di Buddy Fox
Milano Finanza, 24 febbraio 2015
Raymond Burdon, nell'opera "Gli effetti perversi dell'azione sociale", affermava nel lontano 1981 che quando un Parlamento legifera sotto la pressione dell'opinione pubblica (e delle lobby politiche dei magistrati, aggiungo) lo fa sempre senza considerare gli effetti perversi cui la norma "voluta dal popolo" può dare origine. Non si sottraggono a questa regola le disposizioni sul delitto di auto-riciclaggio recentemente introdotte nel nostro ordinamento penalistico. Esse, a un attento esame, si disvelano, infatti, come la perfetta incarnazione di quello Stato penalistico assoluto idealizzato da Thomas Hobbes nella sua opera "Il Leviatano".
Ed è perciò naturale e facile pronosticare che, prima o poi, come succede ogni qual volta lo Stato si fa tiranno, la medesima opinione pubblica che l'aveva invocata a gran voce, insorgerà contro questa legge dai diffusi e pericolosi effetti perversi.
La nuova incriminazione, nella quale l'ostacolo alla tracciabilità del provento illecito pare non essere la discriminante, anzi, è, infatti, una fonte quasi inesauribile di effetti perversi, come ha lucidamente denunciato il prof. Filippo Sgubbi, docente di diritto penale all'Università di Bologna, richiamando proprio l'insegnamento di Burdon e la pericolosità dello Stato penalistico assoluto idealizzato da Hobbes. Vediamoli:
Effetto perverso numero 1: la nuova norma produce un generalizzato bis in idem (ossia doppia punizione del medesimo fatto) difficilmente compatibile con le elaborazioni giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti tutti i delitti contro il patrimonio e i delitti che generano profitti saranno sempre accompagnati, d'ora in poi, salvo che il loro provento sia utilizzato a fini edonistici personali, dalla nuova incriminazione, che finirà per fagocitare le singole condotte delittuose che ne sono il presupposto, nella maggior parte dei casi punite con sanzioni inferiori.
Effetto perverso n. 2: nel caso di reati perseguibili su querela di parte, il delitto di auto-riciclaggio potrà essere contestato anche in assenza di denuncia della parte offesa e, dunque, in assenza di punizione del reato presupposto, con il perverso risultato che un soggetto, pur non imputabile per il reato che ha dato origine al provento illecito, potrà essere perseguito ove lo utilizzi per fini diversi dal piacere personale.
Effetti perversi nn. 3 e 4: l'autore del delitto fonte della provvista auto-riciclata potrà scegliere da quale giudice farsi giudicare, sottraendosi, in tal modo, al giudizio del giudice naturale. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi la pena del delitto presupposto, come abbiamo spiegato, è inferiore a quella fissata per l'auto-riciclaggio, che è reato sempre temporalmente successivo, mentre la competenza territoriale, quando vi è connessione, è del giudice del luogo ove è stato commesso il reato più grave.
Basterà, quindi, concludere il primo modesto investimento nel circondario del tribunale considerato meno efficiente per farvi radicare, in prevenzione del rischio di essere successivamente accusati del delitto presupposto, anche il relativo processo. Un'evasione fiscale compiuta a Milano sarebbe giudicata Roma se il primo reimpiego fosse lì avvenuto. Questo fatto comporterà anche un consistente incremento di eccezioni preliminari di competenza, con tutte le implicazioni negative che ne deriveranno in tema di speditezza dei procedimenti penali e carico di lavoro delle Corti.
Effetto perverso n. 5: l'autore del delitto di auto-riciclaggio sarà perseguibile all'infinito, in considerazione del fatto che anche il reimpiego degli utili del primo investimento, che avrà avuto origine dal reato presupposto, costituirà analoga fattispecie criminosa. Il reato di auto-riciclaggio costituirà a sua volta reato presupposto per una nuova identica imputazione, e così all'infinito.
Effetti perversi n. 6 e 7: il rischio di una incriminazione più grave indurrà il reo a mantenere i proventi del delitto presupposto nel circuito dell'economia sommersa e costituirà anche Un disincentivo a Un loro consumo a fini edonistici, dato che i consumi non giustificati dal reddito dichiarato potranno essere fonte, a loro volta, di una incriminazione per evasione fiscale.
Effetto perverso n. 8: non solo la nuova fattispecie di reato finirà per privilegiare, in una scala di valori assai discutibile, i consumi edonistici a discapito degli investimenti, ma tra i consumi edonistici finirà per privilegiare, per gli effetti perversi di cui si è detto ai precedenti numeri 5, 6 e 7, quelli meno traccia-bili, dunque, quelli che favoriscono e alimentano reati ben più gravi, quali, ad esempio, il consumo di sostanze stupefacenti, il gioco d'azzardo, il sesso a pagamento ecc.
Ed è proprio quest'ultima constatazione che mette a nudo tutti i limiti del fanatismo ideologico che ha ispirato l'introduzione di tale nuova fattispecie delittuosa, che deve far meditare. Un evasore fiscale che utilizzasse i proventi dell'evasione per consumare droga, per dilettarsi nel gioco d'azzardo, per accompagnarsi a prostitute, andrebbe indenne da incriminazione, mentre colui che reinvestisse quei medesimi proventi nella propria azienda o in un immobile da affittare ad equo canone, o semplicemente li depositasse su un conto corrente remunerato allo 0,01%, ossia in attività assolutamente tracciabili e di per sé lecite, rischierebbe una pesante condanna per auto-riciclaggio.
Nella sostanza la norma spingerà chi compie un reato finanziario a riciclare più che ad auto-riciclare il provento del reato, alimentando così quei medesimi circuiti finanziari illegali di cui si avvalgono le organizzazioni criminali internazionali e gli "stati canaglia" per i loro traffici illeciti e le loro attività terroristiche.
Naturale conseguenza sarà la necessità di più complesse attività investigative per rintracciare i proventi del reato da sottoporre a eventuale, se prevista, successiva confisca. D'altro canto non ci si deve neppure stupire più di tanto (indignare sì) di tanta insipienza legislativa, questa è una norma che è stata pensata e messa a punto nelle redazioni di talk show televisivi e di giornali che fanno del giustizialismo il loro strumento di marketing per fare più audience e più vendite e che già pregustano i primi eclatanti processi che avranno ad oggetto casi di incriminazione per auto-riciclaggio per accusare i critici e i perplessi, come il sottoscritto, di attiguità e collusività con i fenomeni criminali.
Public Policy, 24 febbraio 2015
Con l'arrivo al Senato dei decreti Imu agricola e Milleproroghe l'esame della proposta di legge sugli Ecoreati - già approvata in prima lettura alla Camera - è slittata al terzo posto dell'ordine del giorno, dopo i due decreti in scadenza. La scorsa settimana l'assemblea di Palazzo Madama è riuscita a votare una trentina di emendamenti sui circa 200 presentati. Finora, rispetto al testo uscito dalle commissioni Ambiente e Giustizia di palazzo Madama, le principali modifiche hanno riguardato: la definizione della fattispecie di inquinamento ambientale (che dunque riguarda "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"); l'innalzamento delle pene previste in caso di lesioni per inquinamento ambientale.
Le principali modifiche attese riguardano: la punizione con la riduzione di un terzo delle pene previste, per i reati di inquinamento e disastro ambientale, nei casi di pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente; evitare la punibilità per colpa in caso di ravvedimento operoso; la reintroduzione gli illeciti amministrativi, con la possibilità di imporre il ravvedimento operoso nelle sole mani degli organi di vigilanza; l'introduzione del reato di omessa bonifica e di frode ambientale. Diversi esponenti del Pd in commissione Ambiente alla Camera hanno già fatto sapere che se il testo che uscirà dal Senato sarà giudicato positivo i deputati sono pronti a vararlo senza apportare modifiche, così da licenziarlo definitivamente.
La Repubblica, 24 febbraio 2015
Depositate le motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte ha annullato a novembre la condanna di Schmidheiny per disastro ambientale e i risarcimenti per la strage dell'amianto. Intanto Guariniello rilancia: firmata per il magnate la richiesta di rinvio a giudizio nella nuova inchiesta per omicidio in relazione a 258 morti.
Il processo torinese sul disastro dell'Eternit è nato con un'imputazione sbagliata che lo ha portato a chiudersi con la cancellazione di condanne e risarcimenti. Quel processo era prescritto prima ancora del rinvio a giudizio dell'imputato, l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, che sarebbe dovuto essere accusato di lesioni e omicidi anziché del reato di disastro ambientale doloso. Lo afferma la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, del verdetto di prescrizione che lo scorso 19 novembre ha, tra l'altro, annullato i risarcimenti alle vittime. Argomenti che contengono una critica significativa all'impostazione data dalla Procura di Torino e accolta prima dal tribunale e poi dalla Corte d'appello.
Ad avviso della Cassazione "a far data dall'agosto dell'anno 1993" era ormai acclarato l'effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell'anno, era stata "definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti". "E da tale data - prosegue il verdetto - a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti" per "la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005".
La conseguenza è che, "per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado", cadono "tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni". È la conclusione della Corte che, con la sentenza che chiude il procedimento per disastro ambientale, ha ribaltato il giudizio della Corte d'appello. "Il Tribunale - spiega infatti la Cassazione - ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio".
Per gli ermellini l'imputazione di disastro a carico di Schmidheiny non era la più adatta da applicare dal momento che la condanna massima sarebbe troppo bassa, per chi miete morti e malati, perché punita con 12 anni di reclusione. In pratica, scrivono i giudici, "colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverossia, in sostanza, una strage" verrebbe punito con solo 12 anni di carcere e questo è "insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso".
Proprio nei giorni in cui la Cassazione pronunciava la sua controversa sentenza, il procuratore torinese Raffaele Guariniello ha chiuso il filone d'inchiesta per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla strage di lavoratori e abitanti di Casale causata dalle polveri d'amianto, firmando proprio oggi la richiesta di rinvio a giudizio. Un fascicolo che riguarda la morte di 258 persone decedute tre il 1989 e il 2014 e che ha già aperto una controversia con la difesa del magnate svizzero, secondo cui si tratterebbe di un caso di doppio giudizio che contravviene al principio giuridico del "ne bis in idem", in virtù del quale non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto.
di Astolfo Di Amato
Il Garantista, 24 febbraio 2015
Ieri mattina è stata depositata la motivazione della sentenza Eternit. Come sai sono il difensore dell'imputato, Stephan Ernst Schmidheiny. La lettura della sentenza della Cassazione è utile, sotto molti aspetti, che vanno al di là della mia legittima soddisfazione quale difensore. Come è noto, la sentenza è stata di estinzione del procedimento per prescrizione.
Essa precisa chiaramente, nella motivazione, che la prescrizione era maturata prima ancora dell'inizio del procedimento. Leggendo la sentenza, tuttavia, emerge anche che le numerose obiezioni mosse dalla difesa, in ordine alla reiterata violazione dei diritti difensivi ed alla interpretazione delle norme di carattere sostanziale, non erano affatto infondate. La Corte, difatti, avrebbe potuto benissimo motivare con affermazioni tipo "il motivo è chiaramente infondato, ma il reato è comunque prescritto".
Viceversa, i motivi di ricorso svolti dalla difesa sono trattati nel modo seguente: l'accoglimento del motivo porterebbe alla necessità di rimettere gli atti al Giudice di merito, esito non permesso attesa ormai l'intervenuta prescrizione del reato. Del resto, la stessa conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione, e cioè quella della intervenuta prescrizione del reato, è il risultato della piena accettazione della tesi difensiva circa la corretta ricostruzione del reato di disastro, la cui consumazione, attraverso una inammissibile manipolazione interpretativa, si era tentato di estendere sino ai giorni nostri.
Sul piano generale, va sottolineato che la sentenza della Corte di Cassazione fa giustizia di un luogo comune, frutto di palese ignoranza, ripetuto in modo ossessivo nei giorni immediatamente successivi alla lettura del dispositivo. L'esito processuale della vicenda Eternit, difatti, era stato attribuito ad una pretesa insufficienza dei termini di prescrizione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'esito non è stato affatto determinato da una insufficienza dei tempi di prescrizione, bensì da una corretta ricostruzione del reato di disastro, il quale si consuma nel momento in cui si verifica l'inquinamento ambientale. In questo caso, al più tardi, nel 1986. Questo significa che la dichiarazione di prescrizione sarebbe intervenuta anche con le regole precedenti alla riforma del 2005.
Il problema del reato di disastro ambientale è collegato alla circostanza che in alcuni casi, come nel caso dell'amianto, gli effetti nocivi per l'uomo si manifestano a decenni di distanza dalla esposizione. Ma un problema del genere non ha nulla a che vedere con la prescrizione e può essere risolto solo con l'introduzione di una nuova disciplina del reato di disastro ambientale, che tenga conto del tempo che, in alcuni casi, intercorre tra l'inquinamento e il manifestarsi degli effetti.
La vicenda, perciò, dimostra ancora una volta che spesso, anzi troppo spesso, invece di porsi il problema di stimolare il legislatore ad elaborare regole chiare ed adeguate ai tempi, si immagina di poter risolvere i problemi trasferendo al Giudice un inammissibile potere punitivo, al di fuori dei limiti normativamente fissati da un corretto uso delle regole sulla interpretazione.
Attraverso la libera interpretazione, cioè, si pretende di colpire ciò che si ritiene eticamente riprovevole, negando alla base quelli che sono i princìpi fondamentali del vivere democratico. D'altra parte, è proprio questa pretesa che spiega la noncuranza con cui, prima della Cassazione, sono stati trattati gli argomenti difensivi svolti e che avrebbero dovuto portare ad una piena assoluzione nel merito di Stephan Schmdheiny.
Si deve aggiungere che l'idea stessa di un procedimento penale sempre possibile, senza limiti di tempo, che sembra la massima aspirazione di chi chiede l'allungamento dei termini di prescrizione, corrisponde ad una visione autoritaria dell'organizzazione della società, che vuole i cittadini trasformati in sudditi in libertà provvisoria.
Il Fatto Quotidiano, 24 febbraio 2015
Legge varata in Senato: fino a 3 anni di prigione a chi propaganda la discriminazione razziale e nega la shoah. L'11 febbraio scorso è stato approvato dal Senato il disegno di legge sul negazionismo. Ora deve passare alla Camera. I sì sono stati 234, i no 3 e gli astenuti 8. La normativa, che modifica la legge del 1975, la cosiddetta legge Reale, prevede l'aggravante dell'istigazione all'odio, all'incitamento a commettere un delitto, se si fonderà sulla negazione della Shoah, dei crimini di guerra o contro l'umanità.
Il ddl approvato da Palazzo Madama prevede 3 anni di pena in più se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento a commettere atti di discriminazione razziale si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.
Inoltre, è stato ridotto da 5 a 3 anni il limite massimo della pena per chiunque pubblicamente istighi a commettere delitti. In un primo momento, la maggioranza aveva pensato a un reato a sé sul negazionismo dell'Olocausto e di altri crimini di guerra, da approvare in sede deliberante, poi si è optato per l'aggravante da inserire nella cosiddetta legge Reale in modo, ha sostenuto la commissione Giustizia che ha proposto il ddl, da proteggere la libertà di espressione e la ricerca storica. Nella relazione illustrativa si legge, inoltre, che la scelta è stata dettata pure dalla necessità di rendere omogenee le pene relative all'istigazione a delinquere, previste da un'altra legge.
"Perché sì". Lo sterminio non è un'opinione ma un fatto storico, di Furio Colombo
Credo fermamente nella necessità di una legge che condanni la negazione della Shoah. Dirò subito che la legge a cui mi riferisco, non ha nulla a che fare (salvo una generica intenzione) con la piccola modifica alla legge contro il razzismo che il Senato ha votato nei giorni scorsi, che è stata impropriamente discussa o celebrata come "legge contro il negazionismo" e che invece prevede soltanto che negare l'Olocausto sia una aggravante di altro reato contro i diritti umani e civili. Mi importa anche precisare che la mia persuasione (punire il negazionismo si deve, e se ne deve impedire la presentazione e difesa, nei mezzi di comunicazione e nelle scuole) non vuole affatto indicare sospetto di indifferenza o giudizio di complicità per coloro che sostengono la piena libertà sempre e comunque.
La discussione infatti è possibile e ha senso solo fra persone che hanno la stessa coscienza dell'immensa gravità del delitto, e la stessa conoscenza e condivisione degli eventi sia storici che testimoniati da vittime sopravvissute e dalle confessioni, rendiconti e diari degli esecutori. Infatti il punto che divide persone della stessa civiltà antirazzista e antifascista è se si possa negare, sia pure in un solo caso, quella piena libertà di opinione che è stato tra i principali ideali della lotta di liberazione e di guerra contro il fascismo e il nazismo.
Il mio modo di affrontare il problema senza scalfire la libertà non è il carattere iniquo e offensivo della negazione dello sterminio di un popolo, deliberato, organizzato ed eseguito, dopo averlo stabilito per legge, in Germania, in Italia e poi in Europa. L'argomento su cui intendo appoggiare l'argomentazione che chiede la proibizione e la pena, è che la Shoah non è una opinione, ma una catena di fatti: leggi, persecuzioni, deportazioni, limitazioni estreme alle minime condizioni di vita e poi morte, che non sono uno fra tanti aspetti di regimi sconfitti. Sono il fondamento di quei regimi: una dichiarazione aperta e pubblica di guerra contro gli ebrei e in difesa del proprio popolo.
Ciò rende tutte le altre vicende belliche (dunque sangue, morte, soldati e popoli decimati, città distrutte) colpa e responsabilità degli ebrei, in documenti formali, ufficiali, tuttora esistenti e mai negati, destinati a moltiplicare l'antisemitismo, dunque la "necessaria persecuzione", nel futuro. Il negazionismo cambia la storia sottraendo fatti e cancellando prove che sono sempre state esibite e accettate dagli autori dei fatti negati. Il tentativo di cancellare quei fatti (non altri) ha dunque lo scopo preciso, politico e fattuale, di cambiare la storia. E cambiarla nel senso di consentire e giustificare una continuazione dell'antisemitismo che dichiara gli ebrei e il loro "complotto" la causa di tutti i patimenti dei popoli.
Qui occorre prestare attenzione al fatto che il negazionismo non si è mai verificato per nessun'altra vicenda storica. Esempio, i gulag sovietici, mille volte evocati nelle polemiche per e contro il comunismo, non sono mai stati negati, perché mancava qualunque ragione fattuale (non di opinione) per farlo. Si conosce un solo fatto, opposto nel segno ma identico nella intenzione politica, e dunque senza alcuna dignità di libera opinione: la negazione del genocidio del popolo armeno da parte dei turchi, Stato e popolo.
Come è noto la Turchia è isolata in questa sua negazione del crimine, che non è accettata da alcun governo e alcuna cultura. Ma il negazionismo (che, come si vede, è violento antisemitismo che tenta il travestimento da argomento storico) ha un evidente scopo in più, che lo separa dalle opinioni e lo colloca nei fatti: la delegittimazione di Israele. Non perché Israele si fondi o dichiari di fondarsi sulla Shoah.
Ma perché è necessario screditare Israele, terra e popolo. L'esistenza dello Stato di Israele è diventato un ostacolo troppo forte per una nuova Shoah. Ed è utile, per ogni vero nemico degli ebrei in ogni parte del mondo, caricarli di una nuova accusa che li separi e li indichi come autori infidi di false verità, dopo avere fallito, dopo la diffusione dei "Protocolli dei Savi di Sion" sul presunto potere ebreo nelle banche e il presunto controllo ebreo sui media. Stiamo parlando di fatti, non di opinioni, come non è una opinione l'uccisione bene organizzata dei giornalisti di Charlie Hebdo, e dei giovani ebrei del supermercato kosher di Parigi.
"Perché no". Così ci mettiamo sullo stesso piano dei boia di Charlie, di Massimo Fini
Il negazionismo è un reato che - come ogni reato d'opinione - non dovrebbe esistere in una democrazia. Una democrazia è tale infatti quando accetta anche le visioni che le paiono più aberranti. Questo è il prezzo che paga a se stessa. Altrimenti - sindacando su cosa si può oppure non si può dire - si trasformerebbe in una teocrazia laica. Con il reato di negazionismo, oltretutto, si impedisce anche la ricerca storica. Lo studioso David Irving - reo di aver scritto un libro negazionista, anzi secondo me parzialmente negazionista - è stato arrestato nel 2005 in Austria e condannato a 3 anni di carcere (che poi conta relativamente se siano stati ammazzati 6 milioni di ebrei oppure 4, la gravità è nel fatto di essere uccisi in quanto ebrei, o palestinesi, o malgasci). Invece il diritto di ricerca storica è una delle grandi conquiste dell'Illuminismo, oppure vogliamo tornare ai tempi del cardinale Bellarmino, che tappava la bocca a Galileo?
Tra l'altro già oggi il nostro codice è pieno di reati liberticidi - per esempio il vilipendio della bandiera, delle Forze armate e del capo dello Stato - che potevano pure essere compresi in periodo fascista, ma che in democrazia la contraddicono.
Per non dire poi della legge Mancino sull'istigazione all'odio razziale. L'odio è un sentimento, come la gelosia, e non può essere impedito. I peggiori regimi totalitari puniscono le azioni, le opinioni, ma non mi risulta che abbiano mai messo le manette ai sentimenti. Io ho il diritto di odiare chi mi pare, ma è ovvio se gli torco anche solo un capello devo finire in gattabuia. L'unico vero limite che può porre una vera democrazia è quello della violenza. Si sostiene che la legge sul negazionismo colpisca "atti lesivi della dignità umana".
Io dico che o i principi vengono sostenuti integralmente oppure, anche con una sottilissima deroga e con le migliori intenzioni, si apre una breccia in cui sai dove cominci ma non dove vai a finire. Se quello è un "atto lesivo", allora non si potrà dire più nulla. Tra l'altro il grande movimento di "opinione" a favore di una legge sul negazionismo e la tambureggiante campagna sulla Shoah, che dura da decenni, hanno finito sicuramente per rafforzare l'antisemitismo. E, al riguardo, lo storico americano ebreo Norman Gary Finkelstein ha scritto - con molto coraggio - "L'industria dell'Olocausto".
Dobbiamo accettare anche la parola che ci fa orrore. La democrazia deve essere tollerante, e la tolleranza della democrazia non deve essere scambiata per debolezza. È anzi la sua forza. Se una democrazia ritiene di avere valori così superiori tali da imporre veti alle opinioni, allora non è democrazia ma totalitarismo mascherato. Perché ha tanto indignato l'attacco a Charlie Hebdo? Perché è stato un attacco violento e intollerante contro un'opinione seppure per molti repellente. Vogliamo metterci sullo stesso piano?
di Tiziana Maiolo
Il Garantista, 24 febbraio 2015
"Confessa, così avrai lo sconto di pena". "Non confesso per la mia famiglia". Massimo Bossetti e i suoi compagni di cella devono essere proprio diversi dagli altri. Non è mai esistito infatti un detenuto che non si dichiari innocente, né uno che si permetta (a meno che non sia un infiltrato di Procura, ma prenderebbe subito un fracco dì botte) di suggerire all'altro la "confessione".
Pure, alla vigilia della richiesta di rinvio a giudizio per il carpentiere di Mapello", è il Corriere della Sera a incaricarsi di spargere l'ennesima goccia di veleno, stillata dagli atti della Procura, riportando tra virgolette una frase di cui si dice però che sarebbe "il senso", più o meno, di quanto detto da Bossetti ai suoi compagni di detenzione. La pervicacia con cui, giorno dopo giorno, gli investigatori stanno disseminando i giornali di ipotesi spacciate per "prove" che inchioderebbero l'indagato, è talmente insistente da far pensare che, a otto mesi dall'arresto di Massimo Bossetti, i magistrati dell'accusa non siano così sicuri di andare a un processo con prove inoppugnabili.
Il Pubblico Ministero Letizia Ruggeri del resto ha lasciato scadere i termini per andare a un processo immediato, un rito al quale l'accusa accede quando ritiene di aver in mano prove consistenti. E ora sta cercando con tutte le sue forze di celebrare il processo mediatico, che condizioni l'opinione pubblica in modo da trasformarla preventivamente in una grande corte d'assise composta di madri e padri di famiglia virtuosamente indignati per le gesta del "mostro". E veramente un'inchiesta anomala, questa sulla morte di Yara Gambirasio, una ragazzina misteriosamente sparita il 26 novembre del 2010 e ritrovata morta in un campo tre mesi dopo. A oggi non si sa ancora quando, dove e perché la giovane ginnasta sia stata uccisa, e neppure se realmente e volontariamente qualcuno le abbia tolto la vita.
I magistrati, dopo un primo periodo di confusione (con carabinieri e questura che litigavano tra loro) e la gaffe dell'arresto in mezzo al mare del ragazzo marocchino Fikri, si sono buttati sulla pista del dna e sono arrivati a Bossetti. A quel punto, e solo dopo quel momento, hanno cominciato le vere indagini, con circa quattro anni di ritardo. Ma non hanno indagato ad ampio spettro, ma solo in una direzione, cercando cioè, anche in violazione della procedura, solo la conferma della colpevolezza di Bossetti.
Un esempio? Diverse telecamere della zona tra la palestra e la casa di Yara hanno ripreso il traffico automobilistico della sera in cui la ragazzina sparì: ma è possibile che, secondo le indagini, passassero in quei momenti solo furgoni bianchi? Inoltre: chiunque sia responsabile, Bossetti o altri, la famiglia di Yara e tutti noi vorremmo sapere di che cosa è morta la ragazza. Ipotermia? Strano, perché quando si ha freddo ci si rannicchia in posizione fetale, e Yara invece era supina, con le braccia e le gambe allargate.
E le ferite di arma da taglio, non mortali, che cosa significano? E perché gli indumenti non presentano tagli in corrispondenza di quelli trovati sul corpo? La difesa di Bossetti ha qualche idea al riguardo, ma pare non interessi a quasi nessun giornalista. E perché non viene sentito Ivo Rovedatti, il pilota della protezione civile che ha sorvolato diverse volte con l'elicottero il campo di Chignolo dove la ragazza è stata trovata morta e non l'ha mai vista? E che dire della signora Vilma Cuttini che ha raccontato di quel ragazzo romeno che lei conosceva, che aveva una ragazza che si chiamava Yara, ginnasta e residente in provincia di Bergamo? Quel ragazzo è stato visto l'ultima volta il 26 novembre 2010, quando si è accomiatato dalla signora Cuttini, dicendole che sarebbe andato a salutare Yara per poi recarsi in Romania. Neppure questa signora è stata mai sentita dagli inquirenti.
Chissà se la Gip Ezia Maccora, esponente di spicco di Magistratura Democratica, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di Bossetti, prima di mandarlo a processo, si ricorderà di alcuni suoi "maestri" come quel Pino Borre, che fu presidente di Md, e che è sempre stato talmente garantista da essere considerato un eretico nel mondo della sinistra?
di Marisa Fumagalli
Corriere della Sera, 24 febbraio 2015
Incarcerato, umiliato, assolto. Ed ora anche risarcito con 40.000 euro, che saranno devoluti a sostegno di un ente specializzato nell'assistenza di chi soffre "a causa delle ingiustizie". Il principe Vittorio Emanuele si rilassa con la moglie Marina, la nuora Clotilde e i nipoti, sulle nevi di Gstaad dove c'è la residenza di montagna della famiglia Savoia.
Dopo la pubblicazione della notizia, ha parlato con il suo avvocato Francesco Murgia, avvertendolo che avrebbe affidato il suo commento a un comunicato stampa. "Sono felice - scrive - perché oggi, attraverso un segno concreto che dimostra ancora una volta come quella vicenda sia stata solo una fiera di assurdità e di sopraffazione, giustizia si compie ancora una volta. Giustizia per me, giustizia per la mia Casa, giustizia per i miei cari e per coloro che mi sono stati vicini in questi anni".
La vicenda giudiziaria di Vittorio Emanuele di Savoia comincia nel 2006 quando il pm Henry John Woodcock ne ordina l'arresto in carcere contestandogli una serie di reati infamanti: associazione a delinquere per sfruttamento della prostituzione, corruzione, gioco d'azzardo. Clamore mediatico, reputazione a pezzi. Risultato? L'inchiesta va avanti, si divide, si ingarbuglia e nel settembre del 2010 il principe viene assolto "per non aver commesso il fatto". Quindi, la richiesta di indennizzo alla Corte d'Appello di Roma, andata a buon fine. Quattro anni per la sentenza, cinque per il risarcimento. Sentiamo al telefono il figlio Emanuele Filiberto: "Sono molto felice, ma provo un senso di tristezza di fronte ai tempi lunghi della giustizia in un Paese democratico come l'Italia. Penso alle persone che non hanno i mezzi per difendersi, per intentare cause civili di risarcimento".
"Ricordo - continua Savoia junior - che mio padre ha fatto 7 giorni di carcere, 1 mese agli arresti domiciliari, 3 mesi di divieto d'espatrio". E dire che i Savoia sono riusciti a rientrare in Italia dopo mezzo secolo di esilio (con l'abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione); poi, il principe c'è rimasto "forzatamente".
"I 40.000 euro versati dallo Stato - continua il figlio - sono una somma irrisoria se si considera la montagna di quattrini spesi per l'inchiesta giudiziaria. Ore e ore di intercettazioni, anche in cella dove il pm sperava di carpire prove inesistenti. Mio padre, che ha 78 anni, uscì dal carcere moralmente e fisicamente distrutto. Non si è più ripreso". Anche il duca Amedeo d'Aosta, cugino di Vittorio Emanuele, rivolge un pensiero di solidarietà.
"Hanno fatto bene a risarcirlo ed è poco rispetto al danno che ha subito", dice superando la vecchia ruggine tra parenti rivali, aspiranti al "trono dei Savoia". C'è tutto in Cifra Reale, il libro che Amedeo ha appena pubblicato. E Andrea Rosso, segretario del Movimento monarchico italiano, pur soddisfatto per "il nostro candidato re", commenta: "Atto dovuto, ma non sono i soldi che risarciscono la reputazione infangata".
di Piero Sansonetti
Il Garantista, 24 febbraio 2015
Nessuno sa bene come si scrive il suo nome, e tantomeno come si pronuncia. Tutti sanno però come vanno a finire, in genere, le sue inchieste: archiviazione. È rarissimo che si arrivi al processo vero e proprio, e se ci si arriva, di solito, c'è l'assoluzione.
Però le sue inchieste finiscono tutte sulla prima pagina dei giornali, grazie alla celebrità degli imputati. Il suo nome, comunque, si scrive con due H, una K, una W, una J, una ispsilon e un gran numero di O: Henry John Woodcock. E si pronuncia udcoc, con la u un po' aspirata. È tra i pochi Pm a non aver mai protestato contro la prescrizione.
Per Woodcock è un problema che non si pone: il suo lavoro si conclude, di norma, molto prima che scattino i tempi della prescrizione. A occhio, è un tipo che non ci tiene molto alla condanna: ci tiene all'incriminazione. Potremmo dire che tecnicamente non è forcaiolo, è solo manettaro. Ieri è tornato alla ribalta perché lo Stato dovrà pagare 40 mila euro di risarcimento, per ingiusta detenzione, al figlio dell'ex re d'Italia, cioè a Vittorio Emanuele di Savoia, che nel 2006 fu fatto arrestare proprio da Woodcock e accusato di cose orrende (associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e robe simili) e invece era innocente e quella inchiesta per lui (e per un altro bel gruppetto di persone, delle quali parecchie piuttosto note) fu un grosso guaio. Ora il figlio del re avrà questo "scalpo" di 40 mila euro e glielo pagheremo noi cittadini, con le tasse. Se andate a leggere su Wikipedia la biografia di Woodcock vi divertirete abbastanza.
Ha iniziato un gran numero di inchieste tutte ad effetto (vallettopoli, vip, Jene 2, P4) ma tutte sono state sommerse dalle archiviazioni. Leader politici, attori ed attrici, giornalisti, gente di ogni specie passate ben bene al tritacarne, e poi un Gip, o una Corte, che prende le carte in mano e chiede scusa agli imputati.
Il bello è che tutto ciò non c'entra niente con la responsabilità civile dei magistrati. Prevista solo per le inchieste avviate da un Pm ingiustamente per "dolo o colpa grave". Qui il problema della legittimità dell'inchiesta non è stato neppure esaminato, siamo solo alla "ingiusta detenzione", e quindi, anche se passerà) la legge sulla responsabilità civile, toccherà sempre allo Stato pagare per la leggerezza dei Pm. Io allora ho una proposta.
Così, da profano (diciamo pure un po' populista, ma per una volta posso fare anch'io il populista?). Quando un Pm inizia la sua carriera, gli viene consegnato un blocchetto con tanti buoni (10, 20: decideremo poi il numero). Ogni volta che un suo arresto si rivela ingiustificato, il Pm deve consegnare un buono. Quando li ha finiti, non può arrestare più nessuno.
E così almeno si da una regolata. Perché il problema di Woodcock (che tra l'altro, personalmente, è una persona simpaticissima) non è che deve pagare per i suoi errori (figuriamoci: chissenefrega!), ma è che nei prossimi mesi ed anni continuerà a poter arrestare chi gli pare e piace. E lo farà: vedrete se lo farà! Dovremo pure inventarci un meccanismo per frenare questa frenesia, no? Il sistema del blocchetto mi pare un buon sistema.
di Dante Benelli
www.laprovinciacr.it, 24 febbraio 2015
Chi scrive è fermamente convinto del fatto che non sono le affermazione lanciate su Facebook in occasione del suicidio di un detenuto a ledere l'immagine dell'amministrazione penitenziaria ma sono le condizioni degradanti in cui la popolazione carceraria è permanentemente costretta a vivere.
Noti personaggi della politica e dell'amministrazione gettano in pasto all'opinione pubblica il noto principio costituzionale della rieducazione del condannato e nel contempo mantengono stipati e ampiamente in soprannumero decine di migliaia di detenuti costretti a vivere in anguste celle diroccate e maleodoranti impiegando effetti letterecci consunti, tutte questioni aggravanti che contribuiscono ad abbruttire e avvilire il cittadino che ha sbagliato e che per lui la legge prevede la restrizione della libertà.
In questo universo reso invivibile dall'ipocrisia della politica dominante anche chi è preposto alla vigilanza ne paga le conseguenze e ad essi va il mio plauso per il lavoro che quotidianamente compiono in ambienti estremamente degradati. In un Paese che si ritiene civile il detenuto dovrebbe fruire dei cosiddetti spazi minimi vitali, abitare quindi una cella con adeguati servizi, idoneo vettovagliamento e vigilanza conformata al numero dei detenuti.
Dire, 24 febbraio 2015
"Nelle tre colonie penali presenti in Sardegna, a fronte di circa 750 posti disponibili, attualmente vi lavorano solo 284 detenuti. Tale situazione determina un collasso delle attività lavorative e produttive, con ripercussioni negative sulle finanze dello Stato".
A poche settimane dall'allarme lanciato dal consigliere regionale Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo diritti riforme", la situazione delle colonie penali sarde sbarca a Montecitorio, dove la deputata Romina Mura ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Andrea Orlando per prendere atto di una "situazione paradossale che è stata denunciata più volte, senza che sia mai stata adottata alcuna misura per risolvere un problema che risulta insostenibile anche agli occhi dell'opinione pubblica". Gli ultimi dati del Ministero della giustizia indicano "una condizione critica delle colonie - chiarisce Mura - a Is Arenas (Arbus), 2.700 ettari di territorio, compresi spiaggia e terre incolte, lavorano 72 detenuti per 176 posti disponibili; non è diversa la situazione di Mamone (a Lodè) dove per la stessa estensione territoriale sono presenti 123 reclusi, mentre la capienza regolamentare è di 392. Analogamente a Isili (800 ettari) lavorano 89 ristretti per 180 posti".
Per Mura sarebbe dunque "opportuno introdurre la possibilità di consentire l'accesso alle colonie penali situate in Sardegna ai detenuti che debbano scontare una pena residua fino a 6-8 anni (mentre attualmente per accedervi la pena inflitta o residua non deve superare i quattro anni)". In alternativa, per il deputato del Pd, si potrebbero svincolare i terreni non utilizzati, "restituendoli alle comunità locali, al fine di valorizzare le aziende agricole e favorire nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani e disoccupati".
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