di Antonella Barone
gnewsonline.it, 21 aprile 2020
Come dire a un bambino che non potrà vedere il padre detenuto per un tempo indefinito? E quali conseguenze potrà avere questa lunga separazione dal genitore in carcere? Da queste domande è partito il progetto "Telefono Giallo" di Bambinisenzasbarre, una delle tante buone pratiche promosse in questi giorni dal mondo del volontariato penitenziario per ridurre il disagio da emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 per ascolto, supporto psicologico e risposte specialistiche a chi si trova ad affrontare questa difficile fase.
L'associazione mette a disposizione un team di psicologi esperti "per rispondere a queste e a tante altre domande che possono insorgere a causa dell'emergenza determinata dal Coronavirus che incide sulle relazioni di tutti noi e sui contatti tra le persone care, ancor di più nel complesso ambiente del carcere". Per questo Bambinisenzasbarre ha potenziato il servizio di supporto telefonico Telefono Giallo per le famiglie di persone detenute e lo ha destinato al particolare target dei bambini figli di genitori detenuti.
Da un altro circuito di buone pratiche e solidarietà che unisce le detenute della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia di Roma e l'Associazione Semi di Libertà Onlus arriva l'iniziativa "Tutti uniti". Duecento mascherine realizzate dalle sarte volontarie del Laboratorio Intreccio di Fevoss Verona Santa Toscana sono state donate alle detenute dell'istituto capitolino. Nove, realizzate in stampe colorate e allegre, sono state destinate ai bambini in carcere con le madri. Per ringraziare del gesto di solidarietà, le detenute hanno organizzato una raccolta fondi esprimendo il desiderio di fare la propria parte attraverso un piccolo contributo economico.
Tra i tanti piccoli gesti di grande valore simbolico, colpisce particolarmente quello riferito dalla direttrice della casa circondariale di Perugia: un detenuto che disponeva solo di tre euro sul conto corrente, ne ha donati due per una raccolta fondi da impiegare per i più bisognosi. La somma, mille euro in totale, è stata consegnata ieri al cardinale Bassetti in occasione della visita all'Istituto. Il Presidente della Cei, a sua volta, ha donato al cappellano e alla direttrice un contributo da destinare agli ospiti e al personale penitenziario "quale riconoscimento dell'impegno, dello sforzo e del senso di responsabilità mostrati in questo periodo di sofferenza per tutti".
di Errico Novi
Il Dubbio, 21 aprile 2020
Da Unicost a "Mi", distinguo sul "penale a distanza". La grande tentazione. Se servisse un titolo, forse non potrebbe essercene uno più adatto. Il processo da remoto sarà, fino all' 11 maggio incluso, una realtà per il settore civile ma anche per il penale, dove il rischio di travolgere le garanzie è ancora più grave.
Solo che la presunta velocità, l'assenza di rischi per la salute, l'apparente fluidità di una macchina giudiziaria virtuale concorrono a creare una suggestione. Tanto che in un intervento pubblicato ieri sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il presidente dell'Unione Camere penali Gian Domenico Caiazza ha fatto ricorso a un'espressione non casuale: "Processo degradato a videogame".
Una prospettiva contro cui il leader dei penalisti si batte da giorni, convinto dell'abisso in cui precipiterebbero, senza udienze vere, alcuni cardini del giusto processo: a cominciare dal contraddittorio basato su oralità e immediatezza. E visto che l'emergenza sarà la condizione del Paese ancora per parecchi mesi, il conflitto fra tentazione virtuale e rischi reali per le garanzie ha tutta l'aria di dover segnare da qui in avanti il dibattito sulla giustizia.
Ma la novità, forse, è che si intravedono diverse perplessità all'interno della stessa magistratura. Vale a dire della componente che, nella giurisdizione, si è mostrata finora più aperta a un uso dell'udienza telematica anche dopo l'emergenza. Lo ha fatto con prudenza, come avvenuto con il segretario di Area Eugenio Albamonte, intervenuto proprio sul Dubbio, e con Magistratura democratica, che fa parte sempre di Area ma che ha diffuso un proprio autonomo documento in cui ha segnalato i possibili squilibri di un eventuale abuso della tecnologia, a cominciare dalla condizione delle persone chiamate a discutere in un'udienza da remoto delle misure cautelari ordinate nei loro confronti.
Non c'è insomma una cieca fiducia nelle sorti progressive del processo telematico. Lo confermano le valutazioni raccolte ancora ieri dall'agenzia Adn- kronos, che ha ascoltato diversi vertici dell'associazionismo giudiziario. Il segretario nazionale dell'Anm Giuliano Caputo, della centrista Unicost, sostiene che è sì possibile una "riflessione" a partire dal "potenziamento degli strumenti tecnici" e da una "verifica del modo in cui si svolgono alcune attività" a distanza. Però ricorda anche che nel penale "non si potrà mai pensare di fare tutto da remoto".
A riconoscere la difficile compatibilità fra call conference e diritto di difesa è anche il presidente della sezione Anm di Napoli Marcello Amura: a suo giudizio il ricorso al virtuale sarebbe una "rivoluzione copernicana", ma prima di lasciarsene sedurre si devono tenere presenti le "prerogative dell'avvocatura" che "spesso mal si conciliano con l'approccio digitale". Secondo il vertice dell'Associazione magistrati partenopea, è difficile immaginare "un'arringa compiuta attraverso il canale telematico", magari nei "processi in Corte d'assise, in cui c'è una giuria popolare. Gli ostacoli", riconosce, "sono decisamente più complessi rispetto al civile".
Non è finita. Perché a esprimersi in chiave quanto meno dubitativa su una svolta tecnologica è anche la sola corrente delle toghe che oggi non fa parte della giunta nazionale dell'Anm, Magistratura indipendente: i collegamenti in videoconferenza sono "una risorsa preziosa che consente agli uffici giudiziari di andare avanti nell'emergenza", secondo Paola D'Ovidio, segretaria del gruppo moderato. Eppure anche a suo giudizio le modalità da remoto sono assai più adattabili al civile che al penale, "dove lo strumento telematico può mortificare troppo l'oralità del processo".
Anche se, è lo spiraglio lasciato dischiuso, potrebbe essere opportuno conservarle "per certi tipi di udienze". Sempre a "Mi" è vicina la presidente della sezione Anm di Palermo Giovanna Nozzetti, secondo la quale "non possiamo pensare in futuro a un processo che si celebra sempre dietro uno schermo. Certo", aggiunge, "bisogna vedere quanto durerà ancora il lockdown per il coronavirus, ma mi chiedo per quanto tempo l'Italia possa sostenere una sospensione totale dell'attività giurisdizionale. In un sistema come il nostro, non è accettabile".
È chiaro che non si può parlare di pressing dei magistrati per un convinto e totale ricorso alle call conference. Certo però è che finora le stesse modalità seguite nella fase 1 dell'emergenza hanno costretto il garante della privacy Antonello Soro a lamentare la mancanza di coinvolgimento della sua authority. E se tengono mobilitata l'Ucpi, spingono anche parlamentari come l'azzurro Enrico Costa a parlare di "magistrati che tifano per il "processo dal divano". Non sarà così. Ma è pur vero che la tentazione di una giustizia semplificata dalla tecnologia non può essere sottovalutata. E che governo, magistrati e avvocati hanno la responsabilità di tenerla lontana.
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2020
Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, informa una nota del Ministero, ha avviato, per la prima volta su tutto il territorio, una collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus allo scopo di attivare una raccolta di generi alimentari che coinvolga tutti gli istituti penitenziari, a seguito dell'emergenza Covid-19 che ha provocato, nel solo mese di marzo, un incremento del 30% delle richieste di aiuto relative a generi di prima necessità. Con una nota indirizzata nei giorni scorsi ai Provveditori regionali e ai Direttori, il Dap ha invitato ogni istituto a promuovere una colletta alimentare mediante il sistema del "sopravvitto", attraverso il quale i detenuti possono destinare volontariamente al Banco Alimentare una parte della loro spesa settimanale. L'iniziativa è estesa anche al personale penitenziario, che potrà consegnare nei punti di raccolta attivati negli istituti i generi alimentari acquistati per la solidarietà. Venerdì scorso il Banco Alimentare della Lombardia, tramite l'associazione Incontro e Presenza, ha ritirato la colletta alimentare realizzata dai detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate: quasi 250 chili di "generosità" per i più bisognosi all'esterno.
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 21 aprile 2020
Con il pretesto vagamente ricattatorio della pandemia, il ministro di Giustizia inventa il processo da remoto. La smaterializzazione dell'aula. L'avvocato chiuso in un quadratino del computer, annullato nella sua fisicità. Non c'è una sola persona in buona fede che non comprenda come la parte "fi sica" del processo penale, cioè quella che si svolge nell'aula, non sia surrogabile, se non devastandone letteralmente il senso e la funzione.
Se dovessimo spiegare in estrema sintesi in cosa consista esattamente l'esercizio del diritto di difesa in un processo penale, non avremmo dubbi nel dire: il controllo fisico, percettivo, emotivo della formazione della prova, della attenzione del Giudice, della reazione delle altre parti nell'aula. Ed infatti, la corrente davighiana chiede subito a gran voce che questa insperata eccezione diventi regola.
È giusto, loro hanno questa idea del processo: la Giustizia e la Verità rappresentata dall'Accusa, la difesa come un intralcio. Ero Presidente della Camera Penale di Roma, nel 2008-2009, quando ottenemmo che la capitale fosse scelta come sede pilota per la informatizzazione del processo penale. I ministri Alfano e Brunetta vennero nell'aula Occorsio in pompa magna ad annunciarlo. Il gruppo di lavoro tra governo, magistrati e avvocati si riunì per un anno, sfornando idee e proposte sistematicamente abortite.
Il nostro sogno di un accesso da remoto agli uffici per il deposito di atti e la consultazione dei fascicoli si infranse contro le resistenze della Procura e dei sindacati del reparto Giustizia. Troppi i rischi di accesso a dati riservati e sensibili, a giudizio della Procura; troppo complessa ed impegnativa la prospettiva di formazione del personale di cancelleria, per i sindacati.
La nostra ambizione di trasportare anche nel penale il modello del processo civile telematico (scambio di atti da remoto, inoltro indirizzato automaticamente nel fascicolo di pertinenza) dovette arrendersi. Ora d'improvviso, con il pretesto vagamente ricattatorio della pandemia, mentre ancora si continua a non consentire agli avvocati il deposito anche solo di una istanza a mezzo pec, il ministro di Giustizia (more solito, come per la prescrizione) con un emendamento proditorio del Governo, addirittura in sede di conversione di un decreto legge, inventa il processo da remoto. E subito, arriva il plauso incondizionato della magistratura associata.
Non lo scambio di atti, non l'accesso ai fascicoli o alle cancellerie, secondo il nostro sogno abortito dodici anni fa: ma, come se fosse la cosa più ovvia e scontata del mondo, l'udienza da remoto. La smaterializzazione dell'aula. L'avvocato chiuso in un quadratino del computer, silenziato dal gestore dell'invito sulla piattaforma, annullato nella sua fisicità. Perfino la camera di consiglio da remoto vogliono fare ora, come se niente fosse.
Svanita, dal giorno alla notte, ogni remora sulla accessibilità a dati sensibili e perfino normativamente segreti. Non c'è una sola persona in buona fede che non comprenda come la parte "fisica" del processo penale, cioè quella che si svolge nell'aula, non sia surrogabile con una celebrazione da remoto se non devastandone letteralmente il senso e la funzione.
Perché allora non per telefono, o messaggiando domande e risposte su WhatsApp, pur sempre in nome dell'emergenza? Se dovessimo spiegare in estrema sintesi in cosa consista esattamente l'esercizio del diritto di difesa in un processo penale, non avremmo dubbi nel dire: il controllo fisico, percettivo, emotivo della formazione della prova, della attenzione del Giudice, della reazione delle altre parti nell'aula; la "comunicazione non verbale" con il teste, con il Giudice, con il nostro stesso assistito, fatta di sguardi, di tesaurizzazione di una incertezza, di un silenzio imprevisto, di un cambio del tono della voce.
Percezione che alimenta le intuizioni, le scelte, le accelerazioni o le rinunzie del percorso difensivo. Solo una ignoranza profonda e desolante del fenomeno, o altrimenti una idea burocratica, normalizzatrice e dunque autoritaria del processo può concepire e difendere una simile, rozza assurdità. Ed infatti, la corrente davighiana chiede subito a gran voce che questa insperata eccezione diventi regola. È giusto, loro hanno questa idea del processo: la Giustizia e la Verità rappresentata dall'Accusa, la difesa come un intralcio che ha troppe armi nella faretra, troppe chance di intralciare il percorso luminoso della Giustizia.
Un quadratino sul computer è il posto giusto. Salvo qualche virtuosa eccezione, altre correnti si accodano purtroppo, solo con minore imprudenza politica. Ovviamente, tutto ciò esige che vengano silenziate le ragionevoli e facilmente praticabili proposte di noi penalisti, formalmente avanzate al Ministro e ad Anm, per riprendere da subito le celebrazioni dei processi in sicurezza. Perché, ferme restando tutte le considerazioni sopra accennate, noi troviamo inconcepibile questa pretesa arrogante di tutela privilegiata che viene oggi dalla giurisdizione.
Perché mai la "fase due", cioè la ripresa del percorso verso una normalità possibile, dovrebbe valere per aziende, uffici pubblici, negozi, perfino turismo, e non per le aule giudiziarie? E quanto tempo ancora deve continuare questo paralizzante "smart working" del personale di cancelleria, che da casa, come sanno anche i muri, non può accedere né ai dati né alla pec dell'ufficio?
Torniamo a lavorare, con mascherine guanti ed amuchina, con le distanze d'obbligo, con la gradualità indispensabile, ma torniamo a lavorare, senza invocazioni di privilegi inconcepibili e ciniche scommesse ideologiche sulla morte del giusto processo.
*Presidente Unione Camere Penali Italiane
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 21 aprile 2020
Intervista ad Alfredo Bazoli, deputato del Partito Democratico. La app Immuni, per tracciare i cittadini nella fase due, ha sollevato la questione ormai consueta quando si tratta di strumenti multimediali: quanta parte della nostra privacy andrà sacrificata.
"La app sarà un tassello importante nella lotta contro il virus, ma la norma che la disciplina va approvata in Parlamento. Solo così si può prevenire qualsiasi rischio di violazione dei diritti dei cittadini". A chiarirlo è Alfredo Bazoli, deputato del Partito Democratico e membro della commissione Giustizia. Settore, questo, che affronta un problema analogo nel fissare le regole per le udienze da remoto.
La app sarà la nuova frontiera dell'invasività dello Stato?
No, la app sarà un tassello importantissimo per la lotta contro il virus, un'esperienza già testata in altri paesi in cui il tracciamento chiaro dei contagiati ha permesso di controllare l'esplosione dell'epidemia. Non nascondiamo però la preoccupazione che abbiamo sempre manifestato: uno strumento di questo tipo deve essere normato in modo chiaro, per evitare qualsiasi rischio di utilizzo indebito dei dati di tracciamento delle persone o che questi dati finiscano nelle mani di soggetti terzi. Per questo, abbiamo ribadito in tutte le sedi che lo strumento per disciplinare il tutto non può essere un atto amministrativo. Serve un passaggio parlamentare, in modo da poter scrivere una norma adeguata, che ripari i cittadini da ogni rischio.
Su questo c'è comunanza di vedute con gli alleati?
Io credo che anche i nostri alleati siano d'accordo, su questo tema la sensibilità di tutti è forte e dunque credo che ci sia sostanziale condivisione di vedute. Non ho registrato grandi differenze di approccio al tema, ma anzi la condivisione sull'utilità dello strumento a fronte di una regolamentazione precisa che tuteli la privacy delle persone.
Si è addirittura parlato di un braccialetto elettronico per gli anziani. Si arriverà a questo anche?
La trovo una ipotesi del tutto irragionevole e poco ragionata. Sono molto dubbioso rispetto al fatto che ci sia la necessità di adottare misure di limitazione del movimento per gli anziani. Capisco che loro siano più a rischio di contagio, ma non credo affatto che si possa limitare in questo modo la libertà di movimento delle persone. Certo, l'obiettivo è garantire a tutti le condizioni di massima sicurezza, ma una tale limitazione della libertà personale non è giustificata.
Fronti diversi, stesso problema: la privacy è una delle questioni aperte anche per i processi da remoto...
La premessa è che siamo ancora in fase di sperimentazione del sistema. La norma prevede che il Ministero della Giustizia debba autorizzare le piattaforme informatiche su cui si svolgono le udienze, dunque immagino che in queste misure di autorizzazione ci sia anche la verifica puntale della sicurezza dei sistemi informatici. Ad oggi, non mi pare ci siano stati episodi di violazione della privacy o della sicurezza delle udienze. Detto questo, ritengo che questo periodo possa essere utile per sperimentare nuove modalità di esercizio della giurisdizione.
È immaginabile che qualcosa, del processo da remoto, rimanga anche ad emergenza rientrata?
A emergenza finita si tornerà per larga parte all'udienza fisica, con le parti e il giudice presenti personalmente in aula. Fermo restato questo, io credo che questa esperienza possa essere utile perché in futuro si facciano alcune scelte che rendano possibile anche l'udienza da remoto. Obiettivamente, per alcune attività processuali sarebbe possibile sostituire la presenza fisica con quella virtuale, con il consenso delle parti. In questo modo si otterrebbe un vantaggio di tempi, costi e organizzazione, ma sempre nel rispetto delle regole. in cui si potrebbe anche col consenso delle parti sostituire la presenza fisica con quella virtuale con vantaggio di tempi, costi e organizzazione. Tutto nel rispetto di regole che garantiscano la sicurezza delle udienze.
Una parte dell'avvocatura, soprattutto sul fronte penale, ha mostrato molte perplessità sullo strumento dell'udienza da remoto...
Io credo che avvocatura debba aprirsi alla sperimentazione di questi strumenti, che non potranno mai sostituire del tutto la presenza fisica in udienza ma possono essere di ausilio per snellire, ridurre costi e agevolare il sistema giustizia nel suo complesso. Certamente va distinto tra civile e penale: esistono attività processuali insostituibili con procedimenti da remoto, come l'escussione dei testimoni o dei periti, in cui è necessaria la presenza fisica per sviluppare utilmente il contraddittorio. A questo proposito, anche l'attuale normativa solleva qualche perplessità.
Alle attività di indagine preliminare...
Ho qualche dubbio sul fatto che sia possibile svolgere utilmente da remoto l'assunzione di sommarie informazioni, per esempio. Questo oggi è possibile solo con una motivazione specifica e quindi solo nel caso in cui il pm ritenga che lo svolgimento fisico di tale attività possa causare il rischio di contagio, ma comunque è previsto che si possa fare.
In ogni caso, per ora si procede in questo modo?
Fino al 30 giugno si procederà così, anche perché solo così si permette alla giustizia di funzionare. In futuro, però, ribadisco la necessità di un'apertura da parte di tutti, immaginando questi mesi come un'occasione per sperimentare nuove modalità di funzionamento della giurisdizione, fermo restando che molte attività non sono oggettivamente gestibili da remoto.
di Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 21 aprile 2020
Sono 54 le personalità di 14 Paesi che chiedono alle istituzioni europee di promuovere l'amnistia per far fronte alla pandemia del Covid 19 nelle carceri. L'appello è rivolto ai Presidenti delle istituzioni europee (Parlamento, Commissione, Consiglio) affinché invitino gli Stati membri a concedere un'ampia ed urgente amnistia alle persone private della libertà personale, a partire dai più vulnerabili come donne incinte, anziani, minori e handicappati per sottrarli al rischio del contagio a cui la promiscuità di questi luoghi li espone.
di Shendi Veli
Il Manifesto, 21 aprile 2020
La rete Dire diffonde i dati rilevati su 80 centri anti-violenza dal 2 marzo al 5 aprile. 2.867 le richieste di aiuto. Oltre il 70% in più della media. Ma i fondi promessi dal governo ancora non arrivano sui territori. Nei primi giorni del lockdown, quando le porte delle nostre case si sono chiuse per decreto governativo, i telefoni dei centri antiviolenza sono piombati in un silenzio innaturale. Eppure era difficile credere che la violenza domestica, fenomeno di proporzioni allarmanti in Italia, fosse improvvisamente sparita. L'ipotesi, straziante, era che il lockdown avesse chiuso oltre che le porte, anche la bocca alle donne che convivono con un partner violento.
Con il passare dei giorni però la questione è emersa in superficie. Secondo le rilevazioni fatte nel periodo che va dal 2 marzo al 5 aprile, in 80 centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale, il numero di richieste di aiuto è in realtà aumentato, se paragonato ai dati disponibili per lo stesso arco di tempo nel 2018. Infatti, come informa l'analisi diffusa della rete Dire, 2867 donne si sono rivolte ai numeri di supporto telefonico, con un incremento del 74,5% rispetto alla media. La preoccupazione però rimane, perché il dato fortemente in calo è quello dei casi nuovi, cioè delle donne che entrano in contattato con i servizi di sostegno per la prima volta, che sono solo il 28% del totale, mentre normalmente costituiscono i due terzi dei casi trattati.
"Le prime due settimane c'è stato un calo drastico delle segnalazioni. Le informazioni erano poco chiare e in molte hanno pensato che i centri avessero cessato le attività. Poi abbiamo fatto una campagna nazionale, richiamando l'attenzione dei media su questo tema, e dicendo che #noicisiamo e i telefoni hanno ricominciato a squillare" spiega Mariangela Zanni del Centro Progetti Donna di Padova. Un'analisi a campione, fatta sui dati di 4 centri dell'Emilia Romagna (Lugo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia) evidenzia un aumento percentuale delle richieste di ospitalità e specialmente le richieste di ospitalità avanzate in una situazione di emergenza. Il 24 marzo Elena Bonetti, delle Pari Opportunità, in accordo con Lamorgese, ministra dell'Interno, ha inviato una circolare alle prefetture con l'indicazione di individuare strutture, come ad esempio quelle alberghiere al momento in disuso, da mettere a disposizione per accogliere donne in situazioni di pericolo.
"Qui sul territorio del Veneto, non è stato avviato nessun dialogo in questo senso" racconta ancora Zanni. "Stiamo gestendo le situazioni di emergenza affittando delle case vacanza oppure, qui a Padova, pagando la stanza in un albergo sociale. Tutti i costi ricadono sui centri. Alcune donne non avendo residenza perché costrette a cambiare comune o perché arrivate in Italia da poco non hanno nemmeno accesso alle misure di sostegno economico varate dal governo". La pressione economica sui centri contro la violenza è molto alta in queste settimane.
Nonostante i 30 milioni di fondi ordinari sbloccati con un decreto del ministero il 2 aprile, e i 3 milioni aggiuntivi stanziati con il Cura Italia, ai territori non è arrivato ancora nulla, e la continuità dei servizi è garantita soprattutto grazie alle donazioni. "Facendo un calcolo sui dati del 2018, emerge che lo stato mette a disposizione circa 0,76 euro al giorno per ogni donna che si trova in un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Nel 2019 i fondi sono aumentati ma viviamo in balia dei costanti ritardi dei pagamenti" conclude Mariangela Zanni.
"Alcune procure, come quella di Trento, hanno dato l'indicazione di utilizzare le ordinanze di allontanamento dall'abitazione dei partner violenti, misure che esistevano già, ma che venivano poco usate" spiega Elena Biaggioni, avvocata penalista della rete Dire. "Bisogna stare attenti però a non incentrare la comunicazione solo sui casi di violenza grave fisica. Molte donne vengono maltrattate, controllate, e insultate, prima di essere in pericolo di vita. Per questo l'attività dei centri, come punti di ascolto, è fondamentale".
di Simona Viola*
huffingtonpost.it, 21 aprile 2020
La legge di conversione al decreto Cura Italia, in discussione alla Camera dei Deputati dopo esser stata approvata prima di Pasqua dal Senato con voto di fiducia posto dal governo, contiene una modifica strutturale del processo penale che desta serie perplessità: sino al 30 giugno 2020, infatti, le udienze potranno essere celebrate via web da remoto, e non in un'aula di giustizia.
Le uniche attività che non potranno essere svolte da remoto saranno quelle riguardanti l'ascolto dei testimoni diversi dalla polizia giudiziaria: potranno essere invece interrogati via web anche i periti e consulenti tecnici, nonché gli imputati che vogliano rendere l'esame. Sono dunque numerose, e importanti, le ipotesi previste di formazione telematica della prova orale.
L'imputato non carcerato dovrà connettersi all'aula "virtuale" dalla stessa postazione del suo difensore, che ne dovrà accertare l'identità, garantendo l'idoneo collegamento: se l'imputato è arrestato, o detenuto, potrà collegarsi, con il difensore, dal luogo di custodia. Non è tutto: alla stessa maniera potranno compiersi anche gli atti di indagine che richiedono la partecipazione dell'indagato e del difensore, come gli interrogatori investigativi, gli accertamenti tecnici irripetibili e gli incidenti probatori: i soggetti implicati dovranno recarsi presso una stazione di polizia giudiziaria per il compimento dell'atto, ove verranno identificati e messi in collegamento con il giudice o il pubblico ministero.
Alcune note ulteriori. La legge di conversione non individua, e neanche regola, le modalità con cui verranno attivati i collegamenti da remoto necessari per il funzionamento concreto del "processo penale telematico", che vengono delegati a un emanando provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il difensore e l'imputato potranno opporsi solo sino all'11 maggio al "processo penale telematico", sempre che non si versi in uno dei seguenti casi: - i) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; ii) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'articolo 304 c.p.p.; - iii) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di misura di sicurezza detentiva.
Dal 12 maggio, la decisione in ordine alla celebrazione del processo penale da remoto è rimessa solo alla discrezionalità del giudice, o pubblico ministero, che procede: o almeno questo è ciò che si intende dalla lettura di un tortuoso dettato normativo. Si tratta di una forma di dematerializzazione del processo penale e delle indagini preliminari che contrasta con i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo e che, a ben vedere, neppure tutela adeguatamente il diritto alla salute dell'imputato/indagato e del suo difensore.
Partiamo dal dibattimento: il contradditorio e la formazione dialettica della prova - che sono i cardini del giusto processo codificato dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - trovano estrinsecazione essenziale nell'esame incrociato dei testimoni (c.d. "cross-examination").
In questo contesto, non dobbiamo dimenticare che rientrano nella categoria dei testimoni anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini. La formazione orale della prova riguarda anche la perizia e la consulenza tecnica: il contrasto delle tesi tecniche, o scientifiche, altrui passa necessariamente attraverso un incontro-scontro serrato fatto di domande, anche suggestive, volte a minare l'affidabilità e la preparazione del teste esperto. Dematerializzando la prova tecnica si rischia di trasformarla in un convegno, dove tempi e spazi del controesame sono seriamente ridimensionati.
Il processo penale è il frutto di esperienza del passato e la cross-examination è l'istituto processuale riconosciuto dalla Costituzione con l'unico mezzo in grado di connotare la legittimità del processo. Per non svuotare di significato questo prezioso strumento processuale, non bisogna perciò privarlo delle sue fondamenta: l'aula di un palazzo di giustizia e la vicinanza "fisica" delle parti, che sono le condizioni in cui i ritmi serrati, gli sguardi, le incertezze, le emozioni dei protagonisti, acquisiscono la dimensione che è loro propria, ovvero di mezzi attraverso i quali il giudice può formare il proprio convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Tutto ciò non si può fare, via web, o comunque avrà una forma, e anche una valenza, molto diverse dall'originale: basta pensare al diverso valore persuasivo di un documento esibito in contestazione al testimone, nel corso di un serrato controesame, piuttosto che a un documento proiettato via web sullo schermo di un computer, mentre tutte le parti processuali sono distanti tra loro, e magari anche in difficoltà a gestire lo strumento telematico, la cui gestione, tranne che per i casi di detenuti, è interamente scaricata sul difensore: sia in termini di costi, che di responsabilità.
Non è questo il processo penale, e non si capisce a chi serva celebrare questo simulacro. Forse alle statistiche, ma di certo non ai diritti degli accusati e anche delle persone offese. Al centro del processo, nella nostra Costituzione, c'è il diritto di difesa, e non dobbiamo mai dimenticarlo: se si vuole effettivamente salvaguardarlo, non si può prescindere dall'importanza essenziale, e inderogabile, della formazione orale e dialettica della prova in un'aula vera di giustizia, e non virtuale.
Lo stesso discorso vale anche per le indagini preliminari: l'incidente probatorio, o l'accertamento tecnico irripetibile, sono parentesi del dibattimento, dunque valgono le stesse considerazioni in relazione all'importanza fondamentale della cross-examination. Per quanto concerne l'interrogatorio dell'indagato di fronte al pubblico ministero o al giudice, soprattutto quando ha natura istruttoria, solo chi non lo vive quotidianamente può pensare che farlo da remoto sia la stessa cosa che di persona.
Per garantire il diritto di difesa, l'interrogatorio ha necessità di pause, sguardi, intese che solo la vicinanza fisica di tutte le parti processuali può salvaguardare. Non è una questione di forma, ma di sostanza, sulla quale è plasmato il giusto processo che sta alla base del funzionamento della giurisdizione.
Oltretutto, questo straordinario stravolgimento delle regole del processo penale non può essere giustificato in nome dell'emergenza sanitaria, perché non tutela, in realtà, il diritto alla salute dell'imputato e del difensore: basta pensare che essi devono comunque collegarsi dalla stessa postazione, stando vicini per molte ore di udienza.
È forse questo il modo di garantire il rispetto della distanza di sicurezza? A ciò si aggiunga la necessità di ottenere ausilio, per gli aspetti telematici, da parte di uno o più collaboratori, soprattutto quando l'onere del collegamento è interamente scaricato sul difensore. Dunque, ecco il panorama del processo virtuale; tre o quattro persone che, in uno studio professionale, armeggiano vicino a un monitor, distraendosi dall'udienza e aumentando il rischio di contagio.
In pendenza dell'emergenza - anche alla luce della sospensione dei termini di custodia cautelare e della prescrizione del reato (oggi, peraltro, la maggior parte dei reati più gravi sono di fatto imprescrittibili) - sarebbe stato auspicabile svolgere solo quelle attività che non comportano l'ascolto di testimoni, e in cui la dialettica delle parti sia già ridotta in base alle norme vigenti.
Udienze dedicate ai patteggiamenti, opposizioni alle richieste di archiviazione, giudizi camerali - in alcuni casi anche di impugnazione - in cui le parti possono riportarsi agli scritti difensivi. I processi in cui la formazione della prova orale non è rinviabile, oppure in cui la limitazione della libertà personale è soggetta alla convalida entro pochi giorni, avrebbero potuto comunque celebrarsi in aula, anche considerando che non sembrano essere il numero più significativo della realtà quotidiana delle aule di giustizia.
Si sarebbe potuto, per questo numero ristretto di procedimenti, individuare aule più spaziose, fornendo guanti e mascherine a tutti e scaglionando per orari la citazione dei testimoni.
La previsione di un così ampio numero di attività processuali che si possono compiere da remoto - in definitiva - è una forzatura del processo penale che non serve al buon funzionamento della giurisdizione e creerà molti danni, a fronte di ben pochi benefici, ai diritti costituzionali di tutti noi.
*Presidente di Italiastatodidiritto
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2020
La fattura che riporta un committente differente da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente. Se poi nel documento sono descritte attività diverse da quelle svolte, può configurarsi anche un'operazione oggettivamente inesistente. Questa la rigorosa interpretazione fornita dalla Cassazione con la sentenza 10916/2020. Pronuncia interessante perché affronta una casistica poco esaminata dalla giurisprudenza.
Di norma, le contestazioni di fatturazioni soggettivamente inesistenti riguardano casi in cui l'emittente indicato in fattura non corrisponda con colui che ha realmente svolto la prestazione o la cessione. Nella specie, invece, la divergenza concerne il cessionario/committente. In sintesi, il rappresentante legale di una società era condannato in concorso con altri per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. Secondo l'accusa, aveva indicato nelle dichiarazioni di alcune società del gruppo fatture relative a prestazioni effettuate su immobili di proprietà privata (del presidente del cda) e non sugli immobili delle società di capitali, come invece risultava dai documenti fiscali, evadendo così imposte sui redditi e Iva. Le prestazioni erano state pagate dalle singole società.
I giudici di merito ritenevano sussistente sia la fatturazione soggettivamente inesistente, in quanto le società destinatarie delle fatture erano differenti da coloro cui erano state rese le prestazioni, sia oggettivamente in quanto nei documenti erano indicati immobili differenti da quelli oggetto degli interventi edilizi. Con il ricorso per Cassazione le difese censuravano la sentenza di appello sotto vari profili: non poteva configurarsi alcuna fittizietà né oggettiva, né soggettiva. Sotto il profilo oggettivo le fatture erano regolari, l'emissione alle società del gruppo era corretta in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erano state effettive e per importi corrispondenti ai pagamenti realmente eseguiti.
Sotto il profilo soggettivo, secondo la difesa, i fornitori coinvolti erano effettivi e non soggetti fittiziamente interposti. Inoltre, l'Iva era stata sempre regolarmente versata, senza alcun danno per l'erario.
Occorre ricordare che in base all'articolo 1, lettera a), del Dlgs 74/2000 costituiscono fatture per operazioni inesistenti: 1) quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 2) indicano corrispettivi o imposte superiori a quella reale, 3) riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Secondo la Cassazione, che ha rigettato il ricorso, le fatture soggettivamente inesistenti si caratterizzano per la divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente a uno dei soggetti che intervengono nell'operazione. Nella specie, poiché il destinatario effettivo della prestazione (proprietari privati degli immobili) era differente da coloro per cui erano state emesse le fatture (società di capitali) non vi era dubbio sulla fittizietà soggettiva del documento.
Peraltro, secondo l'accusa, i documenti erano anche in parte oggettivamente inesistenti, in quanto le prestazioni risultavano eseguite non sui beni immobili indicati nei documenti ma su cespiti di proprietà privata. In ordine all'Iva detratta dalle società, i giudici ricordano il consolidato orientamento di legittimità in base al quale l'imposta non è detraibile ove la fattura rechi nominativi di soggetti differenti da quelli reali. Per le imposte sui redditi la sentenza evidenzia alcune pronunce favorevoli all'indeducibilità del costo in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, in ogni caso non prende posizioni in quanto nella specie, a parte la verifica sull'inerenza, si era in presenza anche di documenti oggettivamente fittizi.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2020
Non compromette l'indagine l'assenza del nullaosta del Pm alla trasmissione dei profili biologici alla banca dati del Dna. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 11622 della Seconda sezione penale. Per la Corte, infatti, non è in discussione, sul punto, una violazione del diritto di difesa e quindi neppure la nullità dell'elemento di prova così acquisito. Respinto quindi il ricorso presentato dalla difesa di un imputato per rapina contro la custodia cautelare.
Ad avere condotto in carcere l'uomo c'era in realtà stata una pluralità di elementi. Innanzitutto i risultati dell'indagine genetica condotta sul Dna rinvenuto sul materiale sequestrato dopo la rapina e, in particolare, sui cappellini utilizzati dagli autori del reato, trovati all'interno di un'auto rubata e utilizzata per il delitto; il riscontro positivo del confronto tra la fisionomia fisica dell'imputato e le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ritratto gli autori della rapina; l'esistenza di stabili e documentati rapporti tra l'imputato e un reo confesso del reato.
La difesa aveva sostenuto, quanto al primo aspetto, che il pubblico ministero non aveva provveduto al rilascio del nullaosta per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile e relativo al prelievo di saliva dell'indagato e al successivo inserimento nella banca dati nazionale del dna. Una mancanza che, a giudizio della difesa, dovrebbe essere sanzionata con l'inutilizzabilità dei risultati dell'accertamento. Tuttavia la Cassazione non è stata di questo avviso e innanzitutto mette in evidenza come a essere infondato è il richiamo alla categoria dell'inutilizzabilità. Infatti, ci sono precedenti in questo senso della stessa Cassazione, la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge per la legittima acquisizione della prova nel processo, non è di per sé sufficiente a renderla inutilizzabile.
Questo in generale; in particolare poi, nel caso in esame, la previsione del nullaosta del pm riguarda le modalità di trasmissione dei profili tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali alla banca dati del Dna per la raccolta e i confronti. "Si tratta dunque - osserva la sentenza - di un adempimento meramente formale che attiene alla trasmissione di un risultato che risulta legittimamente acquisito al procedimento penale e la cui utilizzazione ai fini della comparazione con le risultanze della banca dati è avvenuta nel rispetto delle formalità prescritte dalla relativa normativa".
No all'inutilizzabilità quindi. Ma no anche alla nullità, perché questa non è espressamente prevista e non si può arrivare a questa conclusione attraverso interpretazione. Tanto più che neppure la difesa ha contestato la validità degli accertamenti effettuati, malgrado l'assenza del nullaosta da parte del pubblico ministero.
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