Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2021
Lo ha chiarito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con il decreto n. 39 del 25 febbraio 2021. La carenza di dotazione informatica per partecipare all'udienza di discussione da remoto, in capo ad una parte, non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con il decreto n. 39 del 25 febbraio 2021, respingendo l'opposizione del comune di Catania contro il ricorso per revocazione di una sentenza del 2017 presentato dalla capogruppo di un'Ati.
Il Municipio aveva dichiarato di opporsi in quanto impossibilitato alla discussione telematica: "non essendo l'ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l'ascolto né di microfono per poter interloquire". La C.g.a. ha chiarito che la facoltà di discussione orale "sintetica", prevista dall'articolo 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all'art. 111, comma 3, Cost..
Si tratta pertanto di "posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali". Al contrario, la "opposizione alla discussione" pur prevista, in astratto, dall'art. 4, Dl n. 28 del 2020, integra "rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse arrecare alla dialettica processuale", in ipotesi-limite "certamente non ricorrenti nel caso di specie".
In definitiva per il C.g.a. la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto, in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica prescelta), "non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedi".
di Simone Marani
altalex.com, 1 marzo 2021
Nessun ristoro se la cella è molto stretta ma il detenuto ha comunque libertà di movimento all'esterno (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 6551/2021). Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 febbraio 2021, n. 6551 (testo in calce), sono state chiamate a risolvere la questione di diritto "Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 Cedu, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo".
La condizione di detenzione non comporta per il soggetto ristretto la perdita delle garanzie dei diritti affermati dalla Cedu che, al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova la persona.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 3 della Convenzione, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non solo obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana. Di conseguenza, una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione della Convenzione qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione.
Con la pronuncia della Grande Camera del 20 ottobre 2016, la corte ricomprende il complesso delle condizioni di detenzione, positive e negative, in una valutazione unitaria, rispettosa della dignità dell'essere umano detenuto, per il quale l'esperienza carceraria è unica, come è unitaria la valutazione del suo carattere inumano o degradante, e specifica, inoltre, la portata e le caratteristiche del tema dello spazio ridotto riservato ad ogni detenuto in conseguenza del sovraffollamento carcerario.
La Corte EDU afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili e che è importante determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella.
Occorre, quindi, attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete; in tale ottica la superficie destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli armadi che non si possono in alcun modo spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile. Quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella debba includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che si possono facilmente spostare da un punto all'altro della cella. E' escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello.
In definitiva, gli ermellini enunciano il principio di diritto secondo il quale, nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Occorre poi accertare se nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della Convenzione nel concorso di altre condizioni quali la sufficiente libertà di movimento all'esterno della cella o se, al contrario, quando lo spazio individuale nella cella collettiva sia inferiore a tre metri quadrati, la detenzione debba sempre essere considerata inumana e degradante, in quanto non conforme all'art. 3 Cedu.
Sempre secondo la Corte EDU, la sussistenza di altri fattori negativi, quali la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, la cattiva aerazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, la assenza di riservatezza nelle toilette e le cattive condizioni sanitarie ed igieniche possono comportare la violazione dell'art. 3 della Convenzione.
Principio che porta gli ermellini a sancire un altro principio di diritto secondo il quale "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.".
di Mary Liguori
Il Mattino, 1 marzo 2021
Da isola felice a inferno. In pochi mesi, il carcere di Carinola è passato da zero casi Covid a 41 positività accertate, tra personale e detenuti, ma, quel che è peggiore, è il bilancio delle vittime. Con la morte dell'assistente capo coordinatore Angelo De Pari, avvenuta ieri in mattinata al Covid hospital di Maddaloni, sale a tre il numero di agenti di polizia penitenziaria in servizio a Carinola uccisi dal covid nelle ultime due settimane. Una strage.
De Pari si era ammalato ai primi di febbraio. Il suo tampone risultò positivo nell'ambito dello screening disposto in seguito al contagio dell'agente Antonio Maiello, il 52enne deceduto poi due settimane fa. Da quel momento, i tamponi eseguiti nel penitenziario hanno rimandato numeri sempre più drammatici. Attualmente, i poliziotti positivi sono 30, di cui 5 ricoverati in terapia intensiva, 9 i detenuti contagiati, mentre nel personale sanitario si registrano due casi. La morte di De Pari è avvenuta ventiquattro ore dopo il decesso del 50enne Pino Matano e una settimana dopo la scomparsa di Adriano Cirella, poliziotto di 57 anni in servizio a Secondigliano. La strage di agenti getta benzina sul fuoco delle polemiche che infuriano ormai da giorni.
Diverse regioni hanno avviato la campagna vaccinale sul personale di polizia delle carceri. La profilassi non è invece ancora iniziata in Campania. Fino al 31 gennaio sono stati somministrati 12.481 tamponi ai detenuti campani, più della metà tra Poggioreale e Secondigliano; 5312 quelli eseguiti sugli agenti. Al momento, sono positivi 52 agenti e 24 detenuti in tutta la regione (9 a Carinola, 16 a Poggioreale e uno a Salerno). Ieri, dopo il decesso dell'assistente capo De Pari, Samuele Ciambriello si è di nuovo rivolto alle autorità sanitarie.
"Il 21 gennaio il commissario Arcuri aveva assicurato che, dopo gli ultraottantenni, sarebbe toccato ai detenuti e al personale carcerario, ma così non è stato. Ho chiesto all'Asl Na 1 centro, competente per le carceri di Poggioreale e Secondigliano, di intervenire, pur comprendendo che non arriva in Campania un numero adeguato di vaccini". "Chiedo la convocazione urgente dell'Osservatorio regionale della sanità penitenziaria. - continua l garante dei detenuti - Nella nostra regione, dall'inizio della pandemia, sono morti 5 agenti, 4 detenuti e un medico in servizio a Secondigliano".
Sulla stessa linea i sindacati di polizia penitenziaria che da giorni hanno dichiarato lo stato di agitazione a Carinola. L'Ussp denuncia "ritardi nella gestione del rischio contagio e per i vaccini agli agenti che, sin dall'inizio, abbiamo chiesto di considerare al pari del personale delle Rsa". Sos al primo ministro Draghi e al guardasigilli Cartabia "affinché si adoperino per la sicurezza della polizia penitenziaria". Durissima anche la posizione del Sappe.
"Potrebbero essere stati sottovalutati i primi segnali di positività, i tamponi al personale sono stati eseguiti a distanza di un congruo tempo dai primi accertamenti e molto precaria è stata anche la predisposizione di dispositivi di protezione individuali. Chiediamo che sia aperta una inchiesta amministrativa sui contagi nel carcere di Carinola".
Sos anche da Lorenza Sorrentino, segretario regionale Fns-Cisl: "Il rischio che la situazione epidemiologica degeneri ancora è concreto. - ha detto - Servono interventi urgenti, con i vaccini, integrazione di personale, strutture adeguate come più volte già rappresentato nelle sedi competenti dalla Fns-Cisl. Tutto ciò per Carinola, ma anche per le altre carceri della Campania".
di Giampaolo Cirronis
sardegnaierioggidomani.com, 1 marzo 2021
La Regione promuove gli "Uffici di prossimità" per rendere i servizi della Giustizia più vicini ai cittadini sardi, che potranno compiere operazioni e avere informazioni direttamente nel proprio Comune, senza necessità di spostarsi. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Fasolino, con una delibera che definisce i criteri per l'individuazione degli uffici giudiziari di Primo livello. L'iniziativa - condivisa con i tribunali sardi, i rappresentanti del ministero della Giustizia, l'Anci e il Cal - è inserita in un progetto nazionale per un importo complessivo di 1.882.607 euro.
"Tramite l'attivazione di nuovi punti di contatto e accessi nel territorio diamo vita, sosteniamo e alimentiamo nel tempo una Giustizia più vicina alle esigenze delle nostre Comunità, un modello virtuoso di cui la nostra Isola ha bisogno - spiega il presidente Christian Solinas.
Facilitare l'accesso ai servizi giudiziari per chi ha difficoltà a usufruirne è un tassello che si aggiunge all'importante azione svolta dalla Regione nella lotta allo spopolamento e all'isolamento dei territori". Con l'apertura degli Uffici di prossimità i cittadini potranno infatti ricevere informazioni e predisporre gli atti di volontaria giurisdizione per i quali attualmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari nelle sedi dei sei Tribunali Ordinari della Sardegna (Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Tempio, Lanusei).
"Abbiamo promosso questo progetto con l'obiettivo di andare incontro alle fasce più deboli della popolazione come anziani e persone fragili, garantendo così libero accesso a servizi e informazioni di carattere giudiziario - spiega l'assessore Giuseppe Fasolino.
La Sardegna, complice anche l'estensione geografica e la densità di popolazione conta su numerosi centri distanti dalle attività dei tribunali ordinari, a cui concorre negativamente la revisione delle circoscrizioni giurisdizionali avvenuta negli ultimi anni, che ha comportato un profondo ridimensionamento degli uffici giudiziari e la chiusura di otto sedi distaccate. Avvicinando gli uffici della giustizia alle Comunità introduciamo un ulteriore strumento di supporto al cittadino e contribuiamo a decongestionare l'attività dei tribunali"
Evidenti le ripercussioni di carattere sociale, specie nei confronti delle fasce di popolazione più esposte agli effetti della crisi sanitaria ed economica. Grazie all'iniziativa sarà infatti possibile avviare la pratica per la nomina di un tutore e/o amministratore di sostegno, richiedere la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento come i documenti necessari per recarsi in un Paese extraeuropeo e in generale richiedere informazioni sulle procedure giudiziarie di volontaria giurisdizione in cui è coinvolto il cittadino.
Il progetto sarà attuato in più fasi: si partirà con l'individuazione delle sedi destinate ad accogliere gli Uffici di prossimità attraverso una manifestazione d'interesse rivolta agli enti territoriali; sarà compito della Regione allestire e informatizzare le sedi individuate, formare il personale coinvolto, digitalizzare e acquisire gli atti dei Tribunali, attivare a aprire gli uffici.
I criteri definiti dalla Giunta regionale per l'individuazione degli Uffici di prossimità tengono conto della soppressione nel territorio di riferimento delle sedi giudiziarie distaccate, della distanza tra il Tribunale territorialmente competente e la sede del Comune (o del Comune più lontano nel caso di aggregazioni di Comuni), del numero dei residenti e della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari determinata da altri indici di svantaggio.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 1 marzo 2021
Più spazio alla valutazione del giudice nell'omicidio stradale. La revoca della patente infatti non deve essere l'automatica conseguenza del reato, ma deve scattare solo se la condotta è stata aggravata dall'assunzione di alcol o stupefacenti; in tutti gli altri casi l'autorità giudiziaria dovrà valutare la gravità della condotta, decidendo, eventualmente, di applicare la più lieve sanzione della sospensione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale in una sentenza i cui contenuti sono stati anticipati ieri da un comunicato.
A questo giudizio di parziale illegittimità dell'articolo 222 del Codice della strada, la Consulta ha però accompagnato una valutazione positiva del divieto per il giudice di bilanciare con l'attenuante le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe.
Le questioni erano state sollevate da una pluralità di uffici giudiziari che avevano messo in evidenza una serie di punti critici della normativa introdotta 3 anni fa. Il tribunale di Torino aveva ricordato che l'articolo 222 prevede che, nei casi di condanna o di applicazione della pena dopo patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, anche dopo la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere sempre applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con il divieto conseguente di ottenerne una nuova prima che siano passati 5 anni.
L'ufficio piemontese aveva denunciato l'irragionevolezza della previsione quando, senza possibilità di graduazione, sottopone alla medesima sanzione accessoria situazioni, quali le lesioni stradali gravi o gravissime e l'omicidio stradale, la cui diversità è invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale.
Se questo aspetto della pronuncia va nella direzione di un recupero di margini di valutazione da parte della magistratura, in direzione diversa va la decisione sull'altro punto affrontato che ha invece promosso la riforma. Il Gup di Roma aveva sollevato la questione di legittimità con riferimento in particolare alla circostanza attenuante prevista, per il reato di omicidio stradale, dal comma settimo dell'articolo 589-bis del Codice penale, per il quale "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà".
Attenuante che però il successivo articolo 590 quater del Codice penale vieta di considerare prevalente o equivalente rispetto alle aggravanti (come la guida dopo avare assunto droghe o alcol) nei reati di omicidio stradale e lesioni stradali. Un divieto, sosteneva il Gup, che impedisce al giudice la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuente rispetto alle aggravanti, con conseguente aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell'imputato. Il trattamento sanzionatorio così delineato dalla riforma del 2016 contrasterebbe inoltre con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.
unict.it, 1 marzo 2021
Venerdì 5 marzo alle 15:30, online su MS Teams, webinar organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza nell'ambito del progetto EuRiPen. Venerdì 5 marzo alle 15:30, sulla piattaforma Microsoft Teams, si svolge il webinar "La funzione rieducativa e il carcere: un ossimoro sostenibile?", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania nell'ambito del progetto EuRiPen (Europa Rieducazione Pena Persone Enti).
Il tema dell'incontro è incentrato sulla riscoperta della funzione rieducativa come essenza riformatrice del sistema sanzionatorio per le persone e per gli enti. Presenta l'iniziativa Anna Maria Maugeri (docente di Diritto Penale e coordinatrice di EuRiPen), intervengono Giovanni Fiandaca (docente di Diritto Penale, Università di Palermo), Fabio Gianfilippi (magistrato di sorveglianza di Spoleto), Giorgia Gruttadauria (dirigente penitenziario), Riccardo Polidoro (avvocato, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane).
Presiede Fabrizio Siracusano (docente di Diritto Processuale Penale, Università di Catania).
di Simona Musco
Il Dubbio, 1 marzo 2021
Fabio Antoniani se n'è andato il 27 febbraio 2017, alle 11.40, in Svizzera, dove è volato per fare ricorso al suicidio assistito. Ma il Parlamento non ha ancora deciso sul fine vita.
"Quattro anni fa andavo dai Carabinieri per raccontare come avevo aiutato Fabo a morire. Poi sono arrivate la legge sul biotestamento e la sentenza della Consulta. Andiamo avanti, verso la legalizzazione". A ricordarlo, sul proprio profilo Facebook, è Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che quattro anni fa ha annunciato all'Italia la morte del dj. Alla fine è morto così come aveva deciso. Fabio Antoniani, 39 anni, da tutti conosciuto come Dj Fabo, se n'è andato il 27 febbraio 2017, alle 11.40, in Svizzera, dove è volato per fare ricorso al suicidio assistito.
Una possibilità che il suo Paese, l'Italia, non gli ha dato. Dj Fabo era cieco e tetraplegico dall'estate del 2014, a causa di un gravissimo incidente stradale. Alla clinica "Dignitas di Forck", vicino a Zurigo, ci è arrivato accompagnato da Marco Cappato, che ha annunciato la morte del 39enne su Twitter. "Ha morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale - ha raccontato -, era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato".
Oltre a Cappato insieme a lui c'erano la madre, la fidanzata e gli amici più stretti. Era stato lui stesso, con un video messaggio, a raccontare il suo arrivo in Svizzera. "Ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato", ha detto poco prima di iniziare il percorso verso la morte. Prima di andarsene ha descritto la sua situazione come "un inferno di dolore", dal quale è sfuggito soltanto con l'aiuto di Cappato, che ha ringraziato.
Ha scelto di andarsene "rispettando le regole di un Paese che non è il suo", ha spiegato l'attivista. "L'attenzione e la possibilità di scelta che sognava in Italia, Fabo l'ha trovata in Svizzera. Al mio rientro in Italia - aveva aggiunto - andrò ad autodenunciarmi, dando conto dei miei atti e assumendomene tutte le responsabilità". La sua storia ha rilanciato il dibattito in Italia sull'eutanasia, un dibattito già segnato dalle storie di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby ma non ancora risolto per via polemiche suscitate dai cattolici sul tema.
Nel periodo in cui dj Fabo è morto, il Parlamento stava esaminando la legge sul testamento biologico, depositata il 15 febbraio dello stesso anno alla Camera. Una proposta fortemente sostenuta dall'associazione "Luca Coscioni" a sostegno della libertà di scelta, una libertà, denunciavano le associazioni, fortemente compromessa. Dj Fabo ha dovuto affrontare un viaggio lungo e doloroso per porre fine alla propria sofferenza, aggiungendo fatica alla fatica già vissuta per vedersi riconosciuti certi diritti. "Fabo è libero, la politica ha perso - avevano sottolineato ancora Cappato e Filomena Gallo, anche lei dell'associazione Coscioni.
L'esilio della morte è una condanna incivile. Compito dello Stato è assistere i cittadini, non costringerli a rifugiarsi in soluzioni illegali per affrontare una disperazione data dall'impossibilità di decidere della propria vita morte. Chiediamo che il Parlamento affronti la questione del fine vita per ridurre le conseguenze devastanti che questo vuoto normativo ha sulla pelle della gente". Una questione che anche molti medici sostengono, per dare ai malati l'ultima parola sulla propria vita. La battaglia va avanti da quasi 30 anni, dalla nascita della Consulta di bioetica, nel 1992, quando fu preparata una carta di auto-derminazione dei malati.
Il primo disegno di legge risale al 1996, ma quella legge, contrariamente ad altri Paesi, ancora non c'è. Dai Radicali, nel 2013, è arrivata una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia e il riconoscimento del testamento biologico, ma il Parlamento continua a rinviare la discussione. Dj Fabo, dunque, "ha fatto del suo corpo e del suo dolore uno strumento di lotta democratica e di resistenza a un crudele proibizionismo".
A settembre del 2019 la pronuncia della Corte costituzionale: secondo i giudici delle leggi, non è punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Una decisione che, dunque, ridusse l'area di punibilità, stabilendo come paletti la presenza di una patologia irreversibile, la volontà del soggetto espressa in modo "chiaro e univoco", indice di una capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, e che al paziente venga "prospettata la possibilità di porre fine alla propria vita mediante la sedazione profonda e l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale". Condizioni che nel caso di dj Fabo si sono tutte verificate. La decisione è arrivata dopo undici mesi dalla prima ordinanza, dell'ottobre 2018, in cui la Corte aveva definito "doveroso" consentire al Parlamento ogni "opportuna riflessione e iniziativa" sul fine vita.
di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 1 marzo 2021
Nel nostro Paese gli uomini violenti uccidono una donna ogni tre giorni e che cosa succede? C'è perfino chi nega che esista il problema. Non si sconfiggerà il fenomeno con i proclami ma con interventi concreti che richiedono molto più delle risorse messe in campo finora.
Se una donna uccidesse un uomo ogni tre giorni? Oppure, diciamola senza implicazioni di genere: se la mafia uccidesse una persona ogni tre giorni? Cosa succederebbe? Avremmo - giustamente - una reazione immediata e visibile su più fronti. Militari per le strade, impegno massimo per indagini e caccia ai responsabili, indignazione generale, interventi dalla politica e dalla società civile... Ecco. Nel nostro Paese gli uomini violenti uccidono una donna ogni tre giorni e che cosa succede? Che abbiamo perfino chi nega che esista il problema.
Che in molti - moltissimi - si sono abituati a quel dato fino a considerarlo quasi fisiologico. Che per le donne uccise non c'è quel senso dell'urgenza e della necessità d'azione che si fa strada davanti agli eventi gravi. Se le vittime sono tre-quattro (o più) in pochi giorni, capita che il fascio di luce dell'attenzione pubblica illumini l'argomento. Ma un giorno dopo, al massimo due, torna il buio di prima. E si va avanti così fino alle prossime tre-quattro o fino a un caso singolo che per qualche ragione riesce a imporsi sulle discussioni della giornata.
La domanda è sempre la stessa: cosa fare? Non è una questione di leggi; le leggi ci sono e sono sufficienti, anche se va da sé che ogni provvedimento si può migliorare, modificare, aggiornare. Quello che si potrebbe e si dovrebbe fare è tutto già scritto: nelle norme sullo stalking del 2009, in quelle sul femminicidio del 2013, nel codice rosso del 2019 e, a ritroso, nella Convenzione di Istanbul e nei tanti protocolli firmati in questi anni per provare a contenere e a trattare la violenza domestica. Il problema però è il fare, cioè far seguire i proclami dai fatti.
Nella vita di tutti i giorni, in quel divario evidente fra l'enunciazione e l'applicazione di leggi, convenzioni e protocolli, si perdono le esistenze di Rossella, Deborah, Clara, Lidia, Roberta... per citare soltanto alcune delle donne ammazzate dall'inizio dell'anno. Il professor Carlo Rimini qualche giorno fa su queste pagine ha centrato il punto. "Per proteggerle - ha scritto - occorrono risorse, competenze e formazione; per far sentire i loro persecutori braccati". Ma più di ogni altra cosa è necessario capire, finalmente, il passaggio successivo del suo pensiero, e cioè che "tutto ciò non si fa con i proclami ma con il denaro, tanto denaro". Molto più (aggiungiamo noi) delle risorse messe in campo finora.
di Andrea Bonanni
La Repubblica, 1 marzo 2021
Dopo un anno di emergenza Covid, chi si ricorda più dell'emergenza migranti che aveva scatenato un'ondata di populismo in tutto il continente, mettendo a rischio la tenuta del sistema democratico? Oggi, in Italia, la Lega entra nel governo più europeista di sempre, e gli allarmi sull'imminente islamizzazione d'Europa sono rinviati a tempi più propizi per il suprematismo nazionalista.
L'Ufficio europeo per l'asilo e l'immigrazione (Easo) è addirittura finito sotto inchiesta per una serie di respingimenti di migranti alle frontiere esterne della Ue, respingimenti che secondo le accuse sarebbero stati irregolari. Il Parlamento europeo ha deciso di creare una commissione permanente per sorvegliarne l'operato. Ma il calo dell'emergenza migratoria non è solo un effetto mediatico dovuto al prevalere dell'allarme Covid.
Lo stesso Easo ha pubblicato recentemente una serie di dati che illustrano come il flusso migratorio verso l'Europa si è effettivamente ridotto nel 2020 rispetto all'anno precedente. Secondo i dati forniti dall'Ufficio, l'anno scorso si sono registrate in tutti i Paesi dell'Unione europea 461.300 richieste di asilo, contro 671.200 del 2019. Il calo del 31 per cento è da attribuirsi, scrivono i funzionari europei, "all'impatto della pandemia di Covid e alle conseguenti misure di emergenza, come le restrizioni alla libertà di movimento".
Una spiegazione che appare quantomeno incompleta. Difficile che profughi in fuga da guerre e carestie, disposti a rischiare la vita e affrontare disagi indicibili, si lascino frenare dalle restrizioni tra zone rosse e zone gialle. Più verosimilmente, il gelo dell'economia seguito ai lockdown ha contribuito a scoraggiare molti migranti economici dal cercare un futuro in un continente che al momento non ha nulla da offrire. Il tasso di approvazione delle richieste di asilo, avverte Easo, non è cambiato rispetto agli anni passati e resta attestato intorno al 32 per cento.
Siriani, eritrei e yemeniti, provenienti da Paesi devastati dalla guerra, hanno invece percentuali di accettazione tra 1'85 e il 75 per cento. Le richieste di asilo esaminate hanno superato le domande: 521 mila, permettendo di smaltire almeno un po' la lista di attesa che conta comunque ancora 420 mila casi. Anche se più contenuta, dunque, l'emergenza continua. Ma in tempi di Covid, pochi se ne accorgono.
di Luigi Manconi
La Stampa, 1 marzo 2021
La morte del fotoreporter italiano, avvenuta il 24 maggio 2014, rimane ancora senza colpevoli. Fu ucciso nella regione del Donbass, in Ucraina orientale: aveva trent'anni.
Il 24 maggio del 2014, il fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, detto Andy, viene ucciso, mentre si trovava nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale. Era impegnato a documentare le condizioni dei civili, prime vittime dello scontro che opponeva i militari fedeli allo Stato ucraino e i ribelli filorussi.
Insieme a lui, c'erano l'interprete e attivista per i diritti umani, il russo Andrej Mironov, anche lui ucciso, il fotoreporter francese William Roguelon, rimasto gravemente ferito, e un autista locale.
Il 12 luglio del 2019 la Corte di Assise di Pavia condanna a 24 anni l'italo-ucraino Vitaly Markiv per concorso di colpa nell'omicidio di Andy Rocchelli. Il 3 novembre 2020, la Corte di Appello di Milano assolve Markiv per non aver commesso il fatto. Il 15 febbraio scorso si apprende che la Procura Generale di Milano presenterà ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado. Attualmente, dunque, la morte di Rocchelli resta priva di un colpevole, individuato con nome e cognome e condannato a espiare una pena. Di conseguenza, si sente dire, senza esecutori e mandanti, e senza una ricostruzione attendibile dei fatti. Ma le cose non stanno così.
Succede, infatti, che la sentenza di primo grado, che condanna il militare ucraino, e quella di secondo, che lo assolve, poggiano sulla medesima interpretazione della vicenda. In effetti, nelle motivazioni della sentenza di appello, si afferma che "la ricostruzione dei fatti, così come emerge dalle prove processualmente utilizzabili e dalle considerazioni svolte porta questa Corte a concordare con le conclusioni della Corte d'Assise di Pavia, in merito alla provenienza dei colpi che hanno ucciso Rocchelli e ferito Roguelon e cioè dei colpi di mortaio sparati dalla collina Karachun ad opera dei militari dell'armata ucraina, dove erano nascosti i fotoreporter, il tassista e il civile". Si legge ancora nelle motivazioni della sentenza che "essi erano quindi lì per svolgere la loro attività di fotoreporter. L'attacco ha avuto luogo senza alcuna provocazione e offensiva, né da parte loro né dei filorussi".
In particolare, la Corte di secondo grado ritiene che esistesse "l'intenzione di eliminare" il gruppo di giornalisti, perché per difendere quella postazione si faceva sì che "nella zona circostante nel raggio di uno o due chilometri nessuno potesse avvicinarsi".
La postazione in questione era costituita dalla collina dove si trovava installata un'antenna televisiva, considerata un bene prezioso dalla guardia nazionale ucraina. Perciò, se da un lato i giudici dicono che i fotoreporter si trovavano in una zona calda "sulla linea di tiro tra uno schieramento e l'altro", allo stesso tempo precisano che "i giornalisti di guerra raggiungono proprio le linee del fronte per constatare e poi raccontare e informare l'opinione pubblica su ciò che avviene durante i conflitti bellici".
In conclusione, quindi, l'ordine di sparare fu "illegittimamente dato dai comandanti, perché in violazione delle norme che mirano alla protezione dei civili, ed eseguito dai militari della guardia nazionale e dall'esercito appostati sulla collina".
Tuttavia, l'aver accertato la dinamica della tragedia e l'aver raccolto prove sulle responsabilità di Vitaly Markiv, non sono fatti sufficienti a determinarne la condanna: i superiori e i commilitoni dell'imputato avrebbero dovuto essere ascoltati in procedimento connesso e, dunque, con l'assistenza di un legale. In assenza di questo, quelle dichiarazioni non sono state considerate utilizzabili. E non si è potuto provare "al di là di ogni ragionevole dubbio" che Markiv si trovasse in quel posto e a quell'ora, e che indirizzasse l'attività del mortaio contro il gruppo di reporter.
Quindi, dalla combinazione delle due sentenze, quella di primo e quella di secondo grado, emerge un dato davvero frustrante. Lo dico come cittadino che ha seguito la vicenda con la massima attenzione possibile, e che trova doloroso immaginare come un simile sentimento possa tradursi nella condizione emotiva dei familiari di Rocchelli. La sua storia ha evidenziato, ancora una volta, quale possa essere il ruolo dei parenti di una vittima, qualora decidano di rendere questione pubblica la propria sofferenza e farne motivo di un'azione civile, oltre che giudiziaria, per raggiungere verità e giustizia.
Una storia, quella del fotoreporter pavese, che sarebbe stata consegnata all'oblio e al silenzio, senza l'impegno di quella madre e di quel padre, che si sono fatti amorosi detective e tenaci investigatori, che si sono recati nei luoghi della morte del figlio, che hanno parlato con testimoni riluttanti, che hanno raccolto atti e documenti, che hanno interloquito con inquirenti e procuratori, e che mai si sono rassegnati a una verità di Stato (e di quello Stato ucraino).
E accanto a loro, gli avvocati Alessandra Ballerini, Emanuele Tambuscio, Giuliano Pisapia, Margherita Pisapia, Pierluigi Tizzoni e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le associazioni dei fotoreporter, che hanno promosso la mobilitazione di tanti cittadini. D'altra parte, si deve all'attività di alcuni magistrati particolarmente competenti e al ROS dei carabinieri di Milano, se è stato possibile documentare lo scenario in cui si è consumato il dramma di Rocchelli, Mironov e Roguelon.
Ora, quei genitori, quella moglie, quella sorella di Andy, sanno, sulla base di acquisizioni giudiziarie confermate da due sentenze, come si sono svolti i fatti. Conoscono il contesto, i protagonisti e le comparse, il clima e l'atmosfera, le fasi precedenti e quelle successive. Ma non sanno il nome del colpevole. Ne hanno individuato la divisa, il reparto di appartenenza, l'ideologia, i camerati e i protettori. Ma una sentenza di un tribunale di uno Stato di diritto ha assolto colui che veniva ritenuto l'assassino. Le regole di quello stesso stato di diritto impongono di rispettare la sentenza. E così hanno fatto, esemplarmente, i familiari di Andy Rocchelli.
Resta l'amarezza, la terribile amarezza, per quella che non può non suonare come una ingiustizia. Il nostro Stato democratico riconosce l'innocenza di colui di cui non si è potuta provare la colpevolezza. Lo Stato ucraino, segnato da tentazioni autoritarie e pulsioni populiste, attraverso i suoi apparati e i suoi rappresentanti politico-istituzionali, ha fatto di tutto per occultare le prove che potessero portare all'individuazione del responsabile della morte di un fotografo inerme.
Si parla molto di Europa in questi giorni - anzi, se ne parla sempre più spesso - e tutti rischiamo di oscillare tra disillusione e retorica. Per sottrarci all'una e all'altra, la politica dovrebbe operare affinché l'Europa sia davvero lo spazio comune delle libertà e dei diritti. Ma la politica, in questa vicenda, è stata completamente assente.
E l'Europa non è stata in grado di ottenere dallo Stato ucraino, considerato un interlocutore speciale, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e di quelle garanzie, previste dalle convenzioni internazionali, a tutela dei civili e, tra essi, giornalisti e fotografi, in occasione di scontri a fuoco. Da qui si dovrebbe ripartire, ricordando alcuni nomi e alcune età: Valeria Solesin, 28 anni, vittima dell'attentato al Bataclan di Parigi del 14 novembre 2015, Giulio Regeni, 28 anni, ucciso al Cairo nel febbraio del 2016, Antonio Megalizzi, 29 anni, morto a seguito dell'attentato a Strasburgo dell'11 dicembre 2018. E tanti altri, coetanei di Andy e di una magnifica generazione di giovani europei, che non volevano morire, ma che a tutti costi volevano vivere, assumendone il rischio.
- Le toghe contro Renzi sull'Arabia, Bonetti: "Ma Riad sta aprendo sui diritti"
- Il giorno più nero della Birmania. La polizia uccide 18 manifestanti
- Stati Uniti. Software difettoso sta tenendo in prigione ingiustamente centinaia di detenuti
- Guterres: "Porterò davanti alla giustizia gli assassini di Attanasio e Iacovacci"
- Il tesoro del Congo e le risposte da dare al sacrificio di Attanasio











