di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 marzo 2020
Non ci sarebbero divieti per i colloqui al carcere duro, perché c'è il vetro divisorio, ma i parenti non possono lasciare le residenze per raggiungere gli istituti.
Tutti l'Italia sta vivendo un periodo difficile, l'epidemia ancora incombe e le restrizioni per fronteggiarla coinvolgono tutti. Ognuno è costretto a rimanere in una specie di quarantena, limitare le uscite e chiudere numerose attività. Il carcere è un luogo non impermeabile al contagio da coronavirus e bisogna limitare il più possibile le entrate.
Per questo motivo è stato prorogato il divieto dei colloqui a vista con i familiari. Questo per il bene dei detenuti stessi. Il garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, per questo motivo, ha lanciato un appello ai detenuti.
"Mi rivolgo proprio a voi detenuti - spiega il Garante in un video - per dirvi che capisco la vostra contrarietà, ma vi assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione con i vostri cari, anche dotando gli istituti di telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video". Palma fa anche una promessa: "Tutti noi garanti, nazionale e locali, controlleremo che queste possibilità siano effettive. E siamo disponibili a spiegare negli Istituti che questa situazione è una necessità per difendere la salute di tutti: la vostra, quella dei vostri cari e di chi in carcere lavora e anche di tutti noi".
Qualcosa si sta muovendo per garantire la possibilità di ampliare le telefonate esterne. Stanno per essere mesi a disposizione degli istituti penitenziari un totale di 3.200 apparati mobili per telefonare e videochiamare. Dopo la fornitura gratuita di 1.600 telefoni cellulari da parte di Tim, il ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, sta provvedendo all'acquisto di altri 1.600 telefoni mobili che i detenuti potranno utilizzare per restare in contatto con i propri cari. Si potrà fare ricorso a questi mezzi, in aggiunta a quelli già presenti negli istituti (Skype e telefoni fissi), oltre i limiti di tempo consentito. Si tratta di iniziative adottate per far fronte all'emergenza sanitaria e alle conseguenti limitazioni previste per contenere il rischio di contagi. Fra queste anche l'utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici online, l'aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto.
Ma le difficoltà non mancano. Rimane il discorso annoso dei colloqui al 41 bis. Essendoci il vetro divisorio, i detenuti al regime speciale sono esenti dal divieto e quindi il Dap ha autorizzato la possibilità, solo per loro, di poter ricevere le visite dai familiari. Proprio per questo motivo, sempre esclusivamente per loro, le telefonate non sono ampliate e, tanto meno, hanno diritto alle videochiamate tramite Skype. Un problema però c'è. Tutta Italia ha le restrizioni: i familiari, di fatto, non possono muoversi dal loro luogo di residenza.
C'è l'avvocato del foro di Milano Eugenio Rogliano, il quale ha come assistito un detenuto recluso al 41bis nel carcere di Opera, che ha spiegato a Il Dubbio come in realtà teoricamente si potrebbe benissimo estendere l'utilizzo di Skype anche per i reclusi al regime differenziato.
"Non vi è dubbio - spiega l'avvocato - che le esigenze sottese alla ratio di imposizione del 41bis possano essere effettivamente soddisfatte attraverso le garanzie di sicurezza e supervisione (controllo auditivo e visivo, registrazione ed intervento immediato del Personale di Polizia Penitenziaria incaricato del controllo in caso di contingenti necessità di prevenzione) assicurate dalla legge, dalla normativa secondaria e limitatamente all'impiego della piattaforma Skype for business".
L'avvocato Rogliani sottolinea che l'operatività dell'utilizzo delle tecnologie non è incompatibile con i meccanismi di controllo prescritti dalla circolare del 2017 in merito all'uniformità delle regole del 41bis, specificamente in relazione ai colloqui visivi. "Di conseguenza - prosegue l'avvocato - nessun concreto ostacolo si individua nell'equiparare i colloqui visivi medesimi ai video collegamenti tra il detenuto ed i familiari anche nel caso di ristretti sottoposti al 41bis".
In un momento emergenziale come questo, forse l'utilizzo di Skype - attualmente esteso anche per chi è in alta sorveglianza e quindi per chi è macchiato di reati legati alla mafia - potrebbe benissimo essere usufruito dai reclusi al 41 bis. D'altronde, recentemente, già ci sono state alcune autorizzazioni. Basti pensare il caso della possibilità di collegarsi via Skype tra detenuti (marito e moglie) reclusi entrambi al 41 bis e in carceri differenti.
Redattore Sociale, 24 marzo 2020
Intervista a Stefano Anastasìa, portavoce dei Garanti territoriali e Garante dei detenuti di Lazio e Umbria. Carcere ed emergenza coronavirus: l'orientamento pressoché unanime di giuristi, garanti e volontariato è la scarcerazione di tutti i detenuti con fine pena minimo. I dati forniti dai garanti dicono che se non escono almeno 10 mila persone non è possibile isolare gli altri per scongiurare i contagi. Ma la situazione precaria di molte famiglie sotto pressione, alle prese con una criticità senza precedenti, si scontra con l'esigenza di ampliare l'accesso alle misure alternative.
Rilasciando, come viene chiesto da più parti, i detenuti in nuclei familiari che in questo momento sono in grave difficoltà (quarantena, niente lavoro, pochi metri quadrati a disposizione, spesso anche con bambini piccoli, assistenza sanitaria e sociale in affanno, bilanci allo stremo, nessuna possibilità, per il "nuovo giunto", di trovare una occupazione seppur temporanea per contribuire alle spese quotidiane) non si rischia di scaricare su mogli e genitori, spesso anziani, un problema di sicurezza sanitaria che dovrebbe risolvere lo Stato?
"Il problema esiste, e so di alcuni familiari che hanno già espresso il loro diniego al rientro in casa di mariti, figli, padri - spiega Stefano Anastasìa, portavoce dei garanti territoriali e garante di Lazio e Umbria -. L'estrazione sociale di gran parte della popolazione detenuta non è di quelle che si può permettere spazio e cibo a sufficienza per tutti nelle condizioni in cui tutti siamo costretti a vivere in questi giorni".
Davanti a situazioni e famiglie che non sono in grado di accogliere in questo momento critico i loro congiunti detenuti, quale altra soluzione è percorribile, in attesa che l'emergenza rientri?
"L'appello è rivolto al volontariato, al privato sociale e al terzo settore che certamente possono dare una mano nell'accoglienza dei detenuti senza casa. Complesso da realizzare, in queste condizioni, ma non impossibile. E costituisce un aiuto indispensabile per tutta la comunità, penitenziaria e non, nella prevenzione della diffusione del virus. È una necessità di salute pubblica".
Con l'assistenza sanitaria e sociale concentrata sull'attuale emergenza, come si crede potrebbero affrontare le famiglie che pure sono in grado di accogliere i detenuti, i problemi psichici o di tossicodipendenza propri di un alto numero di persone ristrette? Sono previsti aiuti?
"Purtroppo no, ma ci sono le risorse ordinarie, quelle dei servizi pubblici e delle comunità, che non chiudono per coronavirus e che, pur tra mille nuove difficoltà, garantiscono continuità di cure e di accoglienza".
Quando si parla di 'domicilio idoneo', a quali numeri ci si riferisce? Quante sono le persone che potrebbero usufruire in questa situazione di misure alternative?
"Non si può sapere, purtroppo. Nei giorni scorsi, prima ancora dell'entrata in vigore del decreto, la Presidente del Tribunale di sorveglianza e la direttrice di un istituto romano mi hanno già segnalato i primi casi di persone che potrebbero uscire già domani, ma che non hanno un domicilio idoneo dove recarsi. Sono difficoltà reali, ma non possiamo limitarci a contemplarle: serve uno sforzo straordinario da parte di tutti per affrontarle e, nella misura del possibile, risolverle".
Cosa prevede il nuovo decreto?
"Il decreto ha riconosciuto le migliori prassi acquisite nei tribunali di Sorveglianza, stabilendo che i semiliberi, invece di vedersi sospesa la misura, come un po' scioccamente era stato previsto in quello di dieci giorni fa, possano godere di una licenza straordinaria, pernottando fuori dal carcere fino al 30 giugno. E poi ha previsto qualche semplificazione nell'esecuzione della pena al domicilio, già prevista dalla legge Alfano, la 199 del 2010. Non sarà più necessario valutare il pericolo di fuga o di commissione di un nuovo reato e l'istruttoria potrà svolgersi anche avvalendosi dell'ausilio della polizia penitenziaria nell'accertamento dell'idoneità del domicilio indicato dal richiedente. Questo dovrebbe semplificare e sveltire le procedure. Queste procedure semplificate non si potranno applicare agli autori di gravi reati, ai cosiddetti delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai protagonisti delle rivolte della scorsa settimana e a quelli che hanno avuto sanzioni disciplinari per sommosse, evasioni o reati commessi in carcere".
"I detenuti con un residuo pena tra i sei e i 18 mesi - prosegue Anastasìa - dovranno andare a casa con il cosiddetto braccialetto elettronico, se, come si promette, le Amministrazioni competenti riusciranno a metterne a disposizione un numero sufficiente. Il Governo valuta in circa 3 mila unità i detenuti che potranno beneficiare di questa misura. Sembra una valutazione ottimistica. Certo è un segnale di attenzione e una prima risposta. Tutto sta a vedere come sarà applicata alla luce dei molti paletti che porta con sé".
Da più parti si chiede l'amnistia, provvedimento che secondo alcuni magistrati di Sorveglianza non avrebbe nemmeno i tempi tecnici per essere attuato. Non si rischia, con richieste che già in partenza hanno poche probabilità di essere accolte, vuoi per problemi tecnici che per scelte politiche, di fomentare la rabbia e la frustrazione delle persone detenute, in una situazione già esplosiva per mille altri fattori?
"Tecnicamente, un provvedimento generalizzato di clemenza (amnistia e/o indulto) è il più rapido ed efficace per una riduzione consistente della popolazione detenuta, ma finora non è mai stato neanche in discussione, tali sono le avversità nell'opinione pubblica e nel ceto politico. Dunque, come dico sempre ai detenuti che incontro, anche in questi giorni, evitate di coltivare illusioni destinate fatalmente a essere deluse".
Un messaggio alla popolazione reclusa
"Continuate a manifestare la vostra preoccupazione e anche il vostro dissenso dalle scelte del Governo, continuate a segnalare tutto quello che non va, soprattutto nelle condizioni igieniche degli istituti e nell'assistenza sanitaria alle persone, ma fatelo in maniera pacifica e non violenta, come hanno fatto le detenute di Venezia o quelli di Civitavecchia, evitando di mettere a rischio la salute e l'incolumità di tante persone, a partire da quelli tra voi più fragili o malati. Delle vostre ragioni terremo conto e cercheremo di portare la vostra voce all'opinione pubblica e ai responsabili dei servizi e delle scelte politiche e istituzionali, nell'interesse vostro e nell'interesse di tutti".
di Luca Liverani
Avvenire, 24 marzo 2020
Lettera del Quirinale dopo l'appello dai penitenziari di Venezia, Padova, Vicenza - "Meritiamo pena, non tortura" - e la colletta per gli ospedali. Plaudono Pd, Antigone e Nessuno tocchi Caino.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto oggi con una lettera al quotidiano Il Gazzettino ad un appello che i carcerati del Nordest gli avevano rivolto dalle colonne dello stesso quotidiano pochi giorni fa. Una lettera a tutte le massime cariche dello Stato inviata dai detenuti delle carceri di Venezia, Padova e Vicenza in cui dicevano di "meritarsi per la maggior parte una pena, ma non la tortura" derivante dall'ulteriore limitazione della libertà personale conseguente dalle misure di contenimento del coronavirus.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020
Sanzioni più pesanti, non passando necessariamente per il penale. Potrebbe essere questo uno degli elementi di (ulteriore) novità nel testo del provvedimento questo pomeriggio all'esame del Consiglio dei ministri. Il testo, quasi sicuramente un nuovo decreto legge, dovrebbe servire da una parte a fornire un punto di riferimento sistematico e uniforme a misure oggi frammentate fra Dpcm e ordinanze regionali e, dall'altro, dovrebbe mettere in campo un inasprimento delle sanzioni per chi trasgredisce alle norme anti-contagio.
La strada sulla quale si sta riflettendo in queste ore non è tanto quella di stressare il sistema penale che comunque già dovrà fare fronte alle migliaia di contestazioni di infrazioni riscontrate in questi giorni, quanto di puntare su una misura di natura pecuniaria più pesante. In discussione c'è allora una multa che potrebbe arrivare sino a 2.000 euro. Nel mirino soprattutto le condotte di chi viene sorpreso in strada senza essere in grado di fornire una giustificazione fondata.
Del resto la fragilità della sola risposta penale è uno dei numerosi aspetti problematici di questa fase di assoluta emergenza. A presidiare infatti l'effettività dei divieti di circolazione istituiti su scala nazionale e inaspriti su quella locale c'è stato sinora l'ormai proverbiale articolo 650 del Codice penale che colpisce l'inosservanza di un provvedimento delle pubbliche autorità emanato per ragioni, tra l'altro, di ordine pubblico o d'igiene.
Un reato di natura contravvenzionale utilizzato adesso per colpire la mancata osservanza dei provvedimenti che impediscono gli spostamenti e che prevede l'arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, un'ammenda di 206 euro. Con la particolarità, trattandosi di contravvenzione, di essere soggetto a oblazione. Ovvero, pagando la metà di quanto previsto, 103 euro quindi, il reato si estingue. Altrimenti il rischio è quello di vedersi infliggere un decreto penale di condanna che a tutti gli effetti costituirà un precedente a carico della persona sanzionata.
La limitata portata deterrente della misura, accompagnata alla sua difficile gestione da parte degli uffici giudiziari già normalmente sotto pressione e ora alle prese anch'essi con disposizioni emergenziali, ha già portato le Procure ad aggiustamenti, per alcuni, a fughe in avanti, per altri.
Ne è esempio la Procura del capoluogo della Regione più colpita dal Coronavirus, Milano, dove prima ci si è interrogati sulla possibile configurazione di una nuova fattispecie di reato per effetto delle disposizioni introdotte sulla scia dell'emergenza e poi si scelto di fare ricorso a una altra norma, sempre penale, ritenuta più dura, l'articolo 260 del Testo unico delle leggi sulla sanità. La norma colpisce chi non osserva un ordine, legalmente dato, per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva.
Si tratta di un reato che prevede la sanzione dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a 400 euro. Reato però non contravvenzionale e non soggetto quindi a oblazione, al pagamento cioè che lo cancella a tutti gli effetti. La condanna resterebbe cioè sempre evidente nella fedina penale del trasgressore. Una fattispecie che non risulta certo di larga applicazione in questi anni, tanto che si ricordano soprattutto sporadiche condanne inflitte ai tempi dell'epidemia di colera a Napoli nel 1973.
In altre procure, come quelle siciliane di Agrigento e Catania, si è preferito accelerare il più possibile i decreti penali di condanna per violazione dell'articolo 650 procedendo alla riscossione dell'ammenda prevista, salvo procedere in maniera ancora più severa nel caso di concorso con altri reati come quello di falsa autocertificazione o di delitto colposo contro la salute pubblica. Dove però la falsa attestazione, per altre Procure, come quella di Genova, non sarebbe contestabile, visto che non riguarderebbe nel caso specifico l'identità, lo stato o altre qualità della persona fermata.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020
Corte di cassazione - Sentenza 23 marzo 2020 n. 10473. A seguito di richiesta di mandato di arresto europeo, il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di mutare la misura cautelare in corso. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 10473 di oggi, segnalata per il "Massimario". Inammissibile dunque il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari per reati collegati alla droga contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo il ricorso del Pm, aveva annullato la più favorevole misura dell'obbligo di dimora disposta dal Gip del tribunale di Brindisi in sede di rigetto del Mae.
La Terza Sezione penale ricorda che il mandato d'arresto europeo "è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale". E che, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 69/2005, "l'autorità giudiziaria competente emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante ne territorio di uno Stato membro dell'Unione europea".
Dunque, prosegue la sentenza, "all'atto della richiesta di emissione del mandato d'arresto europeo il giudice per le indagini preliminari è tenuto solo a verificare l'esistenza di tale presupposto". Gli articolo 28 e seguenti della legge 69/2005, del resto, "non prevedono il potere del giudice adito per remissione del mandato di arresto europeo di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica". Il Tribunale del riesame, conclude la decisione, "ha pertanto correttamente applicato l'art. 299 cpp ritenendo che il giudice per le indagini preliminari non avesse il potere di ufficio di sostituire la misura cautelare in atto a seguito della richiesta di emissione del mandato d' arresto europeo".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 23 marzo 2020 n. 10565. La norma sul legittimo impedimento del difensore, che fa scattare il diritto al rinvio dei termini, si applica anche nel procedimento camerale, compreso dunque quello di sorveglianza. E vale anche nel caso in cui il difensore non possa essere presente per un concomitante impegno professionale.
La Corte di cassazione, con la sentenza 10565, accoglie il ricorso contro l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva respinto la richiesta per misure alternative alla detenzione. Per il ricorrente la decisione era nulla perché adottata nel corso di un'udienza che si era celebrata malgrado il difensore avesse chiesto lo slittamento perché impegnato in un coincidente processo per criminalità organizzata nel quale erano alla sbarra 44 imputati.
Il Pg aveva chiesto di respingere il ricorso, sostenendo che l'articolo 420-ter, comma 5 del Codice di rito penale, che riconosce alla parte il diritto ad ottenere il rinvio, non si applica ai procedimenti, diversi dall'udienza preliminare, che si svolgono con il rito camerale. La Suprema corte nega che sia così e annulla con rinvio. I giudici di legittimità valorizzano il diritto di difesa, che non può dirsi pienamente garantito con la presenza in udienza di un sostituto, il quale non ha diritto ad un termine per preparare la difesa. Per questo l'obbligo di provvedere alla nomina di un sostituto del difensore assente assicura solo l'assistenza tecnica nell'udienza.
I giudici chiariscono quindi che difensore della parte e sostituto non sono equiparabili: né questa era la ratio del legislatore nel prevedere l'obbligo di nomina del sostituto. La Cassazione ricorda che le stesse Sezioni unite con la sentenza Caramia avevano dato il via libera ai nuovi termini anche nel caso, come quello allora esaminato, di assenza del difensore per lo sciopero degli arerei. Lo stesso non può non valere quando un altro impegno professionale si sovrapponga.
di Giovanni M. Jacaobazzi
Il Dubbio, 24 marzo 2020
Linea "dura" della Procura di Milano per chi, imperterrito, continua ad uscire senza giustificato motivo dalla propria abitazione, contravvenendo così al divieto previsto nel decreto sull'emergenza Covid-19 dello scorso 8 marzo. Per sanzionare adeguatamente gli irriducibili della passeggiata, la Procura del capoluogo lombardo ha deciso di "archiviare" l'originale sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale e rispolverare il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Ad affermalo è stato questo fine settimana direttamente il procuratore di Milano Francesco Greco.
Da ora in avanti, ai passeggiatori "abusivi" verrà dunque contestata la violazione dell'articolo 260 delle norme sanitarie che punisce "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". La sanzione prevista è quella "dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire duecento a quattromila". La violazione dell'art. 650 del codice penale, "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", prevedeva invece l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a duecento sei euro. La differenza sostanziale, e su questo aspetto punta tutto la Procura per l'aspetto "deterrente", riguarda le successive conseguenze sulla fedina penale del passeggiatore illegale. A differenza dell'articolo 650 codice penale, l'articolo 260 delle norme sanitarie non prevede l'oblazione, cioè la possibilità che, al termine del procedimento, il denunciato pagando una somma ottenga l'estinzione del reato. In assenza di questa "scappatoia" legale, l'effetto per l'irriducibile passeggiatore sarà quello di vedersi macchiata la propria fedina penale. Con tutte le conseguenze del caso in caso voglia poi ottenere una licenza, partecipare ad un concorso, ecc.
La scorsa settimana in un articolo apparso sul quotidiano francese "Le Figaro" le pene previste dall'Italia per chi fosse stato sorpreso a violare le disposizioni sull'emergenza Covid-19 erano state definite "azzez burlesques". Si era quindi aperto un confronto fra le Procure su quale reato fosse più opportuno contestare. Alcuni uffici giudiziari si erano anche spinti ad ipotizzare quello di epidemia, previsto dall'articolo 438 del codice penale e punito con l'ergastolo. Altri, invece, quello di lesioni, sulla falsa riga di quanto avviene per le persone che, consapevoli di essere affette dall'Hiv, hanno comunque rapporti non protetti con il partner. Tornado a Milano, nella giornata di sabato erano state controllate 12.056 tra persone ed attività commerciali. 431 i denunciati.
di Giulia Mentasti e Stefano Loconte
Italia Oggi, 24 marzo 2020
Cittadini a rischio processo per reato di epidemia: violare le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-1 potrebbe trasformare il comune cittadino in un efferato criminale. Cittadini a rischio processo per reato di epidemia. Carcere fino 12 anni se diffondi il virus: violare le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-1 potrebbe trasformare il comune cittadino in un efferato criminale.
Dal non rispetto degli obblighi di quarantena al rilascio di dichiarazioni mendaci, il rischio che scattino denunce e che ci si trovi nei prossimi mesi ad affrontare procedimenti penali non è remoto anche per chi non ha mai visto un'aula di tribunale. Certo, le misure adottate dai provvedimenti delle ultime settimane, già inasprite dai Dpcm dell'8 e 9 marzo ma ancor più dall'ultimissimo del 22 marzo, hanno imposto un radicale cambiamento degli stili di vita: si è cominciato dall'obbligo di evitare assembramenti e la frequenza di luoghi affollati, al perentorio monito di non uscire di casa.
E se le reazioni di paura all'inizio manifestate, quali gli assalti ai supermercati e ai treni, sono parsi comportamenti umanamente comprensibili, dinanzi ai dati che attestano una crescita esponenziale del contagio tale da imporre misure ancor più rigide va ricordato che tali condotte sono tuttavia giuridicamente sanzionabili, anche sul piano penale.
I reati in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm. Innanzitutto, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento ministeriale è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., che, sotto la rubrica "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.
Ma questa meno grave pena vale solo "se il fatto non costituisce un più grave reato": infatti, pur essendo autorizzati gli spostamenti "per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute" (mentre da ieri non è più consentito il rientro nel proprio comune di residenza o di domicilio), ci si è richiamati alla responsabilizzazione dei singoli cittadini, così che l'onere di dimostrare la sussistenza delle predette circostanze incombe sull'interessato, e può essere assolto producendo alle Forze dell'Ordine un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/ 2000.
Dunque, considerato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post, attenzione a quello che si dice: chi dichiarerà il falso nell'autocertificazione, risponderà del reato di cui all'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", ovvero la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Reato di epidemia? Ma non è tutto. A sottolinearlo è la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato" adottata dal Ministro dell'interno Lamorgese e che, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, ha sollecitato il personale operante "a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del Dpcm, possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all'art. 452 c.p.". Si tratta del reato che sotto la rubrica "Delitti colposi contro la salute pubblica", punisce "chiunque" commette, per colpa, per quanto qui rileva, il reato di cui all'art. 438, c.p., ossia il reato di Epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. La pena, asprissima, la seguente: la reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di aver colposamente diffuso l'epidemia; ma se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di dodici anni.
di Elena Viotto
Il Gazzettino, 24 marzo 2020
Al 4 marzo in Via Spalato c'erano 155 detenuti e a Tolmezzo altri 224 ma i numeri sono variabili. È tranquilla e sotto controllo la situazione nelle carceri di Udine e Tolmezzo, immuni, allo stato, da casi di coronavirus. Le visite dei detenuti con i propri familiari sono sospese, come del resto nei penitenziari di tutta la Penisola.
Ma per compensare lo stop temporaneo dei colloqui con le famiglie, deciso nelle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate nelle scorse settimane dal Governo, i due istituti carcerari si sono già attrezzati aumentando il numero di telefonate a disposizione di ogni singolo detenuto. Questione di giorni e in entrambe le carceri friulane dovrebbero diventare operative anche le videochiamate per consentire i colloqui a distanza con i familiari.
"Le postazioni sono già state allestite. Ci stiamo attrezzando per le videochiamate. Dovrebbero essere attive in settimana", spiega la dirigente del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, la dottoressa Irene Iannucci.
Analoga la situazione anche a Udine. "Abbiamo ricevuto l'attrezzatura per le videochiamate. Siamo in attesa per le loro attivazioni", aggiunge la direttrice reggente della casa circondariale di via Spalato a Udine, la dottoressa Tiziana Paolini, che al pari della collega di Tolmezzo ha già aumentato, come previsto dal decreto, il numero di telefonate a favore dei detenuti.
Era stata proprio la stretta alle visite con i familiari una delle ragioni che, nelle scorse settimane, unita ai timori di contagi, avevano innescato la scintilla delle proteste tra i detenuti delle carceri italiane. Proteste che avevano lambito anche il carcere di Udine dove, la sera del 9 marzo, si erano sentiti alcuni detenuti urlare e sbattere violentemente con alcuni oggetti lungo le grate delle celle. La situazione era ben presto tornata alla normalità e all'ordine. A Tolmezzo non si è invece registrata finora nessuna protesta, neanche in forma blanda.
L'attenzione nelle due case circondariali è massima anche per scongiurare il rischio che il virus varchi la soglia dei penitenziari. Per questo motivo entrambe le strutture sono state dotate di una tensostruttura fornita dalla protezione civile, per allestire un'area di pre-triage prima dell'ingresso, in cui il personale sanitario verifica le condizioni di salute dei nuovi detenuti che fanno ingresso in carcere. Controlli sono previsti allo stesso modo per le poche persone esterne ancora autorizzate a entrare nelle strutture carcerarie.
È così nella casa circondariale di via Spalato dove, stando ai dati pubblicati sulla pagina relativa al penitenziario sul sito del ministero della Giustizia, aggiornati al 4 marzo, si contano 155 detenuti. Nella struttura anche in questi giorni di emergenza coronavirus non sono mancati ingressi di nuovi detenuti, ad esempio per gli arresti in flagranza eseguiti dalle forze dell'ordine. È stata allestita anche un'apposita sala dove, in accordo con i magistrati, è possibile celebrare le udienze di convalida degli arresti in videoconferenza.
Stesso discorso vale anche nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo dove, sebbene in virtù della natura del penitenziario ci sia un minor ingresso di nuovi detenuti dall'esterno, si contano 224 detenuti (dati sempre riferiti al 4 marzo e pubblicati sul sito della Giustizia).
Controlli, seppur non sistematici, sono stati previsti inoltre in favore del personale che presta il proprio servizio all'interno dei due carceri friulani. Personale dell'azienda sanitaria ha così eseguito delle visite in favore di alcune unità di personale in servizio a Tolmezzo e in arrivo da fuori regione e si è reso disponibile a effettuare i controlli sanitari anche al personale di Udine che lo chieda volontariamente. In entrambi i penitenziari sono arrivate pure le forniture di mascherine e presidi di protezione individuale utilizzati attenendosi alle disposizioni dei sanitari.
di Gianni Parlatore
gnewsonline.it, 24 marzo 2020
"Il sabato sera andavo con lui alla stazione per dare un pasto caldo ai senza tetto. Cercavo di aiutare altre persone in difficoltà così come lui aveva aiutato me. Quando è arrivata la brutta notizia questa mattina non riuscivo a credere che fosse vero. Sapevo del suo ricovero e ho pregato tanto per lui così come lui aveva fatto tante volte per me. Fatico ancora a credere all'idea di non incontrarlo più qui in sezione, nei corridoi, ma spero di aver appreso da lui il fatto di apprezzare le cose semplici, le piccole cose della vita".
È la testimonianza di uno dei tanti detenuti del carcere di Bergamo che oggi hanno voluto ricordare la figura di don Fausto Resmini, storico cappellano della struttura di reclusione lombarda. L'uomo si è spento stamane all'età di 67 anni dopo che era stato ricoverato all'ospedale di Como a causa delle complicanze causate dal Coronavirus. Non un semplice cappellano, ma una vera guida spirituale e morale, un riferimento costante per i detenuti. "Mi spiace oggi di non aver mai avuto la possibilità di ringraziarti - ha scandito un altro detenuto a Bergamo - per tutto quello che hai fatto per me e anche per tanti altri come i ragazzi della tua comunità. Pensavo che ci sarebbe sempre stato il tempo per farlo. Questo è l'errore che facciamo sempre: pensiamo di avere sempre tempo. Invece a un certo punto non ce n'è più. E con te è accaduto davvero troppo in fretta".
Don Resmini, per più di 30 anni cappellano del carcere della città, si trovava in quarantena dal 5 marzo, dopo essere risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni si erano aggravate e si era reso necessario il ricovero all'ospedale Gavazzeni di Bergamo. Dopo qualche giorno di ricovero il suo fisico sembrava essersi ripreso ma, invece, successivamente si è aggravato nuovamente tanto da essere trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio Sant'Anna di Como.
Un saluto carico di emozione e riconoscenza è arrivato anche dagli agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio nell'istituto di pena di Bergamo: "Caro Don Fausto, per gli anni che hai dedicato a questo istituto penitenziario, per noi sei sempre stato un punto di riferimento: nel quotidiano, nell'emergenza, nei momenti di lutto e di buio, nei momenti di festa e di gioia. Con queste poche righe vogliamo salutarti stringendoti nei nostri cuori, con la consapevolezza che da lassù saprai guidare i nostri passi e continuerai a pregare per noi e le nostre famiglie".
Bergamo perde così un parroco da sempre vicino ai più deboli e bisognosi. "Oggi è più difficile andare avanti ma lotteremo anche per lui", ha dichiarato Teresa Mazzotta, direttrice dell'istituto penitenziario bergamasco.
- Bergamo. Addio a don Resmini, prete dalla parte degli ultimi
- Milano. I carcerati di Bollate minacciano lo sciopero della fame
- I militari per strada: il vero rischio è che poi ci restino
- Milano. Coronavirus, "Comune Milano trovi alberghi anche per detenuti"
- Milano. A San Vittore isolato secondo detenuto positivo al coronavirus










