suprema corte sottolinea che i detenuti e gli internati, possono chiedere di essere visitati, a proprie spese, da un medico di fiducia "senza che ricorrano limiti e condizioni, se non la necessità di curarsi, necessità che presuppone l'accertamento sanitario delle proprie condizioni" . In questo contesto il via libera del giudice che procede, fino alla sentenza di primo grado, non è finalizzato a sindacare l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma ha il solo scopo di deliberare, e dunque motivare, se la richiesta dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.
Nello specifico il Gip aveva richiesto una relazione sanitaria dalla quale non erano emerse criticità e, visti i capi di imputazione di un soggetto considerato estremamente pericoloso, aveva giustificato il no con il rischio di veicolare informazioni, avvalendosi di contatti con persone esterne. In più aveva sottolineato la complessità delle indagini preliminari in corso, che avevano richiesto grande attenzione anche nei colloqui.
La conclusione era stato il no alla visita medica esterna bollata come "pretesa". Una decisione ribadita dopo il primo rinvio con il quale la Cassazione lo invitava a rivedere la scelta. Ora i giudici di legittimità rinviano per la seconda volta all'ufficio del Gip, precisando che per le visite sanitarie esterne non serve una ragione, e comunque non è sindacabile dal giudice. Sbagliato anche il parallelo con i colloqui, vista la diversa finalità dei due istituti.
Per finire, riguardo alla tutela delle investigazioni, il gip non indica come queste potrebbero essere messe a rischio e come l'incontro con i due medici possa diventare un'occasione per veicolare notizie fuori dal carcere o incidere negativamente sugli accertamenti processuali in corso. La stessa difesa del ricorrente aveva poi suggerito modalità di esecuzione delle visite utili a far quadrare il cerchio: garantire diritto alla salute e segretezza delle indagini. In più, precisano i giudici, l'indagato non era sottoposto neppure al regime differenziato.
di Guglielmo Gulotta
Il Dubbio, 11 dicembre 2019
Le condanne ci sembrano più giuste dell'assoluzione: è difficile accettare che si può essere nei guai senza aver fatto nulla. Come avvocato che si muove anche in società al di fuori del contesto professionale, spesso mi sento chiedere da amici e conoscenti "ma come fai a difendere uno così che è accusato di aver fatto questo quando è sicuramente colpevole?". Altre volte mi trovo in qualche circostanza, per esempio televisiva, in cui mi appare evidente che l'orientamento è tutto schierato dalla parte dell'accusa.
La prima domanda a cui voglio rispondere è perché la gente è in generale, diciamo, colpevolista. Quando interpretiamo gli eventi naturali e sociali, quando effettuiamo delle scelte, giudichiamo la nostra e l'altrui condotta, intraprendiamo azioni benefiche evitando eventi dannosi, o quando semplicemente rimediamo a effetti negativi, siamo orientati dal "senso comune", cioè il patrimonio di conoscenze generali che gruppi di persone condividono (ad esempio, senso comune del mondo occidentale è che la mente sia cosa diversa dal corpo, oppure che il mondo naturale esista indipendentemente dalla percezione che l'uomo ha di esso,...).
Tali credenze possono essere sia esplicite, come, per esempio, il dualismo mente e corpo, che implicite, che inferiamo dall'osservazione. Tra queste ultime, vi è la convinzione che il mondo sia giusto, cioè che il mondo sociale sia governato da principi di giustizia. Tutto quello che otteniamo o ci capita, è meritato e meritiamo tutto quello che abbiamo o che ci capita.
Normalmente dunque, ciò che accade è corretto e le decisioni che si possono prendere nei nostri confronti sono giuste, è per questo che le sentenze di condanna ci sembrano sempre più giuste di quelle di assoluzione.
La ragione di questa illusione appare essere semplicemente protettiva. Se il mondo sociale, infatti, fosse intrinsecamente ingiusto diventerebbe imprevedibile e dunque non controllabile. Noi dobbiamo credere che se uno ha dei guai con la giustizia è perché qualcosa ha fatto, perché diversamente opinando vorrebbe dire credere che uno potrebbe essere nei guai anche senza aver fatto niente. La credenza in un mondo giusto rappresenta un bisogno fondamentale per l'uomo, ossia il bisogno di credere che il mondo nel quale ci si trova sia un luogo in cui le persone ricevono ciò che meritano in base alle proprie azioni.
Il sentimento di giustizia orienta le persone nell'interpretazione degli eventi naturali e sociali e permette di regolare la propria condotta e giudicare quella degli altri. Si crea una condizione di difesa psicologica dietro la quale la persona arriva a credere che se non si comporterà in un certo modo, non correrà quel rischio.
Evidenze empiriche dimostrano che credere che le persone "buone" vengano ricompensate e quelle "cattive" punite influenzi il comportamento umano, in particolare per quanto riguarda la condotta altruista: ad alcuni studenti è stato chiesto se credessero o meno nel mondo giusto; sono stati poi ricontattati due volte per capire se sarebbero stati disponibili a dedicare il loro tempo per partecipare ad un esperimento.
Pochissimi di loro, a prescindere che credessero o meno in un mondo giusto, hanno accettato se contattati durante l'anno. Se chiamati invece, all'inizio della sessione d'esame, hanno mostrato una maggiore disponibilità gli studenti che avevano affermato di credere in un mondo giusto. Il pensiero motivante sarebbe il seguente: se faccio qualcosa di buono, è facile che mi succeda poi qualcosa di altrettanto buono, ovvero è facile che possa superare l'esame che sto per sostenere.
L'incoerenza, la dissonanza cognitiva, che proviamo di fronte alle palesi ingiustizie di tutti i giorni, anziché mettere in dubbio l'illusione, ci induce ad autoinganni che consentono la perseveranza della credenza costruendo una cintura protettiva di carattere cognitivo.
Ecco perché tendiamo a colpevolizzare la vittima innocente e re- interpretiamo la causa del danno come frutto di negligenza o delle caratteristiche della vittima spericolata: una tipica inferenza, per esempio, è ritenere che se una donna viene stuprata è perché frequenta zone pericolose o veste in maniera provocante.
Una vittima completamente innocente potrebbe minacciare la visione che il mondo sia giusto innescando l'idea che a chiunque, dunque anche a noi, possa capitare un'ingiustizia e così quanto più si è vittime di un evento negativo tanto più si è percepiti come maggiormente responsabili della situazione.
In un mondo non giusto non sarebbe il caso di investirci energia, risorse e, per questo, ciò che capita agli altri diventa importante per ciascuno di noi. Se la vita li tratta giustamente, confermiamo il nostro preconcetto, se invece il destino li tratta ingiustamente, abbiamo bisogno di ristrutturare gli avvenimenti. L'attività subacquea, la box, il paracadutismo non sono sport pericolosi: "gli è capitato quello che gli è capitato perché non è stato attento. A me non capiterà perché io sto attento". Così ragionano coloro che praticano questi sport dopo un incidente.
Ovviamente tale illusione deve essere tanto più forte quanto più si intende investire a lungo termine intraprendendo condotte dirette verso un fine ambito: se le persone credono nel mondo giusto saranno motivate a proteggere il proprio senso di giustizia anche di fronte a eventi contrari. Un altro meccanismo protettivo comune è ritenere che la giustizia arrivi o presto o tardi e che il tempo sia galantuomo. Anche per questo ci sono leggi e tribunali. In qualche caso, addirittura, si ritiene che la giustizia arrivi in un altro mondo, solo quando il tempo terreno ormai è scaduto.
Talvolta applichiamo anche un meccanismo di diniego in cui cancelliamo dalla nostra mente il fatto di cui siamo testimoni, oppure come accennato sopra, re-interpretiamo l'esito. Per esempio, possiamo credere che un licenziamento sia una buona occasione per trovare un posto migliore, allontanandosi da un ambiente non del tutto stimolante. Costruiamo dei meta-mondi: uno in cui viviamo noi, ove vige la regola che il mondo sia giusto, l'altro, quello pervaso dalle ingiustizie in cui ci sono vittime disgraziate della sfortuna, della ingiustizia casuale.
Solo quando ci rendiamo conto di quanto l'ingiustizia sia pervasiva sulla terra ne accettiamo la realtà e, per esempio, dopo aver soppesato costi e benefici di un possibile intervento, di fronte ad una vittima innocente siamo portati a soccorrerla e non a colpevolizzarla. L'autoinganno svanisce e l'uomo si trova di fronte all'amara realtà: vivendo, non tutto ciò che di male ci capita, lo meritiamo. Questo vale per gli altri ma anche per noi stessi. La seconda domanda a cui voglio rispondere è quella che mi viene spesso rivolta quando parlo della mia professione. Quello che occorre far capire per far comprendere bene cosa faccia un avvocato è che le persone possono essere difese da innocenti o da colpevoli, il dramma nella vita "è che tutti hanno le loro ragioni".
Nel corso della mia carriera professionale ho raccolto una serie di principi che estraggo anche da alcune perspicue sentenze di legittimità, che dovrebbero guidare il processo e, dunque, l'attività del difensore:
1) Nessuno può difendersi da solo, anche se fosse il più bravo penalista del Paese (d'altronde un adagio che gira tra gli avvocati anglosassoni recita: "Chi fa l'avvocato di sé stesso ha un imbecille per cliente!");
2) Il difensore deve mediare tra ciò che l'assistito intende dichiarare, la plausibilità e la verosimiglianza della storia, i propri valori, il codice di procedura penale e il codice deontologico;
3) Si può difendere da innocente, per esempio sostenendo che non ha compiuto il fatto, o da colpevole, affermando che ha sì compiuto il fatto ma che questo può essere in vari modi spiegato e giustificato al fine di ottenere delle attenuanti o delle giustificazioni: è stato provocato, è incapace di intendere e volere, ha agito per legittima difesa, per stato di necessità;
4) Il sistema tollera che un colpevole sia in libertà ma non tollera che un innocente sia in carcere;
5) Per condannare ci vuole la certezza della colpevolezza dell'imputato, per assolvere non serve la certezza dell'innocenza ma basta la non certezza della colpevolezza;
6) Compito del difensore è di seminare dubbi ragionevoli sulla strada che il Giudice dovrà compiere per arrivare alla propria decisione di innocenza e di colpevolezza;
7) Il difensore deve essere obiettivo (per quanto riguarda la valutazione dei fatti), ma non può essere neutrale (stante che ha un antagonista che tale non è).
di Emilio Pucci
Il Messaggero, 11 dicembre 2019
Nonostante le rassicurazioni di Bonafede resta alta la tensione. Anche i renziani in trincea. "Se si intende rinviare la riforma Orlando sulle intercettazioni, allora occorre rinviare anche l'entrata in vigore della riforma Bonafede sulla prescrizione".
di Sergio Lorusso
Gazzetta del Mezzogiorno, 11 dicembre 2019
Rischia di essere un D-day per la giustizia penale italiana il 1° gennaio 2020. Salvo imprevisti, difatti, le controverse norme che cancellano la prescrizione dopo la sentenza di primo grado entreranno in vigore, mentre verranno congelate (per la quarta volta) su iniziativa dei Cinque Stelle quelle che ridisegnano il regime delle intercettazioni.
Per restare nella metafora, forse eccessiva ma efficace, le truppe d'assalto populistico-giustizialiste ritengono così di aver sferrato l'attacco decisivo per liberare il nostro processo dall'occupazione garantista che si perpetua da più di un trentennio, fonte - a loro avviso - di debolezze investigative e di lungaggini processuali funzionali a impunità varie (ed eventuali), i cui beneficiari sarebbero soprattutto gli imputati eccellenti.
Ora, che l'attuale Codice di procedura penale non abbia prodotto risultati esaltanti e apprezzabili è indubbio. Negarlo significherebbe mancare di onestà intellettuale. Il vero punto, però, consiste nell'individuare rimedi efficaci alle sue défaillances e alle sue carenze, secondo una visione d'insieme che tenga conto anche di fattori spesso trascurati quali la sufficienza e l'idoneità delle risorse (umane e strumentali).
Un buon medico, prima di formulare una diagnosi e di individuare un'adeguata terapia, effettua l'anamnesi del paziente. Cioè a dire, ricostruisce la sua storia per comprendere come sia potuto arrivare all'attuale stato di malessere. Orbene, molti sono immemori di come l'iter involutivo dei tempi processuali - con i suoi riflessi sulla certezza della pena - abbia radici lontane datando quanto meno all'immediato Dopoguerra, quando vigeva il codice 1930 (pur più volte riveduto e corretto). Non certo un codice garantista.
E che la propagandistica demolizione della prescrizione sortirà ben pochi effetti rispetto all'intenzione dichiarata di accorciare la durata irragionevole dei nostri processi. In molti hanno ricordato come la stragrande maggioranza dei processi si prescrivano prima del giudizio di primo grado. Occorre aggiungere che il vero virus da cui scaturisce la smisurata dilatazione dei processi è costituito dai tempi morti incuneati tra le fasi, quelli in cui non succede nulla. O, ancora, che un vetusto e farraginoso sistema di notificazioni produce inaccettabili stasi - specie nei processi con una pluralità di imputati - che certo l'evaporazione della prescrizione non può risolvere.
La visione del legislatore, insomma, è (colposamente o dolosamente) miope. Sull'altro fronte c'è la vicenda delle intercettazioni. Frutto, evidentemente, di un' indecorosa contrattazione. Indecorosa e disdicevole perché i temi della giustizia dovrebbero sottrarsi alle tecniche governative di stampo mercantile riguardando tutti i cittadini e riferendosi a principi che dovrebbero essere considerati i capisaldi della società.
Ma tant'è. La giustificazione del ministro Bonafede è risibile, e fa leva ancora una volta sulle difficoltà tecniche per le procure. Tali difficoltà permangono da quasi un anno e mezzo, e che il guardasigilli le evochi come causa del rinvio ha il sapore di un'inconsapevole autoaccusa per inefficienze legate al sistema giustizia.
La riforma delle intercettazioni, certo, è perfettibile, ma contiene alcune norme migliorative dello status quo che mirano a tutelare la privacy dei soggetti coinvolti introducendo il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e prevedendo che gli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora si imbattano durante l'attività di captazione in comunicazioni non rilevanti ai fini di giustizia penale o che contengano dati sensibili, non debbano trascriverle neanche sommariamente. Sotto l'albero di Natale, insomma, gli italiani troveranno una giustizia impoverita che magari appagherà il loro rancore ignorando che il Codice di procedura serve non già a punire qualcuno "a prescindere" ma a verificare se quel qualcuno ha effettivamente commesso il reato che gli si addebita.
E che quel qualcuno potrebbe essere chiunque, suo malgrado. Francesco Carrara, un grande giurista del XIX secolo, affermava - con mirabile sintesi - che mentre il Codice penale rappresenta il codice dei delinquenti quello di procedura penale contiene una serie di regole poste a tutela dei galantuomini. È da qui che nasce la presunzione d'innocenza, assai ostica per i giustizialisti.
L'affermazione è nota a (quasi) tutti i giuristi, ma naturalmente non lo è alla maggior parte dell'opinione pubblica: sarebbe bello, magari, che qualcuno la ricordasse negli innumerevoli talk show dedicati all'argomento. Descrive, in poche parole, l'essenza della giurisdizione. E invece no, non è una dichiarazione alla moda, e forse è sottovalutata anche dai difensori dei diritti individuali.
Così come spesso si ignora che le intercettazioni - strumento investigativo legittimo ed efficace - devono essere maneggiate con cura, per limitare al massimo l'effetto deleterio (e talora devastante) che le stesse possono produrre nelle vite altrui, si tratti di indagati poi dichiarati innocenti o addirittura di persone terze del tutto estranee alla vicenda giudiziaria, la cui sfera personale viene invasa e resa pubblica. L'albero di Natale della giustizia, quest'anno, non è illuminato.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2019
Corte di cassazione, Terza sezione penale, sentenza 10 dicembre 2019 n. 49883. Sparò a un albanese disarmato, all'esterno della propria abitazione, dove lo straniero aveva cercato di introdursi. E poi ne gettò il corpo in un fiume. La Cassazione annulla la condanna di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa e rinvia alla Corte di assise di appello per valutare l'impatto della legge di riforma della legittima difesa. Inizia a far sentire i suoi effetti il "grave turbamento", nuovo elemento aggiunto dalla legge a fondamento della causa di non punibilità per l'azione difensiva.
La Cassazione mette in evidenza innanzitutto come, anche dopo la riforma della legge 36/2019, non si può considerare esente da responsabilità penale la condotta di chi utilizza un'arma contro la persona "quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all'interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l'attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva". Quando poi esiste la necessità della difesa contro un pericolo attuale di un'offesa indirizzata solo ai beni, la presunzione di proporzionalità sull'uso dell'arma sarà applicabile quando non c'è desistenza dall'azione criminale.
Venendo invece al punto dell'eccesso colposo, la sentenza ammette, in sintonia con il ricorso, che la legge 36/2019 ha inciso in maniera profonda sull'istituto, restringendo l'ambito del penalmente rilevante e stabilendo l'esclusione da punibilità quando chi ha agito lo ha fatto per la protezione della propria o altrui incolumità "in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Trattandosi di una misura penale più favorevole, non è incerta la sua applicazione retroattiva.
La pronuncia ricorda poi che, tra gli elementi che possono avere impedito una difesa normale, non può essere annoverata la notte (come invece prevedevano precedenti proposte di riforma). La Corte si trova così nelle condizioni di dovere fare i conti con la difficile ricostruzione di un elemento psicologico come il grave turbamento. Compito che dovrà essere svolto dai giudici di appello. Ai quali però dalla Cassazione arriva una serie di indicazioni.
Servono, afferma la Corte, parametri oggettivi cui agganciare il giudizio e, quindi, sono irrilevanti stati d'animo che hanno ragioni e cause già esistenti o diverse; nello stesso tempo, la valutazione dovrà considerare, alla luce della situazione di fatto, se e in che misura il pericolo in atto ha provocato in chi agisce "un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa". Altri parametri di riferimento potranno essere rappresentati dall'analisi sulla maggior o minore lucidità e freddezza che hanno caratterizzato l'azione difensiva, anche nei frangenti immediatamente precedenti e successivi l'evento.
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