di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 29 giugno 2020
Lo afferma la Consulta intervenendo sull'ordinamento penitenziario. Tra i detenuti in regime di 41bis possibile lo scambio di oggetti. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n.97/2020. La recente pronuncia della corte costituzionale ha ad oggetto l'art 41bis comma 2 quater, lett. f della legge n. 26 luglio 1975 n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale).
Tale disposizione, prevedeva l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità di scambiare pacchi per i detenuti in regime differenziato anche se appartenenti al medesimo gruppo di socialità.
Il giudice remittente, escludeva la conformità della predetta disposizione al dettato costituzionale, rinviando pertanto gli atti alla corte Costituzionale. Secondo i giudici della Corte di cassazione che avevano emesso l'ordinanza di rimessione la disposizione oggetto del rilevo d'incostituzionalità contrastava palesemente con due principi costituzionali. In particolare ad essere violati erano i principi del finalismo rieducativo della pena, del divieto di prevedere trattamenti inumani nonché quello dell'uguaglianza espressi rispettivamente dagli articoli 27 e 3 della Costituzione.
Il ragionamento dei giudici della corte di Cassazione, viene ritenuto fondato da parte dei giudici della Corte costituzionale. Osservano, sul punto i giudici della Consulta, come il regime differenziato previsto dall'art. 41bis assolva nel disegno legislativo una precisa funzione, consistente nel rescindere tutti i contatti tra il detenuto in regime differenziato e gli altri appartenenti all' associazione criminale del quale quest'ultimo abbia in precedenza fatto parte.
Pertanto la norma prevista oggetto del giudizio costituzionale per il suo contenuto, consistente in un divieto riguardante ben precisi rapporti tra i detenuti, non pare sicuramente rispondente alla finalità assegnate al trattamento differenziato dato che non riguarda le relazioni tra il detenuto e soggetti esterni.
Proprio per tale sua configurazione la disposizione con l'art. 3 della Costituzione viola il principio di uguaglianza in esso contenuto alla cui stregua, trattamenti normativi diversi di situazioni identiche, sono ammissibili nel solo caso di necessità oggettive che siano idonee a giustificarli. Un regime che preveda un divieto per i detenuti di scambiarsi tra loro pacchi e ben diverso da quello ordinario che consente tali scambi ma non è giustificato dall'esigenza, come osservato da parte del giudice remittente, di evitare rapporti tra il detenuto e soggetti esterni.
Il trattamento previsto dal comma 2 quater, lett. f è privo di giustificazione e palesemente contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Non solo ma ulteriori profili d'incostituzionalità della norma, possono essere rilevati anche in relazione alla funzione attribuita alla pena dal dettato costituzionale ed ai limiti comunque posti al suo contenuto.
La sanzione penale infatti nel disegno del legislatore costituzionale ha il compito di svolgere una funzione diretta alla rieducazione al reinserimento sociale del reo e per quel che riguarda il suo contenuto non può a ogni modo consistere in trattamenti inumani e degradanti. Vietare pertanto, un rapporto come quello che si concretizza nello scambio di pacchi tra soggetti comunque detenuti, pare palesemente contrastante con i compiti attribuiti alla pena dalla Costituzione e con il divieto di istituire trattamenti ad ogni modo inumani e degradanti.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2020
Il reato di maltrattamenti è un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita a un illecito strutturalmente unitario. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 7966/2020.
È pacifico che il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita a un illecito strutturalmente unitario (tra le tante, Sezione VI, 15 ottobre 2019, X.). In questa prospettiva, quindi, il reato è escluso solo dalla episodicità e dalla occasionalità degli atti di maltrattamento. Mentre, peraltro, per la sua configurabilità non occorre che gli atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa si protraggano per un periodo di tempo particolarmente prolungato, essendo sufficiente che essi siano reiterati e riconducibili a una volontà unitaria.
L'abitualità della condotta vessatoria, quindi, non significa che per la configurabilità del reato occorra un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti poiché l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito (Sezione VI, 18 settembre 2013, Q.).
Proprio nell'ottica della irrilevanza per escludere il reato di momenti di serenità che intervallino le condotte vessatorie, si è ulteriormente precisato che deve senz'altro ravvisarsi il reato di maltrattamenti tutte le volte in cui sia dimostrata la sistematicità di condotte violente e sopraffattrici, ancorché queste non realizzino l'unico registro comunicativo con il familiare, ben potendo tali manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività essere intervallate da condotte prive di tali connotazioni, o dallo svolgimento di attività familiari anche gratificanti per la parte lesa, senza perdere il loro connotato di disvalore, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa che è sottesa alla loro sistematicità, di cui costituiscono la dimostrazione (Sezione VI, 19 marzo 2014, X.: nella specie, si è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna in una vicenda in cui risultava dimostrata la presenza di ripetuti episodi violenti commessi dall'imputato nei confronti della moglie, essendo stato considerato che non potevano assumere alcun effetto "compensativo" né l'acquisto di regali, né la presenza di momenti di serenità nella vita familiare, con la condivisione di attività di svago).
di Simona Musco
Il Dubbio, 29 giugno 2020
Dubbi di legittimità costituzionale sull'esclusione del cittadino extra Ue dal patrocinio a spese dello Stato in caso di mancata risposta, da parte del paese d'origine, sul possesso dei requisiti richiesti. Il diritto al gratuito patrocinio, per i cittadini extracomunitari, non può dipendere dall'inerzia del Paese di provenienza nel fornire la documentazione richiesta relativamente al possesso dei requisiti richiesti.
È questo il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tar del Piemonte, che ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità della disciplina del Testo unico delle spese di giustizia, laddove, all'articolo 79, comma 2, richiede al cittadino straniero un'ulteriore prova del possesso dei requisiti previsti per ottenere il gratuito patrocinio, anche in presenza di specifiche difficoltà.
"Norma in contrasto con la Costituzione": ora deciderà la Consulta - Per i giudici, la norma è "in contrasto con la Carta fondamentale e irragionevole sotto diversi profili allorché non consente, per l'ipotesi di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, di considerare tale impossibilità quale causa di esclusione dell'obbligo e comunque presupposto per avvalersi degli strumenti alternativi di decertificazione".
Il caso riguarda un cittadino indiano, al quale la Commissione di ammissione al gratuito patrocinio ha rigettato la richiesta, sostenendo la non validità dell'autodichiarazione "per quanto concerne i redditi prodotti all'estero, che devono essere certificati dal competente consolato". Una certificazione che il soggetto in questione, però, non ha ottenuto per via del silenzio dell'amministrazione del Paese di provenienza, pur avendo inoltrato la domanda come richiesto dal Tusg.
L'esclusione è, dunque, dipesa "dall'inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile allo stato con gli istituti di semplificazione amministrativa e de- certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell'Unione europea, con irragionevole vulnus del principio di eguaglianza formale nell'accesso alla tutela giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro atti della pubblica amministrazione italiana".
"Tutela giurisidizionale valore di civiltà giuridica fondante il nostro ordinamento" - Per il collegio, le soluzioni in cui il legislatore sceglie di muoversi in questo ambito sono "tutte concordemente convergenti nell'espressione di un principio di assistenza e tutela della condizione degli stranieri, ancorché non in regola con le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, a riprova della preminenza della accessibilità sostanziale - a parità di condizioni - alla tutela giurisdizionale quale valore di civiltà giuridica fondante il nostro ordinamento".
E nel caso di specie, "l'effettività dell'accesso alla tutela giurisdizionale sarebbe svuotata della propria portata sostanziale in conseguenza dell'inerzia degli apparati amministrativi degli uffici consolari dei Paesi non appartenenti all'Unione europea". Inerzia chiaramente non ascrivibile al richiedente, che si vedrebbe così inibito, "de facto, all'accesso alla predetta tutela", con esiti che "si pongono diametralmente agli antipodi degli auspici e delle ambizioni perseguite dal Costituente, specialmente laddove si specifica a chiare lettere che l'approntamento degli appositi istituti deve assicurare l'accesso alla tutela davanti ad ogni giurisdizione".
A maggior ragione nel giudizio amministrativo, per il quale "è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli atti della pubblica amministrazione", con l'eguaglianza sostanziale per tutti, "cittadini italiani, comunitari e extracomunitari, non tollerando discriminazioni".
L'esclusione dal diritto al gratuito patrocinio, su tali basi, sarebbe dunque in contrasto con gli articoli 3, 24, 113 e 117, che sanciscono l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il diritto alla difesa, il diritto alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione e l'esercizio della potestà dello Stato nel rispetto dei vincoli costituzionali, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Questione che ora toccherà alla Consulta dirimere e che potrebbe portare nuova linfa alle garanzie di tutela dei diritti.
Il Dubbio, 29 giugno 2020
La Corte costituzionale: serve un nuovo bilanciamento tra libertà di stampa e tutela della dignità, oggi maggiormente esposta a causa del potere dei social. Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione "non può (...) essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni".
Lo ha affermato la Corte costituzionale nell'ordinanza numero 132 depositata il 26 giugno (redattore Francesco Viganò), con cui ha rinviato all'udienza del 22 giugno 2021 la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità della pena detentiva prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa, in modo da consentire al legislatore di approvare una nuova disciplina.
Il bilanciamento espresso dalla normativa vigente è divenuto ormai inadeguato, e richiede di essere rimeditato dal legislatore "anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (...), che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive (...) nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui", e ciò anche in funzione dell'esigenza di non dissuadere i media dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri. Il nuovo bilanciamento dovrà "coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica (...) con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte, dal canto loro, a rischi ancora maggiori che nel passato. Basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet".
Un così delicato bilanciamento spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a "disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso - nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito - a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l'obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l'autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio".
di Stefano Petrella
settimananews.it, 29 giugno 2020
Mi chiamo Stefano, ho 60 anni e sono un medico. Ho sempre lavorato in Ospedale e da qualche anno sono il responsabile della Medicina Penitenziaria dell'Ausl di Modena. Il mondo del carcere è davvero molto particolare. Chi è detenuto è già stato condannato dalla società civile e paradossalmente, più che altrove, questo è proprio l'ambiente dove è importante non "giudicare" nessuno.
Senz'altro per il medico è un dovere "curare i malati". Tutti i malati. Addirittura, in guerra i medici curano anche i nemici; così, almeno in questo aspetto, nonostante il "buio" del carcere, il precetto evangelico di "amare i nemici" è davvero vivo nel mestiere del medico. Almeno curarli.
In realtà, ancora una volta forse più che in altri luoghi, il carcere è proprio il posto dove puoi imparare quotidianamente la profondità della parola "grazie"; proprio perché i detenuti sono privi di tutto, libertà compresa, capita che anche per le più piccole cose ti ringrazino di cuore. A loro non sfugge. Ci tocca quindi di essere evangelizzati dai detenuti (i pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti...).
La rivolta - Recentemente sono stato coinvolto nella rivolta che c'è stata in carcere a Modena. Tralascio le considerazioni sociologiche sulle condizioni di vita dell'ambiente carcerario e sulle paure che il "Coronavirus" ha suscitato negli animi dei detenuti. Forse proprio la paura di fare la morte del topo in gabbia, le restrizioni dovute alle necessarie indicazioni di prevenzione sanitaria per il rischio di epidemia all'interno degli istituti, e la strumentalizzazione sempre presente per il desiderio costante di uscire dal carcere, hanno innestato la miccia della rivolta. Non solo a Modena.
Così mi sono trovato, insieme ad un'infermiera, un agente di polizia e a un detenuto che stavo visitando, all'interno di un piccolo ambulatorio mentre l'istituto era in mano ai detenuti rivoltosi. L'agente di polizia teneva chiuso a chiave l'ambulatorio serrando con forza la maniglia di ferro nel tentativo di difenderci, l'infermiera piangeva per la sorte che le era capitata e la paura e l'ansia per un figlio piccolo a casa, e il detenuto, all'interno con noi, che era il più tranquillo di tutti e ci dava consigli per non peggiorare la situazione. Come se fosse possibile peggiorarla: fuori il fuoco e dentro il fumo.
Io avevo il telefono cellulare, utilissimo per chiamare aiuto all'esterno, ma non per chiamare mia moglie per un "ultimo saluto": non me la sono sentita, si sarebbe giustamente preoccupata e così ho pensato che la mia famiglia avrebbe capito che non l'avevo chiamata solo per un gesto di affetto e non di lontananza. In mezzo a questa "guerra mondiale" (come ha detto un mio amico) per un attimo ho chiuso gli occhi e ho pregato: è stato l'unico momento di pace e ho potuto estraniarmi dall'inferno che ci circondava affidandomi al Signore.
La sorpresa - Tra tutte queste considerazioni, la principale è questa: alcuni detenuti, in accordo con il Comandante che si trovava all'esterno, sono saliti a prenderci per portarci in salvo. Abbiamo così dovuto aprire la porta che rappresentava la nostra unica difesa, fidandoci di loro. Ci hanno scortato fino all'uscita con due cordoni di persone che gridavano "la sanità, la sanità" come forma di rispetto nei nostri confronti.
Commovente. Quando siamo usciti è stata una festa. Sono riuscito ad avvisare mia moglie, e di conseguenza i nostri figli, che ero in salvo senza che imparassero le notizie della rivolta che intanto la televisione già mandava in onda. Siamo stati accolti dalle forze di polizia penitenziaria, Comandante, agenti e Direttrice, sollevati per il buon esito almeno per noi operatori.
Nei giorni successivi ho potuto salutare l'agente che era con noi durante la rivolta: fratello! Non c'era altro da dire. Qualche giorno dopo ho seguito in televisione la Via Crucis solitaria in Piazza S. Pietro del papa centrata sul mondo delle carceri: ho pensato che fosse stata fatta anche per me.
Mi è stato chiesto di scrivere queste brevi considerazioni su questa vicenda dolorosa che ha portato comunque il peso di nove morti tra i detenuti. Tutti per "overdose" e tutti giovani.
Adesso in molti criticheranno con durezza questi fatti peraltro realmente criminali. Ancora di più troveranno le giustificazioni per invocare misure ancora più repressive. Ma è anche il momento per ricostruire, visto che è stata fatta "tabula rasa" e si possono porre fondamenta nuove. Approfitto di questa occasione per chiedere di pregare per le carceri, tutte le sue componenti, perché diventino un luogo di redenzione e di rinascita. Ce n'è bisogno e si può fare. E la preghiera può più di ogni altra attività, peraltro necessaria. Concludo con le parole di papa Francesco: pregate per me! Grazie.
Corriere di Taranto, 29 giugno 2020
Inaugurata all'interno della casa circondariale "Carmelo Magli" di Taranto una sala dedicata agli incontri dei genitori detenuti con i propri figli. Un ambiente colorato ed accogliente è stato allestito per volontà del Rotary Club Massafra.
Il sodalizio presieduto dalla professoressa Rosanna Rossi ha provveduto all'acquisto di arredi, giocattoli e alle vernici per ridipingere le pareti. Grande soddisfazione ha espresso nel corso del suo indirizzo di saluto il governatore del distretto Rotary 2120 Sergio Sernia complimentandosi per l'iniziativa di grande rilievo messa in campo dal Club.
Parole di gratitudine dalla dottoressa Stefania Baldassari, direttrice della casa circondariale, che ha sottolineato l'importanza della sala per il recupero della genitorialità: "Avendo a disposizione un ambiente confortevole e protetto, i detenuti potranno parlare con serenità con i propri figli. Le visite diventeranno, grazie all'aiuto del Rotary Club Massafra, un momento piacevole e meno doloroso in particolare per i minori".
A proposito di minori, presente all'evento anche la dottoressa Bombina Santella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto. Dalla dottoressa Santella un cenno alla sua esperienza quotidiana: "Per alcuni minori è difficile accettare la lontananza del genitore detenuto, altri addirittura rifiutano di incontrare il genitore in carcere perché troppo doloroso. Ecco che la sala incontri allestita dal Rotary Club rappresenta un contributo concreto ed essenziale al recupero della genitorialità in particolare nel caso in cui entrambi i genitori siano detenuti."
Palpabile l'emozione della presidente Rossi nel vedere realizzato un progetto da lei ideato e fortemente voluto: il service "Essere genitori in carcere" divenuto una splendida realtà. Inaugurata la sala, c'è stata occasione per visitare anche la sala d'attesa dove arrivano in visita i figli dei detenuti, anch'essa splendidamente allestita con una parte degli arredi donati dal Club e decorata con coloratissimi murales realizzati da un'associazione di volontariato che opera all'interno del carcere.
Ultima tappa della visita post inaugurazione lo spazio esterno allestito come fosse un piccolo parco con tanto di scivolo, altalena, tavolo da ping pong e persino un calcio balilla anche questi donati dal Rotary. Insomma tre ambienti a misura di bambino offrono l'opportunità al genitore detenuto di continuare ad essere presente nella vita del figlio attraverso piacevoli momenti di incontro.
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 29 giugno 2020
Meno di tre metri quadrati per muoversi all'interno di una cella che veniva aperta appena quattro ore al giorno. L'impossibilità assoluta di privacy. Un lavandino per lavarsi, da cui sgorgava solamente acqua fredda. Così, per 210 giorni consecutivi nel carcere delle Vallette di Torino, detenuto in virtù della misura cautelare dell'operazione "Big Bang" sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte.
Il detenuto, scontata la sua pena tra Torino e San Gimignano, si è guadagnato il 23 giugno un risarcimento da 1.680 euro, come ristoro per il periodo in cui è stato detenuto nel penitenziario Lorusso e Cutugno. La decisione è del tribunale di Sorveglianza di Siena che gli ha riconosciuto di aver subito un "trattamento inumano e degradante".
A sette anni ormai dalla sentenza Torreggiani, quella con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato all'unanimità l'Italia per le condizioni dei detenuti nelle sue carceri, il problema degli spazi e del trattamento delle persone in cella non è ancora risolto. Tanto che i giudici, di fronte alle istanze dei detenuti, sono costretti ancora adesso a riconoscere il risarcimento economico ai condannati che non hanno ricevuto una reale opportunità di riabilitazione scontando la pena.
Sono decine i ricorsi, e in gran parte vengono accolti: o con lo sconto di un giorno di pena per ogni giorno trascorso in una cella troppo piccola, o troppo affollata, o in una condizione di ristrettezza eccessiva. In alternativa, per chi non ha una pena da portare a termine, con un risarcimento economico che allo Stato costa 8 euro al giorno.
"Abbiamo dimostrato facilmente che il mio assistito ha vissuto in cella in condizioni degradanti - dice la sua avvocata Caterina Biafora - lo spazio vitale era assolutamente insufficiente per condurre un'esistenza accettabile. Non c'era l'acqua calda e il tempo trascorso segregato nel piccolo spazio tra un letto a castello e un lavandino era di 18 ore al giorno ". Inoltre, i mesi passati alle Vallette erano quelli della custodia cautelare, quindi neppure conseguenti a una condanna.
di Federico Ferraro*
Corriere della Calabria, 29 giugno 2020
Lettera aperta al senatore Matteo Salvini dopo le sue esternazioni sul Garante dei detenuti. Preg.mo Senatore, in merito alle Sue esternazioni "i Garanti dei detenuti, per quello che mi riguarda, potrebbero trovarsi un altro mestiere e occuparsi di altro" di cui hanno dato conto i giornali nazionali in questi giorni, e di cui è visibile il video del suo intervento in una pubblica manifestazione, è opportuno effettuare alcune necessarie considerazioni.
Innanzitutto il ruolo di Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, per atto motivato dell'autorità giudiziaria o per motivi sanitari, come gli altri Garanti della privacy, dell'infanzia, della concorrenza e del mercato, costituiscono autorità amministrative terze, in settori sensibili quali l'amministrazione della giustizia, la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, la privacy, la concorrenza nel mercato, le comunicazioni.
Come è noto, da sempre tali settori sensibili e rilevanti hanno necessitato di figure istituzioni terze che garantissero e tutt'ora garantiscono diritti che vanno al di là del singolo, a tutela della collettività nel suo insieme. Per questo motivo nell'ordinamento italiano, sono stati istituiti con legge, quei soggetti o enti pubblici, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati anche di alto contenuto tecnico tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del governo politico, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti.
In base a tali premesse le sue considerazioni sulla inutilità delle figure di garanti dei detenuti sono da considerarsi fortemente lesive della dignità e professionalità della istituzione comunale che rappresento e dei colleghi che svolgono come me con impegno, dedizione e molte volte anche gratuitamente (come nel mio caso) un ruolo pubblico istituzionale delicato.
Giudizi di valore così lapidari possono indurre un errato e distorto messaggio al pubblico, poiché tendono a trasformare la complessità delle situazioni "sistema giustizia e carceri" in una mera contrapposizione tra buoni e cattivi, guelfi e ghibellini che è ben lontana dall'id quod plerumque accidit.
Nel nostro ordinamento, dunque, vi è la necessità di figure tecniche indipendenti e non legate, nel caso di specie né ai detenuti direttamente né all'amministrazione penitenziaria, e che pertanto possano esprimere pareri del tutto slegati da contesti di appartenenza, in modo assolutamente imparziale, sulle situazioni di detenzione carceraria e sul rispetto dei diritti fondamentali.
Occorre precisare che i garanti dei detenuti e dei soggetti privati della libertà personale non si occupano solo delle carceri, ma di tutti quei luoghi in cui è in essere una restrizione motivata della libertà personale, C.A.R.A., Tso solo per citarne alcuni.
Pertanto, il ruolo di Garante non implica, assolutamente, una scarsa fiducia nell'egregio lavoro svolto dall'amministrazione penitenziaria e dal personale di polizia penitenziaria che collaborano sinergicamente, a qualsiasi livello territoriale nell'interesse esclusivo della tutela della legalità.
Come più volte ho avuto modo di sottolineare, il garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale non costituisce l'avvocato dei detenuti, o il nemico dell'amministrazione penitenziaria, questa sarebbe una conclusione distorta non veritiera: i garanti rappresentano, invece, un controllo sul rispetto della legge e dei diritti costituzionalmente garantiti all'interno di tutti i luoghi della libertà personale.
In diverse relazioni sullo stato della detenzione carceraria io stesso come Garante Comunale ho più volte sollecitato anche per iscritto la necessità di incrementare le dotazioni al personale di Polizia Penitenziaria e le giuste tutele professionali. Per cui non è possibile assolutamente considerare i Garanti antagonisti della Polizia Penitenziaria o dell'Amministrazione Penitenziaria, o tantomeno difensori dei detenuti "senza se e senza ma", sic et simpliciter.
Il ruolo dei Garanti non potrebbe essere sostituito dall'Amministrazione Penitenziaria che diventerebbe altrimenti controllata e controllore al medesimo tempo. Giova ricordare peraltro che, anche in sede processuale, da sempre come impostazione di "Sistema giustizia" è stato pensato ad un apposito organo inquirente, che rappresenti la pubblica accusa nel processo penale e dunque l'interesse dello Stato a realizzare la pretesa punitiva, ben distinto dall'organo giudicante che poi sentenzia e definisce il giudizio nel merito, in sede penale o civile.
Anche in questo caso, tale impostazione sistematica garantisce la terzietà del giudicante, altrimenti farebbe tutto il pubblico ministero accusa e definizione del giudizio! Addirittura verginità del giudizio in sede penale viene preservata proprio con la previsione di persone fisiche giudicanti distinte nell'ambito delle varie fasi del procedimento penale: il Giudice per le indagini preliminari ed il Giudice dell'Udienza preliminare ad esempio.
Anche nell'ambito delle Società la presenza del Collegio dei probiviri assume il compito terzo e indipendente, di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale.
Desidero concludere questa breve precisazione auspicando che la Politica nazionale, non si faccia, anche inconsapevolmente, portavoce di visioni semplificatrici che possano diffondere messaggi non rispettosi dei ruoli e delle funzioni sensibili e previste dalla legge. È importante piuttosto creare unità e sinergia, tra le varie Istituzioni per risolvere problemi annosi ed insoluti da tempo!
*Garante cittadino dei diritti dei detenuti di Crotone
di Carlo Alberto Zaina*
dolcevitaonline.it, 29 giugno 2020
Tra qualche anno si parlerà di "giustizia ai tempi del Covid-19" per indicare quella situazione di sospensione delle garanzie costituzionali che è stata adottata e, che, seppure in modo meno plateale, continua, però, a persistere, sulla scorta dell'apparente ragione data dall'emergenza sanitaria.
Il giro di vite, assai gradito da molti ambienti vicini all'attuale Ministro di Giustizia, soprattutto, quelli che si riconoscono sia in un'ala della magistratura che non ha mai fatto mistero (anche in modo tracotante) di ambire a una deriva giustizialista, sia in alcuni media che da sempre fungono da megafono per l'ablazione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., ha investito in particolar modo, sia il pianeta carceri, che più complessivamente il sistema giurisdizionale.
Il Ministero non solo si è trovato del tutto impreparato (anche se l'impreparazione pare il tratto distintivo dell'attuale inquilino di Via Arenula e dei suoi consiglieri) a fronteggiare la difficile situazione dei penitenziari italiani, ma, soprattutto, ha manifestato un soave disinteresse al destino dei detenuti, esposti a potenziali forme di contagio, con conseguenze devastanti.
L'ottica del Ministro, per la quale chi è detenuto in carcere deve subire la sola funzione retributiva della pena, è tanto semplice, quanto sconvolgente al contempo.
In questa (il)logica, quindi, nessun serio intervento è stato adottato, mettendo a repentaglio non solo la vita dei detenuti, ma anche quella di tutti gli operatori carcerari, uniti su di una nave - quella del sistema carcerario - che, novello Titanic, veniva sballottata dai marosi della paura della pandemia. Nel mentre il Ministro - come il pianista della nave - continuava a suonare l'unico pezzo che conosce e cioè rivendicava non meglio precisati titoli di lotta alla mafia, che - a suo dire - avrebbero fatto impallidire chiunque l'abbia preceduto. Neppure di fronte a iniziali gravi disordini (che hanno provocato addirittura vari morti) il Ministro si è scomposto.
Una situazione che in qualsiasi altro paese del mondo avrebbe comportato le dimissioni di chi pretende di governare la giustizia, e che in Italia dopo qualche giorno è stata dimenticata vergognosamente, non solo da tutte le forze politiche, ma soprattutto dai cittadini, che questa situazione ha parzialmente lobotomizzato, atrofizzando la loro coscienza critica.
Non frequento più da tempo con continuità le Case Circondariali, ma ritengo che la pandemia non abbia assunto livelli e conseguenze drammatiche, solo per il grande senso di responsabilità di tutti i protagonisti di questo segmento giudiziario.
Non voglio, poi, sollevare polemiche sulla generale sospensione delle garanzie costituzionali, adottata con procedure che più volte si sono rivelate illegittime, ma che nessuno (a livello politico o di magistratura e neppure il Presidente della Repubblica che è un costituzionalista) con forza ha mai contestato e che appaiono una inquietante forma di strisciante, quanto incruento golpe. La sempre più ampia delega di poteri alle forze dell'ordine o a sindaci sceriffi, sottratti a controlli preventivi o successivi di legittimità, ne è inquietante indizio. Non posso, però, non richiamare l'attenzione del paziente lettore sulla circostanza che le garanzie che ho citato sono state pesantemente violentate in materia di procedimenti penali.
La ingiustificata sospensione dei termini processuali per quasi due mesi, il regime transitorio successivo, una sorta di Babele giurisdizionale, per il quale vi è una selezione dei processi da celebrare, attraverso forme tecnologicamente avanzate, ma discutibili, sono sotto gli occhi di tutti, ma pochi ne hanno compreso l'effetto destabilizzante. Pensate alla circostanza che oggi si celebrano pochissimi processi - soprattutto quelli con imputati detenuti (con buona pace di chi attende da anni di essere giudicato e diviene imputato a vita). Pensate che si cerca di tenere udienze in video conferenza sempre e comunque, anche in situazioni che, sul piano logico, dimostrano, invece, la necessità della presenza fisica delle parti nel medesimo ambito.
La ipocrita tesi del cd. "distanziamento sociale" (anticamera dell'azzeramento dei rapporti interpersonali diretti) fondata su di una campagna di assoluta paura del virus, calata nel mondo della giustizia, mira solo a creare una generale situazione di robotizzazione del processo.
Io non sono contrario aprioristicamente all'evoluzione tecnologica nel processo penale, anzi. Penso, però, che le cd. udienze da remoto possano avere una funzione positiva, se circoscritta e limitata ad alcune fasi procedimentali. Giammai esse potranno essere svolte per quelle fasi essenziali del processo penale, come ad esempio esaminare testimoni o dare corso alla discussione finale e noi avvocati dobbiamo esercitare il potere di rifiutare nell'interesse dei nostri assistiti.
È, quindi, certamente importante che la macchina della giustizia si aggiorni, ma se si vogliono utilizzare nuovi ed efficaci strumenti, il primo adeguamento deve investire la mentalità e deve spazzare via la burocrazia. Ad esempio, i processi relativi alla cannabis dovranno connotarsi per una maggiore apertura alla difesa e ad attività di indagine peritale scientifica, che ancor oggi non sempre viene svolta e che, invece, appare sempre più decisiva.
Lo smart working nel settore giustizia presuppone che anche a casa del lavoratore vi sia una rete intranet che oggi i pubblici dipendenti non hanno e, soprattutto, impone una produttività che deve espletarsi anche senza controlli gerarchici.
Le udienze da remoto non devono divenire un comodo alibi per ridurre la produttività dei magistrati (che già di per sé non è all'apice), quanto piuttosto devono costituire un'occasione per creare nuove forme di esercizio dell'attività giurisdizionale, senza compressione dei diritti dei protagonisti del processo.
Gli avvocati, da loro canto, non devono rimanere su posizioni conservatrici, rifiutando la evoluzione dei mezzi processuali. Tutto questo percorso evolutivo, però, non potrà soppiantare l'uomo e il suo patrimonio ideale ed emotivo. Se non torneremo al rispetto delle tutele costituzionali come potremo dire che "è andato tutto bene"?
*Avvocato
ansa.it, 29 giugno 2020
"Il presidente egiziano al-Sisi ha annunciato il rilascio di 530 detenuti come misura di contrasto al Covid-19", con un provvedimento di grazia che punta a decongestionare le carceri, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno "un'opportunità unica di chiedere che ne beneficino Patrick Zaky, Alaa Abdel Fattah, Sanaa Seif e tutti gli altri prigionieri di coscienza". Così in un tweet Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.
"Questa - sottolinea Noury - è un'opportunità unica per chiedere che in questo provvedimento rientrino persone che in carcere mai avrebbero dovuto entrarci. Penso ad Alaa Abdel Fattah, icona della rivoluzione del 2011, penso all'avvocata Mahienour el-Masry, a Sanaa Seif, la sorella minore di Alaa Abdel Fattah. Naturalmente penso a Patrick Zaky che di un provvedimento del genere sarebbe il primo a dover beneficiare proprio in ragione delle sue condizioni di salute.
E quindi l'appello di Amnesty International Italia al presidente del Consiglio Conte, al ministro degli Esteri Di Maio è che esercitino i loro buoni rapporti più volte dichiarati e ostentati col presidente egiziano Al Sisi per far sì che Patrick e gli altri prigionieri di coscienza beneficino di questo provvedimento".
L'appello di UniBo - "Faccio appello al Governo italiano, alla Commissione europea, alle numerosissime istituzioni che hanno aderito alla nostra mozione e a tutte le università del mondo che come noi hanno sottoscritto i principi della Magna Charta affinché si uniscano all'Alma Mater e facciano sentire la propria voce. È l'occasione per mettere fine a questa assurda vicenda e poter restituire Patrick alla sua vita e ai suoi studi". Così il rettore dell'ateneo bolognese Francesco Ubertini sull'annuncio di Al-Sisi di concedere la grazia a 530 detenuti.
Patrick George Zaky, studente egiziano di 29 anni dell'Università di Bologna, è stato arrestato all'arrivo al Cairo per una breve vacanza tra il 7 e l'8 febbraio con accuse che annoverano anche la propaganda sovversiva su Facebook. Da allora è stato trasferito tre volte da una struttura detentiva all'altra dopo innumerevoli rinnovi della sua custodia cautelare, di 15 giorni in 15 giorni. Al momento è nel maxi-complesso carcerario di Tora al Cairo dove sarebbero stati accertati, secondo attivisti, casi di Covid-19 e Patrick è un soggetto asmatico. La famiglia non lo vede da inizio marzo. Molte udienze (l'ultima il 17 giugno) si sono svolte senza la presenza né del ricercatore, né dei suoi legali.
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