di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 16 giugno 2020
Durante le indagini sulla trattativa Stato- mafia non abbiamo avuto nessuna tutela da parte del Csm e dell'Anm. Nelle scelte degli incarichi direttivi dei magistrati privilegiare il criterio dell'appartenenza a una corrente è molto simile al metodo mafioso.
Abbiamo toccato il fondo (dopo la vicenda Palamara, ndr), dobbiamo invertire noi la rotta prima che qualcuno, approfittando della situazione, faccia una riforma che sottoponga la magistratura al controllo da parte del potere politico. Questo, in estrema sintesi, il "Nino Di Matteo pensiero" illustrato durante l'ultima puntata di "Non è l'arena" su La7.
Una chiusura con il botto per il programma di Massimo Giletti che ha avuto come ospite d'onore l'ex pm antimafia e ora consigliere del Csm eletto come indipendente nella corrente di Piercamillo Davigo. L'intervento di Di Matteo si è aperto sulla madre di tutti i procedimenti dell'ultimo ventennio: il processo sulla trattativa che attualmente è in corso davanti la Corte d'assise d'Appello di Palermo. "Quando partì questa indagine molti pensavano che fosse frutto di una costruzione, di un teorema politico di magistrati un po' fantasiosi. Nel tempo si resero conto che l'indagine si riferiva a fatti concreti", ha esordito Di Matteo.
"Noi - ha aggiunto - abbiamo avuto difficoltà di tutti tipi, non potevamo non prevederle perché la nostra indagine si indirizzava non solo nei confronti dell'alta mafia ma anche nei confronti di appartenenti di alto livello dell'Arma dei carabinieri, a funzionari di polizia, a politici". E poi l'affondo finale: "C'è stato un momento in cui dopo la vicenda delle intercettazioni di alcune telefonate fra Nicola Mancino con il presidente Napolitano, a noi è stato detto di tutto, siamo stati definiti ricattatori del Capo dello Stato, eversori: in quel momento Anm e Csm, anziché difendere non Nino Di Matteo ma l'operato dei magistrati che indagavano, hanno preferito per motivi di opportunità schierarsi dalla parte del potere politico".
Dopo essersi tolto questo "sassolino" dalle scarpe, Di Matteo è tornato sull'attualità e sull'esclusione, prima di essere eletto al Csm, dal pool "mandanti esterni sulle stragi" della Dna per aver raccontato durante una trasmissione televisiva alcuni dettagli di queste vicende giudiziarie. Su questo particolare è intervenuto telefonicamente il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafieho de Raho: "Io volevo reintrodurlo nel gruppo ma volevo la certezza che da quel momento in poi non vi sarebbero state fughe in avanti".
E infine, una nuova stoccata, dopo quella dello scorso anno, sulle correnti della magistratura: "Io dissi, e lo direi ancora, che privilegiare nelle scelte che riguardano la carriera di un magistrato il criterio dell'appartenenza a una corrente è molto simile al metodo mafioso. La valutazione del lavoro di un magistrato o le nomine fatte per incarichi direttivi nei confronti di un magistrato condizionati dal criterio dell'appartenenza sono assolutamente inaccettabili".
Nessuna replica al riguardo è giunta, fino alla serata di ieri, da parte del Csm e dell'Anm. Tornado all'Anm, è prevista per questa settimana la decisione del Comitato direttivo centrale su Luca Palamara e sui magistrati che parteciparono al dopo cena dell'anno scorso all'hotel Champagne. I probiviri hanno deciso per la loro espulsione. Alcune toghe, per evitare quest'onta, hanno preferito dimettersi prima dall'associazione. Il direttivo, scaduto a marzo, è alla seconda proroga.
Presidente del collegio dei probiviri, rimasti in quattro per le dimissioni che hanno falcidiato l'Anm, è il pm Bruno Di Marco che, all'epoca, è stato il difensore per altre vicende, davanti alla sezione disciplinare del Csm, di Giancarlo Longo, il magistrato che raccontò di aver saputo che Palamara aveva ricevuto 40mila euro per la sua nomina a procuratore di Gela. Circostanza smentita dagli inquirenti di Perugia.
di Adriano Sofri
Il Foglio, 16 giugno 2020
Si segue con una costernazione il travaso del problema della giustizia nella trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. Sembrava riguardare un clamoroso dissidio fra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a proposito della nomina a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Clamoroso tanto più per la presunta, fino ad allora, affinità politica e personale fra i due.
Nel giro di poco più di un mese la vicenda si è dilatata fino a confiscare l'intera agonia della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura, le sue vicende correntizie di carrierismi e corruzioni, i criteri delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari, i rapporti fra magistrati inquirenti e giudicanti, l'interpretazione e l'applicazione delle pene. Ai due protagonisti, il volonteroso Di Matteo e il renitente Bonafede, si sono aggiunti via via Gratteri e il suo programma edilizio (4 nuove carceri per 20 mila detenuti), De Magistris, col suo carico di pre-sofferto, diciamo così, un'inchiesta drastica sul già grigio e dimissionato Basentini, il versatile Palamara, magistrati d'esperienza come Sabella e Ardita, e nell'ultima puntata, inopinatamente per chi ne immaginava un riserbo più invincibile, il procuratore antimafia Cafiero De Raho.
Formalmente il collasso (così lo chiamano gli stessi suoi celebranti) della giustizia viene preso in cura dal Parlamento e dalle commissioni pertinenti, dai responsabili del ministero e del governo e dal Csm, a presiedere il quale sta il Presidente della Repubblica: cioè dalle massime sedi istituzionali. Gli stessi attori televisivi sostengono di rinviare a quelle sedi il proprio impegno di testimonianza. In realtà succede il contrario, e quelle solenni sedi istituzionali rincorrono trafelate il clamore televisivo.
Si può interpretare tutto ciò come un caso di trasparenza. Seguo con costernazione soprattutto perché nell'apparente drammatico garbuglio di posizioni e personalità un risultato affiora univocamente: l'incattivimento sulla condizione carceraria. Su quello c'è un'oggettiva unanimità, dal licenziamento del capo del Dap Santi Consolo, due anni fa, in poi. È un amaro paradosso che lo scandalo nel ministero della Giustizia, con le dimissioni dei responsabili penitenziari, sia stato provocato dalle improvvisate circolari con le quali cercarono in ritardo di mettersi al riparo dai rischi della pandemia.
È meraviglioso come le galere siano derelitte di fatto e insieme offrano alla crisi di astinenza dei duri un piatto ricco, ricchissimo: Salvini che di nuovo corre a Santa Maria Capua Vetere e ne fa il cuore della sua recita a "Porta a Porta" - dopotutto i detenuti sono un surrogato e una quintessenza degli immigrati, ci hanno invaso le celle. Di nuovo "i boss mafiosi" diventano la parte cui si assimila il tutto, la moltitudine di disgraziati dei giudiziari e dei recidivi della droga. E di nuovo si spinge la polizia penitenziaria a vedere nei detenuti un nemico da disprezzare e contenere.
Detto questo, nel programma di domenica c'era una breve invasione di Adriano Celentano con un video intitolato all'Inesistente. Ipotizzava che fra due che hanno ragione possa essercene uno che non ce l'ha - figuriamoci fra tanti.
Immaginava che tutti noi, gli italiani, saremmo disposti a risarcire chi lavora per la florida industria e spaccio internazionale delle armi dei costi della chiusura. Va bene, possiamo discuterne. Noi italiani, e anche tutti gli altri, siamo capaci di tutto. Quando vedo Celentano sono contento. Mi sento come un detenuto che vede Adriano Celentano.
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 giugno 2020
Il ministero ai cancellieri. Le rappresentanze del personale avevano definito illegali le richieste di riapertura venute dagli avvocati. ora la circolare del capo dipartimento Fabbrini chiarisce il quadro. Dopo il via libera alla ripresa delle udienze ordinato da un emendamento al dl Intercettazioni, si era temuto un nulla di fatto. Secondo le rappresentanze del personale giudiziario, sarebbe stata comunque necessaria una "norma primaria" per mettere fine allo smart working nei Tribunali. Ma la circolare diffusa nello scorso fine settimana da via Arenula chiarisce che non è così.
All'orizzonte era sembrato profilarsi persino uno sciopero dei cancellieri. La riapertura della Giustizia già lasciava presumere un terremoto sindacale, coi dipendenti convinti che potesse configurarsi un abuso, dietro la richiesta - suggerita al guardasigilli Alfonso Bonafede innanzitutto dagli avvocati - di tornare al lavoro in tribunale, e dismettere lo smart working.
Non ci sarà motivo di rivolta, nonostante ne fossero convinte alcune rappresentanze del personale. A chiarirlo è la Circolare del capo dipartimento Organizzazione giudiziaria di via Arenula, Barbara Fabbrini. Una nota chiara, dettagliata, che ricorda un dato: il dl Rilancio già consente di rimodulare il ricorso al lavoro agile negli uffici pubblici. Non sembra dunque necessario, secondo l'interpretazione del ministero della Giustizia, un dpcm di Conte per anticipare la data del 31 luglio oltre la quale l'attività del personale avrebbe comunque smesso di svolgersi, in via ordinaria, da remoto. Opzione che i sistemi informatici dei tribunali hanno finora reso in gran parte inattuabile.
La circolare firmata venerdì da Fabbrini è stata non a caso oggetto di un post pubblicato sabato su Facebook dal ministro Bonafede. Il documento del capo dipartimento è essenziale per mettere fine, il 30 giugno, al lockdown dei diritti, come previsto dall'emendamento al dl Intercettazioni approvato giovedì scorso all'unanimità dalla commissione Giustizia del Senato. Certo, la norma del dl Rilancio richiamata da Fabbrini è chiara, ma poco conosciuta o sottovalutata quanto al suo significato.
Al punto che l'Adgi, tra le maggiori organizzazioni rappresentative dei cancellieri, ancora giovedì scorso aveva reclamato da Bonafede una "apposita norma primaria che giustifichi, per il personale giudiziario in deroga alle leggi vigenti, la non applicazione dello smart working previsto per i pubblici dipendenti".
Il capo dipartimento del ministero ricorda le linee guida diramate nelle scorse settimane, in cui già si invitava a servirsi dell'"orario flessibile" e "pomeridiano", della "rotazione dei servizi di cancelleria". Fino a ribadire che ora, a maggior ragione, estendere l'orario e i turni può e deve essere fatto, perché consente "una più decisa riapertura delle attività amministrative e giudiziarie" con "meno presenza in contemporanea di personale". D'altra parte, ed è questo il passaggio chiave, "tale è l'indicazione voluta anche dal legislatore con il decreto legge 34/ 2020 (il dl Rilancio, appunto, ndr) all'articolo 263". Che, scrive Fabbrini, "indica un chiaro percorso di ripresa", tale da "dosare le misure dello smart working, previsto dall'articolo 87 del dl 18/ 2020 (il "Cura Italia, ndr)".
Ed è così. L'articolo 263 recita: "Le amministrazioni adeguano le misure di cui all'articolo 87" del dl Cura Italia "sulle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini" oltre che delle imprese. Un obiettivo - si legge ancora nel passaggio del dl Rilancio citato da Fabbrini - che le amministrazioni perseguono "attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro". Talmente chiaro che alla fine del pro- memoria il capo dipartimento di via Arenula "raccomanda" di "operare una diversa modulazione del rapporto tra lavoro in presenza" e "lavoro agile" in termini "quantitativi", ai fini di una "progressiva maggiore ripresa delle attività amministrative e giudiziarie per i mesi di giugno e luglio".
Dettaglio, quello all'ultima riga, che accoglie le richieste dell'avvocatura, di Cnf e Ocf innanzitutto, secondo cui sarebbe indispensabile riavviare la macchina ancora prima del 1° luglio, cioè già dalla prossima settimana. Ecco perché, nel suo post, Bonafede aveva scritto: "Siamo certi che dal primo luglio verrà garantito il regolare svolgimento delle udienze". Lo dice una fonte primaria, come quella sollecitata a Bonafede dal personale della Giustizia. Semplicemente, i sindacati non si erano accorti che la norma c'era già.
di Gian Carlo Caselli*
huffingtonpost.it, 16 giugno 2020
Il "caso Palamara" ha offerto all'opinione pubblica un quadro desolante di certe modalità di funzionamento dell'Anm e del Csm che definire distorte o pessime è riduttivo. Sono ai minimi storici la credibilità e la fiducia sia di questi organi di rappresentanza sia della magistratura stessa. L'unica via di scampo sta in radicali riforme, necessarie alla stregua dei respiratori per i malati gravi di Covid-19.
Per l'avvocatura e per una certa politica (trasversale agli schieramenti) l'occasione è propizia per assestare una robusta spallata al sistema inserendovi la "separazione delle carriere" fra Pm e giudici.
Senza esagerazioni o ipocrisie, va detto che in gioco c'è l'indipendenza della magistratura. La stragrande maggioranza dei magistrati italiani ha la schiena dritta: l'indipendenza (la libertà di decidere senza essere soggetto a palazzi o potentati politici, economici, culturali) la respira e la vive come elemento naturale. Per contro, la realtà di tanti altri paesi è diversa.
Anni fa, invitato a Vienna come Procuratore di Palermo, incontrai alcuni Pm del pool nazionale anticorruzione e li trovai in un momento di grande euforia per una novità che consideravano "rivoluzionaria". Dipendevano dal Ministro della giustizia e le direttive di questi sulle inchieste (se farle o non farle, fino a che punto arrivare, quali soggetti escludere...) dovevano scrupolosamente osservarle. Sempre. Ma gli "ordini" che prima erano soltanto "verbali" adesso - ecco la grande novità - dovevano essere impartiti con atto scritto da inserire nel fascicolo processuale perché ne restasse traccia.
L'episodio spiega bene che la separazione delle carriere è praticamente sinonimo di dipendenza del Pm dal potere esecutivo. Nel senso che in tutti i paesi in cui (con modalità che possono essere diverse) c'è la separazione, il Pm - per legge! - deve ottemperare a ordini, direttive o indicazioni del governo. Vale a dire che poco o tanto, per un verso o per l'altro, non è indipendente. Sicuramente non è mai indipendente come nel nostro Paese.
Nello stesso tempo l'episodio ci dice che sì, è vero che separazione c'è, senza scandalo né scompensi, in paesi di autentica democrazia. Ma nel nostro paese, purtroppo, si deve registrare una brutta anomalia rispetto alle altre democrazie occidentali. Non solo in Italia, anche altrove, si sono avuti personaggi pubblici inquisiti; ma solo in Italia è accaduto che l'esercizio dell'azione penale nei confronti di imputati "eccellenti" abbia determinato la contestazione in radice del processo e la delegittimazione pregiudiziale dei giudici, spesso indicati "tout court" come avversari politici. Questo invece è proprio ciò cui si assiste nel nostro Paese da quasi 30 anni. Con il dilagare anche nella politica di due idee tipicamente italiane: quella di una giustizia "à la carte", valida per gli altri, ma mai per sé, e quella che gli interventi giudiziari si valutano non in base ai criteri della correttezza e del rigore, ma unicamente in base all'utilità per sé e per la propria cordata.
In sostanza, dunque, il problema della separazione delle carriere è questo: se ancora oggi buona parte della politica ragiona così, conviene subordinare il Pm all'esecutivo? Oppure è meglio continuare con l'indipendenza del Pm, che quantomeno offre la prospettiva di una giustizia uguale per tutti e non "generosa" verso chi può e conta, ma spietata con chi non gode di un posto al sole?
Da segnalare infine che il sistema italiano di indipendenza del Pm dall'esecutivo è indicato dalle competenti istanze della Comunità europea come un modello. Si può anche suicidarsi imboccando la strada opposta, ma guai a dimenticare una frase di Calamandrei che ben si può applicare pure nel nostro caso: "la libertà è come l'aria; ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare".
*Magistrato
di Carmelo Barbieri*
Il Foglio, 16 giugno 2020
La politica sembra non avere idee troppo chiare e i buoni consigli per la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e delle carriere dei magistrati si sprecano. Non c'è da stupirsi, è costume italico. Bisognerebbe, invece, che il progetto di riforma di uno dei poteri fondamentali dello Stato costituisse la sintesi politica di un serrato dibattito tecnico tra studiosi di lungo corso della materia.
Il momento è talmente disorientante che servirebbe una vera e propria "fase costituente": la riforma dovrebbe essere in grado di ritrovare e formalizzare i "significati" che abbiamo perso. Per farlo, dovrebbe generare dalla riflessione di giuristi dotati di grande autorevolezza e prestigio personale presso la comunità di riferimento e risultare il più possibile condivisa dalle categorie interessate, in primo luogo la magistratura e l'avvocatura. Ci si asterrà pertanto dall'aggiungersi alle fila dei buoni consiglieri. Soltanto una chiosa, l'argomento è dei più spinosi: il collocamento fuori ruolo dei magistrati per andare ad assumere compiti di alta amministrazione e, più in generale, gli incarichi extragiudiziari. Il tema è trattato dai più con una certa avversione, la soluzione è tranchant: vietarli.
La scelta pecca di semplicismo. L'esercizio della giurisdizione e, più in generale, il diritto e la sua applicazione altro non sono che una forma di ingegneria sociale. Porre una regola e interpretarla comporta la comprensione dell'impatto che ne deriverà, degli effetti che si produrranno. L'individuazione dei bulloni da stringere e di quelli da allentare presuppone la conoscenza del fenomeno da regolare.
È per questo che l'autoreferenzialità della magistratura va avversata con forza. Ne è consapevole la Commissione europea per l'efficienza della giustizia presso il Consiglio d'Europa che a dicembre 2019 ha approvato le proprie linee guida per "Breaking up judges' isolation".
Gli incarichi extragiudiziari, se messi al riparo, con regole legislative predeterminate, da logiche corporative e clientelari, costituiscono un'importante valvola di comunicazione tra la magistratura e "i luoghi altri". Non vanno pertanto vietati ma regolati. Dovrebbe essere compito della fonte legislativa tracciare un'organica e analitica "mappatura" degli incarichi ritenuti attinenti alla funzione giudiziaria perché in grado di contaminarla positivamente. Le esperienze che portano buon contagio vanno separate da quelle che, pur rispondendo a egoistiche esigenze dell'interessato, risulterebbero sterili per l'amministrazione della giustizia. Le prime sono da promuovere, le seconde da impedire.
Alla legge dovrebbe essere poi rimesso il compito di fissare i criteri da seguire ai fini dell'apprezzamento dell'attività extragiudiziaria nell'ambito della valutazione di professionalità del magistrato. Ciò fatto, l'esperienza andrà valutata per le competenze che ha effettivamente permesso di acquisire e non svalutata o discriminata per il solo fatto di essere stata svolta al di fuori della giurisdizione domestica. Si potrà così evitare di leggere in delibere consiliari che, ad esempio, lo svolgimento di funzioni giurisdizionali presso Corti sovranazionali non costituisce un'esperienza professionale da valorizzare rispetto a quella ordinaria. C'è bisogno di ritrovare la solitudine dei magistrati, di recuperare la loro capacità di "parlare con sé stessi e con gli altri", ma non di perseguire il loro isolamento.
*Magistrato del tribunale di Milano
di Alessandro Butticé
Il Riformista, 16 giugno 2020
In un triste momento di estreme polarizzazioni nel nostro Paese, dove persino un virus pandemico si è colorato politicamente, figuriamoci i commenti - sulla stampa e i social - alle sentenze relative al tentativo di collisione-speronamento da parte della nave di una Ong comandata da una giovane capitano tedesca, in danno di un'imbarcazione militare italiana.
Soprattutto se legate, seppur indirettamente, alle disposizioni impartite da un ministro dell'interno pro-tempore, Matteo Salvini, inneggiato da alcuni e duramente contestato da altri, compresi alcuni magistrati, come recentemente emerso da alcune chat agghiaccianti dell'ex Presidente dell'Anm Palamara. Dove si apprende persino che Salvini avesse ragione, ma che andava comunque "attaccato".
Senza gli occhiali colorati dall'ideologia e dal tifo da stadio di una parte o dell'altra, mi sono quindi chiesto come avrebbe giudicato il "caso Rackete" l'allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone, che mai avrebbe potuto essere parte, ma semmai vittima, di quella che alcuni hanno ormai definito come "magistratopoli".
Mai avremo purtroppo la risposta. E lungi dall'utilizzare la memoria di un eroico Magistrato che ho avuto la fortuna l'onore di conoscere personalmente nel 1984 - e da subito stimare e ammirare, ben prima che diventasse un'icona italiana e della nostra Magistratura - ho provato però ad immaginarmelo. Soprattutto grazie ad un messaggio ricevuto in febbraio - per la precisione la notte dopo la pubblicazione della clamorosa sentenza della Cassazione - dall'amico, oggi generale in congedo, Emilio Errigo.
Un autentico "lupo di mare", oltre che studioso di diritto del mare. Voleva rendermi partecipe di una sua riflessione ispirata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio. Per molti - me compreso - ancora controversa e di difficile comprensione. E non solo perché in netto contrasto con altri precedenti pronunciamenti della stessa Cassazione e - secondo alcune interpretazioni - persino della Corte Costituzionale.
Visto il tempo trascorso, che sembra ancora più lungo, dopo la pandemia, voglio ricordare sommariamente i fatti, a chi li avesse scordati, perché caduti nel dimenticatoio della stampa, come spesso accade nel nostro Paese dopo qualche giorno di clamore mediatico. Alla giovane comandante tedesca Carola Rackete erano stati contestati i reati previsti dagli art. 1100 del codice della navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra) e dall'articolo 337 del codice penale (Resistenza a pubblico ufficiale), per avere usato atti di resistenza e di violenza (a rischio di speronamento) contro una motovedetta della Guardia di finanza e del proprio equipaggio.
La mancata convalida dell'arresto da parte della Guardia di Finanza, era stata motivata dal GIP di Agrigento sulla base dell'insussistenza del primo fatto, per l'impossibilità di riconoscere nella motovedetta italiana il requisito di "nave da guerra" richiesto dalla norma, e sulla base della mancanza del requisito dell'antigiuridicità del secondo fatto, per essere stato commesso in presenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere di soccorso in mare (art. 51 c.p.).
Sul primo punto, la Cassazione, operata una ricognizione delle fonti di diritto applicabili (in particolare gli articoli 239 e 243 del Codice dell'Ordinamento militare), ha confermato che allo stato degli atti non vi è prova che la motovedetta della Guardia di Finanza in questione integrasse i requisiti previsti dalla legge per essere considerata nave da guerra ai sensi dell'art. 1100 del codice della navigazione. Perché non era comandata da un ufficiale, ma da un sottufficiale.
Sul secondo punto, da un lato vengono richiamate le fonti internazionali e nazionali sugli obblighi di salvataggio in mare, e dall'altro lato è stato ricordato che in tema di misure pre-cautelari (l'arresto in flagranza) la sussistenza di una causa di giustificazione che ne vieta l'applicazione non debba apparire evidente ma possa anche solo essere verosimilmente esistente, i giudici hanno ritenuto che nel caso di specie sussistesse il divieto di arresto previsto dall'art. 385 del codice di procedura penale, ed hanno dunque giudicato corretta la prospettazione delineata dell'ordinanza del Gip.
Assieme alle mie perplessità per questo ragionamento, ed alla speranza che - nonostante l'avversione di pezzi della magistratura per l'ex ministro dell'interno, emersa dal "caso Palamara" - la tesi accusatoria della Procura di Agrigento sia stata difesa dinanzi alla Suprema Corte, in punto di diritto, col necessario vigore, voglio condividere con i nostri lettori il testo ricevuto dal generale Errigo. Lo faccio come contributo a che ognuno possa farsi la propria libera idea. A mente fredda ed al di fuori del clamore mediatico di quei giorni di febbraio.
"Le scrivo a tarda notte perché non riesco a mantenere quieti i miei plurimi pensieri di diritto umanitario, diritti umani e altri non insignificanti diritti di libertà, difesa e sicurezza pubblica. Lei ha buona memoria e ricorderà sicuramente il primo caso di applicazione in Italia, a cura del giovanissimo Brigadiere della Guardia di Finanza che le scrive, allora Comandante del Guardacoste d'altura G.12 Di Bartolo, del nuovo diritto internazionale del mare (Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982), al fine di bloccare in "alto mare" un ingente traffico Internazionale di armi e droga da parte di una agguerrita organizzazione internazionale criminale composta da trafficanti internazionali.
L'Operazione Fidelio, così venne titolata l'azione di Polizia Giudiziaria sul Mare, portata a termine con successo dalle non grandissime ma ben costruite Motovedette (Guardacoste) allora in dotazione del Servizio Navale del Corpo della Guardia di Finanza, aveva una ben strutturata e consolidata organizzazione Centrale (Comando Generale) di Comando e Controllo delle complesse operazioni aeronavali facente capo strategicamente allora come adesso, a livello nazionale alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Fiamme Gialle, mentre a minor livello di responsabilità operativa regionale, tatticamente alle Sale Operative dei Comandi di Legione, allora poste al Comando di un Colonnello della Guardia di Finanza.
Ora limitare l'esame della condotta giuridicamente interessante ma incompleta al solo status giuridico del Comandante o del mezzo navale operante a difesa e sicurezza dello Stato Costiero, non lo trovo affatto aderente all'effervescente evoluzione del Diritto Internazionale del Mare, né al diritto europeo o nazionale italiano.
Allora 1986, erano altri tempi, certamente diversi, e avevamo assieme a noi che seguiva l'Operazione Fidelio un Giudice Istruttore che si chiamava Giovanni Falcone, il quale ritenne legittimo l'intervento repressivo posto in essere dalle Unità Navali e militari della Guardia di Finanza in alto mare per fermare una condotta umana "allora" come adesso, internazionalmente considerata illegale.
In quella operazione Internazionale di polizia giudiziaria sul mare, furono in undici i militari della Guardia di Finanza facenti parte dell'equipaggio della Motovedetta d'altura che rischiarono veramente di perdere la vita in mare, lasciando figli orfani, mogli vedove e genitori col cuore spezzato dal dolore. I Giudici condannarono il Comandante della nave Fidelio battente bandiera dell'Honduras, per aver commesso il reato tentata "distruzione di opere militari", di cui all'art. 253 del c.p., tale è considerata dal diritto penale vigente la nave della Marina Militare o la Motovedetta di un Corpo di Polizia a ordinamento militare quale è il Corpo della Guardia di Finanza.
Ora pur non pretendendo che tutti, compresi alcuni studiosi del diritto, abbiano la stessa conoscenza necessaria per poter comprendere e interpretare i singoli fatti penalmente rilevanti o meno, attirerei l'attenzione dei suoi lettori sulla lettura del citato art. 253 del Codice Penale italiano". Non posso che comprendere e condividere l'amarezza del generale Errigo. Sono dell'idea che seppure le sentenze si debbano sempre eseguire e rispettare, non necessariamente si devono tutte applaudire. E questa sentenza, come quella del Gip di Agrigento, credo che non riuscirò davvero ad applaudirla. Anche se come servitore dello Stato non avrei esitato un solo istante ad eseguirla, nel caso mi fossi trovato a doverla applicare.
E lo dico pur non essendo affatto un estimatore dell'ex ministro dell'Interno. Cui rimprovero, tra l'altro, la sua frequente assenza ai tavoli europei quando si discuteva persino di immigrazione. Oltre che il suo pericoloso (per l'Italia e per l'Europa) e superficiale atteggiamento, fatto soprattutto di proteste ma senza proposte serie e concrete, verso l'Europa.
Ma spero che queste sentenze, senza attendere la tanto richiesta di una riforma epocale della giustizia italiana, possano servire da stimolo al legislatore per rapide modifiche normative. Prima che la Guardia di Finanza o le altre forze di polizia, all'incrocio di una nave straniera che sia sospetta di porre in essere una presunta violazione della legge nazionale, decidano di cambiare sistematicamente rotta o girarsi dall'altra parte.
So però che questo non succederà mai. Perché la Guardia di Finanza, assieme alle altre Forze Armate e di Polizia, fa parte del meglio che il nostro Paese possa esprimere in questi strani anni della nostra storia nazionale. Ma anche questa è Italia. Prendere o lasciare.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 giugno 2020
La Circolare del Dap, "scoperta" ora, è operativa dal 2015, in linea con le indicazioni Cedu. Le celle del carcere aperte anche per i reclusi in Alta Sicurezza? L'hanno scoperto solo ora e parliamo dell'ennesimo scandalo che non c'è. Aperte oltre le otto ore? Certo, perché otto ore è il criterio minimo da rispettare.
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2020
Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti - Scriminante dello stato di necessità - Esclusione. Non può essere affermata la scriminante dello stato di necessità da chi non versa i contributi per una mensilità e corrisponde però le retribuzioni. Il pagamento delle retribuzioni peraltro è una scelta imprenditoriale che non può far escludere il dolo da omissione mentre i versamenti per i mesi antecedenti e successivi all'inadempimento escludono lo stato di necessità.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2020 n. 16433.
Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Crisi di liquidità del datore di lavoro - Scelta del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni anziché versare le ritenute - Scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Insussistenza - Ragioni. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2019 n. 36421.
Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni effettuate - Crisi di liquidità del datore di lavoro - Idoneità ad escludere l'elemento soggettivo - Insussistenza. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 settembre 2017 n. 43811.
Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Stato di insolvenza dell'imprenditore - Reato - Configurabilità - Ragioni. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 ottobre 2007 n. 38269.
di Liana Milella
La Repubblica, 16 giugno 2020
L'avvocato che da anni difende i giornalisti è scettica sulla possibilità che il Parlamento, dopo 15 anni di fallimenti, cambi le norme come chiesto dalla Consulta. "Multe troppo salate mettono a rischio a rischio la libertà di stampa. E comunque anche quella del giornalista che non può pagare". Dice così Caterina Malavenda, avvocato esperto di diritto dell'informazione e da anni difensore di moltissimi giornalisti.
La Consulta, sulla pena del carcere per i giornalisti, ha riconosciuto che bisogna tener conto del "complesso bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona". È possibile?
"Il bilanciamento è nelle cose, trattandosi di diritti costituzionali. Non vorrei che, per aiutare l'informazione eliminando la reclusione, si finisse per pregiudicarla".
In che senso?
"Da anni il Parlamento, anche in linea con la Cedu, intende eliminare la pena della reclusione lasciando solo la multa per chi diffama. Scelta assolutamente condivisibile. Leggo però, dai lavori parlamentari, che la multa resterà l'unica sanzione, ma che potrà andare da un minimo di 5mila a un massimo di 50mila euro, il tetto che il codice prevede per qualunque reato, anche assai più grave".
Una somma eccessiva?
"Innanzitutto l'imputato dovrebbe pagare di tasca propria. Se non ha i soldi, la pena viene convertita in libertà vigilata o in lavoro sostitutivo e gratuito, difficili da conciliare con la professione. Invece di una pena detentiva, di fatto quasi mai applicata in Italia, poi, ne scatterebbe una pecuniaria, economicamente insostenibile per chi, a volte, viene pagato poco e per giunta a pezzo. È vero che la pena può essere sospesa, ma solo la prima volta. Dalla seconda condanna in poi bisognerà pagare. Oggi la pena pecuniaria va da 516 a 2.065 euro. Solo teoricamente può arrivare a 50mila, mentre con la nuova legge questo sarebbe il reale tetto massimo.
Sì, però si arriva a questa cifra solo se si pubblica consapevolmente un fatto falso...
"Premesso che anche i 10mila euro previsti per casi meno gravi sono una cifra eccessiva, per aumentare la pena è stato introdotto il criterio della consapevolezza della falsità che, salvo la lettura del pensiero, potrà essere provato assai difficilmente. Si rischia, dunque, che la consapevolezza venga estesa fino a comprendere anche l'accettazione del rischio che la notizia sia falsa o, per assurdo, che la multa massima non venga applicata mai per difetto di quel presupposto".
I giornalisti dunque rischierebbero più con questa multa che non con il carcere?
"Sì, perché la multa sarebbe reale, e anche molto salata, mentre il carcere oggi è solo ipotetico. E poi bisogna considerare che si somma ai risarcimenti e perfino, per i direttori, all'elevatissima sanzione introdotta per la mancata pubblicazione della rettifica, con un massimo di oltre 50mila euro. Tutte scelte contro l'ammonimento della Cedu che ritiene ogni sanzione economica elevata un ostacolo alla libertà di informazione".
Il meccanismo stringente della rettifica è accettabile?
"Se si eliminasse la pena pecuniaria così elevata, potrebbe funzionare perché a una rettifica piuttosto "invasiva" seguirebbe la fine del processo penale con l'eliminazione dei rischi di multe elevate. Mi chiedo solo come si possa rettificare un'opinione non gradita".
Ma lei cosa proporrebbe allora?
"Lasciare più o meno invariate le multe previste dal codice, proprio come accadrebbe se la Consulta fosse costretta a pronunciarsi perché eliminerebbe solo la reclusione".
Vede in pericolo la libertà di stampa?
"Certo. Dovessi scegliere tra questi rischi e occuparmi della foca monaca, non avrei dubbi sulla scelta animalista".
Cause temerarie. La condanna a pagare un quarto del danno richiesto è una buona soluzione?
"Eccellente, se verrà applicata, perché esiste già una norma generale di analogo contenuto che i giudici fanno fatica a utilizzare. Se il tribunale accerterà dolo o malafede sarà obbligato a liquidare una somma a favore di chi ha subìto una lite temeraria e a quantificarla sulle somme spesso stratosferiche chieste ai giornalisti".
Il Parlamento ce le farà ad approvare la legge sulla diffamazione dopo 15 anni di tentativi andati a vuoto?
"Con questi chiari di luna sono piuttosto scettica".
di Daniele Nalbone
Micro Mega, 16 giugno 2020
Lo scorso 9 giugno la Corte costituzionale, al termine di un'udienza pubblica in merito alla legittimità dell'articolo 595 del Codice penale e dell'articolo 13 della legge della stampa (47/1948) ha "invitato" il Parlamento a modificare le norme. Pur considerando necessaria "una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero" e "la tutela della reputazione della persona", la Consulta ha rilevato l'urgenza di una rimodulazione di questo bilanciamento "alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" per tutelare adeguatamente la libertà dei media. Di fatto la Corte costituzionale ha spostato la decisione finale di un anno: se il Parlamento non avrà cambiato la legislazione entro il 22 giugno 2021 sarà direttamente la Consulta ad abolire le pene carcerarie previste per il reato di diffamazione.
Palla alla politica, quindi, che dovrà accelerare la riforma calendarizzando i diversi disegni di legge in materia che attualmente sono all'esame del Senato. Attenzione, però: il rischio che questa decisione della Consulta - affidandosi alla politica - diventi un boomerang contro la libertà di stampa non è campato in aria.
"Ogni nuova norma che sostituisca le pene carcerarie" avvertono dal Media Freedom Rapid Response "dovrà evitare l'introduzione di pene pecuniarie sproporzionate o irragionevoli". E ancora: "Lo spettro di pesanti multe equivarrebbe per le emittenti e le testate giornalistiche alla minaccia di finire sul lastrico e avrebbe sui giornalisti lo stesso potenziale effetto di autocensura delle pene carcerarie". Per leggere questa decisione della Corte costituzionale, MicroMega ha intervistato Riccardo Iacona, giornalista di inchiesta, autore e conduttore di Presa Diretta.
Come legge la decisione della Corte costituzionale di rinviare la questione a un intervento legislativo del Parlamento?
Il messaggio inviato dalla Corte costituzionale alla politica è sicuramente forte, in difesa del ruolo - sacro - che ha l'informazione che contribuisce, come poche altre professioni, a rendere il tessuto democratico più forte. Non esistono democrazie se si accetta una contrazione della libertà di pensiero. Un conto sono le responsabilità di chi è chiamato a fare un buon giornalismo, l'altro l'uso dei procedimenti giudiziari come mera sanzione. Io leggo nella decisione della Corte soprattutto un segnale in difesa di chi non ha le spalle forti, chi non ha dietro un editore "pesante".
Perché?
Può sembrare banale dirlo, ma ci sono giornalisti con contratti "giusti", importanti, che si possono difendere. Ma quella che è forse la parte più vivace dell'informazione è fatta da freelance, da giornalisti che lavorano per testate locali. Lo abbiamo visto anche recentemente: la "notizia" della gestione di Alzano Lombardo nasce prima sui giornali locali per poi rimbalzare sulle testate di quelli che, anche a torto, sono considerati Giornalisti con la G maiuscola. Ma quei giornalisti che hanno scoperchiato il vaso di Pandora possono difendersi con meno forza.
La Corte costituzionale chiama in causa la politica: il Parlamento ha ora un anno di tempo per cambiare la legislazione. Dovrà farlo entro il 22 giugno 2021. Se entro quella data non saranno abolite le pene carcerarie attualmente previste per il reato di diffamazione, allora la Corte interverrà. C'è però un elemento da analizzare: spesso sono proprio i politici a portare in tribunale i giornalisti...
In Italia si vive di conflitti e i politici, in una democrazia limitata come la nostra, non accettano l'ingerenza di altre autonomie: un giornalista che indaga su un politico è lesa maestà. La soluzione, però, ci sarebbe: inserire una penale contro le cause temerarie. Chi porta in tribunale non deve sostenere alcun costo, se non quelli legali, e non corre rischi. E siccome non costa niente, tanto conviene sparare alto per bloccare, per esempio, un'inchiesta sul nascere o la sua diffusione subito dopo la pubblicazione. La maggior parte delle cause mosse contro i giornalisti finisce in un nulla di fatto, ma intanto - magari per anni - il lavoro di un reporter è stato bloccato o quantomeno intimidito. Se invece ci fosse una penale da pagare in caso di "sconfitta", sarebbe diverso. E si eviterebbe di affollare inutilmente le aule del tribunale. Con Presa Diretta non abbiamo avuto tante querele, ma quelle che ci sono state mosse sono morte prima ancora di arrivare al dibattimento. Però i giudici sono stati costretti a perdere tempo per accuse giudicate nemmeno meritevoli di andare a giudizio.
Il rischio, però, è che per far fronte a una depenalizzazione della diffamazione si vada verso un innalzamento delle sanzioni, non crede?
La sanzione economica, i risarcimenti, sono armi potenti - meno del carcere, certo - ma possono raggiungere lo stesso obiettivo: silenziare un giornalista. Esiste il diritto di replica a favore di chi è oggetto di un'inchiesta, ma dobbiamo anche dire che il giornalismo deve porsi una questione "etica": la penna, o la telecamera, non può essere usata per infamare le persone inutilmente. Le poche volte che una simile cosa accade toglie credibilità all'intero settore: in un mondo in cui tutto è opinabile, perfino la magistratura, il giornalismo è sempre più ritenuto al servizio di qualcuno. Purtroppo, in Italia mancano gli editori puri. Il risultato è che per azzittire i giornalisti, in un momento in cui l'intero settore vive una difficile sfida economica, basta veramente poco.
Prima ha fatto riferimento all'importanza dei media locali. La "rivoluzione editoriale" innescata dal web ha portato alla nascita di tantissimi siti di informazione. Secondo lei andrebbero riviste le regole del gioco alla luce del fatto che ora, per fare un giornale, basta una connessione internet e un pc?
Partiamo da un presupposto: il giornalismo ha tante sfumature e non per questo è meno prezioso. Tra queste, ritengo che anche il giornalismo di propaganda abbia la sua dignità, penso ai giornali di partito che, quando ero più giovane, raccontavano una parte della realtà che altri non raccontavano, che parlavano a una comunità ben precisa. Ecco, ogni volta che viene stilata una classifica di buoni e cattivi mi vengono i brividi: non esiste un giornalismo di serie A e uno di serie B. Ed è proprio in rete che troviamo voci plurali, spesso su siti di informazione non fatti da giornalisti per come li intendevamo fino a "ieri", ma che stanno sul territorio, seguono le storie con passione. Dall'altra parte, viviamo una stagione di continui tagli, una vera crisi. Ecco, la domanda da porci dovrebbe essere: chi dovrebbe giudicare cosa è giornalismo e cosa no? L'ordine dei giornalisti? Io direi che prima di preoccuparsi di questo, l'ordine dovrebbe rimboccarsi veramente le maniche per tutti quei colleghi - migliaia di persone - che fanno questo mestiere senza avere un giusto contratto. Per me l'importante è non superare il limite: c'è una deontologia professionale e questa va rispettata sempre e comunque, è qualcosa di non derogabile. Mai.
Per concludere: può spiegare ai non addetti ai lavori come un giornalista di inchiesta si difende dal rischio di querele? E quanto questo rischio "frena" il lavoro?
Per me il passaggio della rilettura o della revisione di un servizio, di un'inchiesta, per cercare di evitare querele è il più prezioso perché mi "costringe" a fare un lavoro approfondito, a raccontare le cose nella maniera più attenta possibile. Un controllo che è teoricamente volto a evitare querele, con la consapevolezza dell'impossibilità di raggiungere pienamente questo obiettivo, visto che - come detto - la querela è un "gioco facile" in Italia, ma che ne raggiunge un altro, ancora più importante: fare un giornalismo di qualità, di ricerca, di approfondimento. Ricordiamoci sempre che la realtà è a colori e non può essere raccontata in modo monocromatico. La vera sfida di un giornalista è quella di riuscire a raccontare una storia in maniera radicale, dura, per denunciare cosa non ha funzionato o non funziona, ma senza porsi altri obiettivi che non siano quelli dell'emersione del problema, primo passo per gettare le basi per le soluzioni. Prendiamo l'esempio di quanto avvenuto con il Covid e il cosiddetto "scandalo lombardo": dobbiamo raccontare cosa è accaduto non per sete di vendetta ma per analizzare cosa non ha funzionato perché questo non si ripeta. Il giornalismo non è il bastone per colpire qualcuno. Il giornalismo deve contribuire, guardando sempre in avanti, a evitare che si muoia di nuovo per una gestione sbagliata della sanità. Che questo momento storico sia da lezione anche alla politica: quando denunciavamo la fragilità del servizio sanitario nazionale in tempo di pace lo facevamo per evitare che, in tempi di "guerra", accadesse quanto è accaduto.
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