di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2021
La commissione Giustizia della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge a prima firma del deputato del Pd Paolo Siani in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. L'obiettivo dell'intervento è quello di eliminare i profili problematici emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, al fine di impedire che i bambini varchino la soglia del carcere, valorizzando l'esperienza delle case famiglia.
di Paolo Carbone
Il Mattino, 2 marzo 2021
Il nuovo Governo pare che voglia, anche in materia di Giustizia, sostituire al rituale dei grandi annunci la concretezza del fare. L'obiettivo viene indicato in interventi strutturali e non emergenziali. Era ora, dopo il vorticoso alternarsi di parlamenti e di guardasigilli passati come ombre fugaci. Non si contano le "programmazioni" rimaste insolute, anzi incancrenite.
di Alfonso Naso
Gazzetta del Sud, 2 marzo 2021
La questione sollevata dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con due ordinanze di analogo contenuto. È legittimo il decreto "antiscarcerazioni", approvato la scorsa primavera, nel punto in cui esclude per i detenuti al 41bis durante l'emergenza Covid la possibilità di avere colloqui via Skype con i propri figli minorenni?
di Alessio Lanzi*
Il Dubbio, 2 marzo 2021
Il principio riguarda il reato e la sua punibilità. Anziché tentare di rimediare alla norma Bonafede con limiti di tempo alle fasi del giudizio, si deve solo cambiare quella legge. Il linguaggio, si sa, è convenzionale. Vale a dire si esprime con termini che, appunto per convenzione di quella comunità che lo usa, hanno un determinato significato. I termini sono pertanto i "significanti", e dunque utilizzarli e richiamarli sta a "significare" una certa cosa.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 2 marzo 2021
Intervista all'avvocato Tullio Padovani, già professore ordinario di Diritto penale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e componente dell'Accademia dei Lincei. Diceva il famoso avvocato francese Jacques Verges: "Je ne suis pas l'avocat de la terreur, mais l'avocat des terroristes. Hippocrate disait: "Je ne soigne pas la maladie, je soigne le malade". C'est pour vous dire que je ne défends pas le crime mais la personne qui l'a commis".
L'assimilazione tra l'avvocato e il suo assistito è una delle tante distorsioni che intaccano il ruolo dell'avvocato nella società. Citiamo Verges perché lo fa per primo in questa colta intervista l'avvocato Tullio Padovani, già professore ordinario di Diritto penale alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e componente dell'Accademia dei Lincei, con cui abbiamo commentato gli stereotipi che investono molto spesso la figura dell'avvocato visto come un azzeccagarbugli e come qualcuno che non rende un servizio essenziale alla comunità.
Professor Padovani, Ettore Randazzo in "L'avvocato e la verità" scriveva: "Secondo i più, gli avvocati sono spregiudicati, arruffoni, intrufolati, di riffa o di raffa, in tutti i centri di potere, e comunque - servili od arroganti - sempre inaffidabili, ma sventuratamente insostituibili nel sistema giudiziario". È una giusta sintesi?
Questa percezione per cui gli avvocati siano personaggi poco raccomandabili, quando non addirittura come scrive Randazzo "spregiudicati" o ambigui sotto il profilo etico e forse anche giuridico, è universale, non riguarda solo l'Italia. Vorrei leggerle quanto ha scritto il noto avvocato statunitense e già professore ad Harvard Alan Dershowitz nel libro "Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson": "c'è un motivo di carattere generale per il quale i prosecutors sono più amati degli avvocati difensori e una ragione specifica per la quale ciò era specialmente vero nel caso Simpson. Generalmente i prosecutors cavalcano il cavallo bianco, sono i paladini della legge e dell'ordine, rappresentano le vittime, il popolo o lo Stato; mettono sotto accusa i colpevoli, almeno il più delle volte, svolgono un servizio pubblico, sempre dalla parte della verità e degli angeli. Gli avvocati difensori all'opposto generalmente rappresentano imputati colpevoli".
E per fortuna!
E grazie al cielo che è così: chi vorrebbe vivere in un Paese dove la maggior parte degli imputati è innocente? Forse in Iran o in Cina la maggior parte delle persone accusate di un crimine è innocente. Ma non è così negli Stati Uniti e in Italia: è lo zelo degli avvocati difensori, insieme ad altri fattori, che fa sì che sia così. Nei Paesi dove gli avvocati non sono liberi, come in Turchia, si processano anche gli innocenti con maggiore estensione e nel solo interesse del regime.
Quindi gli avvocati sono una cartina di tornasole della democrazia di un Paese...
L'avvocato è un termometro della libertà. Gli avvocati purtroppo vengono percepiti come degli ostacoli alla giustizia, che invocano privilegi, diritti e tecnicismi per escludere prove importanti, per nascondere la verità, e per trarre profitto, ma in realtà hanno una immensa funzione sociale. Infatti, nonostante questa rappresentazione negativa, l'etimologia latina della parola avvocato, ossia "advocatus" ha l'equivalente greco in "paraclito", che indica anche lo Spirito Santo. Nel vangelo di Giovanni, Gesù tranquillizza più volte i suoi discepoli dicendo che manderà loro il "paraclito", il consolatore. Questo dà l'idea di ciò che l'avvocato rappresenta effettivamente da un punto di vista sostanziale.
Nonostante questo, perdura la cattiva reputazione degli avvocati nell'immaginario collettivo...
Una quindicina di anni fa è stato ripubblicato, con l'introduzione di Giuseppe Frigo, "L'avvocatura - Discorsi" di Giuseppe Zanardelli. In quest'opera l'ex ministro della Giustizia scriveva: "Gli avvocati sono rappresentati come aridi adoratori dei testi che sacrificano la sostanza alla forma, il diritto alla procedura, che hanno il proprio interesse in opposizione all'interesse generale. Di essi si biasima la spregevole e funesta ricerca del cavillo, per sfigurare la verità e far trionfare la menzogna". In realtà, prosegue Zanardelli, "l'avvocatura può dirsi essere non soltanto una professione, ma una istituzione, che si lega con vincoli invisibili a tutto l'organismo politico e sociale. L'avvocato senza avere pubblica veste, senza essere magistrato, è strettamente interessato all'osservanza delle leggi, veglia sulla sicurezza dei cittadini, sulla conservazione delle libertà civiche, porta la sua attenzione su tutti gli interessi, tiene gli occhi aperti su tutti gli abusi ed è chiamato a segnalarli senza usurpare i diritti delle autorità. Un eminente magistrato ebbe ottimamente a scrivere che l'avvocato deve essere il primo giudice di tutte le contestazioni giudiziari".
Molto spesso l'avvocato rappresenta davvero l'unica speranza per gli indagati o gli imputati...
L'avvocato nei momenti drammatici è il consolatore di colui che è schiacciato dal peso dell'accusa ed è solo: spesso ad un accusato resta solo l'avvocato, come ho potuto appurare in 40 anni di carriera. È in quei momenti che allora si scopre la funzione dell'avvocato e la scoprono persino i magistrati, quando si trovano nello scomodo ruolo degli imputati. Mi sono spesso sentito dire: "Avvocato non avevo capito niente, ora so cosa significhi essere un imputato, so cosa significhi fare l'avvocato".
Sono proprio i magistrati a non rispettare delle volte il ruolo del difensore.
È vero: i magistrati non sempre rispettano il ruolo dell'avvocato. Purtroppo questo accade perché l'avvocato è un uomo che non ha potere, mentre i magistrati spesso abusano del loro. Chi tratta male un avvocato non è un degno magistrato. Ma quando gli capita di stare dall'altra parte, di essere loro gli accusati, cambiano la loro opinione su noi avvocati e sul nostro lavoro. Bisogna ammettere che in generale ci sono dei magistrati che hanno ben percepito il ruolo dell'avvocato.
Per esempio?
Consiglio a tutti un bellissimo libro "Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore" scritto da un signor pubblico ministero che si chiama Paolo Borgna. Nessuno come lui ha interpretato in modo pieno, cordiale, simpatetico, rispettoso e caloroso il ruolo dell'avvocato. Un ex magistrato che ha saputo interpretare perfettamente la figura tipica dell'avvocato è Gianrico Carofiglio: è impressionante il modo in cui ha dato corpo e voce ad un avvocato. Il suo personaggio, l'avvocato Guerrieri, a mio giudizio rappresenta la quintessenza della rappresentazione vera dell'avvocato, in tutte le sue caratteristiche positive e meno positive. Di Carofiglio ricordo un suo contributo sul Sole 24ore nel 2007 che faceva il ritratto di Jacques Verges, un noto avvocato francese che ha difeso i peggiori criminali, e che fu definito da qualcuno l'avvocato del diavolo.
Più è grande il crimine, più è complicato il rapporto tra avvocato e verità...
In rapporto alla verità, l'avvocato non ha la posizione né del giudice né del pubblico ministero: non è gravato dal dovere di ricercare la verità. Il suo contributo alla verità è nel battersi affinché il metodo della ricerca sia rispettato scrupolosamente perché il risultato che si ottiene sia davvero la verità in base a quanto stabilito dalla legge. Il suo ruolo è quello di guardiano vigile e intransigente del metodo. Questo lo comprende chiunque.
Non credo professore...
Chiunque abbia intelligenza. Torniamo a Carofiglio che nel 2007 scriveva: "se il difensore di un imputato sicuramente colpevole di reati gravi individua un elemento, una nullità processuale, che può condurre con certezza all'assoluzione è sicuramente obbligato a farla emergere senza porsi il problema delle conseguenze ulteriori". E ci mancherebbe che non lo facesse perché il suo dovere è assistere l'imputato. Questo dovere è simmetricamente contrario a quello del pubblico ministero che deve preoccuparsi di ottenere la condanna se la persona è colpevole. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo: se l'avvocato si sostituisse al pm diventerebbe un collaborazionista. Per cui anche quella vecchia distinzione che un tempo veniva propalata come verità assoluta secondo cui sarebbe disdicevole difendersi dal processo perché ci si difende nel processo è un grande abbaglio: ci si difende prima di tutto dal processo e poi anche nel processo. Questo insegnamento non è dell'avvocaticchio che cerca espedienti, è di Francesco Carrara, il più grande criminalista dell'800, e di Henri-Benjamin Constant de Rebecque quando scriveva le note a "La scienza della legislazione": lì si insegna che la prima difesa è "dal processo".
Come si capovolge la narrazione negativa dell'avvocato?
Le questioni di cui abbiamo discusso sono antiche ma purtroppo ancora attuali. Sul fronte delle soluzioni il discorso si fa complesso: purtroppo manca una coscienza sociale del significato delle garanzie della persona, oggi viviamo il tempo delle esecuzioni sommarie prima che sia iniziato il processo, e combattiamo contro le degenerazioni del circuito mediatico giudiziario. Le ricette sono dunque difficili da elaborare, soprattutto se pensiamo che la professione dell'avvocato si è andata proletarizzando. Gli avvocati, sia perché sono numerosi, sia perché vivono in una situazione economica molto difficile, campano alla giornata. Eppure, se pensiamo ad esempio a coloro che assistono gli immigrati ci accorgiamo che ricoprono un ruolo fondamentale e che danno lustro alla professione nella salvaguardia di valori essenziali.
di Angela Stella
Il Riformista, 2 marzo 2021
Prima di una rivoluzione morale, serve un "riorientamento culturale", afferma il giurista. "Il cosiddetto governo dei competenti interverrà sulla giustizia penale? Cartabia chiami un gruppo di esperti al capezzale della prescrizione per proporre soluzioni all'altezza". "Sul 41bis serve un check-up. Il Dap? Fiducia in Petralia, ma perché i capi si scelgono sempre tra i pm?"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2021
"Io mi sono messo a disposizione della commissione Antimafia, potrebbe essere una occasione per affrontare dei temi che, nell'ambito della mia esperienza consiliare, abbiamo esaminato come i rapporti tra Stato e mafia, i mandanti delle stragi e gli importanti esposti dalla famiglia Borsellino. Penso che sia l'occasione giusta per potermi consentire di parlare". Così ha dichiarato Luca Palamara durante la trasmissione Non è L'Arena, condotta da Massimo Giletti, a proposito dell'audizione saltata in commissione Antimafia per la mancanza del numero legale. La verifica delle presenze è stata chiesta da Pietro Grasso di Leu, accanto al quale si è schierato non solo il Pd ma anche Forza Italia. Gli unici a muoversi compattamente per l'audizione immediata di Palamara sono stati i componenti leghisti della commissione. Il problema è che se dovesse essere convocato nuovamente, c'è il rischio che venga ascoltato solo per la vecchia storia sulla mancata nomina al Dap del magistrato Nino Di Matteo. Roba già fin troppo sviscerata, ma nulla sulla vicenda delle deviazioni emerse all'interno delle correnti della magistratura e del Csm.
Non solo. Il rischio è che non venga nemmeno sentito per i temi che ha annunciato da Giletti. Parliamo soprattutto degli esposti presentati da Fiammetta Borsellino sui depistaggi nelle indagini sulla strage in cui persero la vita suo padre Paolo e gli agenti di scorta. In particolare la figlia del magistrato ucciso in via D'Amelio aveva chiesto di far luce sulle "disattenzioni" da parte dei magistrati che ci sarebbero state sulle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino.
Ricordiamo che il gip ha archiviato l'inchiesta sugli ex pm di Caltanissetta, Annamaria Palma e Carmelo Petralia, rilevando che "ci furono molteplici irregolarità e anomalie nella gestione del collaboratore Scarantino", ma non è stata "individuata alcuna condotta penalmente rilevante a carico dei magistrati".
Quindi per il gip, gli allora pm di Caltanissetta non hanno avuto alcuna responsabilità penale nel depistaggio accertato. Ma resta sullo sfondo, come ha scritto recentemente l'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di alcune di quelle persone condannate innocentemente per la strage, che i pm sono stati "scarsamente aderenti ai criteri di valutazione della prova" e che purtroppo non tennero conto neppure dell'instabilità psicologica di Scarantino. Fatti che il Csm non ha voluto esaminare per una eventuale azione disciplinare, nemmeno simbolica tipo come la "censura" che equivale a un buffetto sulla guancia.
C'è Luca Palamara che, prima di essere radiato, è stato membro del Consiglio superiore della magistratura. Anche quando in seno alla prima commissione Csm si stava discutendo dell'opportunità di svolgere accertamenti nei confronti dei magistrati coinvolti nell'inchiesta sul depistaggio nel primo processo Borsellino.
Forse potrebbe fare chiarezza, capire esattamente quale sia stato il vero motivo per cui si è deciso di non dare seguito all'esposto presentato dalla figlia di Borsellino. La verità ufficiale è che ciò sarebbe stato determinato dal troppo tempo trascorso che toglierebbe ogni efficacia all'intervento disciplinare del Csm.
Tutto quindi si è fermato è non sono stati più ascoltati i magistrati che si erano occupati delle dichiarazioni del falso pentito: ovvero Fausto Cardella, Francesco Paolo Giordano, Roberto Saieva e Ilda Boccassini, come aveva deciso invece il precedente Csm, il cui unico atto istruttorio era stata l'audizione del magistrato e ora membro del Csm Nino Di Matteo, oltre che l'acquisizione delle motivazioni della sentenza del Borsellino quater. Se Palamara ha annunciato che ha qualcosa da dire, forse dietro la verità ufficiale si nascondono ben altre motivazioni? Un motivo in più per essere audito in commissione Antimafia, ma forse non basta. Per i temi annunciati ci vorrebbe una commissione parlamentare d'inchiesta ad hoc, altrimenti c'è il rischio che si riveli del tutto inutile.
A questo si aggiunge un altro aspetto che dovrebbe essere chiarito sempre per il rispetto dei familiari di Borsellino che chiedono con forza la verità. Uno di quelli è il discorso del procedimento mafia- appalti archiviato dopo la strage di Via D'Amelio. Oramai sono agli atti, per ultimo la sentenza di secondo grado del Borsellino quater, che la causa dell'accelerazione della strage è da ricercarsi nell'interessamento di Borsellino al dossier mafia- appalti, lo scopo è di "cautela preventiva". Un fatto richiamato in diverse sentenze, ma mai approfondito fino in fondo. Ebbene nelle intercettazioni tra Palamara e il pm Stefano Fava si parla di un "ricatto alla palermitana". Si tratta dell'informativa della Guardia di finanza relativa ad attività tecniche rit. n 120/ 19 e 175/ 19.
Riportiamo i passaggi in causa. Palamara: "Però dopo lo sai che facciamo, facciamo un libro, io faccio un libro, no non sto scherzando...", Fava: (ride), Palamara: "'na specie di ricatto tu me dai le co... eh... e tutto... e diciamo quello che cazzo è successo...", Fava: "Il titolo è Ricatto alla Palermitana...", Palamara: "Questa adesso è una cosa che va oltre, no? Totalmente", Fava: "Ma se tu leggi quel libro là di... Gli intoccabili inc. le... cioè tu vedi come tutta la carriera di Pignatone è una fuga di notizie...", Palamara: "È così!", Fava: "Dall'indagine mafia-appalti del ' 91 in tutti i procedimenti dove c'era lui, gli indagati, lì era Felice Lima (all'epoca pm di Catanaia che raccolse la collaborazione di Li Pera e dove rivelò con precisione tutto il sistema appalti ndr), poi c'era Siino (fonetico), c'era Li Pera (fonetico) sempre avevano le informative, cioè sempre in tutti i procedimenti, poi arriva Cuffaro e Cuffaro nella vicenda Guttadauro, nella vicenda Aiello è andato a dire perché è stato condannato Cuffaro, perché Cuffaro dà un incarico a suo fratello Roberto Pignatone, il mio stesso Roberto Pignatone... perché Cuffaro ha dato la notizia a Guttadauro che era un medico e ad Aiello che era un altro medico che avevano le ambientali", Palamara: "Eh!", Fava: "Perciò è stato condannato, giusto?", Palamara: "Esatto", Fava: "e questi procedimenti chi c'era, Pignatone, perché all'epoca era braccio destro...", Palamara: "Secondo me pure per loro se lo mandano in Prima è un boomerang che se io le vado a fa ste dichiarazioni, no ipoteticamente mi chiamano, cioè saltano in area sia Cascini che Manci... cioè quelli che poi si devono dimette...".
Precisiamo che sono solo intercettazioni, scambi privati tra due magistrati. Da sottolineare che Pignatone, in realtà, non è l'unico che si occupò del procedimento mafia- appalti: fu coassegnatario del procedimento soltanto sino alla data del 5 novembre del ' 91. Non partecipò nemmeno alla stesura della richiesta di archiviazione inerente gli esponenti della politica e della imprenditoria, oggetto di attenzione da parte del Ros.
L'aspetto che più colpisce è il "ricatto alla palermitana", come se esistessero soggetti ricattabili a causa del loro passato. Sarebbe importante fare chiarezza su tutti questi aspetti, in particolar modo i primi anni 90 e ciò che sarebbe accaduto all'interno dell'allora procura di Palermo. Ricordiamo che la sentenza del Borsellino quater di secondo grado suggerisce di indagare anche su quel versante. La Corte ricorda che "non erano state poche le difficoltà iniziali incontrate dal dottor Borsellino, al quale erano state delegate solo le indagini per le province di Trapani e Agrigento, e non per quella di Palermo".
A tal proposito, richiamando la sentenza di primo grado, la Corte le attribuisce il merito di aver ricostruito "le ragioni del contrasto fra il dottore Borsellino e l'allora procuratore capo della Procura di Palermo, Giammanco, ricordando come tale delega, più volte sollecitata dal dotto- re Borsellino, gli fosse stata conferita solo la mattina del suo ultimo giorno di vita".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2021
Lo ha annunciato l'avvocato della famiglia Cutolo: "La visita di moglie e figlia al defunto è durata solo 5 minuti. Ci sarà un esposto e la competente autorità giudiziaria valuterà se questo è giusto e legittimo". "Presenterò un esposto denuncia al procuratore di Parma, firmato dalla moglie di Raffaele Cutolo Immacolata Iacone, affinché la Procura valuti se sono stati consumati, come io credo, dei reati nella gestione della vicenda successiva alla morte di Cutolo". Lo ha annunciato Gaetano Aufiero, avvocato dell'ex boss della Nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo e dei suoi familiari, intervenuto a Cusano Italia Tv.
"Due giorni dopo la morte di Cutolo - ha spiegato l'avvocato Aufiero - il magistrato di Parma titolare, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'ex boss, ha individuato i criteri per consentire alla moglie di Cutolo e alla figlia 13enne Denise di porgere l'estremo saluto al congiunto, e ha disposto che le due donne non si avvicinassero alla salma, che non potessero porre sulla salma alcun oggetto, non un fiore, non una corona, non un'immagine sacra, e che la visita fosse realizzata a distanza e alla presenza di più operatori delle forze dell'ordine. La visita di moglie e figlia al defunto è durata solo 5 minuti. Ci sarà un esposto e la competente autorità giudiziaria valuterà se questo è giusto e legittimo. Io trovo tutto ciò abnorme e irragionevole".
L'avvocato Aufiero ha spiegato di avere inoltre "grandissime riserve, per usare un termine eufemistico, sulle eccezionali misure disposte per tumulare il corpo di Cutolo. Un corteo di auto di Polizia e Carabinieri partito da Parma per raggiungere in piena notte il cimitero di Ottaviano, circa 200 uomini impegnati per 700 chilometri: una vera e propria scorta. Gli sono stati negati i funerali pubblici, secondo me giustamente, ma arrivo a essere d'accordo con chi ironicamente dice che alla fine a Cutolo sono stati fatti funerali di Stato. Senza dimenticare la velocissima sepoltura durata pochi minuti alla presenza di una decina di persone vicine alla famiglia. Addirittura il sacerdote che ha officiato quella breve cerimonia è stato prelevato presso la sua abitazione e portato pochi minuti prima al cimitero di Ottaviano. Tutto questo era proprio necessario? Anche perché come eco ha avuto l'effetto contrario rispetto a quello che magari lo Stato avrebbe voluto avere".
Ricordiamo che Cutolo, negli ultimi otto mesi di vita, era affetto di una grave demenza senile. Non si alzava dal letto, non riconosceva la moglie, la figlia e l'avvocato stesso. "L'applicazione del carcere duro in questa vicenda - ha spiegato a Il Dubbio l'avvocato Aufiero - ma anche in altrettanti casi simili, è una barbarie. Chi pensa che il 41 bis debba accompagnare alla tomba una persona che da tempo aveva non solo gravi patologie tanto da non alzarsi più dal letto, ma dei deficit cognitivi certificati da una perizia psichiatrica, per me o è ignorante oppure in malafede. Tralascio il discorso che da decenni non esiste più la sua organizzazione mafiosa, come si giustifica il 41 bis nei confronti di un uomo che non può dare ordini a nessuno visto che non si rendeva conto nemmeno in che giorno e anno si trovava?".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2021
Non accolto il ricorso contro il mancato rinvio alla Consulta della norma del Codice antimafia. Non è possibile escludere l'adozione del provvedimento interdittivo per mancanza dei mezzi di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia. Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1579/2021 ha respinto il ricorso contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto irrilevante ai fini del giudizio in questione la rimessione alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità sull'articolo 92 del Codice antimafia (Dlgs 159/2011).
Il Consiglio di Stato valorizza il preminente interesse pubblico a evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nei rapporti economici con la pubblica amministrazione e, ritiene che, a fronte dell'esistenza degli indizi di "infiltrazione su cui poggia l'interdittiva assunta dal prefetto", non vi sia ragione di dichiararne l'inefficacia. Neanche a fronte del rilievo di parte secondo cui vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il regime interdittivo e quello delle misure di prevenzione che tiene invece conto delle esigenze di sostentamento dell'imprenditore e dei suoi familiari. Rilievo che infruttuosamente era stato speso per rinviare alla Consulta la norma che impedisce il venir meno delle preclusioni e dei divieti per tali esigenze di sostentamento.
Quindi per il Consiglio di Stato "non è erronea la sentenza del giudice di primo grado che non avrebbe valutato la sospensione e/o rimessione alla Corte cost. dell'art. 92, d.lgs. n. 159 del 2011, che in materia di interdittive antimafia preclude al Prefetto la possibilità di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all'interessato ed alla sua famiglia". E sul caso specifico afferma che non vi sono elementi per ritenere inficiato il provvedimento interdittivo che - al contrario - appare "giustificato dalla motivata necessità di prevenire il pericolo del fenomeno mafioso, i cui aspetti di perniciosità sono stati da ultimo evidenziati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 26 marzo 2020, n. 57 quanto alle conseguenti lesioni della libera concorrenza, nonché della dignità e libertà umana".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2021
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo. Se mancano i verbali delle conversazioni, le intercettazioni non sono utilizzabili. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8045 depositata il 1 marzo, accogliendo il ricorso di un imputato in processo per droga.
Secondo il ricorrente infatti posto che era risultato illeggibile il supporto che avrebbe dovuto contenere la riproduzione delle conversazioni intercettate, il difensore aveva eccepito l'inutilizzabilità delle richieste di autorizzazione delle operazioni di intercettazioni telefoniche, acquisite dal Tribunale, "in quanto mancano le registrazioni e i verbali delle operazioni compiute e i cd brogliacci". Verbali e brogliacci, per l'imputato, sono deputati a documentare le operazioni di ascolto e registrazione e non possono avere equipollenti negli atti acquisiti ovvero nei provvedimenti di autorizzazione delle operazioni di intercettazione e negli atti, le informative di polizia giudiziaria, contenenti la sintesi delle conversazioni intercettate e posti a fondamento dei provvedimenti di proroga delle operazioni di intercettazione.
La Suprema corte nel dargli ragione ricostruisce così la vicenda. Dalla sentenza impugnata, scrive, risulta che le conversazioni intercettate erano contenute su un cd deteriorato, il cui contenuto era stato ricostruito sulla base di brani riportati tra virgolette contenuti nelle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica, in mancanza dei verbali di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen.
Ora, secondo il Tribunale, con una valutazione che è stata ribadita dalla Corte di appello, non si era in presenza di inutilizzabilità delle intercettazioni che risultavano ritualmente autorizzate e la distruzione del supporto informatico che le conteneva (un cd risultato non leggibile) non rendeva inutilizzabile il risultato che era compendiato dalla registrazione eseguita e il cui contenuto era stato recuperato attraverso le informative di polizia giudiziaria, redatte per la proroga delle operazioni di intercettazione, attraverso gli estratti riportati e le dichiarazioni rese dal verbalizzante in udienza. Per la Cassazione tale conclusione è erronea. Infatti, prosegue la decisione, l'art. 268 cod. proc. pen. prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale nel quale è sommariamente descritto il contenuto conversazioni: la redazione del verbale delle operazioni - che documenta l'attività di polizia giudiziaria - è prescritta a pena di inutilizzabilità.
Dunque, per il Collegio "si impone l'annullamento della sentenza che dovrà ricostruire alla luce del complesso iter processuale del procedimento (le intercettazioni di interesse sono state eseguite in procedimento diverso) sia la esistenza dei verbali delle operazioni di ascolto che dei cd. brogliacci - che contengono la sintesi delle conversazioni intercettate - ovvero la eventuale esistenza delle registrazioni, nell'ambito del procedimento nel quale furono eseguite". "È solo in presenza dei verbali delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. - conclude la Cassazione - che può escludersi la esistenza del radicale vizio di inutilizzabilità potendo così la Corte di appello, ove sussistente tale requisito imprescindibile, procedere alla eventuale ricostituzione del contenuto delle conversazioni di interesse che va esercitato con la massima prudenza dovendo escludersi ogni automatismo".
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