di Lucio Boldrin*
Avvenire, 24 giugno 2021
Poco più di un mese fa il segretario di un sindacato di Polizia penitenziaria ha detto che il 40% dei detenuti fa utilizzo di droghe o di sostanze che alterano il normale stato psichico. Non sono in possesso di dati che possano confermare o smentire la sua affermazione/denuncia, ma non sono rimasto sorpreso. Come accade "fuori", infatti, anche "dentro" lo spaccio serve, oltre che all'evidente guadagno economico, a mantenere il potere su altre persone. E in molti casi i lauti incassi servono per mantenere in piedi quel sistema di "welfare" garantito ai familiari dei detenuti appartenenti ai clan. Sempre secondo lo stesso sindacato di Polizia penitenziaria, il 35% degli ingressi in carcere è dovuto alla droga. E, con la droga che in vari modi entra nelle celle, si rovinano ancora di più le vite di migliaia di persone in tutte le carceri.
Ristretti Orizzonti, 24 giugno 2021
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha scritto al Ministero della giustizia e a quello dell'economia e delle finanze per sollecitare l'adozione del decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio. Sbloccare quanto prima 4,5 milioni di euro per accogliere i genitori detenuti con bambini in case famiglia protette e in case alloggio.
di Roberto Giachetti
Il Riformista, 24 giugno 2021
Qui non si deve discutere se sia un criminale e di quale entità. La giustizia italiana lo ha già stabilito. Qui si discute dei confini umani e giuridici che lo Stato, in ossequio al suo ruolo, deve sempre elevare per affermare la sua primazia.
di Liana Milella
La Repubblica, 24 giugno 2021
La riforma della giustizia verso il cdm, Cartabia ha il testo pronto cerca l'accordo con i 5S. Il destino dell'imputato assolto distinto da chi subisce una condanna. Sulla prescrizione, tra Cartabia e Bonafede, un accordo si sta profilando come possibile.
Può reggere su un compromesso: in bilico tra la norma dell'ex Guardasigilli di M5S, che vedeva la prescrizione bloccata dopo il primo grado, e che non verrebbe buttata nel cestino per salvare "l'onore" politico dei grillini, e una formula suggerita dal Pd, la prescrizione "processuale", che si consumerebbe tra il processo di appello e quello in Cassazione. Distinguendo il destino dell'imputato assolto da quello che ha già subito una condanna in primo grado. Al momento siamo fermi all'ultimo scoglio, e cioè decidere cosa succede per chi viene condannato. M5S pone un paletto rigido, dice no a chiudere il processo accettando solo uno sconto di pena, come prevede anche il modello tedesco. Perché si andrebbe a quella "denegata giustizia" da cui ha messo in guardia il (forse) neo leader di M5S Giuseppe Conte.
Prima di entrare nel merito tecnico della proposta sulla prescrizione, fermiamoci allo scenario politico. Il premier Draghi vuole chiudere sulla giustizia e arrivare a un risultato concreto già per fine luglio. Gli emendamenti di Cartabia sul civile sono già stati depositati al Senato, adesso bisogna chiudere sul penale e sul Csm. Il premier e la Guardasigilli decidono che sarà il consiglio dei ministri la sede della "sintesi politica". Lì dev'essere messa quella che, in via Arenula, chiamano la "bollinatura" del testo. Su cui tutti i partner della maggioranza, M5S compreso, apporranno la firma.
"Siamo in dirittura d'arrivo" dice Cartabia a chi la incrocia in Transatlantico. E in effetti è così. La riforma penale è pronta. Superati gli scogli sul processo d'appello, che non vedrà un'eccessiva stretta, e sulle priorità dell'azione penale, che resteranno in mano alle toghe e non al Parlamento, eccoci alla prescrizione. Vediamo i dettagli della proposta lanciata dal Pd per tendere un ramoscello d'ulivo al M5S. La prescrizione si ferma dopo il primo grado. Proprio come nella legge di Bonafede.
Ma poi il meccanismo cambia. Scatta una prescrizione processuale, legata alla durata del dibattimento. Saranno previsti dei "termini di fase", due anni per il processo di appello e un anno per quello in Cassazione. Con uno sviluppo diverso a seconda che l'imputato venga assolto oppure venga condannato. Nel primo caso, per l'assolto, se il tempo concesso per chiudere la fase processuale viene superato, scatta l'improcedibilità, il processo si chiude. Se invece l'imputato è stato condannato, ma la fase processuale ha superato i limiti stabiliti dalla legge, allora c'è uno sconto di pena, proprio come avviene nel modello tedesco. Sempre per i condannati, potrebbe essere previsto un termine più lungo per giungere comunque alla sentenza, che però, una volta superato, vedrebbe scattare comunque l'improcedibilità.
Ed è qui che, nelle trattative riservatissime in corso, Bonafede e i suoi mettono tuttora dei paletti rigidi perché la filosofia della prescrizione bloccata dell'ex ministro della Giustizia è quella che chi ha commesso un reato deve arrivare a una condanna e non deve essere "graziato" dalla prescrizione.
Ma per evitare una trattativa infinita e giungere, per fine luglio, almeno al via libera della commissione Giustizia della Camera, Draghi e Cartabia hanno deciso che il passaggio dal consiglio dei ministri avvenga subito. Il presidente della commissione Mario Pierantoni, di M5S, ha già chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di prevedere un nuovo appuntamento in aula rispetto al 28 giugno. E sarà luglio il mese caldo per il processo penale almeno in commissione. L'approdo in aula finirà a settembre.
di Gian Carlo Caselli
Corriere della Sera, 24 giugno 2021
Sulle parole una quantità di equivoci: il garantismo se non è veicolo di eguaglianza non è, anzi degrada le garanzie a strumento di sopraffazione e privilegio. Angelo Panebianco, sul Corriere del 22 giugno, ha stigmatizzato come difetti della cultura politica italiana la "distorsione continua del senso delle parole" e la "identificazione della verità con l'utilità". Vorrei ricollegare le sue giuste considerazioni al dibattito sulla giustizia. Anche su questo versante la posizione culturale prevalente è quella che considera la giustizia come sinonimo di convenienza ("è giusto non ciò che rispetta le regole ma ciò che conviene").
Circa 30 anni fa la stagione di Mani pulite e delle inchieste sui rapporti fra mafia e politica segnò - per il nostro Paese - un forte recupero di legalità. Per un po' di tempo sembrò che potesse prevalere quell'Italia che le regole le vuole applicare in maniera eguale per tutti e non soltanto enunciarle. E si innescò un sentimento di aspettativa fiduciosa nella giustizia e nei giudici (talora sopra misura, come quando ci furono toni da tifo calcistico...). Questa "luna di miele" è durata poco, perché la novità di una magistratura che - sia pure con tutti i suoi limiti - cercava finalmente di applicare la legge anche ai "potenti" non poteva lasciare costoro indifferenti. E difatti i "potenti" (soprattutto i nuovi) hanno reagito con vigore, senza risparmio di mezzi ed energie. Ed ecco lo scatenarsi, ormai da decenni, di una crociata anti giudiziaria senza eguali nelle democrazie occidentali.
Perché non soltanto in Italia ci sono stati personaggi pubblici inquisiti, ma solo in Italia è accaduto che l'esercizio dell'azione penale nei confronti di imputati "eccellenti" abbia determinato la contestazione in radice del processo e la delegittimazione pregiudiziale dei giudici (spesso indicati tout court come avversari politici). Con il dilagare dell'idea, terribilmente italiana, di una giustizia à la carte valida per gli altri ma mai per sé. E con l'"utilità" imposta come metro di valutazione, sostituendo - con effetti culturali (e talora pratici) devastanti - i tradizionali criteri di correttezza e rigore. La direzione delle indagini e dei processi, non il metodo, è diventata la chiave di lettura della professionalità e della serietà degli inquirenti e dei giudici. Col risultato che il recupero di legalità in atto agli inizi degli anni Novanta è stato costretto a percorrere strade sempre più impervie. Mentre per corrotti e collusi si determinava il vantaggio di una minor fatica nel ricostruire le fortificazioni sbrecciate dalle inchieste.
Quanto alla distorsione delle parole, esemplare è stato l'uso del termine "giustizialismo". Un tempo nei vocabolari la parola era unicamente riferita alla politica dell'argentino Peron, mentre era del tutto sconosciuta nel lessico giudiziario. Cominciò a farne parte quando, con una cinica furbata, qualcuno pensò di escogitare un modo per suggerire callidamente l'idea di un uso scorretto della giustizia, costringendo il dibattito a partire da una sorta di verità rovesciata, con una specie di cartellino rosso da brandire in prevenzione contro chiunque non fosse d'accordo con certe idee.
Distorcendo nel contempo anche la parola "garantismo": applicata ad un garantismo "strumentale", che vorrebbe disarmare la magistratura di fronte al potere economico e politico; nonché ad un garantismo "selettivo", che gradua le regole in base allo "status" dell'imputato. Mentre il garantismo se non è veicolo di eguaglianza non è, anzi degrada le garanzie a strumento di sopraffazione e privilegio. Come nel caso (frequente) della confusione tra assoluzione e prescrizione, comoda per non dover ammettere le responsabilità di certi politici.
di Benedetta Tobagi
La Repubblica, 24 giugno 2021
La ministra Cartabia ha manifestato più volte l'intenzione di valorizzare i percorsi di giustizia riparativa, che sarà anche uno dei temi della prossima riforma. Da ultimo, ne ha parlato al festival Taobuk di Taormina, a partire dallo splendido testo delle Eumenidi di Eschilo. La giustizia riparativa però resta un oggetto sconosciuto ai più; spesso viene schiacciata sull'idea di perdono, o s'immagina che mascheri forme di indulgenza eccessiva verso i criminali.
Venticinque secoli fa, Eschilo concludeva una saga cruenta di vendette famigliari portando in scena il passaggio epocale dalla logica della vendetta a un'idea di giustizia dominata dal logos, insieme parola e ragione, incardinata sul processo, ma senza cancellarla totalmente. La dea Atena riconosce la potenza e l'importanza delle Erinni, divinità arcaiche della vendetta e del senso di colpa, trasformandole in creature benevole ("eumenidi", appunto). Il genio di Eschilo simbolizza come la giustizia conservi in sé il seme della vendetta, iscritto nella natura retributiva della pena: è annidata nell'uomo a tale profondità che non si può pensare di sradicarla del tutto, occorre riconoscerla e "addomesticarla", per scongiurare il rischio che il rigetto per le decisioni, spesso controverse e comunque difficili, del diritto e dei tribunali spacchi di nuovo la comunità. La tragedia coglie un'altra verità generale: la giustizia, fenomeno umano di complessità abissale, si evolve inglobando tracce e residui più o meno evidenti degli stadi precedenti. Assomiglia (non a caso) alla struttura stratificata del cervello umano, in cui il primitivo substrato rettiliano coesiste con le sublimi altezze della corteccia prefrontale.
In quest'ottica evolutiva, la giustizia riparativa rappresenta una fase e un orizzonte di novità. Maturata negli Usa a metà degli anni Settanta, approdata in Italia trent'anni dopo, offre un paradigma diverso rispetto al sistema attuale, che espunge il più possibile il "lato umano" dalla giustizia. Propone infatti un modello d'intervento complesso sui conflitti sociali generati dai reati, per promuovere una riparazione dei loro effetti perversi sugli individui, sui rapporti e sul corpo sociale, attraverso strumenti diversi che coinvolgono sia i singoli, sia la comunità.
Guarda al futuro, e fa "respirare" i problemi della giustizia, riconnettendoli alla vita delle persone, valorizzando i vissuti (in primo luogo quelli delle vittime), come rabbia, paura, umiliazione, per superare insieme le ferite, materiali e simboliche lasciate dal delitto. Negli spazi della giustizia riparativa si può vedere il mondo "con gli occhi del nemico", per dirla con David Grossman: un'esperienza trasformativa, forse il modo più potente per ridurre (se non sradicare) la conflittualità alla radice. Gli incontri possono coinvolgere anche il reo, se la vittima vuole, ma non è obbligatorio, talvolta nemmeno opportuno. Esiste la possibilità di mediazione "aspecifica", in cui si incontra una persona che ha compiuto reato analogo a quello subito.
La vittima può chiedere perché, ottenere ascolto e riconoscimento, intendere meglio l'accaduto, specchiarsi nella sofferenza di altri (ricordo la "rivoluzione" nel mondo interiore della figlia di un assassinato nell'incontrare il dolore della figlia di un ergastolano, pure lei di fatto orfana), recuperare un senso di integrità e dignità, trovare pace, dentro di sé e con gli altri. Il reo è invece accompagnato verso la piena assunzione di responsabilità, perché comprendere fino in fondo l'impatto e la gravità del proprio agire è la premessa necessaria a qualunque cambiamento autentico: un aspetto funzionale a un'esecuzione della pena che tenda davvero al recupero dei condannati.
Dopo guerre civili o nelle transizioni di regime, come in Sudafrica, la giustizia riparativa opera tramite istituti (le commissioni "Verità e Riconciliazione") alternativi ad amnistie e processi. In situazioni ordinarie, invece, non sostituisce il normale corso della giustizia penale, ma può completarlo e integrarlo. Diverso il caso della giustizia civile e minorile, in cui le forme di mediazione e conciliazione possono configurare una via alternativa al giudizio, con potente valenza pedagogica e di recupero per i ragazzi. Nel solco di Atena, la giustizia riparativa riconosce il potere delle pulsioni di pancia (senza indulgervi) e promuove strumenti per gestirle e superarle. Può aprire la via a una giustizia più umana ed efficace, e insieme a una società meno spaventata, lacerata e rancorosa.
di Anna Maria Greco
Il Giornale, 24 giugno 2021
Nel ddl c'è la nullità degli atti se il procedimento non inizia entro 3 mesi dall'arresto. Basta ai processi che cominciano in piazza: immediata iscrizione nel registro degli indagati dell'accusato e processo entro 90 giorni dall'esecuzione di una misura cautelare. Nessun rinvio, pena la sanzione della nullità degli atti. Il disegno di legge è stato presentato ieri e il primo firmatario Luigi Vitali, senatore di Forza Italia ed ex sottosegretario alla Giustizia, lo illustra in una conferenza stampa a Palazzo Madama.
"Vista la necessità di una riforma del processo penale - dice - e considerata la lunga tempistica dei processi, basterebbe modificare qualche norma per risolvere l'annosa questione che attanaglia la maggioranza di governo. Bisogna porre fine a processi mediatici che consegnano all'opinione pubblica un imputato già colpevole. È all'iscrizione della notizia di reato che può iniziare il calvario, perché la rete di garanzia a tutela dell'indagato è praticamente cancellata da un processo mediatico. Il primo giudizio avviene nella pubblica piazza".
Invece, per rispettare il principio della ragionevole durata del processo, il ddl prevede l'apertura del dibattimento entro 30 giorni dalla richiesta e la celebrazione nei tempi previsti, ma non rispettati, dall'articolo 477 del Codice di procedura penale. "Torniamo allo spirito del Codice dell"89, che poi è stato stravolto".
L'iniziativa coincide con la presentazione dei referendum sulla giustizia di Lega e Radicali, ma Vitali precisa: "Siamo favorevoli e li appoggiamo. Uno dei quesiti riguarda proprio la questione della custodia cautelare di cui ci occupiamo nel nostro ddl".
La presidente dei senatori azzurri, Anna Maria Bernini, ringrazia il ministro Guardasigilli Marta Cartabia per "l'ottimo lavoro sulla riforma della giustizia", però aggiunge che "alcuni aspetti tecnici vanno chiariti e per questo Fi presenta una sua proposta di riforma, una risposta semplice a un problema complesso, con poche modifiche ad alcuni articoli si attua una rivoluzione".
Il ddl firmato da Vitali e altri azzurri, da Giacomo Caliendo a Franco Dal Mas, Nazario Pagano e Massimo Mallegni, ma anche dal senatore di Fdi Alberto Balboni, punta dunque a ridurre drasticamente i tempi del processo. Una delle proposte è quella di rendere obbligatorio per il Pm, a pena di nullità assoluta, iscrivere entro 24 ore nell'apposito registro ogni notizia di reato. "Questa proposta - dice Caliendo - è un ulteriore tassello della politica di Fi a tutela dei cittadini.
Non sono norme contro la magistratura ma per garantire la funzionalità del processo e limitare il corto circuito tra giustizia e media nei processi. Queste norme si inseriscono in quel sistema di garanzie che dobbiamo costruire". Sarà proprio lui a chiedere la calendarizzazione al più presto del ddl in Commissione giustizia. "Il punto più delicato della riforma - interviene Dal Mas - riguarda la fase delle indagini, dove si mettono a rischio la dignità, la riservatezza e la sicurezza delle persone. La vera separazione delle carriere dovrebbe riguardare la stampa e i pm".
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2021
Per la Corte costituzionale l'obbligo di reclusione per i giornalisti è incostituzionale, salvo casi di una certa gravità. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge stampa che prevede obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni, oltre al pagamento di una multa. La notizia è tratta dal comunicato stampa della Corte. In attesa che sia depositata la motivazione, alcune osservazioni possono essere svolte già ora.
I giudici avevano davanti due questioni. Una affermava la illegittimità tout court della pena detentiva per la diffamazione e chiedeva, quindi, l'incostituzionalità dell'art. 595 c.p., che prevede la pena alternativa della reclusione e della multa. L'altra contestava che per ogni diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato dovesse essere prevista la reclusione, e quindi sosteneva l'incostituzionalità dell'art. 13 legge stampa, che in caso di condanna la imponeva senza eccezioni. La Corte ha optato per la seconda soluzione, con ciò aderendo, almeno nell'impostazione, all'indirizzo fatto proprio dalla Corte Europea, secondo cui la minaccia del carcere per la diffamazione non viola il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, se è prevista nei casi più gravi.
Questa soluzione sancisce anzitutto il fallimento del legislatore, che era stato chiamato dalla Corte, un anno fa, a intervenire sul punto e che tuttavia non è riuscito a por mano alla disciplina, non avendo avuto né tempo né voglia di discutere e approvare un disegno di legge che, tra luci ed ombre, aveva se non altro il pregio di affrontare la materia nel suo complesso. Si tratta, tra l'altro, di una débâcle occorsa in un campo privo di mine ideologiche, come ad esempio quelli dell'aiuto al suicidio o dell'ergastolo ostativo, in cui pure la Corte ha espressamente indicato al Parlamento la necessità di un miglior orientamento costituzionale.
Pure qui, ove esisteva un generale consenso circa la esigenza di una modifica e del suo verso, l'inerzia ha avuto la meglio.
Ciò induce a riflettere circa l'opportunità dell'utilizzo di un simile strumento, di recente usato dalla Corte per spingere il legislatore a occuparsi di un tema, quando in presenza di un problema di costituzionalità, il mero intervento ablativo dei giudici rischierebbe di creare un vuoto normativo. Ma forse solo uno shock di questo genere è in grado di svegliare il Parlamento dal suo torpore.
In secondo luogo, va detto che dal punto di vista degli effetti sulle concrete decisioni dei tribunali nazionali, questa sentenza avrà effetti minimi. Già ieri - e in verità da molto tempo - grazie ad un giudizio particolarmente generoso nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, anche per la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato (di cui all'art. 13 legge stampa), veniva applicata la tariffa penale dell'art. 595 c.p., che prevede la pena alternativa, detentiva e pecuniaria, preferendo costantemente la seconda alla prima. Un effetto positivo, però, questa sentenza l'avrà di certo: quello di parificare a livello sanzionatorio l'offesa resa dalla stampa e dagli altri mezzi di pubblicità, come internet e televisione. Una parificazione che, come accennato, era già nei fatti, ma che non ci sembra sbagliato stia anche sulla "carta" dell'ordinamento.
Ultimo punto: nel comunicato si precisa che è stato ritenuto compatibile con la Costituzione l'art. 595 c.p., che consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Come anticipato, l'architettura sembra, astratto, corrispondere a quella suggerita dalla CEDU.
Tuttavia, anche prima di poter leggere la motivazione, tra le due impostazioni sembra esservi una differenza sostanziale. La giurisprudenza europea indicava come casi di particolare gravità quelli di incitamento all'odio e istigazione alla violenza, menzionandoli come esempio di un elenco in teoria aperto, che però non gemmava mai altre ipotesi. Nel nostro ordinamento tali fattispecie sono già previste da autonomi reati e aggravanti, non oggetto del giudizio di costituzionalità. Sicché, se non abbiamo male inteso le parole del comunicato, sembra esserci spazio nel sistema per ipotesi di diffamazione, di una certa gravità, che meritano la sanzione detentiva, al di là dell'hate speech.
Auspichiamo che la Corte nella motivazione spieghi con chiarezza quali sono questi casi. Per parte nostra ci permettiamo un suggerimento: inserire in questo catalogo le diffamazioni, o peggio ancora le campagne stampa, commesse con l'intenzione di nuocere alla reputazione altrui. Si tratta, ad esempio, delle offese portate citando fatti conosciuti come falsi, oppure gli insulti gratuiti. Far riferimento a questo insieme di condotte avrebbe due pregi: da un lato garantire una certa qual tassatività, dall'altro aderire all'impostazione, soprattutto europea, in base alla quale il giornalista, all'idea di compiere un errore nella verifica delle fonti, non deve essere terrorizzato da conseguenze sanzionatorie che rischiano di rovinarlo. Verrebbe, quindi, marcata la differenza tra sbagliare ed esercitare il potere dell'informazione per distruggere la reputazione. A maggior ragione oggi, quando le notizie si cristallizzano in rete e rischiano di perseguitare senza tregua.
di Giulia Merlo
Il Domani, 24 giugno 2021
La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 che faceva scattare obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni nel caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato.
"Oggi resta la possibilità di condanna alla reclusione per diffamazione a mezzo stampa od attribuzione di un fatto determinato. Ma il giudice può orientarsi verso la sola pena pecuniaria", spiega la penalista Giovanna Corrias Lucente, con una lunga esperienza professionale nel settore. Servirebbe un ripensamento globale della materia, ma la sentenza della Corte costituzionale rischia di essere l'alibi per l'inerzia del parlamento, che già avrebbe dovuto intervenire.
L'intervento della Corte costituzionale sulla prigione per i giornalisti riapre un capitolo mai affrontato a livello parlamentare, nonostante gli stessi giudici della Consulta avessero sollecitato un intervento del legislatore. La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 che faceva scattare obbligatoriamente la reclusione da uno a sei anni nel caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato.
Rimane invece in piedi il terzo comma dell'articolo 595 del Codice penale sulla diffamazione, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa nel caso in cui l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. "Quest'ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità", si legge nel comunicato stampa della Consulta, che depositerà il testo della sentenza nelle prossime settimane.
Cosa succede ora - La decisione, dunque, fa sì che l'ipotesi del carcere per i giornalisti in caso di diffamazione a mezzo stampa venga relegato a casi di "eccezionale gravità" e sempre sulla base della valutazione di un giudice, dunque senza l'automatismo previsto dall'articolo 13 della legge sulla stampa, e riallinea la normativa italiana alla giurisprudenza europea in materia. L'iniziativa della Corte, tuttavia, è stata caratterizzata da enorme cautela ed è avvenuta solo dopo aver preso atto dell'inerzia del parlamento, che pure era già stato sollecitato a porre rimedio in via legislativa all'incostituzionalità della legge del 1948.
"Oggi resta la possibilità di condanna alla reclusione ai sensi dell'articolo 595 comma tre, per diffamazione a mezzo stampa od attribuzione di un fatto determinato. Tuttavia la previsione è di una sanzione alternativa e dunque il giudice può orientarsi verso la sola pena pecuniaria", spiega la penalista Giovanna Corrias Lucente, con una lunga esperienza professionale nel settore. Tuttavia, la decisione della Consulta rende attuale la necessità di un intervento sistematico in materia che nasca da un'assunzione di responsabilità da parte del legislatore. La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 13 della legge sulla stampa, infatti, mette in luce altre storture presenti nell'ordinamento.
Un intervento sistematico - "Serve un ripensamento globale della materia: è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 13, ma si trascura che il codice penale prevede pene fino a tre anni per reati che riguardano la violazione della riservatezza", dice Corrias Lucente. Non solo: i reati che tutelano la violazione della riservatezza sono perseguibili d'ufficio, il che significa che l'ordinamento gli attribuisce maggiore pericolosità, mentre la diffamazione rimane perseguibile solo a querela e quindi solo dopo l'iniziativa di chi si è sentito danneggiato. "Ora, infatti, la violazione della riservatezza è punita più gravemente del danno all'onore e alla reputazione", spiega Corrias Lucente, evidenziando come reati di inferiore gravità risultino adesso maggiormente sanzionati rispetto alla diffamazione a mezzo stampa.
Ora che la Consulta ha risolto lo storico dibattito, utilizzando la dichiarazione di incostituzionalità per ridurre a soli casi eccezionali l'ipotesi della pena detentiva per i giornalisti, il rischio è che questo diventi un ulteriore alibi per l'inerzia del parlamento. Le camere, infatti, hanno ciclicamente tentato senza successo di mettere mano in modo sistematico alla questione della libertà di stampa.
I precedenti - Nella passata legislatura a provarci era stato il Partito democratico, con un disegno di legge a prima firma di Walter Verini che doveva riformare diffamazione a mezzo stampa abolendo il carcere per i giornalisti e introdurre nuove previsioni contro le querele temerarie, utilizzate come strumento intimidatorio per condizionare il lavoro giornalistico.
Il testo, tuttavia, si è arenato dopo ben quattro letture. In questa legislatura, invece, a tentare una riforma che però riguarda solo le querele temerarie è il senatore e giornalista del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola. Il suo disegno di legge punta a introdurre un deterrente contro questo strumento utilizzato per intimidire i giornalisti, stabilendo che chi agisce contro un giornalista in malafede o con colpa grave deve essere condannato a risarcirlo con una somma che sia almeno il 25 per cento di quella ingiustamente chiesta a titolo di risarcimento del danno. Il ddl, però, è fermo al Senato da gennaio 2020 e non è nemmeno calendarizzato.
di Errico Novi
Il Dubbio, 24 giugno 2021
Guardasigilli fiduciosa: "Siamo in dirittura d'arrivo". Così le scelte sul processo diventano decisive per il futuro governo. Non c'era altra scelta: portare in Consiglio dei ministri gli emendamenti governativi al ddl penale oppure restare nella palude dell'irrisolto per tutta l'estate. Alla fine Marta Cartabia e Mario Draghi hanno preferito vivere. Anzi, evitare di convivere all'infinito coi veti del Movimento 5 Stelle sulla prescrizione.
Hanno deciso di discutere del processo penale nel luogo che rappresenta l'attuale maggioranza al più alto livello: il Consiglio dei ministri, appunto. Così ieri alla Camera la guardasigilli, dopo il question time, ha confermato quanto il premier aveva anticipato lunedì con un filo di mistero: "A breve" gli emendamenti al penale saranno discussi con gli altri ministri. E alla domanda se sia riuscita a trovare una mediazione, Cartabia ha risposto con ottimismo: "Sì, sicuramente: siamo davvero in dirittura d'arrivo".
La scelta è impegnativa. Inedita, o quasi. In Consiglio dei ministri ci vanno di solito i disegni di legge, non gli emendamenti ai testi già incardinati in Parlamento. Ma appunto, Cartabia e Draghi non potevano far altro. Hanno condiviso l'idea, inconsueta ma necessaria. Lo hanno fatto in base a una logica chiarissima. Innanzitutto, completare con le necessarie modifiche la riforma penale è obiettivo che riguarda in termini strutturali l'intera fase politica in corso.
Non approvare quel ddl vorrebbe dire essere messi in mora dall'Unione europea, che ha chiesto interventi radicali sulla giustizia a garanzia del Recovery fund. Non si può temporeggiare: il testo sul penale va approvato, e per farlo vanno discusse e votate in tempi brevi le modifiche necessarie, incluse quelle ipotizzate a via Arenula.
Dopodiché, è noto come il Movimento 5 Stelle non accetti modifiche alla legge Bonafede sulla prescrizione. Più precisamente, i pentastellati sono disposti a tollerare solo la rimodulazione prevista dal "lodo Conte bis", che distingue la posizione di chi è assolto in primo grado. È il nodo prescrizione a tenere bloccato il ddl. La settimana scorsa il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato 5S, aveva comunicato a Roberto Fico che la riforma sarebbe arrivata in Aula ben oltre la data fissata, il 28 giugno.
L'esame degli emendamenti non è ancora partito proprio a causa dello stallo politico sulla prescrizione, che ha impedito a Cartabia di depositare le proposte studiate al ministero. Ma non si poteva andare avanti per molto. L'addio alla prescrizione di Bonafede è considerato necessario dalla guardasigilli. Ed è ormai scritto in quegli emendamenti governativi che stanno per essere discussi con gli altri ministri. Una volta che a Palazzo Chigi, seppur a maggioranza, si sarà deliberato sulle proposte di via Arenula, sarà chiaro che un ulteriore ostruzionismo politico dei 5 stelle equivarrebbe a una manovra contro l'intero governo. Con tutto ciò che ne può conseguire per l'attuazione de Piano di ripresa e l'uso dei fondi europei.
La mossa di Cartabia sembra insomma destinata a sbloccare la partita. Oggi è in calendario un'anteprima: nella commissione Giustizia sarà audito Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Consulta (come Cartabia) e alla guida della commissione a cui la guardasigilli ha chiesto di avanzare proposte sul ddl penale. Lattanzi illustrerà di nuovo la sua ampia relazione, che aveva già discusso il mese scorso con i partiti. Tra i 5 stelle c'è chi, come Perantoni, legge il passaggio in chiave positiva: "Con l'audizione di Lattanzi", fa notare il presidente della commissione, "si chiude l'istruttoria sulla riforma. Come annunciato dalla ministra Cartabia, sono in arrivo anche gli emendamenti del governo: il percorso delle riforme prosegue nonostante i protagonismi referendari e un certo disfattismo. Noi abbiamo scelto di lavorare senza pregiudizi in commissione e fare la nostra parte di parlamentari". Pare il preludio a
Ddl civile, no anche dal "Patto per l'avvocatura" - Il paradosso e che ora rischia di diventare più complicato il percorso del ddl sul processo civile, all'esame del Senato e sul quale Cartabia ha depositato i propri emendamenti la settimana scorsa. Restano nodi di cui soprattutto il mondo forense, Cnf e Unione Camere civili in testa, continua a chiedere la revisione. Ieri è toccato al "Patto per l'avvocatura", schieramento associativo di cui fa parte Movimento forense, rinnovare le critiche, su due aspetti in particolare.
"Al netto dell'apprezzabile rafforzamento degli incentivi per gli strumenti di giustizia complementare, non possono essere condivise molte delle proposte governative, che, ripercorrendo una tecnica legislativa non più accettabile, denotano l'evidente finalità di disseminare, ovunque nel giudizio, inutili barriere all'esercizio della difesa soltanto per le parti e i loro avvocati, ben guardandosi dal prevedere termini perentori per i magistrati". E ancora, secondo il "Patto per l'avvocatura", "risulta addirittura aberrante l'intenzione di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 96 c. p. c., imponendo significative sanzioni economiche a chi abbia avuto perfino l'ardire di resistere in giudizio "senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione": siamo ormai al vero e proprio processo alle intenzioni, di per sé intollerabile - diremmo: inconcepibile in uno Stato di diritto". E "se queste sono le fondamenta della riforma in atto", conclude il documento, "l'Avvocatura non potrà rimanere inerte di fronte allo smantellamento scientifico del giudizio civile in nome della celerità fine a se stessa". Rilievi di merito, non totem ideologici. Difficile che il governo possa evitare di discuterne.
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