di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Il Dl "cura Italia" ha previsto una forma speciale di detenzione domiciliare, ma l'impasse del braccialetto elettronico e l'incertezza delle procedure rischiano di ridurne l'impatto. Il rischio che il coronavirus dilaghi nelle carceri, dopo i casi di detenuti positivi registrati nei giorni scorsi, ha riportato in primo piano la necessità di ridurre il sovraffollamento per allentare le tensioni che hanno scatenato rivolte in vari istituti di pena, con morti ed evasioni.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 febbraio 2020 n. 6626. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 385 del codice di procedura penale, laddove si prevede che l'arresto non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che la sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima o della causa di non punibilità "appaia evidente", ma che essa sia "verosimilmente esistente" sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza. Così la sezione III penale della Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2020 n. 6626.
Tale interpretazione la Cassazione ha ritenuto di doverla desumere anche dalla circostanza che l'articolo 273 del codice di procedura penale impone al giudice delle indagini preliminari, che emette un'ordinanza cautelare, di valutare, in sede di adozione della misura cautelare, se "risulta" che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, accertamento che non richiede che la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di tale causa di giustificazione.
Per l'effetto, secondo la Corte di legittimità, se il giudice, nell'adottare una misura privativa della libertà personale, deve valutare la questione della eventuale ricorrenza della causa di giustificazione nei termini indicati, non potrebbe ritenersi che la polizia giudiziaria, nell'effettuare un arresto in flagranza, abbia più ampi poteri rispetto all'autorità giudiziaria che è competente in via generale alla restrizione della libertà personale.
Nella fattispecie, trattavasi dell'arresto per i reati di cui agli articoli 1100 del codice della navigazione e 337 del codice penale nei confronti della comandante di una nave che risultava avere speronato una motovedetta della Guardia di finanza durante le manovre compiute all'atto dell'ingresso in un porto ove intendeva far sbarcare alcuni migranti recuperati in mare; la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso la non convalida dell'arresto, sostenendo che risultava congruamente argomentata - dal giudice della convalida - la verosimile esistenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale, evocando, a supporto, le fonti pattizie internazionali in tema di soccorso in mare e l'obbligo consuetudinario di soccorso in mare, da cui doveva desumersi che l'attività di salvataggio dei naufraghi non si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave, comportando l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cosiddetto place of safety).
di Ilaria Li Vigni
Italia Oggi, 23 marzo 2020
La Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario. È illegittimo l'art. 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui nega il beneficio alla condannata, madre di figlio affetto da grave handicap: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2020.
La Consulta ha, così, finalmente posto fine ad una importante limitazione dell'ordinamento penitenziario, foriera di ingiuste conseguenze nei confronti dei figli di condannate detenute per reati ostativi, affetti da patologie invalidanti. Ha, infatti, con essa dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa che disciplina la detenzione domiciliare speciale, nella parte in cui non prevede che questa possa essere concessa anche alle madri di figli affetti da handicap grave legalmente accertato.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, in relazione al ricorso proposto da una detenuta - condannata per reati di associazione mafiosa, estorsione continuata e ricettazione, con fine pena novembre 2024 - avverso il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare speciale, proposta in funzione della cura e dell'assistenza a una figlia di età superiore ai 10 anni affetta da grave disabilità (paralisi cerebrale compromettente la deambulazione).
L'art. 47-quinquies, comma 1, o.p. impedisce l'accesso delle madri detenute alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale quando il figlio, alla data dell'istanza, abbia superato il decimo anno di età. Tale disposizione non considera la condizione del figlio gravemente invalido, la cui salute psico-fisica, indipendentemente dall'età, è suscettibile di essere pregiudicata dall'assenza del genitore, detenuto in carcere, non essendo indifferente, per il disabile grave, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore stesso.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, censurato la normativa, ritenuta in contrasto con gli articoli 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e 31 (tutela della famiglia) della Costituzione. La Consulta ha, di fatto, concordato con tali doglianze.
Preliminarmente, ha evidenziato come la finalità della detenzione domiciliare speciale sia quella di ampliare la possibilità, per le madri condannate, di scontare la pena detentiva con modalità esecutive extracarcerarie, oltre i casi di concessione della detenzione ordinaria (pena non superiore a 4 anni) per meglio tutelare il rapporto con i figli di età inferiore ai dieci anni.
Ciò premesso, ha evidenziato come il limite dell'età dei figli sussistesse in origine anche per la detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47-ter o.p. e come la Corte avesse, con sentenza n. 350/2003, inciso su tale disposizione, estendendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni.
Poiché entrambe le misure (detenzione domiciliare ordinaria e speciale) oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che hanno portato alla condanna, la Corte ha dedotto, in conseguenza, l'illegittimità costituzionale della preclusione della detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente invalidante e come tali aventi un perdurante bisogno di cura e di assistenza.
Ha, quindi, concluso che il limite di età dei dieci anni previsto dall'art. 47-quinquies, comma 1, o.p., contrasta con i principi costituzionali di cui all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., e all'art. 31, secondo comma, Cost., che prevede la tutela del legame tra madre e figlio, il quale legame non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino.
Tali principi esigono che una misura alternativa alla detenzione, quale quella prevista dall'art. 47-quinquies, debba estendersi all'ipotesi del figlio portatore di disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, poiché tale soggetto si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica, indipendentemente dall'età.
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Avvocati in toga davanti a uno schermo e scambio di atti via chat nella "stanza virtuale" di udienza. È l'effetto del coronavirus sui processi penali urgenti che da martedì scorso a Milano si celebrano in videoconferenza.
Il "test" a Milano - Il protocollo, siglato lo scorso 14 marzo, dall'Ordine degli Avvocati di Milano, la Camera penale, la Procura e il Tribunale ha rivoluzionato anche la giustizia penale, ancora in affanno sul fronte della digitalizzazione. Succede per le direttissime e le convalide degli arresti che si sono spostate su Skype for business o sulla piattaforma Microsoft Teams per limitare al minimo gli accessi alle aule di udienza. Tutti si spostano sul digitale: forze dell'ordine, avvocati, eventuali interpreti. Anche i colloqui col proprio assistito in vista dell'udienza possono avvenire in videoconferenza. Chi non ha una connessione può recarsi in tribunale, ma resta l'opzione meno auspicata.
Come si svolge il processo in videoconferenza - La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmette via mail al pubblico ministero di turno tutti gli atti che poi vengono inviati a mezzo pec o mail anche al difensore. Tutto viene poi caricato in formato Pdf su un portale dedicato, riservato agli atti urgenti. La cancelleria del pubblico ministero forma un fascicolo digitale, comprensivo del verbale di arresto e degli atti scansionati.
Il giudice si collega con le parti e concede un termine di un'ora - prorogabile - all'avvocato per leggersi tutto. Dopodiché può iniziare la convalida o la direttissima. Accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, dà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.
Le postazioni sono allestite anche in carcere o, se l'indagato è agli arresti domiciliari, al Comando più vicino dove viene predisposta un'apposita postazione per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
Per rendere più stabile la connessione il giudice può autorizzare le parti a disattivare il video o il microfono. Si evitano rumori di sottofondo e l'audio sarà migliore. Il collegamento da casa o dall'ufficio non esonera però l'avvocato dall'indossare la toga.
Cosa potrà cambiare in futuro? - Una svolta, dettata dalla necessità, ma che potrebbe segnare il punto di partenza per una riprogettazione interna della celebrazione dei processi penali anche per il futuro.
La digitalizzazione della giustizia penale, ancora in fase embrionale, potrebbe avere finalmente un'accelerata, consentendo ad esempio anche l'escussione di alcuni testi a distanza, con notevole risparmio di risorse. L'emergenza potrebbe essere l'occasione per rivedere la procedura dei depositi degli atti in formato digitale, come avviene già per il processo civile telematico. Non c'è più tempo di aspettare, neppure per la giustizia.
di Stefano Bigolaro
Il Dubbio, 23 marzo 2020
Il decreto appena firmato da Conte e Speranza esclude, certo, gli studi legali dalla sospensione delle attività produttive. Il Dl "Cura Italia", però, ha opportunamente sospeso non solo tutti i termini processuali e sostanziali, ma anche i termini dei procedimenti amministrativi. Vuol dire che anche noi difensori attivi in tale settore non dovremo mettere a repentaglio l'incolumità di alcuno pur di rispettare scadenze non urgenti.
È una tempesta perfetta, è stato detto. In alcune Regioni è cominciata prima e ha colpito più duramente, ma i confini amministrativi non tengono. Gli effetti sono quelli di una guerra. Quel che è peggio, al momento non se ne vede la fine: anche per l'estensione, diventata ormai globale. Dal (minuscolo) punto di vista del singolo avvocato, è sì importante poter continuare l'attività di studio: ciò che al momento è consentito dalle disposizioni del Dpcm 22.3.2020 (che espressamente escludono le attività legali dalla sospensione delle attività produttive e commerciali).
Ma è anche importante non dover fronteggiare compiti divenuti impossibili. Non vedersi cioè costretti - in un momento del genere - a compiere adempimenti processuali che possono essere rinviati e che non si è ora in grado di compiere. Le scadenze processuali impongono infatti un'attività che non è incorporea: produrre atti, memorie e documenti presuppone rapporti con i clienti, con gli uffici pubblici, con i colleghi e i collaboratori, con le segretarie di studio, con altri professionisti.
Una tale attività è divenuta praticamente impossibile per il necessario "coprifuoco" di queste settimane. E il suo svolgimento implica comunque una grave responsabilità sociale (pur se - come detto - non si pone di per sé in contrasto con il Dpcm 22.3.2020). Né il "telelavoro", divenuto improvvisamente l'unico strumento possibile, sembra consentire ora all'avvocato di svolgere pienamente la sua funzione e di fornire una difesa effettiva, in una realtà che non è quella virtuale. A parte poi il rischio che tutto venga vanificato da un banale errore di connessione... (come spesso succede).
Restano dunque da presidiare le urgenze: su quelle, nei modi possibili, va assicurata la tutela. Ma, tolte quelle, è fondamentale - anche nella giustizia amministrativa - sospendere i termini e poter rinviare adempimenti e udienze. Garantire la funzione della giustizia, ma per quanto sia indispensabile e compatibile con la situazione emergenziale in atto. E, naturalmente, è necessario che si tenga conto di quali drammatiche conseguenze economiche tutto ciò sta producendo.
In un momento del genere, poi, tutto dovrebbe essere reso il più semplice e chiaro possibile per le poche attività processuali che davvero devono essere compiute ora. Ma così non è, ad esempio, a leggere la disciplina posta in tema di giustizia amministrativa dall'art. 84 del decreto legge 18. Disciplina quanto mai complessa (tant'è che ha reso subito necessaria una direttiva esplicativa del presidente del Consiglio di Stato). Si è creato quasi un rito nuovo, pur se provvisorio, che in altri momenti sarebbe stato interessante approfondire.
Non ora. Ora importa che - al di fuori delle vere urgenze - nessuno sia costretto al rispetto di termini rinviabili e che non sia nelle condizioni di rispettare; e ciò fino al 15 aprile prossimo (o meglio, fino a quando la situazione non cambierà).
Anche perché c'è una realtà corrispondente che intanto frena e si ferma: quella delle pubbliche amministrazioni. Vanno di pari passo, l'attività amministrativa e il processo amministrativo. La sospensione feriale dei termini processuali è cosa ben nota (anche se, disposta ora, del tutto eccezionale).
Ma la novità è che vengono sospesi, fino (almeno) al prossimo 15 aprile, anche i termini dei procedimenti amministrativi. È l'art. 103 del decreto legge 18. Una novità assoluta, che riguarda sia le amministrazioni che i privati: in questo periodo, e fino al 15 aprile, i termini non scadono ("a latere", c'è nel d.l. una sorta di invito alle amministrazioni a fare del proprio meglio per svolgere comunque le loro funzioni).
È una disciplina - beninteso - che non esclude il potere di provvedere. Ma che si salda alle difficoltà concrete che incontrano oggi le amministrazioni: costrette a far fronte a una calamità, fatte di persone la cui incolumità va protetta, e non sempre in condizione di riconvertirsi al "telelavoro" in tempi immediati. Forse, in alcuni casi, potrebbero essere i privati ad attivarsi, ad esempio con il meccanismo della Scia; ma comunque a proprio rischio, potendo ora non esserci, dall'altra parte, un soggetto pubblico in grado di esercitare quei poteri di verifica e di intervento che sono alla base del sistema.
La situazione generale, inoltre, è in continua evoluzione; e quindi è opportuna una disciplina derogatoria assai ampia e in grado di adattarsi agli sviluppi dell'emergenza sanitaria. La sospensione, e in certi casi la paralisi, dell'attività amministrativa rende infine inutile preoccuparsi che si crei un accumulo nella giustizia amministrativa tra ciò che oggi viene rinviato e ciò che ci sarà domani: domani, probabilmente, l'attività amministrativa sarà così scarsa da non generare un contenzioso significativo. La situazione è totalmente nuova, e mutevole essa stessa. E, come diceva Montale, la storia non è maestra di niente che ci riguardi. La realtà non va interpretata con schemi mentali che sono stati improvvisamente superati. Serve la capacità di vederla per com'è ora e per come cambia di giorno in giorno.
*Consigliere Unione nazionale avvocati amministrativisti
bolognatoday.it, 23 marzo 2020
A due settimane dalla violenta protesta dei detenuti del Reparto Giudiziario al carcere della Dozza "a parte il trasferimento di una minima parte di detenuti, avvenuto subito dopo le tragiche giornate del 9 e 10 c.m., nulla più è cambiato se non le condizioni di lavoro, sempre peggiori e sempre più pesanti".
A scriverlo in una lettera indirizzata alle istituzioni di riferimento i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Uil-Pa, Sinappe, Fns-Cisl, Fsa Cnpp e Fp-Cgil. "Tutto il personale di Polizia Penitenziaria, compresi i propri vertici e lo stesso Direttore, stanno contribuendo incessantemente a mantenere, una situazione ormai invivibile, ad una certa normalità, ma riteniamo che tutti questi sforzi purtroppo, non potranno essere sufficienti per ripristinare la situazione ormai seriamente compromessa".
I sindacati riferiscono che "il personale tutto è stremato e, giorno dopo giorno, avverte sempre più la sensazione di abbandono, da parte dei propri Vertici Istituzionali. Il personale appare sempre più sconfortato a causa delle promesse che si sono ripetute giorno dopo giorno, di un ulteriore e significativo trasferimento di altri detenuti, operazione per la quale, nonostante le numerose ore di straordinario già effettuate, lo stesso personale si era reso disponibile, ma che purtroppo è rimasta inevasa come tante altre", quindi "non passa giorno in cui non si continuano a vivere emergenze, dovute alle naturali tensioni che continueranno a susseguirsi, se la situazione non cambierà in fretta.
Considerato infine che la situazione sopra descritta è fortemente a rischio di sfociare in altri e ben peggiori disordini, le scriventi OO.SS. esprimono la loro protesta contro l'assenteismo dei vertici del Dap e si dichiarano pronte a tutte le azioni di protesta consentite dalla Legge, a tal proposito vogliono chiarire che riterranno l'Amministrazione responsabile di eventuali ulteriori disordini, e si dichiarano fin da subito pronte a ricorrere ad azioni legali, se la situazione sopra descritta, provocherà conseguenze ai danni dell'incolumità del personale, in servizio presso la Casa Circondariale in oggetto.
di Luigi Nicolosi
stylo24.it, 23 marzo 2020
"Le sbarre non fermeranno i contagi, bisogna sfollare i penitenziari. Ma cosa state aspettando? Non c'è più tempo". Inizia così la durissima invettiva di don Franco Esposito, cappellano della Casa circondariale di Poggioreale, affidata ai propri canali social e diretta alle autorità preposte alla gestione dell'emergenza epidemiologica che ormai da settimane sta tenendo sotto scacco l'intero Paese.
Il rischio, neanche a dirlo, è che le carceri italiani e, ovviamente anche quelle napoletana, si trasformino in una vera e propria bomba a orologeria. Nel tratteggiare il quadro don Franco ricorre a parole infuocate, dalle quali tracima un forte senso di frustrazione per il modo in cui è stata gestita questa fase: "Come è possibile - si interroga il religioso - che nella situazione drammatica che stiamo vivendo ancora non si prende coscienza del pericolo grave che i detenuti stanno correndo nelle carceri? E del pericolo che un contagio nelle carceri può diventare per l'intera collettività?
Ci impegniamo a stare a casa, a mantenere la distanza di sicurezza e si lasciano ancora ammassate le persone nelle celle, nei corridoi, nei passeggi". Sul punto, don Franco Esposito non sembra avere alcun dubbio e, del resto, come dargli torto: "I carcerati - avverte - non sono immuni dal virus perché stanno rinchiusi. Sono mille i modi attraverso i quali il virus può entrare nelle carceri e certo non lo fermeranno le sbarre o la polizia. Si crede che quando ci sarà il contagiato, come già avvenuto in qualche carcere, o il morto, gli altri detenuti staranno tutti buoni ad aspettare il loro turno? Di chi sarà la colpa? Di qualche poliziotto imprudente? Di qualche medico o infermiere che non ha preso le precauzioni dovute?
Oppure di un cappellano che ha confessato qualche detenuto troppo vicino? Si perché dovrà esserci qualcuno a cui addossare la colpa". Un quadro a dir poco allarmante, dal quale non sfugge certo il penitenziario di Poggioreale e la casa di reclusione di Secondigliano, con la prima in particolare ancora pesantemente gravata dal nodo del sovraffollamento.
Ancora oggi, infatti, sono circa 2mila i ristretti nell'istituto "Giuseppe Salvia", a fronte di una capacità regolamentare di circa 1.600 unità: "Garanti dei detenuti svegliatevi, politici non siate ciechi. Si è capito che questo virus può essere sconfitto prevenendo più che curando. Bisogna sfollare le carceri, trovate il modo ma fatelo e presto, non c'è più tempo", è l'amarissima conclusione di don Franco Esposito.
di Flavia Landolfi
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Carlo Berdini: stiamo già lavorando alla raccolta delle domande e i numeri sono esigui. "Le misure del Governo avranno un impatto molto limitato sulle uscite anticipate dalle carceri: stiamo già lavorando alla raccolta delle domande e i numeri sono esigui".
Carlo Berdini, 52 anni, è direttore da pochi mesi a Poggioreale (Napoli), l'istituto penitenziario, dicono, più grande d'Europa. Di sicuro il primo in Italia con i suoi 2.090 detenuti contro i 1.644 posti regolamentari in base ai dati aggiornati al 4 marzo scorso.
Dottor Berdini, che impatto avranno le misure cosiddette "svuota-carceri" previste dal decreto legge "cura Italia" su Poggioreale?
Non siamo ancora in grado di dare dei numeri, stiamo verificando, ma direi che siamo nell'ordine di poche centinaia di posizioni. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, al termine delle procedure di domanda e di verifica interna: poi ovviamente tutto andrà vagliato e deciso dai magistrati di sorveglianza, saranno loro ad avere l'ultima parola.
Quali sono le ragioni di un effetto così blando in una mega-struttura come Poggioreale?
Si è privilegiato il tema, legittimo, della sicurezza dei cittadini contemplando una serie di esclusioni dal raggio d'azione della detenzione domiciliare. Sotto un profilo strettamente procedurale però una di queste esclusioni potrebbe creare perplessità sul profilo delle garanzie.
Quale?
Mi riferisco alla previsione di escludere anche i detenuti che siano stati oggetto del solo rapporto disciplinare in occasione dei disordini del 7 e 8 marzo. Allo stato, questa circostanza non implica ancora l'accertamento di responsabilità, che avviene alla fine della procedura amministrativa interna. C'è un tema di garanzie che ha dovuto cedere il passo all'emergenza sanitaria.
Le altre esclusioni previste dal provvedimento sono congrue?
Non sta a me dare giudizi sull'operato di chi ci governa, ma certamente, prevedendo comunque l'intervento della magistratura, le altre esclusioni hanno un'investitura giuridica che le rende più forti sotto il profilo delle garanzie: parlo, per esempio, delle esclusioni per chi delinque abitualmente e per chi si è macchiato di reati gravi indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
Qual è la densità di popolazione all'interno del carcere?
Poggioreale ospita 2.090 detenuti con situazioni diverse a seconda della dimensione delle celle. Voglio subito dire però che i limiti della sentenza Torreggiani qui sono rispettati. Chiaramente ci sono degli ambienti in cui però le condizioni non sono ottimali.
Poche uscite anticipate, duemila detenuti a stretto contatto. Come pensate di arginare possibili contagi?
Noi stiamo facendo di tutto. Anche grazie al lavoro della polizia penitenziaria che si è messa a disposizione e sta facendo un lavoro straordinario e che desidero ringraziare pubblicamente. Venendo alle misure che stiamo mettendo in campo, abbiamo distribuito mascherine e disinfettanti, aumentato i controlli e siamo dotati di una tensostruttura esterna di triage che controlla tutti i nuovi ingressi.
Basterà? Cosa state facendo per tenere bassa la tensione?
Dopo i fatti dell'8 marzo scorso con la rivolta di 700 detenuti, la situazione è normalizzata ma da monitorare costantemente. Per ovviare alla sospensione dei colloqui abbiamo attivato, dove possibile, postazioni Skype e comunque abbiamo intensificato le telefonate con le famiglie. Certo, però, i detenuti sono preoccupati.
Veniamo ai disordini dell'8 marzo, che cosa è successo?
La notizia della sospensione delle visite esterne ha scatenato la rivolta, anche se ci tengo a sottolineare che la gran parte dei detenuti ha assunto un atteggiamento responsabile con prese di posizione anche ufficiali di condanna dei disordini. Abbiamo avuto parecchi danni che si sono sommati alle carenze di una struttura vetusta e che avrebbe urgente bisogno di essere rimodernata. Anche in questo senso il rapporto del garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che ha visitato Poggioreale nel maggio scorso rilevando una serie di criticità è per me a tutti gli effetti un vero e proprio piano di lavoro. I fondi stanziati dal governo nell'ultimo provvedimento (20 milioni in tutto, ndr) rappresentano un primo passo nella direzione giusta.
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2020
Reati ambientali - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Potature di alberi - Residui non costituenti rifiuto - Condizioni. Gli sfalci e le potature sono dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita all'art. 185, d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell'agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre a condizione che siano osservate delle procedure che tutelino l'ambiente e che non mettano in pericolo la salute umana.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 9 marzo 2020 n. 9348.
Sanità pubblica - In genere - Residui di potatura e pulitura di alberi - Scarico in luogo non autorizzato - Dirigente dei servizi tecnici comunali - Reato di cui all'art. 6, comma 1, lett b), d.l. n. 172 del 2008, conv. in legge n. 210 del 2008 - Responsabilità - Sussistenza. Risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210, il dirigente dei servizi tecnici comunali che disponga il deposito dei residui di potatura degli alberi, unitamente a rifiuti provenienti da demolizione stradali e di rifiuti urbani di vario tipo, in modo incontrollato e in un sito non autorizzato.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 agosto 2019 n. 36480.
Sanità pubblica - In genere - Qualificazione di un oggetto quale rifiuto - Natura di accertamento di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti. In tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 giugno 2019 n. 25548.
Sanità pubblica - In genere gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni di legge - Permanenza dei rifiuti per un periodo non superiore all'anno o al trimestre - Necessità - Sussistenza. In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2018 n. 50129.
Sanità pubblica - In genere - Gestione dei rifiuti - Incenerimento di residui vegetali - Inosservanza delle condizioni di cui all'art. 182, comma 6-bis, d.lgs. n.152 del 2006 - Reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 - Sussistenza. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n. 152.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 agosto 2017 n. 38658.
di Mary Liguori
Il Mattino, 23 marzo 2020
Il direttore sanitario dell'Asl di Caserta, Pasquale Di Girolamo, è la prima voce autoritaria che entra ufficialmente nel caso "Uccella" e che si esprime rispetto alla situazione sanitaria del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.
"Al momento non ho notizie di casi di contagio nella casa circondariale": la dichiarazione, resa a Il Mattino ieri pomeriggio, dovrebbe tranquillizzare gli animi dopo giorni turbolenti per i detenuti e i loro familiari, in cerca di conferme o smentite su due presunti casi di Covid-19 tra le mura del carcere. Al momento, dunque, l'unico caso di coronavirus rapportato all'"Uccella" è quello del dirigente sanitario risultato positivo in settimana.
L'uomo non sarebbe mai entrato in contatto con i detenuti, svolgendo un lavoro d'ufficio, tuttavia negli ultimi tre giorni sono stati già 35 i tamponi eseguiti sul personale medico-infermieristico del penitenziario e sugli agenti di polizia. Nessun detenuto sarebbe stato sottoposto al test in questi giorni.
La mancanza di informazioni ha generato grandi paure nei familiari dei detenuti. Maria, Michelina, Nunzia sono solo alcune delle parenti di detenuti che ieri si sono rivolte a Il Mattino per conoscere il reale stato sanitario che vive il carcere in questo momento. "Mi ha chiamato mio padre - scrive una di loro - si è diffusa la voce di due contagi da coronavirus, ma nessuno conferma o smentisce queste notizie". "Mio fratello è terrorizzato, lui e gli altri chiedono da giorni di sapere se ci sono detenuti contagiati, ma nessuno dà loro risposte", dice un'altra donna. Mirela dice di aver saputo dal suo convivente della tensione e dei dubbi che gravano da giorni sugli oltre 900 detenuti. "Alle loro domande e alle nostre non ci sono riscontri".
Uguali le richieste di Maria Antonietta, Carmela e Flora. "Da giorni circolano voci impazzite da un padiglione all'altro che riportano di casi di Covid-19 tra i detenuti, siamo in grande allarme: se questo dovesse essere vero i nostri congiunti sarebbero esposti a un rischio altissimo. Chiediamo solo che ci dicano come stanno realmente le cose".
Valentina Vinci è la moglie di un detenuto dell'Alta sicurezza. Ci ha inviato una lettera per denunciare quelle che, a suo dire, sono le precarie condizioni igieniche del carcere. "Le condizioni di detenzione violano i decreti del Governo, che prevedono denunce penali per chi non le rispetta, mentre in carcere vengono violate continuamente senza che nessuno intervenga: distanze di sicurezza, igienizzazione delle superfici e degli ambienti, controlli e tamponi sui sospetti malati e così via.
Che ognuno dei detenuti debba pagare il proprio debito con la giustizia non è in discussione, è in discussione invece il diritto alla salute che ognuno ha insieme al diritto di vedere la propria famiglia ed i propri cari. Per sicurezza, sono state interrotte le visite, mentre sia guardie che medici entrano ed escono dalle carceri con il grande rischio di contagio: tant'è vero che in alcuni carceri il contagio è entrato, con previsioni disastrose che facilmente si possono capire.
È entrato in Lombardia, e veniamo a sapere anche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e questo è quello che trapela sulla stampa. La polemica non è lo scopo della lettera, già ce ne sono tantissime sui media, sulla stampa e così via, ma quello di chiedere che si intervenga con provvedimenti concreti in salvaguardia della salute dei detenuti: è vero che devono pagare il loro debito verso la giustizia e la società, ma questo lo stanno facendo con la privazione della loro libertà e non deve accadere che vengano privati anche della loro salute.
Riguardo alla salute non ci sono cittadini di serie A e serie B, di fronte alla salute, come di fronte alla giustizia, siamo tutti uguali e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Non abbiamo notizie, non sappiamo cosa succede tra le mura delle carceri, dove regnano sovraffollamento, mancanza di presidi sanitari, e le persone sono abbandonate in celle di 3 metri per 2 in due persone per 22 ore al giorno. I detenuti vanno messi tutti in sicurezza e una volta passato il pericolo ognuno di loro continuerà a scontare la propria pena, ma in salute come sono entrati. Chiedo allo Stato a nome di tutte le persone che stanno vivendo la mia stessa situazione di intervenire prima che la situazione degeneri in maniera irreparabile".
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