di Maurizio Ambrosini
Avvenire, 22 agosto 2019
Finalmente, dopo venti giorni, i naufraghi della Open Arms sono potuti sbarcare, grazie a un provvidenziale intervento della magistratura. Il sospiro di sollievo è legittimo e anche doveroso, ma c'è un aspetto della questione che merita un approfondimento. Per giorni si è discusso su quanti e quali profughi stessero abbastanza male da convincere le autorità a lasciarli scendere a terra.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 22 agosto 2019
L'abuso della custodia cautelare in carcere torna a far discutere la politica, scatenando una insolita solidarietà bipartisan. È il caso di Pietro Tatarella, ex consigliere comunale a Palazzo Marino ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, arrestato lo scorso 7 maggio dalla Dda di Milano nell'ambito della maxi inchiesta denominata "Mensa dei poveri". Inizialmente detenuto nel carcere di Opera (Mi), il 14 agosto Tatarella era stato trasferito in quello di Busto Arsizio senza cha familiari e avvocati fossero stati avvisati.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 agosto 2019
Il genitore dell'ex Sindaco di Riace è gravemente malato. Il papà di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, sta consumando gli ultimi giorni della sua vita a causa della leucemia. Ma l'ex primo cittadino non può abbracciarlo per l'ultima volta. Lo scorso ottobre è stato accusato dalla procura di Locri di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.
Lucano è attualmente sottoposto al divieto di dimora. È di fatto, privato della libertà. E quando una persona è sottoposta a limitazioni e, soprattutto, vengono intaccati i diritti umani, c'è il garante nazionale Mauro Palma che interviene. Così è accaduto eri. "Il divieto di dimora che ha impedito all'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano di vedere il padre, 93 anni e malato di leucemia, ha un sapore punitivo che, in qualche, modo non corrisponde al modo in cui i provvedimenti sono stati pensati e istituiti, come il confinamento", ha detto Mauro Palma, esprimendo preoccupazione di questa distorsione.
"Quando alcuni provvedimenti raggiungono dei livelli così forti, tanto da toccare uno dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito del diritto al mantenimento dei rapporti affettivi, acquistano una fisionomia diversa e un significato diverso rispetto a quello che dovrebbero avere", aggiunge il Garante.
Le parole del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà a sostegno di Mimmo Lucano non sono le sole arrivate in questi giorni, da quando si è diffusa la notizia che il divieto di dimora impedisce all'ex sindaco di Riace di salutare il padre morente.
Oltre a Roberto Saviano, che nelle scorse ore si era unito agli appelli di migliaia di persone comuni che invocavano l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché fosse consentito a Lucano di salutare di tornare a Riace per visitare il padre, c'era stato anche un tweet polemico di Beppe Fiorello sul fatto che mentre i mafiosi sono ai domiciliari, Mimmo Lucano invece "non può nemmeno stringere la mano del padre nel momento più duro dell'esistenza umana, l'addio alla vita. Vergogna".
I mafiosi in realtà in carcere ci sono. Ma perfino quelli in 41 bis, com'è giusto che sia, hanno la possibilità di usufruire - a discrezione della magistratura - un permesso di necessità per poter abbracciare l'ultima volta i proprio cari morenti. Quindi, va da sé pensare, che anche l'ex sindaco di Riace ha il diritto di poter usufruire di un permesso speciale.
L'affettività è un principio salvaguardato, appunto, da tutti gli organismi internazionali che si occupano dei diritti umani. Nel frattempo, dall'esilio di Caulonia, dove vive ospite in un appartamento dallo scorso ottobre, l'ex sindaco di Riace fa sapere che "anche se mio padre non dovesse farcela, non chiederò il permesso di tornare a Riace", perché "chiedo giustizia, non pietà".
di Annamaria Villafrate
studiocataldi.it, 22 agosto 2019
Per la Suprema Corte merita chi pubblica sul proprio profilo Facebook la foto di una nave da guerra accompagnata da una frase offensiva in danno dello Stato italiano commette reato di vilipendio. Integra il reato di vilipendio ai danni dello Stato pubblicare sul proprio profilo Facebook la foto di una nave di guerra accompagnata da una frase offensiva per l'Italia. Queste le conclusioni della sentenza n. 35988/2019 della Cassazione, che respinge il ricorso di un militare, condannato a un anno e quattro mesi di reclusione in sede di merito.
La vicenda processuale - La Corte militare di appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale militare di Napoli che ha dichiarato C.P.C colpevole del reato di vilipendio della Repubblica, aggravato ai sensi degli artt. 81 e 47, primo comma n. 2, cod. pen. mil. pace, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare.
Per i giudici di merito, l'imputato, tenente di vascello pilota della Marina Militare Italiana, in data 27.12.2015, per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook, la foto di una nave da guerra e la scritta "Fincantieri: collaborazione con l'India per sette fregate Stealth Imola Oggi", commetteva reato di vilipendio alla repubblica scrivendo sulla pagina una frase offensiva per l'Italia, indicata come "uno Stato di merda".
Ricorrevano quindi in Cassazione i difensori dell'imputato lamentando: l'assenza dell'elemento materiale e psicologico del reato, previsti dall'art. 81 cod. pen. mil., l'erronea applicazione degli artt. 181 e 191 cod. proc. pen. e 54 cod. pen; la violazione dell'art. 51 cod. pen poiché l'imputato non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, visto che non è stata effettuata alcuna verifica per accertare la paternità della frase incriminata.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35988/2019 dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo infondati i motivi sollevati in difesa dell'imputato. Gli Ermellini prima di tutto ricordano che: "Il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni predette, considerate nella loro entità astratta ovvero concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti.
L'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato. È stato chiarito, inoltre, che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art 290 cod. pen.
Il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso.
In riferimento al requisito di pubblicità del messaggio, la giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone".
Il fatto poi che l'imputato abbia utilizzato nello specifico il termine "Stato" rende la condotta non riconducibile al reato di cui all'art. 82 del cod. pen. mil. sul vilipendio della Nazione Italiana. Il commento riguarda infatti un "articolo sui rapporti commerciali tra l'Italia e l'India, quindi non può essere riferito alla Nazione, ossia alla comunità di individui, ma allo Stato, cioè al soggetto inquadrabile e riconoscibile proprio in quegli organi indicati dalla lettera dell'art. 81 cod. pen. mil. pace, quali, ad esempio, il Governo e le Assemblee legislative".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2019
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 21 agosto 2019 n. 36307. La presunta volontà della persona offesa di riallacciare la relazione "sentimentale" con lo stalker e di rimettere la querela, non fa venire meno l'esigenza del carcere cautelare per il persecutore violento.
La Corte di cassazione, con la sentenza 36307, accoglie solo in parte il ricorso dell'uomo, accusato di violenza sessuale e di stalking, che chiedeva la revoca dell'ordinanza. I giudici della terza sezione penale, accolgono il punto relativo alla violenza sessuale, in virtù della ritrattazione della sua ex, che aveva ammesso di aver avuto un rapporto consenziente con il suo "persecutore", mentre c'era stato un solo approccio sgradito al quale si era sottratta.
Una dichiarazione di "peso" non considerata dal Tribunale del riesame. Per ottenere i domiciliari non serve invece la circostanza che la parte lesa si fosse riappacificata con il ricorrente, che avesse più volte espresso agli agenti la volontà di rimettere la querela, benché il passo indietro non sia previsto e che avesse avuto un colloquio in carcere con il suo "aguzzino".
Per i giudici, infatti, la presunta volontà di cancellare la "denuncia" e di riprendere la relazione con lo stalker, non incide sull'esigenza cautelare a fronte della persistenza di un rischio di reiterazione del reato. Un pericolo considerato concreto e attuale in virtù dell'indole dell'indagato "possessiva, violenta e totalmente incapace di frenare i propri impulsi".
L'uomo, anche dopo l'allontanamento della compagna dall'abitazione comune, non avrebbe desistito dall'aggredirla fisicamente e verbalmente. Ad avviso della Suprema corte non potevano dunque essere considerate adeguate le misure meno severe, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, o la restrizione domiciliare con il braccialetto elettronico. Sistemi che, visto il tasso di aggressività e il rancore manifestati in più occasioni, non garantivano la spontanea osservanza delle prescrizioni "connesse a una misura gradata rispetto a quella della custodia cautelare in carcere attesa la gravità dei fatti commessi".
di Michele Damiani
Italia Oggi, 22 agosto 2019
Se il giudice non concede il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione allo sciopero, si determinerà la nullità per la mancata assistenza dell'imputato.
La proclamazione di una sentenza avvenuta quando l'avvocato incaricato ha aderito ad uno sciopero determina la nullità della sentenza stessa. In particolare, se il giudice non concede il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione allo sciopero, si determinerà la nullità per la mancata assistenza dell'imputato. È la conclusione a cui è giunta la quinta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 35102/2019.
La vicenda riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta confermata dalla Corte d'appello di Napoli in relazione a un fallimento avvenuto nel 2008. Contro questa sentenza è stato presentato ricorso in Cassazione, in particolare perché l'avvocato dell'imputato aveva depositato il 12 maggio 2017 presso la cancelleria della Corte d'appello la dichiarazione di adesione allo sciopero per le udienze dal 22 al 25 maggio 2017 deliberato dall'Unione delle camere penali.
Ciò nonostante, la Corte d'appello napoletana fissava l'udienza per il 22 maggio e, non tenendo conto della dichiarazione di adesione allo sciopero da parte del legale, emetteva sentenza in sua assenza. Per il ricorso, quindi, la sentenza doveva considerarsi nulla per la mancata assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Secondo la Corte, il ricorso è fondato. Questo perché "in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione delle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato". Perché l'udienza sia rinviata, si legge nella sentenza, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi "in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all'udienza".
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2019
Corte di cassazione - Sentenza 36309/2019. La sentenza non definitiva della commissione tributaria che annulla per vizio formale la cartella relativa ad omessi versamenti iva non fa venir meno la pretesa erariale con la conseguenza che il sequestro preventivo operato in sede penale è legittimo. Solo un provvedimento di sgravio dell'ente impositore, infatti, rappresentando la rinuncia al tributo, può giustificare l'annullamento della misura cautelare. A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione, sezione 3 penale, con la sentenza n. 36309 depositata ieri.
Nella vicenda oggetto della pronuncia, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti del rappresentante legale di una società per omesso versamento Iva (articolo 10 ter Dlgs 74/00).
Avverso il predetto provvedimento, l'interessato ricorreva in Cassazione, evidenziando l'annullamento da parte della commissione tributaria, ancorché non in via definitiva e per vizio formale, della cartella di pagamento. In buona sostanza era venuta meno la pretesa fiscale e, di conseguenza, il sequestro non poteva essere mantenuto. La Suprema corte ha respinto il ricorso. In sintesi, secondo i giudici di legittimità, occorre operare una netta distinzione, ai fini del sequestro, tra sgravio da parte dell'ente impositore e giudizio tributario di annullamento (non definitivo).
Lo sgravio è un provvedimento dell'ente impositore necessario per formalizzare la cancellazione della propria pretesa. Si tratta di un atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale. La Cassazione ha precisato che il mantenimento del sequestro non avrebbe giustificazioni in presenza di sgravio: venendo meno la pretesa erariale, infatti, la misura cautelare sarebbe illegittima poiché sarebbe finalizzata alla confisca di un profitto in realtà inesistente (annullato dall'ente impositore). Le sentenze della commissione tributaria invece non sono automaticamente rilevanti nel processo penale. Nella specie, l'Ufficio non aveva sgravato la pretesa a seguito del giudizio della Ctp.
La pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenza dai giudici di legittimità e induce a qualche riflessione sotto il profilo operativo in presenza di casi analoghi a quello esaminato della Cassazione. Infatti, sebbene nella sentenza non sia precisato, sembra potersi dedurre che sarebbe stato sufficiente, per la revoca del vincolo, lo sgravio dell'ufficio. In altre parole, non pare si possa far riferimento esclusivamente ad una rinuncia definitiva della pretesa da parte dell'ente.
In questi termini, peraltro, si è recentemente espressa la Suprema corte con la sentenza 355/2019 che ha confermato un precedente orientamento (Cassazione 19994/2017 e 39187/2015). Poiché, di norma, l'ente impositore, a seguito della sentenza tributaria favorevole al contribuente, provvede allo sgravio della pretesa, potrebbe essere opportuno, in queste ipotesi, non tanto allegare ai giudici penali la sentenza tributaria favorevole all'interessato ma il successivo sgravio operato dall'ente impositore (in esito alla medesima sentenza).
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 agosto 2019
La relazione del Garante nazionale dei detenuti dopo la visita "non annunciata" di maggio. Un edificio vecchio che presenta condizioni materiali che non soddisfano quello che richiede l'ordinamento penitenziario.
Le stanze di pernottamento delle persone detenute sono estremamente disomogenee. Si va dai cosiddetti "cubicoli" con i servizi igienici a vista, ai cameroni da 14 persone. Particolarmente degradate alcune sezioni, come quella per persone malate o disabili, con letti a castello anche a tre piani. Condizioni che possono essere facilmente considerate in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la tutela delle libertà fondamentale e dei diritti umani che inderogabilmente vieta "trattamenti o pene inumane o degradanti", secondo l'interpretazione che di tale precetto è data dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo.
A tutto questo si aggiungono casi che potrebbero profilare il rischio maltrattamento. Parliamo del cosiddetto "mostro di cemento" del carcere di Poggioreale, a Napoli. Ad esporre tutte queste osservazioni è il Garante nazionale delle persone private della libertà che ha svolto la visita non annunciata in carcere suddivisa in due tappe. La prima, durata quattro giorni (dal 2 al 4 maggio 2019), è stata condotta da una delegazione composta dall'intero Collegio del Garante - Mauro Palma, Daniela de Robert ed Emilia Rossi - due componenti dell'Ufficio - Giovanni Suriano e Raffaele De Filippo - e da un'esperta del Garante nazionale - Silvia Talini.
La seconda tappa è consistita invece in una visita ad hoc all'Istituto di Santa Maria Capua Vetere per verificare le condizioni di un detenuto che potrebbe essere stato vittima di maltrattamento e trasferito dalla Casa circondariale di Poggioreale il 2 maggio, in coincidenza con l'arrivo della delegazione del Garante.
Nella relazione, l'autorità del Garante premette che il primo aspetto che colpisce è la tipologia degli stessi detenuti. Infatti, pur trattandosi di una Casa circondariale, destinata quindi alle persone in attesa di giudizio o condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni), sono oltre 1.000 le persone detenute con una sentenza definitiva o mista su una popolazione totale di 2.370 persone. Il Garante sottolinea che tale fattore è un elemento destabilizzante, soprattutto quando ha più volte avuto sentore di pressioni che soggetti in esecuzione di pena esercitano su soggetti più deboli, spesso con frequenti ingressi e successive uscite, secondo una modalità tipica di una criminalità di strada caratterizzata da intrinseca reiterazione dei reati. "Spesso - si legge nella relazione tali condotte criminali ad alta recidiva discendono da soggettivi stili di vita, condizioni sociali degradate, povertà culturale, ricorso a forme di manovalanza microcriminale connessa a taluni territori".
Alcuni reparti hanno ancora i ballatoi, come il reparto "Roma", altri hanno grandi cameroni, pochissimi spazi comuni per le attività. Il Garante denuncia che "i reparti comunicano - quasi nella loro totalità - il senso di abbandono di uno Stato che sembra non investire realmente nella possibilità di realizzare quanto affermato nella sua Carta e nelle sue leggi".
Infine, sul rischio di maltrattamento, il Garante nazionale ha riscontrato alcuni episodi che sono stati oggetto di approfondimento. In particolare, il caso di una persona che, a seguito di crisi di natura psichica, è stata sottoposta a sorveglianza a vista e trasferita il giorno della visita del Garante in un altro Istituto per generici motivi "disciplinari", senza consentire al Garante stesso di incontrarla.
Per tale motivo, una parte della delegazione si è recata all'istituto dove tale persona si trovava e ha constatato direttamente i visibili segni di lesioni che aveva su varie parti del corpo. Tale situazione, sulla quale il Garante ha fatto una serie di approfondimenti, è stata oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli.
di Piero Rossano
Corriere del Mezzogiorno, 22 agosto 2019
Un rapporto corposo, di oltre 20 pagine, sulle condizioni di vita dei detenuti e sulla struttura del carcere di Poggioreale. Un dossier elaborato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che lascia non pochi dubbi sullo stato della vivibilità all'interno della Casa Circondariale di Napoli, considerata, in alcuni suoi reparti, in palese "violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani che inderogabilmente vieta ' trattamenti o pene inumane o degradanti'".
Il documento è frutto della visita specifica alla Casa circondariale di Napoli organizzata lo scorso maggio dal Garante nazionale dei detenuti, finalizzata a verificare alcune situazioni e le generali condizioni di affollamento e di dignità delle condizioni detentive e di cui si è avuta notizia solo ieri per una particolare circostanza: la scoperta di presunte violenze in danno di un detenuto con problemi psichici.
Il sovraffollamento - "Nel giorno della visita - si legge nel dossier - l'Istituto, a fronte di una capienza effettiva di 1.515, ospitava 2.373 persone". Numeri che raccontano di una situazione difficile e che evidenziano un sovraffollamento vicino al 50 %. "Il primo aspetto che colpisce, insieme al pesante sovraffollamento - spiega Daniela de Robert, Garante Nazionale dei Detenuti - è la tipologia degli stessi detenuti.
Infatti, pur trattandosi di una Casa circondariale, destinata quindi alle persone in attesa di giudizio o condannate a pene inferiori ai cinque anni, sono oltre 1.000 quelle detenute con una sentenza definitiva o mista su una popolazione totale di 2.370 persone". Struttura inadeguata Quella di Poggioreale è definita nel report una struttura "inadeguata in cui mancano gli spazi comuni per le attività lavorative, culturali o ricreative e le sale per la socialità di reparto". Difficile anche la situazione di alcune le stanze di pernottamento, definite "disomogenee".
Il caso scoperto - Una corposa parte del dossier è riservata ad "alcuni episodi che sono stati oggetto di approfondimento. In particolare - viene alla luce - il caso di una persona che, a seguito di crisi di natura psichica, è stata sottoposta a sorveglianza a vista e trasferita il giorno della visita del Garante in un altro Istituto per generici motivi "disciplinari", senza consentire al Garante stesso di incontrarla". Per il caso specifico, prosegue la nota, "una parte della delegazione si è recata all'istituto dove tale persona si trovava e ha constatato direttamente i visibili segni di lesioni che aveva su varie parti del corpo".
Denuncia ai magistrati Dopo gli approfondimenti e le valutazioni del caso il Garante ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, presso cui è stato istituito il gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale.
I punti a favore - Tra tante criticità riscontrate, c' è però qualche se medi speranza. "A Poggioreale abbiamo il più alto numero di volontari carcerari in Italia - spiega Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania - un esercito di persone che quotidianamente offre il loro supporto alle persone recluse in diversi ambiti.
Da non sottovalutare anche la presenza dei frigoriferi nelle celle. Sembra una cosa banale per chi vive fuori da quelle mura, ma avere la possibilità di conservare alla giusta temperatura cibi e bevande specie nella stagione calda è davvero importante".
ildispaccio.it, 22 agosto 2019
Si è svolta la visita in carcere all'istituto di Arghillà nell'ambito della iniziativa "Ferragosto in carcere" promossa dal Partito Radicale e dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
La delegazione, guidata dall'Avv. Gianpaolo Catanzariti, responsabile nazionale Osservatorio Carcere UCPI, composta dagli Avv.ti Paolo Tommasini (Cons. Camera Penale RC), Katia Siclari (ref. terr. Osservatorio carcere RC), Elisabetta Spanò e Carmen Pezzimenti (Comm carcere Camera Penale RC), e dallo psicologo Santo Cambareri (Partito Radicale), ha avuto modo di toccare con mano le criticità dell'intera struttura reggina, che, in origine, avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello della reclusione calabrese. Lo rende noto Gianpaolo Catanzariti, Resp. Osservatorio Carcere Ucpi. "La visita si è svolta, per oltre cinque ore, alla presenza del direttore, dott. Calogero Tessitore, del Vice Comandante di Polizia Penitenziaria, Iolanda Mercurio, e del funzionario area pedagogica, il dott. Lorenzo Federico.
Alle deficienze strutturali originarie che hanno fatto di Arghillà il simbolo della fallimentare politica penitenziaria praticata negli anni, inaugurata - dopo 25 anni dalla posa della prima pietra - in pompa magna dall'allora ministro Cancellieri nonostante l'assenza, fra le altre, di un campo da calcio, di un teatro e di una cappella, si è aggiunto l'aumento esponenziale della popolazione detentiva senza un corrispondente aumento del personale operante e senza un servizio sanitario all'altezza delle gravità riscontrate.
Con una capienza regolamentare di 302 posti e 89 "camere di pernottamento", Arghillà ha in carico 365 detenuti (di cui 53 in Alta Sicurezza, 213 definitivi e 93 in attesa di primo giudizio, 51 stranieri, ma nessun mediatore culturale). Sono 64, di cui tre all'esterno, coloro che svolgono attività lavorativa. Pochissimi per una struttura che avrebbe dovuto rappresentare un modello di reclusione al Sud Italia.
La maggior parte delle celle ospita tra 7 ed 8 detenuti su letti posti sistematicamente l'uno sull'altro sino al terzo livello. Una condizione intollerabile che calpesta la dignità umana di chi è costretto a scontare una pena detentiva, condividendo un unico bagno senza bidet, attendendo il proprio turno per i bisogni fisiologici o per potersi sciacquare, quando l'acqua, dopo ore di assenza, esce improvvisamente dai rubinetti.
La maggior parte dei bagni presenta pareti invase dalla muffa che ammorba l'aria irrespirabile sotto il telefono della doccia. Lo spazio disponibile non rispetta gli standard previsti dal Ministero in nessuna delle celle, da 6, da 7 o da 8 persone. Il personale di polizia penitenziaria, con 112 effettivi su una pianta organica di 160, è costretto ad usufruire di una caserma, posta all'interno della struttura, in condizioni di degrado assoluto, con stanze e bagni che sembrano "luoghi della memoria" del secondo dopoguerra.
Sette sono gli educatori ed uno è lo psicologo presente una volta a settimana, oltre ad un esperto ad ore, nonostante numerosi siano i detenuti problematici e l'ultimo suicidio di pochi giorni addietro. Assurda è, poi, l'area sanitaria con un'assistenza infermieristica garantita dalle 7 alle 22, confidando, così, nella benevolenza della notte.
Circa 20 sono i detenuti che presentano disturbi di natura psichiatrica, mentre 43 sono in carico al Sert per le tossicodipendenze. Nonostante vi siano strumenti e gabinetti medici attrezzati, le prestazioni specialistiche, per ragioni tutte interne all'azienda sanitaria provinciale, sono estremamente dilatate nel tempo. Nei mesi scorsi vi erano oltre 390 prestazioni specialistiche richieste ed ancora inevase, affidando il detenuto alla buona sorte o al ricovero ospedaliero d'urgenza. La salute in carcere ad Arghillà sembra paragonabile alla ruota della fortuna che si gioca in locali neppure presi in carico formalmente dall'ASP. Il personale penitenziario ha messo in piedi una equipe multidisciplinare che si occupa, da subito, dei nuovi giunti, anche per prevenire e monitorare situazioni irreversibili.
L'area trattamentale si sforza, con sacrificio, di offrire una offerta formativa e laboratoriale adeguata alle numerose presenze detentive con corsi scolastici, di base e di grado superiore (per media ed alta sicurezza), che, però, non vengono garantiti ai 33 detenuti ristretti nella sezione c.d. protetti (sex offender), ed attività culturali e artistiche (canto, cineforum, biblioteca, yoga, catechesi). Manca, però, l'apporto esterno al carcere che, in Calabria, è davvero inesistente.
Alcuni detenuti di Alta sicurezza, con pene lunghe da espiare, trasferiti ad Arghillà per il sovraffollamento delle sedi di assegnazione, trascorrono le loro giornate senza alcuna attività specifica.
Girare nei corridoi di Arghillà, entrare dentro le celle sovraffollate, è come un pugno sordo sullo stomaco. Ti rendi conto della condizione disperata ed intollerabile dei 365 detenuti, che ti ringraziano comunque per essere "i soli che venite a trovarci", che allungano una mano e che afferri, senza più parole, per ritrovare l'umanità smarrita, da tempo, nei luoghi in cui si esercita l'autorità dello Stato.
E quando un settantacinquenne si avvicina con uno schizzo su carta che raffigura dei corpi umani rinchiusi in una scatoletta di carne, ti accorgi che, alla fine, sottrarre alle tue ferie alcune giornate per il "Ferragosto in carcere" ne è valsa davvero la pena per crescere umanamente e professionalmente e soprattutto per non "marcire dentro".
Più volte abbiamo denunciato le condizioni in cui si trova la struttura di Arghillà che offende la dignità dei detenuti e quella dei "detenenti" al punto che un agente si lascia scappare una frase "Avvocato, dovete fare le visite fuori da qui, perché è là che c'è necessità di recuperare un po' di umanità"
Il giorno dell'inaugurazione (2013) di Arghillà l'allora provveditore regionale così dichiarò: "L'apertura rientra in un progetto del Governo che riguarda altri istituti calabresi e che punta a raggiungere condizioni adeguate e coerenti con le indicazioni della Corte Europea, con i principi della nostra Costituzione e delle nostre leggi, nel rispetto delle quali va l'impegno del personale che spende la propria vita per garantire la presenza dello Stato ed il rispetto delle condizioni di vita del detenuto.
Il nuovo carcere è un presidio di legalità concreto che sorge in un territorio particolarmente segnato dalla criminalità. La presenza dell'istituto segna la scelta di affermare la legalità, ha un'importanza simbolica. Rappresenta la vittoria dello Stato, resa ancora più significativa dall'intitolazione della strada alla memoria del giudice Antonino Scopelliti. Una intitolazione che forse il magistrato avrebbe proprio rifiutato".
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