orizzontescuola.it, 31 ottobre 2019
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare riguardante le assenze a scuola dei figli dei detenuti. Piena soddisfazione della Sottosegretaria, Lucia Azzolina. "Con la circolare emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulle assenze scolastiche dei figli delle persone detenute si compie un passo avanti importante a tutela di questi ragazzi" afferma Azzolina.
"È una circolare che ho personalmente sollecitato, anche su segnalazione del mio collega parlamentare Raffaele Bruno, che conosce bene il tema ed è impegnato in un capillare tour nelle carceri alla scoperta delle buone pratiche e dei laboratori teatrali che saranno oggetto di una specifica mozione di cui sarà primo firmatario. Con la circolare appena emanata si guarda, finalmente anche alle esigenze degli alunni e degli studenti figli, o parenti entro il secondo grado, di persone detenute e alle assenze che sono costretti a fare per andare in visita dai loro cari" prosegue la Sottosegretaria.
"Credo sia un bel gesto di attenzione e civiltà. Che evita un danno ulteriore a ragazzini che affrontano già evidenti difficoltà - sottolinea Azzolina - abbiamo invitato le scuole a porre particolare attenzione alla condizione di questi alunni e a inserire fra le possibili deroghe relative alle assenze anche queste visite, qualificandole come 'ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale".
Bruno (M5S): passo avanti contro pregiudizi
"Un gesto di grande cura nei confronti di chi, già alle prese con tante difficoltà famigliari e sociali, rischia di essere penalizzato anche in ambito scolastico": così Raffaele Bruno, deputato del Movimento 5 Stelle, commenta la circolare del Miur con cui si invitano le scuole a considerare la particolare condizione che vivono i figli di persone detenute. "La scuola ha il dovere di stare al fianco e sostenere i soggetti più fragili e vulnerabili, che non devono mai sentirsi esclusi: per questo sono particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto insieme al nostro sottosegretario al Miur, Lucia Azzolina", prosegue Bruno. "Prevedendo tra le possibilità di deroga alle assenze dei ragazzi le visite in carcere dei loro familiari, diamo un messaggio culturale e sociale molto importante: e cioè che non devono sentirsi vittime, né lo Stato li considera tali. Il mio impegno per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e per diffondere sempre di più il concetto di carcere come luogo rieducativo ed evolutivo va avanti da tempo", sottolinea il deputato del Movimento 5 Stelle.
"Da mesi proseguono infatti sui territori gli appuntamenti del progetto, che mi vede in prima fila, 'Gli ultimi saranno - Conforto dell'arte, vicinanza delle istituzioni', che trova nell'arte un motivo e un momento di inclusione e di positiva espressione di sé delle persone ai margini della società. Il mio grazie va al personale delle strutture carcerarie che ci ospitano e agli artisti che rendono speciale ogni incontro. Prossimamente la Camera dei Deputati discuterà una mozione a mia prima firma proprio su questo tema. Le istituzioni possono e devono fare tanto per combattere pregiudizi ed emarginazione sociale: oggi abbiamo compiuto un altro piccolo ma grande passo in questa direzione.
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 31 ottobre 2019
A Urbania XX Convegno internazionale promosso dalla rivista europea 'Catarsi Teatri delle diversità'. Minoia: "Nel corso dell'evento sarà presentato il Network internazionale di teatro in carcere".
Torna col suo carico di esperienze, punti di vista e impegno sociale, il convegno internazionale promosso a Urbania dalla rivista europea 'Catarsi Teatri delle Diversità', in programma quest'anno per l'1, 2 e 3 novembre. L'edizione numero 20 dell'evento. che ospita ogni anno personalità arrivate nelle Marche da tutto il mondo per confrontarsi sui temi della detenzione, si intitola "Emanciparsi dalla subalternità: teatro, sport e letteratura in carcere" e richiama un concetto chiave del pensiero di Antonio Gramsci al quale è dedicato il Premio internazionale per il teatro in carcere istituito nella 2016 e giunto alla quarta edizione.
"Teatro, sport e letteratura - spiega Vito Minoia, presidente del Coordinamento nazionale teatro in carcere - sono le tre parole chiave della performance inaugurale del Teatro universitario Aenigma con la compagnia della Casa circondariale di Pesaro "Lo Spacco", dedicata al rugby e a La luna e i falò di Cesare Pavese. Molto ricco il programma di quest'anno che vede in evidenza anche il film "Fortezza", presentato proprio in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma: realizzato con gli attori della Compagnia AdDentro, della Casa di reclusione di Civitavecchia, è ispirato a Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. In calendario anche Prometeo incatenato, spettacolo di Balamòs Teatro con gli allievi del Centro teatrale universitario di Ferrara, libero adattamento dell'omonima tragedia di Eschilo".
La letteratura sarà valorizzata anche nella testimonianza di Jean Trounstine (premio Gramsci 2018) regista scrittrice e attivista per i diritti delle persone private della libertà personale, ideatrice con Robert P. Waxler a Boston, del programma 'Changing life through literature'. Alla presenza di Tobias Biancone, direttore generale dell'International Theatre Institute (Iti-Unesco) sarà poi presentato il Network internazionale di teatro in carcere (International Network theatre in prison), lanciato nella scorsa edizione del convegno internazionale e promosso da 'Catarsi teatri delle diversità' in partnership con l'Iti Unesco.
"Grazie al lavoro della nuova rivista internazionale di educazione e formazione "Cercare, carcere anagramma di" - prosegue Minoia - verrà data continuità al progetto "University scenes for theatre in prison", avviato a Urbania nel 2017. Sarà inoltre presentato ufficialmente il programma della sesta edizione della rassegna nazionale di teatro in carcere 'Destini incrociati' promossa dal Coordinamento nazionale Teatro in carcere in collaborazione con il ministero della Giustizia e il ministero per i Beni e le attività culturali, in programma quest'anno a Saluzzo il 12, 13 e 14 dicembre 2019".
di Errico Novi
Il Dubbio, 31 ottobre 2019
Il presidente Cnf a Bonafede: "Nuova norma sia rinviata". Sono i diritti di difesa il filo conduttore. Ma per i due dossier indicati come priorità dall'avvocatura, patrocinio a spese dello Stato da una parte, prescrizione dall'altra, ci sono aspettative assai diverse. Con due distinti comunicati diffusi nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin accoglie con soddisfazione "l'accelerazione della riforma" sul ddl Bonafede relativo al patrocinio per i meno abbienti, poi chiede allo stesso ministro della Giustizia di "attivare un monitoraggio sulla effettiva riduzione dei tempi del processo, non appena sarà introdotta la riforma penale" e di "congelare" nel frattempo "la norma sulla prescrizione".
Di fatto dal mondo forense arriva al legislatore, innanzitutto al governo, l'invito a occuparsi di giustizia con rigore scientifico. La legge sulla difesa a spese dello Stato "accoglie in buona parte le indicazioni del Cnf e di tutte le componenti della avvocatura", ricorda Mascherin nella sua nota. Secondo la stessa logica, sulla prescrizione l'invito del Cnf è a intervenire a partire dalla realtà dei dati.
La stessa Unione Camere penali, che contro la "nuova" prescrizione si è astenuta dalle udienze per tutta la scorsa settimana, non smette di sollecitare via Arenula ad ascoltare i rilievi avanzati, sulla norma approvata con la "spazza corrotti", dalla "intera comunità dei giuristi italiani", che con gli avvocati riunisce anche l'accademia. Mascherin dunque spiega di aver fatto pervenire a Bonafede "la richiesta di rinviare l'entrata in vigore della norma sulla prescrizione per il periodo necessario a effettuare un monitoraggio appropriato sulla effettiva riduzione dei tempi del processo, non appena sarà approvata la riforma penale, mantenendo inalterate le garanzie processuali per l'imputato".
Secondo il presidente del Cnf vanno prima di tutto verificati gli effetti della riforma, poi si potrà ragionare sui termini di estinzione dei reati. "Una volta terminato questo periodo di verifica, la politica potrà valutare a ragion veduta le modalità di applicazione, o meno, di un nuovo regime della prescrizione", fa notare infatti Mascherin. Che ricorda ancora: "I tempi del processo penale dipendono da diversi aspetti solo in parte procedurali e in parte legati a investimenti in strutture e personale.
È evidente che il tema della prescrizione e tutti gli aspetti critici sono indissolubilmente legati alla durata del processo", fa notare il presidente del Cnf, nel senso che "più il giusto processo si svilupperà in tempi ragionevoli meno rilevante sarà il tema della prescrizione. La priorità è quindi evitare che un cittadino possa essere un ' imputato a vita', cosa che sono certo tutti vogliono scongiurare. Per questo motivo", spiega, "abbiamo ritenuto opportuno formulare al ministro della Giustizia la proposta di congelare la norma sulla prescrizione e di attivare, non appena sarà introdotta la riforma penale, un monitoraggio, per un periodo adeguato, sulla effettiva riduzione dei tempi del processo".
Una sollecitazione sulla quale andrà ora attesa la risposta del ministro. Intanto il Parlamento andrà avanti con l'esame del ddl sul patrocinio a spese dello Stato. Ieri Mascherin ha incontrato il vicepresidente della commissione Giustizia di Montecitorio Franco Vazio, facente funzioni di presidente della commissione stessa, che ha anticipato l'esito dell'ufficio di presidenza tenuto poche ore dopo: è stato fissato per giovedì 7 novembre l'avvio delle audizioni sulla legge presentata proprio dal guardasigilli Bonafede a partire dalle indicazioni del Cnf. E sarà proprio il massimo organo istituzionale dell'avvocatura il primo interlocutore ad essere ascoltato dai deputati della Seconda commissione.
Da Mascherin, che accoglie "come una buona notizia" la "accelerazione sulla riforma" comunicata da Vazio, arriva "l'auspicio che nel corso dell'iter parlamentare il testo venga ulteriormente migliorato". Prospettiva del tutto realistica considerato lo spirito di collaborazione con l'avvocatura che ha segnato il provvedimento fin dalla sua elaborazione.
di Camillo D'Alessandro*
Il Foglio, 31 ottobre 2019
Lo sciopero degli avvocati italiani pone le forze politiche e il legislatore davanti ad un bivio. Non si tratta di una automatica condivisione di tutto, non si tratta di aderire, ma di riconoscere che esiste una emergenza democratica nel paese, la più pericolosa: il populismo penale.
La deriva giustizialista nutre l'idea di una legislazione penale orientata alla vendetta, allo scalpo da esibire, non alla garanzia di una eventuale pena proporzionata, se accertata, orientata alla presunzione di colpevolezza, non di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio, orientata alla drammatizzazione finale di una giustizia da esercitare contro "i nemici del popolo" (chi sono ?), ma non in nome del popolo.
I populismi si nutrono di una semina irresponsabile di giustizialismo che invade, penetra, influenza l'esercizio del potere legislativo incapace di essere terzo, libero, dalla pressione del "popolo di Barabba", la piazza, sempre più mediatica, virtuale, dove le pulsioni sostituiscono i diritti. Il riformismo non può avere paura, innanzitutto del confronto con chi legittimamente la pensa diversamente, ma che non significa adesione, il riformismo deve porsi il compito della contaminazione, a partire dalla prescrizione, non si può essere imputati per sempre.
E per questo, proprio su questo tema, sulla barbarie relativa alla fine della prescrizione, il Parlamento non può stare solo a guardare ma deve agire per aprire una riflessione necessaria per arrivare ai correttivi rispetto all'impianto precedente. Il riformismo è innanzitutto il coraggio di cambiare, altrimenti è una finzione.
Il riformismo è tale se capace di esprimere autonomia di giudizio, ovvero consapevolezza, soprattutto in questa fase della storia del paese che non è neutra, rispetto alla tenuta della impalcatura di suo Stato liberale, democratico, repubblicano fondato sulla separazione e sulla autonomia dei poteri. Non condivido, per nulla, il ripiegare, ogni volta, il tema del diritto penale e del giusto processo ad uno scontro tra politica e magistratura, tirato in ballo dalle tifoserie tra garantisti e giustiziasti, come se giudici e pubblici ministeri fossero schierati militarmente tra i secondi. Per fortuna non è così.
Di certo fanno più rumore alcuni casi di spettacolarizzazione rispetto al lavoro quotidiano, riservato e rispettoso, del corpo della giustizia italiana. Il punto è un altro e va rovesciato. Il populismo penale non preme, con evidente successo, influenzandola, solo sulla politica, ma diviene strumento di pressione, di aspettativa punitiva a prescindere (perché nella narrazione populista la giustizia coincide solo con la condanna), anche e soprattutto sulla giurisdizione e, quindi, sul processo, sin dalle sue fase preliminari.
Abbiamo assistito, spesso, ad attacchi indegni della piazza nei confronti di giudici rei di aver espresso una sentenza di assoluzione, perché l'aspettativa alimentata dal circuito della rabbia, rispetto a qualunque fatto socialmente rilevante, aveva espresso già la sua condanna, come se i processi penali, codice e procedura penale, dovessero risolvere conflitti sociali e non più accertare responsabilità individuali, come se il giudice dovesse ambire al consenso e non ad amministrare la giustizia.
Ci troviamo di fronte ad un sovvertimento delle regole del diritto e ad un evidente salto di qualità: il populismo penale diviene ideologia da perseguire con conseguente iniziativa legislativa a tal punto da spingersi fino alle estreme conseguenze introducendo, nell'ordinamento, la possibilità di referendum propositivo sulla materia penale, che dovrebbe essere salvaguardata e garantita dagli impulsi, dagli istinti della paura e del risentimento.
Io chiaramente ho votato contro. Il riformismo vero non può esitare nel porsi alla guida delle istanze che provengono, sia dalla magistratura, quanto dagli avvocati, nella difesa dell'idea costituzionale del processo penale, nella difesa del principio della proporzionalità tra offesa e difesa e che l'accertamento dei fatti sia dentro il processo, in un giusto processo.
In tal senso non può essere omessa la necessità, non più rinviabile, della introduzione in Costituzione della fondamentale figura dell'avvocato. Di fronte a questa gigantesca questione il tema non può essere il calcolo della convenienza. Il nostro dovere è esercitare responsabilità. Lo spartiacque non è tra giustizialismo e garantismo, ma stare dentro e difendere i dettami costituzionali o fuori. Nessuna valutazione di opportunità può prevalere, ogni ripiego silente oggi sarà giudicato domani alla stregua di un codardo ritiro tematico, il più importante, quello dei diritti e dei doveri, quello delle libertà: quello della giustizia.
*Deputato di Italia Viva
di Antonio Pitoni
La Notizia, 31 ottobre 2019
Ordine e Sindacato dei giornalisti fanno muro sul ddl Di Nicola. Il testo non va modificato. La legge si è arenata in Senato. Oggi un vertice per trovare la quadra. Alla fine, per sbrogliare la matassa, è dovuto intervenire il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.
Che ha convocato per oggi, a Via Arenula, una riunione per sbloccare l'iter del ddl sulle liti temerarie contro i giornalisti, a prima firma del grillino Primo Di Nicola, incagliatosi in commissione al Senato proprio quando il voto per il passaggio del provvedimento all'esame dell'Aula sembrava solo una formalità.
E tutto a causa di alcuni rilievi sollevati all'ultimo momento proprio dal ministero della Giustizia, nella persona del sottosegretario Pd Andrea Giorgis. Sentito martedì da La Notizia, ha assicurato che il rinvio del voto in commissione si è reso necessario per "eliminare refusi" dal disegno di legge e inserirlo eventualmente in un testo più ampio relativo a tutte le liti temerarie, non solo quelle contro i giornalisti.
"Solo per rendere il ddl più efficace - ha aggiunto Giorgis -. Non si può ad esempio parlare giuridicamente di malafede, ma solo di dolo o colpa grave". Una versione che, però, non ha, convinto per niente Di Nicola, che sarà presente alla riunione di oggi al ministero insieme ai capigruppo della commissione Giustizia del Senato: "Ho presentato un ddl con un solo articolo, proprio per evitare che finisse sul binario morto come accaduto negli ultimi 20 anni - ha replicato al sottosegretario. Giorgis parli chiaro e dica se vuole o no questa riforma".
Una posizione peraltro condivisa anche dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, che sta seguendo da vicino l'iter della legge. "La lite temeraria è una fattispecie tipica del mondo dell'informazione - spiega, sentito da La Notizia -. Equipararla ad altri ambiti professionali è sbagliato, perché, quando utilizzata contro un giornalista, non solo si lede l'articolo 21 della Costituzione e il diritto dei cittadini ad essere informati, ma mira ad interrompere - intimidendolo - la doverosa attività del cronista di informare.
Per questo ritengo che il ddl Di Nicola non debba essere toccato - conclude. Se si mette troppa carne sul fuoco, magari allargandone l'ambito di applicazione ad altre fattispecie, si rischia un altro nulla di fatto, l'ennesimo dopo i tanti già registrati negli ultimi vent'anni". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Federazione nazionale della stampa.
"La battuta d'arresto subita dal ddl Di Nicola sul contrasto alle querele bavaglio non lascia presagire nulla di buono", affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, rispettivamente segretario generale e presidente del sindacato dei giornalisti.
"Vorremmo sbagliarci e ci auguriamo di essere smentiti al più presto, ma il tentativo di emendare la proposta nella parte in cui prevede la condanna del querelante ad una pena pecuniaria non inferiore alla metà del risarcimento richiesto al giornalista nasconde il tentativo, trasversale a tutte le forze politiche, di eliminare - concludono i vertici della Fnsi - qualsiasi elemento di certezza nella determinazione della sanzione per introdurre una discrezionalità assoluta da parte del giudice che non è detto possa sempre tradursi in condanne esemplari".
di Carlo Bonini
La Repubblica, 31 ottobre 2019
La famiglia presenta la lista dei testimoni per il processo agli ufficiali dell'Arma: da Gallitelli, Del Sette e Nistri a Trenta e La Russa, ecco chi deporrà. Non è ancora cominciato la prima udienza sarà il 12 novembre - ma il processo a otto ufficiali dei carabinieri per il depistaggio delle indagini sull'omicidio di Stefano Cucchi promette di illuminare la storia non scritta dell'Arma di questi ultimi dieci anni.
E, con lei, il conflitto sordo, senza quartiere, mai neppure dissimulato tra i due comandanti generali che si sono avvicendati tra l'omicidio di Stefano (2009) e il crollo del muro di omertà (2018). Un conflitto che ha spaccato lo Stato maggiore, indotto doppie fedeltà, e oggettivamente contribuito a un contesto refrattario alla verità.
Parliamo del generale Leonardo Gallitelli (comandante dal giugno del 2009 al gennaio del 2015) e del generale Tullio Del Sette (comandante dal gennaio del 2015 al gennaio del 2018). I nomi di entrambi compaiono infatti nella lista dei testimoni di cui viene chiesta la deposizione in aula che la famiglia Cucchi ha depositato ieri nella cancelleria della settima sezione del Tribunale di Roma, di fronte al giudice - Federico Bona Galvagno - di cui, nei giorni scorsi ha per altro chiesto, insieme a tutte le parti civili private, l'astensione per "gravi ragioni di convenienza".
Vale a dire il rapporto di consuetudine e amicizia che lo legherebbe al generale Del Sette e che lo ha visto ripetutamente partecipare, nel tempo, a convegni e manifestazioni organizzate dal Comando generale. In un'apertura di gioco volutamente anticipata e in qualche modo funzionale alla ricerca (non facile) di un giudice sufficientemente sereno e dalle spalle larghe in grado di sostenere la pressione che il processo inevitabilmente produrrà, la famiglia Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo fissano dunque il contesto di un giudizio che, arrivati a questo punto, rischia di contare persino di più di quello che andrà a sentenza il 14 novembre per le responsabilità dell'omicidio di Stefano.
Se è vero infatti - come il pm Giovanni Musarò ha ripetuto più volte - che Stefano è stato ucciso una seconda volta dalle manipolazioni dell'intera catena gerarchica dei carabinieri di Roma nel 2009, e una terza volta dalle omissioni sapienti degli ufficiali dell'Arma che, tra il 2015 e il 2016, avrebbero dovuto dare impulso definitivo alla ricerca di una verità che aveva allora cominciato finalmente a palesarsi, è altrettanto vero che dieci anni di depistaggi non possono essere spiegati come frutto delle mosse infedeli di un generale di brigata, un colonnello, un capitano, un paio di maggiori e qualche maresciallo.
Il processo per depistaggio dovrà infatti rispondere a una domanda cruciale. Come è stato possibile che, in dieci anni, in due diverse occasioni, ufficiali dell'Arma si attivarono per occultare la verità nell'apparente inconsapevolezza del Comando generale, del suo Stato maggiore, dei comandanti che nel tempo si sono avvicendati a Roma.
Per essere ancora più chiari: obbligato per legge alla verità, l'ex comandante Gallitelli, che in dieci anni si è sistematicamente sottratto a qualsiasi interlocuzione o domanda sul caso Cucchi, dovrà finalmente spiegare in che modo gestì la morte di Stefano. Quale fu la sua interlocuzione con l'allora comandante provinciale di Roma e suo delfino, il generale Vittorio Tomasone (oggi generale di corpo d'armata), l'ufficiale da cui gerarchicamente dipendeva l'attuale generale e imputato Alessandro Casarsa.
E quale fu l'interlocuzione del Comando generale con l'allora ministro della difesa Ignazio La Russa (anche lui nella lista testi insieme alla ex ministra Trenta). Allo stesso modo, il generale Del Sette dovrà chiarire per quali ragioni, sotto i suoi occhi e quelli dell'ufficiale che aveva voluto al comando di Roma, Salvatore Luongo, la ricerca della verità venne nuovamente ostacolata. E perché né lui, né il suo predecessore, trovarono mai il coraggio di rompere l'omertà con un gesto trasparente, come quello del nuovo Comandante generale Giovanni Nistri che nel processo ha costituito l'Arma parte civile e, anche lui, indicato ora come testimone.
Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2019
Responsabilità delle Pa - Detenzione inumana - Risarcimento danni - Natura - Indennitaria e non risarcitoria - Prescrizione decennale - Configurabilità - Decadenza dell'azione ex art. 2 de DL n. 92 del 2014 - Sussiste. La domanda di risarcimento danni per inumana detenzione ha natura indennitaria e non risarcitoria pertanto il termine di prescrizione per la domanda non può essere quello quinquennale ex articolo 2947 cod. civ. Il Dl 92 del 2014 ha creato un rimedio nuovo per tale fattispecie, di natura prettamente indennitaria, applicabile anche retroattivamente a situazione pregresse, e che per questo è soggetto a prescrizione decennale. Tuttavia non è immune da decadenza di cui all'art. 2 dello Dl citato qualora l'azione non sia stata esercitata entro i 6 mesi dalla sua entrata in vigore ovvero 28 giugno 2014.
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 ottobre 2019 n. 26974.
Cedu - Inumana detenzione - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter l. n. 354 del 1975 - Prescrizione decennale. Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Cedu, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria.
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 29 agosto 2019 n. 21789.
Responsabilità e risarcimento - Trattamento inumano - Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - Prescrizione decennale - Termine - Decorrenza. Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto dall'art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, il termine comincia a decorrere solo da tale data.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 8 maggio 2018 n. 11018.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Equa riparazione - Proponibilità dell'azione in pendenza del processo - Compatibilità tra decorrenza del termine di prescrizione e pendenza del termine di decadenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Il diritto a una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione per condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. si prescrive in dieci anni che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione inumana. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa introdotta dal DL n. 92 del 2014, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 dello stesso decreto, hanno anch'essi diritto all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, ord. pen. il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 2 ottobre 2012 n. 16783.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 44198/2019. Non commette il reato di autoriciclaggio l'amministratore che distrae l'azienda che apparteneva a una società fallita, reimpiegandola nelle attività economiche di un'altra costituita ad hoc. La Cassazione (sentenza 44198) respinge il ricorso del Pm, che contestava l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva avallato la scelta del Gip.
Un verdetto che escludeva il reato, per l'assenza di una concreta idoneità dissimulatoria, e dunque il sequestro preventivo di oltre 9 milioni di euro nei confronti del manager e della Srl per la responsabilità degli enti nel reato di autoriciclaggio, come previsto dal Dlgs 231/2001 (articolo 25-octies). Secondo la pubblica accusa la decisione era il risultato di una lettura sbagliata della norma sull'autoriciclaggio, che, nell'utilizzare la frase "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa", non farebbe riferimento a un connotato esclusivo della condotta, ma "al risultato complessivo dell'azione, che deriva dal combinato tra condotta di autoriciclaggio in senso stretto e delitto presupposto". E se quest'ultimo è dunque idoneo a "nascondere" la provenienza delittuosa del bene, non servono altri accorgimenti dissimulatori.
Nello specifico la distrazione era stata messa in atto con un contratto di affitto dell' azienda simulato, in favore di una nuova società formalmente amministrata e partecipata dai familiari degli esponenti della fallita. Un meccanismo finalizzato a dare un'apparenza di legalità al negozio e dunque a far sembrare l'azienda di provenienza lecita.
Il contratto poi, pur concluso prima dell'entrata in vigore della norma sull'autoriciclaggio, aveva avuto conseguenze nel tempo. Per la Cassazione però la lettura del Pm presta il fianco a due critiche. La conclusione si traduce, infatti, in una non consentita duplicazione del reato presupposto, che non può far scattare al tempo stesso la bancarotta per distrazione e l'autoriciclaggio. Ma, anche ammettendo la correttezza della tesi del Pm, questa sarebbe comunque in contrasto con l'articolo 2 del Codice penale che impedisce di punire qualcuno per un reato non previsto dalla legge del tempo. Il riciclaggio è, infatti, un reato istantaneo, nello specifico tutte le operazioni di impiego dell'azienda di costruzione ed appalti pubblici si erano consumate prima dell'introduzione dell'articolo 648-ter, mentre era ininfluente la durata dei contratti ottenuti grazie al trasferimento fraudolento.
Anche ipotizzando un concorso di reati tra bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio - per il bene sottratto ai creditori e reimmesso sul mercato, riutilizzando l'oggetto del reato presupposto - sarebbe comunque necessario che vendite e cessioni fossero successive all'operatività della norma.
Detto questo, la Cassazione chiarisce che per configurare l'autoriciclaggio è necessaria una particolare capacità dissimulatoria, tale da dimostrare che l'autore abbia effettivamente voluto occultare l'origine illecita dei beni. Condizione che, nello specifico, non sembra soddisfatta dalla sola distrazione e dal successivo contratto fittizio, senza ulteriori "accorgimenti".
di Rossella Grasso
Il Riformista, 31 ottobre 2019
"Il carcere come azienda ha fallito". Ne è convinto Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania. Quotidianamente visita le carceri della regione, parla con i detenuti e le loro famiglie e con il personale penitenziario e fa un quadro della situazione. "Il primo dato che emerge con forza è quello del sovraffollamento - dice - celle da 2 diventano da 4, da 3 diventano da 6 e in alcuni casi anche da 9 con i letti a castello.
A una persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, non alla dignità". Ciambriello riporta una situazione allarmante con celle senza doccia, spazi troppo stretti con il cucinino troppo vicino al bagno. "A Carinola il bagno è a vista - dice - Lì erano sezioni per il 41bis, c'erano i terroristi e l'alta sicurezza, quindi dall'esterno bisognava poter vedere il detenuto anche quando andava in bagno ma non penso sia una questione di sicurezza".
Poi c'è la questione della sanità. Interminabili liste d'attesa per visite specialistiche e operazioni chirurgiche e mancano i farmaci. "Non ci sono nemmeno psicologi e psichiatri - denuncia Ciambriello - Eppure questa popolazione che si aggira intorno alle 7.870 unità ha problemi psicologici e psichiatrici. Sono persone che magari già in ingresso avevano il sostegno del Dipartimento di Salute Mentale, ma in carcere gli viene negato".
Eppure i detenuti con disagio psichico ci sono. Tra il 2015 e il 2016 sono infatti stati chiusi gli ospedali psichiatrici di Aversa e Secondigliano dove c'erano più di 400 persone ristrette. "C'è questa innovazione delle R.E.M.S. residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza in un sistema più sanitario - continua il garante dei detenuti - ma sono appena 50 i posti. Dove sono finiti gli altri 350? Mentre stiamo parlando nelle carceri campane ci sono almeno 13 detenuti che dovrebbero stare in una R.E.M.S. e poiché non ci sono posti devono stare in carcere ".
Ciambriello racconta che la metà dei detenuti in Campania sono in attesa di giudizio e molti di questi escono innocenti senza aver fatto nemmeno il processo di primo grado. "Negli ultimi 15 anni 16.000 italiani hanno ricevuto un risarcimento in denaro per ingiusta detenzione, l'anno scorso tra Napoli e provincia è successo a 410 persone".
Molti di loro, una volta tornati in libertà, non vogliono più avere a che fare con la giustizia e i risarcimenti non li chiedono nemmeno. "I reati gravissimi in Italia tra 61.000 detenuti sono appena 5.100, sono quelli che stanno dentro per reati connessi alla malavita organizzata, omicidio e altro. In Campania non arrivano nemmeno a 1.000. A uno che è condannato a un anno di carcere perché non assegnare una pena alternativa? Invece no, lo mandiamo in carcere, 'l'università del crimine' dove ci costa 159 euro al giorno".
Il problema del sovraffollamento non insiste solo sulla Campania ma su tutta Italia che è in cima alla classifica europea per il sovraffollamento. In Campania c'è il 127% di detenuti in più, solo a Poggioreale che ha una capienza stimata di 1.633 posti, c'è una presenza di 2.364 detenuti. Da anni si parla di costruire un nuovo carcere, ristrutturare padiglioni, sono arrivati anche fondi dal ministero per le infrastrutture, ma i lavori non iniziano mai. "Un anno e mezzo fa una società francese ha vinto la possibilità di costruire un nuovo carcere a Nola - dice Ciambriello - Un architetto ha anche mostrato un progetto su come dovrebbe essere, ma poi nessuno ci ha messo mano.
Tre anni fa il ministro per le infrastrutture Delrio ha passato 12 milioni di euro al provveditorato regionale per le opere pubbliche per far abbattere e rimodernare 4 padiglioni di Poggioreale, ma di questi soldi non è stato speso un euro. C'è forse una volontà politica a creare dei casi, delle rivolte, dei mostri?".
A tutte queste problematiche si affianca anche la carenza di personale. Ciambriello dice che in tutta la Campania ci sono 69 educatori e 15 psicologi che non bastano per seguire adeguatamente tutta la popolazione carceraria. "Da qui i casi di autolesionismo, sciopero della fame, l'anno scorso 11 suicidi, 77 tentativi di suicidio. Quest'anno già siamo a 6 suicidi di cui 3 a Poggioreale, poi ad Aversa, Secondigliano e nel carcere di Benevento".
A questo si aggiunge che nel 78% dei casi chi esce dal carcere ci torna reiterando i reati. "Si salva solo chi in carcere incontra un cappellano, un educatore o un buon corso di formazione che gli può dare un futuro. Lo studio e la cultura liberano". Lo testimonia il successo di iscrizioni, più di 60, al polo universitario che la Federico II ha aperto a Secondigliano.
La drammatica situazione delle carceri campane riguarda per lo più quelli maschili. Per le donne e i minori la situazione è un po' diversa. Sono circa 400 le donne recluse. "A Pozzuoli ci sono celle da 10 o 12 persone con un solo bagno. Poi c'è la massima sicurezza a Santa Maria Capua Vetere e sezioni femminili a Benevento, Avellino e Salerno dove l'anno scorso c'è stato il primo caso di una donna che si è suicidata. Diciamo che queste donne sono lì in sostituzione di uomini. La recidiva per loro non arriva nemmeno al 20%.
Questo perché vivono di più la responsabilità genitoriale e affettiva con i figli e probabilmente se si è fatta fregare una volta non lo farà più. Sui minori il dato è un po' più allarmante. Tra Nisida e Airola non arriviamo a 80 persone. Il problema è un altro: fuori da queste carceri c'è scritto 'Istituto penale per minorenni', ma tra le due strutture si contano sulle dita quelli che hanno tra i 14 e i 18 anni".
Fino a 25 anni è possibile scontare in una struttura minorile la pena per un reato commesso da minorenne. E così i 2/3 della popolazione carceraria minorile ha più di 18 anni. Per i minori Ciambriello auspica che si crei una progettualità per seguire i minori a rischio e prevenire il fatto che commettano i reati.
Poi c'è bisogno anche di seguirli dopo la misura detentiva per evitare che in carcere ci tornino. E si scaglia contro quei politici che affermano che "bisogna gettare la chiave". "L'anagramma di carcere è cercare. I politici che fanno queste affermazioni dovrebbero essere denunciati con un'aggravante. Dobbiamo tutti rispettare la Costituzione".
La Nazione, 31 ottobre 2019
Secondo gli inquirenti si tratterebbe di morte naturale. La Procura della Spezia ha ordinato l'autopsia. Un detenuto algerino trentenne è stato trovato privo di vita all'interno della sua cella nel penitenziario di Villa Andreino alla Spezia. Il cadavere è stato trovato questa mattina: Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale si tratterebbe di morte naturale. La Procura della Spezia ha comunque ordinato l'autopsia per comprendere le cause del decesso: l'esame si svolgerà domani.
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