Il Tempo, 3 febbraio 2020
Il presidente del Consiglio interviene al termine di una settimana segnata da sei femminicidi. Una sanguinosa strage "a puntate", che si dipana nel corso di una tragica settimana tristemente da ricordare per il record di 6 femminicidi, quasi uno al giorno.
Il premier Giuseppe Conte passa in rassegna gli ultimi terribili episodi, che colpiscono Alto Adige e il Bresciano, la Sardegna e la Sicilia. "Siamo costretti a registrare un bilancio orribile - scrive Conte sui social - madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex compagni". Anche se, complessivamente, il numero di omicidi sta calando, quello dei femminicidi non accenna a diminuire.
Le donne, spiega il capo dell'esecutivo, purtroppo continuano a essere vittime non solo di violenze fisiche e sopraffazioni, ma anche di vecchi retaggi culturali, diffusi un po' ovunque e spesso giustificati dal troppo amore. "Ma l'amore non uccide, non mortifica, non fa mai male", sottolinea il premier. Questa terribile galleria di femminicidi fa suonare l'allarme anche al procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, così come a molti politici, da Nicola Zingaretti del Pd a Mara Carfagna di Forza Italia.
La ministra alle Pari opportunità Elena Bonetti, ricorda le misure già prese: la Cabina di regia per l'attuazione del Piano Strategico Nazionale, lo sblocco di fondi per gli orfani di femminicidio, l'erogazione di altro denaro fondi per la rete antiviolenza (30 milioni di euro), la creazione di un nuovo strumento di sostegno per le donne, tramite il microcredito.
E il premier si dice aperto a rivedere il cosiddetto "Codice rosso" cioè il pacchetto di norme, approvato dal passato esecutivo. Si era decisa l'abolizione del rito abbreviato, che prevedeva sconti di pena per i reati gravi contro le donne. Ed era stata aperta una corsia preferenziale per le donne che, se presentano denuncia, devono essere ascoltate dai magistrati con urgenza, nel giro di tre giorni. L'obiettivo è scongiurare il peggio: il femminicidio viene spesso descritto come una tragedia annunciata, prevedibile. E quindi, forse, anche evitabile.
di Attilio Bolzoni
La Repubblica, 3 febbraio 2020
Sarà perché non c'è più la mafia di una volta, sarà perché la nomemklatura siciliana è diventata sempre più ingorda e pericolosa, ma fa una certa impressione scoprire una Palermo dove ci sono più denunce contro i boss che contro i funzionari pubblici corrotti. Detta così, sembra che sulla capitale dell'isola si sia abbattuta una meteorite che ha spazzato via "famiglie" e "mandamenti" che controllavano - e non metro per metro ma centimetro per centimetro - i loro territori da un paio di secoli abbondanti.
Ma, a quanto pare, le statistiche ci costringono a ragionare su quello che a prima vista può apparire come un paradosso: Palermo sempre meno mafiosa e sempre più corrotta. La notizia ce l'ha offerta, e con un contorno di parole inequivocabili ("C'è troppa gente che ruba e ruba risorse pubbliche") il procuratore capo Franco Lo Voi alla cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Il procuratore ha completato il suo discorso fornendo tutti gli elementi necessari per comprendere meglio la situazione: "Corrotti e corruttori traggono dalla mafia preziosi insegnamenti, adottano cautele negli incontri per evitare intercettazioni, usano comunicazioni criptiche quando parlano tra loro, hanno incontri riservati avendo cura di lasciare i telefoni, riciclano come i mafiosi e autoriciclano".
Insomma, quello che prima facevano i don Sasà e i don Totò delle borgate adesso lo fanno serenamente anche un bel po' di amministratori, alti burocrati e pure le mezzemaniche. Agiscono quasi indisturbati, perché tutti protetti da un'omertà che un tempo sembrava privilegio solo dei "galantuomini". Evidentemente, oggi, fanno paura anche loro. Per dirla tutta non è solo una questione di paura, il silenzio si può conquistare altrimenti, si compra anche con qualcos'altro.
C'è il dare e c'è l'avere, nel perverso intreccio fra corrotto e corruttore l'interesse è sempre reciproco. Nulla di nuovo sotto il sole. Raccontava qualche anno fa il pentito Gaspare Mutolo, a proposito di racket del pizzo: "Le estorsioni sono una cosa che vanno benissimo a Palermo perché le persone sono molto educate nel pagare. Hanno quella mentalità per stare tranquilli. Quando sento dire di qualche imprenditore o di qualche commerciante che non paga, io mi stranizzo... Perché a volte hanno anche dei vantaggi.
Primo, perché nasce un rapporto di amicizia fra quello che va a prendere la mesata e loro... e poi perché i commercianti pagando sono garantiti a vita". Che il "comportamento mafioso" abbia fatto scuola fuori dalla mafia non è che sia una novità in assoluto ma, a Palermo, significa qualcosa di più che altrove.
D'altronde fa testo il dato denunciato dal procuratore, riferendo proprio sulle indagini in corso e su quelle appena concluse: per quante poche siano ancora le denunce contro i rappresentanti di Cosa Nostra sono comunque più delle altre. Che sta succedendo allora? Sta succedendo che la mafia è profondamente cambiata nonostante la rappresentazione folcloristica che a volte noi giornalisti ne facciamo, come struttura militare è l'ombra di se stessa rispetto a vent'anni fa, il suo potere intimidatorio resiste ma non è paragonabile a quello che aveva, è una mafia che si mischia con quei colletti bianchi (noi preferiremmo definirli neri) citati dal procuratore Lo Voi, che si confonde e confonde.
C'è un grande rimescolamento, più mazzette e assenza di fatti di sangue, per mettere fuori gioco un avversario in una gara d'appalto è più vantaggioso pagare che far saltare in aria qualcosa, tangenti al posto di pallottole. Anche a Palermo hanno capito che è più conveniente così.
di Giacomo Losi
Il Dubbio, 3 febbraio 2020
Bonafede non ci sta: "Non accetto minaccia, è una riforma epocale e vado avanti". È braccio di ferro sulla riforma della prescrizione all'interno della maggioranza. Mentre c'è chi chiede un cambio di passo anche rispetto ai decreti sicurezza e mentre il mondo della politica si unisce per fare squadra sull'emergenza coronavirus, le norme volute dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, sull'estinzione dei processi trovano forti resistenze nel partito di Matteo Renzi
di Lorenzo Salvia
Corriere della Sera, 3 febbraio 2020
Tensione nella maggioranza sulla prescrizione. Il leader di Italia Viva punge gli alleati: senza di noi non avete i numeri al Senato. La replica di Lezzi: Renzi pagliaccio, pronti al voto. È la giustizia il primo scoglio che deve schivare il governo Conte due, dopo la prova del voto in Emilia-Romagna. A partire all'attacco è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che si rivolge direttamente al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Movimento 5 Stelle: "Fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione". E ancora: "Fra le poltrone e la civiltà giuridica scegliamo la civiltà giuridica, e senza di noi non avete i numeri in Senato".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020
Cassazione -Sezione VI penale - Sentenza 8 novembre 2019 n. 45535. Nell'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 240, comma 1, del Cp, e non ai sensi dell'articolo 240-bis del Cp (già articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356). Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 45535/2019. Inoltre, secondo la sezione VI penale di Piazza Cavour, ai fini della confisca del denaro quale profitto del reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, del Cp, è però necessaria la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra somma e reato (ciò che, nella specie, relativa a patteggiamento, la Corte ha escluso fosse stato adeguatamente motivato attraverso la generica affermazione circa il quantitativo di dosi rinvenute e l'assenza di mezzi leciti di sostentamento, non essendo stati del resto oggetto di contestazione specifici episodi di cessione che avrebbero consentito di configurare in modo tranquillante il nesso di pertinenzialità).
In termini, tra le tante, sezione IV, 18 luglio 2017, Kourkoura, laddove si è appunto affermato che, nell'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'articolo 240, comma 1, del codice penale, laddove si prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato (cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso), e non ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora, articolo 240-bis del codice penale).
In questa prospettiva, è certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, purché però il giudice, anche nel caso del patteggiamento, espliciti le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla, dovendosi escludere la confiscabilità delle somme rinvenute nella disponibilità del soggetto chiamato a rispondere del reato di detenzione a fine di vendita di sostanze stupefacenti, perché tali somme, anche ad ammettere che siano il provento di pregresso spaccio di sostanze stupefacenti, non costituiscono il profitto del reato di detenzione illecita, ma, appunto, di altre, precedenti condotte illecite di droga, estranee alla contestazione.
In definitiva: nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, può costituire oggetto di confisca solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente: trattasi di confisca facoltativa perché il denaro medesimo rappresenta il profitto e non già il prezzo del reato. La confisca è consentita anche in caso di "patteggiamento", giacché, come è noto, l'attuale disciplina di tale istituto (cfr. articolo 445, comma 1, del Cpp,nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 12 giugno 2003 n. 134) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca in tutte le ipotesi previste dall'articolo 240 del Cp, ivi compresa la confisca facoltativa.
Per potere però disporre la confisca del denaro, occorre dimostrare che questo provenga dall'attività di spaccio. Il problema probatorio da affrontare per poter disporre la misura ablativa concerne, quindi, la dimostrazione: 1) del "collegamento diretto" della cosa con il reato e 2) del giudizio di pericolosità insito nel mantenimento di questa nella disponibilità del reo. Il collegamento diretto assume, in tutta evidenza, il significato di "provenienza diretta" della cosa (il denaro) dal reato. Occorre cioè dimostrare con certezza che il denaro costituisce effettivamente il profitto del reato: ergo, che trattasi, proprio del denaro ("quel denaro") che è stato, per esempio, consegnato dal tossicodipendente allo spacciatore per l'acquisto della droga ovvero del denaro ("quel denaro") che è stato consegnato al "corriere" in pagamento della partita di droga importata, ecc. Dimostrazione che non è sempre facile, vertendosi in ipotesi di un bene tipicamente fungibile.
Una volta soddisfatto tale onere motivazionale è molto più semplice la dimostrazione del presupposto della "pericolosità sociale" insito nel mantenimento del denaro nella disponibilità del reo, cioè del rischio di recidiva che ne conseguirebbe. Tale rischio è sostanzialmente in re ipsa, laddove si consideri la fortemente probabile destinazione illecita di tale denaro, in quanto volto a essere "ripulito" e/o comunque a essere reinvestito in altre attività, magari illecite.
Per completezza, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. È una regola cui quindi potrebbe legittimamente farsi ricorso quando risulti impraticabile soddisfare, proprio per la rilevata fungibilità del denaro, la prova di quel "collegamento diretto" della somma sequestrata all'imputato e l'attività criminosa, che è conditio sine qua non del provvedimento ablativo di confisca facoltativa: peraltro, come evidenziato qui anche dalla Cassazione, non potrebbe farsi ricorso alla disciplina dell'articolo 240-bis del codice penale nel caso in cui la condanna o l'applicazione di pena riguardi il reato di cui al comma 5 dell'articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, espressamente eccettuato dall'ambito di applicazione della disposizione.
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 3 febbraio 2020
"No alla prescrizione di Bonafede, è tempo di una riforma organica della giustizia". L'ex Guardasigilli: "Condivido il pensiero del primo presidente della Cassazione Mammone e del pg Salvi. Legali e magistrati siano più sobri nella comunicazione. Non è più tempo del pm che cerca consenso".
"Se in principio c'è stata perplessità per il metodo in cui è stato dato il via libera alla riforma della prescrizione di Bonafede e, subito dopo, c'è stato sconcerto per il compromesso che il governo pretendeva di raggiungere distinguendo condannati e assolti in primo grado, oggi posso dire che da parte mia c'è amarezza". E l'amarezza di cui parla Giovanni Maria Flick riguarda la "profonda crisi", per usare parole sue, della giustizia.
All'indomani dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e delle cerimonie fatte in corte di Cassazione prima e nelle corti d'Appello poi, resta l'allarme lanciato dal primo Presidente della Suprema corte sul "carico insostenibile" che nei prossimi anni potrebbe gravare sulle sezioni penali della Cassazione se alla riforma entrata in vigore il primo gennaio non dovesse aggiungersi un intervento più organico in materia. E restano due immagini: la prima arriva da Milano, la seconda da Napoli.
Nel capoluogo lombardo gli avvocati, in polemica con la presenza di Piercamillo Davigo, chiamato a rappresentare il Csm, sono usciti dall'aula portando dei cartelli in mano. Sui fogli i richiami a tre articoli della Costituzione. A Napoli, invece, i legali hanno sfilato con la toga sulle spalle e le manette ai polsi, in polemica con la 'nuovà prescrizione voluta dai 5 stelle. Sono immagini che per il professor Flick, già Guardasigilli, presidente emerito della Corte costituzionale, restituiscono l'idea di un "battibecco un po' indecoroso". Lo scontro tra magistrati e avvocati per Flick è che la conseguenza dell'attitudine a "non affrontare i temi della giustizia in maniera globale, limitandosi a interventi singoli o, addirittura, a lavorare sulle questioni partendo non dalla testa ma dalla coda".
Professore, il primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, ha lanciato un allarme: senza correttivi, la riforma della prescrizione metterà in crisi la Suprema Corte, perché la graverà di carichi di lavoro insostenibili. Cosa ne pensa?
Il presidente ha espresso una serie di critiche di merito molto articolate sulla nuova legge. E, soprattutto, ha ribadito un concetto mai abbastanza sottolineato: è dalla fine degli anni '90 che non sono state fatte riforme di carattere organico della giustizia. Ci sono stati solo interventi settoriali, frammentari, che lasciano permanere le criticità. Il presidente ha lanciato un segnale estremamente serio. Non è più la solita lamentela che eravamo abituati a sentire in passato. Non si dice più soltanto "dateci più soldi, dateci più magistrati" ma "dateci più riforme, fate interventi legislativi che affrontino tutte le criticità della materia". Io condivido il suo ragionamento perché, come ho detto in altre occasioni, il metodo di partire dalla coda è sbagliato. C'è poi un altro aspetto rilevante nel discorso del presidente, riguarda la scopertura dell'organico: quella dei magistrati è del 9,83% e quella del personale amministrativo è del 22,82%. Un fattore tutt'altro che irrilevante, che richiederebbe quantomeno una valutazione approfondita. C'è, però, un altro messaggio importante che è stato lanciato nell'Aula magna della Cassazione. L'ho ascoltato nel discorso del procuratore generale, Giovanni Salvi.
Quale?
La richiesta della sobrietà nella comunicazione. Esattamente il contrario (mi sembra) di quanto avvenuto ieri, 1 febbraio. Mi riferisco al comportamento avuto da alcuni avvocati nell'inaugurazione dell'anno giudiziario in alcune corti d'Appello. E di quello avuto, in precedenza, da alcuni magistrati, che è stato la premessa di quanto accaduto ieri. Il pubblico ministero non deve cercare consenso nell'opinione pubblica, deve semmai cercare di dare e di riscuotere fiducia. Una comunicazione enfatizzata rischia di sovrapporre i valori che il pm ritiene di dover far valere, e che sono proposti dall'opinione pubblica, ai valori fondamentali della Costituzione. Ecco, tutto ciò provoca quel 'battibecco indecoroso' a cui stiamo assistendo da qualche tempo.
Si riferisce ai cartelli contro Davigo a Milano e alle manette che gli avvocati hanno messo a Napoli, in dissenso con la riforma Bonafede. Gesti forti ma un po' eccentrici, non trova?
Uno stile che non condivido, che ho contestato anche in passato. Non mi piacque quando, nel 2002, i magistrati sfilarono, a Milano, il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, alzando la Costituzione contro 'le leggi di Berlusconi'. E, a maggior ragione, non mi piace quello che è successo ieri. Io credo che, soprattutto in un momento come questo, sia necessario un minimo di rispetto delle istituzioni. Capisco la risposta alle reciproche provocazioni, ma non mi pare il caso di tenere comportamenti del genere che mi sembrano lontani dalla professionalità, come ha detto il procuratore generale in Cassazione. Penso che lo scontro cui abbiamo assistito sia la conseguenza di un metodo sbagliato e dell'assenza di un intervento legislativo organico. È come dire che alla signora la quale chiede se è incinta, il medico risponda "un poco". In principio, da parte mia, c'è stata perplessità per il modo cui è stato dato il via libera alla riforma di Bonafede. Dopo c'è stato sconcerto per il compromesso che il governo Conte bis proponeva di raggiungere al suo interno distinguendo condannati e assolti in primo grado. Oggi posso dire che c'è amarezza.
Amarezza per cosa?
Per la situazione che si è nuovamente creata tra magistratura e avvocatura. Sembrava si fosse aperto un dialogo tra le due categorie. I recenti fatti, invece, dimostrano come ci la contrapposizione si stia via via inasprendo. E tutto ciò fa male alla giustizia. Una giustizia che, peraltro, già esce con le ossa un po' rotte dallo scandalo che ha investito il Csm nella primavera scorsa.
Lei prima faceva riferimento ai pm che "cercano il consenso nell'opinione pubblica". Ci spiega meglio?
Non è più tempo del pubblico ministero che propone la sua posizione come quella del 'cavaliere senza macchia e senza paura, portatore di valori suoi', come mi sembra abbia indicato il procuratore generale in Cassazione. Sono i valori della Costituzione che contano; e uno dei primi tra quei valori è il dialogo, il confronto continuo. Non il proposito di 'rivoltare l'Italia come un calzino'. Anche se naturalmente chiunque ha la libertà di manifestazione del pensiero.
A proposito di questo, gli avvocati che hanno sfilato a Milano contestavano a Davigo le sue opinioni sulla prescrizione e alcune sue esternazioni sul ruolo della difesa. La colpisce il fatto che si arrivi a definire sgradita la presenza di un rappresentante del Csm per un pensiero che ha espresso?
Io mi auguro preliminarmente che le opinioni dei magistrati, come quelle degli avvocati, abbiano una certa sobrietà. E mi sembra che questa non ci sia né da una né dall'altra parte. Certamente ognuno ha diritto ad avere la propria opinione, ma non si può negare che si sia creato un corto circuito dannoso; ferma restando la perplessità di fronte a chi contesta e rifiuta la presenza di una persona che rappresenta il Csm. Chi ha a cuore le sorti della giustizia non può che essere rammaricato.
di Silvana Vono*
Il Dubbio, 3 febbraio 2020
Sono sconcertata da come la riforma della prescrizione, meglio conosciuta come riforma Bonafede, malgrado la richiesta supportata da pareri giuridici autorevoli da parte di operatori del diritto, professori universitari e costituzionalisti di un approfondimento più puntuale per rivederne i passaggi, possa comunque essere entrata in vigore dal 1 gennaio 2020, senza che il ministro facesse un minimo di riflessione su quanto stava accadendo nel mondo dei professionisti e dell'ambiente forense. Stabilendo che il corso della prescrizione è bloccato dopo la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna ( e "fino alla data di esecutività della sentenza") viene invece istituita una sorta di "fine pena mai".
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 3 febbraio 2020
Riflettori su Conte per l'ultima mediazione, che ha proposto la sospensione sine die della prescrizione solo per i condannati in primo grado, e non anche per gli assolti. Dice di non accettare ricatti né minacce, Alfonso Bonafede, che parla come ministro della Giustizia, ma anche - per la prima volta in termini così decisi - in veste di neo-capodelegazione dei Cinque stelle nell'esecutivo.
Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020
Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Carenza di autonoma valutazione - Causa di nullità. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari che non si sia limitato a una apodittica e immotivata adesione alle richieste del Pm ovvero alle risultanze delle indagini, ma abbia sottoposto a vaglio critico il materiale probatorio della pubblica accusa, enucleando, come nel caso di specie, gli elementi indiziari ritenuti rilevanti, ottempera alla prescrizione dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi prevista a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 20 gennaio 2020 n. 1990.
Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 26 febbraio 2019 n. 8480.
Misure cautelari personali - Ordinanza - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice - Vizio di violazione di legge - Sussistenza - Ricorso per saltum in cassazione - Ammissibilità. Anche a seguito della novella del 2015, l'ordinanza cautelare può essere legittimamente motivata per relationem rispetto ad altro atto del procedimento e, in particolare, alla richiesta del pubblico ministero. In tale caso, tuttavia, l'onere di cognizione e di autonoma valutazione può ritenersi legittimamente assolto a condizione che il giudice procedente non si limiti a motivare sulla base della mera autoevidenza dell'atto richiamato con l'aggiunta di clausole di stile o frasi apodittiche, ma, adempiendo in modo effettivo al ruolo di controllo che gli compete, evidenzi, con considerazioni proprie, le ragioni per le quali il contenuto dell'atto richiamato sia corretto e condivisibile.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24183.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari apportate dalla legge n. 47 del 2015 - Mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice - Violazione di legge processuale - Sussistenza - Conseguenze. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, determina una violazione di legge processuale del provvedimento, che legittima la Corte di cassazione a un accesso diretto allo stesso, divenendo essa, in tali casi, giudice del fatto.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 novembre 2018 n. 53940.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Requisiti - Motivazione redatta con la tecnica del c.d. copia - Incolla della richiesta del pubblico ministero - Accertamento dell'autonomia della valutazione - Accoglimento parziale di una richiesta cautelare cumulativa - Sufficienza - Ragioni. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 dicembre 2016 n. 51936.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Utilizzazione delle argomentazioni del pubblico ministero - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro escluso che un problema di autonoma valutazione possa porsi rispetto ad altra ordinanza cautelare emessa dallo stesso giudice e divenuta inefficace).
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 10 febbraio 2016 n. 5497.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Legge n. 47 del 2015 - Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari - Autonoma valutazione - Requisiti - Motivazione per "relationem" - Ammissibilità - Condizioni. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 gennaio 2016 n. 840.
di Michele Finizio
basilicata24.it, 3 febbraio 2020
Riflessioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Potenza. Possiamo ipotizzare che il giustizialismo sia un prodotto del moralismo. E che per tale ragione la moralità pubblica finisce per avere come riferimento esclusivo il codice penale. Questa condizione, non so quanto sia ipotetica oggi in Italia, determina l'esclusione dell'etica dal discorso pubblico.
L'etica in quanto riflessione sui principi morali e studio sulla morale, in quanto speculazione finalizzata a spiegare razionalmente valori e norme, è ormai appannaggio esclusivo di filosofi e sociologi. Eppure - l'etica - dovrebbe essere scaraventata nel discorso pubblico al pari e prima della vulgata sulla morale. A parte ciò, il fatto che la moralità pubblica da un certo punto in poi - forse da tangentopoli - sia stata pantografata sulle norme del codice penale, avrebbe determinato tendenze moralistiche e giustizialiste nella società. Senza dubbio la politica e il potere in quegli anni avevano creato le condizioni affinché queste tendenze si affermassero.
A parte le cause, oggi siamo una società che, escludendo l'etica, non ragiona più sulla morale, piuttosto si accomoda sulle norme e sui valori già dati per sempre dal codice penale. In sostanza, una società siffatta non è libera, né democratica, né laica. In questo quadro sociale, certa politica ha, come si dice, inzuppato il pane. La reputazione della magistratura deve la sua ascesa anche a queste condizioni sociali. Tuttavia, di recente gli scandali che hanno colpito settori importanti dell'amministrazione della giustizia, avrebbero scalfito la percezione "mitica" del potere giudiziario. In parte è vero, ma la cronaca è come il vento, dura un giorno e poi finisce nel dimenticatoio. La reazione pubblica a quegli scandali è stata all'istante "giustizialista", il che vuol dire che anche i giudici sono vittime delle stesse tendenze popolari. Detto questo, stabiliamo che in Italia esiste un senso comune, in alcuni settori della società, che confonde la morale pubblica con il codice penale.
Potere e funzione - In verità, non si dovrebbe parlare di "potere giudiziario" ma di "funzione giudiziaria". Il potere è nelle mani di chi può decidere norme vincolanti per la società (Parlamento) o di chi può esercitare la forza fisica sulle persone (forze dell'ordine e forze militari). I magistrati dovrebbero limitarsi a interpretare e applicare la legge, valutare se ci siano violazioni (reati) e determinare, eventualmente, le sanzioni previste dall'ordinamento. Tuttavia, le cose non stanno proprio così. In quella funzione giudiziaria di interpretazione e applicazione della legge si aprono - a volte o spesso - crepacci di ingiustizia e anche di illegalità legalizzata dalla funzione stessa del magistrato. La funzione diventa potere.
Senza fare di tutta l'erba un fascio, questi crepacci sono conseguenza della scarsa qualità professionale di alcuni e raramente sono determinati da una precisa volontà. Quando c'è ignoranza della legge da parte di un magistrato possiamo parlare di esercizio improprio di una funzione che diventa potere - magari inconsapevole - "di vita o di morte" sui cittadini.
Quando c'è la volontà di colpire qualcuno, attraverso interpretazioni e applicazioni di norme "a soggetto", possiamo parlare di esercizio di potere - consapevole - coperto, il più delle volte, dalla macchinosità, dalla lentezza della giustizia, dalla complicità "corporativa" tra magistrati, dalla compiacenza degli avvocati. In alcuni casi, il povero cittadino, è costretto a soccombere perché solo o perché non può affrontare i costi di un procedimento.
Nel campo delle aste giudiziarie - di cui ci siamo spesso occupati in questo giornale - certa magistratura non solo esercita un potere arrogante, consapevole, ma lo esercita anche a scopi di arricchimento personale. E gli avvocati seri, cioè coloro che non si piegano davanti alla cattiva applicazione della legge e all'arroganza del giudice, sono costretti a sopravvivere nella via crucis dei procedimenti e a subire gravi ingiustizie. Dunque, nell'amministrazione della giustizia, al pari del comparto sanitario, la qualità del personale è questione di vita o di morte. Qualunque leggerezza nelle procedure di selezione di magistrati e medici è un crimine.
L'ipocrisia che copre i problemi - E dunque, sopra ogni ipotesi di riforma del sistema giudiziario, c'è la questione della professionalità, della qualità, dell'onestà professionale e umana, del personale reclutato. E non si tratta solo di competenze tecniche, si tratta di competenze emotive, di etica del lavoro, di responsabilità.
La responsabilità è alla base della pretesa di autonomia, non si può essere autonomi se non si è capaci di esercitare la responsabilità. La terzietà e l'imparzialità del giudice non sono dati da un precetto divino, non sono un dogma - come pare alcuni lo interpretino - poiché i giudici sono uomini. Specularmente la questione della qualità attiene anche al personale politico. Una politica mediocre, esercitata da persone che ignorano la complessità dei problemi o che strumentalmente spingono l'approvazione di leggi ad personam, non favorisce una seria riforma della giustizia.
Se il confronto tra i "poteri" dello Stato scade in uno scontro tra corporazioni, la strada sarà sempre più in salita. Certo, i problemi della giustizia italiana sono molteplici, complessi, variabilmente gravi: dalla carenza di personale, alla vetustà di mezzi e tecnologie, dalla carenza di risorse all'organizzazione degli uffici, dalle leggi e così via. Ma la qualità, l'onestà, l'etica del lavoro, sono i pilastri di ogni tentativo di riforma.
L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Potenza - All'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 1° febbraio scorso, Patrizia Sinisi, presidente della Corte di Appello di Potenza, ha parlato di giurisdizione "alta" riferendosi al disegno federiciano di giustizia: "una giustizia laica sottratta ai chierici e ai baroni per affidarla a magistrati regi, i maestri giustizieri, ai quali era interdetto l'esercizio del proprio ufficio, peraltro temporaneo, nella provincia d'origine". Ebbene, parole apprezzabili che aprono un fronte di riflessione molto importante. Bisogna riconoscere che proprio nel tribunale potentino, esercitano - da molti anni - magistrati nati e cresciuti o vissuti nella stessa città che, essendo uomini e donne, non dei dell'Olimpo, corrono il rischio di subire sollecitazioni ambientali e di precarizzare i criteri di imparzialità, terzietà. Questo è un tema che riguarda la qualità delle condizioni di esercizio della funzione.
E bene ha fatto l'avvocata Stefania Fiore, intervenendo nell'aula dell'inaugurazione, a sollevare la questione della qualità. A scoprire il velo dell'ipocrisia sull'etica del lavoro sia dei magistrati sia degli avvocati. Bene ha fatto a criticare gli eccessi di alcuni esponenti della magistratura, Piercamillo Davigo compreso, e di alcuni esponenti della politica e del Governo, Bonafede compreso. Bene ha fatto a richiamare gli avvocati che spesso soccombono agli atteggiamenti impropri di alcuni magistrati. Bene ha fatto a respingere le motivazioni di chi vorrebbe addossare all'avvocatura tutta la responsabilità del mal funzionamento della giustizia.
Non sono un giurista, né un avvocato, né un esperto di questioni giudiziarie, ma da giornalista e cittadino possono confermare le criticità sollevate da Stefania Fiore. Un magistrato che fissa un'udienza alle 9 e si presenta alle 13 dovrebbe chiedere scusa. Un magistrato che non legge le carte del processo o che non riceve gli avvocati dovrebbe fare un altro mestiere. Un magistrato che copre l'altro senza fondato motivo o che usa le procedure a sua immagine e somiglianza, dovrebbe essere allontanato. Un giudice che manda in galera un innocente, deve pagare il prezzo dell'errore. E gli avvocati che si piegano ad ogni "abuso" o leggerezza del magistrato per paura di conseguenze sulla propria causa, dovrebbero assumere un briciolo di coraggio. Gli avvocati che si vendono le cause ingannando chi gli ha dato la fiducia, andrebbero radiati. Perché se è così che funziona non c'è riforma che tenga. Se è così che funziona, i cittadini sono ogni giorno in pericolo.
Per fortuna non funziona sempre così. Certo la magistratura non va attaccata, né deve mettersi nelle condizioni di essere attaccata. Tuttavia può essere criticata, anzi deve essere ragionevolmente criticata. Politica, magistratura, avvocatura, sono sfere che devono confrontarsi e dialogare per rappresentare degnamente le istituzioni democratiche e garantirne il funzionamento, tutelare lo stato di diritto e preservare i fondamenti della nostra civiltà giuridica. Guai a trasformare tutto in un conflitto tra corporazioni.
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