La Repubblica, 30 giugno 2020
Il ministero dell'Interno avvisa: "Non ancora consolidati, il periodo non ha precedenti". Meno furti e rapine, ma le truffe hanno approfittato dell'emergenza con le frodi sul commercio di dispositivi di protezione. Secondo i dati del Viminale durante il lockdown si è registrato il 61% di reati in meno. Tra l'1 marzo e il 10 maggio, comunica il ministero dell'Interno, i reati commessi in Italia sono stati 175.693, mentre nel 2019 erano stati 447.537.
Le cifre sono contenute nel secondo Report 2020 dell'Organismo permanente di monitoraggio e analisi istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale (Criminalpol). Il Viminale avverte però che "i dati non ancora consolidati" ma "consentono una lettura del comportamento della criminalità diffusa e di quella organizzata in un periodo che non ha precedenti".
In generale, si registra una considerevole flessione dei reati cosiddetti predatori, come furti e rapine, che incidono particolarmente sulla percezione della sicurezza. Il calo più sensibile è quello dei reati contro il patrimonio (-44,89%), all'interno dei quali spiccano la contraffazione (-83%), i furti (-74%) e le rapine (-63%). Diminuiscono anche i furti in appartamento (-76%) e in esercizi commerciali (-68%). Furti e rapine, nel periodo considerato, si sono concentrati sulle attività commerciali rimaste aperte, come piccola e grande distribuzione alimentare, farmacie, edicole e tabacchi.
Hanno visto un calo minore le truffe (-48% nella fase acuta della pandemia) poiché il particolare contesto emergenziale è stato terreno fertile per le frodi in commercio, con la vendita di dispositivi di protezione sanitaria (mascherine, guanti e disinfettanti) a prezzi esorbitanti o non conformi alle normative, ai raggiri online come lo smishing, l'invio di sms sullo smartphone con richiesta di aiuti o promesse di utilità economiche - facendo leva sulla crisi economica - in cambio di dati personali e della carta di credito.
Anche i reati contro la persona risultano in calo: tra gli altri, violenze sessuali -66%, pornografia minorile -58% e omicidi volontari -56%. Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti - anche questi in calo del 28%, con produzione e traffico, nello specifico, diminuiti del 37% - sono emerse nuove forme di spaccio di droga mascherate, ad esempio, da food delivery (spacciatori-driver con consegna porta a porta e, a volte, uso di app e pagamenti elettronici) o da car sharing. Per quanto riguarda però le violenze sessuali, le associazioni di tutela delle donne hanno sottolineato più volte che potrebbe trattarsi di un calo delle denunce, dovuto all'impossibilità di uscire, ma non un calo dei fenomeni di violenza domestica.
I dati confermano infatti che a partire dalla fine di marzo, dunque durante il lockdown, c'è un costante incremento dei 'reati spia' della violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale), che dagli 886 di fine marzo arrivano a 1.080 al 10 maggio 2020, in corrispondenza del progressivo allentamento delle misure restrittive. Il reato con l'aumento più significativo è quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Attenzione alta sul pericolo mafie per quanto riguarda i reati ambientali, legati in particolare all'edilizia e allo smaltimento dei rifiuti. L'inquinamento ambientale risulta in calo dell'82,4% e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti del 70,8% mentre la combustione illecita è salita dell'8,4%. Sul fronte dello smaltimento, i Carabinieri hanno avviato accertamenti specifici sul ciclo dei rifiuti speciali di carattere sanitario.
di Riccardo Noury*
Corriere della Sera, 30 giugno 2020
In occasione della Giornata internazionale delle vittime di tortura possiamo fare un bilancio dei primi tre anni di attuazione della legge 110 del 2017, entrata in vigore il 18 luglio di quell'anno dopo quasi un trentennio di vani tentativi. In primo luogo, vi sono stati una serie di casi di tortura "ordinaria" (in cui i soggetti condannati erano privati cittadini e non pubblici ufficiali) commessi per lo più da minorenni o adulti molto giovani.
Hanno riguardato, tra gli altri, i maltrattamenti inflitti in un garage di Varese, le sevizie inflitte da una badante a un novantenne di Alghero e la nota storia delle sofferenze inflitte a un uomo con disagio psichico a Manduria. Altri casi riguardano invece torture aggravate in quanto sarebbero stati commessi da pubblici ufficiali nei confronti di detenuti. I casi principali in corso sono relativi alle carceri "Le Vallette" di Torino, San Gimignano, Ferrara e Santa Maria Capua Vetere.
Oltre a questi quattro casi, che hanno avuto notevole copertura mediatica, diverse fonti parlano di esposti per tortura relativi a diverse altre carceri. In una conferenza stampa del 4 settembre 2019, il Garante nazionale per le persone private della libertà ha dichiarato di avere segnalato una serie di casi sospetti ad altre procure.
Infine, di grande interesse è il caso della condanna del tribunale di Messina per torture commesse in Libia, nel campo di detenzione per migranti di Zawiya, da persone successivamente arrivate sul territorio italiano: scosse elettriche, violenza sessuali, mancanza di assistenza medica, di acqua e di cibo. I tre condannati sono un guineano e due egiziani, facenti capo ad Abdurahman al Milad (quel "Bija" di cui la stampa italiana rivelò una controversa visita ufficiale in Italia).
I tre condannati erano stati arrestati nel settembre 2019 nell'hotspot di Messina su disposizione dei giudici di Palermo a seguito di un'indagine condotta della procura di Agrigento, che aveva raccolto numerose testimonianze delle loro vittime. Sono stati condannati a 20 anni per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, alla violenza sessuale, alla tortura, all'omicidio e al sequestro di persona a scopo di estorsione.
*Portavoce di Amnesty International Italia
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 30 giugno 2020
La combinazione tra dimensione dei processi, vetustà delle norme sui diritti di copia, e moltiplicazione dei materiali d'indagine resa sempre più riproducibile dalla tecnologia, rischia di far tornare il diritto di difesa un lusso per benestanti. Più di 80.000 euro solo per conoscere gli atti del proprio processo. La combinazione tra dimensione dei processi, vetustà delle norme sui diritti di copia, e moltiplicazione dei materiali d'indagine resa sempre più riproducibile dalla tecnologia, rischia di far tornare il diritto di difesa un lusso per benestanti.
Anzi proprio per ricchi, se ad esempio lo si misura sul costo degli atti di un maxiprocesso di 'ndrangheta come "Rinascita-Scott", istruito dalla Dda di Catanzaro a carico di 479 persone, delle quali 334 arrestate in gennaio. Un albergatore, del quale il gip respinse l'arresto chiesto dall'accusa per reimpiego di capitali illeciti, ora a fine indagini riceve insieme a 144 non arrestati l'avviso di deposito degli atti da consultare entro 20 giorni, e ne chiede copia. Comoda, su cd.
Ma con il problema che, se i 237 faldoni depositati al momento dei 334 arresti costavano già 35.000 euro, a fine indagini sono depositate altre 890.000 pagine al costo di ulteriori 48.000 euro. Perché così tanto? Non esistendo un protocollo normativo unico sul modo per gli uffici giudiziari di comporre un fascicolo digitale, qui la Procura argomenta di aver dovuto scannerizzare a mano "files" non nativi digitali, mentre i legali lamentano che così un fascicolo digitale venga fatto pagare come se fosse tutto cartaceo.
E avere gli atti è solo il primo passo per conoscerli: in un processo milanese di tangenti, per farsi un'idea di centinaia di migliaia di fonìe in 715 giorni di registrazione, pari a 10.000 ore trasfuse in 91 dvd e riassunte in 32.000 pagine di brogliacci, un imputato ha messo in conto 80.000 euro tra spese materiali e due giovani distaccati dallo studio legale agli ascolti per tre giorni a settimana per sei mesi. Lasciando il dubbio su quanti possano permettersi standard del genere per dare contenuto a un altrimenti guscio vuoto di garanzia.
di Simona Musco
Il Dubbio, 30 giugno 2020
"Sull'organizzazione delle udienze il ministro della Giustizia non può entrare nel merito, se non a livello generale". Il guardasigilli Alfonso Bonafede lo ricorda a poche ore dalla fine del lockdown della giustizia, anticipata ad oggi dal Dl Intercettazioni. Ma restano le incognite delle scelte materiali dei capi degli uffici, del calendario d'udienza tuttora semideserto in molti Tribunali e soprattutto dell'ormai irreversibile smart working dei cancellieri.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 giugno 2020
Rigettati i ricorsi di Dap, Ministero della Giustizia e direzioni delle carceri di Sassari e Viterbo. Dopo aver dichiarato che è illegittimo sanzionare il detenuto al 41bis che ha dato "la buonanotte" a un gruppo diverso da quello di socialità, ora la Cassazione - con diverse ordinanze - ha dichiarato illegittimo anche la sanzione data a due detenuti al carcere duro per aver detto "buon appetito" ad altri detenuti ristretti fuori dal loro gruppo di socialità.
Uno di loro è Giuseppe Madonia. Accade che il magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva annullato la sanzione disciplinare del richiamo inflittagli per avere salutato (augurando appunto ' buon appetito') altri detenuti ristretti nel suo varco. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) ha fatto reclamo, ma il tribunale di Sassari l'ha rigettato.
Il Dap ha rilevato che il reclamo si fondava sul disposto dell'art 41bis che prevede l'impossibilità di comunicare tra detenuti di diversi gruppi di socialità e che vieta quindi ogni forma di dialogo e comunicazione tra detti detenuti, sottolineando che la comunicazione può anche essere non verbale; tuttavia il Tribunale di Sorveglianza ha osservato che quel divieto di comunicazione serviva ad evitare uno scambio di notizie e doveva essere costituito da uno scambio di contenuti: pertanto il mero saluto era, invece, una forma espressiva neutra, dalla quale non poteva evincersi quale tipo di informazione potesse essere scambiata.
Ma il Dap, il ministero della Giustizia, le direzioni delle carceri di Sassari e Viterbo hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il divieto in oggetto era finalizzato a impedire comunicazioni e che il Tribunale di Sorveglianza si era arrogato il potere di valutare se la singola comunicazione era pericolosa o meno.
Ma non solo. Ha fatto ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari, deducendo erronea applicazione di legge: ha sostenuto che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un'interpretazione della norma che superava un limite imposto espressamente, e sostanzialmente aveva configurato come diritto la facoltà di procedere allo scambio comunicativo, poiché il termine "comunicazione" doveva intendersi quale comprensivo di ogni forma di contatto, il quale può rivelarsi anche nel saluto, nel gesto, nelle movenze e in ogni scambio alternativo all'ordinario che può definire un ruolo e un messaggio occulto.
Per la Cassazione, però, i ricorsi sono inammissibili. Ha ricordato lo scopo del 41bis, ovvero quello di impedire i collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Quindi è vietato che comunichino persone dello stesso gruppo criminale, per questo motivo esistono i gruppi di socialità dove i componenti sono fatti da persone che non appartengono alla stessa organizzazione.
Ma cosa intende per "comunicazione"? La Cassazione spiega che intende il processo e le modalità di trasmissione di una informazione da un individuo a un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato.
Nello specifico, perciò, secondo la Cassazione il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente rilevato che la mera dichiarazione di saluto doveva considerarsi di natura neutra, nel senso che non vi era modo di cogliere una particolare informazione trasmessa in quel modo: in definitiva, un atto privo di un vero e proprio intento comunicativo. Quindi, aver sanzionato chi ha augurato "buon appetito", ha determinato una inutile afflizione, non prevista e quindi non consentita.
di Valerio Vallefuoco
Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2020
La sospensione retroattiva della prescrizione penale potrebbe essere in contrasto con la Costituzione ma anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Tribunale di Crotone, dopo i giudici di Siena e Spoleto, ha mandato gli atti alla Consulta ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge Cura Italia che ha sospeso la prescrizione dei reati nel periodo dell'emergenza Covid 19 (9 marzo - 11 maggio).
Il giudice Federica Girardi ha accolto la richiesta dell'avvocato Francesco Verri in un processo per il reato di tentata estorsione che si sarebbe prescritto il 13 giugno ma la cui estinzione, per effetto dell'articolo 83, quarto comma del decreto legge 18/2020 (convertito dalla legge 27 del 2020), è slittata al 15 agosto. La norma, applicandosi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, è sospettata di violare il principio di legalità e di irretroattività della disposizione sfavorevole all'imputato previsti dall'articolo 25 secondo comma della Costituzione e dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da qui la rimessione alla Consulta anche per il sospetto contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.
La premessa del Tribunale di Crotone evidenzia che "il legislatore ha istituito uno stretto legame tra sospensione dei termini processuali e sospensione del corso della prescrizione" trascurando però che "nel nostro ordinamento all'istituto della prescrizione è stata attribuita valenza sostanziale". Da ciò deriva, secondo il giudice, che tutte le modifiche in tema di prescrizione "devono essere regolate dal principio della retroattività della lex mitior e da quello dell'irretroattività della legge penale sfavorevole".
L'ordinanza richiama al proposito i precedenti della Corte costituzionale e fra questi la sentenza 265 del 2017 che pur attribuendo alla prescrizione una valenza anche processuale ha confermato la prevalente natura sostanziale dell'istituto. Ma, osserva il giudice, "non risulta che la Consulta sia mai stata chiamata ad occuparsi delle omologhe previsioni di sospensione della prescrizione". Mentre il legislatore, al di fuori di situazioni estreme come le calamità naturali, quando ha introdotto le recenti riforme (legge ex Cirielli del 2005, legge Orlando del 2017, legge "Spazzacorrotti" del 2019), è stato attento a non prevedere applicazioni retroattive delle norme sfavorevoli potenzialmente incostituzionali.
Né, per il Tribunale, si potrebbe uscire dall'impasse creata dal Cura Italia invocando la natura eccezionale e temporanea dell'intervento del legislatore. L'irretroattività della norma sfavorevole per l'imputato è infatti considerata dalla Consulta "assolutamente inderogabile". Inoltre, ricorda il giudice, l'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ammette la sospensione di alcuni diritti in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione ma non la deroga all'articolo 7 in materia di legalità penale.
di Dario Paladini
Redattore Sociale, 30 giugno 2020
L'ingresso di nuovi detenuti ha riportato la situazione a livelli di allarme. Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto: "Ora la situazione è più complessa, per l'emergenza Covid-19 ci sono meno spazi". Celle di nuovo affollate nelle carceri di Milano. In aprile e maggio, per l'emergenza Covid-19, San Vittore, Bollate e Opera erano state "alleggerite", permettendo a diversi detenuti di poter usufruire di misure alternative alla vita in cella.
Ma ora con i nuovi ingressi i numeri dei detenuti reclusi tornano ad essere alti: a San Vittore sono 840 contro una capienza regolamentare di 745, a Bollate sono 1.142 su 1.251 posti letto, a Opera 1.250 su 918. "Ora la situazione è più complessa, perché per l'emergenza Covid-19 sono stati riservati spazi tolti alla detenzione ordinaria", spiega Francesco Maisto, Garante dei detenuti di Milano, che oggi ha illustrato la situazione degli istituti penali cittadini durante l'audizione alla Commissione carceri di Palazzo Marino.
Per esempio, San Vittore ha un reparto apposito per accogliere i malati di Covid-19: un'eccellenza che ha limitato il contagio, ma che porta via inevitabilmente posti letto nel vecchio carcere. A Bollate ci sono celle di isolamento per i convalescenti.
"La situazione è quindi problematica -aggiunge Maisto-. Molti dei nuovi detenuti sono persone connotate da un forte disagio sociale. Per evitare che finiscano in carcere si potrebbero applicare misure alternative già al momento del processo per direttissima, soprattutto per i tossicodipendenti. Ma il problema è che anche le comunità di accoglienza sono bloccate e non accettano nuovi ingressi per effetto delle misure regionali".
di Valerio Vallefuoco
Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2020
L'aggravante di cui all'articolo 416bis comma 1 del Cp, nella forma "soggettiva" dell'aver commesso il fatto al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.
Al contrario, ove l'aggravante sia commessa nella forma "oggettiva" dell'utilizzazione del metodo mafioso ("avvalendosi delle condizioni previste dalla norma), non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso: essa è pertanto configurabile finanche con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo, essendo necessario e sufficiente che l'associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall'agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore o ad abbandonare ogni velleità di difesa per timore di più gravi conseguenze
Nella specie, relativa ai reati di lesioni e di violenza privata, commessi dall'imputato nei confronti di un giornalista che tentava di intervistarlo, l'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta correttamente ravvisata in sede di merito e poi dalla Cassazione con la sentenza 6764/2020, a prescindere dalla riscontrata esistenza di una associazione mafiosa - in quel momento non ancora accertata giudizialmente, almeno in via definitiva - valorizzando l'effettivo avvalimento da parte dell'imputato delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del Cp, in tal senso essendosi individuati gli indici fattuali del metodo mafioso: nella presenza, durante l'intera intervista, di un "guardaspalle", nella simultanea aggressione al giornalista e al suo operatore, nella perpetrazione dell'aggressione in pieno giorno dinanzi ad una palestra, rivendicando la potestà di controllare il territorio e dunque di "cacciare" chi non fosse gradito, nell'evocazione dell'intervento di soggetti terzi, che avrebbero danneggiato o fatto sparire l'auto dei giornalisti, e nel contesto omertoso della vicenda).
Sull'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa ("l'avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose"), cfr., di recente, Sezioni unite, 19 dicembre 2019, Chioccini. In tale occasione, la Corte, dopo avere risolto la questione controversa della natura dell'aggravante (affermando che questa, pur avendo natura soggettiva, nel reato concorsuale si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, laddove questi risulti però consapevole dell'altrui finalità), ha altresì puntualizzato, in parte motiva, che l'aggravante nella forma "soggettiva" dell'aver commesso il fatto al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (di recente, oltre alla sentenza massimata, cfr. anche Sezione II, 21 gennaio 2019, Riela ed altri).
È questo, in effetti, come esattamente rilevato dalla sentenza massimata, uno degli elementi differenziali rispetto alla aggravante tipicamente oggettiva dell'avere agito utilizzando il metodo che non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione mafiosa, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso: essa è pertanto configurabile finanche con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo, essendo necessario e sufficiente che l'associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall'agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore o ad abbandonare ogni velleità di difesa per timore di più gravi conseguenze.
Piuttosto, con riferimento all' aggravante dell'essersi avvalso della forza di intimidazione connessa ad un sodalizio criminoso di tipo mafioso e delle condizioni di assoggettamento ed omertà da essa derivanti, se è pur vero che tale aggravante può qualificare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose, giacché anche il delinquente comune, isolato o non legato neppure indirettamente a consorterie mafiose, può agire giovandosi di una dinamica mafiosa, occorre pur sempre evitare ingiustificate dilatazioni del relativo ambito applicativo.
Infatti, per non attribuire illogicamente all'aggravante de qua i contorni di una circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione alla metodologia mafiosa. In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia intimidatrice e alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione.
di Viviana Lanza
Il Riformista, 30 giugno 2020
Ci sono sette detenute madri in Campania, vuol dire che sono in cella con figli al seguito. In totale nove bambini. Hanno meno di tre anni d'età e vivono in carcere con le loro mamme. Sono divisi tra il carcere di Lauro e quello di Salerno, i due istituti di pena che in Campania sono attrezzati per ospitare anche bambini così piccoli.
I loro nomi e le loro storie diventano un numero sul bilancio con cui periodicamente il Ministero della Giustizia fa il punto sulla situazione penitenziaria, detenute madri comprese. L'ultimo report è aggiornato al 31 maggio e, paragonando i numeri degli ultimi mesi, ci si accorge che durante i mesi di lockdown soltanto una detenuta con i due suoi bambini ha ottenuto la possibilità di lasciare il carcere. Per gli altri la reclusione continua.
Nell'annuale rapporto sulle condizioni di detenzione elaborato dall'associazione Antigone emerge il paradosso: a fonte di numeri così ridotti (sono 55 le detenute madri in tutta Italia, otto quelle in Campania) "risulta davvero difficile pensare che non si riescano a trovare luoghi alternativi al carcere", si legge nel rapporto.
E così ci sono bambini che trascorrono i primi anni della loro vita in una cella, come piccoli reclusi, lontani da affetti e contesti familiari, da soli assieme alle loro mamme. "È necessario e improrogabile che ai bambini venga assicurato il diritto all'infanzia", sottolinea Francesco Ceraudo, esperto di medicina penitenziaria e autore del libro "Il medico degli ultimi".
Il tema è estremamente delicato e tutt'altro che irrilevante se si considera che si parla di bambini in tenerissima età, eppure se ne parla pochissimo. I bambini in carcere si trovano in istituti a custodia attenuata o in asili nido allestiti presso la struttura penitenziaria. In ogni caso, spiega Ceraudo, "un bambino in carcere è un fatto intollerabile per l'opinione pubblica in quanto il carcere è un'istituzione punitiva. Resta facilmente intuibile che il carcere appare come l'ambiente più insano dal punto di vista dell'igiene mentale e dello sviluppo fisico per un bambino".
Secondo alcuni studi, la condizione di reclusione condiziona il linguaggio e la capacità di movimento dei bambini che si trovano a vivere in cella assieme alle loro mamme. "Apri", "fuori", "aria" sono tra le prime parole che i piccoli imparano a pronunciare in carcere. Le quattro mura della cella finiscono per diventare il loro mondo, un mondo dove lo spazio è limitato, e non solo quello fisico. Dove non c'è posto per le piccole scoperte che aiutano i bambini a esplorare il mondo nei primi anni di vita, non ci sono tutti gli affetti familiari, non ci sono passeggiate, non ci sono lunghe corse all'aria aperta.
"In carcere - spiega Ceraudo - il bambino subisce inenarrabili costrizioni poiché vive e cresce secondo i tempi e i ritmi, i suoni e gli odori della prigione. L'ambiente è innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, porte e cancelli".
Ci sono studi e recenti ricerche sociologiche che dimostrano come il rischio di devianza sia più alto per quei bambini che hanno vissuto l'esperienza del carcere nei primissimi anni di vita a seguito dell'arresto o della condanna della mamma. La possibilità di tenere in cella le detenute madri con i loro piccoli risale a una legge del 1975, varata con lo scopo di evitare o comunque ritardare il distacco del piccolo dalla mamma ma rischia adesso di avere effetti devastanti "e purtroppo permanenti", aggiunge il professor Ceraudo, già presidente dell'associazione nazionale medici penitenziari.
"Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro e la seconda comunque sembra negare la possibilità alla prima di esprimersi se non in situazioni di estremo disagio". Un rimedio possibile c'è? Secondo Ceraudo, migliorare l'ambiente, colorare le celle, riempire gli asili delle carceri di giocattoli sono interventi possibili "ma il vero obiettivo da perseguire non è il miglioramento dell'ambiente nel quale il bambino vive ma neutralizzare sin dall'inizio l'operazione carceraria che costringe il bambino a vivere in un carcere vero e proprio".
di Argentino Tellini
L'Unione Sarda, 30 giugno 2020
Antonello Unida parla di "situazione inaccettabile, occorre trasferirlo al più presto". Un detenuto ghanese di circa 50 anni, trasferito circa un anno fa nella struttura sassarese dal carcere di Rebibbia, da tempo in evidente alterazione psichica, sta creando scompiglio e notevoli disagi e avrebbe bisogno di essere curato.
Lo denuncia il garante per i detenuti Antonello Unida. "L'uomo oramai è incompatibile con questa struttura carceraria - afferma il garante. Disturba e imbratta da tempo di escrementi la sua cella. Ieri senza motivo ha anche sputato in faccia ad un agente, ma potrebbe anche compiere gesti di autolesionismo. Il detenuto avrebbe bisogno al più presto di essere curato in strutture idonee, prima che la situazione possa peggiorare e sfuggire di mano.
Vi è anche da sottolineare - continua - che questa persona finirà la sua pena la prossima primavera ed al momento la sua personalità è assolutamente incompatibile col vivere civile. Occorre quindi agire senza ulteriori perdite di tempo. Rimane altresì da rimarcare, per l'ennesima volta - conclude Unida - che all'interno del carcere di Bancali operano solo due educatrici per oltre 450 detenuti. Anche questo un fatto inaccettabile a cui bisogna rimediare".
- Caserta. La Garante: "Vorrei che i detenuti avessero il diritto all'affettività"
- Guerre. Dopo al-Sisi, ora L'Italia cerca di vendere fregate all'Arabia Saudita
- Sui migranti torna il modello integrazione. Dai 5S sì ai decreti cambiati, ma non ora
- Alessandria. Una partnership per sostenere progetti di economia carceraria
- Padova. Detenuti utili alle scuole, progetto della Onlus "Gruppo operatori carcerari volontari"










