di Simona Musco
Il Dubbio, 9 luglio 2020
La giornata per le vittime di errori giudiziari passa in commissione giustizia ma la maggioranza si spacca. Pd e 5Stelle non votano e ci pensa Italia Viva a far passare il disegno di legge. La giornata per le vittime di errori giudiziari passa in commissione giustizia ma la maggioranza si spacca. Pd e 5Stelle non votano e ci pensa Italia Viva a far passare il disegno di legge.
di Angela Stella
Il Riformista, 9 luglio 2020
In questa intervista Cesare Mirabelli, giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale, esalta il ruolo dell'avvocatura, critica l'influenza delle correnti sulle decisioni del Csm e aspira ad un Ministro della Giustizia con lo spessore di Giuliano Vassalli.
Quanto è grave la crisi della magistratura?
Parlerei piuttosto di crisi del sistema giustizia: crisi della durata dei processi civili e penali, crisi dell'organizzazione giudiziaria e crisi anche della magistratura per quanto concerne le recenti vicende del Csm. La magistratura deve recuperare autorevolezza e credibilità.
Secondo Lei le correnti andrebbero sciolte?
Sono correnti dell'Anm, ossia di una associazione privata, di antichissima data. Ricadono nell'ambito della garanzia della libertà di associazione. Occorre però che le correnti non esprimano il dominio nelle e sulle istituzioni, cioè sul Csm. Possono essere un luogo di dibattito ma il Csm è un organismo istituzionale di rilevanza costituzionale e dovrà essere eventualmente il sistema elettorale a ridurre l'impatto delle correnti, oltre che un cambiamento complessivo di costume.
Per la riforma del Csm si è parlato di molte possibilità: sorteggio, sistema misto. Che ne pensa?
La Costituzione prevede che siano eletti i componenti. Tuttavia i meccanismi elettorali possono essere molto vari e tali da ridurre il peso che hanno i centri organizzati del consenso sulla elezione. Se non ricordo male, per i quattro posti riservati ai pm alle elezioni sono state presentate quattro candidature: significa non eleggere ma nominare.
A proposito di pm, secondo uno studio dell'Ucpi in Italia ci sono circa 250 ricorsi al Tar da parte di magistrati contro le nomine fatte dal Csm. C'è qualcosa che non va.
I ricorsi al giudice amministrativo per le nomine deliberate dal Csm riguardano non solamente i posti di procura ma tutti gli uffici direttivi. Le promozioni manifestano una legittima aspirazione alla carriera ma sono effettuate con metodi che, come abbiamo visto recentemente, trovano una forte influenza da parte delle correnti. Ciò non significa che non siano adeguatamente qualificati ma che c'è un vantaggio per gli appartenenti alle correnti.
Le procure però non hanno troppo potere e per questo i magistrati si fanno la guerra per ambire a certi posti, come successo nello scandalo Palamara?
È vero che ci sono effetti politici della iniziativa penale che anticipano addirittura il contenuto delle sentenze. Lo stesso accade negli organi di informazione, con la pubblicazione di atti e di intercettazioni. Tutto ciò ha un effetto di condanna e di incisione sulla credibilità delle persone che hanno un ruolo pubblico prima che ci sia una verifica giudiziaria. Ma è anche vero che la politica a volte utilizza queste situazioni, avendo interesse ad usare come strumento di lotta politica le iniziative penali o le sentenze ancora non definitive.
A fine luglio si discuterà alla Camera della proposta di legge sulla separazione delle carriere dell'Ucpi. Che ne pensa?
Saremmo con una magistratura non solo distinta in giudicante e requirente ma anche con distinzione di ruoli e di accessi e di governo, con due Consigli Superiori distinti. Invito dunque ad una riflessione: nel contesto attuale gli uffici del pubblico ministero e le procure diventerebbero così una corporazione ancora più potente di quanto non lo siano oggi? Salvo che non ci sia un controllo politico sulla iniziativa penale ma in quel caso cambierebbe profondamente il sistema.
Il past presidente dell'Ucpi Beniamino Migliucci ha ribadito come sia "solo una leggenda metropolitana che con questa riforma il pm vada sotto il controllo dell'esecutivo"...
Bisogna stare molto attenti su questo, affinché il risultato che si ottiene non sia quello non voluto, ossia rafforzare la corporazione dei pubblici ministeri, anziché indebolirla. Quello che bisogna rafforzare molto è l'elemento del giudizio, cioè ogni iniziativa del pm deve essere rapidamente sottoposta al vaglio di un giudice imparziale e nella parità di posizioni tra accusa e difesa, tra procura e avvocatura. Senza avvocatura e senza difesa non c'è giurisdizione.
Secondo Lei quando un magistrato giudica c'è il rischio che talvolta venga influenzato dalle sue idee politiche?
La Costituzione dice che i magistrati sono sottoposti soltanto alla legge. Perciò devono interpretare e applicare la legge. Il giudice ha il dovere di distaccarsi dalle sue posizioni politiche, non può decidere in base a simpatie o antipatie.
Nel caso Berlusconi che abbiamo sollevato un tribunale civile ha 'ribaltato' una decisione della Cassazione. Come può esserci una giurisprudenza così non uniforme?
Non conosco il contenuto delle due sentenze, quindi mi è difficile esprimermi. In generale, uno dei difetti del sistema giustizia è proprio quello della scarsa prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Ciò ha anche degli effetti nel mondo economico e della iniziativa imprenditoriale. Se esiste una incertezza della interpretazione delle norme, ciò diviene o una dissuasione alle iniziative di investimento o un rischio rispetto al quale mi devo assicurare in qualche modo. La giurisdizione ha le sue responsabilità ma anche il legislatore è responsabile del disordine normativo.
Prima Diego Marmo verso Tortora, poi Amedeo Franco con Berlusconi. Può esserci in un magistrato del turbamento?
Distinguerei due aspetti: chiunque giudica, non solo un magistrato, ha permanentemente una sofferenza del giudizio; è reale che si abbiano dei dubbi sulla correttezza delle decisione presa, soprattutto quando si tratta di valutazione delle prove e non solamente di interpretazione delle norme. Il rischio dell'errore c'è sempre e l'ordinamento per questo si preoccupa di far porre riparo agli errori giudiziari o prevede l'istituto della revisione. Detto questo, diverso è se è professionalmente adeguata la condotta dei giudici che vanno a cercare le persone nei cui confronti hanno emesso il giudizio per esprimere il proprio rammarico o per autodenunciarsi. Questo può avere qualche elemento di singolarità.
Il neo-ministro della Giustizia francese è Eric Dupond-Moretti, conosciuto per il record di assoluzioni. Questa scelta ha suscitato molte polemiche. Anche qui da noi c'è un Ministro della giustizia che di professione faceva l'avvocato...
Non esprimo un giudizio su un Ministro in carica. Se dovessi pensare ad un avvocato e giurista come Ministro della Giustizia farei il nome di Giuliano Vassalli: penalista illustre, vero avvocato non marginalmente impegnato nella professione, con un certo spessore: rinchiuso nel carcere nazista di via Tasso, rischiò di essere portato alle fosse Ardeatine. Ha operato insieme a Pisapia padre per un nuovo codice di procedura penale che valorizzasse la posizione della difesa. Ripeto: l'avvocatura è a pieno titolo un elemento della giurisdizione. Non bisogna vedere la magistratura come potere e l'avvocatura come funzione ancillare. Quindi che sia un avvocato il Ministro della Giustizia non dovrebbe suscitare perplessità come sta accadendo in Francia.
La Corte Costituzionale si è aperta all'esterno con diverse iniziative: il Viaggio nelle scuole e nelle carceri, da poco i podcast. Cosa ne pensa di questa operazione di comunicazione?
Ogni strumento di diffusione della conoscenza della Costituzione che consenta ai cittadini di essere partecipi dello spirito costituzionale e di difendere la Costituzione è positivo.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 9 luglio 2020
I due pm aderiscono alla Campagna "Uguale per tutti". Se il dibattito parlamentare sulla riforma della giustizia e del Csm, a causa soprattutto del "Palamara Gate", è paralizzato da mesi, si susseguono invece le iniziative dei diversi gruppi associativi della magistratura. Fra le varie proposte merita, però, di essere segnalata la raccolta di firme sul blog "toghe. blogspot. com", la piattaforma creata da alcuni magistrati non aderenti ad alcun gruppo associativo per evidenziare i mali del correntismo in magistratura.
Tre i temi: sorteggio per l'elezione dei componenti del Csm, rotazione degli incarichi direttivi, abolizioni dell'immunità per i consiglieri del Csm. Fra i firmatari, i consiglieri del Csm Sebastiano Ardita e Antonino Di Matteo. L'adesione dei due pm antimafia segna una "spaccatura" nel gruppo di Piercamillo Davigo e una presa di distanza nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli, infatti, è da sempre un grande estimatore dei due magistrati. Contenti dell'appoggio, i promotori dell'iniziativa si dichiarano "consapevoli della responsabilità che i due colleghi hanno esercitato nel manifestare la pubblica condivisione delle nostre tre proposte". La battaglia, proseguono, è sempre quella contro "le aggressioni improprie del correntismo, alle quali assistiamo quasi impotenti da decenni".
Sul sorteggio del Csm è necessario un passo indietro. Nel programma originale dei pentastellati, poi modificato in corso d'opera, era previsto che i membri del Csm si dovessero scegliere con il sistema del sorteggio fra una rosa di nominativi. In questi termini, però, la proposta non era stata inserita nel celebre contratto del governo gialloverde. Terminata l'esperienza del Conte uno, la proposta del sorteggio era finita nel dimenticatoio. Anzi, all'ultimo congresso nazionale dell'Anm tenutosi lo scorso dicembre a Genova, Bonafede ne aveva preso pubblicamente le distanze.
Lo scoppio del Palamara Gate aveva per qualche settimana "rivitalizzato" il dibattito sul sorteggio, senza che venisse però incardinata alle Camere alcuna discussione. Si dovrebbe trattare di un sorteggio temperato: elezioni della componente togata del Csm tra un numero di candidati sorteggiati; sorteggio di un numero di magistrati pari a dieci volte il numero dei componenti da eleggere tra tutti i magistrati sorteggiabili; richiesta di disponibilità di candidatura a tutti i magistrati; individuazione di una serie di requisiti di sorteggiabilità, alcuni dei quali connessi a precedenti incarichi dei magistrati; ripartizione del territorio in collegi nazionali, uno per ciascuna delle categorie di componenti del Csm.
Altro è tema, invece, riguarda il criterio da adottare nella nomina dei capi degli uffici giudiziari, argomento da sempre al centro di accese discussioni e definitivamente esploso con il Palamara Gate. Il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, superando il paramento dell'anzianità di servizio e concentrandosi sulla capacità organizzativa del magistrato, ha aumentato a dismisura il potere discrezionale del Csm. La rotazione eliminerebbe sul nascere tale potere discrezionale e, di conseguenza, il ruolo delle correnti della magistratura, affermano i promotori. Si tratta della "rotazione turnaria" delle funzioni direttive e semidirettive fra i magistrati dell'ufficio. Una proposta già risalente che era stata etichettata dall'ex consigliere del Csm Pierantonio Zanettin (FI), come "maoista".
I fautori sottolineano che "considerando l'attuale pianta organica, i posti di vertici disponibili sono solo per il 10% delle toghe. Ciò determina che il rimanente 90% si ' disinteressa' da subito dell'autogoverno". All'obiezione che non tutti i magistrati hanno uguali capacità organizzative, replicano che "quotidianamente ciascuna toga organizza il proprio ruolo: il sistema, dunque, tollera 'l'incapacità' del collega ad organizzare la gestione dei propri processi ma si 'allarma' se quello stesso magistrato dovesse essere chiamato a svolgere un turno di gestione di un Tribunale". I magistrati, poi, in vista di quel "dovere di dirigenza" parteciperebbero necessariamente ed attivamente alle scelte via via adottate dal dirigente pro tempore, dando vita addirittura ad un loop virtuoso.
di Marco Demarco
Il Riformista, 9 luglio 2020
Il nuovo percorso di studi promosso dall'Università Suor Orsola Benincasa, visti i tempi, è quasi una misura di pronto intervento. Oggi l'annuncio. Mezzo secolo fa, Salvatore Satta - una colonna del nostro Novecento - immaginò che uno studente gli chiedesse cosa fare per diventare giurista. "Gli direi - scrisse - che occorrono la cultura e l'esperienza".
Poi, però, entrò più nello specifico e gli consigliò, prima, la lettura della Divina commedia ("Se non si è letto Dante, se non si è ricreato il proprio spirito in Dante, non si può chiamarsi giuristi") e poi la lettera che Gargantua scrisse al figlio Pantagruele quando questi si avviò agli studi. Eccone un frammento. "Figlio mio, io intendo e voglio che tu apprenda le lingue perfettamente: in primo luogo il greco, come prescrive Quintiliano; in secondo luogo il latino; e poi l'ebraico per le sacre scritture, e il caldaico anche e l'arabico".
A parte Dante, una tale pretesa oggi suonerebbe alquanto eccessiva. O no? Ma c'è una ragione perché tutto questo mi è venuto in mente. Proprio oggi, infatti, alle 15 in diretta streaming, l'università Suor Orsola Benincasa annuncerà la nascita della prima "scuola per la magistratura": del primo percorso di studi universitari fi - nalizzato alla preparazione dei futuri magistrati. Con i tempi che corrono, è sicuramente una buona notizia. E lo è doppiamente aver scelto come sede Napoli, città di grandi giuristi. Ma quel che più conta è il momento scelto per l'iniziativa, che fa della scuola quasi una misura di pronto intervento.
Lo scandalo Palamara, le dimissioni dal Csm, l'imbarazzo dell'Anm, le polemiche sulle chat dei magistrati pubblicate sui giornali, il caso Berlusconi: cos'altro deve ancora succedere? Mai la magistratura italiana è stata così fortemente delegittimata da una serie tanto impressionante di fatti. Ed ecco perché una scuola arriva a proposito.
Le ragioni della débâcle giudiziaria sono note, dalle riforme mancate, ai privilegi togati mai sacrificati in nome dell'interesse pubblico. Ma è inutile, ora, insistere su questo tasto o, viceversa, sul patriottismo eroico di tanti magistrati che hanno difeso la democrazia italiana. Più opportuno, piuttosto, potrebbe essere immaginare anche noi cosa insegnare ai magistrati di domani. E gira e rigira, forse anche oggi non restano che due cose: l'uso delle parole e il dominio dei comportamenti. I fatti recenti ci dicono che i magistrati devono anche imparare a comunicare e a stare in società.
E poiché le cose e le parole si tengono, ciò spiega perché a molti magistrati capiti di comportarsi male e di esprimersi peggio. Si sono scritte intere biblioteche sul giuridichese, su questa lingua ostentata come sacrale, ma in realtà banalmente gergale, infarcita di pseudotecnicismi, di arcaismi, di sociologismi, di narcisismi, di luoghi comuni e di locuzioni dall'apparenza specialistica ma nella sostanza inessenziali.
Il punto però è che tutto questo parlar male spesso non esprime altro che il mero compiacimento per il potere esercitato. Un potere che dovrebbe essere libero da condizionamenti e che invece non lo è affatto, specialmente quando si avvina troppo alla politica rappresentativa, addirittura fino a mutuarne le liturgie e le peggiori finalità. Ma c'è un problema. Per una scuola, insegnare a usare le parole giuste non è difficile: basta, ad esempio, impegnare uno scrittore ex magistrato come Carofiglio (devo a lui, tra l'altro, il riferimento a Salvatore Satta). Più difficile, invece, è educare alla sobrietà dei comportamenti.
Un corso specifico di deontologia professionale? Magari, perché no. Nel frattempo, però, può valere come spinta motivazionale proprio il finale della lettera di Gargantua, sempre quella. Caro futuro magistrato, "guardati dalle lusinghe del mondo; non perdere il tuo cuore in cose vane... Servi il tuo prossimo e amalo come te stesso. Onora i tuoi precettori. Fuggi la compagnia di quelli ai quali non vorresti somigliare, e fa' che non siano vane le grazie che Dio ti ha elargito...". Credo possa andar bene anche per i non credenti.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2020
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano - Direttiva Intercettazioni (Dl 30/2019) - Circolare 6 luglio 2020. Intercettazioni senza espressioni in danno della reputazione e senza indicazioni del contenuto, se l'intercettato è un parlamentare o un avvocato; se rilevanti poi, di norma ne è esclusa la riproduzione letterale; sui trojan, attenzione all'indicazione dei luoghi nei quali l'operazione di ascolto è effettuata. Sono questi alcuni dei punti chiave della linee guida con le quali la Procura di Milano, in una direttiva firmata dal Procuratore Francesco Greco, anticipa la riforma delle intercettazioni che dovrebbe entrare in vigore a settembre (fatto salvo l'ennesimo rinvio). Una riforma da sempre tormentata e che visti contrapposti anche Pd e 5 Stelle, alla caccia di una difficile sintesi poi trovata a fine anno, ma già oggetto di un nuovo slittamento causa Covid-19.
Centrale il tema dei rapporti con la polizia giudiziaria e la vigilanza che il pubblico ministero deve effettuare nella selezione dei contenuti rilevanti nelle indagini e utilizzabili nel procedimento. E allora, le linee guida dettagliano le ipotesi possibili, partendo dalla necessità di omissione di qualsiasi indicazione sui contenuti nei casi di conversazioni che contengano espressioni lesive della reputazione oppure dati sensibili; in queste situazioni, se possibile, andranno indicati solo i soggetti in comunicazione, la data e orario della conversazione e la qualificazione come irrilevante della comunicazione.
Esito analogo, omissione del contenuto e sommaria identificazione della comunicazione (soggetti, data e orario della conversazione), quando parte della conversazione è un parlamentare o un avvocato difensore. Tutto il materiale non rilevante o inutilizzabile finirà comunque nell'Archivio delle intercettazioni, restando disponibile anche per le difese che però non ne potranno fare copia.
Delle intercettazioni rilevanti, invece, "la polizia giudiziaria riferirà al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti". A queste informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, su richiesta del Pm, dell'intera conversazione.
Per quanto riguarda la "nuova frontiera" delle intercettazioni, l'utilizzo dei trojan (proverbiale l'indagine condotta sull'utenza dell'ex leader di Unicost e consigliere Csm Luca Palamara), la direttiva Greco sottolinea la crucialità del luogo, ricordando che al captatore informatico di regola si può fare ricorso nelle abitazioni private solo quando esiste un motivo fondato per ritenere che vi si stia svolgendo un'attività criminale, con l'eccezione di alcuni gravi reati, mafia e terrorismo per esempio, e, di recente, dei principali reati contro la pubblica amministrazione se puniti con pena superiore a 5 anni. Sarà così il pubblico ministero a invitare la polizia giudiziaria al monitoraggio costante dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, verificata la necessità, se possibile, di indicarli pure nei verbali.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 luglio 2020
Il 25enne condannato per l'omicidio di Gianluca Monni e Stefano Masala. "I carabinieri mi hanno estorto ammissioni che io non avrei voluto nemmeno fare". A dirlo è Alessandro Taras, il teste fondamentale per l'accusa nei confronti del 25enne Alberto Cubeddu - difeso dagli avvocati Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli - dove si è visto da pochi giorni confermare in appello l'ergastolo per l'omicidio di Gianluca Monni avvenuto in Sardegna, a Orune (provincia di Nuoro), e con il sequestro, l'omicidio e la distruzione del cadavere, mai trovato, di Stefano Masala di Nule.
Si tratta di un passaggio di un'intercettazione riportata nella denuncia a firma di Cubeddu stesso, da poco depositata alla procura generale di Cagliari, al procuratore di Sassari e al comandante della legione dei carabinieri Sardegna. Non è di poco conto e che apre, di fatto, delle falle all'impianto accusatorio nei confronti di un ragazzo che rischia definitivamente di scontare un ergastolo per dei delitti che probabilmente non ha commesso. Alessandro Taras, di Ozieri, inizialmente è stato accusato, in concorso con Alberto Cubeddu, di aver incendiato l'auto di Stefano Masala. Il pubblico ministero Andrea Vacca aveva concluso la sua requisitoria sollecitando una condanna a 10 mesi per incendio doloso. Ad aprile del 2017 è stato assolto, ma nel frattempo era diventato il superteste dell'accusa.
Cambia versione e diventa il principale accusatore - Dal 18 settembre 2015, data in cui Taras è stato sentito dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro come persona informata sui fatti, si sono susseguiti una serie di accadimenti che lo avrebbero motivato nel corso dei mesi successivi a cambiare le proprie dichiarazioni proponendo una diversa ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria. Accadimenti che risultano, appunto, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate nel corso dell'attività investigativa svolta e, tra i quali, hanno avuto un peso determinante gli incontri con i familiari dello scomparso Stefano Masala e i molteplici colloqui con gli investigatori. Già dal febbraio 2016 i parenti dello scomparso si sono impegnati a individuare chi fosse la persona indagata insieme ad Alberto Cubeddu per la distruzione della Opel Corsa, nonché quale auto egli guidasse all'epoca dei fatti. I familiari dello scomparso sono riusciti a individuare l'allora coindagato Alessandro Taras. In tale occasione, come si evince dal contenuto delle intercettazioni, Taras ha proposto ai suoi interlocutori una versione di quanto accaduto nella notte tra l' 8 e il 9 maggio 2015 assolutamente sovrapponibile a quella offerta agli investigatori quando è stato assunto a sommarie informazioni il 18 settembre 2015. Ovvero aveva escluso qualsiasi responsabilità di Cubeddu in merito ai fatti per i quali qualche giorno fa è stato condannato.
Quei colloqui riservati e non verbalizzati - Ma poi cambia versione, perché? Dalla denuncia presentata ieri, emergerebbe che già a partire da ottobre Alessandro Taras è stato più volte convocato dai carabinieri in modo informale per colloqui riservati, mai verbalizzati né oggetto di relazione di servizio. Incontri segreti dei quali i legali di Cubeddu sono venuti a conoscenza solo attraverso un'attentissima analisi delle intercettazioni telefoniche agli atti del processo. Taras, parlando con i suoi interlocutori nei giorni di ottobre tra cui una sua amica avvocato, alla quale solo in un momento successivo conferirà mandato difensivo e che in quel momento non risultava essere suo difensore (anche perché egli non era ancora iscritto nel registro degli indagati), ha ricostruito dei fatti che secondo la denuncia presentata da Cubeddu sono di estrema gravità. Ossia, subito dopo l'incontro con il Luogotenente e i Carabinieri del Nucleo Investigativo, Taras ha confidato alla stessa che i militari che lo avevano incontrato avevano preteso che modificasse la sua ricostruzione dei fatti dichiarando che Cubeddu non era in macchina con lui la sera tra l' 8 e il 9 maggio 2015, bensì alla guida della autovettura dello scomparso Stefano Masala utilizzata per l'omicidio di Gianluca Monni. Gli avrebbero inoltre contestato il percorso, riferito nell'audizione di settembre sulla base della loro ricostruzione, e minacciato di una revoca indebita e ingiustificata del suo porto d'armi e di un aggravamento della sua posizione, ipotizzando - sempre secondo quanto racconta Taras all'amica - un diretto coinvolgimento nell'omicidio di Stefano Masala e Gianluca Monni.
Taras ne parla anche con un amico. Dalle intercettazioni emerge la confidenza che il suo racconto gli sarebbe stato fermamente contestato, nonostante lui fosse stato più che chiaro che qualsiasi modifica alle sue dichiarazioni avrebbe significato dichiarare il falso. Nella medesima intercettazione emerge anche un ulteriore dettaglio. Ossia la pretesa da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di rivedere quanto dichiarato nella sua prima audizione, che si sarebbe accompagnata alla garanzia e alle rassicurazioni che così facendo non avrebbe patito alcuna conseguenza. Tali incontri con i carabinieri, però non si sarebbero fermati ad ottobre, ma sarebbero continuati nel tempo. Il 24 marzo 2016, Taras confida ad un amico: "Mi hanno fregato i carabinieri che mi hanno fatto dare una deposizione che non si può usare al processo perché non c'era il mio legale" "me l'hanno estorta" "pressandomi me l'hanno.. mi hanno messo in bocca delle parole che io non avrei nemmeno voluto dire".
La denuncia nei confronti dei carabinieri - Nella denuncia da parte di Cubeddu, che ha nominato come difensore l'avvocato Mattia Doneddu, si fa presente - per corroborare un presunto accanimento nei sui confronti - anche l'informativa dei carabinieri ritenuta veritiera per tutte le successive fasi delle indagini fino al processo di primo grado. Nell'informativa, risalente al 9 maggio 2015, c'era scritto che "il ragazzo risulta indagato per tentato omicidio e rapina in concorso con il cugino Paolo Enrico Pinna". Si riferisce a un episodio avvenuto ad Ozieri il 6 gennaio 2014, una sparatoria contro un automobilista che stava facendo benzina con il solo obiettivo di rubare la macchina. I magistrati hanno prestato fede all'informativa e l'hanno ritenuta sufficiente a supportare la custodia cautelare descrivendo Alberto come una persona violenta, dedita alle rapine, pericoloso capace quindi anche di uccidere. Peccato che tale informativa si è rivelata una bufala, smentita alla Procura dei minorenni e e da quella di Sassari che hanno certificato che Cubeddu non è mai stato iscritto per quei fatti. In realtà tali ricostruzioni esposte nella denuncia, in occasione dell'udienza del 5 luglio 2018 presso la Corte d'Assise di Nuoro, erano state fatte presenti dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo alla Corte di trasmettere gli atti alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari al fine di far valutare dall'organo disciplinare i comportamenti della polizia giudiziaria di Nuoro e in modo particolare degli appartenenti al Nucleo Investigativo di Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Ma nulla da fare. La Corte d'Assise di Nuoro non ha assunto alcuna determinazione in ordine alla richiesta.
Eppure sono elementi che mettono in discussione uno dei pilatri fondamentali dell'accusa e che ha determinato la condanna all'ergastolo del 25enne. Secondo la denuncia, tutti questi fatti troverebbero come unica spiegazione la volontà dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Nuoro di inchiodare Alberto Cubeddu a responsabilità per fatti che non ha mai commesso. Resta sullo sfondo una domanda. Parliamo di intercettazioni che provengono da atti ufficiali del processo, perché non ne hanno tenuto conto per valutare l'attendibilità del superteste Taras? Quando Alberto è entrato in carcere aveva 20 anni e potrebbe trascorrerci gran parte della sua vita. I familiari, in particolare la sorella Gabriella, non si arrendono. La storia come la sua, in fondo, potrebbe riguardare tutti.
di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2020
Corte di Cassazione - Sentenza 15427/2020. E' onere del giudice di appello motivare adeguatamente la sentenza nel caso di reati fallimentari, evitando di ricorrere ad un richiamo generico al provvedimento di primo grado non idoneo a garantire adeguatamente il diritto di difesa dell'imputato. Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n.15427/2020.
Un imputato, infatti,,condannato in secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale accertati nel corso di un fallimento, ricorreva per cassazione al fin di ottenere l' annullamento della pronuncia di secondo grado. Il legale dell' imputato osservava come la sentenza emessa nei confronti del proprio assistito avrebbe dovuto essere riformata, in quanto contrastante con le disposizioni vigenti in materia di redazione dei provvedimenti di condanna relativi a reati fallimentari che prevedevano ben altre modalità ed oneri per i giudici di merito. Precisava infatti il difensore come i giudici di appello, avessero motivato il proprio provvedimento con un semplice richiamo generico alla decisione emessa in primo grado.
La loro pronuncia pertanto difettava di tassatività, dato che aveva omesso di prendere posizione su tutti i punti della tesi difensiva tanto da comportare una lesione irreversibile ed irreparabile del diritto di difesa del ricorrente odierno che ne richiedeva la tutela.
Concludeva pertanto il legale come da tale omissione non potesse che derivare la nullità del provvedimento oggetto dell' impugnazione.
Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con la sentenza n.15427/2020 qui in commento. La problematica decisa nel caso di specie, riguarda le modalità di redazione delle sentenze di condanna e gli oneri che incombono sui giudici di merito in tali casi. I giudici della corte suprema assumono una posizione piuttosto rigorosa circa tali modalità individuando in capo ai magistrati precisi obblighi ed oneri che debbono essere in ogni caso ottemperati in sede di redazione dei provvedimenti di condanna per reati fallimentari. Osservano infatti gli ermellini come i giudici di appello che intendano emettere un provvedimento di condanna nei confronti dell' imputato, non possano motivare la loro decisione con un semplice richiamo apodittico e generico al provvedimento di primo grado, necessitando in tali casi una diversa tecnica redazionale molto più analitica ed estesa diretta a garantire ad ogni modo il diritto di difesa dell' imputato.
Nel caso infatti in cui il provvedimento venga motivato con il generico richiamo alla decisione di primo grado, l' imputato verrebbe leso nei propri diritti fondamentali ed in particolare nel proprio diritto di difesa tutelato nel corso del procedimento penale dall' articolo 24 della costituzione.
Infatti nel caso in cui i giudici di appello redigessero la motivazione della loro decisione compiendo un semplice richiamo alla decisione di primo grado l'imputato non potrebbe avere la contezza esatta delle ragioni della sua condanna e delle motivazioni del rigetto delle proprie tesi difensive rappresentate nel caso di specie.
I giudici della corte di appello, infatti, debbono al fine di emettere un provvedimento valido, motivare adeguatamente la propria decisione prendendo posizione su tutti i punti della tesi difensiva rappresentata dall' imputato nel caso oggetto del giudizio. Solo in tale caso il diritto di difesa previsto a chiare lette nel dettato costituzionale si può considerare adeguatamente tutelato in sede di giudizio di secondo grado.
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2020
Per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Straniero - Minori - Autorizzazione temporanea alla permanenza dei genitori - Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Generica tutela della coesione familiare - Insufficienza. I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore. Legittimo, pertanto, il diniego a permanere sul territorio italiano in forza del diritto all'unità e coesione familiari qualora i minori si trovino da meno di due anni in Italia e stante l'insufficiente integrazione del nucleo familiare, in assenza di attività lavorativa dei genitori e alloggio presso parenti, di talché non è ravvisabile per i minori alcun rischio di sradicamento ambientale, in caso di rientro nel paese d'origine. Neanche l'età (sotto i dieci anni), né la presenza d patologie perfettamente curabili nel paese di provenienza né il rischio del rientro in un paese asseritamente caratterizzato da un livello di vita inferiore sotto il profilo del generale benessere della popolazione, di per sé, possono costituire circostanze sufficienti a ritenere la sussistenza dei detti gravi motivi.
• Corte di Cassazione, sezione VI, Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12269.
Stranieri - Minori - Richiesta di autorizzazione alla permanenza dei familiari - Disciplina di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Finalità - Generica tutela della coesione familiare - Non sussiste - Presupposto dell'autorizzazione - Gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare "tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico": ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2020, n. 773.
Minore straniero - Richiesta di autorizzazione alla permanenza dei familiari - Disciplina di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Finalità - Generica tutela della coesione familiare - Non sussiste - Presupposto dell'autorizzazione - Gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore - Conseguenza - Onere di allegazione.
I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l'autorizzazione incombe, pertanto, l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9391.
Minore straniero - Richiesta di autorizzazione alla permanenza dei familiari - Disciplina di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Finalità - Generica tutela della coesione familiare - Non sussiste - Presupposto dell'autorizzazione - Gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore - Conseguenza - Onere di allegazione.
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799.
di Viviana Lanza
Il Riformista, 9 luglio 2020
In Campania il 42% della popolazione carceraria è formato da persone che aspettano una sentenza definitiva. Sfiorata la tragedia nel tribunale di Napoli Nord: un 55enne ha tentato di impiccarsi prima di affrontare l'udienza.
Ad affollare le celle di Poggioreale e delle altre quattordici carceri campane, inclusi gli istituti penitenziari femminili e quelli per minorenni, ci sono tanti detenuti in attesa di un primo giudizio o di una sentenza definitiva. Corrispondono a circa il 42% della popolazione carceraria presente sul territorio regionale, e se si considera che la media nazionale è del 34,5% e quella europea del 22,4% si capisce che il dato è tutt'altro che trascurabile.
L'ultimo report del Ministero della Giustizia rilevava, nel 2019, la tendenza a un ricorso più ampio alla misura cautelare rispetto all'anno precedente, con un aumento de Ad affollare le celle di Poggioreale e delle altre quattordici carceri campane, inclusi gli istituti penitenziari femminili e quelli per minorenni, ci sono tanti detenuti in attesa di un primo giudizio o di una sentenza definitiva.
Corrispondono a circa il 42% della popolazione carceraria presente sul territorio regionale, e se si considera che la media nazionale è del 34,5% e quella europea del 22,4% si capisce che il dato è tutt'altro che trascurabile. L'ultimo report del Ministero della Giustizia rilevava ì, nel 2019, la tendenza a un ricorso più ampio alla misura cautelare rispetto all'anno precedente, con un aumento delle misure in carcere (2.212 a fronte delle 4.316 complessivamente applicate in un anno) e con un lieve calo di quelle agli arresti domiciliari.
Cosa vuol dire? Che in carcere si sono tanti detenuti sottoposti a carcerazione preventiva. Troppi, non solo per i garantisti ma anche per il Consiglio d'Europa che ha più volte bacchettato l'Italia per l'eccessivo numero di reclusi in attesa di giudizio e per le carceri tra le più sovraffollate del continente. La cronaca e le statistiche segnalano eccessi e criticità, mentre all'interno delle mura carcerarie si continuano a consumare piccoli e grandi drammi.
L'ultimo ieri mattina. Se non si è contata una nuova vittima è perché un agente della penitenziaria si è accorto in tempo del gesto estremo di un detenuto e con i colleghi è riuscito a intervenire prima che si verificasse l'irreparabile.
"Ancora qualche attimo e l'insano gesto avrebbe avuto conseguenze drammatiche", ha spiegato Emilio Fattorello, segretario nazionale della Campania del Sindacato autonomo della polizia penitenziaria, sottolineando l'impegno degli agenti. Napoletano, 55 anni, Ugo (il nome è di fantasia) era nella camera di sicurezza del Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, attendendo il turno dell'udienza del processo in cui è imputato per maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina, come altre mattine, si era svegliato presto, gli agenti lo avevano prelevato dalla sua cella nel carcere di Poggioreale e lo avevano scortato fino al blindato.
Chissà a cosa pensava mentre percorreva con lo stesso passo i lunghi corridoi del carcere. Chissà a cosa ha pensato mentre, raggiunto il Tribunale, se ne stava seduto nella stanza dove gli imputati vivono le attese più lunghe, quelle delle udienze, quelle delle sentenze. D'un tratto Ugo ha deciso di interrompere quell'attesa: voleva mettere fine anche alla sua vita. Ha sfilato i lacci dalle scarpe, li ha annodati uno con l'altro. Si è assicurato che fossero solidi come un'unica corda e l'ha stretta al collo, come un cappio. Voleva farla finita.
Un agente della penitenziaria lo ha notato, ha gridato, è intervenuto. Assieme ai colleghi ha strappato Ugo dall'asfissia che lo avrebbe portato alla morte. Ugo è stato soccorso e portato all'ospedale civile di Aversa: ora non è più in pericolo. Resta la disperazione del gesto. Il suo tentativo di suicidio finirà nell'elenco dei cosiddetti "eventi critici", quello che serve a fare valutazioni sulle carceri e su come si vive al loro interno, a stimolare dibattiti e a sollecitare ancora una volta interventi che la politica si mostra restia ad adottare.
Storie e numeri sono importanti per tracciare la realtà. In Italia il popolo dei detenuti è composto da 53.579 persone, a fronte di una capienza regolamentare di poco meno di 50mila posti. Gli stranieri sono 17.510 (il 32,68%), 102.604 sono i soggetti seguiti dagli uffici di esecuzione penale esterna, 1.348 i minorenni e giovani adulti presenti nei servizi residenziali e 13.279 quelli in carico ai servizi della giustizia minorile.
Secondo dati aggiornati al 30 giugno scorso, nelle quindici carceri della Campania (con Poggioreale al primo posto come istituto di pena più grande e più affollato) si contano 6.428 detenuti: 6.130 uomini e 298 donne. Tra questi ci sono 3.764 condannati e sono 2.608 gli imputati, cioè le persone in cella per processi che si stanno celebrando o stanno per cominciare, detenuti, quindi, per i quali la carcerazione preventiva rischia di essere l'espiazione anticipata di una condanna che potrebbe non arrivare mai.
di Andreina Baccaro
Corriere di Bologna, 9 luglio 2020
Inchiesta in Procura e provvedimenti disciplinari. I reclusi fanno ricorso. Incendio doloso, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, atti vandalici, devastazione e interruzione di pubblico servizio. È lunga la lista dei reati iscritti nel fascicolo che la Procura ha aperto sulla rivolta nel carcere della Dozza scoppiata il 9 marzo scorso e durata più di 24 ore. Nell'inchiesta in fase di indagine ci sono già i nomi di decine di detenuti che, secondo le relazioni di servizio della polizia penitenziaria e i filmati acquisiti, parteciparono alla violenta sommossa.
I reati contestati potrebbero anche essere più gravi, visto che nel Reparto giudiziario non tutti presero parte alle proteste e dopo molte ore di disordini, con gli animi ormai stremati, alcuni dei più duri si rifiutarono di permettere l'uscita dalle sezioni di quelli che volevano arrendersi. La Procura ha acquisito le relazioni della Penitenziaria, le testimonianze, i filmati, compresi quelli girati con il telefonino di un detenuto, con il quale furono filmate le devastazioni, immagini poi inviate anche all'esterno.
Se l'inchiesta penale è ancora in corso, la direzione della Dozza ha invece già presentato il conto sul piano disciplinare a una cinquantina di detenuti. Le sanzioni vanno dalla sospensione dalle attività e dalla socialità per dieci o quindici giorni al trasferimento in altra struttura per chi ha avuto le condotte più pesanti. Dieci giorni di sospensione dalla socialità sono stati inflitti anche a Davide Santagata, 51enne pilastrino noto alle cronache per gli assalti ai bancomat e perché fratello dei più noti William e Peter, anche loro vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per rapine in banca, ma accusati ingiustamente per i fatti della Uno Bianca. Secondo gli agenti penitenziari era tra quelli usciti fino ai cancelli che brandivano oggetti, ma Santagata, sentito ieri in videoconferenza dal magistrato di sorveglianza Anna Rita Coltellacci a cui il suo avvocato Paola Benfenati ha presentato ricorso contro la sanzione, ha dichiarato: "Non mi sono mai allontanato dalla mia cella".
Un'altra decina di ricorsi sono stati discussi ieri al Tribunale di sorveglianza dai legali Luigi Prete, Matteo Sanzani, Giovanni Voltarella e Donatella De Girolamo. Tutte le sanzioni sono state prese sulla base di una corposa relazione che mette nero su bianco i nomi di chi avrebbe partecipato alle devastazioni, costate al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quasi un milione di euro. Alcuni avrebbero "aizzato e istigato" i compagni, altri danneggiato ciò che si trovavano davanti, altri ancora dato alle fiamme due auto della Penitenziaria, saccheggiato gli ambulatori medici (un 35enne straniero morì di overdose due giorni dopo). Nella relazione si legge anche che "alcuni detenuti molto attivi nel fomentare la rivolta, di fronte ai malesseri di altri compagni, si erano arresi per prestare soccorso". Ma anche questi sono stati sanzionati e trasferiti. La rivolta era scoppiata, come in altre carceri, per il blocco dei colloqui deciso dal governo a causa dell'emergenza Covid e per la paura del virus diffusasi tra le celle a causa del sovraffollamento. Alla Dozza, con una capienza di circa 500 posti, al momento della rivolta erano presenti 900 detenuti, di cui 400 nel reparto interessato dai disordini. Oggi ci sono in totale circa 700 reclusi.
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