di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 luglio 2019
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di Domenico Gallico. Per il giudice l'unico divieto da rispettare è quello relativo alla stampa locale dell'area geografica di appartenenza del detenuto.
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2019
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - Assegno sociale - Straniero extracomunitario - Spettanza - Allontanamento momentaneo - Irrilevanza. Al cittadino extracomunitario in possesso del permesso del permesso di soggiorno spetta l'assegno sociale anche se si è allontanato temporaneamente dall'Italia.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 luglio 2019 n. 18189.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere assegno sociale - Straniero extracomunitario lungo-soggiornante - Spettanza - Condizioni - Residenza anagrafica in Italia - Necessità - Esclusione. Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla sola condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, senza che sia necessaria anche la residenza anagrafica in Italia.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 giugno 2019 n. 15170.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Allontanamento temporaneo - Irrilevanza - Fondamento. Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 agosto 2016 n. 17397.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia - Assegno sociale - Carta di soggiorno - Titolarità - Necessità - Fondamento. In materia di assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 non è irragionevole la previsione dell'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000, applicabile "ratione temporis", laddove ne subordina la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, al requisito della titolarità della carta di soggiorno, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 30 ottobre 2015 n. 22261.
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2019
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 luglio 2019 n. 32803. Mano pesante della Cassazione contro un operatore sanitario che ha maltrattato i pazienti con gravi handicap psichiatrici.
La vicenda - I Supremi giudici, con la sentenza n. 32803/19, hanno chiarito come dovesse essere confermata la sentenza dei giudici di merito con la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione perché l'operatore aveva usato metodi aggressivi contro i degenti. In particolare li aveva immobilizzati, li aveva presi a ceffoni per farli alimentare, si era completamente disinteressato della loro igiene personale e del loro abbigliamento. Come se non bastasse aveva posto un materasso a ridosso della porta di ingresso della loro camera tanto da impedire la loro uscita, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri inerenti un pubblico servizio.
L'infermiere aveva proposto ricorso contro la decisione anche se i giudici di merito avevano ben motivato la decisione. E in particolare - si legge nella sentenza della Cassazione - non era possibile rimettere in discussione il comportamento del soggetto condannato. Dall'istruttoria, infatti, era emerso che si trattava di modalità abituali, poste in essere dall'operatore presso la struttura per non essere disturbato durante il servizio notturno. In sostanza la limitazione della possibilità di uscire dalla stanza, secondo la Corte territoriale, aveva la connotazione tipica del sequestro di persona, che si differenzia dalla violenza privata, con cui in comune ha l'elemento della coercizione. La tecnica del materassino, hanno poi osservato i giudici di merito, ha ostacolato di fatto la libertà di movimento dei pazienti. Proprio per questo la Cassazione non ha potuto riqualificare la condotta come violenza privata, anziché sequestro di persona.
Le conclusioni - Si legge nella sentenza dei giudici di piazza Cavour che il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo. Nel sequestro di persona, invece, viene lesa la libertà di movimento come ampiamente dimostrato dalla tecnica del materassino. Respinto così l'appello con condanna al pagamento delle spese del procedimento.
di Michele Ainis
La Repubblica, 22 luglio 2019
Un'inchiesta sull'inchiesta. È l'ultimo colpo di genio della politica italiana: l'istituzione di una commissione parlamentare per indagare sui fattacci di Moscopoli, rubando il mestiere alla procura di Milano. La chiede il Pd, che ha già depositato un disegno di legge nell'aula del Senato.
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 22 luglio 2019
Quarantuno indagati di "Mani pulite" si sono suicidati, molti altri sono stati assolti: se il giudice soffrì lo fece in silenzio. La morte del procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli ha ricreato quel partito di laudatori formato da inquisitori, direttori di giornali e tv e politici codardi, che negli anni 1992-93 mise in scacco la democrazia e inventò il populismo giudiziario.
Al funerale della nostalgia abbiamo rivisto in lacrime Di Pietro, cui qualcuno ha prestato la toga che lui lascò nel 1994, abbracciato a Gherardo Colombo, il più aristocratico del pool, che sentenzia come la corruzione oggi sia peggio di ieri. Che è poi quel che pensa Davigo, e cioè che i politici ancora in libertà sono i colpevoli non ancora scoperti.
L'unica novità, in questo clima di rimpianti, è che la "società civile", quella che manifestava con le fiaccole gridando "Borrelli facci sognare" oggi alla commemorazione non c'è. Ha altri problemi. E non sappiamo se nella memoria sia rimasto il Borrelli dei suoi primi sessant'anni di vita, o quello di "Mani pulite", orribile espressione da Stato etico.
Sul procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli avevo scritto nel 1995 la prefazione all'Autobiografia di un inquisitore" (non autorizzata) di Giancarlo Lehner. Un libro forte, che ricambiava senza troppi riguardi la ferocia dei metodi che avevano distrutto per via giudiziaria la classe politica di governo della Prima repubblica. Metodi e anche linguaggio.
Chi avrebbe mai potuto prevedere che una persona definita "scialba", ma anche "per bene", piuttosto che mite, elegante e gentile e colta come il dottor Borrelli, si sarebbe trasformata in un capo procuratore che dice senza pudore una frase come questa: "Ma in fin dei conti è proprio così scandaloso chiedersi se lo choc della carcerazione preventiva non abbia prodotto dei risultati positivi nella ricerca della verità?". Il fine che giustifica il mezzo, sulla bocca di un inquisitore, può portare al paradosso, al di là delle intenzioni, di giustificare "qualunque" mezzo, fino alla tortura o alla pena di morte, per raggiungere lo scopo.
La frase del procuratore aveva in sé anche una sua crudeltà, se pensiamo a quanti, dopo le inchieste di "mani pulite" e dopo una lunga e ingiusta carcerazione preventiva, sono stati assolti e ai quarantuno che si sono suicidati.
La mia prefazione al libro l'avevo dedicata a uno di loro, quel Gabriele Cagliari che avevo incontrato nel carcere di San Vittore pochi giorni prima della morte, che era di buon umore perché pensava di uscire e che un'altra crudeltà aveva poi portato a un altro destino. Non ricordo che nessun magistrato della procura (tranne Antonio Di Pietro) abbia mai pronunciato parole di compassione nei confronti dei tanti morti di Tangentopoli, anche se oggi la figlia del procuratore Borrelli, in un'intervista al Corriere, dice che il padre soffrì per i suicidi. All'epoca, se soffrì, lo fece in silenzio.
Eppure il Borrelli di "mani pulite", il Borrelli che inneggiava alle manette come strumento per raggiungere la verità, il Borrelli che nel 1994 disse esplicitamente a Silvio Berlusconi "chi ha scheletri nell'armadio non si candidi", e che subito dopo il trionfo di Forza Italia, si offrì al presidente Scalfaro per governare l'Italia "come servizio dci complemento", non era il Borrelli che avevo conosciuto io. Prima. Ma prima era prima.
Ero cronista giudiziaria fin dagli anni settanta, il palazzo di giustizia di Milano era la mia seconda casa. Da quando era diventato procuratore capo della repubblica, il dottor Borrelli mi vedeva ogni mattina e sapeva con certezza che la mattina successiva sarei stata lì, con la petulanza del cronista, a tormentarlo per avere notizie.
Pure un pomeriggio, con sorpresa mia e dei miei colleghi, lui si avventurò nello scantinato di via Sottocorno dove c'era la redazione milanese del Manifesto, per una piccola precisazione su un mio articolo. Non una smentita, ma una puntualizzazione. E si era spinto fino al nostro sotterraneo, scusandosi molto, quasi con timidezza, solo per chiarire un punto di non so quale inchiesta.
Quello era il Borrelli che mi era sempre piaciuto. Ma poi le inchieste di "mani pulite" hanno cambiato tutto, hanno cambiato le persone e prodotto un impazzimento generale. Fino al famoso "Resistere resistere resistere come sulla linea del Piave", la sua relazione da procuratore generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2002, un vero proclama politico che diventerà, purtroppo, il suo testamento prima della pensione.
In quello stesso discorso Francesco Saverio Borrelli contribuì a creare una situazione da stadio, con gente che applaudiva, magistrati in toga nera su indicazione del loro sindacato, politici che lasciavano l'aula, e lui che arringava, scagliandosi contro il governo. E mentre tuonava contro la separazione della carriere usando anche l'argomento più frusto, cioè il timore di una sottoposizione del pm all'esecutivo, nello stesso momento assumeva lui stesso, lui capo di tutti i pubblici ministeri, il ruolo del leader politico dell'opposizione.
Non era mio amico, il dottor Borrelli, come lo era stato invece il suo vice Gerardo D'Ambrosio, che mi aveva deluso in modo più bruciante. Non era mio amico ma l'avevo sempre rispettato. E spero che, nei momenti in cui si comincia a fare i conti con la propria vita, nella sua memoria sia prevalsa la storia di se stesso come la persona gentile e mite che io avevo conosciuto e che un giorno si era avventurata nello scantinato del Manifesto. A me piacerebbe poterlo ricordare così. Anche se è difficile.
di Arturo Diaconale
L'Opinione, 22 luglio 2019
Il capo della rivoluzione giudiziaria non era un rivoluzionario. Francesco Saverio Borrelli si era ritrovato casualmente in mano lo strumento per determinare una svolta autenticamente rivoluzionaria nella storia del secondo dopoguerra italiano cancellando la Prima Repubblica dei partiti e sostituendola con la repubblica fondata sul regime delle toghe "illuminate" e non elette dal popolo.
Ma aveva provocato consapevolmente la distruzione dell'assetto politico fondato sulla democrazia parlamentare senza però avere la capacità di passare dal colpo di stato alla instaurazione del nuovo regime di cui aveva gettato le basi insieme al Pool di "Mani Pulite". Oggi la scomparsa di Borrelli diventa l'occasione, secondo la consuetudine corrente, per celebrarne tutte le qualità umane e private del personaggio.
Ma volendo dare un giudizio rigorosamente politico e storico dell'operato pubblico dell'artefice principale della cosiddetta rivoluzione giudiziaria, si deve necessariamente concludere che si trattò di un rivoluzionario inconsapevole e fallito. Pronto e tempestivo nel distruggere ma totalmente incapace di costruire.
Naturalmente, dal punto di vista di chi come me ha scritto nel 1995 il primo libro dedicato al cosiddetto golpe giudiziario ("Tecnica post-moderna del colpo di stato: magistrati e giornalisti"), quella incapacità di essere rivoluzionario fino in fondo, è stata salutare. Il Paese ha avuto la fortuna di non finire sotto un regime autoritario formato da magistrati-colonnelli convinti di avere una missione salvifica da portare avanti con la spada della giustizia fiammeggiante, ma del tutto ignari dei problemi e delle necessità reali del Paese.
Questo fallimento della rivoluzione non è minimamente dipeso dalla fedeltà ai valori della libertà e della democrazia. Valori che in Borrelli e nei componenti del suo Pool erano del tutto assenti. Ma solo dalla mancanza assoluta di capacità politica. Se fossero stati dei Khomeini, oggi l'Italia sarebbe retta da un sistema teocratico e totalitario simile a quello komeinista iraniano. Ma Borelli ed i suoi erano e sono rimasti dei magistrati buoni ad esondare nel campo della politica, ma geneticamente impossibilitati a trasformare l'esondazione in un qualche risultato politico stabile. Questo deficit genetico, va ribadito, è stato salutare.
Ma è anche il responsabile del caos istituzionale dei 25 anni successivi alla fine dalla rivoluzione giudiziaria fallita. Il caos di uno stato di diritto che non è più tale per via di un populismo giudiziario nato alla metà degli anni Novanta e che tiene paralizzato il Paese agli equivoci ed alle incapacità di quel tempo. Forse è arrivato il momento non solo di dare pietà ai morti, ma anche di dare speranza ai vivi di un sollecito ritorno allo stato di diritto senza esondazioni di sorta.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 22 luglio 2019
Il Tribunale di sorveglianza accoglie l'istanza dell'ex presidente lombardo. Durante questi cinque mesi di detenzione Roberto Formigoni ha iniziato un "percorso di resipiscenza" che per la prima volta dopo anni lo ha portato al "riconoscimento del disvalore delle sue condotte poste in essere".
In questo periodo, nel chiuso della cella del carcere di Bollate, l'ex presidente della Regione Lombardia, condannato in via definitiva per corruzione a cinque anni e dieci mesi nel processo sulle Fondazioni Maugeri e San Raffaele, ha riletto la vicenda "comprendendone gli sbagli, i comportamenti superficiali come le vacanze in barca. Il carcere ha sollecitato in lui un notevole sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede e dall'attività di volontariato nella locale biblioteca".
Sono questi alcuni dei passaggi salienti del provvedimento con cui ieri il giudice del Tribunale di sorveglianza di Milano Gaetano La Rocca, lo stesso che aveva presieduto il collegio che in primo grado lo condannò a sei anni, ha accolto la richiesta di concessione dei domiciliari avanzata da Formigoni. L'istanza era stata discussa la scorsa settimana dai difensori Luigi Stortoni e Mario Brusa. Intorno alle 14 l'ex governatore ha così lasciato il carcere alle porte di Milano per raggiungere la casa di un suo amico medico, che lo ospiterà e lo aiuterà anche economicamente. Sostegno necessario, giacché Formigoni non può più nemmeno comprarsi da mangiare: tutti i suoi averi sono stati confiscati.
Il collegio, di cui facevano parte la stessa presidente del Tribunale di sorveglianza, Giovanna Di Rosa, e due esperti, ha anche apprezzato il "basso profilo" tenuto in carcere da Formigoni con gli altri detenuti che, in quanto ex politico, gli hanno fatto in questi mesi molte richieste a cui non è stato dato alcun seguito. Formigoni è stato autorizzato poi a svolgere del volontariato presso un istituto religioso. "Il giudice ha accolto in pieno le nostre richieste - ha spiegato l'avvocato Stortoni - riconoscendo che effettivamente Formigoni non ha più la possibilità di collaborare sui fatti di cui era stato accusato. Ha evidenziato che Formigoni era stato assolto per l'associazione a delinquere e i pm non avevano fatto neanche ricorso. Il sostituto pg Nicola Balice aveva dato il suo parere favorevole ai domiciliari".
Nel provvedimento si riportano anche le dichiarazioni rese durante l'udienza dall'ex governatore: "Mi conformo alla sentenza di condanna - aveva detto - e comprendo il disvalore dei miei comportamenti: la mia riflessione sui fatti del processo si è accresciuta in carcere". I giudici hanno quindi valorizzato il suo "percorso di cambiamento", sottolineando come possa essere ammesso ai benefici penitenziari, e in questo caso ai domiciliari da ultrasettantenne (ha più di 72 anni) giacché "il presupposto della collaborazione è impossibile".
Il carcere, infatti, sarebbe stato ancora necessario se avesse potuto collaborare con nuovi elementi e ciò a prescindere dell'applicazione, retroattiva o meno, della legge "spazza-corrotti", i cui profili di illegittimità costituzionale non sono stati affrontati dal collegio. Per i giudici, anche se è "pacifico" che Formigoni non ha collaborato nelle indagini e nel processo, non ci sono ora più "spazi" per farlo, anche perché i pm di Milano hanno portato solo "presunzioni" e non elementi "per fondare una possibilità" di collaborazione.
Anzi, il processo ha ricostruito tutti gli elementi "con pignoleria". Formigoni era in carcere dal 22 febbraio. Sulla questione di costituzionalità della "spazza-corrotti", in vigore dallo scorso gennaio, bisognerà a questo punto attendere la pronuncia della Consulta. Al momento sono sei i Tribunali che si sono rivolti alla Corte costituzionale, sia per l'irragionevolezza sia per la retroattività della norma.
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 28340/2019. Va in prigione chi fa "stalking condominiale". In base all'articolo 612 bis del Codice penale è compiuto da chi, con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La norma è finalizzata a tutelare la piena libertà della vita dei cittadini nei confronti delle illeciti pressioni e degli illeciti condizionamenti di terzi e sono previsti aumenti di pena se i fatti sono commessi: dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità definita dall'articolo 3 della legge 104/1992, con l'uso di armi o da persona travisata.
Il vicino pericoloso - Le conseguenze del reato commesso all'interno del condominio sono assai gravi perché nei confronti del colpevole può essere emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È la conclusione della Corte di cassazione (sentenza 28340/2019), che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni condòmini che avevano pesantemente minacciato i vicini, all'interno delle parti comuni condominiali, in modo da cagionare un fondato timore per l'incolumità loro e dei loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita.
Molestatori in carcere - La Corte di cassazione afferma che la misura custodiale in carcere disposta nei confronti degli imputati molestatori era giustificata poiché gli stessi compivano anche atti incendiari e di danneggiamento degli immobili dei vicini, tali da determinare nel condominio un grave clima di intimidazione. Infatti l'elemento soggettivo del reato si realizza con il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e di molestia nella consapevolezza delle conseguenze dannose che provocano sulle parti offese.
Il tipo di reato - È un reato abituale di evento che deve essere unitario, in quanto esprime un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti illeciti. Inoltre può essere realizzato anche in modo graduale, non essendo necessario che l'agente fin dal principio si rappresenti e voglia la realizzazione della serie degli episodi. La Corte di cassazione sostiene che integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, le quali siano idonee a costituire la reiterazione richiesta dall'articolo 612 bis del Codice penale, in quanto non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata serie temporale.
Di fronte a un tale quadro indiziario la Corte conferma il giudizio del tribunale il quale riteneva sussistenti le ragioni cautelari per disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti dei condòmini persecutori e molestanti, unica misura ritenuta idonea a interrompere la progressione criminoso e i reati e per evitare che venissero portati ad ulteriori e più gravi conseguenze in danno dei vicini - parti offese.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 luglio 2019
Per la Consulta la revoca della semilibertà non li impedisce. Sono incostituzionali quelle parti di commi che prevedono la mancata concessione, per la durata di tre anni, della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa. È la sentenza del 18 luglio scorso emessa dalla Corte Costituzionale.
È accaduto che, con ordinanza del 13 luglio 2018, la Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "nella parte in cui (detti commi]), nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma, della legge medesima".
Nel caso di specie, il ricorrente R. G. aveva subito la revoca della misura alternativa della semilibertà, e l'istanza da questi formulata - un anno e otto mesi più tardi - di essere ammesso alla detenzione domiciliare speciale era stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano esclusivamente sulla scorta del mancato decorso del termine triennale fissato all'art. 58- quater, comma 3, dell'ordinamento penitenziario.
Contro tale decisione di inammissibilità, il condannato aveva proposto ricorso per Cassazione, rilevando che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale non è espressamente richiamata dall'art. 58quater, comma 1, ordin. penit., e che, pertanto, non potrebbe essere oggetto della preclusione stabilita dal comma 3, per cui la pregressa revoca della misura alternativa della semilibertà non potrebbe essere, di per sé, ostativa alla valutazione nel merito dell'istanza proposta dal condannato.
La Cassazione ha quindi dubitato della legittimità costituzionale dell'automatismo preclusivo rispetto alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, che le disposizioni menzionate stabilirebbero per un periodo di tre anni a carico del condannato nei cui confronti sia stata revocata altra misura (in particolare, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o della semilibertà) precedentemente concessagli.
Alla base dell'intera giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare ordinaria per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui "affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni" (sentenza n. 239 del 2014)". Secondo la Consulta, tale principio non può che condurre a ritenere costituzionalmente illegittimo anche l'automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate, così come interpretate dal giudice rimettente.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 19681/2019. Quando il cronista diventa storico, allora il diritto all'oblio si rafforza. Ovvero, la pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non è legittima. A meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse. A queste conclusioni arriva un'importante sentenza delle Sezioni unite civili, la numero 19681 depositata ieri sul confine che passa tra diritto all'oblio e diritto d'informazione.
Il caso approdato sino in Cassazione è a suo modo esemplare e riguarda un articolo su un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione cui era stato condannato e, di fronte alla pubblicazione, aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali.
Le sue richieste erano state respinte dai giudici di merito. In particolare, la Corte d'appello aveva osservato che la pubblicazione era avvenuta nel contesto di una rubrica settimanale nella quale venivano rievocati 19 omicidi del passato, particolarmente efferati, e che non c'era alcuna volontà di riproporre una condanna, questa volta mediatica, a carico del colpevole. Si era piuttosto in presenza di un progetto editoriale da fare rientrare nel diritto costituzionale di cronaca, di libertà di stampa e di espressione.
Le Sezioni unite però non sono state esattamente di questo avviso e hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la nuova decisione alla Corte d'appello che però dovrà tenerne presente le conclusioni. Che arrivano dopo avere delimitato il punto di partenza: per le Sezioni unite cioè, in discussione c'è il diritto di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie su vicende in passato legittimamente diffuse, almeno non quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione.
Le Sezioni unite puntualizzano poi che, in caso di ripubblicazione di quanto a suo tempo rivestiva interesse pubblico, il giornalista non sta esercitando il diritto di cronaca quanto quello alla rievocazione storica di quei fatti. Questo non esclude, ammette la sentenza, che possano insorgere elementi nuovi per cui la notizia ritorni di attualità, ma "in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca".
Certo l'attività di rievocazione storica è preziosa per una collettività: ne ripercorre fatti e personaggi che ne possono rappresentare l'anima. Ma, a meno che non riguardi protagonisti che hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo pubblico, "deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto".
In altre parole, mettono in evidenza le Sezioni unite, l'interesse a conoscere un fatto, espressione del diritto a informare e a essere informati, "non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto".
Di più. Le Sezioni unite precisano che non può essere messa in discussione la decisione editoriale di pubblicare, con cadenza settimanale, nell'arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminali che ha impressionato la vita di una collettività.
Però toccherà all'autorità giudiziaria verificare l'esistenza di un interesse qualificato alla diffusione con riferimenti precisi alla persona o alle persone che di quegli eventi furono protagoniste sì, ma in un'epoca ormai passata. Infatti l'identificazione personale che allora certo rivestiva un'importanza evidente, adesso potrebbe diventare irrilevante per l'opinione pubblica, una volta che il tempo è trascorso e la memoria collettiva è sbiadita.
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