di Luca Fazzo
Il Giornale, 9 dicembre 2019
Fa discutere il caso delle due ragazze a cui l'Inps ha chiesto un risarcimento di 124mila euro dopo che il padre aveva ucciso la madre e ferito un uomo, prima di suicidarsi. Mattarella ha convocato i ministri per chiedere di fermare la maxi richiesta, ma purtroppo le leggi dello Stato spesso sono vessatorie più per le vittime che per i colpevoli.
E non solo per chi reagisce a un'aggressione. Tragedie che segnano una vita, sofferenze da cui non ci si riprende più. E nelle quali un giorno fa irruzione lo Stato, non per dare una mano ma per infierire, chiedendo alle vittime il conto del dramma inciso sulla loro pelle. La storia delle due sorelle di Massa cui l'Inps chiede 124mila euro è solo l'ultimo campione di una lunga serie di storie incredibili. Protagonista fissa, invariabile: la burocrazia pubblica.
Che in tutte le sue incarnazioni - giudiziaria, fiscale, previdenziale - mantiene la caratteristica fondante di ogni burocrazia: è stupida. A volte c'è rimedio, a volte no. Ci sono casi che passano sotto silenzio, e altri - come questo di Massa - che sollevano indignazione e scalpore, al punto che lo Stato deve fare marcia indietro. Ma come non notare che la notizia delle due sorelle arriva a ridosso del cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana, nel cui tortuoso iter giudiziario l'unica condanna è quella rifilata ai parenti delle vittime, obbligati dalla Cassazione a risarcire le spese di giudizio dopo l'assoluzione dei presunti colpevoli?
D'altronde si tratta di una costante di molti processi: chi chiede di avere giustizia e non la ottiene, si ritrova con l'insulto di dover pagare i danni. Una norma che il codice penale prevede per impedire le azioni infondate o pretestuose si trasforma in un incentivo a tacere, a non denunciare. Ne sanno qualcosa l'imprenditore siciliano e le associazioni antiracket che nel 2017 ebbero il coraggio di costituirsi parti civili contro i boss e i gregari dei clan di Bagheria: gli imputati vennero tutti assolti, e le parti civili condannate alle spese.
A volte è difficile immaginare i percorsi mentali che, sfidando il buon senso, portano il burocrate di turno ad avanzare le sue pretese. Nel 2013 i familiari di altre vittime, quelle della strage di Ustica, rimasero di sasso quando appresero che l'Avvocatura dello Stato intendeva fare ricorso per impedire che ottenessero il risarcimento previsto dalla legge. La stupidità della burocrazia sembra non fare distinzioni tra tragedie collettive e drammi individuali.
La vicenda di Massa, per esempio, ha un precedente assai simile: nel 2015 il padre di una ragazza sventurata, che dopo essere stata violentata dal suo professore e averlo denunciato si era tolta la vita, si vide recapitare dal tribunale romagnolo la condanna a versare 40mila euro al padre dello stupratore, per risarcirlo del dolore e dello stress.
A Milano qualche tempo prima fece scalpore il caso di un altro padre, cui erano stati assassinati entrambi i figli, cui il Comune inviò una raccomandata per obbligarlo a ritirare dall'obitorio i corpi dei due ragazzi minacciando in caso contrario di inviare una segnalazione all'Asl. Peccato che i due corpi fossero ancora sotto sequestro su ordine della magistratura.
Esiste una categoria a parte, ed è quella dei cittadini che vengono aggrediti dai rapinatori nei loro negozi e nelle loro abitazioni reagiscono e poi si vedono chiedere i danni dai criminali o dai loro familiari. Inevitabile, quando il negoziante viene condannato per omicidio colposo o volontario. Ma ci sono anche casi in cui il negoziante è stato assolto, perché un giudice ha riconosciuto che si è limitato a difendersi, eppure la richiesta di danni arriva lo stesso: accade, per esempio, a Franco Birolo, tabaccaio padovano, riconosciuto innocente in tre gradi di giudizio, che nel febbraio scorso è stato citato in giudizio dai familiari del ladro che aveva ucciso mentre cercava di entrargli in casa.
Le aule giudiziarie sono l'habitat preferito di queste assurdità, ma la stupidocrazia non conosce confini. A presentare il conto alle due incolpevoli orfane di Massa è stato l'Inps. A pretendere che una reduce dalla chemioterapia (come raccontava ieri il Corriere della Sera) giustificasse la spesa per la parrucca è stata l'Agenzia delle entrate: lo stesso fisco che quando un imprenditore si uccide sotto il peso delle tasse, manda abitualmente il conto ai suoi figli.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 30 ottobre 2019 n. 44141. In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, continua la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2019 n. 44141, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l'ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Prevenzione, assicurazione e sorveglianza - È principio pacifico quello secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (tra le tante, sezione IV, 15 giugno 2011, Merico e altri, che, da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto corretto che fosse stata affermata la responsabilità del datore di lavoro, essendosi addebitato a questi, pur in presenza di una delega, l'omesso controllo sull'attività del delegato, in presenza di violazioni alla normativa antinfortunistica non solo evidenti, ma anche espressamente segnalate dal professionista incaricato di redigere il piano operativo di sicurezza; nonché, Cassazione, sezione IV, 5 maggio 2011, Giordano e altri, che, per le stesse ragioni, nella specie, la Corte ha escluso potesse valere come delega il semplice richiamo in un contratto delle funzioni cui erano chiamati alcuni dipendenti, sul rilievo che mancava una manifesta e inequivoca volontà di "trasferire" ad altri propri compiti, con attribuzione dei conseguenti poteri, anche di spesa).
Caratteristiche del preposto - Per l'effetto, il preposto - ai fini di una valida delega - deve essere persona tecnicamente idonea e capace, che abbia volontariamente accettato l'incombenza, nella consapevolezza degli obblighi che vengono su di lui a incombere, e sia fornita di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, e sempre che il datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che a lui fa capo, non si esima, comunque, dall'obbligo di sorvegliare e accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri all'uopo conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute.
Obbligo, quest'ultimo, che va comunque ragguagliato alle connotazioni del caso concreto, tra le quali l'organizzazione dell'impresa ed eventualmente la episodicità del fatto e la estemporaneità dei comportamenti serbati: esso, difatti, non può estendersi sino a richiedere la continua presenza sul luogo del datore di lavoro, amministratore di società di notevoli dimensioni, in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti (cfr. Cassazione, sezione IV, 26 giugno 2014, Lucchi).
di Emilio De Santis
Italia Oggi, 9 dicembre 2019
Analisi del panorama normativo e giurisprudenziale alla luce di recenti pronunce. Se la denuncia penale è infondata, il rimedio è affidato al giudice tributario. Ma non essendo tale atto annoverato tra quelli impugnabili definiti dall'art. 19, comma 1 del Dlgs n. 546/92, la decisione sulla fondatezza della denuncia è rimessa al giudice del primo grado, laddove il contribuente ne abbia fatto esplicita richiesta impugnando l'avviso di accertamento.
Il che può avvenire magari diversi anni dopo la scoperta del presunto reato. Questo quanto emerge dall'analisi del panorama normativo e giurisprudenziale. È oramai questione pacifica che il raddoppio dei termini, prima e dopo le modifiche apportate dal Dlgs 12/2015 e dalla legge 208/2015, sia del tutto indifferente rispetto alle sorti del procedimento penale avviatosi con la denuncia presentata dalla Guardia di finanza o dall'Agenzia delle entrate all'Autorità giudiziaria, naturalmente a riguardo dei periodi di imposta fino al 2015 compreso, essendo espunto, con l'art. 1, commi 130-132, della legge 208/2015 il regime del raddoppio dei termini per gli anni successivi.
Dottrina e giurisprudenza (ad esempio l'ordinanza della Cassazione 13487/2019) però oramai convengono, la prima più prendendone atto che per convincimento, sul fatto che la denuncia della notizia criminis, intendendosi la comunicazione vera e propria da inoltrarsi entro il periodo decadenziale, sia sostituita dall'obbligo della sua presentazione, quindi indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia avvenuta e "dal momento in cui tale obbligo sorge".
È evidente che se il contribuente ne è ignaro, anche anni che egli avrebbe potuto ragionevolmente ritenere "chiusi", potrebbero non esserlo (alla fine del 2019 si prescrive - con raddoppio dei termini - il 2010, sempre con dichiarazione di tale anno regolarmente presentata, altrimenti è il 2021).
A parte casi estremi, rimane che anni più vicini, in caso di decadenza ordinaria alla fine di quest'anno o del prossimo, potrebbero risultare improvvisamente "riaperti", laddove l'Ufficio invii un avviso di accertamento per tali periodi d'imposta con l'allegazione della denuncia penale presentata entro il termine di decadenza ordinaria. Più frequente però è il caso di periodi d'imposta per avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2015, data "spartiacque" del periodo transitorio fissato dal Dlgs 128/2015, che furono tempestivamente impugnati e per i quali il ricorso del contribuente non prevedeva la richiesta di esame della fondatezza della denuncia penale, magari poi accolto (per altri motivi) in primo grado e non nei successivi, tralasciando il caso - senza speranza - di revisione di un siffatto giudizio in Cassazione.
In tali situazioni non vi è dubbio che sia impossibile richiedere al giudice tributario la sussistenza della fondatezza della denuncia penale, non avendola richiesta nel ricorso introduttivo, anche perché la difesa all'epoca non era dotta su tale tema, essendo stato oggetto di approfondimenti successivi. Lo si osserva perché sono proprio i giudici della legittimità a ricordare che detto esame, da sottoporre al giudice tributario con i motivi di impugnazione, è l'unico strumento utile a contrastare l'infondatezza della denuncia penale "sicché il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ed il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza (cosiddetta "prognosi postuma")".
leccenews24.it, 9 dicembre 2019
Quello del sovraffollamento nelle carceri italiane è un problema vecchio e mai risolto. A ricordarlo sono i numeri che lasciano una fotografia allarmante, soprattutto in Puglia. Si sente spesso dire che i reati sono in calo, che si "delinque" meno, ma allora come mai il problema del sovraffollamento delle carceri italiane peggiora di anno in anno? Perché i numeri delle persone recluse continuano a salire in maniera preoccupante di mese in mese?
A confermarlo è l'Associazione Antigone che da sempre accende i riflettori sui penitenziari del Belpaese: fatiscenti, inadeguati e troppo pieni. Una vera e propria emergenza che è costata cara, carissima, all'Italia già condannata in passato dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo al pagamento di migliaia di euro di risarcimento per danni morali a favore di alcuni detenuti per trattamento inumano e degradante.
"Il grado di civiltà di una società si misura dalle sue prigioni" recitava Fëdor Dostoevskij in "Delitto e Castigo" ed è questo il punto. In Italia, la situazione è preoccupante. E se il metro di misura è quello delle prigioni allora è anche un paese incivile. Dati alla mano, ben quattro istituti - Larino, Brescia, Como e Taranto - hanno un tasso di affollamento del 200%.
Tradotto, ci sono due detenuti dove dovrebbe essercene uno. Basta guardare la "scheda" dell'edificio al civico numero 1 di via Giuseppe Speziale per rendersi conto che, chiusa la porta con la libertà, si entra in un incubo. Ufficialmente la casa circondariale tarantina intitolata a Carmelo Magli può ospitare 306 persone. Ne contiene più di seicento: 619 secondo l'ultimo aggiornamento del 31 novembre.
Ma non c'è solo Taranto. In generale, solo nell'ultimo mese, il sovraffollamento segna un +0,4%. ?In questa crescita si registra il dato inverso relativamente ai detenuti stranieri che, rispetto al mese di ottobre, calano sia in termini percentuali che assoluti. Crescono, invece, le madri detenute con i loro figli con meno di tre anni: erano 49 con 52 bambini ad ottobre, sono ora 52 con i loro 56 figli.
La Puglia sul tasto "carceri" non ha mai brillato. Semmai ha conquistato sempre primati negativi. E continua a farlo. Nel tacco dello Stivale il tasso di sovraffollamento è del 166,3% con un incremento nell'anno 2019 pari al 3,4%. Se il dato più preoccupante, come detto, è quello dell'Istituto "Carmelo Magli" di Taranto che si attesta al 200% non va a meglio negli altri 10 istituti di pena della Puglia.
Nelle galere di Foggia, Brindisi e Lecce il tasso di affollamento è ben al di sopra della media regionale con percentuali rispettivamente del 171%, 172% e 174%. Nonostante l'allarme sulla crescita dei reati commessi da stranieri, va detto che questi contribuiscono in maniera contenuta all'aumento delle persone ristrette in carcere, rappresentando il 12% nelle carceri regionali.
Quello del sovraffollamento carcerario - vissuto dai detenuti come una seconda "pena", come un'ulteriore condanna che rende ancor più difficile il percorso da scontare all'interno dei penitenziari - è un problema vecchio che nessuna soluzione proposta è riuscita a risolvere. Si è parlato - come ricorda anche l'Associazione Antigone Puglia - di fare un maggiore ricorso alle misure alternative ed un minore uso dello strumento della custodia cautelare. Ma non basta.
Il Carcere dovrebbe essere considerato una strada da percorrere in vista del reinserimento sociale sul territorio. Un luogo dove scontare una pena umana e rieducativa. Per questo, le istituzioni dovrebbero intervenire per arginare le criticità e offrire quelle opportunità di cui anche i detenuti hanno diritto.
di Massimo Congiu
dirittiglobali.it, 9 dicembre 2019
Salvatore Tinto, della segreteria Regionale Campania e Metropolitana della Cgil di Napoli denuncia un alto tasso di suicidi di poliziotti penitenziari. Tra le cause, i turni massacranti e la mancanza di assistenza psicologica. Insieme a Salvatore Tinto, della segreteria Regionale Campania e Metropolitana della Cgil di Napoli, con deleghe al comparto delle Funzioni locali e della Polizia Penitenziaria, abbiamo provato ad aprire una finestra sulla realtà carceraria dal punto di vista degli agenti di Polizia penitenziaria.
Facciamo il punto sulla situazione lavorativa di questa categoria di agenti...
"È una categoria di lavoratori in piena sofferenza nel cui caso esistono, come in tutto il pubblico impiego, problemi di addetti in età avanzata e di sottorganico che certe volte risulta insostenibile perché costringe gli agenti della Polizia penitenziaria a fare dei turni massacranti, a lavorare anche continuativamente per 12 ore al giorno contro le regole vigenti in materia. Quindi capita che per garantire il servizio, queste persone tornino a casa in condizioni pietose dal punto di vista dello stress e della stanchezza fisica. Qualche dato potrà aiutare a capire la situazione: a Poggioreale ci sono 761 agenti di Polizia Penitenziaria allorché dovrebbero essere 991 in una struttura che ospita circa 500 detenuti in più rispetto alla sua capienza; nel carcere di Secondigliano ci sono 1.145 agenti; il penitenziario potrebbe ospitare al massimo 1.020 detenuti, invece ce ne sono 1.410. Quindi c'è un'eccedenza pari a circa 400 unità, mentre nel carcere di Pozzuoli mancano gli ispettori".
Come reagiscono i poliziotti penitenziari a questa situazione disagevole?
"Spesso lo stato di ansia in cui si trovano questi lavoratori sfocia nella depressione, ed in effetti dalle statistiche apprendiamo che all'interno della Polizia Penitenziaria c'è un elevato tasso di suicidi. Quando mi hanno fatto rilevare questo dato sono rimasto sconvolto. In generale il fenomeno è frequente tra le forze di polizia, tra i carabinieri e i poliziotti municipali, ma nel caso della Polizia Penitenziaria l'incidenza è maggiore; parliamo di livelli allarmanti. Niente nasce per caso, quindi ci devono essere per forza delle ragioni che sovente inducono gli agenti di custodia a commettere questo gesto estremo, e credo che queste motivazioni siano legate proprio al lavoro, al di là delle vicende personali e familiari che ognuno ha".
Più nel dettaglio?
"Consideriamo i turni massacranti, i lunghi orari di lavoro e l'ambiente che è pesante di per sé. In più, nelle carceri non c'è assistenza psicologica, manca personale di sostegno psicologico e sociale anche se è previsto sia per i detenuti che per gli agenti. Sembra quasi che anche gli appartenenti al corpo debbano scontare una pena, mentre invece svolgono un lavoro nel migliore dei modi malgrado le enormi criticità esistenti. Sul tema dei suicidi tra gli agenti di custodia cerchiamo di interessare i media, prevediamo anche di organizzare un convegno a Napoli per l'inizio dell'anno prossimo, al fine di denunciare il fenomeno con statistiche precise a livello nazionale. La speranza è che qualcosa si muova".
E qual è la situazione in termini salariali?
"Gli stipendi sono miserevoli in tutto il pubblico impiego, ma questa situazione assume una valenza ancora più impressionante nel caso delle forze di Polizia Penitenziaria. Gli agenti prendono mediamente 1.600-1.700 euro al mese per un lavoro che in altri paesi europei viene remunerato con cifre che superano i 2.000 euro. Gli straordinari non vengono remunerati regolarmente, ma con ritardi di mesi e talvolta anche di qualche anno; però chi vive in una famiglia monoreddito ed è in una situazione di bisogno si sacrifica lavorando più del dovuto".
C'è quindi necessità di arrotondare...
"Sì, e se accetto di fare 40-50 ore di straordinario andando oltre il normale orario di lavoro per arrotondare, non mi pongo il problema dell'ansia e del sacrificio che devo sostenere; penso solo che mi servono quei 200 euro in più al mese per integrare il mio stipendio miserevole. Si tratta di una situazione pesante anche perché molto spesso i colleghi della polizia penitenziaria non si ribellano e sopportano questi orari massacranti per arrivare a racimolare uno stipendio dignitoso e riuscire a sbarcare il lunario a fine mese".
Come ovviare a questi problemi?
"Lo Stato deve investire in strumenti, personale, dotazioni di sicurezza. Capita non di rado che si legga: trovata droga a Poggioreale o a Secondigliano o telefoni cellulari usati dai detenuti, ma come entrano in carcere la droga e i telefonini? I controlli dei pacchi, anche quelli spediti dai familiari, sono quasi sempre fatti a mano con grande lentezza, non c'è uno scanner, non ci sono abbastanza metal detector efficienti, non ci sono mezzi che garantiscano condizioni di sicurezza in un penitenziario per i casi prima menzionati. La situazione è esplosiva, nelle carceri la sicurezza è una meteora, il personale è al collasso. Penso poi agli agenti di Polizia penitenziaria che tornano nella loro città dopo aver fatto per 20-25 anni il giro degli istituti penitenziari italiani e vogliono riavvicinarsi alla famiglia. Spesso tornano a casa in età non più giovanile e vanno a lavorare in carceri sovraffollate senza alcuna assistenza, senza supporti di nessun tipo. Inoltre non di rado capita che gli istituti siano a corto di dotazioni anche in termini di indumenti che e sovente, sia lo stesso personale a dover comprare scarpe e vestiario con i suoi soldi. È tutto molto sconfortante e lo Stato deve decidere se far funzionare le cose o meno; vuole un regime carcerario aperto? Allora ci vogliono investimenti, diversamente si resta in una situazione di stallo".
Cosa può dirci in merito alla tutela sindacale dei poliziotti penitenziari?
"Spesso c'è una certa reticenza, da parte degli istituti di pena, a confrontarsi con il sindacato. Non è il caso di Secondigliano, ma a Poggioreale, per esempio, le relazioni sindacali sono ferme all'anno zero. In altre parole, nel principale carcere napoletano non si verificano incontri col sindacato da un anno e mezzo. Malgrado tutta una serie di sollecitazioni da parte nostra e di altre organizzazioni sindacali, non si è mai attivato realmente un tavolo di confronto anche perché esistono sindacati di comodo nel panorama delle organizzazioni autonome che agiscono con la logica del gioco a rimpiattino e praticano la tecnica del rinvio premeditato. Anche a essi si deve la situazione di stallo nel rapporto con le parti sindacali, quelle che fanno davvero gli interessi dei lavoratori. Faccio un esempio: c'è uno scambio tra uno di questi sindacati di comodo e la parte pubblica che dice: chiedetemi un rinvio, così ho un pretesto per non convocarvi; il sindacato di comodo risponde: però mi raccomando, il tale me lo devi trasferire lì, quell'altro mi deve fare un certo tipo di servizio. Quindi c'è un patto tacito ufficioso; una mano lava l'altra".
Quali sono in genere i rapporti tra il personale della Polizia Penitenziaria e detenuti? Si parla spesso di situazioni di conflitto, di violenze...
"C'è caso e caso, non si può generalizzare. Tieni conto che vedo in grossa difficoltà psicologica il personale che versa in uno stato di vulnerabilità. Non di rado succede, a livello nazionale, che i detenuti aggrediscano in modo gratuito i poliziotti penitenziari che sovente finiscono al pronto soccorso e devono ricorrere a cure mediche a seguito di queste aggressioni. Non ci sono controlli rigidi. Spesso, come ho già detto, finiscono in carcere partite di droga per uso personale o si creano traffici di questo genere nei penitenziari tra i detenuti. Capita che quando questi ultimi sono sotto l'effetto di stupefacenti perdano il controllo e diventino aggressivi, e questo mette a repentaglio non solo la sicurezza del personale ma anche quella degli altri carcerati. Allora il problema si deve affrontare alla radice. Non è possibile che entrino in carcere droga o altro. Occorre dotare le carceri di strumenti di sicurezza e di controllo come in tutti i paesi civili europei".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 4 novembre 2019 n. 44672. È legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'articolo 234 del Cpp. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 44672/2019.
La consulenza tecnica d'ufficio - Secondo la giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale, come prova documentale, ai sensi dell'articolo 234 del Cpp.
Tale consulenza, infatti, secondo la normativa processuale-civilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei "mezzi di prova", avendo la sola finalità di "aiutare" il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acquisizione, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'articolo 238, comma 2, del Cpp, che limita la possibilità di acquisizione dei verbali di prove assunte in un giudizio civile all'ipotesi in cui tale procedimento sia stato definito con sentenza passata in giudicato, giacché trattasi di disciplina che si riferisce solo ai verbali delle "prove" assunte nel giudizio civile, mentre occorre fare applicazione delle regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo tale consulenza essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (sezione VI, 11 novembre 2010, Tricomi, secondo cui, quindi, correttamente il giudice penale di merito aveva ritenuto utilizzabili una consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel corso di un procedimento civile di separazione, pur non essendo stato tale procedimento ancora definito con sentenza passata in giudicato; più di recente, sezione III, 7 novembre 2017, Busetti).
Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019
Prova penale - Perizia - Mezzo di prova - Natura "neutra" - Conseguenze. La perizia costituisce un mezzo di prova per sua natura neutro, ovvero non classificabile né "a carico" né "a discarico" dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Dato il carattere neutro dell'accertamento peritale, rientra pertanto nella categoria della "prova decisiva". Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 21 novembre 2019 n. 47223.
Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze. La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
• Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 agosto 2017 n. 39746.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere - Apprezzamento delle conclusioni peritali da parte del giudice - Giudizio di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione del dissenso del giudice rispetto alle conclusioni peritali - Sussistenza. In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 9 ottobre 2017 n. 46432.
Perizia - Ammissione - Competenza del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Condizioni - Limiti. La perizia per la sua natura di mezzo di prova neutro, che la sottrae alla disponibilità delle parti e la rimette alla discrezionalità del giudice, non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606, comma 1°, lettera d), del C.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 606, comma 1°, lettera e), del c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 19 ottobre 2016 n. 44323.
Prova penale - Perizia - Procedimento penale - Concetto di prova decisiva - Giudizio di fatto - Adeguata motivazione - Art. 606 c.p.p. In merito al procedimento peritale la perizia non può farsi rientrare nel concetto della prova decisiva, giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ex articolo 606 c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 maggio 2016 n. 18468.
palermotoday.it, 9 dicembre 2019
Reinventarsi pasticceri, fornai, operatori ecologici, sarti. Apprendere un mestiere e, magari, trovare un impiego stabile. Una prospettiva che potrà realizzarsi grazie agli otto progetti, selezionati con il Bando "E vado a lavorare" per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti nelle regioni del Mezzogiorno. L'iniziativa, che coinvolge anche Palermo, è alla seconda edizione ed è promossa dalla Fondazione Con il Sud nell'ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena e con l'obiettivo di dare una reale "seconda possibilità" alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione.
Gli otto progetti, selezionati su un totale di 88 proposte presentate da partenariati che comprendono almeno una struttura penitenziaria e due enti del Terzo Settore, coinvolgeranno 273 detenuti (tra cui minori, Lgbt, pazienti psichiatrici) in 14 diversi istituti penitenziari e tre carceri minorili del Sud Italia. Interessati anche cinque uffici per l'esecuzione penale esterna e un ufficio servizi sociali per minori. Complessivamente gli interventi saranno sostenuti con 2,34 milioni di euro di risorse private. Sono tre i progetti in Sicilia (province di Palermo, Siracusa, Catania, Messina, Caltanissetta).
Si va dall'avvio di nuove cooperative sociali - anche su desiderio degli stessi detenuti - per la produzione e distribuzione di taralli, dolci, biscotti e altri prodotti da forno (coinvolgendo anche chef stellati); al rafforzamento di realtà imprenditoriali esistenti tra cui una lavanderia, un'impresa specializzata in prodotti da forno e catering, una sartoria sociale; all'inserimento lavorativo in un'azienda profit che lavora nel settore della raccolta dei rifiuti.
Gli interventi prevedono, inoltre, percorsi formativi finalizzati all'avvio delle attività d'impresa, servizi di supporto e accompagnamento psicologico e professionale, laboratori artigianali, consulenze legali, interventi a favore dei familiari dei detenuti e lavori di pubblica utilità. Per 146 detenuti (circa la metà di coloro che parteciperanno ai progetti) sono previsti tirocini retribuiti; 115 sono invece gli inserimenti lavorativi attesi entro il termine delle iniziative, di cui 47 con contratto a tempo indeterminato.
"Sostenendo questi progetti vogliamo sottolineare che la detenzione debba necessariamente avere un fine rieducativo, così come sancito dalla nostra Costituzione -ha sostenuto Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud- Il carcere non può e non deve essere solo il luogo in cui scontare una pena, quelle quattro mura dovrebbero rappresentare anche il punto di partenza per una nuova vita. Questo cambiamento può realizzarsi concretamente attraverso il lavoro: dà dignità, ma dà anche motivazioni e soddisfazioni per ripartire su nuove basi".
L'articolo 27 della Costituzione sancisce il principio del "finalismo rieducativo della pena", inteso come creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e disciplinando norme, strumenti e modalità per garantire l'effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati.
Ma la situazione attuale nelle carceri italiane, fotografata dall'Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Se da un lato il numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni - passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404 (31,95%) del 2017 - dall'altro oltre l'85% dei lavoratori è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, svolgendo spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni. Rispetto alla possibilità di formarsi e lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di miglioramento, ma anche ostacoli da superare per poter efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.
recensione di Alessia Rastelli
Corriere della Sera, 9 dicembre 2019
"Ricordo di aver visto il capo del lager buttare la pistola per terra. Era un uomo terribile, crudele, che picchiava selvaggiamente le prigioniere, e in quel momento una parte di me avrebbe voluto raccogliere la pistola e ucciderlo. Fu un istante di vertigine. Ma di colpo capii che non avrei mai potuto farlo. E da quel preciso istante fui libera. Veramente libera, perché ebbi la certezza di non essere come lui, di essere un'altra cosa".
Primo maggio 1945. Liliana Segre ha 14 anni, pesa 32 chili. Un'adolescente ridotta a scheletro dalla fame, il gelo, il lavoro schiavo nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove era stata deportata in quanto ebrea. Le SS la trasferiscono in Germania, con altri prigionieri, per sfuggire all'avanzata dell'Armata Rossa. E la sua "marcia della morte": Liliana è sfiancata dalla febbre, le vesciche sanguinanti ai piedi, un'infezione che rischia di ucciderla.
Proprio durante quel terribile percorso, quando le SS per paura dei russi iniziano ad abbandonare le divise, le si presenta l'occasione di ammazzare il suo aguzzino. Eppure, non lo fa. Sceglie la vita. Non la vendetta, non la morte. Viene da lontano, fin dal luogo in cui il male assoluto si è rivelato ai suoi occhi ragazzini, il "no" all'odio.
E si capisce allora la straordinaria forza di oggi, a 89 anni, sotto scorta, eppure pronta - come ha spiegato in un'intervista al Corriere il 22 novembre - a guidare la Commissione contro l'odio da lei stessa proposta. "Ho passato 45 anni, dopo la guerra - ha detto la senatrice - a macerarmi nel rimorso di non riuscire a parlare. Poi a 60 anni ho trovato le parole. Per decenni ho rivissuto gli incubi del passato pur di testimoniare nelle scuole.
Oggi, grazie alla scelta di Mattarella, posso raggiungere milioni di persone. Se smettessi avrei un'esistenza più serena, ma non sarei in pace. E poi la darei vinta proprio agli odiatori". L'espulsione dalla scuola a 8 anni, l'arresto, il carcere, il lager, l'impossibilità, dopo l'orrore, di tornare alla vita normale, l'amore salvifico del marito Alfredo, la scelta di diventare una testimone, sono narrati dalla voce di Liliana Segre, raccolta da Enrico Mentana, in un libro prezioso, "La memoria rende liberi".
La vita interrotta di una bambina nella Shoah, che ora torna in una nuova edizione con testi inediti, in libreria con Rizzoli e in edicola con il Corriere della Sera. Prezioso, perché è innanzitutto un antidoto all'indifferenza: la parola che Liliana Segre ha voluto all'ingresso del Memoriale della Shoah di Milano. Quel binario 21 della Stazione Centrale da cui tra i latrati dei cani, le urla, i fischi, le spinte e i calci di zelanti fascisti, partirono i carri bestiame diretti ai campi di sterminio. Il convoglio di Liliana lasciò Milano il 3o gennaio 1944. A quel punto, ricorda lei nel libro, "non potevamo far niente. Non potevamo più neanche ammazzarci".
Tutto, osserva, "comincia da quella parola: indifferenza. Gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all'ombra di quella parola. Quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. È come assistere a un naufragio da una distanza di sicurezza. Non importa quanto grande sia la nave o quante persone abbia a bordo: il mare la inghiotte e tutto torna uguale a prima".
Tra gli inediti de "La memoria rende liberi" ci sono alcuni discorsi della senatrice a vita, nominata il 19 gennaio 2018. "Si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti che non sono tornati, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non hanno tomba, che sono cenere nel vento", dice nel primo intervento al Senato il 5 giugno 2018. Salvarli dall'oblio, aggiunge, è anche un modo di aiutare gli italiani di oggi "a non anestetizzare le coscienze".
La memoria rende liberi è doppiamente prezioso perché restituisce anche il prima e il dopo l'inferno. Come avverte Mentana nell'Introduzione, "la memoria ormai si focalizza all'interno del perimetro di Auschwitz". Così però "la più spaventosa politica sistematica di persecuzione che il mondo abbia conosciuto perde il suo contesto".
La discriminazione degli ebrei d'Europa, prosegue il direttore del Tg La7, inizia "ben prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, non è relativizzabile a un aspetto tra gli altri dell'inumanità di quel conflitto totale. Nell'Italia fascista, e non solo in Italia, persecutori e perseguitati erano stati parte della stessa società. Eppure venne un giorno in cui i primi decisero che i secondi non avrebbero più potuto insegnare o imparare, lavorare o possedere, fare impresa o risparmiare".
Poi arrivarono, da alleati a occupanti, "gli ispiratori di quella politica di discriminazione, per trasformarla in annientamento. E in tanti italiani chiusero gli occhi, si voltarono dall'altra parte o aiutarono attivamente". Liliana Segre ha vissuto "come dalle parole dell'odio sia facile passare ai fatti". Alla marcia che si terrà domani, nella Milano che fu indifferente, hanno aderito oltre 600 sindaci per darle solidarietà e dire: "L'odio non ha futuro".
La Sicilia, 9 dicembre 2019
Sabato 14 dicembre mattina nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, si terrà la manifestazione "La partita con papà", iniziativa proposta da "Bambinisenzasbarre" in collaborazione con il ministero di Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'evento a Catania è organizzato in collaborazione con l'associazione Officina Socialmeccanica.
La partita con papà è un'iniziativa che si svolge in tutt'Italia per sensibilizzare sul fatto che tutti i bambini sono uguali, anche i 100mila bambini che hanno la mamma o il papà in carcere e per questo vengono emarginati e stigmatizzati.
Padri, madri e figli potranno quindi condividere un momento di normalità e vicinanza nonostante la detenzione. L'evento coinvolgerà 2800 bambini e 1700 genitori, insieme agli agenti della polizia penitenziaria e agli educatori, e rappresenterà una preziosa occasione per sensibilizzare le istituzioni, i media e tutta la cittadinanza sul tema dei diritti dei figli dei carcerati e sulla lotta all'emarginazione e allo stigma a cui sono soggetti.
Questo significa anche che ci sono 100mila figli che, a causa del distacco dovuto alla detenzione, corrono un alto rischio di interrompere il legame affettivo con il proprio genitore, fondamentale strumento di protezione e prevenzione per contrastare fenomeni di abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale, illegalità e detenzione. Si stima infatti che, senza un'adeguata tutela della relazione con il genitore, il 30% dei figli di detenuti sia a rischio di diventare detenuto a sua volta (Federazione dei Relais Enfants Parents, Parigi).
Bambinisenzasbarre Onlus si impegna dal 2002 per tutelare il diritto di questi bambini, sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, al mantenimento del rapporto con il genitore detenuto, affermando allo stesso tempo il diritto-dovere di quest'ultimo a esercitare il suo ruolo. Per questo ha creato gli Spazi Gialli, luoghi di accoglienza, ascolto, interazione e attenzione dove ogni giorno accoglie 10mila bambini che entrano in carcere per incontrare la mamma o il papà. Gli istituti penitenziari in cui è presente sono, per ora, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia.
Per costruire nuovi Spazi Gialli e raggiungere così i 90mila bambini che ancora li stanno aspettando, Bambinisenzasbarre ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Loro non hanno colpe", attiva dall'1 al 28 dicembre 2019 con numero solidale 45594. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 e 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali
- Saluzzo (Cn). "Destini incrociati", al via rassegna nazionale di teatro in carcere
- Brindisi. Percorsi di legalità e mediazione penale, importanti novità
- Porto Empedocle (Ag). Pronte borse lavoro per gli ex detenuti
- Francia. Colpevoli di ecocidio
- Perugia. La vita "Non è sogno", laboratorio teatrale al carcere di Capanne









