di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 dicembre 2019
Nel filmato promozionale, autorizzato dal Provveditorato lombardo dell'amministrazione penitenziaria, si punta sull'addestramento militare. Tiri al bersaglio, diversi metodi di perquisizione e soccorsi medici a persone rimaste amputate a una gamba. Sembra un addestramento militare per persone che devono partire per una guerra, invece si tratta di un video promozionale della Polizia penitenziaria autorizzata dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 10 dicembre 2019
Il ministro prova a rinviare la riforma Orlando. In serata la frenata. È ancora stallo sulla prescrizione, la mediazione sembra lontana. Mentre perdura lo stallo alla messicana sulla prescrizione, M5S e Pd si sparano (anche alle spalle) sulle intercettazioni. La riforma dell'ex ministro Pd Orlando, rinviata dal successore grillino Bonafede quando era al governo con la Lega, dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio.
Ma ieri il Pd ha scoperto dalle agenzie di stampa che Bonafede, senza informare gli alleati, ha inoltrato a Palazzo Chigi la richiesta di inserire nel decreto Mille Proroghe un nuovo rinvio di sei mesi. La norma era già bella e scritta: "Alcune necessità organizzative e di realizzazione complessiva delle sale di ascolto di alcuni uffici, connessa a una valutazione più generale, portano a individuare nel 30 giugno 2020 la data più opportuna per la piena funzionalità delle strutture e degli uffici".
Mentre Forza Italia parlava di "suk delle leggi sulla giustizia", la reazione del Pd era di sconcerto e irritazione. Sia per il metodo unilaterale, sia per la pretesa di trattare le due riforme parallele (prescrizione e intercettazioni) in modo diverso: la prima implacabilmente in vigore allo scoccare del Capodanno in quanto targata M5S; la seconda chissà, tanto è figlia di un alleato minore.
La contraerea Pd si è attivata ai più alti livelli, coinvolgendo lo stesso Orlando e soprattutto il capodelegazione Franceschini, deputato a risolvere le questioni politiche con intervento diretto su Palazzo Chigi. In serata, il Pd riteneva di aver bloccato "l'imboscata" di Bonafede.
Il quale derubricava la norma incriminata a mera "formula cautelativa" e faceva trapelare "l'ampia disponibilità a trovare un accordo, eventualmente anche con un decreto legge", corroborata dall'esistenza di "margini di convergenza in base alle interlocuzioni già in atto". Dunque le intercettazioni rientrano nel mazzo della trattativa sulla giustizia, insieme alla prescrizione e alle riforme processuali, mentre il decreto Mille Proroghe dovrebbe essere scorporato dalla legge di bilancio.
Ma mentre Bonafede sventola ramoscelli d'ulivo, il Pd l'ha presa male. "Una volta passi, ma se questo è il suo metodo la pazienza a un certo punto finisce", spiegano al Nazareno. Non è infatti la prima circostanza nella quale Bonafede si muove su dossier importanti bypassando il principale alleato. Dallo scudo penale sull'Ilva (il Pd si trovò il cerino in mano mentre lo staff del ministro lasciava fare ai grillini in commissione giustizia) alla riforma delle carceri.
Che Bonafede aveva fatto passare nel primo consiglio dei ministri, togliendo potere ai direttori in favore della polizia penitenziaria e allarmando anche i giudici di sorveglianza. Il clima, dunque, è tutt'altro che pacificato. Il Pd sarebbe anche favorevole a un "disarmo bilanciato", con rinvio di entrambe le riforme: prescrizione e intercettazioni.
Ma Bonafede sul rinvio della sua riforma non sente ragioni. Sostiene che non ce n'è bisogno: applicandosi ai nuovi reati, produrrà effetti non prima di quattro anni. In subordine, il Pd ha messo sul piatto due ipotesi, per salvare l'onore del ministro ma anche il proprio. La prima è l'introduzione della "prescrizione processuale", con limiti alla durata di ciascuna fase.
La seconda è un'ampia sospensione (36 mesi al posto degli attuali 18) del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, al posto del blocco assoluto voluto da Bonafede. Respinte entrambe le proposte (il ministro l'ha spiegato sabato nell'intervista a La Stampa), è stallo. Ora si attende la convocazione del premier Conte. Quando era nato il governo, nel primo vertice sulla giustizia aveva chiesto a M5S e Pd di lavorare per trovare un accordo da soli. Finora non ci sono riusciti.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 10 dicembre 2019
Il M5S non vuole che entri in vigore la legge sulle intercettazioni. Il Pd che fa? Rischia di slittare per la quarta volta l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni approvata nel dicembre 2017 dal governo Gentiloni e fortemente voluta dall'allora Guardasigilli Andrea Orlando.
Nella bozza del decreto Mille Proroghe che il governo rossogiallo si appresta a varare è spuntato il rinvio di altri sei mesi, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, dell'entrata in vigore della legge che mira a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nelle indagini e a limitare il meccanismo infernale della gogna mediatico-giudiziaria.
La decisione di disporre l'ennesimo rinvio della riforma (che originariamente avrebbe dovuto essere applicata a partire dal 26 luglio 2018) non sarebbe stata concordata dal Movimento 5 stelle con gli alleati di governo e avrebbe causato l'"irritazione" del Pd, già impegnato in continue trattative con i grillini per decidere il destino della riforma che abroga la prescrizione, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020.
Il ministro Bonafede ha escluso definitivamente qualsiasi ipotesi di rinvio della legge che introduce il processo eterno, e se la proroga della riforma delle intercettazioni venisse confermata saremmo di fronte a un doppio schiaffo giustizialista in faccia al Pd.
La riforma Orlando, pur non perfetta, ha il merito di porre un freno alla pubblicazione sui giornali di conversazioni penalmente irrilevanti (utili solo a distruggere la privacy e la reputazione dei soggetti coinvolti in inchieste giudiziarie), vietandone la trascrizione nei brogliacci di indagine e responsabilizzando i pubblici ministeri, senza porre alcun limite all'utilizzo delle captazioni come strumento di indagine.
In discussione stavolta non c'è solo una riforma che i dem approvarono quando erano al governo (e che ora dovrebbero disconoscere), ma la stessa idea di giustizia che si immagina per il paese: fondata su processi eterni e mediatici, come desiderano i grillini, oppure rapida e rispettosa dei diritti fondamentali delle persone, come richiesto dalla nostra Costituzione. Per il Pd è giunto il momento di scegliere.
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 10 dicembre 2019
I 5 stelle sembra che abbiano fatto saltare il patto col Pd (noi ci prendiamo l'abolizione della prescrizione e voi quella delle intercettazioni). Resta un fatto: intercettare è illegittimo.
Le voci di corridoio dicevano che è in corso un patto, un pochino scellerato, tra il Pd e i 5 Stelle. Il patto - lo riferiva anche Repubblica, in genere informata bene - era questo: il Pd ammainava la bandiera bianca sull'abolizione della prescrizione e in cambio otteneva il via libera per la riforma Orlando sulle intercettazioni. Uno a me e uno a te.
Il risultato di questo accordo sarebbe stato pessimo, perché l'abolizione della prescrizione è una ferita mortale al garantismo e al diritto, mentre la riforma Orlando è solo un timido, timidissimo tentativo di affermare il principio che intercettare la gente e poi sbattere le intercettazioni sul giornale non è proprio la più bella e pura delle attività umane. Ora proviamo anche a capire cosa non funzionasse della riforma Orlando.
Prima però dobbiamo dirvi che le voci di corridoio pare che fossero infondate. E che le cose stiano diversamente. I 5 Stelle portano a casa la fine della prescrizione e il principio del "processo eterno" (come diritto inalienabile del magistrato accusatore) ma non danno niente in cambio. Si tengono le intercettazioni senza limiti esattamente come sono.
Diverse, drammaticamente diverse da quelle di quasi tutti i Paesi civili. Basta dire che in un paese rigorosetto come la Gran Bretagna il numero di intercettazioni che vengono realizzate ogni anno è di cento volte (cento volte) inferiore a quello delle intercettazioni italiane. Sebbene il livello della criminalità inglese sia decisamente superiore al nostro (almeno per numero di delitti e in particolare per numero di omicidi).
La riforma Orlando viene rinviata per ora di sei mesi. Poi si vedrà. Prevedeva modestissime limitazioni alle possibilità di intercettare, qualche limitazione in più alla possibilità di pubblicare sui giornali, e l'obbligo di cancellazione delle intercettazioni ritenute non rilevanti dal punto di vista processuale. Il problema principale sorgeva proprio qui. Chi decide cosa sia rilevante? La riforma Orlando assegnava questo compito alla polizia giudiziaria.
L'Anm chiedeva che invece questo compito fosse assegnato al Pm. In tutti e due i casi venivano esclusi gli avvocati difensori. I quali avrebbero potuto ascoltare solo le intercettazioni ritenute utili all'accusa. E le Camere penali osservavano: come si fa a parlare di condizioni paritarie tra accusa e difesa se l'accusa decide quali intercettazioni usare e (se non altro per umano riflesso condizionato) tenderà sempre a privilegiare le intercettazioni che ritiene sfavorevoli per l'imputato rispetto a quelle che potrebbero scagionarlo, mentre la difesa può solo accettare il pacchetto pronto, confezionato da polizia e Pm?
Questo era il punto debole della riforma Orlando. La quale, come quasi tutte le riforme della giustizia approvate dagli anni 50 a oggi, era una riforma che non intaccava lo strapotere della magistratura e la prevalenza assoluta dell'accusa sulla difesa. Né indeboliva molto la forza della stampa, alla quale non veniva imposto nessun bavaglio ma solo chiesto, gentilmente. di rispettare alcune norme essenziali del diritto. E allora? Allora restano dei punti di principio ai quali i 5 Stelle non rinunciano. A cosa non rinunciano?
All'idea che si possa comunque prendere in considerazione l'idea di regolamentare le intercettazioni. I 5 Stelle, come l'associazione dei magistrati (che è un po' la maestra ideologica dei grillini) ritengono che le intercettazioni non vanno regolamentate ma aumentate. Più sono, più è sicura la società. Più sono, meno sono le possibilità che si realizzino fatti di corruzione. La tendenza di uno stato moderno, secondo i 5 stelle, deve essere quella al controllo totale, della società e della politica.
Per questo vivono come un freno, o addirittura un insulto alla loro etica, una norma che - anche se poi non ha conseguenze - si ponga sul piano ideale il compito di regolare la più nobile delle attività umane. Davvero le intercettazioni sono una garanzia di buon funzionamento delle indagini? No. In genere non portano a molto. Spesso distorcono la verità, perché non vengono capite le frasi, o sfugge l'ironia, o non si conoscono i contesti, i lessici di gruppo, o di amici, o familiari. È rarissimo che una intercettazione inchiodi. In genere crea equivoci.
E oltretutto la maggior parte delle intercettazioni che vanno a processo non sono dirette ma - come si dice in gergo - "relata refero". Cioè riferisco di cose sentite dire. Spesso attraverso meccanismi di millantato credito, o semplicemente di fantasia. E molto probabile che se si facesse un bilancio generale si scoprirebbe che le intercettazioni deviano le indagini, depistano, molto più di quanto aiutino ad accertare la verità. E allora a cosa servono?
A realizzare quello che molto bene descriveva ieri sul Corriere della Sera Angelo Panebianco: aumentare il potere dei magistrati, amplificare le tendenze liberticide del popolo e consolidare una repubblica giudiziaria che ormai è molto lontana dallo Stato di Diritto. C'è una soluzione? Sì, su questo piano ce n'è una semplicissima: applicare la Costituzione e abolire le intercettazioni e le attività di spionaggio sui cittadini.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 dicembre 2019
L'argomento "droga" è sempre scivoloso, e affrontarlo con pragmatismo e serietà richiede un coraggio non sempre a disposizione. Ecco perciò che anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che non è certo Salvini, trovandosi a Torino, città martoriata dal mercato degli stupefacenti - sempre più ampio, remunerativo e pericoloso in ogni città - alla domanda dei giornalisti su come il governo giallorosso pensi di affrontare il problema degli spacciatori che in alcune piazze dettano legge anche sotto gli occhi delle forze dell'ordine, ha annunciato la più ovvia (apparentemente) delle soluzioni. "Noi siamo per la certezza del diritto e della pena - ha risposto - e quindi nel prossimo Consiglio dei ministri porrò la questione dell'inasprimento della pena per chi reitera il reato di spaccio".
Un annuncio che lascia un po' interdetti perché l'art. 73 del testo unico sulle droghe (L. 309/90), anche dopo l'intervento della Corte costituzionale che nel 2014 ha cancellato la legge Fini-Giovanardi, prevede pene che vanno dai 6 ai 22 anni di carcere per gli spacciatori, soprattutto se recidivi (da 1 a 6 anni per i fatti di "lieve entità"). E infatti, la popolazione penitenziaria è composta per un terzo di persone che hanno violato le leggi sulle droghe. Spesso, tossicodipendenti.
Ma la titolare del Viminale ha motivato così la sua posizione: "Quando un pusher viene arrestato, ritrovarlo il giorno dopo nello stesso angolo di strada a delinquere scoraggia i cittadini e demotiva anche le forze dell'ordine che fanno un'attività complessa. Per questo, nei tempi e nei modi giusti, porrò il problema almeno in fase di reiterazione del reato. Certo - ragiona Lamorgese - non possiamo portare in carcere tutti quelli che arrestiamo perché modificare la norma in questi termini sarebbe complicato, ma almeno in fase di reiterazione del reato è un impegno che adotteremo non solo per coerenza con le norme ma anche per rispetto a cittadini e forze dell'ordine".
Va chiarito però che la ministra, a Torino per sottoscrivere l'accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo, assieme alla sindaca Appendino, agli enti locali, alla Confcommercio e ai rappresentanti religiosi e dell'associazionismo, non si è soffermata solo alla questione repressiva ma ha allargato il discorso al ruolo delle scuole, dello sport, delle famiglie, delle associazioni e pure degli oratori. Peccato non l'abbia neppure sfiorata l'idea di parlare di legalizzazione delle sostanze leggere. Cosa che - a detta perfino della Direzione nazionale antimafia, per esempio - eliminerebbe parte del problema alla radice.
Chissà, magari la ministra che oggi a Roma fortunatamente si occuperà di sicurezza firmando un protocollo in prefettura con la Camera di commercio, l'Acea (partecipata del Comune per l'energia) e l'Enel al fine di illuminare le strade di periferia romane durante la notte con le luci delle vetrine, tornerà con più calma sull'argomento. E ragionando meglio su come combattere lo spaccio e la criminalità ad essa collegata, alzerà lo sguardo verso un traguardo già raggiunto con soddisfazione in molti Paesi democratici, perfino lì dove il proibizionismo è nato, negli States.
di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2019
Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 18 novembre 2019 n. 46745. Sequestro per equivalente nei confronti dei beni delle persone fisiche solo dopo la verifica della mancanza di disponibilità da parte della persona giuridica. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.46745 / 2019 depositata il 18 novembre 2019.
Il caso trae origine dal decreto di sequestro emesso dal Gip nei confronti degli imputati di violazioni tributarie ad esserne oggetto erano cospicue somme di denaro di proprietà degli stessi. Il provvedimento si era reso necessario dato che questi ultimi avvalendosi dell'ausilio di una persona giuridica avevano realizzato numerose violazioni tributarie.
Il provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal Gip finalizzato alla successiva confisca, tuttavia veniva fatto oggetto di impugnazione alla quale conseguiva la revoca da parte del tribunale del riesame. I giudici del riesame ritenevano il decreto emesso dal Gip fosse del tutto illegittimo dato esso aveva direttamente ad oggetto beni delle persone fisiche senza essere preceduto da una verifica dell'eventuale disponibilità di beni da parte della persona giuridica che lo avrebbe potuto renderne superflua l'esecuzione.
Il procuratore generale ricorreva allora per cassazione, deducendo in apposito motivo l'evidente illegittimità del provvedimento del tribunale del riesame, infatti ad avviso del pubblico ministero ricorrente il decreto del Gip era ad ogni modo valido in quanto basato su di un corretto presupposto, ed in particolare sulla constatazione che le persone fisiche che si erano viste privare dei propri beni avevano commesso i reati a proprio favore traendone utili e vantaggio. Il sequestro dei loro beni pertanto era del tutto legittimo rendendosi lo stesso necessario sulla base della situazione di fatto complessiva. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici ella corte di cassazione con la sentenza qui in commento.
La confisca diretta e per equivalente - La questione piuttosto complessa riguarda il rapporto tra la confisca diretta e quella per equivalente alle quali il sequestro cautelare finalizzato. In altri termini, in quali casi si potrà dare corso al sequestro dei beni delle persone fisiche che avevano realizzato gli illeciti. Le soluzioni sono di due diversi tipi potendosi agire nei confronti dei predetti beni in via diretta o solo successivamente all'accertamento della mancanza di beni da parte della persona giuridica. I giudici della corte suprema di cassazione ritengono la decisione dei giudici del riesame del tutto legittima sulla base della precedente giurisprudenza presente e diffusa nel supremo collegio.
Infatti, osservano i giudici del supremo collegio in una loro precedente sentenza addirittura a sezioni unite come nel caso in cui si voglia dare corso ad un sequestro per equivalente finalizzato alla confisca nella medesima forma debba essere seguita una ben precisa carenza procedimentale. Osservano i giudici della corte suprema di cassazione come per potere essere ritenuto legittimo il decreto di sequestro nei confronti dei beni della persona fisica debba essere preceduto da una verifica circa le eventuali disponibilità della persona giuridica.
Nel solo caso infatti in cui venga accertato la mancanza di beni nella disponibilità della persona giuridica idonei a soddisfare le ragioni dell'erario si possa dare corso al sequestro dei beni delle persone fisiche autrici materiali del reato. L'operato del Gip pertanto era stato illegittimo dato che l'emissione del decreto di sequestro non era stata preceduta da una verifica circa le eventuali disponibilità della persona giuridica.
Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2019
Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 9 dicembre 2019 n. 32041. Il divieto di espulsione si applica anche allo straniero che ha legami familiari nel nostro paese anche se non è nella condizione di poter richiedere il ricongiungimento familiare. Lo ha precisato la I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32041. L'occasione per ribadire questo principio è stato il contenzioso sorto a seguito del diniego alla protezione internazionale chiesta da un migrante che aveva avuto un figlio in Italia.
I magistrati hanno specificato che si sarebbe dovuto "trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi concorrenti interrogandosi sull'esistenza di legami familiari che sarebbero stati pregiudicati dal rimpatrio del richiedente asilo e sulla necessità di dare tutela alla situazione di vulnerabilità costituita dalla possibile interruzione di tale legame, nell'interesse tanto del minore quanto del genitore e non vedere interrotto il rapporto fra loro esistente, tramite il riconoscimento della protezione umanitaria". E questa necessità è ancora più forte quando il richiedente asilo - come nel caso esaminato dalla Corte - è l'unico genitore del minore e costituisce quindi l'unica possibilità per il bambino di mantenere un legame con la propria famiglia naturale.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2019
Scomparso a 84 anni, giudice costituzionale e presidente dei penalisti. Con la morte di Giuseppe Frigo, scomparso domenica scorsa a 84 anni, l'Italia perde un grande giurista. Il noto penalista è stato giudice della Corte costituzionale dal 2008 al 2016.
Un incarico che ha dovuto lasciare nel 2016 per motivi di salute. Bresciano, classe 1935, laureato in giurisprudenza con lode nel 1957, Giuseppe Frigo è stato professore di diritto processuale penale comparato ed europeo presso la facoltà di giurisprudenza alla Statale di Brescia. Credeva nel giusto processo, tanto da mettere anche la sua firma sulla riforma.
Nel suo lungo curriculum di giurista c'è la presidenza dell'Unione delle camere penali: ruolo che, ha ricoperto con passione dal settembre del i998 al settembre del 2002. Come consulente del ministero della Giustizia ha collaborato nella stesura di più testi normativi: dall'esercizio dell'azione civile nel processo penale alle investigazioni difensive dall'udienza preliminare, al recupero dell'oralità nel dibattimento.
Per anni è stato collaboratore del Sole 24 Ore e di Guida al Diritto, con un esordio legato alla nascita del nuovo Codice di procedura penale e all'impegno del giornale per una riforma considerata di straordinaria importanza per l'amministrazione della giustizia in un paese democratico: un rito penale (almeno tendenzialmente) accusatorio, al posto di un codice inquisitorio pieno di strappi e rattoppi recati dalle sentenze della Consulta per evitare un codice processuale incostituzionale, senza però poterne modificare l'impianto.
E il Sole 24 Ore decise di pubblicare immediatamente, con i tempi del quotidiano, il nuovo Codice commentato e annotato. Fra i componenti della commissione ministeriale presieduta dall'avvocato e professore Gian Domenico Pisapia, Giuseppe Frigo era l'unico avvocato "e basta". Ma Giuseppe Frigo è stato per la giustizia italiana questo e molto di più.
di Vincenzo Vitale
L'Opinione, 10 dicembre 2019
Il blocco della prescrizione dei reati - fortemente voluto dai 5 Stelle - rappresenta una ferita senza precedenti nell'ordinamento giuridico del nostro stato di diritto. Certo, i pentastellati non sono in grado di comprendere fino in fondo cosa ciò significhi e quali problemi comporti e veleggiano, ricolmi della loro triste e pericolosa ingenuità, verso il nuovo anno, convinti di aver fatto bene. Prima o poi se ne accorgeranno e forse sarà tardi per rimediare ai guasti già prodotti.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2019
La società non risponde di cooperazione nel reato di lesioni gravissime, per la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza lavoro, se manca la prova di una prassi contro la legge instaurata nell'azienda. La Cassazione, con la sentenza 49775, accoglie il ricorso di una Srl condannata, in entrambi i gradi di giudizio, per violato le norme in materia di sicurezza, concorrendo così a determinare un grave incidente.
Infortunio del quale era stato vittima un auto-trasportatore, dipendente di un'altra ditta, rimasto gravemente ustionato dopo essere stato investito dal bitume. I giudici confermano la responsabilità nel reato, comunque prescritto, del delegato per la sicurezza all'interno della società ricorrente, ma negano quella della Srl.
L'accusa era di non aver informato le ditte di autotrasporto sui rischi dell'ambiente di lavoro e, in particolare sulle corrette modalità di carico. Ad avviso della Corte d'Appello la società era responsabile per l'illecito amministrativo previsto dalla 231 (articolo 25-septies, comma 3) perché aveva agito senza un modello organizzativo utile a prevenire delitti del tipo di quello commesso dal delegato alla sicurezza.
E questo, per ottenere il vantaggio di una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale ed evitare un procedimento più costoso. Per la Suprema corte la motivazione non regge. Non c'era, infatti, una prova che presso la Srl ci fosse una prassi "contra legem, la cui sussistenza chiama in causa la vigilanza del datore di lavoro". E soprattutto presuppone la conoscenza o la conoscibilità da parte sua. Nello specifico è chiamato in causa un soggetto qualificato come "delegato" del datore, anche se in realtà mancavano anche gli elementi dell'esistenza della delega.
Non dimostrata la presunta prassi né la conoscenza o la conoscibilità di questa da parte dei responsabili. Solo alcuni tra i testimoni avevano parlato di una modalità residuale adottata in passato. La motivazione è lacunosa anche per quanto riguarda l'interesse e il vantaggio dell'ente, richiesto dall'articolo 5 della 231 per la responsabilità.
E a questo fine non basta il sommario richiamo alla sentenza di primo grado in cui si faceva un breve riferimento a un non meglio precisato risparmio sui tempi di lavoro e sui costi di smaltimento del bitume in modo non conforme. La Cassazione ricorda che per la responsabilità degli enti derivante da reati colposi in caso di violazione della normativa antinfortunistica i criteri di imputazione del vantaggio e dell'interesse - entrambi da riferire a chi agisce e non all'evento - sono più stringenti.
Il primo c'è quando l'autore del reato viola consapevolmente le norme cautelari, con l'intenzione di far risparmiare l'ente, a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo. Il secondo scatta quando l'autore del reato viola sistematicamente le norme contro gli infortuni ricavandone oggettivamente un vantaggio per l'ente "sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso". Criteri nello specifico non seguiti. Né è valido l'assunto della violazione sistematica delle norme a tutela della sicurezza senza prova di una prassi scorretta.
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