di Ambra Notari
superabile.it, 19 ottobre 2019
La denuncia arriva dal Sinappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria. La Marca: "Da quando la sezione ne è sprovvista, il personale femminile ha riferito grosse difficoltà di gestione, con pesanti ricadute sul loro carico di lavoro".
È Anna La Marca, vice segretario regionale del Sinappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, a farsi carico della denuncia: nella casa circondariale di Bologna manca la figura sanitaria per la riabilitazione psichiatrica (il TeRP, acronimo per tecnico della riabilitazione psichiatrica), disposta presso la sezione detentiva del femminile, comunemente indicata come Girasole.
"Da quando la sezione ne è sprovvista, il personale femminile della Polizia penitenziaria ci ha riferito che sono aumentate le difficoltà di gestione, con pesanti ricadute sul loro carico di lavoro", spiega La Marca. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica è un professionista sanitario presente nelle strutture riabilitative.
La sua figura è stata istituita nel 2001 con il decreto ministeriale 29. Deve essere in possesso del diploma universitario abilitante e, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, svolge interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con una disabilità psichica.
"Il diritto alla salute è un concetto che esprime la garanzia di pluralità di situazioni soggettive differenziate, come ha stabilito la Corte Costituzionale - scrive La Marca in una lettera indirizzata a Claudia Clementi, direttore della casa circondariale Rocco D'Amato. Non solo: la tutela della salute della persona reclusa assume, inoltre, una valenza positiva in relazione all'art.27 della Costituzione.
Questo articolo, infatti, secondo il principio dell'umanizzazione e della funzione rieducativa della sanzione penale, impone una concezione della pena non meramente retributiva e preventiva, ma attenta ai bisogni umani della persona detenuta in vista del suo possibile reinserimento sociale". L'invito del Sinappe è chiaro: si provveda, con la massima sollecitudine, al ripristino del servizio svolto "da questa imprescindibile figura professionale".
di Barbara Massaro
Panorama, 19 ottobre 2019
L'attuale ordinamento prevede già il carcere per i grandi evasori, peccato che i fascicoli restino in tribunale troppo a lungo. La legge c'è, ma non si applica. Le seppur "lodevoli" intenzioni dell'esecutivo giallo-rosso di condurre una lotta senza quartiere all'evasione fiscale in Italia rischiano di finire in un nulla di fatto se a modificarsi non sono i tempi della giustizia. Risulta inutile, infatti, abbassare la soglia di punibilità penale per chi evade il Fisco facendo tremare la gambe a piccoli commercianti, autonomi e ditte a gestione famigliare se prima non mi applica una legge che c'è già e che promette di mandare in prigione i grandi evasori, il vero male di cui il nostro Paese soffre.
Cosa dice la legge - La norma è la D.lgs. 74 del 2000, modificata dal D.l. 138 del 2011 e ulteriormente ritoccata dal D.lgs. n. 158/2015 atta a reprimere i reati tributari. Il sistema vigente prevede la reclusione fino a sei anni con confisca di beni pagati con denaro la cui provenienza non è nota e provabile. Il tetto per passare da reato amministrativo a penale dipende dall'entità dell'evasione e viene valutata caso per caso in relazione al danno causato all'erario. Uno dei casi tipo chefa giurisprudenza è quello dichiarazione infedele (non fraudolenta, ma con dolo).
Se l'imposta evasa supera i 150.000 euro e se i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o in ogni caso la soglia dei 3 milioni di euro scatta il carcere da uno a tre anni. Previsto il carcere anche per omessa dichiarazione, omesso versamento Iva, emissione di fatture false, distruzione di documenti fiscali con pene che vanno dai 18 mesi ai sei anni. Si va nel penale. quindi, per le omissioni di pagamento o le violazioni relative alle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e Iva.
Dove s'inceppa il sistema - Il sistema, però, s'inceppa perché per arrivare alla sentenza tributaria definitiva ci vogliono circa 4 anni, un tempo sufficiente per far sì che la stragrande maggioranza dei reati di questo tipo cada in prescrizione. Dati alla mano Istat ha reso noto che ogni anno più o meno 3.000 italiani ricevono condanne penali per reati fiscali, ma solo pochissimi finiscono in carcere. Al momento nelle nostre prigioni sono detenute circa 70.000 persone delle quali solo 200 condannate a causa dei guai col Fisco.
Eppure, riporta Istat, solo nel 2017 su 207.000 casi passati a sentenza definitiva 3.222 riguardavano reati tributati. Ma se in prigione ci sono solo 200 persone, gli altri dove sono? Liberi. Perché la stragrande maggioranza degli evasori era stata condannata a periodi detentivi che oscillavano tra i 4 e i 6 mesi di reclusione e quindi ora che la sentenza è arrivata il periodo è già stato assolto. Nel 2014 quasi 15mila casi di evasione fiscale sono stati archiviati e nello stesso anno ne sono stati aperti quasi 23mila mentre a sentenza definitiva sono arrivati solo 3.000 casi.
Di Maio: "No alla guerra tra poveri" - E sta tutto lì il gap da risolvere per poter iniziare a condurre una lotta logica contro l'evasione fiscale. La mancata applicazione della legge, infatti, non fa che favorire i furbetti consapevoli di poter evitare le meritate pene confidando nella lentezza della legge. Il proclama social del Ministro Luigi Di Maio che ha detto: "Una cosa non posso accettare: che lo Stato faccia il debole con i forti e il forte con i deboli" è sacrosanto, ma il Governo invece che aumentare le pene (fino a 8 anni di carcere) e abbassare il tetto sopra il quale si entra nel penale penalizzando i piccoli contribuenti che fanno carte false per sopravvivere dovrebbe verificare che la legge che già esiste venga applicata in tempi rapidi e in maniera efficace.
Sempre il leader pentastellato ha aggiunto: "Non possiamo pensare che il simbolo dell'evasione sia, come si sta dicendo in questi giorni da alcuni media, l'elettricista, l'idraulico o il tassista. Io non ci sto a scatenare la guerra tra poveri. L'Italia ha decine di miliardi di euro di evasione perché ci sono stati soggetti che hanno portato anche milioni di euro fuori dai nostri confini e li hanno fatti rientrare con scudi fiscali al 5%. Dobbiamo introdurre strumenti che blocchino la grande evasione".
Cosa succede nel mondo - Negli Stati Uniti, per esempio, esistono carceri riservate a chi evade in fisco e ogni anno circa 3.000 persone finiscono in penitenziario dopo un processo che al massimo dura 12 mesi. La condanna varia tra i 2 e i 3 anni, ma viene eseguita all'istante.
In Spagna, al contrario, non è previsto il carcere per chi non paga le tasse se ha la fedina penale pulita ed è la prima volta che viene pizzicato, ma il contribuente beccato a frodare l'agenzia tributaria dovrà pagare ammende molto pesanti fino all'ultimo centesimo.
In Germania, all'estremo opposto, l'evasione fiscale è considerato un reato penale anche se si sottrae un solo euro al fisco. L'ordinamento teutonico prevede sanzioni pecuniarie per gli evasori e il carcere da 1 a 5 anni, che può arrivare ai 10 anni nei casi più gravi.
Infine in Francia l'erario non può perseguire un contribuente se il maggiore reddito accertato non eccede il 10% del reddito tassabile dichiarato o una somma minima di 153 euro. L'ordinamento transalpino prevede poi fino a 5 anni di carcere per i reati più gravi e multe fino a 500 mila euro.
di Simone Lonati*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è indicata la parola "mai" nella casella del fine pena dei condannati all'ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l'intera vita del condannato, può assumere un significato ancora più crudele: senza speranza.
Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.
Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità sociale derivante esclusivamente dall'omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si collega all'effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.
Senza speranza, appunto. Eppure, qualcosa si muove. Lo scorso 7 ottobre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso avanzato dal Governo italiano contro la sentenza Viola c. Italia n. 2, che è divenuta così definitiva. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, l'ergastolo ostativo previsto dal nostro ordinamento penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l'art. 3 della Cedu perché in forza di una presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale - rigidamente ancorata al "tipo di reato" commesso ed alla assenza di una fattiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria - priva il condannato del diritto alla speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà.
Sia chiaro: ciò che hanno censurato i giudici europei non è la scelta di considerare la collaborazione con la giustizia come una condizione per l'accesso ai benefici penitenziari ma di considerarla come l'unica alternativa capace di escludere tutte le altre. Le censure della Corte si sono infatti concentrate sulla eccessiva rigidità dell'equazione normativa "collaborazione con la giustizia: ravvedimento del condannato" alla base del congegno ostativo e rivelatasi fallace in entrambe le direzioni di osservazione. Perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il ravvedimento è uno stato interiore. Perché collaborare con la giustizia non è sempre sicuro indice di ravvedimento, potendo tale scelta anche dipendere da valutazioni utilitaristiche. Perché, in definitiva, esiste silenzio e silenzio e, quindi, non si può ritenere che la scelta di non collaborare con la giustizia sia sempre indice di mancato ravvedimento del reo, ben potendo dipendere da fattori personali per niente affatto sindacabili ma, all'opposto, sintomatici di un'effettiva resipiscenza del condannato (il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli affettivi o amicali, o il ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un beneficio).
Breve: è la scelta di fare della collaborazione con la giustizia la condicio sine qua non per l'accesso alle misure premiali ciò che non ha convinto i Giudici europei i quali non ci chiedono di superare il regime ostativo, ma di trasformare da assoluta in relativa la presunzione legale di pericolosità sociale derivante dalla scelta di non collaborare.
"Le sole cose che siano sicure, in questo mondo, sono le coincidenze", amava ripetere Leonardo Sciascia. Coincidenza o meno, rimane il fatto che, a pochi giorni dalla decisione europea, anche la nostra Corte costituzionale, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a misurarsi con la legittimità del c.d. ergastolo ostativo. L'occasione è di quelle destinate a segnare una tappa importante nell'evoluzione dei diritti dell'uomo: si tratta di verificare, una volta per tutte, la compatibilità con la nostra Costituzione di una pena che i giudici europei ritengono, per come è oggi disciplinata, contraria al senso di umanità. Oggetto di discussione è la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 27 Cost, della presunzione legale assoluta in forza della quale una limitata categoria di ergastolani sono esclusi dall'accesso ai permessi premio se, pur potendolo, non collaborano con la giustizia.
L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Ciò non solo in adesione alla prospettiva della finalità rieducativa della pena e del principio di responsabilità penale personale, che rifiuta presunzioni assolute di pericolosità tipiche di un diritto penale per tipi di autore.
Ad essere in gioco è la stessa dignità del detenuto, qui declinata nella necessità di considerare il caso nelle sue peculiarità: perché se è vero che "il carcere è pena per castigare certi gesti che non andavano compiuti, è altrettanto vero che la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia". Questo significa che la persona, nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella sua contestualità storica e sociale.
In tal modo, la regola resterebbe quella dell'esclusione dal beneficio penitenziario in assenza di collaborazione ma, se non altro, tale esclusione non sarebbe più incontrovertibile e automatica, potendo essere superata qualora il magistrato di sorveglianza, in base a una valutazione individualizzata, ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto in assenza di collaborazione.
Questo approccio appare l'unico compatibile con la considerazione che la personalità del condannato non resta segnata dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma rimane aperta alla prospettiva di un cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che se da un lato coinvolge la responsabilità individuale del condannato - tenuto ad intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità - dall'altro riguarda la responsabilità dello Stato chiamato a stimolare il condannato nell'intraprendere tale cammino. Così come del legislatore e dei giudici, tenuti alla astratta previsione e alla concreta concessione di quei benefici che, gradualmente e prudentemente, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, attenuino il rigore della sanzione per il reato commesso, favorendo il progressivo rinserimento del condannato nella società. Il diritto alla speranza, appunto.
*Assistant professor di procedura penale presso l'Università Bocconi di Milano
di Domenico Pulitanò*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull'art. 4bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, e l'attesa del giudizio della Corte costituzionale. Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull'art. 4bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, e l'attesa del giudizio della Corte costituzionale. Attenti a togliere l'ergastolo ai boss, intitola un settimanale il 6 ottobre 2019. La questione specifica del c.d. ergastolo ostativo non tocca la previsione dell'ergastolo per gli omicidi di mafia, né la legittimità e opportunità di mantenere l'ergastolo come pena edittale per i massimi crimini.
I giudici di Strasburgo "non capiscono che un capomafia resta tale per tutta la vita", abbiamo letto in un'intervista di un noto magistrato antimafia. Questa opinione, ripetuta da tanti, è una generalizzazione che presenta come verità incontrovertibile un assunto che può essere smentito in casi concreti. "I giudici di Strasburgo intimano all'Italia di dare permessi e benefici agli ergastolani", intitola un quotidiano il 9 ottobre. Non hanno intimato nulla, hanno semplicemente aperto la possibilità di permessi e benefici, per condannati per i quali siano stati acquisiti, come richiede il comma 1-bis dell'art. 4bis, elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
L'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario è stato introdotto in un periodo drammatico di delitti di mafia (primi anni '90) nel quadro di una legislazione speciale che intendeva sollecitare collaborazioni utili al contrasto alla mafia. Negli anni 80 del XX secolo un contributo importantissimo alla dissoluzione delle bande armate era venuto dalla collaborazione di 'pentiti', incentivata da una normativa premiale molto spinta (forti diminuzioni di pena).
La preclusione che è oggetto del giudizio della Corte costituzionale è inserita in un sistema che dà rilievo ostativo al mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata; cade in concreto sul dissociato non collaborante. È una linea di severità sostanzialmente sanzionatoria, diametralmente opposta alla linea di favore introdotta negli anni 80, a battaglia vinta, anche per i dissociati dal terrorismo non collaboranti (legge 18 febbraio 1987, n. 34).
L'accertamento sui presupposti dei benefici o misure alternative, innanzi tutto sull'effettività della dissociazione, compete all'autorità giudiziaria. È la logica usuale dello tato di diritto. La giurisprudenza costituzionale recente ha affermato principi che aprono la strada all'accoglimento della questione sollevata sull'art. 4, comma 1. Leggiamo nella sentenza n. 149/2018: "La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della propria pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso a benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano valutazioni individuali da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di carattere special-preventivo, sub specie di perdurante pericolosità sociale del condannato".
Lo scorrere del tempo viene in rilievo per un giudizio sulla personalità non bloccato al momento della sentenza di condanna, e finalizzato alla funzione rieducativa di cui all'art. 27 Cost., al "principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena".
Nel corso del tempo si affievoliscono gli interessi cui la collaborazione con la giustizia può servire. Quanto più cresce la distanza temporale dai delitti per i quali v'è stata condanna, tanto meno la collaborazione possibile mantiene interesse per esigenze attuali di contrasto alla criminalità. Nei casi in cui sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, le condanne riguardano delitti degli anni 80 e 90.
Nella disciplina generale dell'ergastolo, il fattore tempo è preso nella dovuta considerazione. L'accesso al lavoro all'esterno e a permessi premio è consentito dopo 10 anni; per le misure alternative (diverse dalla liberazione anticipata, non toccata nel sistema 4bis) i tempi sono assai più lunghi. 10 anni è un tempo ragionevolmente sufficiente sia per rivedere il giudizio sulla personalità del condannato alla luce del percorso penitenziario, sia per il giudizio su possibilità ed esigenze attuali di una ipoteca collaborazione attuale con la giustizia, da parte di un condannato che non abbia mantenuto legami con il mondo della criminalità organizzata.
Con riguardo a fatti (anche delitti gravissimi) di un lontano passato, il condannato mantiene i diritti di parola - e di silenzio - che vanno riconosciuti a chiunque. Non è questione di diritto di difesa, ma di diritto della persona. Il problema di legittimità costituzionale dell'art. 4bis comma 1 non si identifica con il problema dell'ergastolo ostativo. Si pone anche per i condannati a pene detentive temporanee, come problema di ingiustificata preclusione dei normali percorsi penitenziari. La recente inserzione di delitti contro la Pubblica amministrazione (Legge c.d. Spazza-corrotti del gennaio 2019) nel sistema delle preclusioni di cui all'art. 4bis presenta profili di irragionevolezza intrinseca su cui è atteso il giudizio della Corte costituzionale.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Milano-Bicocca
orticaweb.it, 19 ottobre 2019
La Onlus "Diritti umani Stefano Cucchi" ha premiato Pietro Ioia, Giuseppe Gullotta e Gurmukh Singh. Il 12 ottobre si è svolta a Roma la V edizione del premio "Diritti umani Stefano Cucchi" Onlus 2019. Il premio è andato a Pietro Ioia, Giuseppe Gullotta e Gurmukh Singh, presidente della Comunità indiana del Lazio che ha denunciato le condizioni di sfruttamento nell'Agro Pontino.
La presidentessa dell'associazione Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha affermato: "Sono storie di giustizia negata. Hanno fatto sentire la loro voce e vogliamo contribuire alle battaglie che portano coraggiosamente avanti".
Infatti, sia Gullotta che Ioia hanno passato 22 anni della loro vita in carcere. Il primo da innocente, l'altro da colpevole: Giuseppe a 18 anni fu costretto a confessare, a forza di botte, l'omicidio di due carabinieri. Pietro, narcotrafficante della Napoli centrale, finì per ben due volte nella cella zero.
Anni fa, proprio sul nostro settimanale, avevamo intervistato Ioia sia per l'uscita del suo libro "La cella zero" che per la sua storia, raccontata in uno spettacolo teatrale dove Pietro recita la parte del proprio carnefice. Vi ricordiamo che la famigerata cella era una stanza dove i detenuti venivano portati di notte per essere picchiati da 4/5 guardie carcerarie. Bastava risultare antipatico a una di loro per finirci. Grazie a Pietro e alle sue lotte quella cella ora non esiste più, e nonostante un processo ancora in corso lui non si è fermato e ha fondato l'associazione "Ex 16 detenuti di Poggioreale", di cui è presidente. Lotta ogni giorno per i diritti dei detenuti e delle loro famiglie. Il grande riscatto di un uomo che ha cambiato il corso della propria storia, diventando difensore dello stato
di diritto dei carcerati e quindi degli ultimi.
Abbiamo intervistato e chiesto a Pietro come ha accolto questa premiazione, se sapeva del premio, cosa ha provato e a chi l'ha dedicata. "Onestamente non credevo che sarei mai stato premiato dall'associazione Cucchi: è stata una gran sorpresa. Perché non interessa a molti la lotta di civiltà di un ex detenuto come me e perché molta gente non ci crede, ma recuperare un detenuto è come creare un mondo più pulito.
A chi mi giudica rispondo che la maggior parte delle persone non conosce l'articolo 27 della Costituzione, che non afferma solo "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Vi si legge anche "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
"Tutte le notti cerco di cancellare il mio passato, ma non riesco a dimenticare: tanti carcerati mi raccontano le loro storie e invocano il mio sostegno. Ho pagato il mio prezzo e anch'io ho subito violenza, e ogni volta che un detenuto la subisce è come se la stessi vivendo e subendo in prima persona. Io non riesco a aiutare tutti come vorrei. Ho visitato molte prigioni e so cos'è l'isolamento: conosco moltissimi detenuti abbandonati, per non parlare di quelli malati di mente che avrebbero bisogno di tutt'altro luogo per essere recuperati ma che in realtà vengono visti solo quando vengono chiamati per l'appello. Praticamente sono solo numeri. Mezza Campania si rivolge a me con la speranza che io possa dare una mano. Mi piacerebbe, ma non è così. Il premio Stefano Cucchi che ho ricevuto dalla sorella Ilaria mi ha regalato la consapevolezza che devo continuare a battermi per la dignità dei detenuti, perché la privazione della libertà è una punizione più grande di qualsiasi altra".
Pietro ha dedicato il suo premio a tutti i detenuti d'Italia e del mondo perché, a loro, nessuno dedica mai niente. Chiudiamo questa intervista con una domanda: Non sarebbe davvero un mondo migliore se le carceri fossero luoghi di recupero e d'inserimento nella società civile come dichiara Pietro Ioia?
di Vincenzo Comi* e Antonio Mazzone**
Il Dubbio, 19 ottobre 2019
È auspicabile che l'elaborazione di una disciplina equilibrata per decorso dei termini previsti avvenga in sede parlamentare, nel confronto di tutte le parti politiche. Un punto deve essere chiaro, per un consapevole approccio sia politico e sia giuridico, al tema della durata dei processi. L'alternativa non è tra "blocco del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado/ processo infinito" ed "estinzione del reato o del processo per decorso dei termini previsti senza che sia stata emessa una sentenza definitiva".
L'alternativa è tra intervento in sede legislativa per delineare un sistema che comporti l'estinzione del reato o del processo a causa del decorso dei tempi previsti dalla normativa in materia e intervento della Corte Costituzionale o della Corte Edu per dichiarare l'illegittimità costituzionale e convenzionale europea di un sistema penale e processuale penale che non preveda l'estinzione del reato o del processo (o di tutti e due) nell'ipotesi in cui non sia stata emessa in un tempo ragionevole una sentenza definitiva.
Ciò risponde ad una esigenza costituzionale e convenzionale europea, stanti le disposizioni del 2° co. dell'art. 111 Cost. e del 1° co. dell'art. 6 Cedu, che prevedono che la legge assicuri la ragionevole durata del processo e la sua trattazione in un termine ragionevole. È auspicabile che l'elaborazione di una disciplina equilibrata in materia di estinzione del reato e di estinzione del processo penale per decorso dei termini previsti avvenga in sede parlamentare, nel confronto di tutte le parti politiche.
La soluzione migliore sarebbe, forse, distinguere tra termini di prescrizione del reato, cui collegare la sua estinzione, e termini di fase per la definizione dei vari gradi di un processo, cui connettere un effetto estintivo dello stesso nel caso di loro superamento. Ma qualunque sia la soluzione da ritenersi migliore, ciò che è certo è che se deve essere assicurata, per esigenze costituzionali e convenzionali europee, la ragionevole durata del processo, l'unica sanzione adeguata ad impedire le conseguenze derivanti ad una persona dalla sua pendenza "infinita" è quella che preveda la sua estinzione nell'ipotesi di irragionevole durata. La conclusione si pone in termini di necessità giuridica. Stante il disposto degli artt. 111, 2° co., Cost. e 6, 1° co., Cedu, la mancanza di una norma che preveda un termine massimo di durata del processo penale integra un'ipotesi di illegittimità costituzionale e convenzionale del sistema processuale penale italiano.
È come se mancasse una norma che preveda il termine massimo di durata della custodia cautelare. Né appare necessario attendere, per sollevare la questione di legittimità costituzionale, che, in ipotesi, entri in vigore il blocco del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, perché già manca nel sistema processuale penale una norma che sanzioni mediante la previsione dell'estinzione del processo la sua irragionevole durata. Concetto di irragionevole durata che può già concretamente definirsi in base alla giurisprudenza italiana ed europea in materia di equa riparazione.
*Vicepresidente della Camera Penale di Roma
**Avvocato
di Giuseppe Cascini*
Il Dubbio, 19 ottobre 2019
Nel ddl che separa le carriere ci sono misure pericolose per l'autonomia di noi magistrati, che invece dovrebbe stare a cuore agli avvocati quale precondizione per la tutela di diritti e garanzie. In questi giorni il Parlamento discute del disegno di legge promosso dalla Ucpi, sulla "separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti". Su questo tema ci siano due piani di discussione che, a mio avviso, vanno tenuti separati. Il primo è quello del dibattito, teorico e politico, sulla unità/separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, tema sul quale da tempo magistrati e avvocati hanno posizioni diverse.
L'altro piano di discussione è, invece, quello della proposta di riforma costituzionale in discussione alla Camera, che contiene una serie di interventi che poco o nulla hanno a che fare con il tema della separazione delle carriere e che riguardano invece direttamente il tema della autonomia e della indipendenza della magistratura. Provo ad indicare per punti gli interventi di cui parlo e a spiegare perché il prodotto offerto al Parlamento è cosa del tutto diversa da quella "separazione delle carriere" che è indicata nell'etichetta. Con l'art. 4 si prevede che le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sono solo quelle espressamente attribuite dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Dunque, tante delle iniziative assunte dal CSM sui temi della giustizia, e che hanno spesso trovato il consenso degli avvocati, non sarebbero più possibili. Penso, per richiamare solo gli interventi degli ultimi mesi, ai pareri resi dal Csm sul decreto-sicurezza, sulla riforma della prescrizione, sul divieto di abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo.
L'articolo 8 della proposta prevede l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, cioè di quella norma in base alla quale i magistrati si distinguono solo per funzioni, cioè sono tutti eguali, dal Primo Presidente della Cassazione al M.O.T. appena nominato. Abolire questa previsione significa ripristinare il principio gerarchico all'interno dell'ordinamento giudiziario. E credo vada detto con chiarezza che la imparzialità e la terzietà dei giudici italiani, visto che questo è l'obiettivo dichiarato della riforma, non si rafforza certo mettendogli un capo sulla testa.
L'articolo 7 sostituisce il terzo comma dell'art. 106 della Cost. prevedendo che la legge può prevedere la nomina di avvocati e professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante. In buona sostanza si elimina l'obbligo di concorso per l'accesso in magistratura, attribuendo alla legge la possibilità di prevedere forme di reclutamento alternative, senza alcuna limitazione nè di numero né di criteri.
Noi abbiamo già oggi un esempio di giurisdizione che riceve una "provvista" di nomina governativa e non mi sembra che abbia dato frutti tali da consigliare di estendere l'esperienza. Infine, gli artt. 3 e 5 della proposta, nel ridisegnare gli assetti dei due Consigli superiori, quello dei giudicanti e quello dei requirenti, fissano la composizione dei due organi per metà di componenti eletti dai magistrati e per metà nominati dal Parlamento in seduta comune. Questa previsione modifica radicalmente la natura del Consiglio Superiore, privandolo di fatto della sua funzione di governo autonomo. La componente laica, infatti, non avrebbe più la funzione di portare all'interno di una istituzione di governo autonomo il punto di vista esterno dell'accademia e delle professioni, mediato dalla investitura parlamentare, ma parteciperebbe in posizione paritaria al governo (non più autonomo) della magistratura.
Una scelta particolarmente miope, perché uno dei rischi più seri della separazione delle carriere è quello dello scivolamento del Pubblico Ministero nell'orbita del potere politico, e dunque un intervento sulla separazione delle carriere dovrebbe essere accompagnato da misure che tendono a rafforzare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, non certo ad indebolirla.
Insomma, ciò che vorrei proporre è di continuare il confronto sul tema della collocazione ordinamentale del Pubblico Ministero, ma sgombrando il campo da proposte che con quel tema non hanno nulla a che fare e che invece toccano direttamente lo statuto di autonomia e indipendenza della magistratura sancito dalla Costituzione. La separazione delle carriere si può fare con legge ordinaria: si entra per concorso, poi si fa una scelta irreversibile per l'una o per l'altra funzione. Senza bisogno di toccare la Costituzione.
Con questo non voglio certo negare i gravi difetti del sistema di governo autonomo della magistratura, e che emergono con tutta evidenza dalla lettura degli atti di inchiesta pubblicati nei mesi scorsi dai giornali. Ed è chiaro che questi comportamenti dei magistrati agevolano e favoriscono i progetti di riduzione della autonomia della magistratura.
Personalmente sono convinto, e lo dico pubblicamente da anni, che la magistratura ha il dovere di operare un cambiamento radicale nella gestione del potere interno al sistema di governo autonomo, abbandonando definitivamente metodi e prassi, che hanno favorito i comportamenti deviati a cui abbiamo assistito. Ma allo stesso tempo penso che gli avvocati dovrebbero essere al fianco dei magistrati nella difesa della loro autonomia e indipendenza, perché esse sono la precondizione per la tutela dei diritti e delle garanzie delle persone, a cui presidio è posta la funzione del difensore.
*Magistrato, consigliere del Csm
di Luca Serranò
La Repubblica, 19 ottobre 2019
Lesioni aggravate e abuso di autorità contro arrestati e detenuti. Per questi reati sono finiti a processo tre agenti di Polizia penitenziaria all'epoca dei fatti (nel 2014) in servizio al carcere di Sollicciano, accusati di aver picchiato un detenuto senza apparente motivo.
Vittima delle (presunte) violenze Rashid Assarag, il cittadino marocchino che durante il periodo di detenzione - fu condannato a 9 anni e 4 mesi per violenza sessuale - in diverse carceri italiane ha documentato con un registratore abusi e maltrattamenti, e inanellato al tempo stesso una serie di denunce per resistenza. Nei giorni scorsi era attesa proprio la sua testimonianza, ma per un errore di notifica è risultato irreperibile (in realtà vive in Marocco dopo essere stato espulso dall'Italia): spazio così al racconto della moglie Emanuela, cui il pm Vito Bertoni ha chiesto di ripercorrere dall'inizio l'esperienza del marito nelle carceri italiane.
Violenze, umiliazioni, in particolare dopo le prime pubblicazioni del materiale audio, ma anche manifestazioni di solidarietà. "Molti si sono comportati con umanità - ha detto - non è mai stata una battaglia contro il corpo di polizia penitenziaria ma contro chi, con i suoi comportamenti, non ha avuto rispetto per quella divisa".
Secondo la ricostruzione, il 29 dicembre del 2014 Assarag - assistito dagli avvocati Fabio Anselmo (lo stesso che ha seguito tra gli altri il caso Cucchi) e Bernardo Gentile, fu trasferito in isolamento dopo una colluttazione con una guardia, innescata dall'ennesima protesta per la fine di un altro detenuto che si era suicidato nell'istituto di pena.
Durante il tragitto verso la cella fu preso a schiaffi e poi "a calci e pugni", subendo "lesioni personali consistite in tumefazione dello zigomo destro, escoriazione a livello del braccio sinistro e contusioni multiple".
Sempre per presunti abusi contro Assarag è ancora in corso un altro procedimento presso la procura di Prato, contro 4 agenti accusati di falso ideologico, calunnia, lesioni e abuso in atti di ufficio. I fatti risalgono alla primavera del 2014. Il detenuto marocchino sarebbe stato pestato a sangue dopo la scoperta del registratore: nel verbale, però, le guardie spiegarono di essere state aggredite da Assarag dopo averlo sorpreso ad armeggiare con una forbicina, tanto da denunciarlo per resistenza. Sul caso la Procura guidata da Giuseppe Nicolosi ha chiesto il rinvio a giudizio: l'udienza preliminare è fissata per il 15 gennaio.
Ieri, intanto, un altro episodio è tornato ad accendere i riflettori sul carcere di Sollicciano. Un italiano di 28 anni, secondo quanto riferisce il sindacato Osapp, ha appiccato fiamme a un materasso, venendo poi salvato da due agenti (poi finiti in ospedale per accertamenti). Anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ieri è intervenuto sulle polemiche legate al carcere fiorentino, con parole dure: "Ha problemi strutturali enormi - ha detto.
Noi abbiamo carceri che cadono a pezzi, Sollicciano è uno di questi. Abbiamo nello scorso anno già stabilito per legge che ci fosse una deroga alle procedure normali per garantire all'amministrazione penitenziaria di fare interventi con un tempo più celere, con maggiore urgenza. Interventi strutturali su strutture fatiscenti richiedono comunque procedure sia di progettazione sia di intervento fisico che hanno dei tempi, ce la stiamo mettendo tutta".
di Donatello Baldo
Corriere del Trentino, 19 ottobre 2019
Con il lavoro, dentro e fuori dal carcere, la recidiva diminuisce. "Drasticamente", sottolinea la Garante dei detenuti Antonia Menghini, tra gli ospiti ieri dell'incontro "Fare impresa in carcere" che si è svolto all'interno degli spazi di Fa' la cosa giusta, organizzato da "Liberi da Dentro", la rete che riunisce associazioni e realtà istituzionali. "Una diminuzione drastica, dove ogni punto percentuale in meno di persone che tornano a delinquere vale milioni di euro", in sicurezza, in servizi sociali, in spese carcerarie e di giustizia.
All'incontro di ieri anche Abder, marocchino. "Fino a 13 anni ero nel mio Paese, andavo a scuola tutti i giorni e tutti i giorni mi facevo 16 chilometri in bici. Ma eravamo poveri e volevo venire in Europa. Ho chiesto ai miei di raccogliere i soldi per il viaggio, tra gli amici, tra i parenti". Immaginava di trovare lavoro, fortuna: "Ma lavoro non ce n'era e così sono finito in strada. Poi lo spaccio per vivere e il conseguente arresto, ancora minorenne". Poi la liberazione, di nuovo senza casa e senza una protezione sociale per il reinserimento: "Un altro arresto, ma questa volta non avevo fatto nulla. Nove anni, poi patteggiati a quattro". Di nuovo libero, un'altra recidiva: "Avevo trovato un lavoro, ma mi era scaduto il permesso di soggiorno e non potevo essere assunto. E allora di nuovo in strada, e un nuovo arresto. A Trento".
E a Trento Abder ha trovato un lavoro all'interno del carcere, ha frequentato da detenuto le scuole serali: "Ora sono uscito e lavoro in una cooperativa sociale. Non sono stato lasciato solo e sono così riuscito a ricostruirmi un vita e una famiglia".
Una storia a lieto fine che statisticamente rappresenta però un'eccezione: "Nella Casa circondariale di Spini risultano assunti 22 detenuti con la cooperativa Venature - spiega la garante - più 40 persone in formazione con Kaleidoscopio per turni di due mesi. Altre cooperative hanno abbandonato i progetti per mancanza di commesse o per altri problemi. Altri detenuti svolgono lavori per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, come cuoco o addetto alla manutenzione, oppure come scopino, spesino e altri impieghi minori". Numeri irrisori se si considera la totalità dei 330 detenuti presenti.
Tra chi ce l'ha fatta, anche grazie alla disponibilità di un'imprenditrice che ha vinto il suo iniziale scetticismo - "Non do lavoro a un ex detenuto" - c'è Geraldo. È albanese e aveva raggiunto l'Italia per ricongiungersi con le sorelle: "Qui ho scoperto che potevo fare soldi facili, in modo veloce e con poca fatica", con un metodo che però l'ha portato in carcere: "Mi hanno dato 5 anni di reclusione". In carcere però inizia a studiare: "Ho ripetuto le medie per prendere la licenza e poi ho frequentato con successo i primi due anni del liceo Rosmini. E mentre studiavo in carcere ho trovato anche un lavoro di digitalizzazione dati".
Una formazione che gli è stata utile anche dopo: "Sono uscito come misura alternativa alla carcerazione, ora sono in regime di obbligo di firma, ma lavoro a Vicenza, ospitato da un centro di accoglienza della Caritas e alle dipendenze di una ditta che si occupa proprio di digitalizzazione".
"Per poter uscire dal carcere senza più tornarci - spiegano i promotori della rete Liberi da Dentro - è necessario il lavoro. Sia all'interno delle strutture che al di fuori. Per questo ci rivolgiamo agli imprenditori del territorio affinché diano la loro disponibilità. Ridurre la recidiva significa aumentare la sicurezza e l'inclusione sociale".
www.noprison.eu, 19 ottobre 2019
Venerdì 11 ottobre è stato costituito ufficialmente il Movimento "No Prison" per l'abolizione dell'attuale sistema carcerario, che nasce dal manifesto omonimo scritto nel 2012 da Livio Ferrari e Massimo Pavarini. A conclusione del seminario internazionale tenutosi a Roma presso la Fondazione Basso il giorno precedente, che ha visto una larga partecipazione da tutta Italia ed un dibattito significativo con le relazioni, tra l'altro, di Gherardo Colombo, Luigi Ferrajoli, Giuseppe Mosconi, Elisabetta Zamparutti e Mauro Palma, coordinati dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio, è stato nominato il Consiglio del neonato movimento ed eletto il suo Portavoce nella figura di Livio Ferrari, giornalista, scrittore e cantautore, fondatore e presidente del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo.
"Oggi inizia un percorso che dovrà portare dall'utopia alla realtà - ha affermato Livio Ferrari - per eliminare l'ultimo avamposto manicomiale del nostro Paese, ridurre odio e vendetta che questi luoghi scatenano, usare il tempo della condanna nella responsabilità di quanto commesso con azioni che restituiscano alle vittime dei reati, alimentare perciò percorsi di pace sociale".
- Altamura (Ba). Il riscatto: dal carcere ai campi
- Milano. Ragazzi malati e detenuti, fratelli per un giorno
- Reggio Calabria. Visita del Cardinale Ernest Simoni nel Carcere di "S. Pietro"
- Firenze. All'Università una riflessione sulla questione carceraria
- Siria. Erdogan: i profughi nelle mie zone di sicurezza










