di Giorgio Spangher
Il Dubbio, 18 maggio 2021
Quattro proposte in attesa della riforma del processo penale. L'intervento di Giorgio Spangher, professore emerito di Diritto processuale penale alla Sapienza. In attesa della riforma (generale, rectius, ampia) del processo penale, in ordine alla quale, al di là delle buone intenzioni, si evidenzia il classico "urge... attendere", anche per l'emergere di alcuni significativi "caveat", ci sono alcune materie sulle quali è possibile, anzi necessario, provvedere.
I limiti per i pm nell'acquisizione dei tabulati telefonici - Il primo riguarda l'urgenza di intervenire sulla disciplina dei tabulati in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue. Del resto, si tratta di dar seguito all'ordine del giorno accolto dal governo. Sarà necessario precisare non solo la competenza a provvedere, ma anche i profili oggettivi e soggettivi.
Se, invero, sotto il primo aspetto la questione non appare suscettibile di "fughe" dalla decisione europea e dal citato o.d.g., molti interrogativi riguardano i reati (gravi) per i quali è possibile l'accesso, nonché il materiale (tra quello emergente dai dati a disposizione, piuttosto vasto) per il quale in una logica di proporzionalità l'autorizzazione può essere disposta, ed altresì i soggetti in relazione ai quali può essere autorizzata la conoscenza dei dati, non necessariamente il solo indagato.
L'intervento è reso necessario dalla diversità delle pronunce che nell'immediatezza hanno affrontato l'operatività della previsione e dalle negative conseguenze processuali che potrebbero determinarsi dalle possibili pronunce della Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia rispetto all'utilizzabilità del materiale acquisito dal pubblico ministero.
L'attuazione della direttiva sulla presunzione d'innocenza - Il secondo intervento (urgente) riguarda l'attuazione della delega della direttiva 343 del 2016, in tema di presunzione di non colpevolezza. La necessità di un tempestivo intervento sembra imporsi soprattutto in considerazione del grave ritardo nel suo recepimento. Al di là di aspetti di agevole attuazione e in parte già presenti nel tessuto normativo, il nodo centrale che bisogna affrontare - pur nella sua rilevanza ma proprio per questa ragione - attiene alle iniziative attraverso le quali gli uffici di Procura evidenziano i risultati investigativi tesi a presentare l'imputato come colpevole.
Al di là delle ricadute - possibili - su esiti processuali suscettibili di sovvertire queste impostazioni, peraltro, con negative considerazioni della società sulla credibilità dell'istituzione giustizia, delle "frizioni" tra organi giudicanti e requirenti, il dato lede il principio fondamentale della presunzione di innocenza, del diritto di difesa e del diritto di cronaca. L'urgenza dell'intervento è correlata alla necessità di assicurare all'imputato un rimedio effettivo, in caso di violazione delle disposizioni, che deve rendere concretamente determinato e sanzionato il diritto a veder assicurata la garanzia di non essere additati come colpevoli - esclusi gli atti processuali legittimamente assunti - fino alla condanna definitiva.
Istruire in Italia i "pareri" della Corte per i diritti umani - Il terzo intervento riguarda l'adesione dell'Italia al protocollo 16 della Cedu, la cui decisione è rimasta impantanata, per alcune resistenze, nei lavori delle commissioni parlamentari. Anche in questo caso si tratta di questione risalente al 2013. Si prevede di estendere la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla pronuncia di pareri consultivi, così da permettere alla stessa Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali, consolidando in tal modo l'attuazione della Convenzione europea, in modo conforme al principio di sussidiarietà.
Si prevede, infatti, che le più alte giurisdizioni di ciascun Paese (allo stato il Protocollo è operativo per 14 Stati) possano presentare "richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definite dalla Convenzione e dai suoi Protocolli".
Le riserve incentrate sulla ritenuta perdita di sovranità della nostra giurisdizione risultano infondate, essendo le decisioni non vincolanti. Del resto, se non ricordo male, la Corte costituzionale si era espressa favorevolmente all'adesione. Si tratterebbe di uno strumento che si colloca nella logica del dialogo tra le Corti, autentica nuova frontiera della circolazione e omogeneizzazione del diritto nello spazio comune europeo nel settore della giustizia.
Attuare la legge sul rimborso delle spese legali agli assolti - Il quarto provvedimento - al di là delle relazioni al Parlamento su temi specifici (ad esempio sulle misure cautelari) sempre in ritardo - riguarda il decreto attuativo della legge che attribuisce all'imputato assolto il diritto di accedere a un parziale rimborso delle spese di difesa. Il termine previsto dalla legge è spirato. Ancorché si possa trattare di un elemento non decisivo, esso costituisce e costituirebbe un segnale di attenzione nei confronti di chi ha subito una lesione non soltanto patrimoniale ma soprattutto personale, che, senza risanare il vulnus sofferto, evidenzierebbe quella dimensione della solidarietà che è alla base della previsione, particolarmente significativa ora che si vogliono introdurre ipotesi di mediazione processuale, tese a cicatrizzare la vicenda delittuosa. Se c'è la volontà politica...
di Luigi Camilloni
Il Riformista, 18 maggio 2021
Il principio della durata ragionevole del processo è uno dei principi processuali più rilevanti presenti nella nostra Carta costituzionale. La sua prima autorevole affermazione nell'ordinamento italiano giunge con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che lo consacra nell'art. 6, "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia".
Presunzione di innocenza - In aggiunta viene stabilito che "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata". Con la Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che lo ha inserito nell'art.111 Cost. comma 2, il legislatore, dopo aver stabilito che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale", ha stabilito che "la legge ne assicura la durata ragionevole".
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Recentemente la Corte di cassazione (Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125) ha confermato l'adagio secondo cui la documentazione dell'attività d'indagine che non venga depositata a mente dell'art. 415-bis c.p.p. diventa inutilizzabile nel corso del processo. Quindi, correlativamente, la Corte ha escluso che il comportamento elusivo del magistrato inquirente si traduca in una causa di invalidità dell'atto imputativo.
Impostazione esegetica, questa, che non raccoglie consensi unanimi in dottrina e che si pone in rotta di collisione con un convincente orientamento giurisprudenziale minoritario, il quale, nel fare salve le indagini compiute secundum legem, censura con la nullità dell'atto di accusa la condotta del pubblico ministero che deposita solo una parte del materiale fruibile.
Giusto processo - È palese che non depositando una parte del materiale fruibile si rischia di alimentare una disparità di trattamento, orientando le sorti processuali contro gli imputati. La decisione - a dir poco esemplare - del Tribunale di Perugia che, aderendo all'orientamento minoritario all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo cui "il mancato deposito da parte del Pubblico Ministero, sia antecedentemente sia successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., di atti delle indagini preliminari determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che può essere dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado"; Più in particolare "l'omessa integrale ostensione di atti delle indagini preliminari da parte del PM - ha affermato il giudice richiamandosi ad una recente sentenza di legittimità della Corte di Cassazione già sopra citata (10 aprile 2018, n. 20125) - impedisce all'indagato di esercitare compiutamente i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determina una lesione delle prerogative difensive che trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p.p., dimodoché l'accoglimento della relativa eccezione - se puntualmente e tempestivamente dedotta - non si risolve nella mera declaratoria di inutilizzabilità dell'atto non depositato, come per lungo tempo affermato da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma assai più radicalmente nella regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione del diritto di difesa, e ciò al fine di consentire al PM la riedizione della sequenza procedimentale in ossequio alla disciplina codicistica al fine di garantire una restitutio in integrum, anche postuma, delle garanzie difensive".
Tribunale di perugia - Alla coraggiosa decisione del Tribunale di Perugia si aggiunge quella del Tribunale di Ravenna con l'ordinanza 2 marzo 2021 che seguendo la via della controcorrente rispetto all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, circa la lesione delle prerogative difensive consumatasi nel caso sottoposto al suo esame, e tempestivamente eccepita dalle difese, il giudice dottor Cristiano Coiro ha dichiarato, sulla scorta delle argomentazioni di cui si è dato conto, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Sono tutte e due decisioni storiche processuali quelle dei Tribunali di Perugia e Ravenna dove il pubblico ministero, sia antecedentemente sia successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., non depositava "una nutrita serie di documenti di sicura rilevanza nell'ambito del procedimento, in uno alla documentazione relativa agli esiti di una porzione dell'attività investigativa espletata nel corso delle indagini". Il giusto processo regolato dalla Legge a cui va aggiunta l'omessa integrale ostensione di atti delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero rappresentano dei capisaldi che disciplinano l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ed è per questo motivo che il Ministro della Giustizia farebbe bene a monitorare costantemente.
di Errico Novi
Il Dubbio, 18 maggio 2021
Intanto alla Commissione Onu sulla giustizia penale, la guardasigilli ricorda che per battere il crimine "va assicurato il pieno rispetto dei diritti anche a imputati, condannati e detenuti". Di fine settimana nervosi ce ne saranno ancora. L'ultimo è stato da bollino nero. Sabato, in particolare, Matteo Salvini ed Enrico Letta si sono sfidati a distanza sulla riforma della giustizia. "Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e M5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura", ha detto il capo della Lega.
di Liana Milella
La Repubblica, 18 maggio 2021
La ministra Cartabia orientata a riprendere il modello della legge Orlando sulla prescrizione, superando il testo dell'ex ministro Bonafede. Ma i grillini vogliono un incontro con la Guardasigilli. E bocciano anche lo stop all'appello per pm e avvocati. Entra nel vivo la riforma della giustizia. Da via Arenula filtrano le prime soluzioni su prescrizione e inappellabilità delle sentenze sia per il pm che per gli avvocati. Ma non sarà il Parlamento a decidere le priorità dell'azione penale. Intanto però aumenta sempre di più l'insofferenza di M5S che contesta la progressiva cancellazione delle riforme dell'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede.
di Alessandro Barbano
Gazzetta del Mezzogiorno, 18 maggio 2021
È rimettere il potere giudiziario in equilibrio con le altre istituzioni democratiche e con le funzioni che gli assegna la Costituzione. "Se qualcosa non è reato a Catania, non dovrebbe esserlo neanche a Palermo: per questo bisogna riformare la giustizia", dice Matteo Salvini, fresco di proscioglimento. "Lo scandalo del Csm è uno stimolo in più per riformare la giustizia", dice Enrico Letta in streaming. È la sindrome della sineddoche: ciascuno vede, con la sua esperienza, una piccola parte del tutto, e s'immagina che quella parte sia il tutto. Per i Cinquestelle la riforma della giustizia coincide con qualche paletto sui tempi dei processi.
I Radicali e la Lega invece raccolgono le firme per fare la riforma a colpi di referendum abrogativi, di cui si conoscono per ora i titoli: responsabilità civile dei magistrati, magistrati fuori ruolo, custodia cautelare, ergastolo, separazione delle carriere.
La guardasigilli Cartabia da par suo arringa la politica, ammonendo a trovare convergenze e paventando il rischio che lo stallo sulla riforma chiuda il rubinetto dei miliardi europei. Ma le commissioni di esperti, da lei istituite, sanno che l'eterogeneità della maggioranza è una somma di veti contrapposti, e che l'agibilità riformatrice è ridotta realisticamente a ridurre i tempi delle indagini, limitare il ricorso all'appello, allargare i riti alternativi e ripristinare il decorso della prescrizione.
Ma riformare la giustizia è un'altra cosa. È rimettere il potere giudiziario in equilibrio con le altre istituzioni democratiche e con le funzioni che gli assegna la Costituzione. Perché troppe cose sono andate fuori posto. Il ruolo del pm è senza dubbio la prima ad aver scarrocciato dai binari di una fisiologia sana, per diventare un fattore di turbativa del sistema giudiziario e di quello democratico. L'indipendenza della magistratura inquirente coincide con la sua irresponsabilità. Non solo rispetto agli altri poteri dello Stato, ma anche rispetto al suo stesso ufficio, dove il pm opera esercitando un pieno controllo gerarchico della polizia per la conduzione delle sue indagini. In un sistema accusatorio incompiuto, dove il ruolo dell'accusa è andato via via crescendo rispetto a quello della difesa, il pm si muove per tutta la lunga fase delle indagini preliminari come un poliziotto totalmente autonomo.
Ciò rappresenta un unicum rispetto alla maggior parte delle democrazie liberali, dove non esiste una figura processuale dotata di poteri di polizia tanto ampi, quanto non soggetti a controllo. Manca anzitutto un controllo gerarchico, perché l'azione di ogni singolo magistrato inquirente è ancora sottratta, in nome dell'indipendenza, a un vaglio di merito da parte del capo dell'ufficio. E manca un controllo giurisdizionale connesso a una effettiva responsabilità rispetto all'appropriatezza dell'azione penale.
Perché, se pure a distanza di anni il giudizio di appello o di Cassazione certifica che questa è stata avviata per motivi penalmente irrilevanti, o addirittura inesistenti, nessuna responsabilità concreta sarà mai imputata al pubblico ministero, né sotto il profilo disciplinare né ai fini di una valutazione della sua professionalità. Ogni tentativo di configurarla s'infrange contro il muro dell'obbligatorietà dell'azione penale, in nome della quale è sempre possibile invocare l'esistenza di indizi di reato che il pm era tenuto a verificare. Così questo principio costituzionale compie il miracolo di trasformare la più spregiudicata discrezionalità in un atto dovuto per legge. Come ricorda uno dei più autorevoli studiosi dei sistemi penali, Giuseppe Di Federico, il pericolo dell'arbitrarietà è tanto più grande in un Paese dove i reati commessi sono molto più numerosi di quelli che concretamente possono essere perseguiti. Ciò significa lasciare al pm, attraverso la sua insindacabile scelta, l'esercizio della politica criminale. Ma in nessuno dei paesi a consolidata tradizione democratica la politica criminale è sottratta alla responsabilità di organi che rispondono politicamente ai cittadini. Questo sconfinamento in un ambito propriamente politico si specchia in quel fenomeno di irrituale investitura popolare che la magistratura in Italia ha ricevuto in alcuni passaggi chiave della storia repubblicana e che rappresenta una prima turbativa rispetto alla separazione dei poteri su cui si fonda la democrazia rappresentativa.
Il Consiglio superiore della magistratura riflette tutte le contraddizioni qui raccontate e portate alla ribalta dai recenti scandali. È un organo politico- corporativo a cui spetta il delicato compito di decidere gli avanzamenti di carriera dei magistrati, in assenza di un sistema gerarchicamente organizzato, cioè in assenza di una subordinazione che rifletta una gerarchia dei saperi e delle esperienze a cui far corrispondere coerenti valutazioni di merito. A cos'altro appendere allora il destino delle carriere, se non ai rapporti di forza e agli accordi transattivi e di reciproco scambio tra le aggregazioni in cui la magistratura si divide e si articola?
Ci sono procure che sono rimaste scoperte per più di un anno per il mancato accordo tra i diversi cartelli della magistratura associata, altre che sono state coperte solo dopo una spartizione concordata, con reciproche concessioni, di tutti i posti vacanti. La politica ha perso molte occasioni per depoliticizzare il CSM, mettendo mano a una riforma dell'ordinamento giudiziario, più volte annunciata e mai compiuta, e ridefinendo i confini di un'indipendenza che ha fin qui impedito l'adozione di regole e principi di efficienza organizzativa. La seconda asimmetria della giustizia italiana è l'ampiezza della custodia cautelare.
Più di un detenuto su tre, cioè il 34,5 per cento contro una media europea del 22,4, è in carcere in attesa di giudizio, cioè in assenza di una sentenza definitiva che ne certifichi la colpevolezza. Ed è sintomatico che questa percentuale sia rimasta altissima nonostante i presupposti per l'adozione delle misure cautelari siano stati modificati in maniera più stringente, incentivando anche il ricorso alla detenzione domiciliare. Ciò vuol dire che le riforme garantiste scivolano sul corpo di un sistema dove sono i rapporti di forza tra i vari attori a fare in concreto la legge. Il terzo fattore di squilibrio del sistema è il più grave ma anche il più sottovalutato, perché più tecnico e più difficilmente comprensibile dai cittadini.
Riguarda lo slittamento da un diritto penale fondato sul reato a un diritto penale centrato sulla figura del reo. Un diritto penale di marca liberale mette al centro il fatto tassativamente descritto dalla norma, in quanto lesivo di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Il reato di omicidio persegue l'atto di uccidere che attenta al bene, massimamente protetto, della vita umana. Ciò implica due conseguenze: la prima è che la gravità del reato si collega alla sua offensività, cioè alla sua capacità di danneggiare il bene, oggetto di tutela.
Non a caso i reati di pericolo, dove la lesione del bene è solo potenziale, e i reati di opinione, dove il bene si fa fatica a individuarlo senza sconfinare in una valutazione morale, trovano in un diritto penale liberale un'applicazione molto limitata, a tutela della libertà individuale. La seconda conseguenza riguarda il rapporto dell'azione penale con il reo: se persegue l'assassino, lo fa in quanto colpevole, cioè autore del fatto che costituisce il reato. Il comportamento o, addirittura, la personalità dell'omicida valgono per valutare la gravità del reato nel contesto in cui si compone il fatto, non come elementi penalmente rilevanti in sé. In un diritto liberale è la colpevolezza, non la pericolosità, il presupposto dell'azione punitiva dello Stato.
Perché la pericolosità è potenzialmente pericolosa. Implica un giudizio dell'autorità sul presunto reo che non rispetta i confini di tassatività della norma penale e il più delle volte sconfina nel soggettivismo. Il diritto penale in Italia sta sposando pericolosamente la pericolosità. Anzitutto con una serie di fattispecie penali inoffensive in sé, cioè prive di una lesione del bene giuridico. Pensate per esempio al traffico di influenze, un reato introdotto dalla legge Severino il cui confine con l'attività lecita del lobbismo è del tutto indeterminato e, quindi, soggettivamente determinabile. La tendenza a fare della pericolosità - o anche del semplice pericolo di un pericolo - il fondamento dell'accertamento penale e della sanzione è specchio dell'influenza che ha il processo mediatico nel processo penale e della confusione che tra i due livelli si determina. Con l'effetto che l'oggetto del contendere non sono più i fatti costituenti reato, le azioni per compierli e gli elementi soggettivi del dolo e della colpa, ma le mere intenzioni non qualificabili come elementi della colpevolezza, e perfino i desideri irrealizzabili dei soggetti che entrano nel radar dell'indagine. Ciò che rende intenzioni e desideri legittimamente ostensibili non è la fondatezza probatoria, ma l'intensità del sospetto, desumibile dal numero di associazioni e collegamenti che è possibile stabilire tra le notizie acquisite. È in questa valutazione quantitativa che la captazione informatica di una microspia diventa centrale, per la sua capacità di condensare la grande mole di dettagli, indizi, associazioni e richiami presenti in una sezione di relazioni personali. Ma la raccolta e l'esibizione indiscriminate di reperti umani si rivelano invasive oltre ogni limite. Non solo perché ignorano qualunque distanza spaziale tra noi e gli altri, liquefacendo nell'iper-pubblicità dell'indagine preliminare la privatezza e perfino il pudore di una confidenza.
Ma perché, costipando la dimensione del tempo in un presente fatto di attimi captati, riducono la volontà delittuosa a un'espressione, riavvolgono la colpevolezza in un frammento in cui si perde ogni differenza tra un piano e un'intenzione, tra un'intenzione e un desiderio, e tra un desiderio e un'emozione. Il processo mediatico prevale sul processo penale, e un metodo, che non fa onore a chi scrive definire "giornalistico", tipico del primo, si insinua nel secondo, alimentando una confusione pericolosa. Così si realizza quello slittamento da una giustizia che punta ad accertare la colpevolezza a una che si contenta di rappresentare una pericolosità desumibile da un giudizio sulle intenzioni e sulle relazioni. La confusione non opera solo sovrapponendo un giudizio mediatico a un giudizio penale, e oscurando quest'ultimo a vantaggio del primo. Ci sono casi in cui il fenomeno è più ampio, integra uno scambio di paradigmi, per cui i criteri operativi con cui il giornalismo interpreta la notiziabilità e il senso della sua contrapposizione ai poteri sembrano riflettersi sul processo. È la sostituzione dell'illiceità penale con una generica ingiustizia. L'effetto è una dilatazione di alcune fattispecie, come la corruzione, oltre i confini di una patrimonialità in cui tradizionalmente si esprimeva la concreta lesione di un bene giuridico tutelato dalla norma penale. La nuova forma che la corruzione assume è giuridicamente inoffensiva, anche se moralmente riprovevole.
Ma c'è ancora uno spazio ampissimo in cui la democrazia italiana ha sdoganato la pericolosità come il fondamento della pretesa punitiva dello Stato: è la legislazione speciale antimafia, interamente fondata sul sospetto, e la sua manomorta giudiziaria costruita sulle confische. Il suo Corano è il codice per l'applicazione delle cosiddette misure di prevenzione, che consente allo Stato di acquisire patrimoni finanziari, immobili e aziende in assenza di un giudicato penale, cioè prima che sia intervenuta una sentenza di condanna. La sottrazione della proprietà avviene con un procedimento in camera di consiglio, che valuta la pericolosità sociale dei titolari dei beni e l'inspiegabile sproporzione tra la ricchezza conseguita e i mezzi professionali e finanziari diretti a produrla. Le misure di prevenzione sono il sistema normativo più illiberale dell'Occidente. Sono figlie di un diritto cosiddetto del doppio binario, un diritto autoritario adottato dopo l'Unità d'Italia dalla destra storica per debellare i briganti, usato dai governi di fine Ottocento contro i primi sindacalisti e i movimenti operai, fatto proprio dal Fascismo contro i dissidenti, e sopravvissuto fino ai giorni nostri, nonostante la Carta costituzionale non ne facesse menzione, con l'intento, chiaro nei lavori preparatori, di abrogarlo per sempre.
È la legge dei cattivi, delle regole spicce, del fine che giustifica i mezzi. Lo abbiamo eternato per combattere la mafia. E lo abbiamo difeso contro evidenza e ogni censura, come quella della Corte di Giustizia Europea, che ha invano esortato l'Italia a circoscriverne le fattispecie di pericolosità sociale, perché ritenute troppo generiche. Da qualche anno il diritto del doppio binario si è esteso a una enorme serie di ipotesi accusatorie, che vanno dalla mafia al peculato semplice, passando per la corruzione e l'abuso d'ufficio. Così il processo somiglia a un luogo dove si può entrare inconsapevolmente ben vestiti ed uscirne dopo anni nudi, senza sapere perché. Se la notte della giustizia è così nera quanto dicono gli eccessi e le distorsioni qui raccontate, pensare di illuminarla con la candela di un singolo cambiamento è una velleità figlia dei tempi.
Un progetto riformatore deve sottrarsi a ogni tentativo di politicizzare la crisi, facendone una demagogica leva di consenso, o di sottostimare le sue conseguenze al rapporto tra magistratura e politica, ignorando l'impatto che invece l'esercizio dell'azione penale ha sulla vita e sulla libertà dei cittadini e delle imprese. Riformare la giustizia significa perciò molte cose insieme combinate tra loro:
1. Ridurre l'invadenza del processo penale nella vita delle persone, depenalizzando, riducendo i tempi dei processi attraverso vincoli disciplinari e processuali, cancellando lo stop alla prescrizione e abolendo l'appellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado;
2. Rendere concreta la presunzione di innocenza in tutta la dinamica del processo, restituendo concretezza ed effettività alle garanzie difensive, mortificate anche da una prassi inquisitoria che si afferma contro gli stessi codici, e subordinando il rinvio a giudizio all'esistenza di precisi e non contraddittori elementi indizianti, vagliati da un'udienza preliminare che torni a essere uno "scudo" a salvaguardia della persona contro le accuse infondate;
3. Rimettere in discussione la posizione del pm nell'ordine giudiziario, rispetto alla sua carriera e alle sue funzioni, riaffermando la terzietà del giudice;
4. Sottrarre alla magistratura inquirente l'individuazione di criteri di priorità, al fine della selezione delle notizie di reato da trattare, riservando unicamente al Parlamento il compito di temperare il principio di obbligatorietà dell'azione penale con regole fondate su trasparenti criteri di politica giudiziaria.
5. Riformare l'ordinamento giudiziario e il CSM, ridefinendo i confini dell'indipendenza della magistratura, riaffermando principi di efficienza organizzativa e di valutazione del merito a cui ancorare le carriere, tipizzando anche profili effettivi di responsabilità civile.
6. Limitare l'uso della custodia cautelare ai casi di stretta necessità, ridimensionandone i presupposti e sanzionandone gli abusi;
7. Limitare l'uso delle intercettazioni, la loro utilizzabilità e la loro diffusione, alla necessità di acquisire effettive e pertinenti fonti di prova del fatto costituente reato, contemperando le esigenze investigative con il rispetto della privacy, in specie di soggetti terzi;
8. Riportare il diritto penale dal reo al reato, tipizzando alcune vaghe fattispecie prive di offensività e ancorando l'irrogazione della pena alla colpevolezza accertata e non alla pericolosità presunta.
9. Riconvertire la legislazione speciale antimafia al rispetto delle garanzie costituzionali, limitando l'ambito di applicazione a condizioni eccezionali e tassative.
10. Rendere effettiva la funzione rieducativa della pena, sancita dalla Costituzione, abolendo l'ergastolo ostativo e ogni forma di detenzione che risulti contraria a principi di umanità, varando una riforma del sistema penitenziario improntata alla risocializzazione del condannato, attraverso il ricorso a misure alternative al carcere e a esperienze di giustizia riparativa. Prima ancora che nel Parlamento e nell'universo del diritto, la riforma va costruita nel Paese.
C'è un punto della nostra storia repubblicana in cui la notte della giustizia ha gettato l'Italia in un buio asfissiante, in cui l'indagine, il sospetto, l'ansia della punizione sono diventati la grammatica di una "democrazia penale". Questo non ha coinciso con un singolo provvedimento legislativo, ma con il prevalere di un'idea nel corpo sociale: che conoscere il contenuto delle intercettazioni penalmente irrilevanti fosse giusto e doveroso per illuminare il lato oscuro del potere. Quando un simile convincimento si afferma come una religione civile, di marca illiberale, perfino il valore della trasparenza muta in ipersorveglianza e la stanza di vetro della democrazia somiglia a una stanza dell'orrore. La riforma della giustizia coincide perciò, più di ogni altro obiettivo politico, con una convincente pedagogia civile, diretta a ricostituire nell'opinione pubblica l'idea che la legge penale è l'extrema ratio della democrazia liberale e non la sua lingua. È questo il primo impegno di una politica che si dica riformatrice.
di Guido Baccicalupi
La Nazione, 18 maggio 2021
Un 48enne di Carrara aveva svolto attività professionali durante la permanenza in carcere a Prato ma il suo caso non è recepito dall'Inps. Voleva l'indennità di disoccupazione un detenuto carrarese di 48 anni appena uscito dal carcere per aver lavorato mentre stava scontando la pena. Si è rivolto al tribunale ma il giudice del lavoro Augusto Lama ha respinto la sua richiesta.
L'ex detenuto, dunque, non potrà usufruire dell'assegno di disoccupazione. Nella sentenza dei giorni scorsi, il giudice rileva che " Il lavoro fatto svolgere ai detenuti all'interno delle case di reclusione, o degli altri istituti di internamento ha il dichiarato intento di riabilitare con il lavoro i cittadini sottoposti all'esecuzione di condanne penali, nel solco della nota finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione e la conclusione dei rapporti di lavoro che nascono in tal senso, non è collegato ad un atto risolutivo unilaterale del datore di lavoro, ma semplicemente alla conclusione dell'esecuzione, o di una fase della complessiva esecuzione della pena inflitta agli stessi.
Ma questa finalità, del tutto istituzionale e comunque condivisibile, non può - è questo il parere del giudice Lama - portare ad un'interpretazione estensiva dell'applicazione dei benefici previsti ancora dalla legislazione lavoristica e sociale a favore dei lavoratori licenziati, ad una situazione del tutto differente, come quella del detenuto lavoratore in espiazione di condanna penale all'interno di una casa di reclusione.
Tra l'altro questa posizione generale trova conferma anche nella circolare dell'Inps del 5 marzo dell'anno 2019, che pure una certa apertura alla tesi del ricorrente ha manifestato, nel senso che l'Inps ha ammesso la possibilità del ricorso al trattamento Naspi degli ex detenuti lavoratori, se la prestazione lavorativa sia stata resa a favore di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria, ma nel caso in specie il rapporto di lavoro si era instaurato proprio tra il detenuto e l'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e le attività di lavoro sono state rese all'interno della Casa circondariale di Prato, ove era ristretto. Il ricorso non è stato accolto e la domanda respinta.
di Luciano Violante
La Repubblica, 18 maggio 2021
In molte vicende, comprese quelle attuali, sono stati assenti la disciplina e l'onore. Bisogna ricostruire la fiducia. Le linee di fondo delle riforme della giustizia appaiono convincenti. Ma per poter esprimere valutazioni approfondite occorrerà leggere le proposte specifiche, specie per le questioni più complesse. Tra queste rientra l'attribuzione al Parlamento del potere di decidere le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Le Camere, se non l'hanno già fatto, potrebbero consultare il sito della Procura generale della Cassazione. Alla voce "Orientamenti per gli Uffici di Procura" sono pubblicati gli indirizzi per le singole procure, proposti dalla Procura generale dopo molteplici confronti.
Si tratta di criteri non vincolanti, ma dotati di un significativo potere di influenza per materie delicate, come le intercettazioni telefoniche o l'iscrizione delle notizie di reato. Quando i criteri non siano stati osservati, il Parlamento potrebbe chiederne ragione ai titolari dei poteri ispettivi, ministro della Giustizia e Csm.
L'obbiettivo è dare maggiore certezza a cittadini e imprese. Nella stessa prospettiva, anche per tranquillizzare gli investitori esteri, la competenza penale per le questioni societarie dovrebbe essere attribuita ai tribunali delle imprese, particolarmente specializzati in materia societaria, ma oggi competenti solo per i profili civili.
Le difficoltà del Csm vanno affrontate con efficacia. Dagli anni Settanta la politica cede alla magistratura quote sempre più rilevanti della propria sovranità; il diritto è sempre meno legislativo e sempre più giurisprudenziale; la magistratura, non per sua scelta, è diventata una componente del sistema di governo del Paese. Ma alla espansione dei poteri non ha corrisposto l'adeguamento delle responsabilità. La crisi morale della magistratura nasce dal divario tra poteri e responsabilità. Occorrerebbe applicare l'articolo 54 della Costituzione: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. In molte vicende, comprese quelle attuali, sono stati assenti tanto la disciplina quanto l'onore.
Lo statuto del Csm è calibrato non su questa magistratura, ma su quella della fine degli anni Quaranta, rigidamente gerarchica e collocata alla periferia del sistema politico costituzionale. Perciò Palazzo dei Marescialli fa fatica ad adempiere alle sue funzioni. Privo di una riforma, il Csm è stato costretto ad adeguarsi con interpretazioni estensive, chilometriche circolari e procedure ingarbugliate. Bisogna ricostruire la fiducia. Ma é illusorio confidare in una nuova legge elettorale; dopo la prima, del 1958, ne sono state approvate altre sette, ma i mali si sono aggravati perché non dipendono dalla legge elettorale. Se il vicepresidente del Csm venisse nominato dal presidente della Repubblica, che ne è presidente, i patti preliminari tra candidati e correnti dell'Anm, che condizionano l'intera vita del Csm e ne frenano l'autorevolezza, non avrebbero più ragion d'essere.
Se si costituisse un'Alta Corte, composta con gli stessi criteri della Corte Costituzionale, che decida sulle impugnazioni contro le decisioni disciplinari e amministrative del Csm avremmo un sistema di "governo" della magistratura adeguato al nuovo ruolo. Sono riforme costituzionali, in partenza divisive, e sappiamo che la maggioranza non intende affrontare riforme la cui discussione potrebbe nuocere al governo. Tuttavia non affrontare riforme indispensabili, come in questi casi, potrebbe nuocere al Paese e vanificare molti degli sforzi che si stanno facendo in altri settori.
redattoresociale.it, 18 maggio 2021
Firmato un protocollo d'intesa per rafforzare l'attività informativa e formativa sul tema ma anche costituire una banca dati delle associazioni pronte ad accogliere condannati e imputati in esecuzione penale in esterna. Rafforzare l'attività informativa e formativa, oltreché l'inclusione sociale di imputati e condannati in esecuzione penale esterna: è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato dall'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Salerno e il Csv provinciale. Un ambito, quello della giustizia riparativa, in cui negli ultimi anni l'impegno di volontari e associazioni in tutta Italia sta via via crescendo e strutturandosi.
Il protocollo vuole quindi promuovere e sensibilizzare la comunità su questo tema, ma anche ampliare la rete delle realtà del terzo settore locale, realizzando una banca dati delle associazioni pronte ad accogliere condannati/imputati adulti in esecuzione penale in esterna. La collaborazione tra l'Ufficio Udepe e il Csv, che si consolida con questo ulteriore protocollo, è stata avviata da oltre due anni e in passato si è concretizzata in momenti di formazione congiunta e di supporto all'accoglienza all'interno delle organizzazioni locali di imputati che hanno scontato la pena svolgendo attività di volontariato e di prossimità. L'accordo prevede già nelle prossime settimane lo svolgimento di incontri formativi per promuovere gli istituti della messa alla prova, giustizia riparativa e lavori di pubblica utilità nei confronti delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno già manifestato l'interesse ampliando, di fatto, gli Ets disponibili ad accogliere imputati ed indagati.
Gazzetta di Reggio, 18 maggio 2021
Sovraffollamento, picchi di contagi, criticità strutturali: focus sulla situazione della Casa circondariale di via Settembrini. Il focolaio Covid scoppiato nel carcere di via Settembrini, con circa 150 contagiati e una settantina di positivi fino a qualche giorno fa, ha fatto convergere gli sguardi su ciò che accade all'interno dell'istituto penitenziario reggiano. Istituto in cui, non dal 2020 e non solo a causa del Covid, la situazione è complicata e tutt'altro che rosea.
Dopo il sovraffollamento critico raggiunto nel triennio 2017-2019, con un picco di +146,5 per cento, nel 2020 la popolazione carceraria dell'istituto penale di Reggio Emilia ha subìto un calo che ha fatto scendere la percentuale di oltre 20 punti rispetto al 2019. Con una significativa diminuzione anche i detenuti stranieri, che ora sono 197.
Eppure a Reggio Emilia continuano a esserci una settantina di detenuti in più del dovuto (al 31 dicembre del 2020 i detenuti presenti erano 367, su una capienza regolamentare di 294) e, soprattutto, sezioni particolari che rendono più difficile la gestione complessiva. Alla Pulce è infatti presente una sezione femminile (che, sempre stando ai dati del 31 dicembre 2020, ospita 16 detenute), una per transessuali e l'articolazione per la Tutela della salute mentale (Atsm), suddivisa a sua volta in due sezioni, Centauro e Andromeda. Al 31 dicembre 2020 i detenuti nell'articolazione di salute mentale erano 45, mentre sono state 74 le persone ricoverate complessivamente nel corso dell'anno. Criticità affrontate dalla Gazzetta in un colloquio con Marcello Marighelli, garante regionale delle persone private della libertà personale, nominato dall'assemblea legislativa della Regione il 12 dicembre del 2016, e che rimarrà in carica fino al prossimo dicembre.
di Angelo Giuliani
ottopagine.it, 18 maggio 2021
Il garante regionale Ciambriello lancia l'allarme: "Servono psichiatri nei penitenziari". Un focus sulle carceri irpine in epoca di Covid. Il report 2020 del Garante dei detenuti Samuele Ciambriello presentato nella sala consiliare del capoluogo evidenzia problemi legati soprattutto al personale, alla sanità e all'inclusione sociale. 758 in totale le persone detenute 98 sono stranieri 169 atti autolesionistici un suicidio e altri 12 sventati grazie alla tempestività degli agenti della penitenziaria.
Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla detenzione, ha esposto il quadro della situazione per i quattro istituti penitenziari della provincia di Avellino, ovvero le case circondariali di Ariano Irpino "P. Campanello", l'istituto cittadino di Bellizzi "A. Graziano", la casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi e l'Icam di Lauro, una delle cinque strutture d'Italia adibita ad ospitare detenute madri con figli fino a sei anni d'età. A queste si aggiungono la Rems di San Nicola Baronia, e il Servizio psichiatrico di Solofra che conta 10 posti letto per la gestione dei Tso.
Al 30 aprile 2021 le persone ristrette nelle quattro strutture è di 758 detenuti, di cui 98 stranieri. La popolazione è così distribuita: 195 su 275 posti disponibili ad Ariano, 426 su 503 a Bellizzi, 9 madri ristrette a Lauro con 9 bambini al seguito, e 129 a Sant'Angelo su una capienza regolare di 120. La provincia irpina, da questo punto di vista, risulta virtuosa rispetto al grave problema del sovraffollamento presente nel resto della regione.
Così Samuele Ciambriello: "Rispetto al personale impiegato, coerentemente con la situazione regionale, è necessario evidenziare in provincia di Avellino la totale mancanza di mediatori culturali in pianta stabile e la cronica assenza di psichiatri. A Sant'Angelo, ad esempio, potrebbero esserci 7 detenuti malati di mente, c'è n'è uno solo, perché manca lo psichiatra. Manca inoltre del personale per l'area educativa, specialmente per Ariano Irpino, oltre a registrare diversi eventi critici, ovvero 169 atti di autolesionismo, 12 tentativi di suicidio sventati dalla polizia giudiziaria, che ringrazio pubblicamente, e un suicidio invece nel carcere di Bellizzi, il 19 aprile di quest'anno, per il 50enne Domenico Valentini, terzo caso in Campania da inizio anno. Durante il 2020, nonostante le forti restrizioni subite, il mio ufficio per le segnalazioni di detenuti, avvocati ed associazioni ha continuato ad operare. Ad Avellino abbiamo svolto 146 colloqui, mentre per il 2021 ne contiamo finora 21".
"Il tema della sanità è chiaramente fondamentale - rimarca Ciambriello - alla luce dell'anno appena trascorso. Sono stati effettuati ad oggi circa 574 tamponi ai detenuti e 1775 ai membri del personale. Al 13 maggio, i detenuti vaccinati sono stati 384. Sant'Angelo, inoltre, è l'unica struttura della provincia ad aver istituito un'articolazione specializzata con 6 posti letto per la tutela della salute mentale, nonostante le visite specialistiche non raggiungano un numero significativo per difficoltà del nucleo traduzioni".
Sul tema del lavoro, sono impiegati 356 detenuti tra le mura delle carceri: "La Regione Campania - riferisce il Garante - con un investimento di 300mila euro, ha messo in piedi progetti di inclusione sociale e socio-lavorativa per circa 800 persone di un'area penale esterna. È un modo concreto di andare incontro a chi esce dalle carceri, visto che la percentuale di recidiva è purtroppo molto alta, il 78% dei detenuti ci ricade, mentre questo vale solo per l'11% per le donne. Occorre incrementare il dialogo tra Magistratura di Sorveglianza ed associazioni per andare oltre le mura dell'indifferenza, come ad esempio fa con gran merito ad Avellino la Caritas. Sul tempo libero e la valorizzazione degli spazi, è impensabile che da circa 30 anni non sia mai stato ripristinato il campo sportivo del carcere di Bellizzi. Non solo, ad Ariano, è stato addirittura costruito un padiglione nuovo su quella che era l'area dedicata allo sport, sottraendo la possibilità ai detenuti di poterne usufruire. Ad ogni modo, sono fiducioso pensando che riflessioni e provvedimenti, denunce di criticità e buone prassi ci aiuteranno a superare la logica di un carcere rimosso, una discarica sociale, oltre all'idea, che è quella spesso di una politica cinica e pavida, di un carcere che sia una risposta semplice a temi complessi".
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