di Claudio Cerasa
Il Foglio, 27 dicembre 2019
Il Pd presenta una norma che "aggiusta" il giustizialismo a Cinque stelle. Non basta. Il Partito democratico ha annunciato per oggi la presentazione di una legge sulla durata dei processi. La norma dovrebbe "correggere" l'abolizione della prescrizione dopo il processo di primo grado che entrerà in vigore la settimana prossima.
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 27 dicembre 2019
Il testo preparato dall'ex Guardasigilli Orlando. Il Partito Democratico getta il cuore oltre l'ostacolo e presenta oggi la sua proposta di legge per modificare la legge sulla prescrizione targata Alfonso Bonafede. Il testo, blindato, è stato redatto dall'ex Guardasigilli Andrea Orlando e dal responsabile Giustizia, Walter Verini e punta ad arginare - se non proprio ad archiviare - lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
di Liana Milella
La Repubblica, 27 dicembre 2019
I dem presentano una proposta alternativa che reintroduce la prescrizione dopo il primo grado. Maggioranza in affanno sulla prescrizione del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Il Pd, sulla linea di Andrea Orlando, oggi presenta al Nazareno la sua proposta di legge in materia di prescrizione, la sua "assicurazione sulla vita" (come ha detto a Repubblica l'ex Guardasigilli Dem), che ripropone la norma in vigore dello stesso ex ministro. Ma con una modifica non da poco.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 dicembre 2019
Previsto un concorso per diciotto dirigenti e 100 funzionari. La novità introdotta nella legge di bilancio 2020 che autorizza il ministero della giustizia a derogare ai vincoli per le assunzioni. Il ministero della Giustizia potrà bandire il concorso per 18 dirigenti negli uffici di esecuzione penale esterna e assumere altri 100 nuovi funzionari.
ilsudonline.it, 27 dicembre 2019
Musacchio, giurista e docente di diritto penale in varie Università italiane ed estere, ha insegnato di diritto penale presso l'Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio in Roma (2011-2012), dal 2018 è associato della School of Public Affairs and Administration (Spaa) presso la Reuters University di Newark (Usa), presidente dell'Osservatorio Antimafia del Molise e direttore Scientifico della Scuola di Legalità "don Peppe Diana" di Roma e del Molise.
È davvero così grave lo stato della giustizia in Italia?
"Per rendersene conto basta entrare in un tribunale e si evidenzia immediatamente il decadimento della giustizia italiana. Pensi che la lotta ai roditori è diventato il simbolo delle richieste, sempre più urgenti, di condizioni di lavoro più salubri e della risoluzione del problema dell'edilizia giudiziaria in quasi tutti i palazzi di giustizia d'Italia. Di pochi giorni fa la notizia di un tribunale che emette sentenza di condanna senza ascoltare la difesa. Non basta la giustizia senza tempo dovuta alla riforma epocale dell'istituto della prescrizione. Adesso si esperimenta anche la giustizia senza avvocato della difesa. Io che vivo l'ambiente giudiziario da oltre venticinque anni devo dire che questo è il clima che quotidianamente serpeggia nei palazzi di giustizia. Questa è la fotografia dello stato della giustizia nel nostro Paese".
La riforma del ministro Bonafede fissa in sei mesi il termine perentorio per la conclusione delle indagini preliminari, che ne pensa?
"Concordo con l'assunto del prof. Franco Coppi: "nella vita non ci s'improvvisa". Sei mesi per chiudere le indagini preliminari con lo stato in cui versa la giustizia italiana è pura fantascienza! Esistono in materia penale perizie che impegnano i consulenti anche fino a tre, quattro mesi proprio per necessità tecnico-scientifiche, mi chiedo allora come si faccia a stare nei sei mesi? Una materia così importante e multiforme deve essere affidata a persone dotate della competenza necessaria. Ricordo solo che riforme storiche in materia penale portano i nomi di Giuliano Vassalli, Giandomenico Pisapia, e ancora Vincenzo Manzini, Arturo Rocco. Anziché fissare termini drastici, bisognerebbe depenalizzare e velocizzare le varie fasi del processo penale. Oggi si pretende che un testimone si rechi in aula, a distanza di anni, per riferire se l'assassino ha sparato con la mano sinistra o con la destra, fatto certamente già agli atti. Siamo di fronte a un meccanismo disorganico, fonte di perdite di tempo indicibili. A volte rimpiango il vecchio codice di procedura penale con il quale i processi si risolvevano in un paio di udienze perché il giudice era nelle condizioni di poter acquisire, mediante la lettura degli atti, una conoscenza approfondita del caso".
Cosa ne pensa della nuova figura del "magistrato coordinatore"?
"Non la condivido perché nominato direttamente dal procuratore capo, al posto del procuratore aggiunto, fino a oggi individuato dal Csm. La ritengo lesiva delle prerogative del Csm e al limite della costituzionalità".
E sulla prescrizione che si blocca dopo il primo grado?
"In primis, ritengo violi il principio di eguaglianza tra i cittadini poiché mette sullo stesso piano chi commette un delitto e chi una contravvenzione. Da penalista dico che siamo di fronte è un'abnormità! Non è tuttavia il solo principio a essere violato, poiché è oltraggiato anche il principio di ragionevolezza, giacché si concepisce l'idea di un passato che non passa mai, di un tempo che non è più tale perché a un certo punto si ferma inesorabilmente. Non si può concepire l'idea di un giusto processo, dove il tempo non abbia una funzione nella vita di una persona. Non si possono mettere sullo stesso piano il condannato e l'imputato. Con questa riforma a me pare che questo rischio ci sia".
Della riforma del Csm, che Bonafede propone cosa ne pensa?
"Assolutamente contrario al sorteggio indiscriminato poiché rischia di far eleggere un magistrato non adeguato a quel ruolo (es. di prima nomina). Sarebbero auspicabili nomine fatte con la rigorosa osservanza del criterio meritocratico, curriculare e con opportuni approfondimenti istruttori e motivazioni adeguate, accertando le competenze tecniche dei candidati. Vorrei un Csm dove Giovanni Falcone sarebbe stato senza se e senza ma Procuratore nazionale antimafia e non umiliato e escluso. Il compito di nominare procuratori, aggiunti e presidenti potrebbe essere assegnato alla Corte Costituzionale con una sezione ad hoc".
In conclusione, la domanda più scomoda: qual è la sua opinione sulla questione della separazione delle carriere?
"Sono tra quelli favorevoli a che i due percorsi siano nettamente separati, Pm e giudice non più "consanguinei". Un grande giurista del nostro tempo, Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte Costituzionale, affermò con forza che la separazione delle carriere tra giudici e Pm fosse ormai un'esigenza "ineluttabile". Giuliano Vassalli e Giandomenico Pisapia (autori dell'attuale codice di procedura penale) ritenevano che parità tra accusa e difesa e giudice terzo e imparziale fossero elementi "presupposto" della loro riforma. Un'esigenza che trae forza e legittimazione anche da quanto affermato con estrema chiarezza all'articolo 111 della Costituzione, articolo nel quale si prevede esplicitamente che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". Va aggiunto che in nessun altro Paese con un processo penale di tipo accusatorio, giudici e pubblici ministeri sono reclutati congiuntamente, hanno lo stesso status, possono trasferirsi da una funzione all'altra senza specifiche valutazioni. Non nei paesi a tradizione giuridica anglosassone, come ad esempio Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Non nei paesi dell'Unione europea come Germania, Austria e Olanda. In tutti questi paesi sarebbe inimmaginabile che il processo penale potesse celebrarsi, non nel pieno rispetto dei diritti della difesa e del cittadino imputato, di fronte ad un giudice che appartiene allo stesso corpo del pubblico ministero, a un giudice che per legami istituzionali è a tutti gli effetti "collega" di una delle parti in causa".
È vero che anche Giovanni Falcone fosse favorevole alla separazione delle carriere?
"Il giudice - scriveva Falcone - si staglia come figura neutrale, non coinvolta, sopra le parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell'esecutivo. Sempre Giovanni Falcone affermava: "Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e quindi, le attitudini, l'habitus mentale, le capacità professionali richieste per l'espletamento di compiti così diversi... su questa direttrice bisogna muoversi. ... Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell'antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura".
di Francesco Marzoli
latinaoggi.eu, 27 dicembre 2019
C'è una norma, inserita nella legge "spazza-corrotti" che entrerà in vigore il primo gennaio prossimo, all'interno della quale si prevede lo stop alla prescrizione dei reati dopo la sentenza pronunciata al termine del processo di primo grado. Una condizione, questa, che secondo tre professionisti di Pomezia ascoltati da Latina Oggi potrebbe aprire uno scenario quasi apocalittico: fine processo mai.
Abbiamo intervistato, a mo' di tavola rotonda, gli avvocati Francesco Falco e Antonio Aquino, insieme al professore di Filosofia Pasqualino Del Grosso. Tutti e tre, in qualche modo, non sono d'accordo con la decisione, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e dal "suo" ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, di "abolire" la prescrizione.
Le riflessioni degli avvocati - "Non vi sarà una durata ragionevole del processo penale - esordisce Falco -. La logica che potremmo definire 'fine del processo mai' appartiene a una civiltà giuridica che vede i cittadini 'prigionieri' di un sistema processuale che ha, come evidente realtà di tutti i giorni, una irragionevole durata che viola il diritto costituzionale al processo giusto e ragionevole nel tempo. Ma vi è di più. La legge Bonafede attua un paradosso: anche nei casi di assoluzione, il cittadino, in caso di appello del pubblico ministero, si vedrebbe avvolto nelle 'spire della giustizia' per decenni. Per non parlare delle parti offese che vedrebbero procrastinarsi il loro diritto al risarcimento per molti anni". E Falco fa un chiaro esempio di come la Giustizia rischi di "intasarsi" ancora di più rispetto allo stato attuale: "Occorre in questo tempo storico avversare l'idea del populismo penale, che tende a trasformare molti comportamenti sociali ed individuali processabili. Vi è un esempio eclatante di quanto affermato: il reato di abuso edilizio. I processi per abusi edilizi tendono a intasare le procure e a fronte di circa 32.424 ordinanze di demolizione solo 3.651 sono state eseguite".
Anche l'avvocato Aquino è chiaro: "Oggi ci viene propinato che tutto quello che hanno scritto e studiato i migliori giuristi è un fake: si può essere imputati per sempre, in barba a quei princìpi giusnaturalistici che hanno fino ad ora sostenuto le ragioni della prescrizione". Non solo: "Una norma che abolisca la prescrizione non apporterà alcun beneficio in termini di riduzione del numero dei processi, anzi farà aumentare il numero dei procedimenti non definiti - conclude Aquino -. Invero, per avere una sicura e certa definizione dei processi in un tempo normale, occorre aumentare l'organico dei giudici e degli amministrativi, nonché le risorse economiche alla Giustizia. Questa è l'unica strada, non ce ne sono altre".
L'altro punto di vista - Infine, ecco il ragionamento del professor Del Grosso: "I dati più recenti parlano solo del 13% di processi finiti l'anno scorso in prescrizione e soprattutto del 57% di questi ultimi prescritti nella fase delle indagini preliminari, dove i tempi sono dettati dal giudice e non dagli avvocati, additati spesso come subdolamente portati a servirsi della prescrizione a vantaggio del proprio cliente". E nel distinguere leggi che hanno impattato positivamente o meno sulla vita dei cittadini, il docente è molto chiaro: "Dal prossimo primo gennaio tutti i reati che saranno consumati in Italia, dopo la sentenza di primo grado, non potranno più essere prescritti, sia nel caso di condanna e sia nel caso di assoluzione, col conseguente paradosso che il cittadino, innocente o colpevole, potrà trovarsi per anni o addirittura per la vita intera appeso a un processo senza fine".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 2019
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, informazione provvisoria n. 27 del 2019. La coltivazione di marijuana, ma in generale di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, è depenalizzata se indirizzata al solo consumo personale. È questa la conclusione cui sono approdate le Sezioni unite penali della Cassazione, con una decisione nota per ora solo nel dispositivo, anticipato dall'informazione provvisoria n. 27 del 2019. In attesa delle motivazioni, le Sezioni unite scrivono che devono essere considerate escluse dall'area del penalmente rilevante "le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".
Nell'informazione provvisoria resa dopo l'udienza del 19 dicembre si precisa poi anche che il reato di coltivazione di stupefacente è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, "essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente".
La decisione delle Sezioni unite, intervenuta su un caso di coltivazione di 2 piante di marijuana (una alta 1 metro con 18 rami, l'altra alta 1,15 metri con 20 rami) pone fine a un contrasto interno alla stessa Cassazione e alle Sezioni semplici. Secondo un primo orientamento per potere fare scattare il reato previsto dall'articolo 28 del Testo unico sugli stupefacenti (Dpr n. 309 del 1990) non è sufficiente la semplice coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, ha raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è necessario verificare se questa attività è in concreto idonea a compromettere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.
Secondo un altro orientamento, invece, la capacità offensiva della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo. Secondo questa linea interpretativa, non ha importanza la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la semplice conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, con l'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza drogante.
Nel caso approdato alle Sezioni unite, la Corte d'appello aveva in realtà seguito quest'ultimo e più severo orientamento, visto che la coltivazione delle 2 piante era costata all'imputato una condanna a un anno di carcere e una multa di 3.000 euro. A venire valorizzata era stata l'offensività in concreto della condotta per effetto del grado di maturazione delle piantine; mentre era stata trascurata una valutazione dell'idoneità in concreto a produrre effetti droganti.
camerepenali.it, 27 dicembre 2019
Riportano alcune poche cronache ed il puntuale intervento della Camera Penale Piemontese che il tribunale di Asti, alla ripresa dell'udienza di un delicato dibattimento dedicata alla discussione del difensore, sia entrato in aula ed abbia letto il dispositivo della sentenza. Il documento della Giunta Ucpi.
Pensavamo ed abbiamo sperato che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, complice qualche brindisi di troppo in attesa del Natale ed invece Asti non si è riproposta per il suo spumante di fama internazionale, ma per una vergogna tutta nazionale.
Riportano alcune poche cronache ed il puntuale intervento della Camera Penale Piemontese che il tribunale di Asti, alla ripresa dell'udienza di un delicato dibattimento dedicata alla discussione del difensore, sia entrato in aula ed abbia letto il dispositivo della sentenza (una condanna ad anni 11 di reclusione).
Si può immaginare lo sconcerto dei presenti, aggravato dal presidente, il quale, sempre secondo le cronache, con incredibile noncuranza avrebbe strappato o accartocciato il dispositivo (un atto pubblico), invitando l'avvocato a concludere come se nulla fosse accaduto; solo a fronte delle proteste della collega, unico difensore dell'imputato, il collegio ha dichiarato di astenersi, ma pare che la presidenza del tribunale non abbia ancora deliberato su tale dichiarazione e stia svolgendo degli approfondimenti, ritenendo la questione delicata.
Dobbiamo ammettere che non c'è limite al peggio: ci eravamo già imbattuti in ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice suggerendo al pubblico ministero la motivazione della richiesta ed addirittura in sentenze già pronte con tanto di motivazione prima del giudizio di appello (e ne ricordiamo gli illustri autori), ma ora siamo di fronte al giudizio senza la difesa. Una "dimenticanza" che ha coinvolto l'intero collegio e quindi ancora più triste.
Il nostro pensiero va innanzi tutto all'imputato, che aspettava speranzoso l'intervento del suo difensore e che ora attenderà la nuova decisione con comprensibile angoscia. La nostra solidarietà va alla collega che ha dovuto subire nella pubblica aula di udienza una tale sfacciata violazione della sua funzione istituzionale e dignità professionale. Ma non possiamo non pensare anche al sostanziale silenzio che su di una vicenda così grave e significativa si è registrato sui media nazionali, alla mancanza di commenti da parte dei consueti difensori dei magistrati in servizio permanente effettivo, all'assenza di prese di posizione da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, alla distrazione del Ministro, impegnato a tenere ferma l'abolizione della prescrizione, pare ora per difendere il suo onore.
Speriamo che il Consiglio Superiore della Magistratura ci risparmi l'apertura di una pratica a tutela di questi magistrati (anziché dell'imputato e del suo difensore), su sollecitazione delle correnti di appartenenza (perché, sia chiaro, dopo il caso Palamara nulla è cambiato) e soprattutto che nessuno proponga di "salvare" il giudizio conclusosi in assenza (del difensore) mandando in camera di consiglio tre nuovi magistrati a leggersi i verbali del dibattimento celebrato dai distratti condannatori.
Ma siamo ormai pronti a tutto, anche se rassegnati a nulla. Ed allora denunciamo che solo una concezione proprietaria del processo ed una convinzione di inutilità dell'apporto difensivo alla formazione della decisione possono produrre uno stato mentale che consenta di dimenticare di dare la parola alla difesa. Nulla succede per caso ed un evento così grave non può che essere il riflesso ed il sintomo della progressiva involuzione giustizialista in atto, evidenziando l'espansione ad ogni livello di un concetto del processo penale come macchina amministrativa di condanna piuttosto che di accertamento garantito. In attesa che chi ha il dovere di intervenire lo faccia, noi assicuriamo alla collega piemontese, a tutta l'avvocatura e soprattutto ai cittadini, che non consentiremo che il diritto di difesa perda la sua sacralità ed effettività costituzionale e si affievolisca nella mera eventualità ed inessenzialità del suo esercizio.
La Giunta Ucpi
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 27 dicembre 2019
L'attacco al nostro giornale ci ricorda che in Italia ha preso il sopravvento la cultura del sospetto. Gli indizi diventano fatti, l'onere della prova è invertito, il diritto alla difesa è un simulacro. Dalla prescrizione ai sequestri preventivi. Il simpatico attacco sferzato contro il nostro giornale alla vigilia di Natale - con la scelta cautelativa di sospendere a titolo di garanzia l'erogazione dei finanziamenti pubblici a causa di una vecchia inchiesta della Guardia di finanza piena zeppa di falsità rimasta in giacenza per sette anni e riesumata tra il 2018 e il 2019 all'epoca in cui il dipartimento dell'Editoria a guida grillina prometteva un giorno sì e l'altro pure di far chiudere il Foglio - può essere studiato utilizzando due chiavi di lettura diverse anche se probabilmente simmetriche.
Una prima chiave di lettura è quella che può riguardare l'indifferenza complice di chi sceglie di restare neutrale di fronte al tentativo di aggredire una testata giornalistica per via politico-giudiziaria. Una seconda chiave di lettura è quella che ha a che fare con un altro aspetto non meno importante e che riguarda un tema legato a un altro tipo di indifferenza nociva che esiste nel nostro paese: l'incapacità di combattere con forza una cultura politico-giudiziaria che tende costantemente a trasformare ogni minimo sospetto in una sentenza di condanna. In questo caso il tema, che ci riguarda, non è tanto la trasformazione teorica della cultura del sospetto nell'anticamera della verità ma è la codificazione di un sistema all'interno del quale gli indizi vengono trasformati in un fatto e in cui si registra, nell'ordine: (a) lo slittamento del diritto dalla centralità del fatto alla centralità del sospetto; (b) la progressiva inversione dell'onere della prova; (c) la scelta di fare alla lunga delle garanzie della difesa un semplice simulacro. In ambito penale, ma non solo in questo ambito, esistono e cominciano a essere molto diffuse misure di prevenzione che prescindono dall'accertamento dei reati e che si applicano a soggetti ritenuti, in base a una semplice serie di indizi, socialmente pericolosi e potenzialmente criminali, per i quali la garanzia costituzionale dell'essere innocenti fino a prova contraria semplicemente non esiste più.
In questo senso, la decisione del dipartimento dell'Editoria di bloccare l'erogazione dei finanziamenti pubblici del 2018 al Foglio sulla base di un semplice sospetto è in qualche modo figlia di una consuetudine alla quale buona parte del paese, e non solo la parte grillina che lo rappresenta, sembra essersi abituata. L'Italia è il paese in cui, in attesa di chiarire la fondatezza di molti capi d'imputazione, può succedere che un'impresa possa subire, per ragioni legate a scelte cautelative, danni economici irreversibili, capaci di precludere la sopravvivenza stessa di un'attività. L'Italia è il paese in cui gli imprenditori possono anche fallire e chiudere bottega per avere subìto sequestri preventivi anche in assenza di una sentenza definitiva (chiedere a Matteo Brusola, imprenditore della Brianza, che nel giugno 2014 ricevette dalla prefettura di Milano un'interdittiva antimafia che portò alla chiusura della sua azienda salvo poi quattro anni dopo vedersi scagionato da ogni accusa con l'impresa andata nel frattempo fallita).
L'Italia è il paese in cui grazie a una legge scellerata approvata nella precedente legislatura - legge 17 ottobre 2017, n. 171 - viene consentito sulla base di meri indizi di colpevolezza l'applicazione di misure di prevenzione personali (sequestro o confisca) anche per reati contro la Pubblica amministrazione, rendendo così forte il rischio che in attesa di chiarire la fondatezza dei capi di imputazione un'impresa possa subire un danno economico irreversibile.
L'Italia, poi, è anche il paese che ha scelto di avere numerosi protocolli di legalità che prevedono l'impossibilità per un operatore economico rinviato a giudizio (come se il rinvio a giudizio fosse una sentenza di condanna) di continuare a partecipare alle gare o di continuare a eseguire un contratto in essere. L'Italia, grazie alla legge "spazza-corrotti" introdotta in questa legislatura dalla maggioranza gialloverde, è lo stesso paese che, abolendo la prescrizione, ha trasformato ogni processo in una pena potenzialmente eterna ed è lo stesso paese che ha introdotto la possibilità di mantenere la confisca di un'impresa anche quando dopo il giudizio di primo grado sia intervenuto un proscioglimento del reato per prescrizione o per amnistia.
L'Italia, infine, è il paese in cui i detenuti presenti in custodia cautelare nell'arco degli ultimi 11 anni sono pari al 40,77 per cento del totale, il che significa che su cinque persone "custodite" dallo stato nelle nostre prigioni almeno due si trovano oggi rinchiuse senza che la loro responsabilità penale sia stata accertata in via definitiva.
L'Italia, per concludere, è il paese in cui sono più di 1.000 le persone che finiscono in carcere ingiustamente ogni anno e che ricevono - dopo una lunghissima e mortificante procedura - denaro quale retribuzione per la sottratta libertà (l'Italia ha speso, nel 2017, circa 35 milioni di euro per indagini sbagliate che hanno costretto persone a privarsi del diritto fondamentale in un paese civile). "Questo - ci dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - è un paese slegato dai suoi fondamentali e dalla realtà della vita quotidiana, che non ha alcuna sensibilità della realtà e di come la questione reputazionale impatti sulla vita delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori e di come si possano distruggere imprese. E di quale ansia generi nel nostro mondo l'assoluta sottovalutazione degli impatti di questi provvedimenti, con il combinato disposto della questione della prescrizione, che invece di risolvere i problemi a monte, ossia la durata dei processi, parte dalla direzione opposta".
L'eccessiva lentezza del sistema giudiziario, in altre parole, ha fatto sì che negli ultimi vent'anni siano stati introdotti provvedimenti così detti anticipatori che il giudice può emettere all'inizio o durante il giudizio senza che sia presente una sentenza definitiva. Lo schema di gioco è chiaro: poiché il sistema non riesce a essere celere, si è scelto di sacrificare alcune prerogative indispensabili per un giudizio equilibrato pur di arrivare velocemente a una decisione (con il rischio che questa possa anche essere ingiusta). Un paese normale, e sano, dovrebbe scommettere su processi più rapidi e dovrebbe punire chi ha responsabilità solo alla fine di un iter giudiziario. Un paese non normale, e malato, sceglie invece di scommettere sui processi lenti, per esempio abolendo la prescrizione, e sceglie di limitare la libertà di imprese e individui solo sulla base di indizi e di sospetti. L'Italia, almeno fino a oggi, ha deciso di puntare sul secondo modello e la politica, pur potendosi ribellare, almeno finora ha scelto di essere complice di un sistema osceno che trasforma il sospetto nell'anticamera della verità. Non sarebbe ora di finirla?
di Stefano Loconte e Giulia Mentasti
Italia Oggi, 27 dicembre 2019
Scatta la custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione fiscale. Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede anche per questo reato tributario sanzioni più severe, salvando solo dalla confisca per sproporzione. Custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione: è legge il decreto fiscale 124/19 (legge 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che anche per questo reato tributario prevede pene più severe, salvando solo dalla confisca per sproporzione.
Precisamente la riforma innalza la pena, portando il minimo da 1 anno e sei mesi a 2 anni e il massimo da 4 a 5 anni di reclusione: ma è proprio quest'ultima modifica del massimo edittale ad avere risvolti pratici di non poco rilievo, se si considera che il codice di rito, all'art. 280 cpp., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ammette la custodia cautelare in carcere.
E se l'inasprimento del trattamento sanzionatorio comporterà conseguenze pratiche particolarmente gravose per i contribuenti che non presentano la dichiarazione, da non sottovalutare anche gli effetti della mutata pena per la dichiarazione infedele dei redditi o dell'Iva.
Il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, fino agli arresti domiciliari, sinora preclusi per gli indagati di tale reato, potranno trovare applicazione: infatti, tenuto conto che il suddetto art. 80 cp ne limita l'operatività a quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, significativa è la scelta del legislatore di innalzare la pena, sinora ricompresa tra l'uno e i tre anni di reclusione, portando il quadro sanzionatorio tra i 2 anni e i 4 anni e 6 mesi di reclusione.
Per l'infedele dichiarazione si assiste anche a un abbassamento delle soglie di punibilità, intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro): si inverte così la rotta intrapresa dalla riforma del 2015, che invece aveva ridotto l'area di rilevanza penale.
No, invece, alla confisca per sproporzione per tali fattispecie: mentre il dl 124/2019 ne aveva ipotizzato, anche per l'infedele e omessa dichiarazione, l'applicabilità, gli emendamenti, approvati dalla camera e confermati dal senato, hanno preferito limitare questa misura ai reati caratterizzati dalla fraudolenza, quali l'uso di fatture false.
Ciò detto, gli aumenti comporteranno anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, tanto alla dichiarazione infedele quanto a quella omessa si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Ora l'iter si allunga, e il pm dovrà chiedere il rinvio a giudizio al gup, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non prosciolga con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del pm e darà l'avvio al dibattimento.
Per evitare il procedimento penale e tutti i suddetti effetti che potrebbero derivarne, il legislatore dà una chance: l'art. 13 dlgs 74/2000 prevede infatti la non punibilità di tali reati se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Unico avvertimento, la regolarizzazione deve essere spontanea, e cioè intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
- Siracusa. Detenuto suicida in cella alla vigilia di Natale, aveva 26 anni
- Gratuito patrocinio, la falsa autocertificazione non basta per la revoca del beneficio
- Spazza-corrotti a rischio incostituzionalità, ma non "decide" la Cassazione
- Un ragazzo suicida a Siracusa nel giorno di Natale: siamo a 52
- Trento. Cooperazione internazionale, via le barriere










