di Maria Brucale*
penaledp.it, 12 dicembre 2020
Trib. Sorv. Perugia, 3 dicembre 2020, n. 1239, Restivo, Presidente, Gianfilippi, Relatore. Con ordinanza n. 2020/1239, il tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo di un detenuto, condannato all'ergastolo ostativo e non collaborante, avverso il provvedimento di inammissibilità del magistrato di sorveglianza di Spoleto, volto ad ottenere la misura del permesso premio ex art. 30 ter O.P.
In data 23 maggio 2019, il tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sospeso il procedimento e sollevato questione di legittimità dell'art. 4 bis O.P. in relazione ai permessi premio chiedendo alla Consulta di valutare la compatibilità con la Costituzione ed in particolare, con gli artt. 3 e 27, di una normativa che stabilisce preclusioni assolute all'accesso a un beneficio penitenziario, il permesso, la cui natura è considerata del tutto peculiare.
Il permesso premio è concepito, infatti, come un momento trattamentale. Fa parte del programma di rieducazione del condannato e costituisce il primo approccio con l'esterno e la vita libera finalizzato alla verifica della effettiva rivisitazione critica da parte del ristretto dei propri errori e della raggiunta capacità di essere reintrodotto in società.
L'impossibilità per il detenuto di accedere a tale opportunità in virtù di un meccanismo di sbarramento normativo appariva, infatti, incongruente in rapporto alla vocazione rieducativa di ogni pena anche in ragione della constatazione che, oltre alla collaborazione con la giustizia, sussistono per il ristretto che non abbia più collegamenti con la criminalità organizzata, altri modi per dimostrare in modo fattivo la propria presa di distanza dal malaffare ed il proprio autentico ravvedimento.
La Corte Costituzionale ravvisava la dedotta incostituzionalità pur apportando specifiche e puntuali precisazioni.
Richiamava la sentenza n. 306 del 1993 che, pur dichiarando non fondate le questioni allora sollevate sull'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit, in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., aveva osservato "che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una "rilevante compressione" della finalità rieducativa della pena: "la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi d'autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita" in caso di mancata collaborazione" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone).
"Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima, afferma la Corte. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione - una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Ciò sotto tre profili, distinti ma complementari. In un primo senso, perché all'assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull'ordinario svolgersi dell'esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante. In un secondo senso, perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost. In un terzo senso, perché l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza.
Dal primo punto di vista, il congegno normativo inserito nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dal d.l. n. 306 del 1992, come convertito, è espressione di una trasparente opzione di politica investigativa e criminale. In quanto tale, essa immette nel percorso carcerario del condannato - attraverso il decisivo rilievo attribuito alla collaborazione con la giustizia anche dopo la condanna - elementi estranei ai caratteri tipici dell'esecuzione della pena. La disposizione in esame, infatti, prefigura una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario. Per i condannati per i reati elencati nella disposizione censurata, infatti, è costruita una disciplina speciale (sentenza n. 239 del 2014), ben diversa da quella prevista per la generalità degli altri detenuti. Essi possono accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario solo qualora collaborino con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter ordin. penit. Se tale collaborazione non assicurino, ai benefici in questione non potranno accedere mai, neppure dopo aver scontato le frazioni di pena richieste quale ordinario presupposto per l'ammissione a ciascun singolo beneficio (previste per il permesso premio dall'art 30-ter, comma 4, ordin. penit.).
E se invece collaborino secondo le modalità contemplate dal citato art. 58-ter, a tali benefici potranno accedere senza dover previamente scontare la frazione di pena ordinariamente prevista, in forza della soluzione interpretativa già individuata, sia da questa Corte (sentenze n. 174 del 2018 e n. 504 del 1995), sia dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 3 febbraio 2016, n. 37578 e 12 luglio 2006, n. 30434).
La disciplina in esame, quindi, a seconda della scelta compiuta dal soggetto, aggrava il trattamento carcerario del condannato non collaborante rispetto a quello previsto per i detenuti per reati non ostativi, oppure, al contrario, lo agevola, giacché, in presenza di collaborazione, introduce a favore del detenuto elementi premiali rispetto alla disciplina ordinaria. Ma, alla stregua dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua tendenziale funzione rieducativa, un conto è l'attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace, ben altro è l'inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris et de iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone, § 8.). [...]
La giurisprudenza di questa Corte (in particolare sentenza n. 149 del 2018) ha del resto indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari (in proposito anche sentenza n. 436 del 1999), sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017). Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sentenza n. 255 del 2006).
Le ragioni di carattere investigativo e repressivo, prosegue la Corte, "sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo. Nella fase di esecuzione della pena", tuttavia, afferma la Corte: "assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio. [...]".
Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione.
La Corte Costituzionale, dunque, rappresenta come ineludibili le esigenze di sicurezza e di protezione sociale del sistema ordinamentale da fenomeni criminali (Volume Amicus Curiae 2019: "Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti", in Quaderni Costituzionali, Rassegna) violenti e pervicaci.
Richiede, pertanto, un regime probatorio che definisce 'rafforzato', da assolvere utilizzando tutte le informazioni degli organi di controllo quali le Procure delle Direzioni Distrettuali Antimafia e le Questure, un obbligo che "deve altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali".
Di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone, § 9).
In ultima analisi, la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima la norma di cui all'art. 4 bis O.P. laddove esclude la concessione di permessi a chi non collabora con la giustizia, premette la persistenza di un giudizio di pericolosità qualificata delle persone condannate per i delitti indicati nella norma in discorso ma ne sancisce una possibilità di superamento diversa dalla collaborazione con la giustizia, ferma la necessità di appurare la interruzione dei collegamenti con i sodalizi di origine e la impossibilità di ripristino di essi.
La presunzione, dunque, resiste ma da assoluta che era, è ora relativa e ammette un superamento attraverso un onere di allegazione che ricade sul ristretto al quale è chiesta la dimostrazione e della rescissione dei contatti e della impossibilità di ripristino. Una prova negativa che per non divenire probatio diabolica deve trovare ristoro da un lato nel contributo dell'osservazione degli operatori del carcere, dall'altro nell'approccio critico del magistrato di sorveglianza cui è restituita la funzione valutativa del percorso trattamentale non più inibita dalla preclusione del titolo di reato in espiazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia fa buon governo di tali principi e, all'esito di una istruttoria capillare ed esaustiva, perviene ad accogliere il reclamo del richiedente, detenuto ininterrottamente da oltre 25 anni, ed a concedergli le prime ore di libertà.
L'ordinanza appare estremamente rigorosa nell'allinearsi ai criteri guida forniti dalla Corte Costituzionale.
Il collegio, assunte le informazioni dagli organi di controllo, quali le direzioni distrettuali antimafia - che rappresentavano la perdurante pericolosità del soggetto in ragione della gravità oggettiva dei crimini commessi, della mancata collaborazione con la giustizia, della persistenza di fenomeni delinquenziali nei territori di appartenenza, dei legami affettivi con soggetti attinti da contestazioni di fattispecie associative - ne valutava la effettiva attualità e la capacità di incidere negativamente sul percorso detentivo compiuto dal reclamante. Lo stesso, infatti, come relazionato dagli operatori intramurari, già nel 2005, aveva ottenuto la revoca del regime detentivo derogatorio ex art. 41 bis, co. II, O.P. con un giudizio di interruzione dei collegamenti con il sodalizio delinquenziale; successivamente era stato ulteriormente declassato dal d.a.p. in virtù di una ravvisata attenuazione della pericolosità; aveva preso coscienza dell'orrore delle proprie condotte e manifestato nel tempo il convinto ripudio delle scelte del proprio passato ormai remoto; si era dedicato con passione agli studi, alla scrittura e alla poesia; si era intimamente avvicinato alla religione cattolica; aveva esplicitato le ragioni della mancata collaborazione nel terrore delle conseguenze drammatiche che ne sarebbero potute scaturire sul territorio per i propri familiari. Nella lunghissima detenzione, mai aveva intrattenuto contatti indebiti o era stato segnalato per atteggiamenti anche vagamente sospetti. I soggetti indicati nelle note informative come tuttora partecipi di consessi sodali ed in contatto con il richiedente erano risultati, in realtà, destinatari di provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione in ragione di giudizi di cessata pericolosità. I rapporti, soltanto epistolari, erano, altresì, talmente sporadici da non poter risultare significanti. Ancora, il rango partecipativo del soggetto, all'epoca dei fatti, era di mero esecutore, non di rango apicale, il che agevolava ulteriormente la valutazione di piena estromissione dal contesto associativo. Alla luce di tali elementi tratti dall'osservazione del detenuto compiuta per oltre 25 anni dai soggetti a ciò deputati - che con lo stesso erano in costante contatto all'interno delle mura carcerarie e avevano modo di verificarne il comportamento, l'atteggiamento, le relazioni, il vissuto, il tenore di vita - il tribunale di sorveglianza esprimeva un giudizio di recisione del vincolo con il sodalizio di originaria appartenenza e di impossibilità di ripristino dello stesso e riteneva opportuno ed in linea con la tensione costituzionale di ogni pena alla restituzione dell'individuo in società, concedere al reclamante "la chiesta esperienza premiale, che costituirà ulteriore passaggio significativo del percorso intramurario dell'istante, che deve proseguire sotto il profilo dell'approfondimento della riflessione critica, e che consentirà di valutare, dopo una così lunga detenzione, la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni įmpostegli" (Trib. Sorv. Perugia, ord. 2020/1239, p. 11).
Si tratta di una pronuncia estremamente importante che si allinea con l'indirizzo ormai costante della giurisprudenza della Corte Edu a partire dalla sentenza 'Vinter c. Regno Unito', che, già nel 2013, aveva affermato il diritto alla speranza come valore fondamentale in difetto del quale la pena è contraria al senso di umanità (CEDU, Grand Chamber, Vinter v. Regno Unito 9 luglio 2013, § 108).
Coerentemente, nel ricorso 'Viola c. Italia', in data 13.06.2019, la Cedu ha ravvisato una violazione dell'art. 3 della Convenzione poiché una pena senza fine si traduce in una menomazione della dignità umana che "è nel cuore del sistema istituito dalla Convenzione e impedisce la privazione della libertà di una persona con la coercizione senza allo stesso tempo lavorare per reintegrarla e per fornirle una possibilità di recuperare questa libertà un giorno" (CEDU, Sez. I, sent. Viola v. Italia, 13.06.2019, § 43).
*Avvocato
giurisprudenzapenale.com, 12 dicembre 2020
Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Ordinanza, 10 dicembre 2020 (ud. 3 dicembre 2020). Presidente Restivo, Estensore Gianfilippi. Segnaliamo ai lettori l'ordinanza n. 2020/1239 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 3 dicembre, depositata il 10 dicembre 2020, con cui il Collegio ha concesso il primo permesso premio ad un ergastolano ostativo (c.d. "fine pena mai"), accogliendo il reclamo del detenuto dichiarato inammissibile dal Magistrato di Spoleto. Non un caso qualsiasi: si tratta infatti dell'accoglimento del reclamo di quel detenuto che aveva portato alla sospensione del procedimento con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Con sentenza n. 253 del 2019, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della disciplina "ostativa" ai benefici penitenziari e alle misure alternative anche per gli autori dei reati che non hanno mai prestato utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, o, che non hanno mai beneficiato di un accertamento positivo della collaborazione c.d. impossibile, inesigibile o irrilevante ex art. 4-bis, co. 1-bis ord. penit. Gli esiti della sentenza, epocale, sono stati ampiamente commentati anche su questa Rivista.
di Simona Musco
Il Dubbio, 12 dicembre 2020
Uxoricidio di Brescia, il Tribunale contro la gogna mediatico-giudiziaria. "Notizie fuorvianti". Il Tribunale di Brescia decide di non alimentare la gogna mediatico-giudiziaria. Decide di chiarire, senza assecondare gli appetiti giustizialisti tipici del Paese, quanto accaduto nel caso di uxoricidio di Brescia. Il delitto d'onore, assicura il presidente della prima Corte d'Assise Roberto Spanò, non è stato ripristinato.
Antonio Gozzini, l'80enne assolto per l'omicidio della moglie Cristina Maioli, 62 anni, tramortita con un martello e poi accoltellata alla gola, non era capace di intendere e di volere. Perché affetto, secondo le perizie dei consulenti di accusa e difesa, da quella che in psicologia viene chiamata "Sindrome di Otello", nota anche come gelosia delirante.
Una sindrome psicopatologica caratterizzata dalla convinzione che il proprio partner sia infedele, convinzione che in alcuni casi come in quello di Gozzini, stando alla sentenza - può arrivare ad assumere la forma di un vero e proprio delirio. La precisazione è d'obbligo. Perché la notizia, veicolata giornalisticamente come se si trattasse di un classico delitto passionale e, quindi, di un caso di femminicidio, ha scatenato polemiche politiche.
Comprensibili, alla luce della forma assunta dalla notizia. Fino alla decisione, da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, di acquisire gli atti per comprendere quanto accaduto in corte d'Assise. "Il ministro non ha inviato gli ispettori in Tribunale - fanno sapere fonti di via Arenula - bensì ha chiesto di acquisire gli atti del processo, per capire quanto è emerso durante il dibattimento. Quando saranno disponibili verranno lette anche le motivazioni. Ma è una procedura attivata già in altre occasioni".
Nessun intento di travalicare i confini previsti tra il potere esecutivo e quello giudiziario, assicurano. Nessuna volontà di invadere il campo. Ma l'avvocatura si schiera dalla parte dei giudici del tribunale di Brescia, denunciando l'ennesima distorsione mediatica a danno non solo del diritto di difesa, ma anche dell'indipendenza della magistratura.
Per Gozzini, attualmente detenuto nel carcere di Milano Opera con diagnosi di Covid, è stata disposta, stante il persistente stato di pericolosità, la misura di sicurezza della restrizione in una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. La patologia delirante, afferma il presidente Spanò, è stata riconosciuta, nel corso delle indagini, sia dal consulente del pm sia da quello della difesa, concordi nel riconoscere all'imputato l'incapacità di intendere e volere con specifico riferimento all'omicidio della moglie.
Il consulente della parte civile, invece, ha deciso di lasciare aperta l'ipotesi che il delitto non sia stato commesso in preda ad un'alterazione psicologica, suggerendo approfondimenti investigativi che, però, non sono stati effettuati. Ma non solo: i fratelli della vittima, che in un primo momento si erano costituiti parte civile, hanno deciso di non prendere parte al processo.
Nel corso del dibattimento, afferma il presidente del Tribunale, è stato comunque a lungo approfondito il tema della lucidità di Gozzini, "tramite l'accurata escussione del consulente della parte civile non più costituita (che ha ammesso di non aver partecipato per intero alle operazioni peritali ed, in particolare, ai passaggi più significativi) e della difesa".
Il pm, nonostante il parere del proprio consulente, ha deciso di chiedere la condanna all'ergastolo dell'imputato, sostenendo la sua capacità di intendere al momento dell'omicidio, spinto da motivi di conflitto di natura estemporanea, "eludendo in tal modo, egli stesso, di fatto, che si fosse in presenza di una dinamica sottostante tipica di un processo di 'femminicidio' che, com'è noto, non riguarda l'uccisione di una donna in sé e per sé considerata, quanto piuttosto 'l'uccisione di una donna in quanto donna"".
"Non c'era un motivo particolare per cui ho deciso di uccidere mia moglie. So solo che stavo malissimo: in depressione possono succedere queste cose", ha detto Gozzini nel corso dell'interrogatorio in cui ha confessato l'omicidio. L'uomo è infatti affetto, da tempo, da disturbo bipolare e depressivo. E si era convinto di essere stato tradito. Per il pm Claudia Passalacqua, che ha già annunciato di voler impugnare la sentenza, Gozzini avrebbe compiuto l'omicidio "per vendetta, perché la moglie voleva farlo ricoverare in ospedale per la sua depressione". Spanò si trova, ora, costretto a dribblare un'altra accusa: quella di sottovalutare il valore culturale che sottende, troppo spesso, casi aberranti come l'omicidio. Una vera e propria emergenza, in Italia, come dimostrano i dati quotidiani, che però nulla avrebbe a che fare con il caso in questione. Precisando che, "proprio in ragione di tale concezione distorta del rapporto di coppia nel recente passato ha irrogato in due occasioni la pena dell'ergastolo".
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 12 dicembre 2020
I preoccupanti dati dell'annuale dossier di Legambiente. Crescono i traffici di rifiuti ed è boom dell'abusivismo edilizio. Aumentano gli illeciti al Nord e in particolare in Lombardia.
È boom dell'illegalità ambientale. Quattro reati accertati ogni ora nel 2019. Rifiuti sequestrati pari a una colonna di 95mila tir lunga 1.293 chilometri. Ventimila nuove costruzioni abusive, il 17,7% del totale delle nuove costruzioni. E a crescere sono anche le regioni del Nord a conferma che ormai questa criminalità non conosce confini.
Disastri ambientali e ricchi affari. Il business potenziale complessivo dell'ecomafia, è stimato in 19,9 miliardi di euro per il solo 2019, e dal 1995 a oggi ha toccato quota 419,2 miliardi. A spartirsi la torta, insieme ad imprenditori, funzionari e amministratori pubblici collusi, sono stati 371 clan (3 in più rispetto all'anno prima), attivi in tutte le filiere: dal ciclo del cemento a quello dei rifiuti, dai traffici di animali fino allo sfruttamento delle energie rinnovabili e alla distorsione dell'economia circolare. È decisamente preoccupante il "Rapporto ecomafia 2020" di Legambiente presentato solo oggi a causa della pandemia.
I numeri degli affari a danno dell'ambiente, del territorio e della salute sono impressionanti: 34.648 i reati accertati con un incremento del 23,1% rispetto al 2018. Campania, Puglia, Sicilia e Calabria le regioni dove si commettono più reati ambientali, ben il 44,4%. E non è una novità, visto che si tratta delle regioni a tradizionale e asfissiante presenza mafiosa. Ma suona il campanello per la Lombardia che colleziona più arresti per reati ambientali, 88 in tutto l'anno, più di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme, che si fermano a 86 (secondo il Lazio con 62). In testa gli illeciti nel ciclo del cemento con 11.484 (+74,6% rispetto al 2018), che superano quelli contestati nel ciclo di rifiuti che arrivano a 9.527 (+10,9%). Impennata anche dei reati contro la fauna arrivati a 8.088 (+10,9%) e quelli connessi agli incendi boschivi con 3.916 illeciti (+92,5% rispetto al 2018). E nella Terra dei Fuochi, nel 2019 sono tornati a crescere di circa il 30% rispetto al 2018 i roghi censiti sulla base degli interventi dei Vigili del fuoco, arrivati quasi a quota 2mila.
E anche nel 2019 il ciclo dei rifiuti resta il settore maggiormente interessato dai fenomeni più gravi di criminalità ambientale: sono ben 198 gli arresti (+112,9%) e 3.552 i sequestri con un incremento del 14,9%. A guidare la classifica per numero di reati è la Campania, con 1.930 reati, seguita a grande distanza dalla Puglia (835) e dal Lazio, che con 770 reati sale al terzo posto di questa classifica, scavalcando la Calabria. Per quanto riguarda le inchieste sui traffici illeciti di rifiuti: dal primo gennaio 2019 al 15 ottobre del 2020 ne sono state messe a segno 44, con 807 persone denunciate, 335 arresti e 168 imprese coinvolte.
Ma a preoccupare è la persistenza dell'abusivismo edilizio. "La causa - spiega Enrico Fontana, responsabile Osservatorio nazionale ambiente e legalità Legambiente - è duplice: le mancate demolizioni da parte dei Comuni e i continui tentativi di riproporre condoni edilizi da parte di Regioni, ultima in ordine di tempo la Sicilia, leader e forze politiche. Per questo diventa indispensabile, oggi più che mai, lanciare una grande stagione di lotta all'abusivismo edilizio, prevedendo in particolare un adeguato supporto alle Prefetture nelle attività di demolizione, in caso di inerzia dei Comuni, previste dalla legge 120/2020; la chiusura delle pratiche di condono ancora giacenti presso i Comuni; l'emersione degli immobili non accatastati". E c'è allarme per gli investimenti in appalti e opere pubbliche, anche alla luce delle ingenti risorse in arrivo col Next generation Eu. Non solo un rischio. In tutti i casi di scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose (29 quelli ancora oggi commissariati, dei quali ben 19 sciolti soltanto nel 2019) il principale interesse dei clan è proprio quello di condizionare gli appalti di ogni tipo, dalla manutenzione delle strade alla gestione dei rifiuti.
E a crescere è, non a caso, anche il numero di inchieste sulla corruzione ambientale. Quelle rilevate da Legambiente dal primo giugno 2019 al 16 ottobre 2020 sono state 134, con 1.081 persone denunciate e 780 arresti (nel precedente Rapporto le inchieste avevano toccato quota 100, con 597 persone denunciate e 395 arresti). Il 44% ha riguardato le quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso, con la Sicilia in testa alla classifica (27 indagini). Da segnalare, anche in questo caso, il secondo posto della Lombardia, con 22 procedimenti penali, seguita dal Lazio (21). Il "virus" dell'ecomafia non si arresta né conosce crisi.
Ma ci sono anche buone notizie. Anche la pressione dello Stato non si arresta. Si confermano la validità delle leggi sugli ecoreati e contro il caporalato. Con il primo provvedimento, entrato in vigore a fine maggio del 2015, l'attività svolta dalle Procure, secondo i dati elaborati dal ministero della Giustizia, ha portato all'avvio di 3.753 procedimenti penali con 10.419 persone denunciate e 3.165 ordinanze di custodia cautelare emesse. Grazie alla legge sul caporalato, nel 2019 le denunce penali, amministrative e le diffide sono state complessivamente 618, contro le 197 del 2018 (+313,7%) e sono più che raddoppiati gli arresti, passati da 41 a 99. E sempre nel settore agricolo un'attenzione particolare meritano i risultati dei controlli effettuati contro l'utilizzo illegale di pesticidi e altri prodotti chimici, compresi quelli messi al bando perché cancerogeni: 268 i reati penali e gli illeciti amministrativi contestati, 162 persone oggetto di denunce e diffide, 23 sequestri e 216 sanzioni penali e amministrative emesse.
Da Legambiente arriva un appello alla politica. "Non bisogna abbassare la guardia - avverte il presidente Stefano Ciafani - perché le mafie in questo periodo di pandemia si stanno muovendo e sfruttano proprio la crisi economica e sociale per estendere ancora di più la loro presenza.
Per questo è fondamentale completare il quadro normativo: servono nuove e più adeguate sanzioni penali contro la gestione illecita dei rifiuti, i decreti attuativi della legge che ha istituito il Sistema nazionale protezione ambiente, l'approvazione delle leggi contro agromafie e saccheggio del patrimonio culturale, archeologico e artistico, una forte e continua attività di demolizione degli immobili costruiti illegalmente per contrastare la piaga dell'abusivismo, l'introduzione di sanzioni penali efficaci a tutela degli animali e l'accesso gratuito alla giustizia per le associazioni che tutelano l'ambiente".
Gazzetta del Mezzogiorno, 12 dicembre 2020
Il progetto "Ripartiamo Insieme" è reso possibile grazie al Protocollo d'intesa firmato tra Regione Puglia e Cassa delle Ammende. È stato pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione degli enti di formazione cui spetterà il compito di formare 60 detenuti pugliesi - con sei classi da dieci, una classe per ciascuna provincia - così da attuare gli obblighi previsti dalla legge sull'inclusione sociale e il reinserimento lavorativo. Le risorse messe in campo ammontano a 687.050 euro. Il progetto "Ripartiamo Insieme" è reso possibile grazie al Protocollo d'intesa firmato tra Regione Puglia e Cassa delle Ammende, ente giuridico facente capo al ministero della Giustizia che ha tra i suoi obiettivi anche i programmi di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti.
"La rieducazione al rispetto della legge e il recupero sociale di chi è stato condannato dal nostro sistema giudiziario - spiega l'assessore Sebastiano Leo - devono basarsi sulla creazione dei presupposti necessari al reinserimento. La formazione professionale dei detenuti è parte integrante della funzione rieducativa della pena. L'Avviso intende dar luogo ad importanti ricadute, sia in termini di potenziamento delle competenze professionali per i destinatari detenuti, sia in termini di miglioramento delle relazioni e dei rapporti interpersonali, premesse indispensabili per favorire i processi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo dei ristretti".
di Viviana Lanza
Il Riformista, 12 dicembre 2020
Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, padre Alex Zanotelli e don Tonino Palmese, da anni impegnati come preti di frontiera, don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas diocesana di Napoli, i cappellani del carcere di Poggioreale e quelli del carcere di Secondigliano, don Antonio Loffredo, della Fondazione San Gennaro, don Maurizio Patriciello, parroco nella Terra dei Fuochi, i frati francescani della provincia di Napoli e una serie di associazioni, dalla Comunità Sant'Egidio alla onlus Carcere possibile, passando per associazioni di volontariato che si occupano di detenuti, hanno aderito all'appello del garante regionale e dei garanti cittadini e scelto di partecipare alla staffetta dello sciopero della fame sabato 19 dicembre indetto per sollevare l'attenzione di politica e opinione pubblica sul dramma che si vive nelle carceri, ancor di più in periodo di pandemia.
"Fame di giustizia e sete di verità" è la sintesi dell'iniziativa. Anche la Chiesa, dunque, si mobilita a favore dei diritti dei detenuti. Come i penalisti e i garanti e seguendo l'iniziativa lanciata un mese fa da Rita Bernardini del Partito Radicale, osserveranno domani un giorno di sciopero della fame per chiedere misure urgenti per il mondo penitenziario.
"Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti". Una dignità che passi innanzitutto per il diritto alla salute. "In questi mesi - è la motivazione alla base dell'iniziativa - tutti noi abbiamo conosciuto la paura e il timore per un virus che ha cambiato le nostre vite. Abbiamo imparato a usare le mascherine, a igienizzare le mani, a mantenere la distanza gli uni dagli altri. Tutte misure indispensabili che rispettiamo con rigore, in attesa di un vaccino. Ma chi è in cella con altre dieci persone e un solo bagno come fa? In queste settimane il mondo penitenziario sta pagando un prezzo altissimo a causa del Covid".
Il garante regionale Samuele Ciambriello e i garanti cittadini Pietro Ioia, Emanuela Belcuore e Raffaele Riberto, così come proposto anche dai penalisti e come ribadito l'altro giorno dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero in occasione della presentazione di un report aggiornato sullo stato delle carceri campane, chiedono che quando sarà avviata la campagna di vaccinazione vengano coinvolti con priorità anche detenuti e chi lavora all'interno degli istituti di pena.
"Sono categorie a rischio", ricordano descrivendo le condizioni di vita e di lavoro in carcere. Intanto, in attesa di un vaccino, il grido di allarme per la situazione nelle celle diventa sempre più forte. È un grido a cui si unisce ora la Chiesa, con il cardinale Sepe, parroci e frati da sempre impegnati per i giovani a rischio, contro la criminalità e a favore della giustizia sociale. Tutti uniti nella protesta simbolica che si terrà domani. In mattinata è previsto anche un presidio dinanzi al carcere di Poggioreale: "Porteremo la nostra fame di giustizia e la nostra sete di verità - spiegano i garanti - ognuno con la propria storia e la propria visione del mondo, ma tutti insieme per gridare forte che non è più tempo di perdere tempo e che c'è bisogno di intervenire subito, altrimenti la detenzione equivale ad una pena di morte".
Al Governo si chiede di adottare misure per alleggerire il peso del sovraffollamento e svuotare le celle dove si ora si vive anche in dieci, e per consentire una migliore gestione della pandemia fra chi è sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Attualmente il bollettino Covid nelle carceri campane fa registrare 49 detenuti contagiati, 15 dei quali a Poggioreale, 29 a Secondigliano, tre a Benevento, due a Salerno. Un detenuto è ricoverato al Cotugno e un altro all'ospedale di Salerno. Resta intanto alto il numero di positivi al Coronavirus tra il personale di polizia penitenziaria e gli operatori sociosanitari: 160 casi di contagio.
di Roberta Scorranese
Corriere della Sera, 12 dicembre 2020
Direttrice, il 7 dicembre scorso le hanno dato l'Ambrogino d'Oro, riconoscimento che si conferisce a chi ha fatto del bene a Milano...
"È andato al carcere di Bollate e al "Beccaria" e alle nostre attività di apertura verso l'esterno. Dai laboratori artigianali al ristorante. Qui c'è vita, non solo pena. Da sempre questo è stato il mio mantra: il carcere deve aprirsi, non chiudersi alla società".
La pandemia però (ri)chiude. Le attività di formazione dei detenuti, per cominciare, quel lento reinserimento che comincia proprio dal carcere.
"È vero. Per noi è stato come aver fatto cento passi indietro. Questo ha ripercussioni nella vita dei detenuti che è difficile comprendere per chi sta fuori. Perché in carcere già solo l'atto di immaginare una seconda vita, una seconda chance dopo aver sbagliato, richiede impegno, volontà. Fantasia, anche. Se poi persino quello stretto pertugio verso l'esterno, aperto a fatica,
viene chiuso, si rischia di non crederci più".
Cosima Buccoliero, 52 anni, pugliese di origine, è la direttrice (uscente) del carcere di Bollate e del "Beccaria", istituto penale minorile di Milano. A gennaio andrà a fare la vice nel penitenziario di Opera, ma dal 2004 lavora a Bollate - è alla guida da quasi tre anni -, un carcere "modello" per molti aspetti. Qui i detenuti lavorano, studiano, fanno sport, scrivono e dipingono, sono molto integrati con la società. E tra le numerose, terribili, ricadute della pandemia da coronavirus ci sono anche gli effetti su un mondo di cui si parla poco: quello dei carcerati.
Se ne parla pochissimo.
"Guardi, non voglio fare un paragone con le Rsa, ci mancherebbe. Ma è come se fossimo diventati invisibili. Faccio solo notare una contraddizione evidente: come si fa a chiedere ai detenuti di mantenere le distanze quando ci sono carceri con evidenti problemi di sovraffollamento?".
Che cosa significa per un detenuto non poter condividere nemmeno un breve lasso di tempo con gli altri?
"In un mondo dove non c'è nessuna forma di privacy, quegli spazi di contatto "scelti", "voluti", con questo o quel compagno di detenzione sono preziosissimi, perché sono le uniche volte in cui si può discernere. Tra quello che ci piace e quello che non ci piace. Tra ciò che ci fa stare bene e ciò che ci mette a disagio. Se spariscono anche quelli si annulla la volontà di un individuo. E il nostro è un compito delicatissimo: far comprendere loro che le restrizioni sono necessarie".
Forse nella nostra cultura non si è mai davvero affermato il concetto di carcere come "rieducazione" e resiste invece quello di carcere come "punizione e basta"?
"Credo che ci sia del vero in questo. La detenzione è, sì, lo sconto della pena ma deve essere anche una fase di preparazione ad una seconda possibilità. È questo il difficile. Molti di quelli che arrivano da noi non hanno i giusti strumenti per pensarsi di nuovo "fuori", di nuovo liberi. Il mio lavoro è accompagnarli all'uscita".
Quando pesa la cosiddetta "cultura forcaiola", quelli che incitano alla punizione e basta, senza pietà?
"Moltissimo, mi creda. Incide anche sul sentire del resto della società, che così tende a vedere i detenuti come esseri di un altro pianeta, persi per sempre. È il contrario".
Le detenute con figli piccoli. Che cosa si può fare?
"Non dovrebbero esistere detenute con figli piccoli".
A Bollate avete un nido per questo. Quanti bambini ci sono adesso?
"Due. Ma dal 2015, anno in cui è stato fondato il nido, abbiamo avuto solo due mesi senza bambini. Questo è allarmante. Perché è vero che si tratta di una struttura di assistenza, però il fatto che un bambino piccolo conosca il carcere e percepisca le inevitabili tensioni che ci sono al suo interno, secondo me è pericoloso".
Durante la pandemia si sono anche ridotti - in alcuni momenti annullati - i contatti con i familiari.
"Ecco, ancora una volta facciamo uno sforzo di immaginazione: all'ansia di ammalarsi si aggiunge l'ansia di non sapere come sta tuo padre, tua madre, tuo marito, tua figlia. E per le donne è anche peggio".
Perché?
"Perché molto spesso le donne sono il centro di una famiglia. Lo dico attingendo alla mia esperienza, sia chiaro. Senza di loro tutto crolla. Ecco perché, paradossalmente, per le detenute è meglio non avere dei familiari là fuori".
Se conoscono il carcere da piccoli, sempre stando alla sua esperienza, i bambini hanno molte probabilità di tornarci, da adulti?
"Non saprei. Di certo ho incontrato tanti detenuti i cui genitori hanno fatto l'esperienza della detenzione. Ne ricordo uno, che raccontava sempre di essere nato a Regina Coeli. E senza mai aver conosciuto suo padre".
Che sentimenti nascono, in prevalenza, tra detenuti?
"Ci sono numerose storie d'amore, ma poi, là fuori, per la maggior parte non durano. E secondo me non sono da incoraggiare più di tanto".
Perché?
"Perché qui dentro l'amore spesso nasce come un'àncora di salvataggio. Già il solo pensare che a poca distanza da te c'è qualcuno che ti sta pensando, a volte ti salva la vita. Però poi, quando si esce, la visione del mondo cambia. E per fortuna. Se uno dei due resta in carcere e l'altro lo va a trovare non è un bene per chi ha riacquistato la libertà. Io lo dico sempre: una volta fuori bisogna cercare di non tornare più qui".
Mi racconta una storia di autentico riscatto?
"Una storia esemplare. Un ragazzo con numerosi problemi, faceva fatica a trovare la sua seconda possibilità. Poi da noi ha studiato informatica (a Bollate è attiva la Cisco Network Academy, un programma di formazione, ndr), si è specializzato. Quando è uscito ha trovato lavoro e sa dove? Presso un sistema di sicurezza bancaria!".
Direttrice, quanto è difficile convincersi che potrebbe capitare a chiunque di finire dietro le sbarre?
"Più di quanto si immagini. Spesso si tende a figurarsi un detenuto come il prodotto di una famiglia problematica, un figlio del disagio. Ma non è sempre così. Si finisce in carcere per ingenuità, per eccesso di fiducia in se stessi, per disattenzione, per ignoranza, per avidità. Quest'ultima condizione la riscontro sempre più spesso nei giovani. Al "Beccaria" non arrivano solo ragazzi cresciuti in situazioni difficili. Spesso arrivano i ragazzi di buona famiglia, in ottime condizioni economiche ma che hanno commesso reati perché volevano di più. Più soldi, più successo, più tutto".
La maggior parte di chi commette violenza contro le donne viene da contesti considerati "normali"?
"Non ho le statistiche qui, ma sì, certo, sono frequenti i casi in cui "l'orco" non è quello che ti aggredisce di notte, all'angolo della strada. Nella maggior parte dei casi chi commette violenza è il vicino d'appartamento, il parente, persino il familiare".
Me la racconta un'altra bella storia di riscatto?
"Sì, avevamo un detenuto non più giovanissimo, che aveva rotto i legami con la famiglia. Il figlio maggiore non voleva più sentirlo. Però in carcere quest'uomo ha fatto un percorso molto bello. Ha studiato, lavorato, ha stretto amicizia con altri. Così, quando è morto, sono stati i suoi compagni di detenzione che mi hanno chiesto di incontrare la sua famiglia. Volevano mostrare - soprattutto al figlio grande - i lavori del padre, le sue lettere, i suoi progressi. Per raccontargli chi è stato davvero".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2020
La denuncia dell'associazione Yairaiha Onlus su un detenuto nel carcere di Opera. Ha un tumore, era stato ricoverato perché positivo al Covid, ma una volta negativizzato è stato posto nuovamente in isolamento al carcere di Opera e, secondo quanto denunciano i familiari, non gli verrebbe data la possibilità di seguire le terapie prescritte.
Parliamo del detenuto Carmine Multari e a segnalare la vicenda alle autorità, è ancora una volta Sandra Berardi, la presidente dell'Associazione Yairaiha Onlus. Sempre in prima fila per quanto riguarda i diritti dei detenuti, soprattutto quelli "impresentabili", perché macchiati di reati gravi. Ma siamo in uno Stato dove vige la Costituzione più bella del mondo, quella dove parla di dignità della pena e tutela della salute. Diritto primario che non può essere compresso da qualsiasi tipologia di detenzione.
La compagna di Multari ha riferito all'associazione Yairaiha la carenza di comunicazione sulle effettive condizioni di salute sia durante la permanenza in ospedale (prima a Cremona e poi al San Paolo di Milano) sia dal rientro nel carcere di Opera. Inoltre è molto preoccupata per l'inosservanza delle prescrizioni mediche trattandosi di soggetto con un quadro clinico complesso.
"Ad aumentare la preoccupazione - segnala sempre l'associazione - c'è il fatto che è stato dimesso dall'ospedale San Paolo e riportato in carcere, presumibilmente perché nel frattempo negativizzato, ma è stato messo in isolamento e non gli viene data la possibilità di seguire le terapie prescritte, né di avere l'assistenza del piantone, né la dotazione della carrozzina, né di essere visitato". Il detenuto Multari non riuscirebbe a uscire dalla cella neanche per fare una doccia, tant'è che gli viene portato un secchio con acqua calda per lavarsi in cella.
"Il 4 dicembre - prosegue Yairaiha - avrebbe dovuto presenziare ad una udienza ma le condizioni fisiche glielo hanno impedito; continua ad accusare dolori diffusi e malessere generale. All'avvocato di fiducia è stato negato il colloquio perché pare che il detenuto sia in una sorta di "zona rossa" all'interno della struttura penitenziaria".
Multari ha subito un intervento oncologico di recente e già prima di contrarre il Covid presentava un quadro clinico complesso che non sarebbe stato sufficientemente affrontato all'interno della struttura penitenziaria. "Ci sembra - osserva l'associazione - che allo stato attuale le condizioni del signor Multari che, ribadiamo, è oltretutto in attesa di sentenza definitiva, siano molto lontane dalla dignità e dall'umanità richiamate dall'art. 27 della nostra Costituzione; anche il diritto fondamentale alla salute ci sembra essere compromesso dalle carenze sanitarie strutturali che con la pandemia sono esplose in maniera drammatica determinando il collasso definitivo delle strutture sanitarie penitenziarie e pubbliche". Da ricordare che ai primi di marzo si era visto rigettare l'istanza per i domiciliari, perché secondo i giudici non avrebbe corso il rischio Covid. Non è stato così.
Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2020
La Fondazione Banco Alimentare Onlus opera attivamente da oltre trent'anni sul territorio nazionale attraverso una rete di 21 banchi regionali e il 30 novembre u.s. si è tenuta la Giornata Nazionale della Colletta del Banco Alimentare.
Ancora una volta questa Casa Circondariale ha inteso partecipare con il calore di sempre alla raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie più fragili del territorio. In un'ottica di solidarietà e cooperazione sociale, animati dalla consapevolezza che l'emergenza epidemica in corso ha pesantemente compromesso le condizioni già disagiate delle persone più deboli, gli operatori penitenziari e le persone detenute hanno colto l'iniziativa con entusiasmo e dal 30 novembre al 2 dicembre sono stati raccolti in totale n. 34 scatoloni di alimenti.
Le persone detenute e tutto il personale operante in Istituto, acquistando con generosità prodotti di prima necessità, hanno mostrato di comprendere il valore e il senso dell'iniziativa, rivelando altruismo, empatia e sensibilità. Gesti piccoli, ma capaci di fare del bene a persone e famiglie in situazione di difficoltà. Ci piace pensare di aver fatto la nostra piccola parte.
Un particolare ringraziamento al Sig. Maurizio Barbieri del Banco Alimentare di Alessandria che porta avanti l'iniziativa benefica con particolare devozione e disponibilità, coinvolgendo molteplici realtà del territorio, e a tutti gli operatori e agli ospiti di questo Istituto che hanno creduto e reso possibile la realizzazione del progetto.
Il Direttore della Casa Circondariale di Voghera Stefania Mussio e lo staff
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2020
La sentenza della Cassazione è un'ulteriore tegola sul processo trattativa e sulle accuse nei confronti degli ex ufficiali dei Ros e di Marcello Dell'Utri. La trattativa Stato-mafia non c'è stata. La Cassazione, considerando inammissibile il ricorso presentato dai procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, ha sigillato la sentenza di assoluzione nei confronti dell'ex ministro democristiano Calogero Mannino. L'accusa nei sui confronti si rifà all'articolo 338 del codice penale, ovvero "minaccia a corpo politico dello Stato".
Quella stessa accusa che è stata fatta nei confronti degli ex ufficiali dei Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno, così come nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. Tutti loro, attualmente, stanno celebrando il processo d'appello. Calogero Mannino, come sappiamo, è l'unico degli imputati del processo sulla Trattativa Stato-mafia ad aver scelto il rito abbreviato. Che poi, tanto breve non è stato visto che sono passati quasi 7 anni per avere una sentenza definitiva.
Con la sua assoluzione definitiva, compresa quella di Nicola Mancino nel primo grado del processo ordinario, di fatto la Prima Repubblica esce fuori dalla "Trattativa". Accade così che si ritrovano sul banco degli imputati solo i carabinieri e i condannati definitivi per mafia, a incarnare l'avvio della trattativa fra Stato e Cosa nostra, svoltasi, secondo la sentenza di condanna, fra il 1992 e il 1993, giungendo al massimo ai primissimi mesi dell'anno successivo. In sostanza, rimane solo Dell'Utri che rappresenta la Seconda Repubblica. Ma è arrivato dopo. Secondo il teorema è Mannino ad aver dato l'avvio al patto sporco. Senza di lui rimangono i Ros che avrebbero agito, quindi, senza alcun mandato politico. Chiaro che qualche problema di logica emerge con tutta chiarezza.
L'accusa nei confronti di Mannino - In realtà, entrambi le sentenze di assoluzione sono motivate non solo scagionando Mannino, ma anche decostruendo l'intero impianto del teorema trattativa. Perché? Basterebbe partire dall'accusa nei suoi confronti. Mannino, temendo che la mafia lo volesse morto, nei primi mesi del 1992 avrebbe cercato contatti con esponenti di apparati investigativi, affinché acquisissero informazioni da uomini collegati a Cosa nostra e si aprisse con i vertici della stessa organizzazione criminale la trattativa Stato-mafia, finalizzata a sollecitare eventuali richieste da parte di quest'ultima per far cessare la programmata attuazione della strategia omicidiario-stragista, già avviata con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, e che prevedeva l'eliminazione tra gli altri di vari esponenti politici e del governo, fra cui appunto lo stesso Mannino. Non solo.
È stato accusato di avere esercitato, in epoca successiva, in relazione alle richieste frattanto ricevute da Cosa nostra, indebite pressioni, col fine di condizionare a favore dei detenuti mafiosi la concreta attuazione dei decreti applicativi del 41 bis, agevolando così lo sviluppo della trattativa Stato-mafia e quindi rafforzando il proposito criminoso di Cosa nostra di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista. Chi avrebbe fatto da ponte per la trattativa? Don Vito Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo. Su spinta di Mannino, sarebbe stato agganciato dagli ex Ros per agevolare l'instaurazione di una comunicazione con i capi del sodalizio criminale, finalizzato appunto a sollecitare loro eventuali richieste per fare cessare la strategia stragista.
Decostruita la trattativa Stato-mafia - Tutto chiaro, no? Nient'affatto. I giudici, assolvendo Mannino, hanno anche spiegato - con fatti e dati in mano - cosa sia in realtà accaduto. Raccontiamoli. Quando nel '92 imperversava l'attacco stragista deliberato dai capi corleonesi di Cosa nostra, dopo che era stato consumato l'omicidio di Salvo Lima e anche la strage in cui aveva perso la vita Giovanni Falcone, il capitano De Donno e il suo superiore colonnello Mori pensarono di andarsi a rivolgersi al politico mafioso corleonese Vito Ciancimino, i cui affari e storici legami con Riina e Provenzano erano ad essi noti in ragione della loro professione.
I due ufficiali proposero a Ciancimino una interlocuzione diretta alla cattura dei latitanti. Tale colloquio con Vito Ciancimino nacque da una spontanea e indipendente iniziativa dei Ros e abortì sul nascere, essendosi interrotta in uno stadio in cui si era arrivati a discutere con Ciancimino della mera ipotesi di un contatto con i capi corleonesi, e avrebbe avuto come reale finalità l'acquisizione di informazioni utili al progresso delle indagini, la cattura dei grossi latitanti, senza alcuna concessione o compromesso con l'organizzazione criminale. Tale iniziativa, in realtà, era il segreto di pulcinella. Secondo i giudici che hanno assolto Mannino, dei contatti tra i Ros e Ciancimino ne erano a conoscenza lo stesso Borsellino, la dottoressa Liliana Ferraro e anche Luciano Violante. Senza contare che nel 1993, appena se ne andò l'allora capo procuratore Pietro Giammanco, di questi contatti ne venne a conoscenza anche la Procura di Palermo.
Sconfessata l'unica "prova" - Ma è stata decostruita anche l'unica "prova" dell'avvenuta trattativa. Ovvero il mancato rinnovo del 41 bis a centinaia di detenuti. La vicenda - come ha chiarito il collegio della corte d'Appello presieduto da Adriana Piras, a latere Massimo Corleo e Maria Elena Gamberini - è originata dall'invio della nota del 29 ottobre, finalizzata ad aprire - dopo la sentenza della Corte costituzionale che invitava il governo a valutare il 41 bis caso per caso - un'articolata istruttoria con le autorità giudiziarie e di polizia competenti, per acquisirne i relativi pareri. Così avvenne.
Nelle motivazioni di assoluzione si evidenziano diversi dati oggettivi che smentiscono la tesi basata sul fatto che l'omessa proroga dei 336 decreti applicativi del 41 bis sia stato effetto della cosiddetta trattativa. Punto primo. Tale mancata proroga era stata posta in essere dall'ex ministro della Giustizia Giovanni Conso, il quale giustamente non è stato indagato per questo. Punto secondo. Se fosse stato frutto della "trattativa", non si capisce quale vantaggio avrebbe avuto Cosa nostra a fronte delle cosiddette "stragi di continente".
I giudici hanno anche sottolineato che dei 336 detenuti non sottoposti al rinnovo, soltanto 18 appartenevano alla mafia (a sette dei quali, peraltro, nel giro di poco tempo, nuovamente riapplicato). Dunque gli aderenti a Cosa nostra erano pari a meno del 5,5% di tutti i detenuti con decreto in scadenza. Ma non solo. I giudici scrivono che "né dalla Procura di Palermo, all'uopo interpellata, né dalla Dia, né dalla Dna, né dalle altre forze politiche richieste di parere, era stato evidenziato uno spessore criminale di particolare rilievo di taluno di loro".
Arriva in soccorso il pentito Pietro Riggio - In realtà, durante il processo d'appello principale, quello presieduto dal giudice Angelo Pellino, grazie al susseguirsi di varie deposizioni sono state già chiarite molte cose. A partire dalla mancata proroga del 41 bis fino ai colloqui dei Ros con Ciancimino. A ciò si aggiunge la sentenza di assoluzione nei confronti di Mannino sugellata dalla Cassazione che, di fatto, entra nel processo principale. Tutto l'impianto accusatorio sembra, appunto, franare. D'altronde a questo serve un processo: deve occuparsi di fatti, illuminando le ombre. E proprio mentre tutto sembra dipanarsi, ecco che giunge come un fulmine a ciel sereno il pentito Riggio, ex agente penitenziario diventato mafioso di rango.
Con la sua testimonianza, dove fa cambiare in corso d'opera la tesi originale visto che mette in mezzo addirittura la Dia e i sevizi segreti libici, l'accusa nei confronti degli ex Ros e Dell'Utri sembrerebbe riacquistare linfa vitale. Eppure, le sue testimonianze - vere o meno - sono tutte de relato. Potranno mai avere valore, visto anche i racconti illogici che sono trasparsi fin dai primi verbali di interrogatorio? Saranno i giudici della Corte d'appello a emettere l'ardua sentenzia.
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