di Giuseppe Romeo
infermieristicamente.it, 20 aprile 2020
L'Ufficio dell'OMS per l'Europa ha pubblicato una interim guidance focalizzata sulla tutela della salute delle persone in carcere o in altri posti di detenzione quali strutture di detenzione per minori e centri per il rimpatrio dei migranti. L'OMS evidenzia che il rispetto per i diritti umani deve costituire il principio guida nel determinare la risposta all'epidemia da Covid-19.
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 aprile 2020
E fuori dal carcere fino a due anni di pena. Emergenza Coronavirus: questa la ricetta del Centro studi Borgogna. Scarcerazione immediata fino ai due anni di pena, sessantenni e pazienti cronici non pericolosi sempre in detenzione domiciliare e sospensione di qui al rientro dell'emergenza sanitaria dell'esecuzione delle pene fino a 4 anni.
camerepenali.it, 20 aprile 2020
Dopo l'11 maggio si torni nelle aule a celebrare i processi garantendo il diritto alla salute, ma senza inammissibili privilegi per magistrati ed avvocati. Nessuno pensi di poter usare la paura ed il bisogno di lavorare per distruggere il giusto processo ed il diritto di difesa. Il documento della Giunta Ucpi.
I due documenti licenziati ieri da due importanti correnti della Magistratura italiana, con i quali si chiede ufficialmente che la smaterializzazione del processo penale, ancora nemmeno approvata "in via eccezionale" fino al 30 giugno 2020, diventi per quanto più possibile modello normativo per il futuro, servono meglio di ogni nostra parola a confermare la vergognosa partita che, con il pretesto della pandemia, si sta giocando sulle sorti del processo penale, e dunque sui diritti e sulle libertà di tutti noi.
Occorre reagire senza esitazioni a questa micidiale accelerazione del disegno autoritario del processo penale da anni agognato da diffusi settori della Magistratura italiana, e dalla Politica che ad essa fedelmente si ispira, che vuole relegare presenza, forza e ruolo del difensore -cioè del diritto di difesa dell'imputato- ad una funzione burocratica, la meno fastidiosa ed invasiva possibile, infine riconducibile ad una mansueta partecipazione da remoto, un quadratino tra i tanti sullo schermo di un computer.
Occorre soprattutto denunciare senza riserve questa odiosa pretesa che si va costruendo intorno alla emergenza sanitaria, e cioè che si possa e si debba riaprire, gradualmente e con prudenza, la vita del Paese nelle aziende, negli uffici pubblici, nei negozi, magari nel turismo in tempo per le nostre agognate vacanze, ma non l'attività processuale nelle aule giudiziarie. In nome di quale argomento seriamente spendibile, che non sia una percezione privilegiata della funzione giudiziaria? Per quale ragione mascherine, guanti, disinfettanti, distanziamento e gradualità della ripresa dovrebbero funzionare ovunque, ma non nelle aule di giustizia?
I penalisti italiani, dopo avere con senso di responsabilità sottoscritto protocolli emergenziali nella fase uno della pandemia, hanno ora articolato una proposta, corredata anche delle minime coperture normative necessarie, che consentirebbe con certezza, e senza rischi diversi di quelli cui va incontro qualunque ripresa di attività post epidemica, la ripartenza graduale ma da subito rilevante dei processi penali nell'unico luogo ove sia possibile celebrarli senza umiliarne ruolo e funzione sociale: nelle aule di giustizia. L'abbiamo consegnata al Ministro Bonafede ed alla Associazione Nazionale Magistrati, senza ancora un cenno di risposta.
Chiediamo che vengano trattati - oltre i processi con detenuti mediante un generalizzato uso del già previsto sistema di videoconferenza - fra i processi con imputati liberi, tutti quelli che abbiano già terminato l'istruttoria dibattimentale, tutti i processi con rito abbreviato non condizionato, tutti i patteggiamenti, tutte le udienze preliminari e le prime udienze dibattimentali con non più di due imputati -mediante meccanismi di semplificazione basata su comunicazioni scritte delle parti al giudice- ed allo stesso modo le udienze in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione e tutte le udienze in camera di consiglio. Attendiamo risposte e se del caso critiche convincenti e plausibili, non cinici calcoli ideologici alimentati da paure irrazionali o peggio da ingiustificabili pretese di tutela privilegiata di fronte a questa autentica sciagura nazionale.
I penalisti italiani respingono con forza e con sdegno il ricatto della paura sanitaria ed economica, usato come grimaldello per portare questo nemmeno più mascherato assalto finale alle fondamenta costituzionali e convenzionali del processo penale, al diritto di difesa dei cittadini, al ruolo sociale ed alla stessa dignità della funzione difensiva.
di Eriberto Rosso*
Il Dubbio, 20 aprile 2020
Il segretario dell'Unione Camere penali replica all'intervista di Albamonte a Repubblica: la decisione di un giudice penale, che sia indipendente e terzo, richiede la fisicità di un luogo, il contraddittorio contraddistinto da oralità e immediatezza, la segretezza del confronto della camera di consiglio. Non può maturare in una videoconferenza.
È certamente legittimo - anche se per noi incomprensibile - che si possa condividere la idea del processo penale da remoto, evidentemente facendo prevalere, nel bilanciamento dei diritti in gioco, l'efficientismo di risultato sull'effettività delle garanzie e sull'incidenza dell'errore giudiziario.
L'avere proposto la smaterializzazione dell'udienza penale, con giudici e parti ridotti a icone in collegamenti che utilizzerebbero piattaforme di società private, è questione che porta in sé il segno dei tempi, nei quali la pandemia rischia alla fine di consegnarci una società semplificata, con inquietanti modificazioni dei centri di potere e della qualità dei provvedimenti destinati a incidere sulla vita e sulla libertà delle persone.
Francamente non credevamo di dover prendere atto che la sensibilità per i diritti non sia (più?) patrimonio comune di tutta la comunità dei giuristi e che in particolare le nostre preoccupazioni non siano condivise - sia pure con tante diverse sfaccettature - dal sindacato dei magistrati. Per la monolitica difesa del processo da remoto è sceso in campo - con un'intervista a un noto quotidiano - il segretario di AreaDG, con una tesi a dir poco stupefacente. Anche la magistratura si è posta "il problema della sicurezza dei dati ricorrendo ad un processo via computer. Ne abbiamo parlato con i colleghi di via Arenula e abbiamo avuto ampie rassicurazioni sulla tutela della privacy".
Secondo il Segretario di AreaDG, anche gli avvocati avrebbero dovuto eventualmente chiedere chiarimenti al ministero della Giustizia, poiché il Garante, interpellato, "a sua volta dovrà chiedere informazioni al Ministero"; come a dire, se i colleghi rassicurano... va bene così, e il ruolo dell'Autorità indipendente eletta dal Parlamento non sarebbe quello di valutare, ma di chiedere informazioni.
E ancora: denunzia il dottor Albamonte l'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali che, visto "che alcuni soggetti politici hanno sùbito ripreso l'argomento", avrà "l'effetto finale [...] di ritardare ulteriormente quel minimo riavvio della giustizia penale che sarebbe oggi possibile".
Come a dire che se i colleghi del Ministero hanno detto che va bene, la politica ne prenda atto e non perda tempo con le sollecitazioni delle autorità di garanzia. Dunque, se una associazione dei magistrati ha un dubbio ne parla con i colleghi del Ministero. Immaginiamo che il riferimento sia al Capo della Direzione sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, magistrato coadiuvato da altri magistrati. Se i colleghi hanno ritenuto di provvedere a disegnare la disciplina del processo da remoto senza informarne ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali o sottoporre a valutazione la scelta delle piattaforme informatiche, ciò dovrebbe tranquillizzare tutti e non invece far sorgere quelle domande che noi abbiamo proposto proprio all'Autorità indipendente.
Il Ministro della Giustizia non ha nulla da dire sul modo autarchico di procedere della propria struttura ministeriale? È questo il rapporto con il Parlamento e con le autorità indipendenti da questo istituite? Forse domani verrà chiamata a risolvere il problema una task force di esperti. Un mondo sottosopra: la pandemia diventa l'occasione per liquidare il sistema accusatorio e le regole del gusto processo.
Chi ci ha accusati di rincorrere fantasmi, essendo evidente che il conculcamento dei diritti sarebbe invocato per la sola breve fase dell'emergenza, si legga le dichiarazioni e le richieste del dottor Davigo e dei componenti della sua corrente in seno al Csm e gli auspici del segretario di AreaDG. Tra le righe di quella istruttiva intervista, il dottor Albamonte richiama un'astensione - indetta dall'Organismo congressuale forense - come espressione della indisponibilità della categoria "perché proprio gli avvocati erano preoccupati di venire nei tribunali".
Quella paventata protesta era reazione ad un momento di impazzimento nella gestione della macchina giudiziaria che, a causa di iniziative a macchia di leopardo nelle diverse sedi, aveva visto chiusa l'attività nelle zone rosse e, nelle altre città, il distanziamento nelle aule di udienza a porte chiuse tra le poche persone ammesse, mentre fuori, pigiati nei corridoi, avvocati, imputati, testimoni, pubblico, tutti rigorosamente senza mascherine. Ricorderà il dottor Albamonte che in realtà quell'astensione non vi fu, perché i provvedimenti locali furono subito superati dal blocco dell'attività giudiziaria previsto per legge, relativamente alla fase 1 dell'emergenza.
Ci saremmo aspettati, francamente, da AreaDG - come è accaduto con l'Accademia e con altre associazioni di magistrati - un giudizio sulle nostre tante proposte per la progressiva ripresa da subito dell'attività giudiziaria: torniamo in aula con le necessarie protezioni, chiamiamo le cause a orari scaglionati, iniziamo dalle attività che prevedono la presenza di un numero limitato di soggetti, utilizziamo la tecnologia per depositare istanze, memorie, liste testi e impugnazioni e per acquisire le copie degli atti, evitando così gli accessi non necessari ai palazzi di giustizia, ma non segniamo l'inizio della morte del processo accusatorio e l'inizio della vita della giustizia predittiva.
Se i rappresentanti di AreaDG sono disponibili, potremo discuterne insieme in videoconferenza. Quello che non capiremo per la probabile scarsa connessione lo potremo scrivere nella chat; se la linea cadrà, noi ci collegheremo di nuovo; se non sentiremo, ci potremo allora scrivere delle belle lettere di approfondimento. Sarebbe il primo passo, possibile con questa modalità perché non destinata alla decisione di un giudice indipendente e terzo che richiede invece la fisicità di un luogo, il contraddittorio contraddistinto da oralità e immediatezza, la segretezza del confronto della camera di consiglio. E se poi ci ascolteranno (gli americani)... pazienza.
*Segretario dell'Unione Camere Penali Italiane
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 20 aprile 2020
Apocalittici e integrati, diceva Eco, a proposito della cultura di massa, contrapponendo quelli che avevano una visione aristocratica ma retrò della questione a quelli che ne avevano una popolare ma a volte semplificata. Lui si ritagliò una posizione diversa, in qualche modo mediana, anche se, poi, riconobbe che in qualità di strumenti della cultura pop "i social hanno dato voce a legioni di imbecilli". Affermazione particolarmente vera di questi tempi, in tutti i campi.
La cosa m'è tornata in mente a proposito del dibattito/non dibattito sui rischi che l'attuale situazione sta determinando rispetto alle libertà ed ai diritti civili, in tempo di Coronavirus. Di fronte alle poche voci che ammoniscono a verificare l'impatto di alcune decisioni sulla tenuta democratica complessiva, schiere di fiduciosi nelle magnifiche e progressive sorti del controllo tecnologico dei cittadini, o semplicemente della tecnologia, invocano ad ogni piè sospinto lo stato di necessità sanitaria. Tutti uniti dietro allo slogan "intercettateci, seguitici, controllateci tutti ed informatizzate pure i confessionali" così sconfiggiamo il Corona (o le mafie, o la corruzione ma questo è un altro discorso...).
Per ragioni, diciamo così, di competenza, io guardo la cosa soprattutto rispetto alle sorti del Giusto Processo. Anche nel mondo giudiziario, infatti, si registra la stessa dicotomia, e per una volta questa non combacia, perlomeno non del tutto, con le distinzioni di categoria. Soprattutto tra i secondi, infatti, non è raro trovare, oltre che la quasi totalità dei magistrati, anche numerosi avvocati, soprattutto tra quelli più colpiti, per ragioni personali o geografiche, dall'epidemia. Qui la parola d'ordine è: "finché il rischio non sarà azzerato in aula non ci si torna".
L'esigenza di tutela della vita umana - dicono - prevale già sulla libertà di circolazione, sulla libertà di riunione, sulla privacy, perché non sul processo? Pertanto, senza trincerarci dietro a steccati ideologici, si conceda alla macchina della giustizia di riprendere facendo da remoto - in maniera smart, sostengono con deliziosa anglofonia - tutto quel che si può fare: convalide degli arresti, udienze, persino le camere di consiglio e i processi in Corte di Assise. Se la medicina è amara sul versante dei principi, è anche l'unica che permette a quelli che non hanno lo stipendio, cioè proprio gli avvocati, di avere una qualche prospettiva, altrimenti, concludono beffardi, "mangiatevi i principi e morite di fame". Argomento un po' rude ma dotato di una sua forza persuasiva, va riconosciuto.
La categoria, è praticamente egemone tra i magistrati e, soprattutto, tra i capi degli uffici giudiziari, i quali, visto che il dicastero non brilla, né per lo spirito né per il gusto, per dirla con Faber, molte di queste cose se le sono già decise da soli, e senza neppure una legge a disciplinarle. Poi, come succede da decenni, hanno spedito il compitino alla Politica e quella l'ha copiato. Ora, che rispondono gli avversari - categoria alla quale appartengo - che sono molti di meno persino tra gli avvocati? Beh, intanto, mettono sul piatto una figura retorica che rischia avere la stessa fortuna della casalinga di Voghera di Arbasiniana memoria: la cassiera di supermarket. Se a costei chiediamo di essere sufficientemente coraggiosa da incontrare, a meno di un metro, qualche centinaio di persone al giorno, perché lo stesso coraggio non lo pretendiamo dal mitico operatore di giustizia? Orribile neologismo che comprende avvocati e magistrati.
Domanda a cui non è possibile rispondere "perché mangiare è necessario" giacché questo argomento, cioè che è necessaria anche la Giustizia, sta alla base anche della posizione avversa. Se la Giustizia è necessaria, tanto da essere disposti a farla camminare coi cannocchiali telematici, lo è come gli altri rami necessari, come la produzione di certi beni, come gli apparati di sicurezza. Ma perché la Giustizia, dopo essersi fermata, ragionevolmente, allo scoppio dell'epidemia, una volta rimessa in moto dovrebbe camminare in maniera sghemba? Ascoltare un agente di pg in tv si potrà anche fare, tanto che già si fa ordinariamente, con i pentiti, ma non è la stessa cosa che farlo dal vivo, come non è la stessa cosa fare un esame ad un perito dal vivo o per via elettronica, né un'arringa.
Anche qui è facile ribattere dicendo che anche le filiere industriali modificheranno le linee produttive; è vero, ma non in maniera tale da alterare il prodotto: sarebbe inutile perché non lo venderebbero. Viceversa la modifica di alcuni tratti strutturali del processo, si pensi solo alla possibilità di alterazione del meccanismo decisionale nella ipotesi di giudici che stanno a qualche centinaio di chilometri di distanza l'uno dall'altro, mette a rischio la qualità del prodotto/sentenza. Con le camere di consiglio telematiche cosa garantirà la segretezza, per non parlare della collegialità vera? Cosa garantirà l'assenza di meccanismi che possano influire sulla libera determinazione del singolo giudice?
Non è necessario arrivare al paradosso del giudice che decide con il parente dell'imputato - o il collega del poliziotto che ha fatto le indagini - in salotto, basta immaginare che la detenzione della documentazione processuale resterà saldamente nelle mani di uno dei giudici, non potendo ipotizzarsi il contrario, per verificare come quel meccanismo porti diritto ad una asimmetria che la tecnologia non potrà mai eliminare.
Perché, poi, la medicina più somministrata è quella di estromettere gli avvocati ampliando a dismisura le camere di consiglio non partecipate? Perché, soprattutto, si inserisce una norma, che non esito a definire ricattatoria, per la quale se un avvocato, rischiando prima di tutto la sua di pelle, ritiene necessario presentarsi a fare una discussione, magari in Cassazione, quando è in ballo la custodia cautelare, si prevede che l'eventuale slittamento del processo che l'apparato non riesce a celebrare lo pagherà l'imputato in termini di prolungamento dei termini di custodia cautelare? Qui la risposta è facile: perché è un deterrente rispetto a richieste simili.
Il fatto è che, anche se nessuno è disposto ad ammetterlo, molte di queste soluzioni erano invocate anche prima del Corona, che dunque è diventato non solo il cavallo di Troia per farle passare, ma anche una anticipazione sperimentale di una, orribile, giustizia futura. Il che è dimostrato dal fatto che tutti si concentrano sulle udienze, che ben gestite sarebbero i momenti meno pericolosi attraverso fasce orarie, limitazioni temporanee alla partecipazione del pubblico - già previste ordinariamente per motivi di sanità - e distanziamento.
In realtà, come per le altre amministrazioni i problemi riguardano la frequentazione degli uffici e delle cancellerie, quella sì, al là del Corona, da semplificare in maniera smart, ma guarda caso ancora non hanno previsto il deposito di atti di impugnazione via pec.
Viceversa ci sarebbero altre soluzioni e anche altri settori, prima di tutto il carcere, su cui quali esercitare le virtù degli amanti della sanità giudiziaria. Elenchiamole, non necessariamente in ordine di praticabilità politica, chiarendo che qui nessuno vuole fare il Rodomonte sulla pelle degli altri: i processi vanno fatti in sicurezza e lo Stato deve garantirne le condizioni, come in fabbrica, come negli uffici e nei campi, né di più né di meno.
In primo luogo ci vuole un'amnistia, strumento eccezionale che si adotta di fronte a situazioni eccezionali, che libera poco le carceri ma molto i tribunali. Ciò darebbe la possibilità di fare quel che rimane con le forme di ieri e gli accorgimenti di domani per rendere difficile la trasmissione del contagio. Quindi una norma semplice, che renda realmente eccezionale la custodia cautelare in carcere in tempi come questi, impedendo che venga applicata nei casi in cui è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e comunque quando non sussistono esigenze di eccezionale rilevanza. Ancora, abrogazione delle norme che hanno disincentivato il giudizio abbreviato, strumento più gestibile rispetto al dibattimento che alleggerirebbe le Corti di Assise.
Inoltre, possibilità di rendere eventuale, e a richiesta, ma senza prezzi da pagare, tutte le udienze partecipate, in camera di consiglio e non, in Cassazione, con dichiarazione da effettuare al momento del deposito del ricorso. Poi un indulto, che porta alla liberazione di spazi in carcere. Senza dimenticare la riesumazione dagli armadi della riforma dell'ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra, assieme alla possibilità di scontare le pene brevi ai domiciliari, ma non con la presa in giro dei braccialetti elettronici, e ad una liberazione anticipata rafforzata sul modello sperimentato anni fa dopo la sentenza Torreggiani della Cedu.
Infine, eliminazione per quest'anno del periodo di sospensione feriale continuando l'attività giudiziaria in agosto, cosa banalissima che nessuno vuole per motivi assai poco nobili, diciamocelo. Non è un libro dei sogni, sono cose che si possono fare e sono meno complicate di quelle in discussione che saranno approvate la prossima settimana, che liquideranno Oralità & Immediatezza, cioè parenti poveri del processo accusatorio italiano. Certamente non è un programma da Bonafede, che è il ventriloquo delle peggiori idee che circolano sulla giustizia in magistratura, ma il PD perché non prende in considerazione questi temi su cui potrebbe portare anche i garantisti non pelosi dell'opposizione? Forse perché si basano su di un ingrediente, il coraggio, quello politico e quello tout court, che non si trasmette via internet.
di Gian Domenico Caiazza*
Gazzetta del Mezzogiorno, 20 aprile 2020
La realtà come sempre, si incarica di illustrare meglio di ogni parola le ragioni e i torti. Volete avere una idea precisa di quale assurdità sia un processo penale celebrato su una piattaforma commerciale nata per organizzare conversazioni da remoto?
Bene, eccovi un esempio, quello di un processo che si intenderebbe celebrare, stando al decreto notificato alle parti, nei giorni 27, 28 e 30 aprile prossimi davanti al Tribunale di Roma. Oddio, "davanti" è una parola grossa, visto che - secondo quanto disposto nell'articolato avviso di udienza notificato alle parti - nell'aula di piazzale Clodio siederanno solo i tre giudici del Collegio ed il cancelliere per la verbalizzazione.
Che è già qualcosa, per noi avvocati ostinati ed antidiluviani fanatici del processo penale in carne ed ossa, visto che, alla luce del decreto legge in via di conversione in questi giorni, ben avrebbero potuto quei tre giudici ed il loro cancelliere rimanersene perfino a casa loro in ciabatte, chi nel salotto chi in cucina, e da lì dirigere la prevista conversazione telematica a più voci (nessuno usi, vi supplichiamo, la parola "dibattimento").
Ora, il processo è a carico di 69 imputati con almeno altrettanti difensori, più sette parti civili e relativi difensori. Ma siccome, ai sensi e per gli effetti di questo e di quello, e considerata la emergenza epidemica, "spetta al giudice ogni valutazione in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze", ecco qui che il Collegio dà categoriche disposizioni a tutte le parti processuali, collocandole ora qui ora là, purché non in Aula.
Innanzitutto, si indica la piattaforma, cioè Teams di Microsoft, secondo le indicazioni ministeriali. Ci rassicura, il Giudice, che il programma "è nella disponibilità di tutti", una affermazione che diventerà, potete scommetterci, il prossimo jingle pubblicitario della Microsoft.
Non solo: le parti vengono anche tranquillizzate perché "la piattaforma Teams non richiede da parte dei soggetti invitati ad accedervi dal giudice che tiene l'udienza nessuna particolare conoscenza o abilità aggiuntiva".
Insomma, se non sei capace di collegarti sei un perfetto idiota, dunque peggio per te. Ma la parte più stupefacente di questo incredibile atto processuale è il gioco della assegnazione dei posti. Premesso che gli imputati detenuti si collegheranno dal carcere (non in videoconferenza, ma su Teams), "il Pubblico Ministero si collegherà dal proprio ufficio; gli imputati liberi e quelli agli arresti domiciliari si collegheranno dallo studio dei loro difensori; i difensori dai loro rispettivi studi professionali" ma, attenzione, "un solo collegamento per ciascun imputato", quindi se i difensori sono due, si arrangino entrambi presso uno dei due studi, non importa se uno è di Roma e l'altro è di Milano Quanto ai testi che appartengono alla Polizia Giudiziaria, "dagli uffici di un servizio territoriale della propria Arma di appartenenza".
Quindi, il Tribunale dispone non solo che le parti debbano avere Teams su un proprio computer, e che debbano saperlo usare; ma dispone anche dei diritti proprietari degli avvocati rispetto ai propri studi, dove d'imperio non solo essi dovranno stare, ma dovranno altresì ricevere i propri assistiti e l'eventuale co-difensore (che dunque avrà invece l'obbligo di trasferta).
Potremmo già fermarci qui, e davvero non sappiamo se ridere o piangere, pensando a quel paio di centinaia di questioni ed eccezioni che, già solo per questo, gli almeno settanta avvocati solleveranno dai loro quadratini, in un impazzimento di linee che vanno e vengono, immagini frizzate, "avvocato non la sento",
"Presidente non la vedo" o, per citare Verdone, "c'ho solo due tacche". Perché è pura fantascienza immaginare che questa grottesca mostruosità che dovrebbe chiamarsi "processo" possa fare un solo millimetro oltre la costituzione delle parti.
Ma la verità è che noi difensori ci sentiamo sopraffatti da un sentimento che è al tempo stesso di indignazione e di mortificazione, per il solo fatto che un simile scempio possa essere stato anche solo concepito.
*Presidente Unione Camere Penali Italiane
di Pierluigi Cascianelli
Il Messaggero, 20 aprile 2020
Il carcere di Civitavecchia messo a disposizione per i Covid-19 di tutta la regione? L'ipotesi è sul campo ma le prescrizioni della Asl Roma4 bloccano il tutto, almeno per il momento. La proposta è del Provveditorato delle carceri, che sta cercando delle strutture idonee per destinare diversi contagiati del territorio laziale. Fra le location prese in considerazione c'è anche e soprattutto quella del cosiddetto bagno penale, la struttura carceraria di via Tarquinia.
Una soluzione che sarebbe al vaglio degli organi preposti ma che sta trovando parecchia resistenza, in primis da parte dell'azienda sanitaria che ha imposto molte disposizioni stringenti per un eventuale ok al trasferimento. E poi della politica, che non vede di buon occhio un'iniziativa di questo tipo, considerando lo status in cui versa Civitavecchia in chiave emergenza da coronavirus, con due cluster in altrettante Rsa. Senza dimenticare le criticità che ha vissuto lospedale San Paolo.
"Ho sentito che circola questa ipotesi, con tutto il da fare di questi giorni non me ne sono potuto interessare molto premette il sindaco Ernesto Tedesco ma credo che la nostra città non sia eventualmente idonea ad accogliere una proposta di questo tipo".
Gli fa eco il consigliere regionale della Lista Zingaretti, Gino De Paolis: "La questione si muove su due binari. Da un lato non si possono abbandonare i detenuti al loro destino. Dall'altro però ritengo che Civitavecchia abbia già le sue gatte da pelare. Per questo credo sia necessario guardare verso altri lidi, magari meno in sofferenza".
I prossimi giorni saranno determinanti per sciogliere le riserve. "In quella struttura ci sono i cosiddetti detenuti semi liberi, che ora sono a casa proprio a causa della quarantena. Così si è liberato dello spazio. La proposta è arrivata alla Regione che però non ha ancora dato alcuna riposta conferma il consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei. Penso che si debba decisamente guardare in altre direzioni per trovare una soluzione".
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2020
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Rapporto con il reato di lesioni personali - Concorso formale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 aprile 2020 n. 11298.
Reati contro la persona - Sequestro di persona - Concorso con il delitto di violenza privata - Principio di specialità - Operatività - Condizioni. Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'articolo 15 del Cp, non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (fattispecie in cui il sequestro di persona è stato ravvisato nella condotta di un operatore di una struttura che aveva chiuso a chiave nella stanza, apponendo davanti alla porta anche un materassino, alcuni pazienti psichiatrici, cui, quindi, aveva limitato la libertà di movimento).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32803.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Atti persecutori - Rapporto con il reato di violenza privata - Specialità unilaterale - Esclusione - Concorso di reati - Configurabilità - Ragioni. È configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima a uno specifico comportamento, che basta a integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che neppure impiegando il criterio della "specialità reciproca per specificazione" potrebbe pervenirsi all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, sussistendo al più tra le due fattispecie astratte, in ragione di quanto detto, un rapporto di "specialità reciproca per aggiunta").
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22475.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Rapporto con il reato di lesioni personali - Concorso formale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. Tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di lesioni, precisando che le lesioni - una testata in faccia a un cronista al fine di farlo allontanare dal luogo in cui si trovava il ricorrente - erano state inflitte per realizzare la violenza privata).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 maggio 2018 n. 21530.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - Con violenza alle persone - Violenza privata - Concorso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di "ragion fattasi", in quanto la condotta dell'agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata a ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 25 ottobre 2017 n. 49025.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata - Atti persecutori - Concorso con il reato di violenza privata - Ammissibilità - Ragioni. È configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l'art. 612-bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica - e in definitiva della persona nel suo insieme - che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'"alterazione delle abitudini di vita" non può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata, avendo la prima una ampiezza di molto maggiore rispetto al fare, omettere o tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 gennaio 2016 n. 4011.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2020
Corte di Cassazione - S.U. - Sentenza 12348 del 16 aprile 2020. Non è reato la coltivazione domestica della marijuana purché a uso strettamente personale del solo coltivatore, resta dunque escluso ogni utilizzo destinato al mercato degli stupefacenti. Lo scrivono le Sezioni Unite penali, sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020. Resta invece possibile l'applicazione delle sanzioni amministrative - ritiro della patente, sospensione porto d'armi, passaporto e permesso di soggiorno - previste per la "detenzione" della sostanza a uso personale.
È stato dunque accolto, con rinvio, il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e tremila euro di multa perché in casa aveva due piantine e una riserva di circa 11 grammi di cannabis. Ora la Corte di Appello di Napoli dovrà riesaminare il caso seguendo i principi di diritto indicati dalla Suprema corte.
Per le Sezioni Unite infatti manca la tipicità penale della condotta di coltivazione domestica destinata all'autoconsumo. Qualora, però, prosegue la Corte, la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, "le sanzioni amministrative dell'art. 75, Dpr 309/90 potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale".
In presenza di una coltivazione penalmente rilevante, invece, la detenzione da parte del coltivatore dello stupefacente prodotto dovrà essere ritenuta assorbita nella coltivazione, secondo le indicazioni già fornite in tal senso da Corte Cost. n. 109 de 2016, "per cui la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, tale da poter essere qualificata come post factum non punibile, in quanto ordinario e coerente sviluppo della condotta pene mente rilevante".
Vi è, dunque, ricapitola la Cassazione, una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all'esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanze stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata a consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell'art. 75 del Dpr 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l'art. 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990 qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto".
Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Italia Oggi, 20 aprile 2020
La giurisprudenza delimita la rilevanza penale. Prova del nesso causale quasi diabolica. Nessuna condanna per epidemia colposa a titolo di omissione, ovvero per non aver contenuto il contagio: sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità di questo grave reato, l'art. 438 c.p., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva. Il non essersi attivati tempestivamente e adeguatamente potrebbe al più rilevare per altri reati, quali lesioni e omicidio colposo, ma ecco che si pone un problema, ulteriore, di accertamento del nesso causale, onere probatorio "quasi diabolico": come fare, in molti casi, a dimostrare quando il soggetto ha contratto il virus e da chi?
Rilievi che rendono arduo il lavoro delle procure che stanno indagando per il reato di epidemia colposa, con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza in ospedali e case di riposo, nonché alla mancata adozione dei presidi e delle misure necessarie per impedire la diffusione del contagio.
Le indagini avviate. Secondo le notizie delle ultime settimane, più procure hanno avviato inchieste sui poli ospedalieri, con particolare riferimento alla gestione dei malati risultati positivi al coronavirus, nonché aperto fascicoli sui decessi registratisi in case di riposo, poiché la media decisamente alta rispetto al normale trend di morti potrebbe far propendere per uno stretto legame con il contagio da Covid-19. La contestazione è quella di cui all'art. 452 c.p., che sotto la rubrica "Delitti colposi contro la salute pubblica" punisce chiunque commette per colpa il reato di cui all'art. 438 c.p., ossia il reato di epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni, ma se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di dodici anni. Tuttavia, l'applicabilità della norma ai casi concreti non pare così pacifica.
L'epidemia penalmente rilevante. La nozione di epidemia codicisticamente rilevante è infatti più ristretta della qualificazione accolta in ambito sanitario, così che la possibilità di raggruppare plurimi casi di infezione collegati tra loro in una determinata area geografica e in un certo periodo, pur essendo descrittiva sul piano della scienza medica del fenomeno del contagio, non equivale al concetto di epidemia così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità.
È stata la Suprema corte riunita nel suo massimo consesso a chiarire che esso si connota per diffusività incontrollabile all'interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una malattia contagiosa dal rapido e autonomo sviluppo entro un numero indeterminato di persone, per una durata cronologicamente limitata. (Cass. Sez. Un., Sent. n. 576 dell'11 gennaio 2008).
Quindi, laddove il fenomeno sia quantitativamente circoscritto, non si avrebbe epidemia nel senso a essa attribuito dalla legge, così come, se non si può escludere automaticamente che la nozione di diffusione possa includere il contatto fisico tra agente e vittima, secondo la sopraccitata interpretazione, determinante è l'intervallo temporale entro cui si verifica il contagio, e la facile trasmissibilità della malattia a una cerchia di persone ancora più ampia.
L'irrilevanza delle condotte omissive. La situazione sinora descritta attiene peraltro al caso della propagazione colpevole da parte di soggetto che, portatore di un virus potenzialmente trasmissibile, intrattenga rapporti con altre persone; ben diversa rispetto a quella, di tipo omissivo, che si potrebbe contestare per esempio a un sanitario, o all'operatore di una casa di riposo o riabilitativa, o ancora ai vertici delle strutture ospedaliere e assistenziali per le determinazioni assunte, laddove non abbiano adottato la dovuta diligenza, prudenza o perizia.
Gli interpreti hanno nel tempo tentato di rendere la norma compatibile con la previsione di cui all'art. 40 comma 2 c.p., ovvero con il disposto per cui, testualmente, impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Tuttavia, la giurisprudenza si è espressa negativamente circa la percorribilità di questo indirizzo ermeneutico: la Cassazione ha infatti precisato che la responsabilità per il reato di epidemia colposa non è configurabile a titolo di omissione, in quanto l'art. 438 c.p., con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera. (Cassazione penale, sez. IV, 12/12/2018, n. 9133).
Altre ipotesi di reato. Alla luce di tali considerazioni, la responsabilità penale del medico o del professionista che, chiamato a gestire l'emergenza, aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento-contagio e non si è immediatamente attivato in tal senso (e dunque sia rimproverabile per colpa o imperizia) potrebbero al più rilevare in relazione ad altre ipotesi delittuose, quali quelle contro la vita o l'incolumità individuale. Si pensi al reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) o addirittura alla contestazione di omicidio colposo nel caso in cui dal contagio derivi la morte dell'individuo (art. 589 c.p.).
Il nesso causale. Tuttavia, ancora, non va trascurata l'ulteriore difficoltà di accertamento del nesso di causalità tra la condotta contestata e i singoli episodi di contaminazione cui conseguono danni alla salute, lesioni e/o morte, che imporrà una pronuncia di proscioglimento ogniqualvolta, ipotesi non remota, rimanga incerta la ricostruzione del quadro probatorio relativo al collegamento tra la condotta di chi era chiamato a impedire il contagio e l'evento avverso di cui è rimasto vittima il paziente. Come fare ad affermare con sicurezza che le persone contagiate fossero sane prima del momento "incriminato" o non abbiano contratto la patologia successivamente e in diverse circostanze fattuali?
Considerato che secondo la giurisprudenza il nesso causale può essere ravvisato solo quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, l'accertamento eziologico appare oggettivamente "diabolico".
Questo non esclude che in futuro la magistratura, attraverso un'interpretazione estensiva del concetto di "diffusione", provi a sostenere la configurabilità del reato di epidemia anche laddove le condotte siano di tipo omissivo; tuttavia, sul piano del nesso causale, appare comunque che, almeno fino a quando l'avanzamento tecnologico e le risorse sanitarie non consentiranno di monitorare giorno per giorno lo stato di salute dei cittadini, il raggiungimento di tale prova in sede processuale si potrebbe tradurre nell'impossibilità di superare, all'esito della verifica controfattuale, l'oltre ogni ragionevole dubbio.
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