di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 21 gennaio 2020
Le prossime tappe verso l'eventuale processo. Dopo l'autorizzazione del Senato il fascicolo dovrà tornare a Catania dove si ricomincerà dall'udienza preliminare. Ammesso e non concesso che tutto vada come improvvisamente lui ha deciso che debba andare (almeno a parole), prima di poter scrivere "Le mie prigioni" sul caso "Gregoretti" Matteo Salvini dovrà aspettare ancora un po'.
Perché l'auspicata autorizzazione a procedere concessa dal Senato non varrebbe un arresto né una condanna, così come il voto in Giunta di ieri sera. Dopo il clamoroso e per certi versi grottesco capovolgimento di fronti dovuto alla scelta aventiniana della maggioranza di ritirarsi al momento del voto, per protestare non tanto contro la propaganda dell'ex ministro ma contro le asserite "forzature" dei presidenti del Senato e della Giunta, si apre la partita dell'Aula. Che dovrà riunirsi e deliberare entro il 17 febbraio.
A prescindere dalle strumentalizzazioni del procedimento giudiziario avviato, e dalla zoppicante coerenza con ciò che è stato detto fin qui sul presunto sequestro di 131 migranti trattenuti cinque giorni a bordo della nave militare Gregoretti (e di quel che gli stessi partiti fecero un anno fa, nel caso analogo della Diciotti), il Senato dovrebbe dibattere e decidere sul merito della richiesta avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. Che per legge non può occuparsi di "stupratori, spacciatori e mafiosi", come reclama Salvini nei suoi comizi, ma è chiamato a verificare, appunto, ipotetici reati ministeriali.
La questione non riguarda le scelte politiche dell'ex titolare del Viminale, bensì la loro compatibilità con il diritto e le norme, nonché un potenziale "interesse pubblico preminente" che possa prevalere sul reato contestato. Tutto qui. Secondo i tre giudici siciliani che compongono il collegio, infatti, "le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro".
Quanto alla "difesa dei confini" invocata dal leader leghista per negare ai profughi il permesso di sbarco, i giudici hanno ritenuto che "la linea politica promossa dal ministro dell'Interno non fosse, in concreto, incompatibile con il rispetto delle Convenzioni internazionali vigenti". Secondo il tribunale, "le persone soccorse ben potevano essere tempestivamente sbarcate e avviate all'hotspot di prima accoglienza per l'attività di identificazione, salvo poi essere smistate negli hotspot di destinazione secondo gli accordi raggiunti a livello europeo".
Argomenti rimasti finora pressoché assenti dalla discussione pubblica, tutta avvitata intorno a qualche slogan e frase a effetto. Ma qualora il fascicolo dovesse ripartire da palazzo Madama per Catania con l'autorizzazione a procedere, si aprirebbe un altro match, stavolta solo giudiziario, anch'esso dall'esito tutt'altro che scontato. L'iter prevede la restituzione degli atti al tribunale dei ministri "perché continui il procedimento secondo le norme vigenti", che come ha chiarito una sentenza della Corte costituzionale nel 2002 significa tornare davanti "al pubblico ministero e agli ordinari organi giudicanti competenti".
La Procura di Catania dovrebbe quindi riproporre il capo d'imputazione formulato contro Salvini dal tribunale dei ministri e sottoporlo al giudice dell'udienza preliminare, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio.
Con una particolarità, che diventerebbe l'ennesimo paradosso di questa storia: la Procura etnea s'era già pronunciata per l'archiviazione del caso "Gregoretti" ritenendo (a differenza che nel caso "Diciotti") che non esistano gli estremi del sequestro di persona; insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, oltre che soggettivo. Che farà davanti al gup? E che cosa deciderà il gup, rinvio a giudizio o proscioglimento? Prima del processo e dell'eventuale condanna (in tre gradi di giudizio, come sempre), l'accusa a Salvini dovrà superare questo ostacolo, nella corsa ancora molto lunga verso Le mie prigioni.
di Emilio Pucci
Il Messaggero, 21 gennaio 2020
Vertice oggi a palazzo Chigi, Bonafede illustrerà la bozza che va giovedì in Cdm. Una decina di pentastellati, una trentina e più nel Pd e poi ci sono i voti dei renziani: il centrodestra sta cercando la strada per piazzare delle trappole durante la discussione sulla proposta di legge Costa che comincerà il suo iter alla Camera il 27 gennaio, e fa il conto di quanti garantisti potrebbero affossare la riforma Bonafede sulla prescrizione.
di Brent Orrell
Il Foglio Quotidiano, 21 gennaio 2020
Da detenuti a persone dotate di identità e responsabilità. Una rivoluzione "antropologica" per fermare la recidiva e arginare la carcerazione di massa. La comprensione di sé e la connessione con gli altri sono tratti spesso trascurati nei programmi - fin qui fallimentari - per il reintegro nella società di chi ha scontato una pena detentiva.
di Serena Giannico
Il Manifesto, 21 gennaio 2020
Nel carcere "programma innovativo" "non invasivo" per valutarne i comportamenti. Le scene che balzano subito alla mente sono quelle del film Arancia meccanica di Kubrick, quando il protagonista, Alex DeLarge, si sottopone "a un innovativo programma di rieducazione" per cercare di uscire più in fretta possibile dal carcere in cui è rinchiuso. Divaricatori nelle palpebre per tenere gli occhi sempre spalancati, viene obbligato a fissare a lungo immagini violente allo scopo di annichilire la sua pericolosità sociale. In Abruzzo ecco ora "un innovativo programma" che vede come cavie i detenuti del penitenziario di Chieti.
di Silvia Ricciardi, Vincenzo Morgera, Giovanni Salomone*
La Repubblica - Napoli, 21 gennaio 2020
Il gruppo di minorenni che irresponsabilmente transita contromano sulla tangenziale, ragazzi individuati e "puniti" con una sanzione amministrativa che si perderà nel tempo; altri ragazzi che si rendono responsabili di una rivolta nell'istituto penitenziario minorile di Nisida; altri ancora che ingaggiano una guerriglia urbana con la polizia nel Borgo di Sant'Antonio Abate, sono tutti segnali di un fenomeno che si sta riproducendo con una frequenza allarmante. Immaginate per un attimo questi stessi fatti, con protagonisti gli stessi ragazzi, quando accadono all'interno di una comunità, dove gli operatori non hanno lo schermo protettivo di una divisa, di una istituzione che li identifica come rappresentanti dello Stato.
Il risultato è la tempesta perfetta. Le comunità e gli operatori, che sono attrezzati ai rischi del "mestiere di educatori", soccombono nel confronto con un "branco di predatori" che si muovono con la pratica della violenza per la conquista del territorio e affermare il loro dominio.
È capitato, capita e capiterà ancora se continuiamo ad allevarli con l'impunità offrendo loro diritti a costo zero. Quello che è peggio, però, è che la mancanza di una risposta adeguata alla gravità dei fatti di cui si rendono protagonisti toglie loro l'opportunità di un ripensamento del loro agire violento e deviante e la possibilità di avviare, con il sostegno dei servizi della giustizia minorile, di cui fanno parte anche le comunità che accolgono questa tipologia di ragazzi, quel normale percorso di rielaborazione e recupero.
L'impunità è figlia di una cultura del "garantismo ad oltranza" che si limita a vedere, in questo parecchio miope, nelle disuguaglianza sia le cause che gli effetti dei comportamenti devianti dei tanti ragazzi in conflitto con la giustizia. Una lettura che può produrre danni incalcolabili perché, portata alle sue estreme conseguenze, e ciò spesso avviene, rischia di diventare una forma latente di razzismo.
Bisogna stare attenti, così continuando si nega al minore "il libero arbitrio", vale a dire la possibilità di scegliere, poiché non gli si prospetta una alternativa e dunque lo si lascia confinato nel mondo dove la scelta possibile è solo una. Far sentire ai minori il peso delle proprie responsabilità comporta che la società si assuma conseguenzialmente le proprie, di responsabilità, e garantisca ai minori la fruizione di diritti e doveri per la costruzione di una vita diversa.
L'approccio basato sul "garantismo ad oltranza" si sta dimostrando pericoloso perché proietta i ragazzi in un delirio di onnipotenza e oltre a rendere loro refrattari ai doveri che ogni cittadino deve avere nei confronti della società, deresponsabilizza tutti (istituzioni, servizi) che scegliendo la mancata sanzione tirano i remi in barca togliendo ai minori la possibilità di pensare, di cambiare e di vedere che esiste un altro futuro. In queste condizioni l'offerta educativa della comunità (ma di qualsiasi altro servizio rivolto ai minori dell'area penale) è destinata a fallire miseramente.
E fallisce perché perde rispetto alla rappresentazione che questi ragazzi hanno della vita, costruita su modelli che inneggiano alla violenza, alla sopraffazione, al potere, valori che rappresentano per loro l'unico percorso sulla strada del diventare "dei veri uomini". Questo stato di cose, e la lettura che si propone, ci induce ad una ulteriore e decisiva considerazione. Questi fatti, e soprattutto le mancate risposte ad essi, generano nella cosiddetta "società civile", nell'opinione pubblica, paura, insicurezza.
E la conseguenza più immediata è che la gente si chiude, si defila, non per egoismo o indifferenza, ma per il timore. E questo è quello che una società democratica non può assolutamente permettersi, figuriamoci una comunità, che di questa società democratica rappresenta un piccolo avamposto.
*Gli autori sono i promotori della associazione Jonathan Onlus
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 21 gennaio 2020
Le sentenze lunghe migliaia di pagine non aiutano la ricerca della verità. Un appello contro il gigantismo scrittorio-giudiziario e la deriva mafiologica. Il caso Mannino. È il caso di affrontare un tema che, forse, non ha finora ricevuto sufficiente attenzione. Alludo al fenomeno dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, ecc.) di enorme mole, mastodontiche, fatte di migliaia e migliaia di pagine distribuite in più volumi o tomi. Simili, più che a cicli romanzeschi, a opere enciclopediche.
di Patrizia Maciocchi
Il Manifesto, 21 gennaio 2020
L'entrata in vigore della legge "spazza-corrotti" non giustifica la revoca della sospensione dell'esecuzione in vista della domanda di misura alternativa alla detenzione concessa nel vigore della legge precedente più favorevole. La Cassazione, con la sentenza 1799, respinge il ricorso del Pm, che contestava la possibilità di applicare la legge più favorevole, in base al principio di diritto intertemporale, vista la natura processuale delle norme che regolano la fase dell'esecuzione penale.
L'imputato era stato, infatti, condannato in via definitiva per concussione e falso in atto pubblico. Il primo dei due reati contro la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 317 del Codice penale, rientra nel raggio d'azione della legge 3/2019 la cosiddetta spazza-corrotti entrata in vigore il 31 gennaio dello scorso anno.
Ad avviso della pubblica accusa la sopravvenuta natura "ostativa" del reato di concussione imponeva di revocare il primo ordine di esecuzione e di dare un colpo di spugna alla sospensione temporanea che aveva lo scopo di chiedere misure alternative alla detenzione: possibilità non più prevista dopo la legge peggiorativa. La Suprema corte non è d'accordo e respinge il ricorso.
I giudici della prima sezione ricordano in prima battuta che sulla "spazza-corrotti", proprio la prima sezione, ha sollevato, con un rinvio alla Consulta, dei dubbi di costituzionalità sia dal punto di vista della ragionevolezza e del rispetto del principio della pena intesa come mezzo di rieducazione, sia per quanto riguarda la corretta individuazione del regime intertemporale, non essendo stata prevista una disciplina transitoria. Un punto quest'ultimo sul quale la Cassazione si è già espressa ritenendo che l'entrata in vigore di una disciplina peggiorativa non faccia scattare la perdita di efficacia dei provvedimento adottati quando c'era una norma di maggior favore. E questo proprio in virtù del principio secondo il quale "il tempo regola l'atto"
di Anna Parini
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2020
Giovedì 26 settembre è stato l'ultimo incontro con chi è rimasto della compagnia teatrale fondata da Pia Colombo "Si rifà". Quel giorno, ho varcato i cancelli con un senso di ansia e di grande dispiacere perché dovevo salutare - a un mese dal debutto di "Don Raffaele, 'o trombone" - le persone detenute ancora presenti, che sul palco chiamavo "ragazzi".
Non erano molte; e nessuno di noi aveva voglia di parlare di tutto il lavoro fatto che sarebbe rimasto inutilizzato. Gli anni passati insieme ci permettono di conoscere le nostre emozioni senza esprimerle e gli occhi umidi (compresi i miei) comunicano il nostro stato d'animo. È stato un periodo pieno di stimoli culturali, di prove, di letture e di conversazioni che hanno dato alla "parola" tutto il suo valore scenico e contenuto umano: credo che abbia arricchito il percorso di ognuno di noi.
Voglio ringraziare le persone detenute che non ho potuto vedere prima della loro partenza, come ho potuto fare, invece, con quelle che la legge mi ha permesso di contattare. Le voglio ringraziare per quanto mi hanno insegnato su un tipo di umanità che non conoscevo e credevo lontano anni luce e che mi ha reso più consapevole dell'umanità in genere. Spero che la mia collaborazione ai vostri spettacoli, oltre a quello che avete egregiamente dimostrato sul palco, abbia contribuito a facilitare il vostro percorso di riabilitazione.
Non ve l'ho mai detto esplicitamente, forse avrei aspettato ancora un po' a causa della riservatezza del mio carattere: "bravi!". Continuate ovunque voi siate il lavoro iniziato con Pia e proseguito con me: non sarà inutile per nessuno di voi e per il vostro reinserimento. Colgo l'occasione per augurare un sereno Natale a tutti, una pacificazione principalmente con voi stessi e poi anche con il mondo.
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2020
Se viene patteggiato un reato tributario e la pena irrogata non supera i due anni di reclusione non si possono applicare le pene accessorie previste per i delitti tributari. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 1439/2020. La pronuncia trae origine dalla condanna a dodici mesi di reclusione di un amministratore di una Srl, su sua richiesta, in base all'articolo 444 del codice di procedura penale, in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione per due periodi di imposta.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello lamentando l'omessa applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del Dlgs 74/2000 nonché l'omessa disposizione della confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, come previsto dall'articolo 12 bis del medesimo Dlgs 74/2000.
In base all'articolo 12, la condanna per taluno dei delitti tributari previsti dal Dlgs 74/2000 importa:
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per non meno di uno e non più di tre anni;
l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per non meno di uno e non più di cinque anni;
l'interdizione perpetua da componente di commissione tributaria;
la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura limitatamente alla mancata previsione della confisca del profitto del reato. I giudici infatti rilevano che sussistevano tutti i presupposti per la disposizione della confisca obbligatoria a seguito dell'applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal Dlgs 74/2000, nella specie indebitamente omessa dal tribunale nel recepire il concordato di pena.
Per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.
Relativamente invece ai rilievi relativi all'omessa applicazione delle pene accessorie, la sentenza li ha ritenuti manifestamente infondati. Secondo i giudici, la pena applicata in concreto per il reato di omessa presentazione della dichiarazione (articolo 5 del Dlgs 74/2000) è inferiore a due anni di reclusione e quindi a essa non poteva conseguire, in base all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, l'applicazione di pene accessorie. Tale disposizione prevede infatti che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie. Nella specie essa deve trovare applicazione, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all'articolo 12 del Dlgs 74/2000 che appunto disciplina le pene accessorie nei casi di condanna per reati tributari.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 gennaio 2020 n. 1997. Il ministero dell'Ambiente, cioè lo Stato, è l'unico legittimato a domandare il risarcimento per il danno ambientale in sé considerato. Infatti, i privati o le associazioni di cittadini hanno titolo a domandare un ristoro all'autore della condotta che danneggia l'ambiente solo se dimostrano di aver sofferto in proprio un danno patrimoniale o anche non patrimoniale quale conseguenza diretta dell'evento illecito.
Secondo la sentenza di legittimità n. 1997, depositata ieri dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, va appunto affermato che per il danno ambientale, inteso l'ambiente come valore collettivo e quindi pubblico, viene superata la logica alla base della responsabilità civile, cioè la funzione compensativa del risarcimento, e titolare attivo dell'azione civile è solo lo Stato.
La Cassazione boccia perciò la sentenza di merito di appello che aveva riconosciuto il risarcimento dei danni a dei privati sulla base dell'affermazione che era stato violato il loro "diritto al godimento di una natura libera e incontaminata oltre che alla visuale del paesaggio violato". Ma tale diritto è appunto di rilevanza generale tale da vedere titolare del diritto al risarcimento - in base al principio "chi inquina paga" - soltanto lo Stato.
Il danno ambientale - Come spiega la Cassazione il danno ambientale ha risvolti pubblici e privati che vanno appunto tenuti distinti per evitare di duplicare le conseguenze di un illecito in tale ambito. Esiste perciò prima di tutto un danno ambientale di natura pubblica che non impedisce però la richiesta di risarcimento da parte di privati o di Regioni e Comuni, se provano l'esistenza di ulteriori danni che verranno riconosciuti in base alle regole della responsabilità civile ex articolo 2043 del Codice civile. Quella che obbliga a risarcire lo Stato per l'ambiente danneggiato, realizzando un'eccezione alla funzione compensativa del risarcimento, è responsabilità di natura extracontrattuale derivante dalla violazione di una norma di legge.
Il deposito incontrollato di rifiuti - Nel caso in esame il ricorrente era stato accusato di aver depositato su un proprio terreno del materiale inerte realizzando di fatto una discarica a cielo aperto in assenza di autorizzazione di legge. Veniva quindi condannato, nonostante la prescrizione dei reati, a risarcire il danno di chi aveva lamentato il nocumento, che andava dal peggioramento del paesaggio al mancato godimento di specie di uccelli prima presenti nella zona, fino alla percezione di un puzzo proveniente dall'area di proprietà del ricorrente.
Il punto è che il risarcimento di tali danni, patrimoniali e non, veniva riconosciuto senza una doverosa prova processuale del nesso eziologico tra i comportamenti dell'imputato e le conseguenze dannose lamentate. Sarà ora il giudice del rinvio a verificare specificamente i danni subiti direttamente dal singolo nella propria sfera privata e la causalità della condotta penalmente rilevante.
L'eventuale disagio per la natura "rovinata" può essere percepito da chiunque, anche lontano da quei luoghi. Per cui l'ampiezza ipotetica della platea di danneggiati fa sì che il risarcimento vada in capo al soggetto pubblico che tutela gli interessi della collettività. In tali situazioni, quindi, il privato può ottenere un risarcimento per sé solo se dimostra di aver subito - se non un danno patrimoniale - anche un danno morale legato allo stato dei luoghi, magari anche per un breve lasso di tempo.
- Appropriazione indebita, la "refurtiva" non serve
- Messina. Trasferita da un carcere all'altro per essere curata, ma non è cambiato nulla
- Sardegna. Carceri sempre più affollate, tre penitenziari oltre il limite
- Oxfam denuncia della diseguaglianza più clamorosa della storia
- Verona. "La mia azienda è nel carcere, in 15 anni ho assunto 984 detenuti"









