Ristretti Orizzonti, 22 dicembre 2020
Mettere carceri e società in sicurezza. "Evitiamo le tragedie. Proteggiamo la comunità penitenziaria dal virus e dalla demagogia, e con essa tutta la società. Bisogna fare presto. Bisogna ridurre il sovraffollamento. Ci sono settemila persone in più rispetto ai posti disponibili nelle carceri, il distanziamento è impossibile e mancano celle singole. Siamo ancora in tempo per evitare ciò che è accaduto nel Kent, dove a partire dalle prigioni si è diffuso il virus mutato". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
di Simona Musco
Il Dubbio, 22 dicembre 2020
Ok bipartisan in commissione Bilancio per l'emendamento Costa: "Un passo di civiltà giuridica". Sì anche alle modifiche al fondo per i risparmiatori frodati. Una norma di civiltà. Se pure con un budget piccolo, che spinge molti a definirla una sorta di "elemosina", ma pur sempre un primo passo per far sì che chi patisce ingiustamente un processo possa trovare un minimo di ristoro economico.
Insomma, fa sì che lo Stato paghi se accusa - e processa - ingiustamente qualcuno per un reato mai commesso. Così può riassumersi l'emendamento a prima firma Enrico Costa, ex viceministro della Giustizia oggi in forza ad Azione, alla Camera dei deputati (al quale si sono associati Nunzio Angiola e Flora Frate di Azione, il leader di +Europa Riccardo Magi e Massimo Garavaglia della Lega). E sul senso della norma tutti sono d'accordo, senza distinzioni di colore politico.
Tanto che il governo, in prima fila il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha deciso di farlo proprio, apportando giusto qualche modifica rispetto alla formulazione originaria. A sottoscriverlo una platea di deputati bipartisan: da Italia Viva a Forza Italia, passando per Noi per l'Italia e infine anche la Lega, che ha insistito per portare il budget annuale da 5 a 8 milioni. Così alla fine è passato all'unanimità in commissione Bilancio alla Camera, sancendone la ragionevolezza, oltre che l'urgenza.
"Con l'approvazione di questo emendamento lo Stato dovrà prendere atto - con un risarcimento concreto - che la vita di molte persone è rovinata da processi che finiscono nel nulla. Ed è un importante passo di civiltà giuridica", ha commentato Costa. L'emendamento prevede l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 177 bis, che segue, dunque, il 177, relativo alla revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.
L'articolo - denominato "rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato" - si compone di nove punti, prevedendo tre rate annuali, fino a un massimo di 10.500 euro, tetto limite riconosciuto dallo Stato per risarcire i cittadini ingiustamente perseguiti. Le condizioni sono chiare: l'imputato deve essere stato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Niente da fare nei casi di prescrizione, amnistia o indulto, depenalizzazione dei reati o se si viene assolti per un capo d'imputazione ma non per gli altri per i quali ha subito un processo. Il rimborso partirà dall'anno successivo alla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non farà reddito. Per accedere al rimborso sarà necessario che il difensore presenti fattura, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità redatto dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e da una copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Ciò che fa sorgere dei dubbi è, come detto, il budget a disposizione. Perché destinare 8 milioni di euro l'anno significa presupporre che il numero di assolti sia decisamente basso rispetto alle medie italiane. I dati, infatti, raccontano che ogni anno, in media, si registrano mille ingiuste detenzioni. A queste vanno sommati i casi di assoluzione per imputati non sottoposti a misura cautelare: i numeri lievitano. L'emendamento prova a bypassare questo problema, stabilendo al comma 5 che "con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 6, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio".
L'emendamento Costa riporta alla mente anche una proposta emendativa presentata dal Cnf alla legge di Bilancio 2019, che prevedeva la detrazione delle spese legali sostenute per la difesa, in quanto "il diritto di difesa, infatti, è garantito a livello costituzionale dall'articolo 24, al pari del diritto alla salute, e ricomprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato".
La commissione Bilancio alla Camera ha anche approvato la modifica del Fondo indennizzo risparmiatori, che permetterà alla commissione tecnica di bonificare direttamente fino al 100% dell'importo stabilito in fase istruttoria. Un emendamento a firma del deputato grillino Raphael Raduzzi a tutela dei risparmiatori frodati, sostengono il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, e il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 dicembre 2020
Pubblichiamo un articolo, mai reso pubblico e quindi inedito, a firma di Donato Bilancia. Non servono presentazioni. Parliamo del serial killer che fra il 1997 e il 1998 terrorizzò il Nord Italia con 17 omicidi. Il 6 maggio del 1998 viene arrestato e infine condannato all'ergastolo. Arriva la pandemia, il Covid irrompe anche al carcere di Due Palazzi di Padova dove Bilancia è recluso. Si contagia, lo stato di salute si aggrava e finisce in ospedale.
di Simona Musco
Il Dubbio, 22 dicembre 2020
Ok in Commissione giustizia all'emendamento presentato dal deputato dem Bazoli. Bernardini: "Un primo passo, ma serve una riforma strutturale che escluda la detenzione per le madri con figli a seguito. Un milione e mezzo non basta".
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 22 dicembre 2020
Intervista a Enrico Costa, deputato di Azione, primo firmatario della norma sul rimborso delle spese agli assolti. "È un risultato importante atteso da anni", dichiara soddisfatto Enrico Costa, oggi deputato di Azione dopo essere stato a lungo una colonna della giustizia per Forza Italia e per il centrodestra.
Lo scorso fine settimana l'aula di Montecitorio ha approvato l'emendamento alla legge di Bilancio, primo firmatario l'ex viceministro, che prevede per gli assolti con formula piena il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi. L'assoluzione dovrà essere stata pronunciata con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Onorevole Costa, è contento?
Certo. L'emendamento, sottoscritto anche da Lucia Annibali di Italia viva e Maurizio Lupi di Noi con l'Italia, prevede un principio di assoluto buonsenso: se lo Stato sottopone un cittadino innocente al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo, è giusto che lo risarcisca.
Il processo è già una pena...
Esatto. Oggi in Italia chi riesce a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l'insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale, non solo deve sopportare il peso del processo ma anche quello delle spese necessarie per difendersi. E questo non è giusto.
Si potrà avere un rimborso fino a diecimila e 500 euro...
È un risarcimento concreto dopo che la vita di molte persone è stata rovinata da processi finiti nel nulla. Ed è anche un importante passo verso la vera civiltà giuridica.
A quanto ammonta il budget annuale?
Adesso ad otto milioni di euro, ma confido che in prossimi provvedimenti possa essere "aggiornato".
Quanti sono gli assolti ogni anno?
Purtroppo questo dato non è noto. Si possono conoscere solo le condanne, tramite il casellario. Il ministero della Giustizia non ha un sistema preciso per la raccolta dei dati sui processi che sono stati definiti con l'assoluzione.
La strada scelta è stata quella del rimborso delle spese legali. Ci può spiegare?
Inizialmente si era pensato alla detrazione delle spese. Nella scorsa legislatura, da parte del senatore Gabriele Albertini, era stata depositata una proposta di questo genere. Poi si è deciso di optare per il rimborso, che è più flessibile.
Fino all'ultimo, però, c'è stato da soffrire. Sbaglio?
L'ala "giustizialista" del Movimento 5 Stelle, in effetti, ha fatto resistenza. Poi però l'intervento da parte di tutti i gruppi, dalla Lega con Massimo Garavaglia che ha sostenuto l'aumento del fondo a otto milioni dai cinque inizialmente previsti, fino a Italia Viva con Maria Elena Boschi, a Giusi Bartolozzi di Forza Italia ed a Enrico Borghi del Partito Democratico.
Quale sarà il passo successivo?
Serve una maggiore responsabilità da parte dei magistrati.
Può anticiparci qualcosa?
C'è una mia proposta che prevede una valutazione di professionalità "ad hoc" per i magistrati requirenti. Se un pm, ad esempio, vede sistematicamente assolti gli imputati che manda a giudizio e andare in fumo le sue indagini, bisognerà tenerne conto ai fini delle progressioni di carriera.
Ci sono poi i profili disciplinari...
Non è facile arrivare a considerare anche questo aspetto. Difficile che maggioranza attuale possa approvare una norma che prevede il procedimento disciplinare per i magistrati che hanno arrestato ingiustamente una persona. Eppure, come ripeto sempre, serve abbandonare la cultura della comoda "deresponsabilizzazione" secondo la quale al magistrato che arresta un innocente non succede nulla.
Il tema degli errori giudiziari è ricorrente...
Ricordo sempre che dal 1992 ad oggi 28mila persone sono state arrestate ingiustamente e risarcite per una cifra complessiva che supera gli 800 milioni di euro. Anche se il 90 per cento delle ingiuste detenzioni non viene risarcito sulla base del presupposto che il sottoposto a cautela ha "contribuito" colposamente all'errore avvalendosi, come prevede il codice, della facoltà di non rispondere.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 22 dicembre 2020
La legge di Bilancio, per la prima volta, introduce il rimborso delle spese legali, sino a 10.500 euro, all'imputato assolto con sentenza irrevocabile con formula piena. Come un fulmine in testa, il processo, e poi chi s'è visto s'è visto: il malvezzo di assimilarlo a una partita di calcio, dove nella sentenza si "vince" o si "perde", a lungo ha avuto il paradossale effetto di ritardare la consapevolezza di quanto sull'imputato, pur assolto, possa pesare il danno economico causato dal doversi difendere non da un errore giudiziario o dalla irragionevole durata del processo (già indennizzabili), ma dalla regolare celebrazione di una attività processuale del tutto legittima e perfettamente condotta nel rispetto delle norme.
Da tempo la Germania paga le spese difensive all'imputato che, assolto con formula piena, non abbia ostacolato o ritardato il giudizio; e altri Paesi hanno affrontato i "danni da attività processuale", tema nel 2017 di uno studio (che pareva fantascienza quando qui se ne era trattato) del professore Giorgio Spangher con 5 università di Roma, Salerno, Palermo, Foggia e Bari.
Ma ora anche in Italia, nella legge di Bilancio, per la prima volta una norma introduce il rimborso delle spese legali, sino a 10.500 euro, all'imputato assolto con sentenza irrevocabile con formula piena ("non aver commesso il fatto", "il fatto non sussiste", "il fatto non costituisce reato"). Bonificata dalle tentazioni punitive della magistratura serpeggianti nei primi disegni di legge dal 2012, la novità ha invece senso in una chiave solidaristica: proprio perché in Italia vige (per fortuna) l'obbligatorietà dell'azione penale, è ragionevole che la collettività, che all'imputato chieda il sacrificio di un processo per accertare un fatto proprio nell'interesse di tutti i cittadini, poi in caso di assoluzione piena si faccia carico del sacrificio economico affrontato dall'imputato per pagarsi la difesa.
Si potrà discutere se il tetto di 10.500 euro sia basso, se i 5 milioni l'anno stanziati siano capienti, se sia giusto escludere i prosciolti e gli archiviati in indagini preliminari. Ma intanto conta il principio. Con una sola remora: quella di complessivamente non esagerare nel sistema con i già non pochi rimedi compensativi. Arrestato per sbaglio? C'è il risarcimento per ingiusta detenzione (art. 314). Condannato per errore? C'è la riparazione dell'art. 643. Durato troppo il processo? C'è la legge Pinto. Reclusi in carcere in meno di 3 metri? Ecco la detrazione di pena o gli 8 euro al giorno dell'art. 35 ter dell'ordinamento penitenziario. Sempre meglio che niente, come "compensazioni". Ma a patto che, a forza di "rimediare", non certifichino, in una sbiadita copia-standard, la rassegnata rinunzia al diritto-originale leso.
di Giunio Panarelli
Il Domani, 22 dicembre 2020
Le rivolte avvennero in tutta Italia e costarono la vita tredici detenuti di cui nove ospitati dalla casa circondariale di Modena, Sant'Anna. Il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, ha presentato un'interpellanza al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per sapere siano state attuate azioni conoscitive sui fatti avvenuti durante la rivolta scoppiata nel carcere di Modena l'8 marzo 2020. Le proteste nel carcere esplosero a seguito dell'inizio della pandemia e della paura di molti detenuti di venire isolati e di vedersi negate anche le visite dei propri cari. Le rivolte avvennero in tutta Italia e costarono la vita tredici detenuti di cui nove ospitati dalla casa circondariale di Modena, Sant'Anna.
In un primo momento la causa dei decessi è stata attribuiti a overdosi dovute all'assunzione di metadone e altri farmaci di cui i detenuti si erano impossessati durante le proteste. Come raccontato da Domani, cinque detenuti del carcere emiliano hanno però recentemente presentato un esposto per denunciare le torture praticate dagli agenti per sedare la rivolta e in particolare il colpevole disinteresse per le condizioni di Francesco Piscitelli abbandonato a se stesso nonostante si trovasse in condizioni critiche dopo l'assunzione di farmaci e morto in carcere nonostante le proteste dei cinque detenuti.
Gli altri casi - Quello di Modena non è l'unico caso poco chiaro sorto in questi ultimi mesi sulle violenze commesse dalla polizia penitenziaria: il 6 aprile trecento agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno picchiato tutti i detenuti della struttura penitenziaria tra cui un disabile. Inoltre, a fine novembre è stato istituito a Siena il primo processo che vede dei membri delle forze dell'ordine imputati per il reato di tortura: si tratta di cinque agenti del carcere di Ranza di San Gimignano accusati di avere pestato un detenuto tunisino nell'ottobre del 2018.
di Elia De Caro e Alvise Sbraccia*
napolimonitor.it, 22 dicembre 2020
La storia dei sommovimenti penitenziari della primavera 2020 deve ancora essere scritta. Le informazioni e i riscontri sulle drammatiche giornate che hanno visto esplodere la conflittualità interna in circa un terzo degli istituti di pena del paese risultano ancora insufficienti per tracciare un bilancio ponderato. La tentazione di offrire chiavi di lettura lineari è forte, visto il momento in cui questi conflitti hanno preso forma, in particolare rispetto ai possibili effetti - percepiti allora nel comparto carcerario - del contagio da Covid-19.
Non vi è dubbio che la percezione di insicurezza sviluppata in un contesto chiuso e quindi esposto a meccanismi di diffusione accentuata del virus, abbia giocato un ruolo importante. Chi conosce la realtà del carcere ha inoltre concentrato l'attenzione sulla compressione radicale dei contatti con l'esterno subita dai detenuti per via delle strategie di riduzione del rischio applicate dall'amministrazione penitenziaria durante la "prima ondata".
La sensazione di isolamento abitualmente sofferta da chi si trova in stato di detenzione avrebbe subito una drammatica intensificazione, componendosi con la paura di non veder garantiti standard minimi di sicurezza sanitaria. Non sono mancate interpretazioni degli eventi di matrice complottista e di dubbia tenuta argomentativa, incentrate sull'idea che le organizzazioni criminali di tipo mafioso abbiano assunto un ruolo nel fomentare e dirigere le rivolte.
Al di là delle differenze interpretative, il denominatore comune sembra definirsi intorno alla dimensione puramente distruttiva delle azioni collettive di insubordinazione. Tale canovaccio, che implica il ricorso sistematico alle nozioni di rivolta e violenza, si basa su alcuni elementi fattuali. La labilità (o assenza) di rivendicazioni strutturate da parte dei detenuti, le pratiche di devastazione delle strutture (sfondamenti, incendi, saccheggi), l'assunzione fuori controllo di farmaci prelevati dai reclusi che hanno forzato gli accessi alle infermerie.
Quest'ultimo aspetto risulta correlato alla gran parte dei decessi avvenuti (overdose), ma appare del tutto indebito collocarlo al vertice delle motivazioni delle rivolte. Esso probabilmente indica che una componente dei rivoltosi, nell'eccitazione e nella paura del momento, abbia perseguito un obiettivo di alterazione psichica attraverso le sostanze disponibili. Una sorta di fuga dalla situazione che, peraltro, dovrebbe invitare alla riflessione sulle modalità del contenimento carcerario di tanti soggetti con problemi di tossicodipendenza.
La difficoltà nell'individuare un orizzonte politico delle proteste, accentuata dall'inconsistenza delle rivendicazioni, si traduce in tentativi di analisi incentrati sulla disperazione e sulla irrazionalità dei reclusi, quindi sul loro stato di marginali compromessi ("gente che non ha niente da perdere"), sganciati dalla società e da quelle soggettività politiche che potrebbero sostenere le loro istanze. L'elemento di discontinuità con le rivolte penitenziarie del passato - almeno per quanto riguarda l'Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso, non certo meno distruttive - sarebbe quindi individuato: è il conflitto destrutturato, bellezza! La strutturazione del conflitto è tuttavia un'operazione intellettuale che rimanda a cornici di senso almeno parzialmente condivise, se non pienamente comprensibili per la pubblica opinione. Questa considerazione, a nostro parere, non implica affatto l'automatico disconoscimento di una dimensione politica dei conflitti emersi. Le forme reattive all'oppressione carceraria sono invece sempre situate in tale dimensione.
La ricostruzione storica alla quale ci stiamo riferendo dovrà rendere conto della molteplicità delle posizioni assunte, gettando una luce sulle forme differenziate delle proteste, ma anche delle tipologie di comunicazione, mediazione e trattativa che hanno caratterizzato il rapporto tra gruppi di detenuti, agenzie del controllo e personale coinvolto in quei delicati avvenimenti. A quel punto, è probabile che la narrativa della pura distruzione - pur presente - perderà di centralità e che elementi di razionalità situata potranno emergere. D'altra parte, appare evidente che le misure deflattive messe in campo dal governo nella stessa primavera 2020, orientate a decongestionare in parte gli ambienti carcerari e a ridurre il pericolo del contagio, abbiano seguito (e non anticipato) l'esplosione del conflitto di cui stiamo trattando.
Gli esiti dei procedimenti penali e disciplinari in corso andranno a integrare le letture delle proteste finora avanzate. In particolare, la speranza è che i riscontri processuali possano illuminare le dinamiche relative al ripristino dell'ordine istituzionale a seguito dei conflitti esplosi; per esempio, in riferimento alla gestione dei trasferimenti dei detenuti che li hanno alimentati e ai possibili atti ritorsivi nei confronti della popolazione reclusa.
Questi aspetti andranno poi connessi a un'eventuale gestione più restrittiva della quotidianità carceraria (riduzione della mobilità interna, contrazione del regime a celle aperte, limitazione delle attività ricreative e trattamentali). In particolare, ragioniamo qui sul caso della casa circondariale di Modena, che ha assunto tratti paradigmatici per via dell'intensità dello scontro e dei livelli di devastazione strutturale. A questi tratti si sovrappone la tragica circostanza per la quale, dei quattordici decessi seguiti alle rivolte ben nove abbiano riguardato persone recluse nel carcere modenese. Gli autori di questo contributo hanno visitato questa struttura il 12 ottobre 2020, nell'ambito della ripresa delle attività di monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione, del quale sono membri.
Modena, quindi, come epicentro delle recenti rivolte penitenziarie. La sua provincia è stata epicentro anche del terremoto del 2012, che sollevò il panico nella popolazione (e nella popolazione detenuta) e produsse danni assai rilevanti alle strutture abitative e produttive della zona. Le veloci operazioni della ricostruzione hanno reso conto del dinamismo economico dell'area, ma anche di significativi livelli di compenetrazione tra illegalismi imprenditoriali e criminalità organizzata (nel quadro generale poi emerso nel cosiddetto processo Aemilia).
La provincia di Modena, secondo fonti Istat, si colloca al sesto posto nazionale per reddito pro-capite più elevato. Su una popolazione residente di circa 700 mila unità, la Camera di commercio locale ha censito nel 2019 la presenza di 64.611 imprese attive. Per quanto attiene al comparto penitenziario, la provincia ospita la casa circondariale di Modena (area periferica) e la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, dopo che per i danni provocati dal sisma del 2012 si è chiusa definitivamente la casa di lavoro di Saliceta San Giuliano.
Entrambe si caratterizzano per la sostanziale assenza di opportunità di reinserimento lavorativo dei detenuti in uscita dal carcere e per difficoltà considerevoli nell'attivazione di attività produttive intramurarie che non dipendano dall'amministrazione penitenziaria. Nel corso delle visite degli osservatori di Antigone dell'ultimo decennio, le direzioni che si sono succedute non hanno mai mancato di rimarcare l'indisponibilità del ceto imprenditoriale locale a collaborare col carcere per attivare simili percorsi, nonostante le agevolazioni fiscali garantite. La casa circondariale di Modena (che ospita più di cinquecento detenuti su una capienza regolamentare di 369 unità) ha storicamente presentato livelli molto bassi per le cosiddette attività trattamentali (formazione, sport, percorsi attivati dal volontariato) e per l'accesso al lavoro all'esterno del penitenziario. In sintesi, il rapporto col (ricco) territorio può definirsi debole.
Nonostante la recente edificazione del nuovo padiglione e le attività di manutenzione del vecchio, le condizioni strutturali della prigione modenese sono risultate problematiche negli ultimi anni, con seri problemi di infiltrazioni e malfunzionamenti dell'impiantistica.
In un contesto regionale caratterizzato - negli ultimi trent'anni - da un'incidenza proporzionale molto elevata di stranieri sulla popolazione detenuta, la casa circondariale di Modena ha fatto registrare valori sistematicamente vicini al settanta per cento, ospitando una quantità impressionante di imputati e condannati provenienti dai paesi del Maghreb, spesso in condizioni di irregolarità giuridica. Tale specificità, al di là della presenza in provincia di consistenti comunità marocchine e tunisine, è stata motivata con il processo di sostituzione che ha comportato l'impiego massiccio di dealer nordafricani nell'economia locale dello spaccio di strada. In anni recenti, soggetti con caratteristiche simili sarebbero giunti in numero consistente all'istituto in virtù degli sfollamenti ciclici delle più piccole strutture carcerarie romagnole.
Simili tendenze sono correlate a meccanismi di distribuzione interna dei detenuti sulla base della provenienza geografica con l'istituzione informale delle cosiddette "sezioni etniche". La concentrazione di persone prive di agganci con la realtà locale e di una relazione con i servizi sociali e sanitari del territorio se non dell'intero paese rende ancor più problematica la carenza di offerta trattamentale dell'istituto. A ciò si aggiunga l'elevato turnover dei detenuti che implica difficoltà gestionali e spesso determina livelli più elevati di conflittualità interna. Tutti aspetti registrati nella storia recente del carcere modenese e che non possono quindi essere letti come fenomeni emergenziali né rappresentare un alibi a fronte di tali carenze. Negli ultimi anni - e in particolare nei mesi che hanno preceduto la rivolta della primavera 2020 - agli appena menzionati tratti di mobilità si sono aggiunti quelli relativi a cruciali funzioni di coordinamento dello staff penitenziario (direzione, comando di polizia penitenziaria, area giuridico-pedagogica).
Nel giorno dell'ultima visita per l'Osservatorio di Antigone (12 ottobre 2020, a sei mesi di distanza dalla "rivolta") gli autori di questo contributo hanno potuto verificare in parte l'entità dei danni prodotti. È importante precisare che la struttura ospitava in quel momento 180 detenuti circa (a fronte dei 550 del marzo 2020), entrati progressivamente a seguito del ripristino di alcune sezioni detentive, tra le quali quella femminile.
Dopo la rivolta, infatti, il carcere risultava del tutto inagibile e i reclusi erano stati trasferiti in massa, al di là della loro effettiva partecipazione alla stessa. Il 12 ottobre il vecchio padiglione era quasi interamente transennato per via dei lavori di restauro. Da una parte del piano terra dello stesso, proprio nei pressi dell'infermeria, si potevano osservare angoli e passaggi di scale completamente anneriti dalle fiamme, mentre erano ancora tangibili alcuni segni di effrazione e danneggiamento degli uffici del personale e della stessa infermeria.
"Hanno sfasciato tutto", ci ripetevano i nostri interlocutori dello staff. La dinamica degli eventi ci è stata raccontata sinteticamente dagli stessi operatori. Impossessatisi di un flessibile, alcuni detenuti avrebbero tranciato i cancelli delle celle e di divisione delle sezioni, prendendo il controllo del vecchio padiglione e riuscendo infine a giungere al nuovo, così "liberando" tutti i detenuti maschi, impadronendosi dell'intera area interna dell'istituto e costringendo il personale di polizia a rifugiarsi all'esterno a garanzia del controllo perimetrale. Il nuovo padiglione, completamente ristrutturato e rinforzato con sbarre su tutte le aperture, non era ancora interamente operativo alla data della visita, poiché si attendeva la riparazione di una parte delle serrature delle celle, tutte scardinate nel corso degli eventi.
A partire dall'estensione della rivolta e in considerazione del posizionamento delle parti, la riconquista degli spazi interni da parte delle forze dell'ordine si è rivelata impresa assai difficoltosa. In uno scenario che ci è stato descritto come apocalittico (tra le fiamme e i gas lacrimogeni) e saturo di tensione, l'uso della forza ha raggiunto significativi livelli di violenza.
Testimonianze anonime e racconti indiretti sono circolati in questi mesi con riferimento a pestaggi e ritorsioni nei confronti dei detenuti, mentre due esposti affini sono stati depositati in Procura. Se i decessi verificatisi sono stati attribuiti all'assunzione di sostanze, inoltre, legittimi dubbi emergono circa la tempestività dei soccorsi, a fronte dello stato di intossicazione palese (fino alla catatonia) di alcuni reclusi. In questo senso, la morte per overdose "differita" nel corso e perfino a seguito di trasferimenti in altri istituti dovrà essere sottoposta a opportuni e precisi accertamenti. Con indagini e procedimenti in corso, preferiamo mantenere un atteggiamento prudente sulla ricostruzione dei fatti per concentrarci su alcune osservazioni legate alle fasi successive al "ripristino" dell'ordine interno.
Senza entrare nel dettaglio per motivi di riservatezza, i referenti istituzionali che abbiamo incontrato nel corso della visita hanno sostenuto l'ipotesi che a determinare il successo della rivolta e la conseguente devastazione della struttura fosse stata la capacità della criminalità organizzata di "manipolare detenuti disperati che non hanno niente da perdere". I nostri ripetuti tentativi di ragionare sull'ipotesi che elementi da tenere in considerazione potessero essere il pericolo di contagio da Covid-19 e la compressione di colloqui e contatti con l'esterno correlata alla pandemia sono stati rigettati ("tanto quelli i colloqui non li facevano comunque").
Nel rimarcare il "trauma" subito dal personale a fronte delle distruzioni operate dai detenuti - attribuito anche al fatto che gran parte degli agenti non avesse esperienza diretta di simili livelli di conflittualità carceraria - la chiave discorsiva della irrazionalità dei rivoltosi è emersa nella considerazione secondo la quale avrebbero "devastato anche gli ambienti dove si gestiscono le loro pratiche amministrative, dove svolgono la socialità, dove vengono assistiti e curati, dove svolgono attività". A essere rappresentata è dunque una furia fondamentalmente autolesionistica, peraltro suffragata dalla diffusa e imprudentissima ingestione di farmaci anti-astinenziali.
La circostanza per la quale la rabbia dei reclusi si sia diretta contro tutti gli spazi carcerari potrebbe comportare anche una riflessione sulla quotidianità detentiva nel suo complesso. La distruzione, infatti, appare legata al desiderio di danneggiare il carcere in sé stesso e in tutte le sue componenti. Un obiettivo che appare irrealistico focalizzare solo sulle celle, auspicando un'improbabile selettività della devastazione e invocando paradossalmente una razionalità della rivolta incentrata sulla valorizzazione delle componenti assistenziali del carcere.
Il legame con la messa in discussione del regime a celle aperte, con un suo "ripensamento" nelle parole degli attori istituzionali con funzioni direttive incontrati nel carcere di Modena, si delinea allora nella prospettiva di una gestione dell'istituto che tenga conto dei significati emersi dalla rivolta per come sono stati elaborati da questi stessi attori. Dei 180 detenuti presenti al 12 ottobre, nessuno era stato coinvolto nella rivolta.
Tutti (donne incluse) erano tuttavia sottoposti al regime a celle chiuse, con l'eccezione delle ore d'aria e di quelle dedicate alle attività (significativamente ridotte). Tale opzione gestionale veniva giustificata con le necessità imposte dalla fase di transizione organizzativa (ancora in corso) in vista di una prossima stabilizzazione del numero dei detenuti e della stessa amministrazione ordinaria della prigione. Proprio in riferimento a quest'ultima, i nostri interlocutori sembravano però condividere un assetto strategico di fondo.
Il regime a celle aperte avrebbe comportato, negli anni della sua applicazione indiscriminata, un innalzamento della confusione e della conflittualità interna. In prospettiva, quindi, andrebbe destinato in chiave premiale a quei detenuti che, in virtù delle loro motivazioni e della loro buona condotta, si dimostreranno meritevoli di beneficiare di quelle risorse (scarse) che il carcere può garantire. Per gli altri, regime chiuso: in attesa che esprimano autentiche istanze di coinvolgimento nel trattamento. Un modello che prevede quindi il trattamento come un premio e che si caratterizza come una sorta di "rieducazione a ostacoli" dove l'accesso è permesso solo a chi ha dimostrato di attenersi alle, strette, regole disciplinari e dove al primo errore si regredisce al regime a celle chiuse perdendo le opportunità faticosamente conseguite.
Il piano del discorso evoca a nostro parere scenari inquietanti e si fonda su presupposti ambigui. Appare certo che la sorveglianza dinamica e lo stesso regime a celle aperte siano stati depotenziati per via delle limitate risorse destinate alle attività dei detenuti. Da qui a sacrificarne le valenze di decongestione e di riduzione dei danni da detenzione, riaffermando come modello maggioritario - con venti ore in cella su ventiquattro - quello delle sezioni detentive, il passo è lungo e incerto. Su un terreno evidentemente scivoloso.
*Antigone Emilia Romagna
di Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone*
Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2020
Nota a ordinanza del 2 novembre 2020, Tribunale Milano, Sez. Riesame, Pres. Rizzardi, est. Alonge. Con l'ordinanza in commento, il Tribunale del Riesame di Milano statuisce che, nell'ambito di un medesimo procedimento, i risultati delle intercettazioni devono essere considerati utilizzabili anche qualora le fattispecie criminose non rientrino nel catalogo di cui all'art. 266 c.p.p. L'ordinanza in questione assume particolare rilevanza ed interesse in quanto si discosta dal principio di diritto enunciato poco meno di un anno fa dalle Sezioni Unite "Cavallo".
Questa, in sintesi, la vicenda processuale. Le indagini preliminari prendevano avvio da segnalazioni anonime aventi ad oggetto il mancato pagamento di alcuni atti e visure da parte di privati cittadini che ne avevano richiesto copia presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il Pubblico Ministero apriva, dunque, un fascicolo per l'ipotesi di corruzione, ottenendo l'autorizzazione a porre in essere intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali emergeva "un'ampia e diffusa illegalità operativa all'interno degli uffici" nonché "uno stabile asservimento di pubblici ufficiali alle richieste dei privati c.d. visuristi". Nello specifico, emergevano condotte riconducibili solo in parte al grave reato di corruzione; infatti, per alcune circostanze, mancava "la prova diretta della retribuzione o della sua promessa" e, dunque - limitatamente a queste ultime - il P.M. riqualificava l'ipotesi delittuosa in abuso d'ufficio, chiedendo contestualmente al G.I.P. l'applicazione di misure cautelari per tutti i reati contestati.
Il G.I.P., facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle note Sezioni Unite "Cavallo" (Cass. Pen., Sez. Un., 2 gennaio 2020, n. 51), non convalidava la richiesta con riferimento alle condotte ex art. 323 c.p. in quanto "trattandosi di un delitto non compreso fra quelli per cui l'art. 266 c.p.p. consente le intercettazioni, i risultati ottenuti non potevano essere utilizzati per disporre una misura cautelare in relazione agli episodi di abuso d'ufficio, ancorché questi fossero connessi a quelli di corruzione."
Non condividendo siffatta conclusione, il P.M. proponeva appello contro l'ordinanza del G.I.P., chiedendo, tra le altre cose, che venisse applicata la richiesta misura cautelare anche nei confronti di uno dei pubblici ufficiali cui erano addebitate unicamente le ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Ebbene, i Giudici del Tribunale del Riesame di Milano, nelle motivazioni dell'ordinanza, si soffermano sulla disciplina delle intercettazioni alla luce della giurisprudenza, della dottrina maggioritaria e della recente riforma e, all'esito di un'attenta analisi, si discostano dal recente arresto delle Sezioni Unite.
Il Tribunale del Riesame, innanzitutto, esclude che nel caso di specie ci si trovi nell'ipotesi di reati inerenti a procedimenti diversi e, per tale ragione, chiarisce che non si ricade nel perimetro del divieto di cui all'art. 270 c.p.p.; le condotte qualificate ex art. 323 c.p., risultavano, infatti, connesse ex art. 12 c.p.p. ai fatti di corruzione.
Sennonché, come noto, le già citate Sez. Unite Cavallo, avevano precisato che l'utilizzo delle comunicazioni intercettate non solo fosse da circoscriversi ai reati connessi ex art. 12 c.p.p., ma che andasse, altresì, rispettata la condizione che i reati contestati fossero tra quelli per i quali l'autorizzazione fosse astrattamente concedibile.
È proprio su questo aspetto, però, che il Tribunale de Milano ha espresso talune riserve, argomentate seguendo quattro direttrici logiche. Innanzitutto, a parere dei Giudici milanesi, gli arresti delle Sezioni Unite non avrebbero tenuto conto della consolidata giurisprudenza che, invece, riconosce l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito del medesimo procedimento anche in relazione a reati che non erano oggetto di autorizzazione e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p.
In secondo luogo, richiamando autorevole dottrina, il Riesame sottolinea che non esiste, nel codice di rito, una disposizione che neghi l'utilizzo del materiale probatorio ottenuto da intercettazioni disposte nel medesimo procedimento per reati diversi, connessi a quelli per i quali era stata data l'autorizzazione, ma non rientranti tra quelli elencati nell'art. 266 c.p.p. Invero, a parere dei Giudici, l'utilizzazione di siffatto materiale probatorio deve essere garantita in applicazione del principio costituzionale della "naturale utilizzabilità del risultato di una legittima attività di indagine".
In terzo luogo, l'applicazione del principio di inutilizzabilità enucleato dalla Suprema Corte determinerebbe delle "distorsioni del tutto incompatibili con il principio costituzionale della non dispersione degli elementi di prova" oltre che "una disparità di trattamento tra indagati nel medesimo procedimento".
Infine, rilevano i Giudici, risulta necessario tenere in debita considerazione la riforma delle intercettazioni entrata in vigore successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione.
In particolare, come noto, la riforma del comma 1 dell'art. 270 c.p.p. introduce la previsione secondo cui "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 2- bis c.p.p.".
Alla luce del citato dettato normativo, l'applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte comporterebbe l'illogica conseguenza della utilizzabilità dei risultati probatori in procedimenti non connessi e l'inutilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi nell'ambito di procedimenti connessi. In conclusione, il Tribunale del Riesame, nel caso di specie, ha confermato la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche rispetto ad ipotesi di reato - così come da originaria imputazione o come modificate nel corso delle attività investigative - non rientranti nel catalogo di cui all'art. 266 c.p.p.
cgilmodena.it, 22 dicembre 2020
Il quotidiano Domani riporta oggi, in prima pagina, un articolo che riferisce di un esposto da parte di alcuni detenuti presenti nel carcere di Modena durante la rivolta del marzo scorso. Fu una vicenda tragica, alla fine della quale si registrarono purtroppo ben nove vittime, un epilogo inaccettabile.
L'esposto richiamato, che sarebbe stato presentato alla Procura di Ancona, secondo quanto riportato dal quotidiano, denuncerebbe gravissimi episodi avvenuti nel carcere modenese, durante il trasferimento ed anche al momento dell'inserimento dei detenuti nel carcere di Ascoli Piceno, ad opera delle forze di polizia impegnate nell'azione di contenimento della rivolta.
È a nostro avviso necessario che la Magistratura appuri al più presto la veridicità dei fatti denunciati. Ciò a garanzia e tutela sia dei detenuti che sarebbero stati vittima degli abusi, sia delle forze dell'ordine coinvolte, impegnate in quella difficilissima fase della vita delle carceri.
Non possono su questioni di tale rilevanza e gravità rimanere ombre o dubbi.
Ciò detto, esprimemmo anche all'epoca dei fatti la grave preoccupazione per il contesto generale riguardante la condizione complessiva delle carceri nel nostro paese ed anche nel carcere S. Anna di Modena. Alla pesantissima condizione di sovraffollamento si è sommata l'emergenza Covid, senza che nel frattempo siano arrivate a definizioni scelte di natura strutturale ed una improcrastinabile azione riformatrice, in grado di alleggerire la situazione delle carceri, oltre a ricondurla al dettato della nostra Carta Costituzionale.
Lo stato di abbandono e la lontananza - come da anni denunciamo - del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dagli istituti penitenziari e da tutte le figure professionali che ci lavorano, produce condizioni di lavoro che troppo spesso vanno ben oltre il livello di tollerabilità. Le mancate risposte rispetto alle richieste di ampliamento degli organici e adeguamento delle strutture pregiudica la possibilità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti, ed anche quella di chi è detenuto, oltre a comprometterne le condizioni di detenzione e la tutela dei diritti di questi ultimi.
Ribadiamo quindi l'assoluta necessità che le istituzioni e le forze politiche, anche della nostra città e della nostra regione, assumano su di sé una diversa volontà di approccio alla situazione carceraria, affinché fatti gravissimi come quelli accaduti a marzo non abbiano più a ripetersi.
Cgil Modena
Fp Cgil Modena
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