di Paolo Borgna
Avvenire, 4 aprile 2021
Inconcepibile e intollerabile. Ha ragione Danilo Paolini: le intercettazioni (disposte dalla procura di Trapani nel 2016) che hanno coinvolto alcuni giornalisti di varie testate - soprattutto Nancy Porsia e, tra gli altri, Nello Scavo di "Avvenire" - che contattavano loro fonti per avere notizie sul traffico di esseri umani in Libia e sui soccorsi umanitari, sono semplicemente intollerabili. Ma, purtroppo, non stupiscono. Soprattutto: quelle intercettazioni sono state disposte rispettando la legge. Questa è la cosa più grave. Intendiamoci. Alcune cose, tra quelle riportate dai giornali, sarebbero illegali. Ad esempio, se fosse confermato che sono rimaste agli atti e sono state trascritte e depositate le telefonate captate tra la giornalista freelance Porsia e il suo avvocato Alessandra Ballerini, ciò sarebbe illegale (articolo 271 del Codice di procedura penale). La Procura di Trapani, oggi, ha assicurato che non sarebbe così.
Ma, per il resto, ciò che ha fatto il pubblico ministero di Trapani non è censurabile. E non è così inusuale. Egli ha intercettato persone non indagate, che erano in contatto con indagati, al fine di raccogliere notizie penalmente rilevanti su questi ultimi. Il codice lo consente. Sennonché. Come sempre: non basta invocare di aver fatto una cosa rispettando la legge per poter dimostrare di aver fatto una cosa giusta. A nessuno verrebbe in mente di contestare il fatto che si intercetti il telefono dei parenti o amici di famiglia di una vittima di un sequestro di persona, che potrebbero essere contattati dai sequestratori. O che si controlli il telefono di un imprenditore, vittima di estorsione e indotto alla reticenza dalla forza di intimidazione dei criminali. Quindi, sarebbe impensabile invocare una legge che consenta di intercettare soltanto persone indagate.
Ma la legge andrebbe applicata con buon senso. E ai magistrati, che ogni giorno invocano il diritto-dovere di applicare la legge in modo "costituzionalmente orientato", andrebbe ricordato che esiste un articolo 15 della Costituzione che consacra come "inviolabile" la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. Certo, dice il capoverso di quell'articolo, anche quel diritto di libertà può essere limitato con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Ma chi è chiamato ad esercitare questo terribile potere dovrebbe farlo soltanto dopo un ponderato bilanciamento dei princìpi in gioco: da un lato il dovere di esercitare l'azione penale di fronte ad un reato; dall'altro, la libertà di comunicare. E non farebbe male a meditare quanto sia costato, in passato, nella storia italiana, il sacrificio di questa libertà. E quanto sia costato, ai nostri padri, riconquistarla.
Orbene: leggo che Nello Scavo sarebbe stato intercettato per scoprire la fonte da cui lui e un altro collega di "Avvenire" ricevevano un video che documentava le torture subite dai migranti in Libia. Il lettore si fermi un attimo su questa circostanza e si chieda: a questo punto siamo arrivati? È questo il prezzo che si deve pagare per avere una magistratura libera di condurre come vuole le indagini? Io penso di no.
Quando, una quarantina d'anni fa, entrai in magistratura ero stato sorpreso dalle parole di un anziano collega che - commentando i successi di un giudice istruttore che aveva sgominato i sequestri di persona in Piemonte - aveva detto: "Sì, certo; però lo ha fatto intercettando i telefoni di mezza Torino".
Penso che quel magistrato avesse torto e riflettesse un antico e troppo rigido pregiudizio ideologico verso gli inquirenti. Ma il suo commento era l'espressione di una discussione profonda con i colleghi che la pensavano diversamente, che però aveva, alla base, una comune consapevolezza: l'importanza del bilanciamento fra diversi diritti. Si trattava di comprendere fino a che punto le indagini potevano spingersi nel limitare la segretezza delle comunicazioni di altre persone, probabilmente non coinvolte nei reati. Si trattava di trovare il punto di equilibrio.
La posta in gioco era chiara a tutti. Di questo si discuteva e magari si litigava. Se penso alla facilità con cui oggi vengono chieste, autorizzate e lungamente prorogate intercettazioni per reati infinitamente meno gravi del sequestro di persona a scopo di estorsione, a volte provo nostalgia per le accese discussioni ideologiche di quarant'anni fa. Sento spesso dire: ma l'uso estensivo delle intercettazioni è utile.
Ma ci vogliamo ogni tanto ricordare che nella vita, e tanto più nel processo, non tutto quello che è utile è anche giusto? La risposta "è utile alle indagini" non può soddisfarci. Perché ciò che secondo la nostra Costituzione costituisce l'eccezione non può diventare la regola. C'è un limite oltre il quale - ci ha ricordato Giovanni Verde - "la nostra Repubblica (pensata come) democratica liberale" si trasforma in uno "Stato etico".
Questa è la strada, lastricata di buone intenzioni, a cui porta l'uso smodato delle intercettazioni; in particolare quelle col mezzo informatico del "trojan" che la riforma di due anni fa ha reso possibile per una gamma molto ampia di delitti, consentendone l'utilizzabilità anche per provare reati diversi da quelli per cui il giudice le ha autorizzate ed emersi nel corso degli ascolti (il cosiddetto utilizzo "a strascico").
La stampa - come ha ricordato Paolini - ha le sue gravi responsabilità: per troppi anni ha solleticato il palato dei lettori con la pubblicazione di intercettazioni piene di pettegolezzi e particolari piccanti assolutamente irrilevanti per le indagini. Possiamo ben scriverlo dalle colonne di "Avvenire" che non ha mai voluto indulgere a questo andazzo. Ora anche i giornalisti cominciano a pagare il prezzo di questa deriva culturale. È ora di reagire. Se non ora, quando?
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 3 aprile 2021
Non sappiamo se il carcere, come dichiarò il procuratore capo di Catanzaro, Sua Eccellenza Nicola Gratteri, è davvero un posto tanto protetto dal rischio di contagio. Ci si sta più sicuri che al supermercato, spiegò, e amen se al supermercato ci vai se vuoi e se hai bisogno di fare la spesa, mentre il carcere non lo scegli ed è lui che ti ci manda.
di Angela Stella
Il Riformista, 3 aprile 2021
La Guardasigilli dichiara al Riformista di aver contattato il generale "per assicurarmi che il piano vaccinale prosegua alacremente". E ci dice: "I contagi sono una preoccupazione. Con il Dap e il Garante monitoriamo costantemente la situazione". Positivi 750 detenuti e 716 operatori.
I contagi in carcere sono una preoccupazione sempre presente. Insieme al capo Dap Bernardo Petralia e al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, monitoriamo costantemente la situazione e facciamo tutto il possibile per seguire l'andamento delle vaccinazioni nelle comunità detentive nella loro unitarietà.
di Antonella Ricciardi
Il Riformista, 3 aprile 2021
Un mese fa ho raccolto l'appello accorato di Maria Morabito per il diritto alla salute di suo marito, il presunto boss della 'ndrangheta Pasquale Condello, detenuto al 41bis. Entrato in carcere nel febbraio del 2008, Condello più volte si è definito vittima di abusi. Non sempre è chiaro quanto ciò sia reale e quanto sia frutto di patologie psichiatriche subentrategli in prigione.
di Eleonora Camilli
redattoresociale.it, 3 aprile 2021
L'ultimo caso è stato segnalato all'istituto romano di Rebibbia, dove negli ultimi giorni è esploso un focolaio di Covid-19. Il numero delle detenute positive è salito in poche ore a 55, tra loro c'è anche una mamma con il figlio, nato da appena un mese. Ma quanto è esteso il fenomeno? E perché non si trovano soluzioni alternative?
di Guido Neppi Modona
Il Riformista, 3 aprile 2021
Il distanziamento è la prima essenziale misura per difendere se stessi dal contagio ma il carcere è per definizione un luogo affollatissimo. Una situazione assolutamente paradossale. Troppo timide le misure varate nel decreto legge di ottobre per ridurre il sovraffollamento.
Servono provvedimenti più efficaci, come il blocco dell'esecuzione delle sentenze definitive di condanna a pena detentiva fino alla fine dell'emergenza. Era d'accordo anche il Pg della Cassazione Salvi. In questi tempi di crescente diffusione di focolai da coronavirus in numerosi istituti penitenziari le carceri stanno vivendo una situazione assolutamente paradossale.
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 3 aprile 2021
Il compito dell'interprete dei fenomeni giuridici è anche quello di prescindere dai singoli episodi, pur significativi, per vedere se essi si ricolleghino in un ordine suscettibile di costituire un elemento di sistema così da collocarli come elementi di continuità o di discontinuità con quanto emerge dall'analisi degli elementi assimilabili.
La recentissima vicenda del contrasto tra la procura di Milano e i giudici del processo Eni-Nigeria si presta a considerazioni di più ampio respiro ove si cerchi di collocarla, appunto, come significativo elemento dell'evoluzione dei rapporti tra pm e giudici, ma soprattutto degli sviluppi che sta evidenziando il ruolo del pm.
Può subito anticiparsi come da queste riflessioni emergerà sicuramente la ragione del forte impatto che la posizione della procura assume nel contesto dell'ordinamento giudiziario e delle conseguenti ragioni per le quali le contrapposizioni delle correnti si incentrino soprattutto su queste nomine. Premessa e conclusione di questo fatto, sono da tempo i contrasti all'interno degli uffici di Procura. Solo per citare alcuni, fra i tanti, si può fare riferimento al caso Cordova, al contrasto Robledo - Bruti Liberati dentro la procura di Milano, al caso Cisterna, al conflitto tra caselliani e non nella procura di Palermo, la guerra dello stretto, il caso Lombardini. Sarebbe agevole continuare nell'elencazione.
Il ruolo "forte" delle procure, si è evidenziato pure nei confronti delle altre istituzioni dello Stato. Anche in questo caso, solo per riandare ad alcuni episodi, si potrà ricordare il pronunciamento della procura di Milano ai tempi di Mani pulite, il rifiuto opposto agli ispettori del Ministero dell'accesso a un fascicolo. Per venire a episodi più recenti sarà sufficiente ricordare la presa di posizione di alcune procure in tema di intercettazioni, la sottoscrizione di un'intesa con l'Ucpi in materia di procedimento a distanza, nonché non ultimo i messaggi in tema di possibili modifiche al regime dell'art. 41bis ord. penit.
In altri termini, le procure tracciano i limiti delle iniziative legislative anche durante la fase di elaborazione delle riforme da parte delle Camere (vedi ancora la modifica dell'art. 270 c.p.p. in tema di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi). L'atteggiamento delle procure è stato significativo anche in relazione alla disciplina dei suoi poteri di indagini nelle dinamiche processuali. Anche a prescindere dall'atteggiamento di rifiuto del modello processuale del 1988 (procuratore Maddalena), sicuramente l'opinione delle procure (Vigna, in testa) sulla non dispersione delle conoscenze del pm, complice il terrorismo e la criminalità organizzata, è stato alla luce delle sentenze costituzionali del 1992 e del 1994.
Il dato si è inserito nel contesto d'una scelta, allora coerente, che ridimensionava i poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari. Questa espansione del valore probatorio dell'attività del pm si è riverberata lungo tutto il processo, anche nella fase dibattimentale, solo parzialmente ridimensionata dalla riforma dell'art. 111 Cost.
Sono evidenti i riferimenti qui solo enunciati: del giudice sulle richieste del pm, elefantiasi della fase investigativa e riflusso delle indagini nel dibattimento con valore probatorio. Si tratta di elementi troppo noti e scandagliati da non richiedere ulteriori indicazioni. Ciononostante non sono mancati, soprattutto a seguito dei dibattimenti decisioni assolutorie (il caso Andreotti, è emblematico) di fronte alle quali inizialmente gli organi dell'accusa, alla luce di quanto dispone l'art. 125 disp. att. c.p.p., si limitavano a dire che vi era stata la prescrizione (e quindi la colpevolezza) ovvero l'applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e che comunque l'impianto dell'accusa non era stato smentito. Ovvero ancora che comunque l'imputato era stato "sfregiato".
Così, non sono mancate progressivamente anche iniziative tese a delegittimare gli uffici giudicanti attraverso segnalazioni al Consiglio Superiore e iniziative para-disciplinari tese a rimuovere i magistrati non allineati. Ultimamente sono aumentati i proscioglimenti e gli annullamenti delle misure cautelari. Sono, parallelamente aumentate le prese di posizioni di censura nei confronti di chi aveva pronunciato sentenze non in linea con le tesi della procura oppure aveva disposto scarcerazioni cautelari. Emblematico il caso del gip di Catania, nonché alcune affermazioni negli sviluppi di Mafia Capitale. Anche in questo caso ulteriori esempi non mancano, confluiti sugli organi di informazione. Non vanno poi sottaciute le prese di posizione nelle varie mailing-list e nelle chat.
La vicenda milanese che si segnala per la "ruvidità" dei toni, per la reciproca devastante delegittimazione tra accusa e giudici, per la velenosa contrapposizione tra procura della repubblica e procura generale e che è destinata verosimilmente a perpetuarsi nei successivi sviluppi processuali, come emerge dagli ulteriori veleni che intorbidano la vicenda, era stata preceduta dalle esternazioni del procuratore della repubblica di Reggio Calabria, che ha profondamente diviso l'Associazione Nazionale Magistrati, incapace di prendere posizione in materia, nella quale si faceva leva sull'obbligatorietà dell'azione penale, sulla bontà delle posizioni dell'accusa e si adombravano incapacità - sotto vari profili - degli organi giudicanti. A Milano, si sono prospettate anche non poche questioni sul rapporto tra obbligatorietà dell'azione penale e costi delle indagini non sufficientemente fondate, a sottolineare che l'obbligatorietà non può diventare lo schermo per coprire ogni attività investigativa e deresponsabilizzare l'iniziativa investigativa.
Il quadro così sommariamente delineato permette di sviluppare una considerazione di sintesi: il problema del pubblico ministero, del suo ruolo, dei suoi poteri (non escluso quello disciplinare della procura generale), non è più ormai soltanto un problema processuale: è un problema fondamentale di ordinamento giudiziario e di garanzie per la giurisdizione.
Il punto è stato colto con chiarezza in un recente articolo di Mariarosaria Guglielmi (apparso su Questione giustizia) sullo stato della magistratura e della funzione giurisdizionale che richiede "una riflessione che oggi non può eludere la tenuta di questo modello non solo rispetto a progetti di riforma ma anche rispetto al diritto vivente.
Mi riferisco in particolare ai rischi di un pericoloso scivolamento del ruolo del pm verso forme sempre più evidenti di personalizzazione, da protagonista mediatico incontrastato e agli effetti di serio squilibrio che una dimensione mediatica sempre più incentrata sui risultati delle indagini rischia di produrre rispetto al processo. E mi riferisco agli interrogativi che questo diverso modello ci pone rispetto alle ricadute sulla comune cultura della giurisdizione da noi sempre rivendicata a fondamento e a difesa dell'assetto forte e unitario di indipendenza di tutta la magistratura". Affermazioni da condividere, parola per parola.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 aprile 2021
"Se nella fase della pandemia è stato necessario ricorrere alle udienze a distanza, tale eventualità rimanga una parentesi resasi necessaria nei mesi della pandemia ma, terminata l'emergenza, rappresenti solo un ricordo". A parlare così al Dubbio è il dottor Nello Rossi, già magistrato, direttore della rivista Questione giustizia.
"Nell'ambito della giurisdizione prosegue - c'è bisogno di digitalizzare tutto ciò che è possibile e legittimo informatizzare: mi riferisco alle attività a valle e a monte dei procedimenti. Tuttavia, quello che va preservato intatto è il nucleo centrale del processo, che deve continuare ad avere le caratteristiche dell'oralità, dell'immediatezza, deve lasciare spazio alle repliche, al contraddittorio". Una piena convergenza dunque con quanto da sempre ribadisce l'avvocatura.
Diverso è per il processo civile: "Anche in quest'ambito vi sono esigenze di oralità: penso ad esempio al processo del lavoro oppure ai giudizi sulla posizione dei migranti. È però evidente che nei processi più sofisticati e tecnici uno scambio di memorie può essere molto utile e quasi esaustivo". Tuttavia quello dell'informatizzazione resta un problema ma su questo Rossi è ottimista: "Nel Recovery Plan, per quanto concerne il settore della giustizia, non solo vengono garantiti nuovi investimenti e nuove assunzioni ma c'è anche la promessa di assumere nuove professionalità per immettere informatici, tecnici, ingegneri, figure diverse da quelle tradizionali che daranno un impulso alla digitalizzazione e alla complessiva innovazione del sistema giustizia".
Un altro tema di attualità che interessa il mondo dell'avvocatura è senza dubbio quello della presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari. L'analisi di Rossi prende in considerazione tre elementi: "Partiamo dal fatto che a mio parere, come detto più volte, le valutazioni di professionalità possono essere rese migliori e più fedeli a due condizioni. La prima: responsabilizzando maggiormente i dirigenti degli uffici che scrivono il primo rapporto sul magistrato. La seconda: rendendo effettivo il diritto di Tribuna degli avvocati nei Consigli giudiziari. Si badi bene che tale diritto deve essere considerato come "diritto di parlare alla Tribuna", cioè di partecipare attivamente alla discussione, non un semplice "diritto di stare in Tribuna", presenziando silenziosamente ai lavori". La questione si fa più complessa per quanto concerne il voto: "La questione non è all'ordine del giorno e una scelta di questo genere susciterebbe molte preoccupazioni. Ne indico due: i pubblici ministeri potrebbero trovarsi a dover essere giudicati da loro contraddittori; oppure un avvocato potrebbe, quale captatio benevolentiae, assumere un atteggiamento di piaggeria nei confronti di un magistrato. Al di là di questo ritengo importante valorizzare l'apporto di conoscenza degli avvocati".
A proposito di avvocati, c'è stato apprezzamento per l'ordine del giorno accolto dal governo in merito alla necessità dell'autorizzazione del gip per l'acquisizione dei tabulati telefonici. Su questo punto Rossi mostra delle perplessità: "Mi auguro che se introdotta, questa modalità procedurale non si traduca in un appesantimento della fase delle indagini. Spesso si può avere la necessità di acquisire un tabulato ad horas per lo sviluppo stesso delle indagini. Le faccio un esempio: immagini un'inchiesta su un traffico di stupefacenti durante la quale emerge il cellulare di un soggetto indagato. In quel caso avere immediatamente il tabulato di quella persona può aiutare a individuare la rete dei suoi contatti. Quindi auspico che rimanga l'opportunità di acquisire con la massima tempestività possibile i tabulati su iniziativa del solo pubblico ministero, prevedendo semmai una convalida da parte del gip".
Rossi invece accoglie positivamente il recepimento della direttiva europea che rafforza il rispetto della presunzione di innocenza: "Giusto ribadire il concetto", ci dice ancora il direttore di Questione giustizia, che ci partecipa la sua personale esperienza come procuratore aggiunto a Roma per 8 anni: "Io, come tanti altri colleghi, ho partecipato a conferenze stampa, che ritengo siano fondamentali in presenza di misure cautelari, per spiegare le ragioni di tali provvedimenti. Gli arresti segreti e immotivati si fanno solo nelle dittature. Naturalmente io, al pari di altri colleghi, non ho mai presentato i risultati raggiunti come una verità assoluta. Innanzitutto rappresentano risultati di una indagine di parte e, anche quando i fatti fossero evidenti, la loro lettura giuridica da parte del giudice potrebbe essere completamente diversa".
Sul ruolo del pm, la cui comunicazione dovrà seguire nuove regole data la direttiva Ue, ci precisa: "È evidente che il pm alla fine delle indagini abbia una storia da narrare, mentre il processo, che verrà dopo, è oggi molto frammentario. Questo complica anche l'operato della stampa che spesso si trova a raccontare solo le indagini e non gli sviluppi del processo. Probabilmente processi più rapidi e scadenzati potrebbero offrire la possibilità di una narrazione altrettanto compiuta".
Spesso però il racconto è chiaramente colpevolista da parte dei magistrati requirenti: "È sempre importante fare un richiamo alla presunzione di non colpevolezza e dare ragione della parzialità dei risultati raggiunti che sono elementi di prova da sottoporre al vaglio del dibattimento. Chi, tra i pubblici ministeri, non lo fa, e c'è qualcuno che non lo fa, sbaglia. Però mi lasci dire che la stragrande maggioranza dei magistrati rispetta questa regola aurea, senza rappresentare il proprio lavoro come una verità assoluta o parte di una crociata diretta a debellare fenomeni criminali. Abbiamo un sistema penale improntato al rispetto delle garanzie: osserviamo le regole per lavorare al meglio nell'interesse della giustizia".
Ultimo punto che affrontiamo è quello delle correnti: la ministra Cartabia ha detto che bisogna combattere le degenerazioni, preservando il pluralismo: "Condivido il pensiero della signora Ministro. Le correnti non sono state né sono solo brutali macchine di potere descritte nell'attuale vulgata. Pensi al vasto panorama delle riviste della magistratura: rappresentano un mondo di pensieri e di proposte che sono un riflesso del pluralismo culturale del mondo dei giudici.
Perché dovremmo perdere questa enorme ricchezza? Che ci siano state delle degenerazioni, che si debba andare a fondo è innegabile ma non si può rinunciare alla fertilità delle idee e del confronto. I laudatores temporis acti che credono che ci sia stata un'età dell'oro dovrebbero ricordare che anche nel passato i conflitti tra le correnti erano molto aspri e le critiche nei loro confronti non meno dure di quelle attuali".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 aprile 2021
Chi è al 41bis, a causa della pandemia, a differenza dei detenuti "ordinari" non può effettuare i video colloqui con i figli minori. Il caso è stato sollevato alla Consulta, ma quest'ultima ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma.
Il motivo? Riguarda l'incompetenza del giudice remittente in materia di autorizzazione ai colloqui. A sollevare il caso è stato il Tribunale minorenni di Reggio Calabria che si occupa dei minori i cui genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale anche quando questi ultimi chiedono al Tribunale di autorizzare i colloqui con i figli tramite strumenti informatici. Però, secondo l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, fino a sentenza di primo grado spetta solo al giudice procedente. Dopo la sentenza di primo grado, si chiede l'autorizzazione al direttore e in caso di diniego, va fatto reclamo alla magistratura di sorveglianza.
Il diritto all'affettività, causa pandemia, è di fatto negato ai figli minorenni dei detenuti al 41bis. La Corte costituzionale ha semplicemente dichiarato l'inammissibilità per un discorso di competenza, non entrando, quindi, nel merito delle possibili questioni che fondano dubbi di incostituzionalità. La Consulta osserva che l'eventuale idea di una competenza diversa di due autorità (e cioè il Tribunale minorenni da un lato e le autorità individuate dall'ordinamento penitenziario) in rapporto al medesimo provvedimento di autorizzazione ai colloqui, provocando l'eventuale e conseguente rischio di decisioni contrastanti, si presenterebbe confliggente con la "logica di sistema".
La questione, quindi, rimane aperta. La legislazione vede il colloquio solo come una richiesta del detenuto e non come diritto del minore a tutelare la sua affettività. Eppure, al di là della "logica di sistema", chi meglio del Tribunale dei minorenni che conosce il bambino, potrebbe giudicare l'essenzialità del colloquio anche e soprattutto del suo benessere psicofisico? Pensiamo proprio al caso specifico sollevato dal Tribunale dei minorenni. In particolare c'è il figlio di appena 14 anni che necessita di parlare con il padre recluso al 41bis. Dalla relazione psicologica emerge la grave sofferenza del ragazzino recante "segni di trauma dovuti alla separazione dal padre e tratti di rigidità, collegati a difese emotive, con la conseguenza che il medesimo adolescente vive uno stato di lutto non completamente elaborato sia per l'assenza del genitore che per le situazioni esistenziali che si trova a vivere".
Non solo. Il ragazzino è anche affetto da una importante patologia cronica (diabete) che, durante l'emergenza epidemiologica, sconsigliava (e sconsiglia) assolutamente i suoi spostamenti, oltretutto molto complessi per le restrizioni governative in atto. Ma niente da fare. Non gli è permesso fare una videochiamata tramite skype.
Ma tanti sono i casi simili. Il Dubbio ha raccolto la testimonianza della moglie di E. Romeo, un detenuto recluso al 41bis di Tolmezzo. "Da più di un anno che i miei figli non fanno un colloquio con il padre - ci racconta Caterina Di Pietro - nemmeno tramite skype. Il magistrato di sorveglianza di Udine aveva dato il via libera, ma il Dap si è opposto. Non ho parole. I miei figli non leggono neanche più le lettere del padre. Soffrono tanto e non ho più parole di conforto".
Perché punire anche i figli piccoli? Ricordiamo la proposta avanzata dall'Osservatorio Lucio Bertè, nata sulla scorta di un'esperienza già fatta dall'avvocata e componente dell'Osservatorio Simona Giannetti, per la minore figlia di un suo assistito detenuto.
Si tratta di un protocollo esteso a tutti i detenuti, non solo quelli "ordinari", per attivare una serie di colloqui telefonici quotidiani, fra i minori e i genitori detenuti, ai quali è impedita - in questo periodo - qualsiasi visita. L'obiettivo è la tutela del minore, della sua salute, del diritto di affettività col genitore, della non discriminazione rispetto ai coetanei.
di Laura Biarella
orizzontescuola.it, 3 aprile 2021
La Corte di Cassazione (Sezione VII Penale, Ordinanza n. 12199 del 31.03.2021) ha precisato che, nonostante i contemperamenti con le caratteristiche imposte dal particolare regime carcerario dell'art. 41bis Ord. Pen., il diritto allo studio resta comunque garantito e tutelato. Le limitazioni sono giustificate dal peculiare regime del 41bis, ed attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del diritto stesso.
Cos'è il 41bis Ord. Pen. - I detenuti sottoposti al regime 41bis, applicabile per i delitti più gravi (commessi per finalità di terrorismo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, e via dicendo) sono ristretti in carceri a ciò dedicate, o in reparti separati dal resto dell'istituto penitenziario. La custodia avviene in sezioni specializzate della polizia penitenziaria. L'applicazione del cd. "carcere duro" comporta limitazioni ulteriori rispetto ai carcerati in regime ordinario, tra cui: vengono adottate misure di elevatissima sicurezza interna ed esterna; è previsto un solo colloquio al mese, in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, e solo con familiari e conviventi; somme ed oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno sono limitati; è previsto un visto di censura della corrispondenza (ad eccezione di quella coi membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali che hanno competenza in materia di giustizia); la permanenza all'aperto non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e la durata massima è di due ore al giorno; sono adottate le misure necessarie per impedire la comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e scambiare oggetti.
La vicenda - Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto da un detenuto contro il provvedimento col quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo formulato dallo stesso detenuto, mirante ad ottenere: l'autorizzazione ad iscriversi presso un istituto scolastico superiore di Ragioneria; che l'Amministrazione penitenziaria provvedesse alla fornitura dei libri di testo necessari; che l'Amministrazione consentisse l'accesso al carcere di un insegnante almeno due volte alla settimana per assisterlo nel percorso di studio; o, in subordine, che gli venisse consentito per due volte alla settimana di collegarsi attraverso la rete internet con un insegnante; che le ore di sostegno scolastico non gli venissero decurtate dalle ore di socialità o di aria.
Il Tribunale escludeva che potesse ravvisarsi, in danno del reclamante, un pregiudizio grave e attuale all'esercizio del diritto allo studio ed alla formazione, osservando: che al detenuto non era preclusa dalla normativa di riferimento la possibilità di iscriversi ad un corso di scuola media superiore, che poteva aver luogo con l'unica limitazione dell'obbligo d'iscrizione nell'istituto scolastico più vicino al luogo di detenzione; che, ai sensi della circolare D.A.P. del 02.10.2017, il detenuto poteva anche fruire degli strumenti informatici necessari per lo studio e per la preparazione degli esami a conclusione del percorso; che il diritto allo studio non poteva dirsi violato dal diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta della fornitura gratuita dei libri di testo, atteso che la legge penitenziaria non prevedeva tale possibilità, ma contemplava dei sussidi e dei premi che potevano essere erogati ai detenuti in presenza di determinati presupposti, in particolare, nel caso in cui essi versassero in condizioni di indigenza; che, per quanto concerneva l'ingresso in maniera costante nell'istituto di pena di un insegnante o, comunque, l'utilizzo del sistema Skype per il sostegno scolastico, trattavasi di modalità non previste dalla normativa penitenziaria, anche per intuibili esigenze di sicurezza, atteso che concretizzavano un elevato rischio di veicolazione di messaggi da o verso l'esterno.
In conclusione, il Tribunale condivideva il tenore del provvedimento reclamato, affermando che il diritto allo studio del detenuto, garantito da norme di legge nazionali e sovranazionali, doveva essere necessariamente contemperato con le esigenze di ordine e di sicurezza sottese al regime differenziato ex art. 41bis Ord. Pen., con la conseguenza che non era individuabile alcuna lesione grave ed attuale del diritto allo studio e alla formazione, laddove questo fosse garantito e assicurato, come nel caso di specie, seppure con alcune limitazioni rese indispensabili dall'interesse pubblico al mantenimento della sicurezza.
Permane il diritto allo studio, nonostante la sottoposizione al regime 41bis - Il detenuto si è rivolto alla Cassazione, che tuttavia, al pari dei precedenti giudici, ha escluso la ricorrenza del pregiudizio grave ed attuale all'esercizio del diritto allo studio in danno del detenuto, posto che tale diritto che resta, in ogni caso, tutelato, seppure con le inevitabili limitazioni giustificate dal particolare regime del 41bis cui egli è sottoposto, e che attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del diritto stesso.
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- Il canto delle carceri sarde
- Stabat Mater, in scena detenuti e attori











