di Giuliano Foschini
La Repubblica, 22 giugno 2020
Recapitati alla famiglia soltanto oggetti che non gli appartenevano. L'Egitto non ha mandato alcun documento di Giulio Regeni in Italia. Il passaporto, le tessere universitarie, erano state già consegnate alla famiglia anni fa. Mancavano i vestiti di Giulio, chiesti all'epoca dai genitori al presidente egiziano Al Sisi, ma quelli al momento non sono nemmeno stati consegnati. Quello fatto recapitare in Italia è invece un affronto. Oppure, tecnicamente, per citare le parole proprio di un nostro investigatore, "la prova di un reato".
Sono stati inviati infatti soltanto - la famiglia Regeni li ha riconosciuti in queste ore attraverso le fotografie - quegli oggetti, che non appartenevano a Giulio, esibiti dal governo egiziano quando furono uccisi, in un conflitto a fuoco con la Polizia, cinque innocenti, accusati dell'omicidio di Giulio dai servizi segreti egiziani nella speranza di chiudere la questione.
Così non fu. Perché immediatamente la procura di Roma si accorse della messa in scena. E perché furono commessi troppi errori grossolani. Compresa l'esposizione di quei borselli, gli occhiali da sole (e anche un pezzo di hashish) che dimostrarono subito che era soltanto una messinscena. Tra gli agenti della National security, tra l'altro, implicati in quel depistaggio ce n'è almeno uno dei cinque indagati dalla procura di Roma. E che i pm di piazzale Clodio vorrebbero processare al più presto.
Per farlo è però necessaria quella collaborazione promessa dall'Egitto all'Italia che, vedendo com'è andata la questione degli effetti personali, non comincia dunque nel migliore dei modi. La partita si giocherà nella prossima settimana: se, davvero, il Cairo ha deciso di collaborare, il primo luglio dovrà presentarsi all'incontro con la procura di Roma (in videoconferenza) con le risposte alle 12 domande della rogatoria presentata ormai più di un anno fa.
Non c'è ottimismo, nemmeno dopo le parole del premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta. I genitori di Giulio, Paola e Claudio, insieme con il loro avvocato Alessandra Ballerini, dopo aver accusato il Governo di "tradimento", hanno scelto la strada del silenzio. Eloquente, però. L'affronto della restituzione beffa è l'ennesimo sfregio al loro dolore e alla loro "coscienza di cittadini", come hanno sempre detto, dopo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio. In questi giorni, inoltre, in molti hanno proposto l'intitolazione di strade delle città a Giulio. Un'iniziativa che la famiglia Regeni ha sempre detto di non gradire. "Non vogliamo monumenti alla memoria" hanno spiegato in più occasioni, "ma azioni vere per restituire a tutti verità e giustizia: i sindaci espongano gli striscioni o chiedano il ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo".
di Ginevra Larosa
eurocomunicazione.com, 22 giugno 2020
Ogni anno l'Università di Losanna, per conto del Consiglio d'Europa, conduce l'indagine Space, offrendo una panoramica dell'uso delle sanzioni e delle misure di custodia (Space I) e comunitarie (Space II) negli Stati membri. I Paesi europei ricorrono sempre più a sanzioni e misure che trattengono i trasgressori nella comunità senza privazione della libertà, secondo l'indagine annuale Space II del 2019 che contiene dati delle agenzie di libertà vigilata degli Stati, ad eccezione di Albania, Germania, Ungheria, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia e San Marino. Il 31 gennaio 2019 c'erano circa 2 milioni di persone in Europa soggette a queste alternative alla prigione come il monitoraggio elettronico, il servizio alla comunità, gli arresti domiciliari, la semi-libertà o il rilascio condizionale. Dal 2018 al 2019, la popolazione in libertà vigilata è cresciuta del 7,9%, da 1.547.572 a 1.699.676 persone nelle 28 agenzie di probation che hanno fornito questi dati per entrambi gli anni, mentre il loro tasso complessivo di popolazione in libertà vigilata è passato da 137,8 a 139,6 per 100.000 abitanti.
Secondo l'indagine Space II, nella medesima data, c'erano in Europa 155 persone in libertà vigilata per 100.000 abitanti rispetto ai 105 detenuti nelle carceri per 100.000 abitanti. L'alto tasso complessivo di persone in libertà vigilata mostra che le misure e le sanzioni comunitarie sono sempre più utilizzate in tutto il continente: in 32 dei 40 Paesi (o entità amministrative), il tasso di popolazione in libertà vigilata era superiore al tasso di popolazione carceraria. Venti amministrazioni su 43 hanno riferito di aver rilasciato detenuti per impedire la diffusione di Covid-19, applicando varie misure come amnistie, liberazioni anticipate e provvisorie e altre alternative alla privazione della libertà. In media, queste, hanno rilasciato il 5% della loro popolazione (oltre 118.000 detenuti).
Nel corso del tempo, il Consiglio d'Europa ha invitato i suoi Stati membri a usare la reclusione come ultima risorsa e ad applicare le alternative alla perdita della libertà il più spesso possibile. L'obiettivo è favorire l'integrazione dei criminali nella società e quindi ridurre la recidiva, prevenire il sovraffollamento, migliorare il funzionamento delle carceri e promuovere un trattamento umano ed efficiente dei detenuti. Tuttavia, sembra esserci il rischio che il loro uso prolungato possa portare a "sovraffollamento di prova" in futuro. "Vi sono segni che alcune agenzie di libertà vigilata sembrano utilizzare sanzioni e misure comunitarie come sanzioni supplementari e non come misure che sostituiscono la reclusione. Di conseguenza, un numero crescente di persone viene posto sotto la supervisione del sistema penale, in carcere o in libertà vigilata", ha affermato il capo del team Space, il professor Marcelo Aebi, della School of Criminal Sciences dell'Università di Losanna, Svizzera.
Quattro amministrazioni penitenziarie che hanno riferito di sovraffollamento il 1° gennaio 2020 avevano ridotto in modo significativo la densità carceraria entro il 15 aprile (Cipro, Italia, Francia e Slovenia), mentre la Svezia, l'unico Paese a non applicare un blocco della sua popolazione, si è unito al gruppo di Stati con prigioni sovraffollate. Dieci amministrazioni, con una densità carceraria di oltre 100 detenuti per 100 posti al 1° gennaio, hanno continuato a essere sovraffollate il 15 aprile: Turchia, Romania, Grecia, Ungheria, Cipro, Italia, Francia, Serbia, Repubblica Ceca e Austria; sebbene la Turchia abbia ridotto drasticamente la popolazione carceraria a maggio.
Nel 2019, gli stranieri rappresentavano l'8% degli inquilini, una percentuale inferiore rispetto ai detenuti (14%). In media, il 10% delle persone in libertà vigilata erano donne rispetto al 6% della popolazione carceraria. In ogni Paese, ad eccezione della Serbia e della Grecia, la percentuale di donne era più alta in libertà vigilata che in carcere, probabilmente perché è utilizzata per reati meno gravi e le donne sono raramente coinvolte in reati violenti che di solito portano a una pena detentiva.
Aggiungendo il numero totale di probationer (1.969.204) al numero totale di detenuti (1.530.442), il 31 gennaio 2019, 3,5 milioni di persone sono state incarcerate o sotto la supervisione di agenzie di probation in Europa, essendo questa una bassa stima della "popolazione correttiva europea" poiché si riferisce solo a quei Paesi che hanno fornito dati.
Gli Stati con i più alti tassi di popolazione correttiva - al di sopra della media europea di 267 detenuti e probationer per 100.000 abitanti - erano Turchia (920), Polonia (836), Lituania (755) e Russia (737). Quelli con le cifre più basse sono stati Finlandia (103), Norvegia (106), Islanda (113) e Svizzera (131).
Il Tirreno, 22 giugno 2020
C'è ancora tempo fino a giovedì, ma per ora il programma estivo degli eventi a Volterra sembra davvero interessante. Le domande da associazioni, enti o attività stanno arrivando, ma già si delineano quattro appuntamenti non male. Cinema all'aperto a parte, di cui si è già parlato a lungo con la presentazione fatta dal Consorzio Turistico e la polemica sollevata dal Centro commerciane naturale (Ccn), tra luglio e agosto ci saranno anche il Festival internazionale del teatro romano, gli spettacoli della Compagnia della Fortezza e un festival tra dibattiti, musica e sociali organizzato dall'associazione Vai Oltre, formata da giovani di Volterra.
Per essere in un periodo di generale stallo, tra economia in crisi, turismo al rallentatore e complessiva incertezza, vedere comunque un discreto fermento in una città come quella etrusca lascia davvero ben sperare. Si tratta di eventi che saranno dislocati in aree diverse di Volterra: piazza dei Priori col cinema all'aperto, teatro romano col Festival internazionale, il carcere con gli spettacoli teatrali dei detenuti attori guidati dal regista Armando Punzo e Parco Fiumi, dove si svolgerà il festival di Vai Oltre. È chiaro che tutto questo da solo non basta per risollevare le sorti di un'economia basata sul turismo straniero e che, con l'emergenza sanitaria per il coronavirus, sta soffrendo terribilmente. Ma aver trovato realtà importanti che investono su Volterra in un periodo del genere può rappresentare un volano importante per aumentare le presenze in città e sostenere i terribili sforzi delle attività commerciali e ricettive.
parstoday.com, 22 giugno 2020
Le forze di sicurezza del Bahrain hanno attaccato dozzine di detenuti sciiti che partecipavano a un rituale di lutto nella prigione di Jau. Il regime al potere di Al-Khalifah prosegue con la sua brutale repressione contro gli attivisti per i diritti umani e la comunità sciita nel piccolo Paese del Golfo Persico.
La rete televisiva Lualua in lingua araba, citando un post pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di Zeinab Khamis - un membro della Bahrain Human Rights Society, ha riferito giovedì che guardie carcerarie hanno fatto irruzione nell'edificio 4 della struttura di detenzione. Le guardie hanno aggredito i detenuti mentre stavano celebrando l'anniversario del martirio dell'Imam Jafar al-Sadiq - il sesto sciita Imam e fondatore della scuola di giurisprudenza Jafari, morto il 25° giorno del mese lunare di Shawwal più di 13 secoli fa. Centinaia di detenuti sono attualmente trattenuti dietro le sbarre della prigione di Jau, che è la principale struttura di detenzione del Bahrain, per la loro partecipazione a pacifici raduni a favore della democrazia.
Bahrain nove anni di rivolta - Dal febbraio 2011, migliaia di manifestanti anti-regime hanno tenuto manifestazioni quotidiane, chiedendo alla dinastia al-Khalifah di lasciare il potere e istituire un sistema giusto che rappresenti tutti i Bahrainiti.
Il regime di Manama ha fatto di tutto per reprimere ogni forma di dissenso. Il 14 marzo 2011, truppe provenienti dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti sono state dispiegate per assistere il Bahrain nella repressione degli oppositori. Decine di persone hanno perso la vita e centinaia di altri hanno subito lesioni o sono stati arrestati.
Il 5 marzo 2017, il parlamento del Bahrain ha approvato il processo contro i civili nei tribunali militari in un provvedimento fortemente criticato da attivisti per i diritti umani e definito equivalente all'imposizione di una legge marziale non dichiarata in tutto il Paese. Il monarca del Bahrain, Re Hamad bin Isa al-Khalifah, ha ratificato l'emendamento costituzionale il 3 aprile 2018.
Il Messaggero, 21 giugno 2020
Luca Palamara espulso dall'Anm per aver commesso gravi e reiterate violazioni del codice etico. Il pm romano indagato a Perugia per corruzione non è stato ascoltato dall'Associazione nazionale magistrati per decisione del Comitato direttivo centrale dell'Anm che all'unanimità respinto la richiesta. Palamara aveva chiesto giovedì di essere sentito dal Cdc per poter chiarire. L'audizione può avvenire solo davanti al collegio dei probiviri, dinanzi al quale Palamara non si è mai presentato. "Mi è stato negato il diritto di parola. Nemmeno nell'Inquisizione", ha commentato Luca Palamara attaccando: "Ognuno aveva qualcosa da chiedere, anche chi oggi si strappa le vesti. Penso ad alcuni componenti del collegio dei probiviri che oggi chiedono la mia espulsione, oppure a quelli che ricoprono ruoli di vertice all'interno del gruppo di Unicost, o addirittura ad alcuni di quelli che siedono nell'attuale Comitato direttivo centrale e che hanno rimosso il ricordo delle loro cene e dei loro incontri con i responsabili Giustizia dei partiti di riferimento".
di Alberto Gentili
Il Messaggero, 21 giugno 2020
"Ora la riforma che contrasti la distorsione delle correnti, tocca a governo e Parlamento"
Presidente Ermini, è oltre un anno che è esploso lo scandalo Palamara e il fango che ha investito la magistratura è ancora lì, intatto. Perché?
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 21 giugno 2020
Allusioni e accuse velate ai colleghi che l'hanno "processato". Nelle chat con i colleghi le manovre per far approvare una norma a favore gli ex componenti del Csm. Veste i panni del picconatore, Luca Palamara, per denunciare il sistema di cui ha fatto parte "e che ora mi condanna, spesso mi insulta, perché a torto o a ragione individua in me l'unico responsabile di tutto". Ammette di "aver accettato "regole del gioco" sempre più discutibili, ma non ho mai agito da solo". Poi si fa accusatore obliquo: "Ognuno aveva qualcosa da chiedere, ognuno riteneva di vantare più diritti degli altri, anche quelli che oggi si strappano le vesti".
di Manuela D'Alessandro
agi.it, 21 giugno 2020
"Noi amici teatranti di Sasà siamo tanti e siamo indignati e chiederemo a gran voce che si faccia un po' di luce nel buio di quelle notti della democrazia, del diritto, della dignità, della Costituzione". Ha interpretato Pinocchio, il "vecchietto" del "Rovescio e diritto" di Camus, veniva anche pagato per recitare nella compagnia del teatro del carcere di Bollate che si è esibita sui palcoscenici italiani più importanti.
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 21 giugno 2020
La giudice di Magistratura democratica-Area si è dimessa dalla giunta esecutiva. "Tutti i gruppi, anche se a diversi livelli, sono stati coinvolti nel sistema. E non ci sono risposte all'altezza del problema".
di Antonio Di Tullio D'Elisiis
diritto.it, 21 giugno 2020
Corte di Cassazione - I sez. pen. - sentenza n. 15551 del 20.05.2020. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava un reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che, a sua volta, aveva respinto l'istanza di permesso-premio. Rilevava in particolare il Tribunale come fosse stato necessario approfondire il tema della revisione critica del delitto commesso poiché il detenuto aveva dimostrato una indisponibilità ad esaminare le ragioni delle condotte criminose comprendenti anche maltrattamenti contro familiari e ciò imponeva la prosecuzione dell'osservazione penitenziaria e sconsigliava la immissione in ambiente libero.
Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione - Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto deducendo, come unico motivo, erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendosi come la richiesta fosse stata avanzata dopo dodici anni di ininterrotta detenzione e il giudizio di attuale pericolosità sociale fosse fondato esclusivamente sulla sua professione di innocenza nonostante la buona condotta intramuraria e l'adesione all'offerta trattamentale. In sostanza, si pretendeva la sua ammissione di colpevolezza a costo di rendere impossibile l'accesso al permesso-premio e insuperabile l'ergastolo in espiazione mentre la confessione non era richiesta dalla normativa in materia di benefici penitenziari e pertanto, proprio per tale ragione, questa pretesa si risolveva nella arbitraria costrizione del condannato ad una sorta di collaborazione con la giustizia.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione - Il ricorso veniva rigettato poiché infondato. Si osservava prima di tutto che il permesso-premio, previsto dall'art. 30 ter Ord. Pen., ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale e tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995). Ciò posto, la lettura complessiva dell'art. 30 ter Ord. Pen., ad avviso degli Ermellini, rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio posto che è innegabile la funzione premiale e ciò, non tanto per il nome che contraddistingue il beneficio, quanto per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale.
Nella fattispecie, gli Ermellini facevano presente come il Tribunale di Sorveglianza avesse rigettato il reclamo proposto dal ricorrente fondando la propria valutazione sul tenore non positivo delle relazioni di osservazione intramuraria dalle quali risultavano ombre ancora presenti sull'adesione del ricorrente al trattamento rieducativo: questi elementi - sintetizzati nel mancato avvio di un reale processo di revisione critica della devianza, manifestato con la costante indisponibilità ad esaminare le ragioni della condotta criminosa (nemmeno con riferimento ai maltrattamenti verso la moglie, nonostante le parziali ammissioni rese da Spaccino nel corso del giudizio) - erano stati ragionevolmente ritenuti indici di pericolosità sociale ancora presente.
A fronte di ciò, il ricorrente sosteneva, a confutazione di questa valutazione, come la decisione reiettiva si sarebbe fondata sulla sua mancata confessione del più grave delitto di uxoricidio e ciò sarebbe equivalso a pretendere una sorta di collaborazione con la giustizia non più considerata quale presupposto necessario per accedere al beneficio.
Orbene, tale argomentazione veniva stimata priva di pregio in quanto, ad avviso del Supremo Consesso, il tema evocato dal ricorrente della sua mancata collaborazione con la giustizia fosse del tutto estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di sorveglianza, difatti, si era limitato a rilevare l'assenza di comportamenti denotanti l'effettiva presa di distanza dalla manifestata devianza e ciò in linea con i requisiti richiesti dall'art. 30 Ord. Pen. per l'ammissione al beneficio del permesso prevedendo tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza di pericolosità sociale da valutare con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, attribuendosi legittimamente rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del pregresso comportamento deviante (in termini: Sez. 1, 23/11/2007 n. 9796, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195). Da ciò se ne faceva conseguire come fosse infondata la contestazione del ricorrente il quale sosteneva che il requisito della rivisitazione critica, erroneamente confuso con l'assenza di confessione del delitto, non sarebbe richiesto dalla norma (Sez. 1, ord. n. 5430 del 25/01/2005,).
In altri termini, per i giudici di piazza Cavour, risponde alla corretta applicazione della norma in esame l'affermazione del Tribunale di sorveglianza circa la non necessità della confessione del reato per ottenere il permesso-premio e, tuttavia, la rilevanza, da attribuire al comportamento del condannato indisponibile ad ogni tentativo degli educatori di promuoverne la riflessione sul vissuto connesso alle sue vicende penali, fa sì che la mera protesta di innocenza non esonera il giudice da una valutazione approfondita circa l'adesione del condannato alle iniziative trattamentali e l'osservanza della disciplina intramuraria.
Invece, a fronte del giudicato di condanna, la professione di innocenza può assumere rilievo solo a seguito dell'apposita procedura di revisione (Sez. 1, n. 27149 del 22/03/2016) ma senza diretta interferenza in senso negativo o positivo sull'ammissione al beneficio del permesso premio rispetto al quale è imprescindibile considerare - nella peculiare valutazione richiesta - la documentazione penitenziaria attestante l'attività di osservazione e gli esiti di essa, il programma di trattamento compiutamente elaborato e la sintesi esauriente circa la condotta del detenuto con la sua partecipazione all'opera di rieducazione, tali da escludere la sua pericolosità sociale.
Conclusioni - La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui evidenzia quali sono i requisiti richiesti per potere usufruire del premio previsto dall'art. 30 ord. pen. il quale, come è noto, prevede quanto segue: "Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare".
Difatti, in tale pronuncia, come visto anche prima, è affermato che i requisiti richiesti dall'art. 30 Ord. Pen. per l'ammissione al beneficio del permesso prevedendo tale norma, sono, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza di pericolosità sociale da valutare con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, dovendosi al contempo attribuire legittimamente rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del pregresso comportamento deviante.
Tal che ne consegue che, per potere beneficiare di questo permesso, è necessario che siano accertati questi requisiti il che può avvenire, come precisato sempre in questa sentenza, attraverso documentazione penitenziaria attestante l'attività di osservazione e gli esiti di essa, il programma di trattamento compiutamente elaborato e la sintesi esauriente circa la condotta del detenuto con la sua partecipazione all'opera di rieducazione. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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