di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 24 settembre 2019
Casi pure "a Torino, Ivrea, Viterbo, Salerno, Napoli, Piacenza, Udine e Brescia". In un video, l'uso di idranti contro un recluso. Non c'è solo l'inchiesta della procura di Siena sui presunti episodi di abusi e torture a un detenuto nel carcere di San Gimignano. In altri due casi "le Procure stanno indagando per il reato di tortura, poi vedremo se verrà contestato".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Due udienze pubbliche, una oggi e una domani, e una camera di consiglio che già domani potrebbe decidere sulla legittimità del reato che punisce, con pena fino a 12 anni di carcere, chi aiuta il suicidio altrui. Dopo un anno trascorso nell'attesa che il Parlamento riuscisse almeno ad avviare il percorso di una legge, la Corte costituzionale, che nell'ottobre 2018, con decisione inedita nella sostanza, aveva dato 12 mesi di tempo al legislatore per intervenire, torna a prendere in mano il tema. E torna ad affrontare la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Milano davanti alla quale si è autodenunciato Marco Cappato, dopo avere accompagnato Dj Fabo in Svizzera a concludere la sua esistenza.
Una vicenda a elevato contenuto simbolico che tra poche ore potrebbe avere aperto la strada a una pronuncia memorabile, probabilmente oltre le intenzioni della Consulta che, nell'ordinanza 2017, ricordò anche come la linea "attendista" e di rinvio temporaneo al Parlamento sia stata quella anche della Corte suprema del Regno Unito che, nell'affrontare identica questione, sottolineò come una anche solo parziale legalizzazione dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenti "una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti".
In realtà, l'ordinanza era tutt'altro che pilatesca in altri passaggi. Dove, per esempio, si osservava che "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita". Senza che questa limitazione oltretutto possa essere considerata coerente con la tutela di un altro interesse di rilievo costituzionale, "con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive".
E tuttavia, metteva in evidenza la Corte, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale, non rappresenta la scelta più equilibrata. "Una simile soluzione lascerebbe, infatti - si legge nell'ordinanza - del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi".
In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, chiunque, anche chi non esercita una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a chi lo desidera, senza alcun controllo preventivo sull'effettiva esistenza, per esempio, della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia.
Davanti ai giudici, così, ci sono, dopo il nulla di fatto di deputati e senatori, almeno tre strade, illustrate dal presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick: un verdetto di inammissibilità, dopo avere considerato di non potersi sostituire al legislatore su una materia tanto delicata; un accoglimento parziale, che tenga in piedi il reato, con una deroga per il caso di chi è vittima di sofferenza insostenibile; un rigetto che però tenga conto delle norme in vigore sul fine vita e la volontà di non accettare il trattamento di sedazione profonda.
di Caterina Pasolini
La Repubblica, 24 settembre 2019
"La Consulta non ceda alle pressioni e garantisca libertà di morire". L'appello del Cef, formato da docenti universitari e medici. Da domani la Corte costituzionale si riunisce per decidere sul caso di Marco Cappato, che rischia fino a 12 anni di carcere per aver accompagnato in Svizzera Dj Fabo. La compagna di Monicelli, morto suicida: "La vita ci appartiene, è violento quello che ha detto la Conferenza episcopale".
"Speriamo che la Corte costituzionale non ceda alle pressioni politiche e garantisca a ogni persona irrimediabilmente sofferente di concludere la vita senza essere lesa nella sua dignità" dice Patrizia Borsellino, docente di filosofia e bioetica alla Bicocca, parla con tono fermo.
È presidente del Comitato per l'etica di fine vita, formato da professori universitari, medici, infermieri, esponenti di bioetica, sociologia, diritto e da quasi trent'anni si occupa di etica e medicina visto che è nato nel 1991 all'interno della fondazione Floriani, che assiste malati terminali.
Le parole della professoressa Borsellino arrivano a poche ore da un momento fondamentale nell'ambito dei diritti civili, della libertà di scelta. Domani è prevista infatti l'udienza della Consulta che deciderà in merito all'eutanasia e al suicidio assistito. La Corte si pronuncerà sul caso di Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che rischia fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato Dj Fabo, il quarantenne milanese tetraplegico, in Svizzera a morire come chiedeva. Decideranno i magistrati davanti al vuoto della politica, che in un anno non è riuscita a trovare un accordo, un documento comune da presentare al Parlamento su un tema così importante. Ma toccherà poi comunque ai partiti rendere concreti e applicabili i principi stabiliti come costituzionali.
E così dopo la Cei, la conferenza dei vescovi, che ha ribadito come per la chiesa non esista un diritto a morire sia eutanasia o suicidio assistito, si moltiplicano gli interventi dei laici per una libera scelta.
"Il giorno in cui, Chiara, ti chiederò di raccogliermi il fazzoletto caduto, che non potrò farmi un tè da solo, sarà un momento in cui la mia indipendenza è già finita". Quando è accaduto, Mario ha deciso di togliersi la vita. Ha fatto una scelta, in piena coscienza, di dignità. Così dice Chiara Rapaccini parlando del compagno di 30 anni, il regista Mario Monicelli che descrive come "persona attenta, lucida e indipendente". Il suo gesto è arrivato quando "vecchio e malato, ha ritenuto che la sua vita non era più dignitosa".
"Non so cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stata allora una eutanasia legale. Ce lo domandiamo in parecchi, è un interrogativo senza risposte", aggiunge Rapaccini che si batte per una eutanasia legale e che la settimana scorsa ha partecipato alla manifestazione - concerto organizzata dall'Associazione Luca Coscioni "Liberi fino alla fine" alla vigilia della sentenza della Corte Costituzionale sul caso dj Fabo. "Quel che dice il cardinale Bassetti, presidente della Cei, è molto violento. Non si può dire "vivere è un dovere anche per chi è malato e sofferente". La vita appartiene a noi. Noi siamo padroni della nostra vita, della morte, della dignità.
Appelli di perone, di associazioni, di intellettuali come quello dello Cef. "Abbiamo partecipato alle commissioni raccontando le nostre esperienze rispetto ai malati e al fine vita, le cure palliative non possono essere la risposta in alcune situazioni. Se non si vuole discriminare le persone, in alcuni casi bisogna prendere in considerazione le strade non attualmente legittimamente praticabili", sottolinea la professoressa Borsellino.
Per questo il Cef auspica che la Consulta, "senza cedere alle pressioni delle parti politiche che chiedono un rinvio della decisione, paventando, in realtà, il riconoscimento dell'illegittimità dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio nella casistica di situazioni già prefigurate nell'ordinanza del 2018, assuma una decisione nel solco già tracciato nella precedente pronuncia, e dia così un forte e ben orientato impulso a un successivo intervento del Parlamento, comunque necessario per realizzare una disciplina della materia capace di garantire ai soggetti interessati una fine della vita conforme alla loro volontà e, al tempo stesso, di fornire sicuri criteri di orientamento, non meno che adeguate garanzie, anche agli operatori sanitari".
"La legge n. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", significativamente richiamata dall'ordinanza della Corte costituzionale - spiegano i membri del Comitato etico - ha delineato con chiarezza un paradigma assistenziale i cui elementi portanti sono la valorizzazione della libertà individuale e la considerazione della risposta alla sofferenza come elemento centrale e inderogabile del mandato della medicina.
Si deve prendere atto, traendone tutte le conseguenze sul piano normativo, che vi sono situazioni di sofferenza per rispondere alle quali la soluzione, valutata come adeguata da chi in quelle situazioni si trova, non è offerta dalle strade che il diritto e la deontologia considera già oggi praticabili, vale a dire la non attivazione e la sospensione dei trattamenti o la messa in atto della sedazione palliativa profonda, ed è in considerazione di queste situazioni che è oramai tempo di far cadere i tabù, i rifiuti pregiudiziali, le resistente ingiustificate nei confronti non solo del suicidio assistito, ma anche dell'eutanasia".
A richiederlo, sottolinea il Cef, è innanzitutto, il principio di eguaglianza di trattamento sancito all'articolo 3 della Costituzione, che, nel delegittimare disuguali trattamenti riservati ai cittadini (e a tutti gli individui) sulla base delle condizioni personali, "tra le quali sono in primo piano le condizioni di salute, offre la prima forte ragione giuridica, oltre che etica, per garantire il diritto a una morte dignitosa anche a coloro che, proprio per le condizioni cliniche in cui versano, non se ne sono finora potuti avvalere". Il Comitato, conclude Borsellino, auspica che la Corte costituzionale, con la sua decisione, compia il primo, determinante passo in questa direzione".
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Corte di cassazione, sentenza 23 luglio 2019, n. 19826. È responsabile di appropriazione indebita l'amministratore che non rende il conto al condominio. La Corte di cassazione (sentenza 19826/2019) ha rigettato il ricorso di un amministratore contro una sentenza di condanna al pagamento delle spese legali sostenute dal condomino per ottenere la riconsegna della documentazione, al termine della gestione.
In particolare, la Corte d'appello aveva condannato l'amministratore al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato. La Corte escludeva dall'importo del risarcimento le spese sostenute dal condominio per la verifica dei conti, effettuata dall'amministratore successivo che aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria in ordine alla gestione e alla custodia della relativa documentazione. La Corte contestava all'amministratore di avere provocato al condomino spese altrimenti evitabili.
La Cassazione confermava le osservazioni del giudice di appello e affermava che l'amministratore doveva essere ritenuto responsabile per il fatto di non avere consegnato la documentazione relativa alla gestione, per non avere redatto il bilancio consuntivo e perché il nuovo amministratore aveva redatto il bilancio preventivo solo sulla base della documentazione disponibile.
La consegna della documentazione si poteva ritenere compiuta solo allorché l'amministratore subentrante, indipendentemente dal tenore della ricevuta di avvenuta ricezione, avesse valutato la stessa completa e idonea a giustificare le spese, come annotate nel bilancio consuntivo, che il ricorrente avrebbe dovuto disporre al termine del mandato. In tale contesto la Corte di Cassazione precisa che è ravvisabile l'interversione del possesso quando l'amministratore del condomino, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condòmini una destinazione incompatibile con il mandato ricevuto e coerente con i suoi interessi personali.
Il condomino non è un soggetto terzo rispetto all'amministratore il quale, pur compiendo atti in suo nome, li imputerebbe a un soggetto a lui estraneo privo di responsabilità, creando una causa di non punibilità sconosciuta al diritto penale. Il dolo del delitto di appropriazione indebita è integrato dal fine di procurarsi un ingiusto profitto. In definitiva, la sentenza della Cassazione ha confermato il giudizio di appello che, al caso trattato, ha applicato la disciplina dell'articolo 1713 del Codice civile, per cui l'amministratore, al termine del contratto di mandato, nei confronti dell'assemblea condominiale, deve rendere il conto del suo operato e deve restituire i documenti e tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La giurisprudenza prevalente afferma infatti che quello che si instaura tra i condòmini e l'amministratore è un contratto di mandato, in forza del quale l'amministratore può ricevere somme di denaro per eseguire gli specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fare fronte alle spese di gestione del condominio, secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Pertanto,, ai sensi dell'articolo 1713 del Codice civile, al termine del contratto, l'amministratore deve rendere il conto della sua amministrazione e deve restituire le somme giacenti nelle casse condominiali e la documentazione amministrativa (comprensiva di quella sulla sicurezza impianti).
di Antonello Cherchi
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 24 luglio 2019, n. 153. Il diritto all'oblio può essere chiesto anche da chi, seppure condannato, ha ottenuto la riabilitazione. Si tratta di una nuova sfaccettatura del diritto a essere dimenticati, che il Garante della privacy ha fissato in un provvedimento con il quale ha imposto a Google di eliminare due url collegate a pagine che raccontavano la vicenda giudiziaria di un imprenditore condannato a otto mesi di reclusione con il beneficio della condizionale.
La vicenda risale al 2007 e la sentenza di condanna al 2010. Nel 2013 l'interessato chiede e ottiene la riabilitazione, ma sulla memoria online quest'ultimo "aggiornamento" del caso non compare. Sulla rete restano solo le notizie relative alla condanna. Un fatto che - secondo il reclamante - gli procura pregiudizio personale e professionale, tanto più che oggi esercita una professione diversa rispetto a quella per il quale è stato condannato, non ha più subito indagini o accuse per i fatti contestatigli nel 2007, ha riparato il danno economico imputatogli e non riveste cariche pubbliche che giustifichino la reperibilità sul web delle informazioni sulla condanna.
Alla richiesta di esercitare il diritto all'oblio, però, Google si oppone affermando che le url rinviano a notizie riguardanti "fattispecie criminose particolarmente gravi", che rivestono un interesse pubblico.
Di diverso avviso il Garante, al quale l'interessato si è rivolto dopo il diniego del motore di ricerca. L'Autorità guidata da Antonello Soro ha sottolineato come, tra i presupposti da valutare per verificare se concedere o meno il diritto all'oblio, sia da tenere presente non solo il fattore tempo, ma anche altre circostanze.
In questo caso c'è da considerare che la persona coinvolta è stata riabilitata. E ciò è avvenuto sia sulla base del tempo trascorso dal fatto, sia per la condotta tenuta da quel momento. L'istituto della riabilitazione - ha sottolineato il Garante - è una misura premiale che, pur non estinguendo il reato, comporta, in un'ottica di riabilitazione del reo, il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. L'insieme di tali due elementi - tempo e riabilitazione - sono per il Garante condizioni sufficienti per ritenere che le url "incriminate" determinino un "impatto sproporzionato" sui diritti dell'interessato, non bilanciato "da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda".
di Luigi Putignano
Il Piccolo, 24 settembre 2019
Il coordinatore dei Garanti territoriali delle persone recluse analizzerà domani in città i numeri. "In Fvg ci sono 674 carcerati, di cui 22 donne, rispetto a una capienza di 479 posti, al Coroneo di Trieste sono ben 195. Sono troppi e molti di loro sono lì per reati di droga, un numero non accettabile in un Paese come l'Italia": numeri che Franco Corleone, coordinatore dei Garanti territoriali per i diritti dei detenuti, scandisce per bene quando analizza la situazione dei reclusi per reati di droga, anche per lanciare il messaggio che l'Italia è così da nord a sud, in maniera trasversale.
Domani pomeriggio a Trieste, al Caffè San Marco, sarà presentato il decimo libro bianco sulle droghe, un rapporto indipendente sui danni collaterali del Testo unico sulle droghe. Il volume illustra i dati relativi agli effetti della cosiddetta "guerra alle droghe", una guerra trentennale che non ha sortito gli effetti sperati da chi l'ha dichiarata.
Relazioneranno sui contenuti del testo oltre al curatore, Franco Corleone, la Garante dei detenuti di Trieste, Elisabetta Burla, Alessandro Metz di Legacoopsociali e il provveditore Enrico Sbriglia. Una guerra che, come sottolinea il curatore, "è stata scalzata dai cambiamenti che sono avvenuti a livello planetario, con Paesi come l'Uruguay, il Canada e alcuni stati degli Usa che, nel frattempo, hanno legalizzato, con delle variabili, l'uso della cannabis".
Trent'anni che, come ricorda Corleone, "ebbero inizio da un viaggio di Bettino Craxi negli Stati Uniti, dopo il quale alzò il vessillo della tolleranza zero contro la droga, che sfociò nel Dpr 309/90 Iervolino-Vassalli" e che portò "alla criminalizzazione di massa e all'incarcerazione di migliaia di persone per un reato senza vittima". "Frutto di quella legge - sottolinea Corleone - fu l'esplosione delle presenze in carcere di tossicodipendenti per violazione dell'articolo 73 della legge antidroga, che descrive il reato di detenzione o piccolo spaccio", quando si passò rapidamente "da un numero di 35 mila detenuti agli oltre 60 mila degli ultimi anni".
Nel 2006 si arriva alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi, che equiparava tutte le sostanze, leggere e pesanti, prevedendo la stessa pena, da sei a venti anni di carcere. "Una legge - spiega il coordinatore - che poneva l'Italia fuori dal contesto europeo e in stretta alleanza con i Paesi più reazionari e illiberali".
Si dovette aspettare la decisione della Corte costituzionale che nel 2014 ne smantellò gli aspetti più duri. Resta il problema del sovraffollamento: dal libro bianco si evince che le presenze in carcere aumentano di circa duemila unità, e che sono 1.300 in più, in un solo anno, le persone detenute per violazione della legge sulla droga, ossia il 35,21% del totale.
Sempre secondo il libro bianco, per il semplice consumo di sostanze illegali, nel 2018 sono state quasi 40 mila le persone segnalate ai prefetti, tra le quali l'80% per consumo di cannabinoidi. "Per avere un'idea della dimensione di questo fenomeno - conclude Corleone -, dal 1990 al 2018 le segnalazioni ai prefetti sono state un milione e 267 mila, in gran parte si tratta di giovani o giovanissimi".
rainews.it, 24 settembre 2019
La denuncia del Garante per i diritti delle persone detenute. I fatti avvenuti il 19 maggio scorso. L'ufficio del Garante ha inviato un esposto alla Procura di Udine con allegate le immagini delle telecamere di sicurezza. Nel maggio scorso, esattamente domenica 19 maggio, un detenuto del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo per circa un'ora è stato bagnato dagli agenti con degli idranti a getto continuo. La denuncia è stata resa pubblica durante una conferenza stampa del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma riguardante i pestaggi avvenuti nel carcere di San Gimignano.
Palma e Daniela De Robert, dell'Ufficio del Garante, hanno denunciato quanto visto nel carcere di Tolmezzo lo scorso maggio, dove per circa un'ora - come testimoniato dalle riprese video - un detenuto è stato bagnato dagli agenti con degli idranti a getto continuo. "Il fatto è avvenuto domenica sera - hanno spiegato - siamo arrivati martedì e nella cella era tutto ancora fradicio, compresi i libri ed il corano. Il detenuto aveva soltanto una maglietta asciutta".
L'ufficio del garante ha inviato al riguardo un esposto alla Procura di Udine. All'esposto erano state allegate anche le riprese delle telecamere interne del carcere su quanto era avvenuto.
Sulla visita al penitenziario di Tolmezzo è stato redatto un rapporto molto dettagliato che è stato pubblicato sulla pagina web dell'ufficio del Garante.
Nel rapporto, decisamente critico nei confronti della gestione del carcere di Tolmezzo, il Garante tra l'altro raccomanda all'amministrazione penitenziaria di "inviare un chiaro messaggio all'Istituto di Tolmezzo che chiarisca che il fornire informazioni lacunose o false all'Autorità garante nazionale è comportamento inaccettabile e sanzionabile. Confida che tale situazione non si debba in futuro riscontrare in questo o in altri Istituti del territorio nazionale". Il rapporto completo del Garante sulla visita al carcere di Tolmezzo è disponibile sulla pagina web: http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/rapporti.page.
Dell'accaduto aveva già parlato il sindacato degli agenti Sappe, e rispondendo ad un articolo pubblicato sul quotidiano "Il dubbio" anche la direttrice del carcere di Tolmezzo, Irene Ianucci.
di Mauro Bonciani
Corriere Fiorentino, 24 settembre 2019
"Da troppo tempo la casa di reclusione di Ranza è abbandonata al suo destino, senza direzione stabile e da mesi senza comandante e vice comandante del corpo di Polizia penitenziaria", hanno denunciato all'indomani della notizia il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e la parlamentare senese del Pd, Susanna Cenni. E Cenni ha visitato più volte il carcere al centro dell'inchiesta.
Onorevole Cenni, qual è la situazione del carcere della cittadina senese? "La conosco bene, l'ho visto un paio di volte l'anno, come anche Volterra che è un altro mondo, e ci sono stata anche recentemente in estate. La situazione dell'istituto è complicata. Si trova a fatica una direzione stabile e così si passa da una direzione temporanea all'altra, con il responsabile che ha anche altre carceri e sta lì solo qualche giorno a settimana... poi c'è la carenza di organico della Polizia penitenziaria, anche questa da tempo, perché spesso i nuovi agenti poi chiedono il trasferimento, visti i disagi".
Cosa ha provato, alla notizia di quanto sarebbe accaduto?
"Nessuno poteva immaginare una cosa simile, una situazione inaudita. Forse un presidio stabile poteva evitarla. Mi auguro si faccia chiarezza il prima possibile".
Un carcere isolato...
"Infatti. Ci sono i disagi legati ai trasporti, ai collegamenti, oltre a quelli della vivibilità della struttura. Inoltre da tempo non c'è la direzione degli agenti di polizia penitenziaria. Infine, il sovraffollamento, con il ministero che parla di 352 detenuti su 235 posti disponibili".
Cosa ha fatto la politica?
"Io ho segnato più volte la situazione, con atti parlamentari e chiedendo risposte. E ho scritto, assieme al sindaco, una lettera al ministro Bonafede chiedendo misure urgenti. La risposta è arrivata 15 giorni fa".
Cosa dice il ministro della giustizia Bonafede?
"Ha risposto il capo di gabinetto. E sembra che la prossima settimana possa arrivare il direttore del carcere, che ci sia chi ha risposto al bando di interesse aperto dal ministero. Mi auguro che il direttore arrivi e che abbia voglia di rimboccarsi le maniche. E arriverà anche il comandate degli agenti penitenziari, risolvendo un altro problema".
Quindi incalzerete Bonafede?
"Torneremo all'attacco, magari anche con l'aiuto del segretario del partito, per incontrarlo. E spero che visiti il carcere: vedere di persone le cose fa sempre la differenza".
Il territorio non ha sottovalutato l'isolamento del carcere?
"Non mi pare. Sia il Comune che la Provincia sono venuti incontro alle richieste minime arrivate, hanno svolto il proprio ruolo. Quello che è mancato è il presidio e la direzione. Bisogna che le risposte arrivino dagli organi competenti, dal Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria".
di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 4 settembre 2019 n. 37054. La corte di Cassazione con la sentenza n. 37054/ 2019pone il principio di diritto per il quale la natura di pubblico ufficiale possa essere desunta dal tipo di attività esercitata ed in particolare dalla natura delle norme che la regolamentano.
Il caso di specie trae origine dalla contestazione a carico di diversi imputati del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. La sentenza di condanna riconosceva l' aggravante della qualità di pubblico ufficiale di alcuni degli imputati desumendola a propria volta dal tipo di attività esercitata e dalle norme che si occupano della sua regolamentazione.
Gli imputati ritenendosi lesi nei propri diritti ricorrevano per cassazione deducendo in apposito motivo di ricorso l' illegittima applicazione della normativa sostanziale nel caso di specie rappresentava infatti il legale degli imputati come la funzione di direzione di un società non potesse di per sé e in assenza di altri elementi essere idonea a potere attribuire a un attività la natura di pubblica funzione dalla quale in via automatica ed ai sensi di legge derivi la qualità di pubblico ufficiale da parte di coloro che la esercitano.
Al di la dell' esame degli altri motivi di ricorso, quello che qui interessa e che si mostra come di particolare interesse riguarda la natura dell' attività esercitata da parte di alcuni degli imputati. In altri termini, si tratta di un attività di carattere privato o di una vera e propria pubblica funzione conseguendone effetti di non poco conto, primo tra tutti l' aggravamento della pena per coloro che la esercitano.
La questione era stata più volte esaminata data la sua importanza conseguente al diverso trattamento normativo previsto per il pubblico ufficiale rispetto a quello previsto per un privato cittadino. I pubblici ufficiali infatti sono oggetto da parte dell'ordinamento vigente di una particolare tutela ma anche ad di un più rigoroso trattamento sanzionatorio nel caso di condotte delittuose eventualmente realizzate. Non solo, il riconoscimento della natura di pubblica funzione determina un'altra importante conseguenza, dato che in tali casi diverranno applicabili anche le figure di reato esclusivamente previste per i pubblici ufficiali. La questione viene risolta sulla base di un criterio preciso che si fonda a propria volta sulle delle disposizioni vigenti. Gli ermellini infatti si espongono su di una posizione che ad ogni modo amplia il carattere della pubblica funzione con tutto ciò che ne consegue. La qualificazione infatti di una attività quale funzione pubblica assume una grande importanza vengo infatti previste sanzioni più severe nei casi di abusi (ad es. peculato) ed al contempo una maggiore tutela per chi la esercita (ad es. reato di resistenza)
I giudici della corte suprema giungono a ritenere il motivo di ricorso relativo alla natura dell'attività esercitata, che secondo il difensore del ricorrente presentava un indiscutibile carattere privato del tutto infondato posto che l' esame dell' ordinamento portava a giungere a conclusioni ben diverse. Si trattava nel caso di specie di un attività di direzione di una società, orbene, sul punto osservano i giudici come le norme che si occupano nell' ordinamento di assicurare una regolamentazione di tali attività, presentano un evidente ed indiscutibile carattere pubblico. Da ciò consegue, ad avviso dei giudici della corte suprema di cassazione, il carattere pubblico della funzione in concreto esercitata.
Da tale prima conseguenza ne discende un'altra relativa in questo caso alla qualità di chi la esercita, che in tali casi dovrà essere considerato un pubblico ufficiale o perlomeno un incaricato di pubblico servizio divenendone allora passibile di tutte le norme che l'ordinamento riserva a tali soggetti che come abbiamo visto ne assicurano una maggiore tutela ma anche una più severa punizione.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019
Alla vigilia della calendarizzazione della riforma della magistratura onoraria, assegnata alla Commissione giustizia del Senato, i giudici di pace annunciano due settimane di sciopero. Un'astensione dalle udienze, penali e civili, dal 1° al 14 ottobre, per protestare contro una riforma che disattende tutte le loro richieste (si veda il Sole 24 Ore del 30 luglio). Ad iniziare dall'inadeguata indennità annuale garantita e dall'impossibilità di lavorare a tempo pieno se non a cottimo.
L'unione nazionale giudici di pace e l'associazione nazionale giudici di pace denunciano in una nota la lesione del principio comunitario di non discriminazione, messa in atto con la previsione di un'inconsistente forma di previdenza, che non sarà mai usufruita, per l'impossibilità di raggiungere il minimo contributivo dei 20 anni previsto dalla legge italiana, con oneri contributivi futuri addossati alla categoria.
Nel cahier de doléances anche l'abbassamento dell'età pensionabile da 75 anni a 68, malgrado il limite dei 70 stabilito per magistrati di carriera e per gli avvocati e l'inquadramento nel portale Noipa del ministero dell'Economia e delle finanze come lavoratori manuali, senza tredicesima. In sede di Cdm è stata inoltre cancellata la riduzione, prevista al 40% nel testo approvato salvo intese, dei redditi per il calcolo delle imposte. Oggi il testo dovrebbe essere calendarizzato.
- Alba (Cn). Il carcere esce dalle mura: si vendemmia alla Scuola Enologica
- Busto Arsizio. Il Garante porta in Regione i problemi del carcere
- San Gimignano (Si). "Noi Garanti abbiamo solo il potere della parola, ma se non ci fossimo..."
- San Gimignano (Si). Il carcere che fa paura ai detenuti, ma anche a chi ci lavora
- Umbria. Sanità nelle carceri, insediato in Regione il tavolo di governance









