di Marco Tarquinio
Avvenire, 18 ottobre 2019
Da una parte personale scarso e poco considerato, dall'altra un disagio che si "sfoga" in violenze o suicidi. Il malessere crescente nelle celle italiane preoccupa autorità e sindacati. Qualcosa non va, al di qua e al di là delle sbarre. Se dall'inizio dell'anno si sono uccisi 10 agenti di Polizia penitenziaria e 36 detenuti; se alla festa della stessa Polizia tutti gli encomi rilasciati sono per aver salvato persone che avevano tentato il suicidio; se ieri a Torino si è proceduto all'arresto per tortura di 6 guardie del locale penitenziario: allora vuol dire che il male c'è ed è trasversale, di chi sta dentro come pure di chi è fuori.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
Prova a rimettere sulle gambe di un minimo di solidità numerica una discussione troppo spesso inquinata da approcci ideologici o solo dimostrativi la ricerca Camere penali Eurispes sul processo penale (sarà presentata oggi al Congresso dei penalisti di Taormina). E lo fa con una certa quota di demistificazione rispetto (almeno) a due luoghi comuni. Quello che individua nella prescrizione uno dei grandi mali della giustizia penale e quello che identifica negli avvocati i responsabili principali della durata troppo spesso eccessiva dei nostri procedimenti penali.
Indagine che naturalmente non cade nel vuoto pneumatico del dibattito pubblico, anzi. A breve in Consiglio dei ministri approderanno le misure cui il ministero della Giustizia intende affidare l'accelerazione dei giudizi, sia civili sia penali. Largamente note dopo un primo passaggio a fine luglio ad alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle, le disposizioni sono oggetto di revisione da parte della nuova maggioranza. Sullo sfondo, ma neppure troppo, il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado a partire dal prossimo anno.
Sul piano metodologico, i dati raccolti riguardano oltre 13.000 processi in 32 Tribunali. La ricerca, in continuità con un'altra analoga del 2008, si è concentrata sui giudizi di primo grado, con esclusione sia delle udienze preliminari sia dei procedimenti camerali in genere, come quelli sulle misure cautelari e di prevenzione. Dei processi presi in considerazione solo il 20% è andato a sentenza (2.807 le sentenze totali), mentre in tutti gli altri casi il processo è stato oggetto di rinvio. Circa un quarto dei verdetti è stato poi di assoluzione, quota che raggiunge il 30% tenendo conto dell'incidenza della nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto. Il che conduce alla sottolineatura per cui in un buon numero di casi lo stesso processo potrebbe essere evitato.
Quanto alla prescrizione poi, dall'indagine emerge come del 26% circa di processi andati a sentenza conclusi con dichiarazione di estinzione del reato, il 42% (in diminuzione rispetto al 45,5% del 2008) si conclude per prescrizione. In sostanza, sui processi andati in decisione l'incidenza della prescrizione è del 10%, mentre sul totale di quelli monitorati si ferma al 2 per cento. Insomma, di 100 processi approdati al dibattimento, circa 20 vanno in decisione, 5 di questi si concludono con l'estinzione del reato e 2 di questi ultimi con dichiarazione di prescrizione.
Ha gioco facile allora Giuseppe Belcastro, responsabile dell'Osservatorio sui dati giudiziari delle Camere penali nel mettere in evidenza come il fenomeno prescrizione, dopo l'esercizio dell'azione penale, ha un peso reale assolutamente inferiore a quello assunto tra le forze politiche e, di riflesso, anche nell'opinione pubblica. Meglio sarebbe allora concentrarsi solo sulla fase delle indagini preliminari dove matura il 70% della prescrizione, "evidentemente per cause che con la difesa nulla hanno ma che vedere" e mettere in discussione, provoca Belcastro, una principio come l'obbligatorietà dell'azione penale. Tanto più che dall'indagine emerge come poi gli uffici giudiziari in alcuni casi "fanno da soli" e si procede a rinvio "per imminente maturazione della prescrizione".
Ma dalla ricerca emerge anche un dato a suo modo scomodo e cioè che la stragrande maggioranza dei rinvii ad altra udienza, evidente ragione della notevole durata del procedimento, è da imputare, più che a sofisticate tattiche difensive indirizzate a lucrare sull'effetto tempo, a motivi fisiologici al processo stesso. Tra le cause più frequenti spicca per esempio la necessità di prosecuzione dell'istruttoria oppure l'omessa citazione o assenza dei testimoni del Pm. Aspetto che chiama in causa direttamente il modello processuale scelto, tanto più in tensione quando se ne riscontra l'estrema, e storica, difficoltà a fare attecchire i tiri alternativi.
di Antonio Morelli
noidicalabria.it, 18 ottobre 2019
Intervista con Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. In questi giorni si fa un gran parlare di ergastolo ostativo, cioè quel tipo di ergastolo che non consente al detenuto l'accesso alle premialità e agli sconti di pena che invece spettano a tutto il resto della popolazione detenuta.
Al 30 settembre del 2019 in Italia a fronte di 50.472 posti disponibili negli istituti di pena, la popolazione carceraria è di 60.881, oltre 10 mila persone in più. Di questi 2.652 sono donne e gli stranieri detenuti in Italia sono 20.225. Una situazione critica che abbiamo provato ad affrontare insieme a Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere presso Unione delle Camere Penali Italiane.
"Lo stato dell'arte delle carceri italiane lo dipingono i dati che mensilmente il ministero comunica che danno un dato oggettivo e in un certo senso superficiale. Un trend di crescita in aumento progressivo già da un paio di anni dalla sentenza Torreggiani, grazie anche alla sentenza che ha dichiarato incostituzionale le modifiche introdotte dal decreto legge Fini-Giovanardi che aveva aumentato i limiti di pena per le droghe cosi dette leggere equiparandole alle pesanti. Grazie a questi due eventi la situazione nei nostri istituti stava rientrando. Poi si è avuta una inversione di tendenza. Ed il dato oggettivo che rileva dalle statistiche è una crescita continua della popolazione detenuta e quindi un aumento del tasso di sovraffollamento. Questo è un dato che già immediatamente rende il quadro negativo delle nostre carceri".
Una situazione non semplice che comporta anche un grave problema riguardo la salute mentale e la sicurezza all'interno degli istituti di pena...
"Purtroppo le notizie che giungono quasi quotidianamente ci segnalano l'aumento di suicidi sia tra la popolazione carceraria che tra il personale di polizia penitenziaria, oltre l'aumento di patologie di tipo psichiatrico. E le morti in carcere per cosiddetta mala sanità sono indice di una condizione carceraria che certo non possiamo definire tranquilla o da Stato civile, per non parlare delle rivolte violente che periodicamente si verificano nelle carceri italiane e che non si vedevano da anni. In buona sostanza, lo stato delle carceri italiane è sicuramente malato".
Troppo spesso si è parlato di condizioni gravi all'interno delle carceri, e ancora oggi si fa un gran parlare della finalità rieducativa della pena costituzionalmente riconosciuta ma che in pratica viene costantemente disattesa...
"Il carcere da noi è un luogo criminogeno. Chi entra per un errore commesso, per una circostanza particolare della vita, chi entra da giovane in un carcere italiano ne esce con un titolo professionale di delinquenza. Perché il carcere dovrebbe essere improntato ad un sistema rieducativo, almeno cosi dice l'articolo 27 della Costituzione, che comunque parla di pene e non di pena, segno che l'unica pena non può essere il carcere, possono esserci misure alternative in risposta alla sanzione penale. Ma la finalità rieducativa della pena in realtà è un tragico gioco. Aumentando le ipotesi di reato nel catalogo previsto dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario che comporta una serie di preclusioni automatiche alla valutazione del trattamento che il condannato dovrebbe avere all'interno delle strutture, abbiamo prodotto un comodo alibi per il sistema che non è neppure impegnato nell'individuare un percorso rieducativo specifico. Guardiamo anche al numero del personale. Quanti educatori, quanti assistenti sociali? Quel po' di attività che si fa la si riesce a fare grazie ai volontari. La maggior parte dei detenuti trascorrono buona parte delle loro giornate all'interno delle carceri senza far nulla. Perché mancano le risorse, mancano soggetti preposti a fornire questo tipo di assistenza e quindi è un lento scorrere del tempo con un danno non solo per l'individuo che si trova in detenzione, ma è un danno anche per la società che dovrebbe avere interesse ad avere un soggetto, che ha commesso l'errore e che sta pagando le sue colpe, pronto a tornare nella società esterna e rispettare così le regole della società stessa".
Di questi giorni è anche la polemica circa il permesso premio concesso all'assassino della giovane Fabiana Luzzi...
"La politica sta offrendo questo teatrino indecoroso e questo la dice lunga sulle condizioni e sullo stato di salute della nostra politica oltre che sul livello qualitativo. Io comprendo perfettamente la rabbia di un padre anche se, osservando a distanza le diverse reazioni dei parenti delle vittime, ci rendiamo conto come una pena che diventa vendetta non rende soddisfazione nemmeno a coloro che soffrono per il male subito.
Leggiamo interviste di parenti delle vittime che si dicono insoddisfatti e non appagati nonostante condanne al massimo della pena o all'ergastolo...
"Dicevo, comprendo il padre della vittima, resto perplesso dinanzi alle strombazzanti dichiarazioni o interrogazioni parlamentari sulla concessione dei permessi premio ad un ragazzo che, da minorenne, ha commesso un efferato delitto. O addirittura leggere che il Ministro ha disposto un'ispezione per capire cosa sia successo. E ciò senza tenere conto di una serie di circostanze, dimenticando che di recente, finalmente, si è introdotto un sistema penitenziario differenziato per i minori. Dimenticando che il diritto penale minorile ha una sua peculiarità ulteriore rispetto a quello per i maggiorenni perché la finalità del recupero che secondo l'articolo 27 della costituzione vale per tutti i tipi di detenuti nel caso del minore è ancora più marcata come impronta di un sistema che, come dice la Corte Costituzionale, rispetti "l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono". Un sistema, in buona sostanza, sbilanciato verso il recupero del minore. Dimenticano che la Corte Costituzionale nel 1994 è intervenuta con una decisione molto forte cancellando l'ergastolo per i minorenni proprio perché incompatibile con il sistema che mira al recupero del minore. Forse quei parlamentari devono dare un senso alla loro funzione anche rispetto al nostro territorio purtroppo abbandonato e lo fanno cavalcando e fomentando gli istinti bestiali di una società. Addirittura il Consiglio Regionale della Calabria ritrova la voce dell'indignazione approvando un ordine del giorno all'unanimità ed ignorando che il permesso concesso non è una misura alternativa per un ragazzo che sta comunque scontando e continuerà a scontare una pena detentiva. O il garante dei minori che, appunto, dovrebbe essere per tutti i minori senza distinzione e quindi anche garante dei diritti del ragazzo condannato per un reato commesso da minore. Ma chi è minore condannato forse non merita di essere garantito. Una parzialità insomma dichiarata non per affrontare una seria riflessione sul sistema penitenziario, ma solo perché occorre uscire sulla stampa e cavalcare l'onda populista e demagogica del marcire in galera, dura purtroppo a morire".
Il caso Viola, detenuto da più di 26 anni che ha prodotto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e che si è visto riconoscere la possibilità di rivalutazione della pena...
"L'antimafia parolaia si delegittima da sola e non certo con la sentenza della Cedu sul caso Viola. Si delegittima da sola dimostrando l'incapacità di affrontare in maniera seria un fenomeno che non è solo criminale, immaginando che con lo slogan di inasprimento di pene o di carceri speciali e creando sistemi repressivi fini a sé stessi si possa un giorno battere la mafia. La Cedu che ha messo in croce lo Stato italiano rispetto al tema dell'ergastolo ostativo, il fine pena mai, il fine pena al 31.12.9999, non ha certo detto che Viola e chi come lui all'ergastolo ostativo, siano essi mafiosi o terroristi, debbano essere automaticamente scarcerati. Ha ribadito, come peraltro contenuto nella nostra Costituzione, che l'Italia deve rivedere il sistema che prevede le cosiddette preclusioni automatiche.
Noi oggi abbiamo un sistema che impedisce, in ragione di alcune tipologie di reato commesso, la possibilità che un magistrato possa valutare un uomo che ha trascorso un lungo periodo di detenzione e capire se sia cambiato o meno, se abbia reciso i legami con il crimine, se il carcere sia davvero servito a qualcosa. La Cedu, attenzione, non parla mai di rieducazione, ma parla di funzione risocializzante perché considera non solo il diritto del cittadino detenuto ad essere, un giorno, reinserito nella società, ma anche l'interesse della società a procedere ad una risocializzazione graduale del reo che abbatte anche il tasso di recidiva. Questo ha detto la Corte Europea. Per quanto possa avere commesso un reato gravissimo o per quanto possa essere considerato pericoloso al momento della condanna, a nessuno, a prescindere dal reato commesso, può essere tolta la dignità umana che nessuna ragione di Stato può calpestare.
Dovremmo ricordare che dentro le carceri non chiudiamo un reato per sempre, ma una persona. Il reato commesso è stato già sanzionato nel momento in cui si è emessa una sentenza. In carcere c'è un uomo che ha il diritto alla conservazione e al rispetto della sua dignità, ha diritto alla sua rieducazione secondo quanto stabilito dalla Costituzione e che la società ha l'interesse a che quel soggetto una volta reintrodotto nella vita sociale non torni a delinquere".
di Maurizio Crippa
Il Foglio Quotidiano, 18 ottobre 2019
Non so più bene come lo definiamo adesso, che è diventato un europeista convinto, che si è messo la cravatta e forse persino a dieta, leader quasi credibile di un centrodestra non truce. Matteo Salvini. Poi però a cuor non si comanda, la galera è la galera e chi ci sta dentro ci deve stare, non c'è nulla di più bello che fargliela pagare e buttar via la chiave. Sarà l'astinenza da mojito. Ieri sei agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono finiti agli arresti domiciliari, un'inchiesta che va avanti da un po', con un'accusa pesante: "Plurimi e gravi episodi di violenza".
di Sergio Moccia
Il Manifesto, 18 ottobre 2019
La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell'uomo ha deciso di invitare l'Italia a modificare la legge che dispone l'ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l'altro, la conformità della sanzione alla Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione "tartufesca" della Corte costituzionale, che grida vendetta per la sua inconsistenza argomentativa.
In poche parole, secondo la Corte l'ammissione al beneficio è l'esito di una "libera scelta del condannato" di collaborare e quindi non viene in discussione l'art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non abbia alcun modo di "collaborare", a meno di inventarsi qualcosa.
Tre, invece, gli argomenti - di ben altra consistenza, civile e giuridica - alla base della decisione della Corte europea dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l'inconsistenza della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi conseguenze nei confronti di terzi.
Originariamente, a norma dell'art. 4-bis ord. penit., non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata, per gli "irriducibili" di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata "collaborazione". Inoltre, l'art.41-bis ord. penit., per "gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica", dà la facoltà di sospendere il trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall'esterno: il che altro non significa che l'adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.
In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la mancata "collaborazione" sia in ogni caso ascrivibile all'assenza di progressi nella direzione della rieducazione. D'altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata "collaborazione" non ha altro significato che effettuare violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell'art. 3 Cedu, che vincola anche l'Italia: norma posta a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l'art. 27 c. 3, oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all'ergastolo "ostativo duro", sarebbe visto come un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare - in spregio alla normativa costituzionale e convenzionale vigente - rappresenterebbe uno strumento vincente.
Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di "ottimizzare" le "collaborazioni".
Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l'art.27 c. 3 e si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.
Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l'intervento penale, ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.
Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all'assetto fondamentale dell'ordinamento giuridico.
In questa prospettiva l'intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della società con il diritto, anch'esso da garantire, del soggetto al rispetto dell'autonomia, dunque della libertà e della dignità della sua persona.
di Giovanni Fiandaca*
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
L'attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe essere l'occasione per precisare ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione. La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha ravvisato un contrasto tra l'ergastolo ostativo e l'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ha suscitato reazioni di segno opposto. Gli studiosi di diritto penale e costituzionale la hanno salutata con prevalente favore, mentre dal fronte dei magistrati antimafia si è levato un allarmato coro di critiche e preoccupazioni: come se la bocciatura di questa forma di ergastolo equivalga, addirittura, a un cedimento dello Stato alle mafie.
Pur senza contestare l'esigenza prioritaria di contrastare il fenomeno mafioso, ho l'impressione che la magistratura antimafia assolutizzi la dimensione dell'efficacia degli strumenti di lotta, finendo col perdere di vista un punto sul quale anch'essa dovrebbe in teoria concordare: la politica criminale non può non soggiacere, anche nel settore della criminalità organizzata, ai limiti e ai vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo oppone a garanzia dei fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Se quello della massima efficacia fosse l'unico parametro di valutazione, perché allora non ricorrere alla tortura per fare pentire i mafiosi o non impiegare mezzi bellici per scardinare le organizzazioni criminali?
Preoccupata soprattutto del rischio di indebolimento dell'azione di contrasto, l'antimafia giudiziaria ha dunque mostrato minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Eppure, si tratta di ragioni che affondano le radici in un retroterra di principi di fondo largamente consonanti con quelli che la Costituzione italiana stabilisce in materia di delitti e pene, e che la nostra Corte costituzionale va progressivamente affinando di sua iniziativa o - come da qualche tempo accade - in dialogo con le Corti europee. A cominciare dal principio di rieducazione e da quello di umanità delle pene, che appresentano sempre più due principi-cardine anche per l'odierna giurisprudenza di Strasburgo.
Appunto partendo da tali principi, i giudici europei hanno in sintesi ragionato così: richiedere la collaborazione giudiziaria - come fa l'ordinamento italiano, eccetto che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante - quale condizione necessaria per concedere agli ergastolani mafiosi (o terroristi) la liberazione condizionale o i cosiddetti benefici penitenziari, equivale a trascurare che i progressi sulla via della rieducazione sono possibili e accertabili anche in mancanza di collaborazione giudiziaria, per cui il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla speranza e col ledere la dignità umana dell'ergastolano non collaborante.
Rimane, tuttavia, ancora incerto il modo di intendere la rieducazione specie quando il condannato sia un boss mafioso autore di una pluralità di gravi delitti. Che non tutto sia chiaro emerge, ad esempio, dai provvedimenti giudiziari relativi al recente diniego della detenzione domiciliare al boss pluriomicida "pentito" Giovanni Brusca (condannato non all'ergastolo, ma a una lunga pena detentiva grazie agli effetti della collaborazione) e dai commenti anche in forma di interviste apparsi sulla stampa.
Mentre nell'ottica in particolare dei magistrati d'accusa l'avere fornito una collaborazione giudiziaria duratura ed efficace costituisce un affidabile criterio diagnostico di ravvedimento, nella diversa prospettiva di almeno una parte dei giudici di sorveglianza (e delle vittime di mafia) la rieducazione di un efferato mafioso implicherebbe qualcosa di più: cioè un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di 'pentimento civilè inclusivo di momenti di riconciliazione-riparazione anche simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime. Ma un concetto così impegnativo di rieducazione, denso di implicazioni eticheggianti ed emozionali, va ben al di là della nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l'acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale.
È auspicabile che la Corte costituzionale, in occasione della prossima pronuncia sul caso dell'ergastolano mafioso non collaborante Sebastiano Cannizzaro, precisi ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione, e non si limiti a prendere in esame il nodo dei rapporti tra rieducazione e collaborazione.
*Professore ordinario di diritto penale dell'Università di Palermo
di Emilia Patta
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
"I grandi evasori vanno già in carcere per le leggi che ci sono. Giusta la battaglia contro gli evasori fiscali, mano alla caccia alle streghe". Di prima mattina è il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato ad aprire il nuovo fronte dei renziani dopo la soglia sull'uso del contante e Quota 100. Il carcere agli evasori proprio non va giù all'ex premier Matteo Renzi. In questo confortato dalla presa di posizione del presidente uscente dell'Anac Raffaele Cantone, che ieri ha fatto un amaro bilancio del suo mandato presentando il Rapporto sulla corruzione in Italia nel triennio 2016-19 ("il tema della corruzione è scomparso dai riflettori"): "È giusto dare un segnale contro l'evasione, che è strettamente legata alla corruzione e che è un danno a tutti. Va bene inasprire le pene ma non è con le manette che si vince l'evasione".
Ecco, la posizione di Cantone è in linea con quella riportata dai rappresentanti di Italia viva (il capogruppo in Senato Davide Faraone e il senatore Giuseppe Cucca) al vertice convocato in mattinata dal premier Giuseppe Conte sui reati fiscali con il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Una riunione per la verità descritta come tranquilla da tutti i partecipanti e in cui ci si è trovati d'accordo sull'impianto generale riservandosi di definire meglio il merito e soprattutto lo strumento.
Intervenire con un emendamento al decreto fiscale come vorrebbe il M5S (nella bozza già c'è l'innalzamento delle pene a 8 anni) non convince non solo Italia viva, ma neanche Pd e Leu: meglio un Ddl ad hoc. La piccola bomba esplode tuttavia in serata, quando fonti del governo davano per fatto l'"accordo su carcere per i grandi evasori, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene".
Immediata la precisazione di Italia viva: "Non c'è nessuna intesa. Il carcere già esiste e comunque non si può intervenire in materia penale con decreto. Il Cdm discuta di una legge ad hoc". Insomma, alla vigilia della Leopolda Renzi non è intenzionato a fare sconti: ieri è stato aperto anche il fronte contro la sugar tax e - in parte - contro la plastic tax.
Il bersaglio vero è sempre il premier: "Conte non può ergersi a paladino della legalità visto che nello scorso governo Palazzo Chigi ha avallato sia il condono fiscale che quello edilizio riguardante Ischia", è la linea dettata mercoledì sera da Renzi ai suoi parlamentari.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 ottobre 2019
Studio penalisti-Eurispes: un rinvio su quattro legato a disfunzioni. Analizzati 13.600 casi. Una sentenza su dieci viene prescritta e più del 25 per cento è un'assoluzione. Quasi 1 udienza su 4 in Tribunale viene rinviata (peraltro in media a 5 mesi di distanza) per assenza dei testi citati, errori nella loro convocazione, notifiche omesse o sbagliate a imputati e difensori, e carenze logistiche della macchina giudiziaria. E quando arrivano le sentenze di primo grado, le prescrizioni ne falciano 1 su 10, ma le assoluzioni nel merito arrivano già in oltre 1 caso su 4 (1 su 3 nei reati monocratici come truffe e furti).
Sono alcune delle dinamiche - spesso contro-intuitive rispetto a credenze comuni - fotografate dalla ricerca che gli avvocati dell'Unione Camere Penali Italiane (meglio che nell'esperimento del 2008) hanno svolto con l'Eurispes tra maggio e settembre su una udienza di 13.600 processi campionati dall'istituto statistico in 32 sedi di Tribunale, e che oggi presenteranno al congresso straordinario di Taormina.
Il campione di 13.600 processi (su 1 milione e 182.000 pendenti nei tribunali) ne ha visti rinviare 10.828, nella maggioranza dei casi (63,9%) come normale conseguenza di istruttorie non concluse. Tuttavia un dato scorporato segnala carenza di senso civico nei cittadini e inconsapevolezza dell'importanza della veste di testimone: ben l'8,3% di udienze è infatti rinviato per assenza dei testi correttamente citati dal pm e un altro 1,5% per assenza di quelli della difesa. Rinvii ai quali sommare quelli per errori del pm (1,7%) o dei difensori (0,3%) nel convocare i propri testi. Proprio questo 0,3% è una delle cause di rinvio addebitabili agli avvocati, come i legittimi impedimenti (comunque a prescrizione fermata) dell'imputato (1,5%) e del legale (2,1%): in tutto, il 3,9%.
Comprensibile, quindi, che Ucpi valorizzi che una quota ben più alta di rinvii di udienze (il 15,7%) vada invece sul conto o dei magistrati o comunque dell'apparato giudiziario. Se per il 3,3% è assente il giudice, se per lo 0,3% è mutato il collegio (con lettura degli atti assecondata dalle difese nel 59,6% dei casi), se per lo 0,2% non si presenta il pm, il grosso delle udienze salta infatti sempre a causa delle notifiche omesse o fatte in maniera irregolare dagli uffici giudiziari all'imputato, al difensore o alle persone offese: una voce - ulteriore rispetto all'1,7% di errate citazioni di testi del pm - che pesa per l'8,1% (con l'unica consolazione di essere meno dell'11,6% del 2008). E poi c'è un altro 2,4% di rinvii dovuti a problemi di logistica come il mancato trasporto dal carcere del detenuto, l'assenza di trascrittori, le carenze di aule, l'eccessivo carico del ruolo.
Sui 13.600 processi monitorati, 2.807 sono andati a sentenza con il 43,7% di condanne, il 26,5% di estinzioni del reato, il 25,8% di assoluzioni nel merito (che salgono al 28,9% nei reati monocratici), alle quali sommare un ulteriore 4% di "non punibilità per particolare tenuità del fatto": dato elevato, questo delle assoluzioni, giacché si registra già in primo grado dopo in teoria il doppio filtro operato dai pm con l'archiviazione in indagine o dai gup nei reati a udienza preliminare.
E la prescrizione? Se era già noto dai dati ministeriali che il 70% matura prima del processo, ora la rilevazione Ucpi-Eurispes - al netto di altre cause di estinzione del reato come rimessioni di querela, esito della messa alla prova, oblazioni, morte dell'imputato - mostra che la prescrizione falcia il 10% delle sentenze di primo grado: cioè di prima del momento dopo il quale la legge grillo-leghista (contro la quale gli avvocati scioperano dal 21 al 25 ottobre) inizierà a bloccarla dall'1 gennaio 2020 senza alcun contrappeso. Di certo nei tribunali si lavora, ma come in catena di montaggio: l'udienza dura in media quasi 8 ore, ma i processi sono così tanti che la durata media è 14 minuti nei monocratici e 40 nei collegiali.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 42718/2019. Il giudice non può addossare alla società dissequestrata le spese sostenute per il coadiutore dell'amministratore giudiziario, sulla base di un'assunzione dell'"ausiliario" senza verificare tempi e modalità del contratto. La Cassazione (sentenza 42718) analizza le norme in tema di aziende sequestrate, con le novità introdotte dalla legge 161 del 2017, che ha riformato il Codice antimafia (Dlgs 159/2011).
L'occasione arriva dal ricorso di una cooperativa contro la decisione del giudice dell'esecuzione di respingere la richiesta del legale rappresentante di addebitare allo Stato i 33 mila euro spesi per il coadiutore. Un no giustificato dal fatto che il coadiutore era stato assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Le spese per i suoi onorari dovevano dunque essere considerate necessarie o utili per la conservazione del bene. La Cassazione accoglie il ricorso della società e rinvia al Gip per un nuovo giudizio. La Suprema corte ricorda che lo spossessamento del bene messo in atto con la gestione giudiziaria, non si può tradurre in un peso sul diritto di proprietà che non sia giustificato dall'andamento di gestione. Il criterio da seguire è lo stesso dettato per la soccombenza. In caso di restituzione i costi sostenuti per compensare l'amministratore e i suoi coadiutori vanno scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati allo Stato.
Nel caso esaminato si tratta di capire - spiegano i giudici - da chi era stato retribuito il coadiutore la cui posizione non è in linea con la giurisprudenza né con le previsioni di legge. La Corte ricorda che il coadiutore può essere "arruolato", in caso di gestioni complesse, dall'amministratore giudiziario, se dotato di particolari competenze tecniche. La normativa vigente, modificata dalla legge 161/2017 prevede che la scelta venga comunicata, per il via libera, al giudice che procede. Passaggi all'insegna della trasparenza e a prova di incompatibilità. Requisito che vale anche per i coadiutori, che agiscono, d'intesa con l'amministratore giudiziario, per scopi legati ad un pubblico ufficio.
È chiaro che con l'assunzione da parte della società sequestrata il coadiutore perde la sua qualifica "non essendo prevista dalla legge una simile modalità operativa". Non è superfluo in questo contesto fare una verifica che il giudice dell'esecuzione non ha fatto: capire quando il coadiutore è stato contrattualizzato dalla società e se l'assunzione sia avvenuta con il via libera dell'autorità procedente. Oggetto di indagine deve essere anche il tipo di attività svolta dal "tecnico" dopo la firma del contratto. Un esame del rapporto e delle sue modalità che serve anche ad escludere che il contratto abbia avuto una natura simulatoria. Nel caso in cui, infatti, la condizione sia rimasta di fatto quella di "ausiliario" dell'amministratore giudiziario, non si potranno addossare ad una società, rientrata in bonis, gli oneri derivanti da una illegale forma di contrattualizzazione del coadiutore.
di Simona Musco
Il Dubbio, 18 ottobre 2019
L'addio di Cantone all'Anac. La corruzione in Italia c'è ed è pericolosa, ma nulla di neanche lontanamente paragonabile a Tangentopoli, quando rappresentava "uno stabile meccanismo di regolazione della vita pubblica". Tanto che pensare alle manette e alla sola repressione come antidoto, così come per l'evasione fiscale, è sciocco.
Il saluto di Raffaele Cantone all'Anac avviene con una relazione quasi sovversiva, se si pensa alla narrazione quotidiana che si fa del livello di malcostume del Paese. E per quanto non si possa abbassare la guardia di fronte ad un episodio corruttivo ogni dieci giorni, nei cinque anni di attività dell'Autorità anticorruzione ciò che è emerso è un livello bagatellare, con contropartite fatte soprattutto di posti di lavoro, favori e a volte anche pochi spicci. Insomma, un livello aggredibile, secondo Cantone, che punta soprattutto sulla prevenzione.
La conferenza stampa di presentazione del rapporto "La corruzione in Italia" si è aperta con una velata critica al sistema politico, che più volte Cantone ha tirato in ballo. E la prima contestazione è quella relativa all'agenda istituzionale, dalla quale il tema "per certi versa sembra un po' scomparso". Un rimprovero che fa il paio con la preoccupazione per le norme che hanno semplificato la burocrazia dei piccoli appalti, i più soggetti ad episodi corruttivi.
La geografia del fenomeno è chiara: a oggi, sono 41 gli appalti per i quali l'Anac ha chiesto e ottenuto il commissariamento, la maggior parte dei quali nel Meridione. E i soggetti istituzionali più permeabili sono i Comuni. Ma la corruzione, ha sottolineato Cantone, è cambiata, spostandosi dalla politica verso la burocrazia.
"Negli ultime tre anni sono stati arrestati venti sindaci, alcuni assessori e consiglieri comunali - ha sottolineato - ma la maggioranza dei soggetti attinti da misure cautelari o che sono stati oggetto di indagini per fatti corruttivi sono soprattutto membri della burocrazia, funzionari e dirigenti". Una corruzione "pulviscolare" che vede il funzionario accontentarsi anche di una pulizia del giardino o qualsiasi piccola utilità. Dunque diffusa, "ma diversa anni luce rispetto a quella di Tangentopoli", ha spiegato il magistrato. La maggior parte degli episodi sono infatti "di piccolo calibro" e dimostrano che la corruzione, in parte, "può essere aggredita", con misure repressive, ma soprattutto preventive.
Ma non solo: dal rapporto emerge anche la consapevolezza di una reazione da parte del Paese, che ha guadagnato 16 posizioni in cinque anni nella classifica di Transparency International. Il quadro è preoccupante, dunque, ma "non devastante", tanto da poter essere "assolutamente ridimensionato e riportato entro i binari fisiologici di ogni democrazia". E l'evasione fiscale, allo stesso modo, "non si vince affatto con le manette", ha sottolineato Dal punto di vista numerico, il rapporto piazza al primo posto per episodi corruttivi la Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione, quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del nord (29 nel loro insieme).
A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici. Ma la nuova forma di tangente è il posto di lavoro: dalla relazione emerge, infatti, la "smaterializzazione" della mazzetta, con una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. E anche se il compenso economico riguarda il 48% delle vicende esaminate, spesso si tratta di cifre esigue, a volte anche 50 euro appena.
Ma c'è anche l'assegnazione di prestazioni professionali, specialmente sotto forma di consulenze, e regalie, ma anche ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia e talvolta prestazioni sessuali. "Tutte contropartite di modesto controvalore - si legge nella relazione - indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta". Ma il cambiamento è "in atto" ed è anche "di tipo culturale".
Basti pensare alle segnalazioni di illeciti sul luogo di lavoro (whistleblowing), con oltre 700 denunce nei primi nove mesi, a riprova "della crescente propensione a denunciare reati e irregolarità". Ma anche se tutto ciò è pericoloso, perché "spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro", è innegabile che la corruzione, per molti versi, sia "più agevole da aggredire rispetto ai primi anni novanta, non regolando più la vita pubblica ma essendo espressione di singoli gruppi di potere o di realtà economiche alternative e talvolta - conclude il rapporto - persino antagoniste alla vita delle istituzioni".
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