di Valeria Di Corrado
Il Tempo, 4 agosto 2020
Dopo la crisi di credibilità abbattutasi sulla magistratura con il "caso Palamara", che ha svelato al grande pubblico la prassi consolidata della spartizione tra le correnti delle poltrone al vertice di procure e tribunali italiani, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prova a porre un argine alla deriva che ormai, sempre più spesso, porta i magistrati a fare politica, svestendo e rivestendo la toga. Nel pre-Consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio, tra i punti all'ordine del giorno, c'è anche la discussione del "Disegno di legge recante deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario".
di Vincenzo Donvito
imgpress.it, 4 agosto 2020
Siamo messi proprio male con la giustizia. Il problema principale è che lo Stato dovrebbe investire nella amministrazione della giustizia per garantire che i cittadini possano fruire di questo strumento. Sembra una riforma semplice, ma probabilmente noi utenti della giustizia parliamo una lingua diversa da quella dei decisori e di chi ci governa: a noi interessano garantismo, tempi rapidi, economicità.
di Serena Mazza
salvisjuribus.it, 4 agosto 2020
Il diritto alla salute, è un tema di grande attualità, accentuato maggiormente in questo particolare periodo di pandemia, è fondamentale, garantire la salute del detenuto, dall'ex boss al 41bis, al cosiddetto "detenuto ignoto", ciò è un atto che ha un' efficacia antimafia immediatamente misurabile, perché un carcere che non è democratico, rischierebbe di diventare, un carcere dove comandano le mafie, dove non essere picchiato, abusato, ricevere pacchi, avere una cella più decente diventano concessioni dei boss.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 agosto 2020
Il 30 luglio ministro Bonafede ha firmato il Decreto di riorganizzazione del Gruppo. Autonomia amministrativa e contabile, obbligo di relazionare solo una volta l'anno (prima era ogni 3 mesi) al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap).
di Ida Blasi
Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2020
Il sindacato incidentale attribuito al giudice penale sull'atto amministrativo e sull'esercizio della discrezionalità dell'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, pur in presenza di una fattispecie sufficientemente tipizzata dall'art. 323 c.p. nella formulazione già novellata dall'art. 1 della legge n. 234 del 16 luglio 1997, si è tradotto in una produzione di interpretazioni "sostitutive" del precetto penale che ne hanno esteso oltre misura l'ambito di applicazione.
Che tale sia il sostrato in cui si inserisce la novella dell'art. 323 c.p., attuata dall'art. 23 del Decreto - Legge n. 76 del 16 luglio 2020, è comprovato dalle statistiche riguardanti l'ingente numero di procedimenti penali annualmente iscritti per tale reato ed il numero, assolutamente esiguo, di condanne che in ultima analisi li definiscono. Nel contesto del cosiddetto Decreto Semplificazioni, che sotto numerosi aspetti interviene a semplificare in un'ottica di speditezza e maggiore efficienza l'azione della pubblica amministrazione e ad incidere anche sui presupposti della responsabilità contabile, si innesta una nuova definizione del delitto di abuso d'ufficio.
La fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.è stata oggetto dalla sua entrata in vigore nel Codice Rocco sino alla pubblicazione del Decreto - Legge n. 76 del 16 luglio 2020, di tre significative novelle - oltre ad una modifica concernente il trattamento sanzionatorio - tutte dichiaratamente orientate a rimediare ad una strutturale carenza di tipicità della norma ed alle conseguenti ambiguità radicatesi nell'ambito del cosiddetto diritto vivente. La discussa disposizione incriminatrice, nella sua terza formulazione risalente alla legge n. 234/1997, si inseriva (come del resto anche in precedenza) tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione con funzione sostanzialmente sussidiaria rispetto a fattispecie più gravi, sussumendo al suo interno condotte che avrebbero dovuto assumere valenza residuale.
A dispetto della sua teorica "marginalità" nel sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, il numero di procedimenti iscritti per il delitto di cui all'art. 323 c.p. proliferava a dismisura, con esiti punitivi però molto modesti. Mentre la norma de qua sopravviveva per oltre un ventennio ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati (si vedano tra le più recenti, Corte Cost., ordinanze n. 251/2006 e n. 177/2016), il complesso scenario dei delitti contro la Pubblica Amministrazione subiva a sua volta nuove importanti riforme, a partire dalla legge n. 190/2012, sino alla legge n. 3/2019, cosiddetta "Spazza-corrotti", senza alcuna specifica incidenza sull'abuso d'ufficio.
Quest'ultimo è stato ora modificato, in un contesto storico in cui la legislazione d'urgenza si produce quasi quotidianamente, con risultati di dubbia efficacia rispetto alle finalità astrattamente perseguite. Alla vigilia e nell'immediatezza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si sono susseguiti alcuni preliminari commenti di segno non univoco particolarmente in ordine alla tecnica descrittiva adoperata per ridefinire la fattispecie e sulla sua coerenza rispetto alla pretesa paralisi dell'azione della Pubblica Amministrazione asseritamente dovuta al timore di incriminazioni a titolo di abuso d'ufficio.
Prima di svolgere alcune riflessioni al riguardo, merita rilevare come, esattamente un giorno prima, sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 75 del 15 luglio 2020, che nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" apportava alcune modifiche al codice penale, ed in specie al trattamento sanzionatorio per i delitti di cui agli artt. 316, 316 ter, 319 quater, 322 bis, nei casi in cui i fatti offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000,00, oltre a modificare all'art. 5, il Dlgs n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, inserendo nel catalogo dei delitti presupposto, tra gli altri, proprio il delitto di abuso d'ufficio.
Lo stesso delitto - come si è detto - riformato un giorno dopo, con diretta necessaria incidenza proprio sul neo-modificato art. 25, comma 1, Dlgs n. 231/2001. Dato atto di tale singolare sequenza cronologica, va osservato come il Legislatore d'urgenza abbia ritenuto di agevolare la ripresa dell'ordinario andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso un processo di semplificazione di alcune procedure, all'insegna dell'emergenza sanitaria da Covid 19, al cui interno la rimodulazione di un segmento di fatto tipico della norma incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. assumerebbe una funzione strategica.
In particolare, il previgente precetto puniva il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurasse intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecasse ad altri un danno ingiusto.
L'abuso d'ufficio, dunque, presupponeva una violazione di legge o di regolamento o la mancata astensione in presenza di un conflitto di interesse, direttamente ricollegabile alla realizzazione dell'evento costituito dall'acquisizione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o dalla causazione di un danno ingiusto; comportamenti sorretti dal dolo cosiddetto intenzionale.
Le criticità insite in siffatta formulazione, si ricollegavano innanzitutto alla esatta delimitazione del concetto di violazione di legge o di regolamento, a fronte di interpretazioni estensive del dictum normativo tali da ricomprendervi la violazione dei valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, riferibili all'art. 97 della Costituzione (principi, del resto, analogamente evocati dalla giurisprudenza di legittimità anche ai fini dell'individuazione, in materia di corruzione, delle nozioni di atto d'ufficio ed atto contrario ai doveri d'ufficio).
Accedendo a tale interpretazione estensiva propugnata dal diritto vivente, l'accertamento della violazione di legge si risolveva in alcuni casi in una valutazione "incidentale" - e non solo, da parte del giudice penale sul "merito amministrativo" o addirittura in un sindacato di illiceità di atti anche ove ritenuti legittimi ad opera della giurisdizione amministrativa.
È però altrettanto vero che la violazione di legge, anche nella sua più vasta accezione, non integrava ex se il delitto di abuso d'ufficio richiedendosi, oltre all'elemento soggettivo del dolo intenzionale, il requisito ulteriore della cosiddetta "doppia ingiustizia", cioè a dire dell'obiettiva ulteriore ingiustizia del vantaggio patrimoniale ovvero del danno arrecato a terzi.
È interessante osservare come proprio il criterio dell'accertamento del requisito della doppia ingiustizia, sembrasse poter assurgere a momento selettivo dell'area di rilevanza penale della condotta eventualmente non conforme ai principi regolatori dell'azione dalla Pubblica Amministrazione, pur con l'ovvia difficoltà di discernere concretamente l'ingiustizia della condotta dall'ingiustizia dell'evento del delitto di abuso d'ufficio. Ancora, la necessaria "patrimonialità" del vantaggio, in una prima fase intesa come vantaggio avente diretta rilevanza patrimoniale aveva finito per estendersi ad incrementi di carattere economico indiretti o addirittura potenziali, così dilatando anche i confini dell'evento del reato.
Ebbene, i deficit di tipicità sin qui commentati, pur rendendo auspicabile un intervento idoneo a tracciare con sufficiente determinatezza la sfera applicativa del delitto di abuso d'ufficio, avrebbero probabilmente meritato un'opera di approfondimento maggiore e meglio ponderata. In primo luogo, il novellato testo dell'art. 323 c.p., vede la violazione di norme di legge o di regolamento, sostituita dalla "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuano margini di discrezionalità", con conseguente espunzione dall'area di rilevanza penale delle condotte ricollegate ad attività di natura discrezionale.
Invero, a meno di non voler immaginare che il futuro diritto vivente ricondurrà l'interpretazione del novum genus di "violazione" ancora una volta alla generale lesione dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 della Costituzione, deve constatarsi come il Legislatore d'urgenza abbia relegato il delitto di abuso d'ufficio ai soli casi di violazione di norme sostanzialmente imperative nell'individuazione delle condizioni di esercizio della pubblica funzione, con conseguente impunità dei pubblici funzionari le cui attribuzioni si esprimano attraverso la formazione o l'adozione di atti che presuppongano l'esercizio della discrezionalità.
Tuttavia, la concreta verifica processuale in ordine alla violazione di norme attributive di funzioni di carattere non discrezionale e la distinzione tra queste e quelle che invece riconoscano al pubblico funzionario poteri che necessitano l'esercizio di una discrezionalità, potrebbe imporre al giudice penale di dover (e saper) discernere specificamente le peculiarità dell'atto o del procedimento amministrativo. L'interprete, dunque, dovrà padroneggiare le opportune nozioni di diritto amministrativo e la sua valutazione potrebbe porsi in contrasto con eventuali paralleli pronunciamenti del giudice amministrativo.
Accanto alla apparentemente rigida e rigorosa definizione di violazione di regole di condotta non discrezionali, resta invece inalterata la ulteriore tipologia di condotta rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p., vale a dire quella consistente nella violazione di obblighi di astensione in presenza di interesse privato proprio o altrui che, con ogni evidenza si pone in antitesi con il compimento di atti dell'amministrazione privi di profili di discrezionalità.
Pur non potendo sfuggire la complessità delle questioni che ruotano intorno alle esigenze di conferire maggiore determinatezza alla fattispecie in esame ed alle evidenti connesse difficoltà, è lecito chiedersi se l'intento del Legislatore d'urgenza fosse realmente quello di pervenire, come chi scrive ritiene, ad una sostanziale "depenalizzazione" di una delle preesistenti modalità di condotta previste dalla norma derivante dalla espunzione di buona parte dell'area della discrezionalità amministrativa dalla fattispecie delittuosa, con plausibili effetti retroattivi.
In secondo luogo, la scelta di intervenire - come di frequente accaduto nei mesi dell'emergenza sanitaria - con Decreto Legge, in materia penale, desta non poche perplessità, tra l'altro, sul fronte del diritto costituzionale. Da un primo punto di vista, se è vero che il proliferare di procedimenti iscritti per il delitto di abuso d'ufficio può avere inciso sull'attività dei pubblici amministratori, non può escludersi che l'evocata paralisi possa essere stata sensibilmente amplificata anche dalla riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione del 2012, oltre che dall'intervento marcatamente repressivo - al punto da esporsi a profili di palese incostituzionalità - operato dalla legge n. 3/2019.
Tuttavia, che l'attuale condizione di ritardo sistemico, su cui hanno in ultimo influito anche le chiusure degli uffici pubblici e le significative carenze di informatizzazione tali da non consentire la prosecuzione dalle attività da remoto, integri i presupposti di straordinarietà ed urgenza (art. 77 Cost.) in rapporto alla specifica necessità di incidere sulla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p., appare a chi scrive controvertibile. Ma anche ammettendo la conformità dello strumento normativo adoperato ai suoi presupposti costituzionali, non può tacersi del fatto che una eventuale mancata conversione del Decreto Legge, contenente una norma penale di favore produrrebbe gravi ripercussioni nonché incertezze ben maggiori di quelle che avrebbe dovuto sanare.
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 4 agosto 2020
Ha lasciato il carcere ed è stato trasferito in ospedale. Guardato a vista, in un padiglione riservato ai detenuti, ma non più all'interno della cella nella quale è rimasto recluso negli ultimi anni al carcere duro.
Da venerdì scorso Raffaele Cutolo non è più recluso nel penitenziario bunker di Parma, ma è stato condotto in ospedale in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute. È la seconda volta che accade nel giro di pochi mesi, in relazione a una condizione di salute ritenuta incerta, precaria.
Un caso che solleva reazioni da parte della famiglia, che lamenta mancanza di informazioni certe da parte del carcere e della stessa struttura ospedaliera nella quale Cutolo è stato tradotto quattro giorni fa. Spiega al Mattino Immacolata Iacone, moglie del fondatore della Nco: "Vogliono ammazzare mio marito. Non ci danno informazioni sulle sue reali condizioni di salute, si sono limitate a dire che è finito in ospedale solo per qualche colpo di tosse, cosa poco credibile. L'ultima volta che l'ho visto, al colloquio mensile, era spento, indifferente, incapace di qualsiasi reazione emotiva. È la prima volta che accade dopo tanti anni di detenzione".
Poi l'affondo, che ricalca una denuncia sostenuta anche in un convegno organizzato dall'associazione Nessuno tocchi Caino: "Vogliono uccidere Cutolo, vogliono sbarazzarsi di lui, come hanno fatto per Rana, Fabbrocino. Provenzano: vogliono farlo uscire morto dal carcere". Ma da cosa trae spunto una denuncia tanto grave? Assistita dall'avvocato Gaetano Aufiero, Immacolata Iacone fa riferimento alla decisione del carcere di Parma di negare la visita di un geriatra di fiducia in cella.
Spiega al Mattino il penalista Aufiero: "Abbiamo indicato un medico di Parma di riconosciuta esperienza professionale, per altro noto anche alla struttura carceraria in questione, ma ci è stato risposto che non veniva autorizzata la visita per "motivi di opportunità", che francamente faccio fatica a comprendere. Rimaniamo in attesa di capire per quale motivo Cutolo è stato trasferito in ospedale, non potendo accontentarci di quanto è stato riferito a voce alla famiglia da qualcuno del reparto, a proposito di non meglio precisati colpi di tosse".
Un caso che torna a sollevare attenzione, anche alla luce di quanto avvenuto la scorsa primavera, con l'intervento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che negò il beneficio degli arresti domiciliari al capo e fondatore della Nuova camorra organizzata. Un provvedimento, quello dei giudici emiliani, che prese in considerazione anche il frutto delle indagini condotte su Ottaviano e altri comuni vesuviani dalla Dda di Napoli.
Ricordate il caso della scorsa primavera? Stando al collegio di giudici bolognesi (presieduto dal magistrato Antonietta Fioraio), Cutolo deve restare in carcere, dove resta ben curato, sulla scorta di un principio di fondo: "Resta un simbolo per la camorra e la sua scarcerazione potrebbe dare forza ai gruppi "eredi" della Nco".
In sintesi, potrebbe essere vista come una sorta di riscatto da parte di chi vive ancora nel "mito" del professore di Ottaviano. Un ragionamento da sempre respinto da parte della difesa, che in questi mesi aveva anche chiesto la possibilità di tradurre il detenuto ai domiciliari, ma in una località lontana rispetto al comune di Ottaviano.
E invece sullo spessore criminale di Cutolo, i giudici bolognesi non hanno avuto dubbi: "Si può ritenere che la presenza di Raffaele Cutolo potrebbe rafforzare i gruppi criminali che sì rifanno tuttora alla Nco, gruppi rispetto ai quali Cutolo ha mantenuto pienamente il carisma".
Condannato in via definitiva a 14 ergastoli (tra cui quelli comminati per gli omicidi del vicedirettore del carcere di Poggioreale Giuseppe Salvia e del politico Marcello Torre), Cutolo è affetto da patologie respiratorie (ma è risultato negativo al Covid), in uno scenario che sembra essersi improvvisamente aggravato. Spiega ora la moglie del padrino della Nco: "E un essere umano, abbiamo diritto a conoscere il suo quadro clinico e a chiedere tutela per le sue condizioni di salute".
di Errico Novi
Il Dubbio, 4 agosto 2020
Il pressing del responsabile Giustizia Pd sul ddl stranamente bloccato a Palazzo Chigi, dove il guardasigilli Bonafede l'ha inviato già da dieci giorni. Intanto la sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli sospende il "processo" a Ferri e invia gli atti alla Cassazione. Qualcosa potrebbe essere cambiato, rispetto alle prime ipotesi cruente istigate dal caso Palamara. Nella congerie politico-legale in cui è ormai avvolto il Csm si devono registrare due novità.
Innanzitutto la dichiarazione rilasciata nel fine settimana da Andrea Orlando, vicesegretario dem, al festival del giornale online Tpi.it: "Non sono tra coloro che criminalizzano Palamara, e credo che la magistratura non possa fare come la politica degli anni 90, quando si diceva 'è una questione limitata': se ci sono patologie sistemiche", ha fatto notare Orlando, "più che creare un caso individuale bisogna capire cosa non funziona".
L'altra notizia è di stamattina e viene dal processo disciplinare destinato a viaggiare in parallelo con la riforma del Csm, quello che vede come principale incolpato proprio Luca Palamara ma che riguarda anche Cosimo Ferri, ora deputato di Italia viva ma fino a poco tempo fa leader di "Magistratura indipendente": ebbene, la sezione disciplinare del Csm dinanzi alla quale si svolge il procedimento ha deliberato di sospenderne gli effetti per il parlamentare, e sottoporre alle sezioni unite della Cassazione una delle istanze di ricusazione presentate dallo stesso Ferri.
In particolare quella relativa ai due componenti Stefano Cavanna e Michele Cerabona, che sarebbero anche parti lese rispetto ai presunti illeciti di Ferri. Dovrebbero insomma giudicare su vicende di cui secondo l'accusa sarebbero in parte vittime, il che crea notevoli problemi di compatibilità, sui quali dovrà pronunciarsi la Suprema corte.
Sono due faccende diverse, che però raccontano la stessa cosa: la partita sulle toghe non è chiusa, né sul piano legale né in termini strettamente politici. Il Pd vuole un approccio rigoroso ma non sbrigativo, comunque rispettoso anche del pluralismo interno alla magistratura. E al Dubbio, il responsabile Giustizia del Nazareno Walter Verini dice, a proposito del ddl sul Csm: "Auspichiamo una rapida discussione e approvazione in Consiglio dei ministri, che darà modo al Parlamento di compiere un confronto serio per una riforma che potrà aiutare la magistratura a ritrovare piena credibilità".
Come ha detto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, su una riforma così delicata è necessario adottare un metodo costituente: anche se non si modifica la Carta, si interviene comunque su un organo di rilievo costituzionale, e sarebbe opportuno procedere con la partecipazione più ampia possibile, anche delle forze di opposizione. Il Pd ne è altrettanto convinto e considera i possibili conflitti sul sistema di voto un terreno su cui confrontarsi a viso aperto, senza il timore che alcuni settori della stessa maggioranza, cioè Matteo Renzi, possano recitare ancora una volta la parte della voce fuori dal coro.
Si vedrà dunque se davvero il Consiglio dei ministri di questa settimana sarà l'occasione propizia per l'atterraggio della legge delega sui magistrati, tenuta un po' curiosamente nel cassetto nonostante il testo sia ormai "chiuso". È nelle mani del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi da una decina di giorni, con gli ultimi ritocchi sul sistema per l'elezione dei togati (compresi i meccanismi che dovrebbero assicurare parità di genere, sollecitata sempre da Verini e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis) e con la modifica in extremis del micro-sorteggio residuale.
In pratica il guardasigilli ha accolto la "riforma elettorale" modellata sul sistema simil-australiano (copyright Stefano Ceccanti e Alfredo Bazoli) ma ha ottenuto di prevedere che se in qualcuno dei 19 collegi non si raggiungesse la soglia minima di 10 candidati volontari, i mancanti verrebbero individuati per sorteggio. Non è ovviamente la soluzione ipotizzata un anno fa da Bonafede, quando la selezione random dei "candidabili" era finita a tutti gli effetti nell'articolato della riforma, poi accantonata per la rottura con Salvini. Ma è comunque il segnale che quello è l'approccio più gradito al guardasigilli e al suo Movimento.
Dopodiché non si tratta di un dettaglio capace di allarmare più di tanto i dem, contrari alla soluzione basata sul sorteggio perché incostituzionale e poco compatibile col pluralismo della rappresentanza, a cui il partito di Zingaretti non intende rinunciare.
Fatto sta che l'approccio del Pd e le difficoltà rispetto all'idea del maxiprocesso lampo a Palamara - indebolita anche dalle critiche di Md sulla presenza di Davigo nel collegio disciplinare - autorizzano un pronostico: nei confronti della magistratura non dovrebbe consumarsi quella sorta di vendetta intravista da Eugenio Albamonte, segretario di "Area" e pm a Roma, anche in un'intervista al Dubbio. Non dovrebbe ripetersi cioè quell'errore commesso 27 anni fa con i partiti, quando l'improvvisa scoperta della in realtà arcinota prassi tangentizia demolì un intero sistema politico.
Nel caso della magistratura non si dovrebbe assistere a un sistema politico-associativo improvvisamente raso al suolo. Anche se nella riforma del Csm c'è una norma che impedisce la formalizzazione dei gruppi all'interno del plenum, la vita dell'Anm e delle correnti non dovrebbe uscirne sconvolta. E, nonostante 27 anni fa, con i partiti, tutto si sia risolto con metodi assai meno rispettosi, non è detto che per la democrazia e per la giustizia si tratterebbe di un irrimediabile fallimento.
Il Fatto Quotidiano, 4 agosto 2020
La riforma del Csm approderà al prossimo Consiglio dei Ministri. Sono previsti 19 collegi e 2 turni di votazione. Al primo turno si possono esprimere fino a 4 preferenze - alternando candidati di genere diverso - e, per ogni collegio, almeno 10 candidature suddivise equamente per genere. Se il numero è inferiore, o non è rispettata la parità, si procede al sorteggio delle candidature mancanti. Passa al primo turno chi ottiene il 65% dei voti, altrimenti si va al ballottaggio tra i 4 candidati - anch'essi suddivisi per genere - più votati.
Il numero dei consiglieri torna a 30. Venti togati e 10 laici che non potranno essere scelti tra chi, negli ultimi due anni, è stato al Governo, anche di una Regione. Sorteggio annuale per i componenti delle Commissioni. Chi è membro del Disciplinare non potrà far parte delle Commissioni che si occupano di nomine, valutazioni di professionalità e trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei magistrati.
Per combattere la degenerazione correntizia sarà vietato costituire gruppi all'interno del Csm. Le nomine avverranno secondo le esigenze di copertura degli uffici - per evitare quelle "a pacchetto" - con obbligo di audizione dei candidati e la raccolta dei pareri di avvocatura, magistrati e dirigenti amministrativi degli uffici di provenienza.
Gli ex consiglieri non potranno candidarsi a incarichi direttivi per 4 anni (i fuori ruolo per 2). Chi entra in politica non potrà più indossare la toga - sarà inquadrato al ministero della Giustizia o altri ministeri - e chi non viene eletto sarà assegnato a una regione diversa da quella in cui s'è candidato e non con funzioni inquirenti.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2020
Corte di cassazione - Sentenza 3 agosto 2020 n. 23474. Prima decisione a favore dei detenuti psichiatrici da parte della Cassazione, dopo che la Corte costituzionale, nell'aprile scorso (sentenza n. 99/2020), ha dichiarato illegittimo l'art. 47-ter, co. 1.ter, Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena. La Prima Sezione penale, sentenza 23474/2020, ha così accolto, con rinvio, la richiesta di un uomo recluso, per un cumulo di pene, da 5 anni e mezzo ed affetto da una grave disturbo ossessivo compulsivo accertato da un medico psichiatra ed in precedenza riconosciuto anche da un altro tribunale di sorveglianza che gli aveva concesso di scontare il residuo pena ai domiciliari.
Tornato in carcere per altri reati, si era nuovamente rivolto al giudice ed al Tribunale di sorveglianza che però non hanno ravvisato ragioni per il rinvio dell'esecuzione della pena (o domiciliari), "atteso che lo stato morboso, non definibile come grave, non comportava una certa prognosi infausta quoad vitam, né risultava che egli potesse giovarsi, in libertà, di cure e trattamenti sanitari non praticabili in detenzione". Né tantomeno l'espiazione della pena "si palesava in contrasto con il senso di umanità, attesa la adeguatezza delle cure apprestabili in regime detentivo"
Tutt'altro il quadro offerto dalla difesa secondo cui il Tribunale aveva del tutto ignorato la perizia dello psichiatra che aveva dato conto di una situazione clinica "incompatibile con la protrazione dello stato di restrizione intramuraria ". Era stata invece privilegiata la Relazione del Presidio medico interno alla Casa circondariale di Teramo, in tal modo "obliterando le carenze dell'offerta sanitaria dell'istituto, non compensate da una irragionevole somministrazione di psicofarmaci, inidonea a curare le patologie del detenuto, che sarebbero peggiorate in maniera pesante e incontrollata".
Il ricorso è stato accolto dalla Suprema corte che ricorda come la Relazione del medico collimi con il giudizio cui era pervenuto, alcuni anni prima, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, il quale aveva concesso di proseguire la espiazione della pena residua in regime di detenzione domiciliare. Dopo la sentenza della Consulta, afferma la Corte, "è ora possibile concedere, alla persona affetta da gravi problematiche psichiatriche, la misura della detenzione domiciliare, la cui applicazione deve essere valutata all'esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio dell'istituto e della ridefinizione del suo perimetro conseguente alla declaratoria di incostituzionalità, il dato relativo alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione, quello attinente agli interventi terapeutici non efficacemente esperibili all'interno del carcere e, infine, quello concernente la attuale pericolosità sociale (da apprezzare non soltanto in base ai precedenti penali e al residuo fine pena, ma anche all'incidenza della patologia sul grado di efficienza psico-fisica e sulla connessa capacità di porre in essere condotte criminose di una qualche gravità)".
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 4 agosto 2020
Alessandro de Guelmi, veterinario, ha affermato, riguardo a M49 l'orso in fuga da qualche giorno, che "se l'orso è veramente pericoloso va abbattuto" dato che "non è dignitoso rinchiuderlo a vita, prima in una gabbia, poi in un recinto".
Sì, ammazzate M49, ha detto proprio questo, scatenando maledizioni che gli sono arrivate addosso dai social. Una fiera irredimibile per non nuocere all'uomo può essere solo uccisa.
Un ragionamento estremo, cinico, ma non ipocrita: la sicurezza totale rispetto a un pericolo la si ottiene con la cancellazione della minaccia. In fondo è ciò che ha chiesto per sé stesso il carcerato catanese Turi Cappello, da più di vent'anni ingabbiato negli esigui metri quadri del 41bis.
In fondo è ciò che ha chiesto la signora Immacolata per il marito, Cutolo, che sta squagliando tutta la cera della sua candela: goccia a goccia, in una sofferenza bollente e lentissima. È un tema antico questo, dell'uomo: sul suo diritto di controllare i fattori di disequilibrio, sulla sua propensione a cautelarsi dagli eventi che ne minacciano la tranquillità.
Il sogno è vano, perché ci sarà sempre un prodotto della natura che sfuggirà al controllo. Ma l'uomo insiste, tenta il dominio su fatti ed esseri viventi. Il dottor De Guelmi svela una verità bruciante: le ripetute fughe dell'orso M49 testimoniano la sua insofferenza per la prigionia, per lui la vita dietro le sbarre è senza dignità, meglio morire.
Forse, davvero, se l'orso avesse voce, chiederebbe di essere ucciso se per vivere deve stare ai ceppi. E forse gli uomini in fuga lanciano lo stesso messaggio.
Chissà Grazianeddu Mesina, il re del Supramonte, che messaggi lancia con le sue innumerevoli fughe? Nascosto in qualche grotta a dire che è meglio di Papillon. Comunque la si pensi, qualunque delitto si sia commesso, c'è qualcosa che commuove nel tentativo di esalare l'ultimo respiro all'aria aperta. Comunque la si pensi, ci sono occasioni di umanità in cui il controllo diventa disumano e ci si potrebbe abbassare dalla statura di Dio, prendendosi il rischio, correndo il pericolo.
L'orso M49, intanto, scappato dal recinto di Casteller, dopo aver abbandonato la Marzola si trova ora sulla catena del Lagorai, il radiocollare che lo spia testimonia che da 24 ore staziona in Alta Val dei Mocheni, fra il lago di Erdemolo e la Valcava, la zona la conosce bene perché ci era passato durante la prima fuga. Il sindaco di Palù del Fersina, Stefano Moltrer, ha chiesto per lui la morte. Per contenere i suoi istinti di libertà gli sono stati somministrati farmaci castranti.
Un po' ha cominciato a morire quando, essendolo, ha deciso di assecondare la sua natura di orso. E forse in questa società amare l'aria libera è un delitto che segna l'esistenza, per tutti, bestie e uomini. E per tutti, bestie e uomini, pochi metri quadri di cella non ci somigliano nemmeno alla dignità.
- Raffaele Cutolo, un moribondo torturato dallo Stato fino alla morte
- Esiste ancora chi prova pietà
- Per il reato di omesso pagamento delle ritenute non conta il numero di lavoratori coinvolti
- La tortura nell'Italia di oggi: dopo la legge è necessario creare anche una nuova cultura
- Bergamo. "In & Out", progetto inclusivo per i detenuti










