di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 marzo 2020
"Si comunica che come da disposizioni ricevute in data odierna, sono sospesi da oggi tutti i colloqui per tutto il mese di marzo per motivi sanitari del coronavirus. Non recatevi ai colloqui in quanto sono vietati gli ingessi".
È la comunicazione che è arrivata a tutti i familiari dei ristretti nei penitenziari nelle regioni Veneto e Lombardia. Questo è l'effetto del decreto legge 9 del 2020 che, però, nello stesso tempo consiglia di disporre l'aumento delle telefonate e l'utilizzo dei colloqui via Skype. L'articolo 10, comma 14, stabilisce infatti che "sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica".
Il Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto è rimasto deluso di tale scelta, perché, finora, nelle carceri milanesi di Opera, Bollate, San Vittore e il minorile Beccaria, i colloqui si erano svolti adottando precauzioni per evitare contagi. Per i detenuti quindi era possibile ricevere la visita di una sola persona per volta. Per compensare tale chiusura, Maisto si auspica che siano ampliate le telefonate e rendere operativi i colloqui via Skype. Ma basteranno i servizi informatici messi a disposizione?
Teoricamente, secondo la circolare scorsa, il Dap invierà 400 PC portatili ai Provveditorati Regionali che - a loro volta - ne cureranno la distribuzione presso gli Istituti penitenziari dell'ambito territoriale di competenza, nel numero di due pc a istituto. Resta il fatto che per ora i detenuti si trovano in difficoltà, soprattutto per la preoccupazione che hanno nei confronti dei loro familiari.
Ma solo le carceri delle due regioni del nord hanno scelto questa chiusura? A quanto pare no. La moglie di un recluso al carcere di Favignana, una piccola isola della regione Sicilia, riferisce a Il Dubbio che dal 26 febbraio scorso la direzione ha vietato i colloqui con i familiari per via dell'emergenza coronavirus. In compenso hanno concesso le telefonate straordinarie e le videochiamate. Un fatto singolare visto che il decreto governativo, tra l'altro emesso pochi giorni fa, ha dato indicazioni specifiche per quanto riguarda le regioni dove si sono sviluppati i focolai.
Il decreto è chiaro: il tema dei colloqui con i congiunti e le altre persone si applica esclusivamente in Lombardia e Veneto. Una misura emergenziale, ma limitata appunto solo alle regioni del Nord. Il caso si fa ancora più particolare quando, sempre secondo la testimonianza della familiare, al carcere siciliano di Favignana è stato vietato l'accesso anche al suo avvocato.
Ma non solo. Il recluso, un giovane di 26 anni, è anche affetto da una particolare patologia alle mandibole e finora, sempre a causa dell'emergenza coronavirus, è stato vietato al medico odontoiatra di poter entrare in carcere per visitarlo. Nel penitenziario, d'altronde, non c'è presidio medico, l'assistenza sanitaria proviene esclusivamente dall'esterno.
Come se non bastasse, sempre quanto riferito dalla moglie, durante una perquisizione ordinaria hanno sottratto al detenuto una medaglietta di Lourdes che gli era stata consegnata dai familiari nel mese di dicembre.
Il motivo? Per le autorità del carcere di Favignana si tratta di un materiale che proviene dall'esterno e, quindi, potenzialmente potrebbe essere un veicolo del virus Covid- 19. Non è un caso che qualche giorno fa il Garante Nazionale delle persone private della libertà ha lanciato l'allarme sulle decisioni prese da alcuni istituti penitenziari di regioni non coinvolte e che finiscono "col configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità".
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 5 marzo 2020
Non denunciare l'ingiustizia se a esserne colpito è un personaggio noto: perché il legalismo dei piombi uguali per tutti dirà che tu scendi in campo solo per difendere il privilegio di quello lì, mentre dei poveracci ti disinteressi. L'argomento era di moda anche al tempo di Tortora, e giustamente Leonardo Sciascia lo rivoltava spiegando che la fama del personaggio aveva almeno permesso a tutti di vedere come in questo Paese "i giudici potevano fare quel che volevano, distruggere una persona innocente nella reputazione e negli averi e, principalmente, privarla della libertà".
Ma c'è altro da opporre a questo modo di ragionare (se di ragionamento si può parlare). Ed è questo: va bene, diciamo pure che noi ci mobilitiamo solo quando c'è di mezzo uno che conta mentre dei poveracci non ci interessa nulla. Ma voi? Per i poveracci voi che cosa fate? L'ingiustizia che colpisce i potenti non vi smuove (se non per far festa), mentre di quella che si incattivisce sui disgraziati vi occupate soltanto per denunciare che noi non ce ne occupiamo (cosa peraltro falsa). E allora il ragionamento non fila più e spiega semmai una verità diversa, cioè che non vi importa né dei potenti né di quelli senza nessun potere, e piuttosto vi basta che in galera ci vadano tutti quanti. Questo basta alla vostra idea di giustizia.
Va avanti da decenni, questa solfa. Denunci un caso di ingiustizia e ti dicono che lo denunci solo perché si tratta di un privilegiato, e ti rinfacciano la condizione "di tutti gli altri". Ma loro per tutti questi altri che cosa fanno? Che cosa fanno per i malati e i morti di carcere? Che cosa fanno per le madri che crescono i bambini in prigione? Che cosa fanno per i tossicodipendenti, per i disturbati di mente, per i miserabili e diseredati, insomma per l'umanità derelitta che affolla le galere? Per tutti questi non fanno assolutamente nulla. Questi promotori della cattiveria giudiziaria equamente distribuita non si accorgono di quanto sia immondo lo scenario sociale che si realizzerebbe nel trionfo della loro idea. L'idea (e oscuramente il desiderio) che le ingiustizie sociali, che pure esistono, le divaricazioni di rango, le disuguaglianze di censo, finalmente trovino composizione nella pena e nelle restrizioni del carcere. L'ingiustizia della galera come soluzione delle ingiustizie nella società libera. Il paradiso sociale garantito dall'inferno della prigione. Col piccolo particolare che non ne viene più giustizia ma una ingiustizia moltiplicata, coi privilegiati a condividere con i poveracci il privilegio del disinteresse comune.
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 5 marzo 2020
C'è un dato difficilmente confutabile: il ministro della Giustizia ha conseguito a pieno i suoi obiettivi: prescrizione (il lodo Conte è ibernato), intercettazioni (la disciplina è stata addirittura aggravata nel passaggio parlamentare), legge delega di riforma del processo penale sono stati approvati. I velleitarismi sono stati respinti con perdite.
La tecnica ministeriale: niente tavoli preventivi, prima si approva, poi si discute, è risultata vincente. Il dato consente una valutazione dei tre passaggi [ai quali può aggiungersi in senso più ampio la legge numero 3 del 2019 (anticorruzione)] attraverso i quali si è articolata - nel senso della involuzione e delle controriforme - l'azione di politica criminale.
Il primo punto è il rafforzamento dei mezzi di indagine a disposizione dell'accusa: trojan, azioni sotto copertura, whistleblowing. Il secondo punto è l'inasprimento sanzionatorio, sia penale, sia esecutivo-penitenziario, con le conseguenti ricadute processuali (sulle indagini preliminari e sulle misure cautelari).
Il terzo punto è teso a convogliare ulteriormente le opzioni processuali della difesa verso i riti a contenuto premiale (patteggiamenti extralarge; decreti penali di condanna con ulteriori sconti di pena; estinzione del reato a seguito di adempimenti di prescrizioni, di indennizzi, di lavori socialmente utili; di collaborazioni e restituzioni), peraltro con esclusione per i reati più gravi (abbreviati punti con l'ergastolo e patteggiamenti dove si incrementano le preclusioni).
Il quarto punto evidenzia un aggravamento degli adempimenti della difesa sia in relazione alle notificazioni (elezione di domicilio), sia con riferimento ai giudizi di impugnazione (nuovo mandato), sia per quanto attiene al dovere di farsi carico delle sollecitazioni agli adempimenti cui gli altri soggetti vi sarebbero tenuti (richiesta di definizione del procedimento e del processo; verifica della regolarità della tardività delle iscrizioni).
Il quinto punto è costituito da un malinteso senso efficientista che compromette precise garanzie fondamentali: la collegialità esclusa nel giudizio d'appello del rito monocratico; l'immediatezza nel caso della diversa composizione del collegio; la professionalità con il ricorso a giudici onorari per delicate funzioni decisorie.
Il sesto punto evidenzia un irrealistico affermato contingentamento dei tempi processuali evidenziato dall'allungamento di quelli del procedimento per decreto, dall'inserimento di una inedita udienza in limine al rito monocratico, dal permanere di tempi morti nella fase delle decisioni delle indagini preliminari. Non mancano, tuttavia, alcune previsioni che possono essere condivise e altre sulle quali sarà necessario verificare la pratica attuazione. Tra queste ultime si segnalano: la relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove, se l'accusa eviterà, come in passato di anticipare i contenuti degli atti processuali di cui al fascicolo; la rinuncia alla propria prova ammessa senza consenso delle altre parti.
Tra gli aspetti favorevoli vanno segnalati, oltre all'informatizzazione di alcune attività processuali, fra gli altri, il deposito di consulenze tecniche e perizie in tempi congrui rispetto all'udienza fissata per l'esame; la celebrazione a richiesta della difesa dell'appello nella forma del rito camerale non partecipato; l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento a pena pecuniaria; la predisposizione del calendario delle udienze destinate all'assunzione delle prove. Un discorso a parte va sviluppato con riferimento alle nuove regole di giudizio introdotte dalla riforma.
Se possono essere condivise quelle poste a fondamento dell'archiviazione e della sentenza di non luogo, ispirate da una logica diagnostica e non più meramente prognostica, ancorché indirettamente tese a suggerire l'accesso ai riti premiali, perplessità solleva il mantenuto criterio di economia processuale che affianca quello della necessità delle prove per ammissione al rito abbreviato condizionato.
In termini generali, non può non segnalarsi l'accentuarsi della cosiddetta amministrativizzazione del processo penale, tra direttive, intese, protocolli, progetti organizzativi, criteri di priorità, con interferenze anche di organi estranei alla giurisdizione e comunque con possibili significative differenziazioni territoriali, oggettive e soggettive.
La scommessa della ipotizzata riforma è riposta, tuttavia, nel rispetto delle scansioni temporali da parte dei pubblici ministeri nella fase delle indagini e dei giudici nella fase processuale, che a differenza dall'essere sanzionata con sanzioni disciplinari, richiederebbe incisive sanzioni processuali.
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 marzo 2020
Giustizia a macchia di leopardo? Forse è un brutta espressione. Certo la tutela dei diritti non può mai fermarsi del tutto. Lo dimostra il decreto legge di tre giorni fa, che ha previsto eccezioni alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze persino per i due Tribunali della "zona rossa", quelli di Lodi e di Rovigo: nello stesso originario epicentro dell'emergenza coronavirus si prevede comunque di celebrare, per esempio, i processi penali con detenuti e le udienze civili relative a minorenni.
La giustizia non è destinata al blocco totale scattato per l'istruzione. Ma nelle ultime ore si moltiplicano gli appelli al ministro della Giustizia Alfondo Bonafede affinché le misure introdotte nell'area più a rischio siano estese a tutti gli uffici dello Stivale. A chiederlo sono innanzitutto l'Organismo congressuale forense e l'Unione nazionale Camere civili, che sollecitano il guardasigilli, nel primo caso, a disporre "la sospensione dei termini e il differimento delle udienze su tutto il territorio nazionale, per la durata di due settimane" e, nel caso dei civilisti, a "una sospensione immediata di tutte le udienze" sempre in tutto il Paese con "proroga di tutti i termini che non possono essere rispettati per via telematica".
Richieste a cui si aggiungono vari casi di tensione in diversi uffici giudiziari. A Milano il ricovero scattato martedì per due magistrati, marito e moglie, risultati positivi al coronavirus ha prodotto il rinvio di tutte le udienze "non urgenti", che ieri si è esteso alla Corte d'appello, dove il presidente vicario Giuseppe Ondei ha prescritto di differire i giudizi "a data successiva al 31 marzo". Restano in una situazione paradossale molti avvocati, costretti comunque a entrare fisicamente a Palazzo di giustizia per verificare l'effettivo rinvio e la data indicata dal giudice. A Vibo Valentia è bastato scoprire, durante un udienza penale, che uno dei testi proveniva da Lodi perché non solo la giudice Rosa Maria Luppino ordinasse il tampone ma soprattutto per assistere a un frenetico fuggi fuggi in tutti i piani del Tribunale.
Un magistrato di Firenze si è messo in "autoisolamento" (e la sua stanza è stata fatta bonificare dalla presidente del Tribunale Marilena Rizzo) dopo che ha appreso del ricovero dei colleghi milanesi, con uno dei quali aveva seguito un convegno. Insomma, una situazione difficile, magmatica, in cui il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha rinnovato anche ieri l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus per i presidenti di Coa e Unioni forensi, in particolare con il richiamo dei chiarimenti diffusi martedì dal ministero della Giustizia.
Da via Arenula infatti sono arrivate non solo precisazioni sull'applicabilità delle misure previste per i Tribunali della "zona rossa", ma anche la conferma della richiesta del guardasigilli di valutare "provvedimenti ulteriori e eccezionali", per i singoli uffici giudiziari, inoltrata al ministro della Salute Roberto Speranza. "Su una eventuale chiusura di tribunali interessati da episodi di contagio, le autorità competenti sono", ricorda appunto Bonafede, "il ministero della Salute o, su delega di quest'ultimo, il presidente della Regione interessata". Ma certo la scelta di estendere la sospensione dei termini (processuali e sostanziali) e il rinvio delle udienze all'intero Paese, come richiesto da Ocf e Camere civili, spetta al Coniglio dei ministri.
"La situazione sta progressivamente degenerando ben oltre le aree già classificate come zone rosse", ricorda d'altra parte il coordinatore dell'Organismo congressuale forense Giovanni Malinconico nella sua lettera al ministro della Giustizia.
È "molto arduo, se non impossibile", aggiunge, "effettuare i dovuti controlli circa gli ambiti di rispettiva provenienza". Anche considerato che le attività giudiziarie "contemplano un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori (testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori, etc.)". Le misure sinora adottate in numerosi uffici, scrive il coordinatore di Ocf, "sono idonee a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di udienza e all'interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente insufficienti, visto il caso di Milano)".
Perciò Malinconico reitera la richiesta di "intervenire con un provvedimento di immediata urgenza che fronteggi l'emergenza in modo omogeneo e con il quale si disponga la sospensione dei termini sostanziali e processuali e il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale, per la durata di due settimane". Qualora la situazione "restasse immutata", conclude Malinconico, l'OCf "dovrà comunque assumere iniziative atte a garantire in modo più adeguato la salute degli avvocati italiani e le esigenze di tutela dei diritti dei cittadini".
Sull'ipotesi di una sospensione di due settimane Malinconico trova il sostegno, tra l'altro, di Fratelli d'Italia, che con la capogruppo in commissione Giustizia alla Camera Carolina Varchi "recepisce l'appello" venuto dall'Organismo forense. A sua volta il presidente dell'Unione nazionale Camere civili Antonio de Notaristefani chiede "la sospensione immediata su tutto il territorio nazionale".
È meglio "lavorare per prevenire il propagarsi dell'infezione", secondo il presidente dei civilisti, "piuttosto che tentare di tamponarne le conseguenze, spesso senza neppure riuscirvi". E ancora: "Invece che sospendere le udienze solo nei Tribunali dove già si sono verificati casi di contagio da coronavirus, occorre farlo in via preventiva a livello nazionale per evitare che questi si verifichino. Al contrario, le misure disposte quando il contagio si è ormai verificato risultano tardive e inefficaci", spiega de Notaristefani, "e hanno l'unico effetto di diffondere ulteriormente il panico, perché certificano l'inefficacia delle misure fino a quel momento adottate".
È una linea mediana quella scelta dall'Anm, che in un momento reso tesissimo dal caso milanese si limita a chiedere la "sospensione delle attività processuali", sul modello del periodo "feriale", per quei distretti con casi di contagio e "potenziale rischio di esposizione". E il sistema è troppo stressato per non lasciar presumere che davvero a breve possano intervenire altre misure straordinarie.
di Maurizio Caprino
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2020
I rinvii dei termini processuali previsti dall'ultimo decreto legge sull'emergenza coronavirus non bastano: il Dl 9/2009 ne prevede solo per la zona rossa, ma avvocati e commercialisti chiedono una sospensione per tutto il territorio nazionale. Sia nei procedimenti ordinari sia in quelli tributari.
La richiesta è stata avanzata ieri da Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), Organismo congressuale forense (Ocf) e Unione nazionale camere civili (Uncc), dopo che i casi di contagio che hanno riguardato due magistrati di Milano hanno fatto saltare il tappo delle tensioni covate nelle aule e nei corridoi negli ultimi dieci giorni.
Il Palazzo di giustizia di Milano è stato chiuso alle attività ordinarie non urgenti, ma poi vari presidenti di sezione hanno emanato provvedimenti con regole particolari. In almeno un caso, relativo a una sezione penale, agli avvocati è stato chiesto di essere comunque presenti di persona, per prendere nota delle date di rinvio delle udienze.
Gli organismi dell'avvocatura di varie parti d'Italia hanno chiesto l'intervento del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, cui i problemi della categoria erano stati già illustrati già il 24 febbraio dal presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf), Andrea Mascherin. Il ministro non si è ancora espresso su un rinvio generalizzato. Di qui le richieste di ieri.
Richieste basate non solo sul proliferare di prassi locali che non di rado incidono su diritti garantiti dalla Costituzione, ma anche sul fatto che molti professionisti svolgono la loro attività in sedi giudiziarie sparse per tutta Italia, rischiando di prendere il virus e diffonderlo in altri uffici lontani. A questi problemi hanno fatto riferiment0 i presidenti dell'Ocf, Giovanni Malinconico, e dell'Uncc, Antonio de Notaristefani.
In sostanza, si chiedono per tutta Italia il rinvio di ufficio delle udienze già fissate, moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Nel caso del processo tributario c'è un ulteriore problema, rilevato da Massimo Miani, presidente del Cndcec: "Quello tributario è l'unico processo non contemplato nel Dl 9/2020 che ha previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni.
Analogo provvedimento è necessario per il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Tali termini andrebbero anch'essi sospesi e con essi quelli per proporre l'eventuale.
L'emergenza coronavirus, con le conseguenti difficoltà lavorative degli avvocati, è anche alla base della richiesta del Cnf, Ocf e Cassa forense al Governo per "estendere, fino al 30 giugno, la finestra temporale per la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, portandola in deroga per l'anno 2020 dal 1° marzo al 30 giugno o altra diversa scadenza".
di Pieremilio Sammarco*
Il Tempo, 5 marzo 2020
È eccessiva la discrezionalità del magistrato di decidere cosa è rilevante o meno. La nuova legge sulle intercettazioni che entrerà in vigore il 1° maggio sta suscitando numerosi commenti da più parti. E balzato agli occhi un recente contributo dell'ex Procuratore Capo di Roma apparso su La Stampa del 3 marzo. In particolare, egli sostiene che la nuova legge "fa registrare un miglioramento significativo" sul diritto di difesa, dato che consentirebbe ai difensori di conoscere gli atti dell'autorità inquirente durante la fase delle indagini.
In più, oltre a ritenere l'allargamento dell'uso del trojan estremamente utile alle indagini, egli si sofferma sul delicato compito del pubblico ministero di vigilare affinché non vengano trascritte espressioni lesive della reputazione o della riservatezza altrui, salvo che non risultino rilevanti per le indagini e ritiene che in futuro la scomparsa dai giornali delle notizie di gossip frutto delle intercettazioni sia un risultato concretamente raggiungibile.
Inoltre, secondo il dott. Pignatone, la cattiva prassi di pubblicare gli atti di indagine riservati si deve al fatto che nel momento in cui gli atti vengono consegnati al difensore, vi sarebbe una moltiplicazione delle persone a conoscenza delle informazioni, "il che rende di fatto impossibile identificare da chi attingano i giornalisti". Si tratta di considerazioni che possono essere confutate ed è utile, ai fini del dibattito in corso, replicare da una diversa prospettiva.
Quanto al (presunto) significativo miglioramento del diritto di difesa, vi sono delle riserve: la norma prevede che la decisione sulla rilevanza degli atti oggetto di intercettazione competa in via esclusiva al p.m. titolare delle indagini; ciò che viene da quest'ultimo ritenuto non rilevante si inserisce in un archivio segreto su cui la difesa ha un faticoso accesso nel mare magnum dei dati.
Ora, è noto che la nozione ed il concetto di rilevanza sono soggettivi e dunque discrezionali e perciò potrebbe ben configurarsi il caso in cui una intercettazione valutata non rilevante dall'autorità inquirente possa invece poi risultare determinante per sostenere una determinata tesi difensiva.
Quanto all'allargamento dell'uso dei trojan, l'autore non dice che tali software spia verranno estesi anche alla figura dell'incaricato di pubblico servizio per i reati contro la pubblica amministrazione. Così verranno intercettate vaste ed eterogenee categorie professionali i cui appartenenti sono considerati incaricati di pubblico servizio: guardie giurate, custodi dei cimiteri, bidelli, autisti dei mezzi pubblici, portieri di beni immobili statali, medici di famiglia, dipendenti delle ASL, infermieri degli ospedali, postini e impiegati degli uffici postali, farmacisti, conduttori dei programmi tv, preti, gestori degli stabilimenti balneari, impiegati delle delegazioni Aci, ausiliari del traffico, dipendenti dei consorzi agrari, guidatori di carri attrezzi, dipendenti di Trenitalia, tecnici delle compagnie telefoniche, operatori degli obitori, dipendenti delle ricevitorie del lotto e molti altri ancora.
Da ultimo, quanto alla (costante) pubblicazione sui media di atti e notizie riservati, Pignatone sostiene che nel momento in cui gli atti di indagine sono comunicati ai difensori cade il segreto istruttorio; in realtà, la prassi ha dimostrato che la pubblicazione avviene sin dalle prime fasi delle indagini e non è vero che tali atti siano a disposizione di un numero rilevante di soggetti, giacché essi sono circoscritti al solo pubblico ministero titolare delle indagini e agli ufficiali della polizia giudiziaria che hanno redatto l'informativa.
E non è logico ritenere che la diffusione degli atti possa provenire dalla difesa che certo non ha interesse alla loro divulgazione. Né si parla dello stretto e malsano collegamento tra giornalisti ed inquirenti in virtù del quale sono sempre le stesse testate a pubblicare le notizie riservate e dei simulati accertamenti sulle fughe di notizie svolti dalla medesima Procura della Repubblica presso cui si è verificata la fuoriuscita; così si assiste al paradosso in cui il p.m. indaga su se stesso o sugli ufficiali della polizia giudiziaria con i quali collabora quotidianamente e l'esito dell'indagine è ovviamente scontato.
*Professore di Diritto Comparato Università di Bergamo
di Marco Palombi
Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2020
Un giudice di Torino solleva questione di costituzionalità su uno dei due punti criticati pubblicamente da Mattarella ad agosto. Nella maggioranza com'è noto, non c'è accordo su come modificare i due decreti Sicurezza di Matteo Salvini e allora sarà la Consulta a decidere su alcuni pezzi dell'eredità giuridica del leghista: se il Tribunale di Milano ha già rinviato alla Corte il divieto per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe previsto dal testo del 2018, è notizia di ieri che il Tribunale di Torino abbia sollevato una questione di costituzionalità su un pezzo del decreto bis, quello approvato ad agosto 2019.
Nel sonnecchiare del Parlamento, infatti, il giudice Andrea Natale chiede ora alla Consulta di decidere su uno dei due punti critici indicati da Sergio Mattarella promulgando il decreto: il primo riguardava la (non) proporzionalità della sanzione pecuniaria per violazione del divieto di ingresso in acque italiane (in linguaggio giornalistico, "le multe alle Ong"); la seconda, che è quella di cui ci occupiamo, il divieto di applicare la non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ai tre reati di resistenza, oltraggio e violenza e minaccia a un pubblico ufficiale "nell'esercizio delle proprie funzioni".
Questa norma non era presente nel decreto originale, ma è frutto di un emendamento del deputato leghista Gianni Tonelli, già segretario del Sap, sindacato di polizia distintosi in dichiarazioni incresciose su casi come la morte di Stefano Cucchi.
Il treno in arrivo alla Consulta è partito il 7 gennaio alla periferia nord di Torino: due carabinieri trovano un cittadino cinese, regolarmente residente in Italia, sdraiato a terra sul marciapiede ubriaco fradicio. L.J. aveva appena saputo che suo padre era in fin di vita, ricoverato nella regione di Fujian. Sconvolto, aveva fatto due cose: prima s'era comprato un biglietto per la Cina, poi sbronzato fino a svenire.
Durante le procedure di arresto fu quasi sempre tranquillo, tranne in un paio di momenti in cui colpì o tentò di colpire gli agenti. Il giudice ritiene che si tratti di "resistenza a pubblico ufficiale", ma vorrebbe non punire L.J. per la "particolare tenuità del fatto": è incensurato, non risulta un habitué dell'alcol, nessuno s'è fatto male.
Si ricade, scrive il giudice, nei criteri espressi dalla Cassazione per la "tenuità": "Lo scopo è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neanche la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo". Problema: col "sicurezza bis" non si può fare.
Il Tribunale di Torino ritiene però che questa eccezione per i reati ai danni dei pubblici ufficiali - che, ad esempio, non vale per il reato di oltraggio a magistrato in udienza - sia irragionevole e sproporzionata e, soprattutto, violi gli articoli 3 e 27 della Costituzione quanto a uguaglianza di trattamento e funzione rieducativa della pena.
I criteri per applicare la "tenuità del fatto" erano infatti già stati stabiliti dal legislatore: reati con pena massima fino a 5 anni, condotta non crudele o non motivata da futili motivi, conseguenze non gravi. "È ragionevole - si chiede il giudice - ricavare per alcune tipologie di reato delle sotto-soglie o delle sotto-categorie di reato che sono, di per sé, esclusi dall'applicazione?".
Non bastasse la logica, c'è vasta giurisprudenza: citeremo, tra le altre, solo la sentenza che nel1994 dichiarò illegittima la pena minima di sei mesi proprio per oltraggio a pubblico ufficiale censurando una "concezione sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini" sottesa alla norma. Difficile, e specie dopo l'uscita pubblica di Mattarella, che la Corte voglia autosmentirsi.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 marzo 2020
"I principi affermati dalla sentenza della Cedu del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una "sentenza pilota" e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata". Così le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza depositata martedì scorso, rigetta il ricorso proposto dal marsalese Stefano Genco e difeso dagli avvocati Stefano Giordano e Michele Capano.
Il ricorrente, ricordiamo, era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa. Il fatto che lui avrebbe commesso questo reato in periodi antecedenti al 1994, rappresenta uno dei cosiddetti "fratelli minori" di Bruno Contrada. Il caso è stato sollevato dall'avvocato Stefano Giordano del foro di Palermo che ha presentato un ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, accolto dalla Sesta Sezione penale della Cassazione.
Il ricorso dell'avvocato Giordano avverso una sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta (che aveva ritenuto non estensibili a terzi gli effetti della sentenza emessa nell'aprile 2015 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a favore di Bruno Contrada per la condanna inflitta per concorso esterno in associazione mafiosa), è stato quindi accolta dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione e, con ordinanza emessa il 22 marzo dell'anno scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione circa la questione dell'estensibilità o meno degli effetti della sentenza Contrada a favore dei cosiddetti "fratelli minori".
La Corte Europea, il 14 Aprile del 2015, aveva stabilito che la sentenza è legittima solo per fatti commessi dopo il 1994. Lo ha stabilito per Contrada, ma ha identificato un deficit sistemico nell'ordinamento: fino a quel momento il reato non era infatti, per la Corte, configurato in modo sufficientemente chiaro. Da ricordare che Contrada era stato condannato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa che avrebbe commesso tra il 1979 ed il 1988. Per la Corte Europea, in questo arco temporale in giurisprudenza non era stato ancora univocamente risolto il quesito circa la configurabilità della fattispecie ravvisata e, di conseguenza, non era possibile prevedere il carattere illecito della condotta e la connessa sanzione.
Un principio che riguarda proprio quella "certezza della pena" che oggi però viene citata confondendolo con altro. La pena è certa quando il cittadino che tiene una certa condotta sa se essa costituisce reato oppure no, e in caso positivo quali sono le sanzioni previste. Si è cercato di annullare le conseguenze che la pronuncia Contrada avrebbe avuto nel sistema, perché si sarebbero dovute revocare tutte le sentenze di quelli che, pur non avendo fatto ricorso a Strasburgo, erano comunque nelle stesse condizioni di Contrada.
"Tanti sono i giuristi - sottolinea a Il Dubbio l'avvocato Giordano - che si sono schierati a favore di questa pronuncia, da Francesco Viganò a Giovanni Fiandaca, osservando che, per garantire l'uniformità di trattamento, gli effetti della pronuncia Contrada si dovevano riconoscere anche agli altri casi, essendo una sentenza che riguarda aspetti generali".
Ma, di fatto, si è cercato di evitare che ciò accadesse. La sentenza della Cassazione ha messo il sigillo decidendo che il principio della sentenza Contrada non si estende a tutti gli altri "fratelli minori". L'avvocato Stefano Giordano annuncia Il Dubbio che farà ricorso alla Corte Europea.
"Rispettiamo la sentenza delle sezioni unite - spiega - ma la motivazione è piena di contraddizioni e finisce col reiterare, aggravandole, le numerose violazioni convenzionali denunciate col ricorso. Stiamo già preparando i ricorsi per tutti gli altri "fratelli minori" di Bruno Contrada. Che - conclude l'avvocato - a questo punto sono più che fratelli, figli di un dio minore".
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 marzo 2020
La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla calendarizzazione di una giornata per la memoria. "L'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera, con votazione unanime, alla calendarizzazione del ddl n. 1686, per Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
Contiamo di portare subito il testo in Commissione per l'avvio dell'iter di discussione e la successiva approvazione. La data indicata per le celebrazioni è il 17 giugno, nella ricorrenza dell'arresto di Enzo Tortora": è quanto annunciato ieri dal senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. "Se le Camere dimostreranno la necessaria sensibilità, non dovremo aspettare il 2021 per indire la prima giornata.
Ogni anno - ha aggiunto Ostellari - ci sono 1000 italiani che finiscono in carcere ingiustamente, quasi tre al giorno. Approvare questo ddl è importante per ricordare, anche a chi non vuole ammetterlo, che nel nostro Paese ci sono innocenti che vanno in carcere. E per le istituzioni, in modo che si adoperino per ridurre e infine cancellare queste insopportabili ingiustizie".
Per quanto concerne l'iter, "la sede deliberante più veloce sarebbe quella in Commissione", ha spiegato Ostellari ai microfoni di Radio Radicale, "però così si eviterebbe il dibattito in Aula", udibile anche per i cittadini. Forse, ha aggiunto il senatore, "la si potrebbe lasciare in sede ordinaria, prevedendo quindi prima il dibattito in aula Senato e poi in aula Camera". Non dovrebbe esserci la necessità di fare audizioni. L'iniziativa era nata da una proposta del Partito Radicale che l'aveva ufficialmente presentata lo scorso 29 gennaio alla presenza di diverse esponenti della Lega, di Forza Italia e Italia Viva.
Proprio Maurizio Turco ed Irene Testa, rispettivamente Segretario e Tesoriere del Partito Radicale, esprimono soddisfazione per "l'impegno e la celerità del Presidente della commissione giustizia del Senato, Andrea Ostellari, per aver sottoposto al voto della commissione giustizia, la calendarizzazione del disegno di legge promosso dal Partito". Essendo stata la votazione in Commissione unanime, ciò - concludono - "ci lascia ben sperare che la proposta possa diventare presto legge dello Stato già dal prossimo 17 giugno".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 3 marzo 2020 n. 8601. Il meccanismo di rinnovata negoziazione della pena per l'applicazione in sede esecutiva della continuazione o del concorso formale, non può essere un modello processuale generale di riferimento per rideterminare il trattamento punitivo. Una rimodulazione utile ad adeguarlo alla sopravvenuta illegalità della pena, per effetto della pronuncia di illegalità della pena in seguito alla pronuncia di incostituzionalità.
Ad impedire che diventi un modello generale è la constatazione che è stato individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite con esclusivo riferimento al caso in cui il titolo di condanna sia rappresentato dal patteggiamento. Partendo da questo principio la Corte di cassazione, con la sentenza 8601, respinge il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di determinare la pena per spaccio di stupefacenti aggravata dall'ingente quantitativo in modo difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Secondo la difesa la Corte territoriale non aveva accolto il nuovo negoziato sulla pena raggiunto dalle parti ma esercitato autonomamente i propri poteri per rideterminare la pena, malgrado mancasse il presupposto dell'accordo. Ad avviso del ricorrente erano stati così violati gli articoli 599-bis del Codice penale e l'articolo 188 delle disposizioni attuative del Codice di rito penale.
La Cassazione precisa però che l'accordo raggiunto tra le parti, in base all'articolo 599-bis del Codice di procedura penale, inserito dalla legge 103/2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento la possibilità di negoziare la pena in appello previa rinuncia agli altri motivi, "non dà luogo ad un rito alternativo a quello ordinario dibattimentale e non è assimilabile al patteggiamento".
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