di Gian Carlo Caselli
Corriere della Sera, 22 giugno 2020
È in continua espansione la "zona grigia" e il doppiopetto sostituisce l'abito militare: devono essere adeguati anche gli strumenti di contrasto. La mafia - vecchia di un paio di secoli - soltanto dal 1982 è vietata da un articolo del codice penale, il 416bis. "Bis" è la spia che l'antimafia è spesso "del giorno dopo", nel senso che occorre qualche "fattaccio" di gravità intollerabile per svegliare le nostre coscienze (in questo caso furono gli omicidi, in sequenza ravvicinata, di La Torre e Dalla Chiesa).
Prima del 416bis, secondo Falcone, combattere la mafia era come voler fermare un carro armato con una cerbottana. Invece, proprio usando il 416bis, Falcone, Borsellino e gli altri giudici del pool di Palermo riuscirono a demolire (col maxiprocesso) il mito dell'impunità di Cosa nostra. Dal 1982 sono trascorsi trentotto anni, durante i quali il 416bis (applicabile pure a camorra, 'ndrangheta e altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere) ha subito alcune modifiche non di carattere sostanziale. Nel frattempo le mafie sono profondamente cambiate, pur mantenendo intrecci stabili e profondi col passato.
Traffici illeciti d'ogni genere riempiono ogni giorno i portafogli dei mafiosi. Riciclando riciclando, essi hanno creato una economia parallela che risucchia nel suo vortice commerci, imprese e forze economiche sane. La loro tradizionale capacità di mimetizzazione (passare inosservati per curare meglio i propri affari) si è affinata: meno violenza, invece dell'abito "militare" il doppio petto.
È nel loro codice genetico una camaleontica abilità di adattarsi al contesto in cui devono operare, sfruttando al meglio le opportunità che offre, ad esempio, l'evoluzione quotidiana del settore tecnologico. Mentre con un sottile "arruolamento" (ben remunerato) di persone colte e preparate, con importanti relazioni, il business mafioso acquisisce un'apparenza "per bene" con accesso ai salotti "buoni" dove nascono proficue alleanze. È in continua espansione la "zona grigia", anche in ragione di quella che lo storico Salvatore Lupo chiama senza mezzi termini la "richiesta di mafia" presente nel Paese.
Tutto ciò sfuma la linea di demarcazione fra legale e illegale e i confini della nozione stessa di mafia. Circostanza che potrebbe spiegare, almeno in parte, le oscillazioni giurisprudenziali da otto volante, proprio sulla configurabilità o meno della fattispecie "mafia", che si sono avute per malavitosi del calibro del "cecato" Carminati e soci. Dunque, l'evoluzione delle mafie pone il problema se ad essa debba corrispondere un'eventuale evoluzione dei mezzi di contrasto.
Nella giurisprudenza troviamo alcuni spunti. Due sentenze di Cassazione (del 2011 e del 2015) parlano di mafia "silenziosa" o "silente", stabilendo che per concretare il metodo mafioso, con "assoggettamento degli imprenditori alla volontà e alle regole del sodalizio dominante sul territorio" e conseguente lesione della "libertà d'impresa e del libero giuoco della concorrenza, non è necessaria la consumazione di alcuna violenza fisica o minaccia esplicita", non servono "forme eclatanti". Basta quella "forma di intimidazione - per certi aspetti ancora più temibile - che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato", quando si percepisca "una potenza criminale cui si ritenga vano resistere".
Sarebbe però rischioso rimettere tutto all'interpretazione giurisprudenziale, senza chiedersi appunto se la normativa vigente, pur adatta a colpire la "vecchia mafia", sia idonea a contrastare sempre ed efficacemente anche la "nuova". Quella che corrompe sistematicamente funzionari pubblici o si nasconde dietro consigli di amministrazione, holding, società di varia natura (oltre che dietro il paravento formale della politica o dell'amministrazione). E allora, ecco che potrebbe risultare utile, se non proprio necessario, un "tagliando" normativo al 416bis, mettendolo al passo con le novità operative delle organizzazioni criminali. Val la pena discuterne.
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 22 giugno 2020
Non so voi, ma io non ne posso più. Con tutto il rispetto dei protagonisti, per carità, ma davvero: non se ne può più. Il "tormentone" - cioè la ripetizione martellante ed ossessiva della medesima espressione - funziona meravigliosamente negli sketch comici, o nei successi musicali estivi: nella quotidianità sociale e politica diventa semplicemente insopportabile. Diventa un tormento, che è una cosa molto diversa. Questo è il caso della diatriba tra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È di queste ore l'ennesima, solenne intervista nella quale Di Matteo - come leggiamo - rilancia, ribadisce, non molla la presa. Il ministro Bonafede gli ha negato, due anni fa, la direzione del Dap, 24 ore dopo avergliela proposta.
Il ministro precisa che le cose non stanno esattamente così, che la proposta era in alternativa alla Direzione Generale degli Affari Penali, e che lui il giorno dopo gli caldeggiò solo quest'ultima. Sfumature, scegliete voi a quale delle due versioni preferite dare credito, non cambia granché. È accaduto che il ministro ha deciso di nominare al Dap non Matteo Messina Denaro, ma un altro pm, Francesco Basentini. Di Matteo non l'ha presa benissimo, e non stentiamo a credergli, ma non batte ciglio e tiene l'amarezza per sé, come si conviene non solo a uomini delle istituzioni, ma in genere quando si tratta di esercizio di una discrezionalità politica, e soprattutto quando questa scelta ha escluso proprio te. È cosa almeno inelegante che sia l'escluso a questionare sulla scelta. A meno che quella scelta non sia inquinata da fatti inconfessabili, tipo un diktat dei detenuti al 41bis, che a dire della Polizia Penitenziaria, non avevano espresso entusiasmo - pensa tu che sconvolgente notizia - in relazione a quella eventualità.
Poi, due anni dopo, ed è cronaca di questi giorni, Basentini si dimette e viene nominato altro pm, il Procuratore generale di Reggio Calabria, Dino Petralia. Di Matteo - forse ferito una seconda volta nelle sue aspettative - sente questa volta il dovere di telefonare non ad un amico per uno sfogo, ma a Non è l'Arena di Massimo Giletti in diretta televisiva, per raccontare per la prima volta come andò con il ministro, non mancando di sottolineare ripetutamente la contestualità con quei rumors mafiosi. Il Giletti, che da qualche anno si è persuaso di essere un giornalista di inchiesta, coglie l'occasione della vita e ci imbastisce non so più se tre o quattro puntate, perché "la gente deve sapere, e vuole capire" se abbiamo un ministro di Giustizia che prende ordini dai detenuti al 41bis.
Di Matteo deve aver colto la enormità devastante dell'innesco, e nelle successive occasioni precisa di non sapere, anzi di escludere, che questo possa essere accaduto. Aveva fatto una semplice constatazione, quello che in giurisprudenza viene chiamato "un accostamento suggestionante" che, detto tra di noi, sarebbe allora meglio non fare a vanvera, ma che piace ad una certa magistratura "d'assalto", che la sa lunga sui poteri forti, le trattative, le oscure trame e cose simili. Tipo le indagini leggendarie di Luigi De Magistris, nella gran parte naufragate più che per "insussistenza", in realtà per "incomprensibilità" del fatto. Il quale De Magistris infatti è ospite fisso della saga "Di Matteo-Bonafede" di Giletti, il quale è attratto senza freni da quel genere di letteratura, e ci sguazza felice.
Insomma, Di Matteo lo ribadisce anche da ultimo: niente condizionamenti mafiosi, altrimenti li avrei denunciati subito. Benissimo. Allora di cosa stiamo parlando, da un paio di mesi, abbiate pietà? Dice oggi: qualcuno gli fece cambiare idea. Ah non c'è dubbio, direi che possiamo darlo per scontato.
Può essere stata la moglie, il suo capo di gabinetto, un amico dei tempi dell'Università, la lettura di un curriculum, una forte pressione a caldeggiare candidature alternative per la più remunerata carica nella Pubblica Amministrazione, un ripensamento su doti di sobrietà comunicativa (per esempio), o di affidabilità politica (scusate la parolaccia). Possiamo andare avanti per ore. E quindi? Meno male che Giletti ha finito le puntate. Però ora c'è Morra con la Commissione Antimafia (ma non si è detto che la mafia non c'entrava nulla? Boh).
Morale della favola, qui si ragiona così: poiché Di Matteo è un magistrato molto esposto nelle inchieste contro la Mafia, chiunque esprima qualche riserva, per esempio nel promuoverlo alla Direzione nazionale Antimafia, o al DAP, o altrove, dovrà essere investigato almeno giornalisticamente fino a quando non giustifichi la sua scelta scellerata. D'accordo, se questo è il nostro destino di cittadini, lo accettiamo con rassegnazione.
Ma almeno, possiamo sperare in una qualche conclusione? Diamo anche il tempo per un prossimo istant-book dal titolo "Chi non volle Di Matteo al Dap", con relative presentazioni, dibattiti e discussioni. Poi però, ad un certo punto, vi scongiuro: stabiliamo un termine di prescrizione dell'atroce misfatto, maturato il quale non ne parliamo più. Hai visto mai che, con l'occasione, il ministro Bonafede finisca per comprendere quale presidio sia quell'istituto di antica civiltà giuridica che ha voluto irresponsabilmente cancellare. Hai visto mai che da questa storia noiosa si riesca a tirare fuori qualcosa di buono.
di Armando Spataro
La Repubblica, 22 giugno 2020
Come spesso avviene in Italia all'indomani di clamorose inchieste, sulla scia del "caso Palamara" si discute da un anno delle possibili riforme del sistema giustizia. Prioritaria appare quella del sistema di designazione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.
Ciò soprattutto a causa delle interferenze delle correnti dell'Associazione Magistrati sull'attività dell'organo di governo autonomo della magistratura emerse in quell'indagine. Fortunatamente il governo e il ministro della Giustizia hanno abbandonato l'ipotesi del sorteggio dei membri del Csm che, pur se paludata in vari modi, appare offensiva per la dignità della magistratura.
In un appello-proposta appena diffuso da alcuni giuristi si auspica un sistema a doppio turno: al primo, la scelta avviene per estrazione a sorte di un paniere di legittimati passivi (96) tra cui poi si eleggono i 16 togati. Uno stratagemma per aggirare l'articolo 104 della Costituzione che prevede l'elezione dei togati ad opera di tutti i magistrati.
Per questo stupisce che la presidente del Senato, qualche costituzionalista e taluni magistrati si dichiarino favorevoli al sorteggio. Non è comunque possibile negare che quanto sta emergendo dimostra la perdita di autorevolezza dei gruppi associativi, tale da fare dimenticare le ragioni ideali e culturali per cui sono nati.
Sono proprio i magistrati che credono nelle correnti come "luoghi" di assistenza e tutela che devono riformare sé stessi: ciò di cui vi è primario bisogno è conoscere e capire prima di votare secondo coscienza. Ciò non toglie che appare urgente rivedere il sistema elettorale dei componenti togati del Csm, ricordando, però, che anche l'attuale meccanismo fu approvato nel 2002 proprio per disinnescare il potere delle correnti.
Senza ottenere effetti. Addirittura, in occasione delle ultime elezioni del 2018,1e quattro correnti esistenti, con scelta criticatissima di cui non hanno ancora fatto ammenda, hanno ciascuna candidato un proprio esponente per i quattro posti previsti di pm: tutti eletti senza competizione!
Se le correnti esistono ed è costituzionalmente illegittima la proposta di abolirle, bisogna allora puntare sul rafforzamento del rapporto tra gli eletti e i territori: non più un collegio unico nazionale ma più collegi territoriali. Il disegno di legge delega in elaborazione questo si propone, ma con alcuni passaggi criticabili: aumentati da 16 a 20 i membri togati da eleggere, si prevedono ben 19collegi che dovrebbero eleggere un candidato ciascuno, mentre quello della Cassazione ne eleggerebbe due.
Questa riforma in realtà non abbatterebbe né attenuerebbe in alcun modo l'influenza delle correnti e dei "potentati locali" che, nonostante l'esclusione delle liste contrapposte, vedrebbero persino crescere la propria influenza in collegi territoriali così ristretti. Ed inoltre, proprio la loro pluralità, la dimensione ristretta e le necessità localistiche finirebbero inevitabilmente con il condizionare l'azione degli eletti forse ancor più della loro eventuale contiguità torrentizia.
Se si vuole privilegiare la conoscenza dei profili professionali e culturali dei candidati per restituire credibilità al Csm, è fuori luogo prevedere ben 19 collegi: ne servono meno, tali da garantire numeri di magistrati elettori (legittimati ad esprimere due preferenze) tendenzialmente omogenei, prevedendo l'elezione per ciascuno di essi di due componenti del Csm (il che permetterebbe con certezza la rappresentanza di genere e di differenti identità culturali).
E sarebbe logico garantire che gli eletti fossero portatori al Csm, secondo una proporzione correlata ai rispettivi organici, delle esperienze dei magistrati giudicanti e requirenti. Il che non pregiudicherebbe la necessità della unicità della loro carriera, che i sostenitori della separazione continuano ostinatamente ad avversare nonostante l'Europa auspichi che il nostro modello sia adottato anche altrove.
Ma sia concesso, a questo punto, citare le parole di un grande politico, Virginio Rognoni, già vicepresidente del Csm, che nel 2009, commentando una proposta di riforma dal sapore punitivo allora avanzata (prevedeva, tra l'altro, il taglio dei componenti togati), ricordava che il "sistema nefasto delle logiche torrentizie" vede "coinvolta anche la parte laica del Csm".
Ma soprattutto Rognoni auspicava lo scenario del "buon governo" della magistratura, raggiungibile soltanto "percorrendo fino in fondo - togati e laici - la via del recupero di moralità civile, di onestà e coscienza professionale, di libertà da interessi di parte e da condizionamenti servili, di forte sentimento del bene comune. Un percorso difficile ma non impossibile". Non esistono parole migliori per descrivere ciò di cui la magistratura ha oggi bisogno.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2020
Da giovedì 25 giugno gli atti difensivi indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del Codice di procedura penale - che disciplina la chiusura delle indagini preliminari - potranno essere depositati in formato telematico sul Portale deposito atti penali del ministero della Giustizia (Pdp). Lo ha stabilito il decreto ministeriale del 9 giugno 2020, che ha, di fatto, implementato il processo penale telematico dando esecuzione all'articolo 83, comma 12-quater1, del decreto cura Italia: questa disposizione, introdotta dal decreto legge 28/2020, prevede che, sino al 31 luglio 2020, presso ciascun ufficio del Pm che ne faccia richiesta sarà autorizzato il deposito telematico degli atti previsti dall'articolo 415-bis. Si tratta di atti difensivi il cui scopo è quello di convincere il Pm a chiedere l'archiviazione, invece del rinvio a giudizio.
La prima Procura che ha aderito è quella di Napoli; la nutrita serie di protocolli emanati dall'inizio dell'emergenza a livello locale e nazionale, che hanno generalmente previsto la possibilità di notificare tutti gli atti difensivi all'autorità giudiziaria con posta elettronica certificata, fa sperare che presto altre Procure seguiranno l'esempio partenopeo. Le modalità del deposito telematico (che è facoltativo) sono indicate nel provvedimento 5477 del 12 maggio 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia.
In precedenza, il prevalente orientamento della Cassazione aveva escluso che alle parti private fosse consentito l'uso della Pec quale forma di comunicazione e/o notificazione "stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle norme processuali", che riservano l'utilizzo della trasmissione telematica alle comunicazioni di cancelleria ai difensori, e non viceversa (tra le tante, Cassazione 37126/2019). Un orientamento minoritario aveva offerto una timida apertura alle comunicazioni elettroniche del difensore alla cancelleria, ritenendo che non fossero irricevibili, ma che era onere dell'interessato accertarsi che fossero state poste materialmente all'attenzione del giudice da parte del cancelliere (Cassazione, 2951/2019).
Questo scenario è stato spazzato via dall'epidemia. Le principali misure di sicurezza volte a proteggere la salute del personale amministrativo sono state il lavoro da remoto e il contingentamento degli accessi alle cancellerie degli utenti; in assenza di una previsione legislativa che autorizzasse le notificazioni degli atti dei difensori in formato telematico (la prima è proprio quella contenuta nell'articolo 12-quater1 del decreto cura Italia) la questione è stata risolta con numerosi protocolli conclusi da magistratura e avvocatura, sia a livello locale che nazionale, che prevedono la possibilità di effettuare tutte le notificazioni dei difensori alle cancellerie e alle segreterie del pubblico ministero a mezzo posta elettronica certificata, tranne le impugnazioni.
Anche la Cassazione ha adottato un protocollo, d'intesa con il Cnf, che ha previsto la trasmissione di copia informatica alla cancelleria, da parte del difensore, degli atti di impugnazione già depositati nelle forme ordinarie e, direttamente in formato telematico, dei motivi nuovi e delle memorie relativi ai giudizi di legittimità trattati durante l'emergenza con le modalità previste dall'articolo 12-ter del decreto cura Italia.
Il decreto ministeriale del 9 giugno ha quindi autorizzato un'attività digitale che era già stata sdoganata dalla prassi emergenziale; ma non va sminuito, perché pone una base per l'effettiva digitalizzazione del fascicolo del Pm. Il deposito telematico di un atto all'interno di un fascicolo digitale, infatti, è cosa diversa da un messaggio di posta elettronica stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo cartaceo. Il passo successivo dovrà essere garantire ai difensori l'agevole, e integrale, accesso da remoto al fascicolo digitale del Pm, senza gravare i loro assistiti di costi di copia eccessivi, che rischiano di trasformarsi in forme discriminatorie di accesso alla giustizia.
quotidianogiuridico.it, 22 giugno 2020
Cassazione penale, sezione I, sentenza 21 maggio 2020, n. 15624. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo in tema di trattenimento della corrispondenza introdotto da un detenuto in regime di "carcere duro", la Corte di Cassazione (sentenza 21 maggio 2020, n. 15624) - nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui sarebbero stati lesi i principi costituzionali in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni - ha diversamente ribadito il principio secondo cui il potere del magistrato di sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, è diretto ad evitare pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla commissione di fatti integranti reato, ben potendo il pericolo derivare anche da condotte che non hanno raggiunto la soglia della punibilità o che non sono specificamente previste come reato dalla legge penale.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2020
Cassazione - Sezioni Unite penali - Sentenza 5 giugno 2020 n. 17274. In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta.
Per la Cassazione (sentenza 17274/2020) infatti, l'interrogatorio, ex articolo 294 del Cpp, quale momento ineliminabile di difesa nei casi previsti dalla norma (anche alla luce di plurimi interventi della Corte costituzionale: cfr., in particolare, le sentenze n. 77 del 24 marzo 1997 e n. 32 del 10 febbraio 1999), non è esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella della misura adottata all'esito dell'appello cautelare, dove le finalità difensive vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito all'impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a nulla rilevando la facoltatività delle dichiarazioni, giacché ciò che conta è la circostanza che l'interessato è posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese, essendo rimesse alle determinazioni discrezionali proprio le modalità concrete dell'esercizio del relativo diritto.
Secondo il ragionamento della Corte, il meccanismo dell'interrogatorio ex articolo 294 del Cpp, che pure è momento fondamentale di esercizio del diritto di difesa, non può essere sempre semplicisticamente esportato al di fuori delle ipotesi per cui esso è espressamente previsto, essendo i principi costituzionali - articoli 13 e 24 della Costituzione - egualmente soddisfatti, in situazioni diverse e non assimilabili, da altre legittime modalità di espressione del contraddittorio defensionale, dove il legislatore non ha espressamente previsto l'interrogatorio dopo l'esecuzione della misura o lo ha previsto prima dell'esecuzione della misura, ovvero, come nel caso di specie, ha previsto altre e diverse modalità di interlocuzione difensiva.
Tanto che una semplicistica estensione dell'obbligo di interrogatorio risulterebbe espressione di un vuoto formalismo: ciò che, per le Sezioni unite, si verificherebbe proprio nell'ipotesi in esame, dovendosi chiedere quale significato e valenza potrebbe avere, dopo il contraddittorio comunque avutosi nell'udienza camerale di appello, la previsione di un interrogatorio che dovrebbe espletare, di fatto, almeno nella fase delle indagini, quello stesso giudice che, in prima battuta, ha negato l'applicabilità della misura.
La non necessità di un interrogatorio dopo la misura applicata in sede di appello cautelare si giustifica, quindi, con il contraddittorio che si instaura davanti al giudice dell'impugnazione cautelare, al quale si possono prospettare le ragioni a supporto dell'auspicato diniego della richiesta cautelare del pubblico ministero ed è, a ben vedere, la stessa situazione che si verifica nei confronti della misura applicata una volta aperto il dibattimento, giacché, in questo caso, il contraddittorio assorbe pienamente e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l'interrogatorio. Tale fase processuale consente all'imputato, nella pienezza del contraddittorio che caratterizza l'assunzione delle prove a carico e a discarico in dibattimento, di prospettare al giudice tutte le ragioni difensive, anche attraverso l'esame o le dichiarazioni di cui all'articolo 494 del Cpp.
Con la propria decisione, le Sezioni unite hanno recepito l'opinione prevalente in giurisprudenza, secondo cui, appunto, qualora il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (cfr. Sezione VI, 12 novembre 2013, Cocuzza; nonché, Sezione II, 25 maggio 2017, Savina).
Per converso, la Corte ha preso le distanze dall'opposto, minoritario, orientamento secondo cui, invece, nell'ipotesi della misura adottata a seguito dell'appello cautelare del pubblico ministero, non si sarebbe potuto prescindere dall'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia iniziato il dibattimento, di tal che, in caso di mancata o tardiva celebrazione dell'incombente processuale, la misura cautelare avrebbe perso efficacia (Sezione VI, 20 novembre 2014, Lo Nardo; ma in questi termini, si è espressa anche l'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, della Sezione VI, 18 dicembre 2019, Salvati): tale orientamento, a supporto, valorizzava il carattere imprescindibile dell'interrogatorio di garanzia al fine di consentire al soggetto sottoposto alla limitazione della libertà personale di rendere la propria versione dei fatti innanzi al giudice e dunque di svolgere appieno la propria difesa, ma tale argomento - come si è detto - è stato disatteso dalle Sezioni unite che, in proposito, hanno considerato che il contraddittorio e la possibilità di esporre le proprie difese possono avere, legittimamente, una diversa disciplina, purché appunto l'interessato sia posto nelle condizioni di difendersi pienamente.
di Lucilla Piccioni
Il Messaggero, 22 giugno 2020
"E ora ci iscriviamo a Scienze dell'investigazione". Il candidato ha appena concluso il colloquio per l'esame di maturità. "Non mi sono mai sentito così emozionato, neanche davanti al giudice", confessa ai professori della commissione istituita all'interno della casa circondariale di vocabolo Sabbione. Nella stessa quinta classe della sezione manutenzione e assistenza tecnica dell'Ipsia Pertini, altri dieci studenti. Tutti gli undici candidati hanno superato l'esame, nessuno ha preso il diploma con il minimo dei voti, il più scarso l'ha superato con 66, tre hanno guadagnato una valutazione superiore a 90: un 97 ed un 95, un 96. Gli altri hanno superato la prova ottenendo una votazione tra 66 e 81.
"Noi professori che insegniamo in carcere non siamo stati sopresi dalla preparazione dei candidati - racconta Giorgio Laurenti vice preside dell'Ipsia Pertini - lavorando fianco a fianco per anni notiamo i cambiamenti, i miglioramenti, ad essere sorpresa la commissaria esterna che non si aspettava una preparazione così' strutturata anche nelle materie curriculari. Chi decide di prendere un diploma in carcere lo fa in piena consapevolezza dell'importanza del titolo di studio, è un investimento per il loro futuro. L'impegno quindi c'è".
Gli indici candidati che hanno sostenuto la maturità a vocabolo Sabbione appartengono alla media ed alta sicurezza, il più anziano di loro ha 56 anni, il più giovane 29. Il colloquio d'esame è partito da argomentazioni tecniche: manutenzione di apparati industriali, energia eolica, manutenzione dei motori delle navi. "Le domande su cittadinanza e costituzione non li hanno messi a disagio, hanno seguito tutti il corso organizzato on line organizzato all'interno delle carceri italiane dal giudice della corte costituzionale Giancarlo Coraggio", nota il vice preside Laurenti.
È arrivato poi il momento di parlare delle esperienze di alternanza scuola lavoro. E qui sono entrate in gioco le attività che i detenuti-studenti hanno svolto all'interno della casa circondariale c'è chi si è interessato dell'amministrazione degli ordini per il cibo, chi delle pulizie, chi ha curato piccoli problemi dell'impianto elettrico.
Anche se la maturità a vocabolo Sabbione si è svolta all'interno della struttura di via delle Campore per un allievo c'è stato bisogno del collegamento on line. Perché nel frattempo il detenuto ha avuto gli arresti domiciliari e quindi non era più in carcere.
Una sessione speciale che ha fruttato 75 come voto finale. Per cinque studenti gli studi proseguiranno con l'iscrizione all'università. "Ci iscriveremo a Economia e Scienze dell'Investigazione", dicono. Da ladri a guardie imparando la lezione della vita dietro le sbarre.
di Claudio Buono
melandronews.it, 22 giugno 2020
Accordo tra l'UniBas e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La Rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata, Aurelia Sole, e il Provveditore regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia e Basilicata, Giuseppe Martone, martedì 23 giugno 2020, a Potenza, nella Sala degli atti Accademici in via N. Sauro (ore 11), firmeranno un accordo di collaborazione per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia e Basilicata con l'obiettivo primario del reinserimento nonché favorire la formazione universitaria del personale operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia e Basilicata.
All'incontro parteciperanno il Direttore generale, il Prorettore al Public Engagement e la Prorettrice alla Didattica dell'Unibas, Giuseppe Romaniello, Nicola Cavallo e Patrizia Falabella, la Direttrice della Casa Circondariale di Potenza, Maria Rosaria Petraccone, e il Funzionario di Staff del Provveditorato Regionale, Giuseppe Palo.
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 22 giugno 2020
La Lombardia è stata la prima regione del Nord Italia in cui la moglie e la figlia di un uomo di mafia sono state sottoposte a programma di protezione dopo anni di vessazioni e soprusi. E sempre la Lombardia è stato il primo territorio settentrionale ad adottare il protocollo "Liberi di scegliere" per aiutare i familiari che vogliono recidere le radici con il passato e dare ai loro figli un futuro diverso da quello criminale nella cosca.
Nei giorni scorsi la Commissione regionale antimafia guidata da Monica Forte (M5S) ha approvato all'unanimità il piano: "Il destino dei figli delle famiglie mafiose è spesso segnato, così diamo una speranza". Il progetto è nato in Calabria nel 2012 su iniziativa del presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio, Roberto Di Bella.
È stata la Lombardia la prima regione del Nord dove la moglie e la figlia di un uomo della mafia sono state sottoposte a programma di protezione dopo anni di vessazioni e soprusi, ed è sempre la Lombardia la prima ad adottare il protocollo "Liberi di scegliere" per aiutare i familiari dei mafiosi che vogliono recidere le radici con il passato e dare ai loro figli un futuro diverso da quello criminale nella cosca. "Liberi di scegliere rappresenta una speranza", spiega Monica Forte (M5s), presidente della Commissione antimafia del Consiglio regionale della Lombardia, che ha promosso una risoluzione approvata nei giorni scorsi all'unanimità dall'assemblea. "Il destino dei figli delle famiglie mafiose - aggiunge l'esponente pentastellata - è spesso segnato: per i maschi l'educazione inizia già a 12-15 anni con l'addestramento all'uso del coltello, per progredire poi in quello delle armi, fino al primo omicidio che consente di scalare la gerarchia nella famiglia. Per le donne è di sposare il figlio di un'altra cosca in modo da cementare un'alleanza".
Il protocollo nasce in Calabria nel 2012 su iniziativa del presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, con l'obiettivo di "favorire la rieducazione e il reinserimento dei figli dei mafiosi attraverso percorsi di sostegno e inclusione sociale", come ricorda Forte nella sua relazione al Consiglio regionale.
Dopo essersi rese conto che il futuro dei loro figli non poteva che essere quello del carcere oppure di essere uccisi, furono le stesse madri a chiedere all'allora pm della Dda di Reggio Calabria Alessandra Cerreti, quindi allo Stato, di aiutarle. La soluzione, complessa giuridicamente e materialmente, vide la collaborazione tra Procura, Tribunale per i minori, Ministero dell'interno e associazioni antimafia quali Libera per collocare i figli e le madri in località segrete per proteggerli dalla famiglia mafiosa.
Un accordo con la Regione Calabria e la sigla del protocollo d'intesa hanno poi istituzionalizzato l'iniziativa che a, livello centrale, è stata sottoscritta da Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione nazionale antimafia, Conferenza episcopale italiana e da Libera. Nel 2018, il coordinamento nazionale delle Commissioni regionali antimafia ha iniziato a lavorare perché anche le altre regioni adottassero il protocollo.
"La caratteristica della 'ndrangheta, oggi l'organizzazione mafiosa più potente a livello nazionale, tra le prime a livello internazionale ed anche la più presente nella nostra regione, è il vincolo mafioso che coincide con il vincolo di sangue", scrive forte nella relazione. Per rompere un legame così forte sono necessari molto coraggio e una forte motivazione.
Lo Stato garantisce protezione e un nuovo percorso di vita attraverso tutta una serie di strumenti educativi che prevedono percorsi di scolarizzazione e di socializzazione e un supporto psicologico per insegnare i valori costituzionali, le regole delle convivenza civile, fornendo quindi "gli strumenti che li rendano liberi di scegliere il proprio futuro nella legalità", conclude la presidente della Commissione antimafia lombarda, organismo che ha audito il pm Cerreti, che ora lavora alla Dda di Milano, ufficio che ha collaborato con Forte. La risoluzione approvata dal Consiglio lombardo impegna la Giunta su interventi legislativi che consentano "la realizzazione di progetti appropriati di accoglienza, cura e protezione per i minorenni coinvolti" e a promuovere la sottoscrizione del protocollo di intesa "Liberi di scegliere".
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2020
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Indicazione. In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 11 giugno 2020 n. 17973.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa a seguito di appello avverso un'ordinanza di rigetto ex art. 299 cod. proc. pen., poiché i giudici, in quella sede, avevano operato una riqualificazione giuridica del fatto invece preclusa dal c.d. "giudicato cautelare").
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 giugno 2018 n. 27710.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie. In forza del principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in assenza di elementi di novità non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o allo stesso mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 giugno 2018 n. 27710.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Efficacia preclusiva del giudicato cautelare - Estensione alle questioni logicamente connesse con quelle dedotte - Sussistenza. L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 febbraio 2018 n. 8900.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Giudicato cautelare - Rilevanza endoprocessuale - Effetto preclusione in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie. Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nell'ambito di un diverso procedimento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la revoca di una precedente misura cautelare, disposta per la sopravvenuta carenza del pericolo di reiterazione, non poteva essere fatta valere, quale giudicato cautelare, nell'ambito di un diverso procedimento conseguente all'adozione di una nuova misura cautelare).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 novembre 2017 n. 54045.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Giudicato cautelare - Rilevanza endoprocessuale - Effetto preclusione in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie.
In tema di misure cautelari, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all'esito del procedimento incidentale di impugnazione assume una portata più circoscritta rispetto all'estensione propria del giudicato sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché circoscritta alle sole questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, sebbene non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte), con esclusione delle questioni deducibili.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1 dicembre 2015 n. 47482.
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