di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
Filosofi e pensatori a confronto con la "tortura" della morte civile, l'ergastolo ostativo. Sullo sfondo della decisione europea di restituire al giudice la responsabilità di una scelta sulla possibilità di reinserire progressivamente nella società persone che abbiano compiuti gravi reati, c'è la domanda radicale se sia legittimo tenere in carcere fino alla morte una persona. Parliamo, dunque, dell'ergastolo in sé, della pena fino alla morte o della pena di morte viva.
giurisprudenzapenale.com, 16 ottobre 2019
Riguarderà il tema della preclusione all'accesso di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia. Si terrà il 22 ottobre 2019 (relatore il Giudice costituzionale Nicolò Zanon) l'udienza davanti alla Corte Costituzionale per la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (con ordinanza del 28 maggio 2019) in tema di accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all'ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia.
Come si legge sull'agenda dei lavori pubblicata dalla Corte Costituzionale, "la Corte di cassazione (R.O. 59/2019) solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia nei termini di cui all'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della medesima legge.
Il giudice rimettente, in primo luogo, denuncia la disciplina censurata per irragionevolezza perché assimilerebbe condotte delittuose diverse tra loro, equiparando gli affiliati all'associazione mafiosa agli estranei responsabili soltanto di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o dall'agevolazione mafiosa. Secondo la tesi del rimettente, poi, l'esclusione dell'applicazione del beneficio penitenziario in mancanza della scelta collaborativa, senza consentire al giudice una valutazione in concreto della situazione del detenuto, sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, rispetto alle misure alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti episodici con l'ambiente esterno. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia (R.O. 135/2019) solleva analoga questione di legittimità costituzionale.
L'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è censurato nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere ex articolo 416-bis del codice penale della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975.
La norma censurata contrasterebbe con gli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto, sostiene il rimettente, l'elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosità sociale del condannato impedirebbe alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l'evoluzione personale del condannato, così vanificando la finalità rieducativa della pena".
La disposizione censurata è, dunque, l'art. 4-bis O.P. (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) ai sensi del quale "l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge [...]".
Segnaliamo ai lettori che sul sito di Amicus Curiae - nella sezione "documenti" in basso a destra - sono disponibili alcuni atti di intervento nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale, tra i quali quelli di alcune parti private, dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale e dell'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.).
Sempre in tema di ergastolo ostativo, ricordiamo, come è ormai noto, che a seguito della decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di rigettare la richiesta del Governo italiano di rinvio alla Grande Camera, è diventata definitiva la sentenza pronunciata nel caso Viola c. Italia, con la quale i giudici di Strasburgo avevano negato la compatibilità del cd. ergastolo ostativo con l'art. 3 della Convenzione.
di Francesco Palazzo*
Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019
Ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l'anima utilitaristica di spingere il condannato a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità.
L'ergastolo ostativo, originariamente previsto per alcuni reati associativi molto gravi, è stato esteso successivamente, mediante una serie di aggiunzioni, a reati che possono non avere niente a che fare con le organizzazioni criminali.
Il punto centrale della sua disciplina (che gli è valsa la qualificazione di "ostativo") è noto: salve le ipotesi di collaborazione impossibile (perché il condannato niente sa) o irrilevante (perché l'autorità già sa tutto), l'accesso agli istituti di progressiva risocializzazione presuppone che il condannato "collabori" - magari a distanza di anni dal fatto - con l'autorità rivelando ciò che sa, segnatamente in ordine alla partecipazione di eventuali correi.
Solitamente si pensa che il requisito della collaborazione sia giustificato in ragione del fatto che senza di essa sarebbe impensabile la dissociazione del reo dall'originario ambiente criminoso e dunque impossibile un giudizio diagnostico/prognostico di cessata pericolosità. In sostanza, si collega funzionalmente la collaborazione a quella finalità rieducativa che non mancherebbe neppure nell'ergastolo in quanto, appunto, suscettibile di aperture progressive alla libertà.
A ben vedere le cose, però, il fondamento giustificativo della collaborazione come chiave di accesso ai "benefici" ha una doppia anima. Forse ancor prima di quella collegata alla rieducazione vi è più prosaicamente l'anima utilitaristica di spingere così il condannato - specie se intraneo ad organizzazioni criminose - a rendere più agevole e penetrante il compito investigativo delle autorità. Se si assume chiara consapevolezza di questa doppia anima dell'ostatività, ne discendono rilevanti conseguenze in punto di costituzionalità della preclusione. Fino a che quelle due anime vanno d'accordo, nel senso che la mancata collaborazione esprime nel caso concreto la persistenza della pericolosità ostacolando nello stesso tempo l'esauriente accertamento processuale, nulla quaestio (legitimitatis), essendo giustificata la perpetuità della pena sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e Cedu in materia di ergastolo.
Ma quando le due anime si dividono perché la mancata collaborazione non esprime la persistenza della pericolosità, essendo ad esempio motivata dalla volontà di non esporre sé o i propri congiunti a vendette o ritorsioni o essendo ispirata a ragioni morali di non nuocere ad altri, avendo però il condannato percorso positivamente il suo itinerario rieducativo, allora le cose cambiano radicalmente. È chiaro, infatti, che in tali ipotesi l'ostatività non può che fondarsi sull'esclusiva anima dell'agevolazione dell'accertamento processuale.
È come dire: tu puoi collaborare ma non lo fai, e allora non m'interessa se hai già raggiunto il risultato risocializzativo che sarebbe sufficiente ad uscire dal carcere e a rompere la perpetuità della pena. Ciò significa, in breve, che l'anima "processuale" dell'ostatività prevale su quella "rieducativa". Ma questo bilanciamento è palesemente contrario alla Costituzione: mentre, infatti, la rieducazione è un valore espresso in Costituzione e dalla Corte costituzionale affermato in termini sempre più perentori e ricollegato dalla Corte di Strasburgo addirittura alla stessa dignità umana, l'agevolazione processuale coatta non solo non trova riconoscimento in Costituzione ma un suo sistematico uso quale strumento ormai pressoché ordinario per l'accertamento dei reati dovrebbe suscitare serissime perplessità. In fondo, si profilerebbe la trasformazione dello Stato di diritto in uno Stato di polizia, quasi esonerando l'autorità dal suo compito d'accertamento per trasferirlo coattivamente sui cittadini.
Questo è lo sfondo inquietante su cui si pone la quaestio legitimitatis dell'ergastolo ostativo. Ma non c'è nemmeno bisogno che la Corte costituzionale s'impegni expressis verbis su tale piano. Infatti, anche accreditando l'ostatività di un'anima (nobile) in funzione esclusivamente rieducativa, la preclusione si rivela chiaramente affetta da un'intrinseca irrazionalità.
Che senso ha precludere i benefici a chi rifiuta di collaborare per ragioni che non solo non siano incompatibili con la cessazione della pericolosità, ma che - tutto al contrario - possono addirittura essere espressione e conferma dell'avvenuto processo di risocializzazione? Sembra poi addirittura superfluo precisare che l'abolizione della presunzione assoluta non significherebbe rimettere tout court in libertà schiere di pericolosi mafiosi o incalliti delinquenti: è chiaro che l'ammissione ai benefici presuppone pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice di sorveglianza dell'assenza di pericolosità, costituendo indubbiamente la mancata collaborazione un importante indicatore negativo, ma niente di più e niente di meno di un indicatore. Se poi non ci si fidasse dei giudici, allora sarebbe un altro discorso: alla fine del quale, però, si staglierebbe nuovamente l'ombra dello Stato di polizia.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Firenze
di Susanna Marietti
Il Manifesto, 16 ottobre 2019
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, il 22 ottobre prossimo sull'ergastolo ostativo si pronuncerà la Corte Costituzionale. Il prossimo 22 novembre la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sul tema dell'ergastolo ostativo, ovvero quella pena che si trova a scontare un condannato all'ergastolo cui allo stesso tempo venga applicato l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
di Alessandro Bertoli
Avvenire, 16 ottobre 2019
Il 24 ottobre ricorrerà il trentesimo compleanno del Codice di procedura penale: pur sfogliandolo quotidianamente da undici anni, resta per me territorio ancora ampiamente inesplorato, non di rado capace di riservare sorprese nascoste nei suoi commi - originari o aggiunti dal legislatore nel tempo - o nelle interpretazioni che degli stessi la giurisprudenza della suprema Corte non si stanca mai di offrire.
Trent'anni sono sufficienti per fare un bilancio. Numerosi addetti ai lavori che, a differenza mia, hanno avuto modo di vedere i mutamenti dell'ordinamento sin dagli esordi del Codice stanno offrendo le loro valutazioni, chi positive, chi meno. Tra questi ultimi il dottor Paolo Borgna, magistrato di grande esperienza, di cui ho letto con interesse l'articolo apparso su Avvenire lo scorso 3 settembre (si può leggere a questo link: tinyurl.com/y3owu2km ). Partendo da un dato d'esperienza incontestabile, ossia la lunghezza (o meglio lungaggine) dei procedimenti, egli ritiene fallimentare l'esperienza del vigente Codice di rito.
È vero, numerosi processi sono troppo lunghi, benché, in concreto, non direi frequenti quelli ultradecennali. Sto parlando dei processi penali ma forse anche questi, come quelli civili, saranno destinati a sprofondare in tempi biblici, a causa della sciagurata scelta di abolire la prescrizione: un "rattoppo" al codice penale - non a quello di procedura - che si riverbererà inevitabilmente sulla lunghezza del processo.
La diagnosi della patologia identificata da Borgna è dunque corretta e meritevole il prima possibile di una cura, ma non penso che il "Codice Vassalli" sia l'origine di tutti i mali. Sono convinto che le piccole riforme siano un rischio, ma mi permetto di annotare che i "mini-interventi" più recenti, in ambito procedurale, si stanno rivelando positivi: dalla sospensione dei processi a carico delle persone irreperibili alla sospensione di quelli per reati meno gravi finalizzata a sottoporre l'accusato a una prova in favore della collettività; dalla possibilità di dichiarare l'estinzione dei reati di particolare tenuità alla chiusura dei processi tramite condotte riparatorie giudicate idonee anche laddove la persona offesa - per partito preso - non voglia rimettere la querela.
Non è possibile, a mio avviso, ipotizzare N in questo frangente storico e politico una riforma radicale del Codice di procedura sia perché mancano in Parlamento giuristi all'altezza di un tale ambizioso progetto, sia perché -in ogni caso - il pensiero politico è talmente segmentato e arroccato su posizioni antitetiche, che non vi sarebbe la serenità per approvare meccanismi procedurali più snelli, coerenti e aderenti allo schema costituzionale del "giusto processo" di quello ad oggi in vigore.
Vi è, infine, una terza ragione che mi pare militare in direzione opposta alla tensione totalmente riformatrice del Codice di rito: la metabolizzazione delle regole del gioco da parte degli operatori (avvocati, giudici, cancellieri, polizia giudiziaria, ausiliari e consulenti di vario tipo) e la loro esatta interpretazione giurisprudenziale è di per sé un processo strutturalmente lento, che necessita di anni, se non di decenni. Il Codice in vigore - prossimo appunto al compimento del trentesimo anno di vita - è da moltissimi penalisti (formatisi all'epoca del Giudice Istruttore) definito ancora oggi il "Nuovo Codice".
In sintesi ritengo che il Codice di procedura penale, nel variegato orizzonte legislativo, resti un piccolo capolavoro che sebbene fatichi a reggere la massa travolgente dei procedimenti penali, ancora resiste e laddove non avvertito come un peso, ma applicato come garanzia di funzionamento di quella complessa macchina retrospettiva che è il processo penale, sa offrire dei risultati talora stupefacenti. Bene - si potrebbe dire ora - questo discorso può valere per pochi processi dove fare un dibattimento articolato è necessario ai fini della giustizia.
Il problema è che il sistema è nel suo complesso ingolfato perché la maggior parte dei processi dovrebbe essere definita con i riti alternativi, cioè con quelle forme di procedimento più agili per i Tribunali e vantaggiose per i diretti interessati. Secondo Borgna sta proprio qui il fallimento: i colpevoli preferiscono puntare sulle lungaggini procedurali e scegliere la via del dibattimento e così facendo contribuiscono a incagliare ulteriormente la situazione. T-la avvocato, tuttavia, penso di poter dire che ben di rado si consiglia al proprio assistito di affrontare un dibattimento solo perché "allunga il brodo".
Capita eventualmente nei casi già di per sé patologici, ossia quelli in cui le indagini sono (formalmente) durate anni e l'azione penale è stata esercitata quasi a ridosso della prescrizione. Altrimenti il criterio del tempo raramente influenza le scelte difensive. Rispetto a certi reati (ad esempio quelli in materia di stupefacenti) o a certi contesti (quando si viene arrestati in flagrante e tratti per direttissima avanti a un Giudice l'indomani rispetto al fatto) si patteggia moltissimo.
Si fanno accordi che in pochi minuti vengono raggiunti tra Pm e avvocato, sentenziati, motivati contestualmente (questo vuole la Cassazione) e che, di fatto sprovvisti di effettive impugnazioni, diventano irrevocabili nel volgere di due settimane o poco più. D robabilmente è vero - statistiche nazionali alla mano - che per l'abbreviato si opta ancora troppo poco. Con questo rito si accetta un giudizio sulle carte: quelle dell'indagine condotta dal Pm, ma volendo pure quelle relative alle investigazioni del difensore.
In cambio della celerità, in caso di condanna, si ottiene lo sconto secco di un terzo della pena. Cosa frena la scelta? Non penso il desiderio del dibattimento (se si fa il processo "normale" l'avvocato costa di più e c'è il rischio che arrivi una condanna più gravosa), ma credo piuttosto il timore di una interpretazione restrittiva dell'abbreviato. Che si dovrebbe poter scegliere con una certa serenità (innocente o colpevole che sia l'imputato) quando si ritenesse probabile l'assoluzione per l'insufficienza delle prove raccolte.
Sta qui un problema che a mio avviso non risiede nella carta, ma nella mente. È diffusa l'idea (purtroppo confessatami come propria anche da alcuni giudici) che si faccia l'abbreviato solo per avere lo sconto. Ma non è così: servirebbe un cambio di mentalità all'insegna del garantismo, ossia nel solco del Codice vigente.
Sul fronte dell'avvocatura sarebbe opportuna una maggiore e più seria specializzazione, perché non sempre siamo all'altezza della nostra professione. In un contesto di più approfondita conoscenza non solo della lettera, ma dello spirito del Codice di procedura penale ritengo possibile quel dialogo tra magistrati e avvocati che Borgna auspica. Rispettarsi reciprocamente porta a parlarsi direttamente, senza una visione autoreferenziale e oracolistica del proprio ufficio. Non stiamo vivendo tempi bui per la giustizia penale.
Molte nubi si possono dissipare senza cambiare le regole del gioco. E questo mi pare tanto più possibile in un tempo in cui la magistratura, proprio perché travolta da uno scandalo, sta positivamente dimostrando di non essere una casta e di controllare la correttezza dell'operato dei suoi vertici e anche l'avvocatura (lentamente, ma progressivamente) sta abdicando all'idea di appartenere ad un ceto, favorendo l'avvicendamento dei rappresentati nei propri consigli e offrendo, tramite un associazionismo vivace, un contributo disinteressato alla tutela dei diritti fondamentali di tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni e provenienze. *Avvocato, Unione giuristi cattolici italiani
di Laura Pasotti
Redattore Sociale, 16 ottobre 2019
Da inizio anno si sono uccisi 10 poliziotti penitenziari e 36 detenuti. Gli ultimi episodi a Piacenza, Foggia e nel carcere di Regina Coeli tra l'11 e il 14 ottobre. "Noi agenti impreparati. Serve lavoro in sinergia con altre figure professionali. E aprire punti di ascolto psicologico esterni".
Sono 10 i poliziotti penitenziari che si sono uccisi dall'inizio del 2019 (fonte Osservatorio suicidi in divisa). Gli ultimi due casi si sono verificati a Piacenza, dove l'11 ottobre un agente di 53 anni originario della Calabria e da anni in servizio al carcere delle Novate si è ucciso, e nel foggiano, dove il giorno successivo un agente della stessa età in servizio nel carcere di Foggia ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è suicidato con la pistola d'ordinanza. In oltre vent'anni, tra il 1997 e il 2019, si arrivano a contare 153 agenti che si sono tolti la vita (fonte Ristretti orizzonti).
Sono 36 i suicidi tra i detenuti registrati nel 2019: lo dice il dossier Morire di carcere di Ristretti Orizzonti, aggiornato al 14 ottobre, giorno in cui nel carcere di Regina Coeli a Roma un uomo di 52 anni si è impiccato nella sua cella. Più di mille, sempre secondo Ristretti Orizzonti, i detenuti che si sono suicidati tra il 2000 e il 2019.
"Quello dei suicidi è un tema trasversale che tocca i poliziotti penitenziari e i detenuti, realtà polarizzate che però si guardano e condividono la vita in carcere - dice Nicola D'Amore, agente in servizio nel carcere di Bologna e delegato del Sinappe, il Sindacato nazionale autonomo della Polizia penitenziaria - Il nostro è un lavoro che incide sulla psiche, tossico.
E quella tossicità finisci per portartela a casa, si accumula, e se non c'è un familiare che sa ascoltare, o se non si capisce che è il momento di andare dallo psicologo, si può arrivare a gesti estremi. Dall'altra parte, i detenuti spesso hanno come unica via per farsi sentire quella di farsi male, di ricorrere a gesti di autolesionismo o al suicidio. E noi siamo impreparati ad affrontare questa realtà".
Un'esperienza in carcere di quasi 25 anni, iniziata "per non sprecare un anno di vita a imparare a fare la guerra con il militare" e diventata poi una scelta a lungo termine, D'Amore sottolinea che "oggi il carcere è più un contenitore di marginalità sociale che un luogo di rieducazione. Le possibilità per i detenuti sono poche, la detenzione dinamica voluta dopo la sentenza Torreggiani (nel 2013 la Corte europea di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui trattamenti inumani e degradanti, ndr) è ancora lontana dall'essere realizzata: i detenuti vengono aperti al mattino, possono andare all'aria in determinati orari ma per il resto stanno in sezione, abbandonati all'ozio". Anche il lavoro è solo per pochi fortunati, anche se esistono esperienze positive. "In alcune carceri del Nord Italia ci sono imprese che hanno scelto di investire e hanno realizzato progetti in applicazione del comma terzo dell'articolo 27 della Costituzione ("Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", ndr) - afferma D'Amore - ma per tutti gli altri il carcere è trascorrere il tempo, un tempo non valorizzato in cui finiscono per confrontarsi con le esperienze che li hanno portati dentro e a volte escono più delinquenti di quando sono entrati".
In carcere spesso si ripropongono le stesse dinamiche che si vivono all'esterno, "ma se si investiga solo in caso di eventi critici, il carcere finisce per diventare la scuola del crimine". Dinamiche da cui non sono immuni nemmeno gli agenti, basta pensare ad esempio al coinvolgimento di alcuni poliziotti penitenziari in un filone del processo Aemilia, in corso e per il quale si aspetta l'ultimo grado di giudizio.
Da tempo, i sindacati della Polizia penitenziaria chiedono l'attivazione di punti di ascolto psicologico per gli agenti, ma finora sono poche le realtà che li hanno realizzati. "Abbiamo sempre chiesto punti di ascolto esterni - continua D'Amore - perché rivolgersi allo psicologo interno al carcere porterebbe a stigmatizzare il collega, ad attaccargli addosso un'etichetta. Anche parlarne con i superiori è difficile. Sembra che la cultura dominante sia quella che ci vuole uomini, a soffrire in silenzio".
Non dimentichiamo che, fino a qualche anno fa, il poliziotto penitenziario proveniva esclusivamente dalle forze armate, dall'esercito. Mentre oggi qualcosa sta cambiando. "Ci sono agenti provenienti dalla vita civile, laureati in sociologia o scienze della formazione - dice D'Amore - perché in carcere non si viene a fare la guerra, l'importante è parlare, sapersi mettere nei panni dell'altro, risolvere i problemi in modo diverso e non con la forza fisica che pure la legge ci consente di usare".
Spesso, però, gli agenti sono impreparati, non formati per affrontare il disagio o per relazionarsi con detenuti con patologie psichiatriche. Fondamentale quindi è lavorare in sinergia con le altre figure professionali presenti in carcere come i funzionari giuridico pedagogici, ovvero gli educatori, "il cui ruolo è importantissimo per il percorso rieducativo ma che sono costantemente sotto organico e, in alcuni istituti, finiscono per vedere i detenuti una volta all'anno se non di meno".
Secondo gli ultimi dati del Rapporto di Antigone c'è carenza sia di agenti che di educatori: i primi sono circa 31 mila contro una previsione in organico di 37 mila, i secondi 925 contro una pianta organica di 999, per una popolazione detenuta di circa 60 mila persone. Gli agenti però rappresentano comunque oltre l'80% dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. "E il primo Governo Conte ha dato molto spazio agli arruolamenti, senza considerare però gli educatori".
Il cambiamento? "Non potrà che avvenire con una nuova riforma penitenziaria, anche se, a tutt'oggi, sembra che il dibattito sul carcere sia assente. Si fanno proclami quando si verificano eventi critici, ma non si analizzano i fatti e il giorno dopo già non se ne parla più", dice D'Amore. E allora che fare?
"Bisognerebbe fare scelte diverse, come smilitarizzare la Polizia penitenziaria, un corpo troppo strutturato, costoso, che non fa bene alla società - conclude - perché la sicurezza si raggiunge con il sapere, non con l'attività repressiva. E un'iniezione di sapere non può che far bene al carcere". E cita le parole di Gesualdo Bufalino, "la mafia sarà vinta da un esercito di maestri elementari".
di Riccardo Congiu
Corriere Fiorentino, 16 ottobre 2019
A giugno scade l'incarico per Corleone. "Da Sollicciano a Volterra, quante promesse rinviate". "Non so perché li chiamino scioperi della fame. Io mi astengo dal cibo, ma di fame ne ho parecchia", dice scherzando Franco Corleone, che da oggi smetterà di mangiare. Di nuovo. Le ragioni sono più o meno le stesse dell'ultima volta, a luglio. E da ricercare ancora nella "situazione disperante" - come lui stesso la definisce - delle carceri toscane. "Il digiuno, meglio chiamarlo così, ti aiuta almeno a non perdere tempo a pranzo. E a concentrarti sul lavoro anche nell'orario dei pasti".
Settantatré anni il mese scorso, più di 40 passati a lottare soprattutto per i diritti dei detenuti (e non solo). Franco Corleone, una decina di scioperi della fame alle spalle, non abbandona il suo impegno. Nemmeno nella conferenza in cui dovrebbe tirare le somme alla fine del suo mandato come garante regionale dei detenuti, cominciato nel 2013 (e già dal 2003 garante per gli istituti di Firenze). L'appuntamento di ieri gli è servito più che altro per fissare l'agenda.
"A luglio il Provveditore mi aveva promesso per iscritto che diverse cose sarebbero state realizzate entro settembre-ottobre", spiega Corleone. E fa riferimento al teatro da costruire nel carcere di Volterra, alla trasformazione dei bagni a vista nella sezione femminile del carcere di Pisa, al problema delle cucine a Livorno e a Sollicciano. Una "lentezza", dice l'ex radicale, diffusa su nodi all'apparenza semplici, fermi per intoppi burocratici.
"Ora mi dicono che le scadenze sono rimandate a fine anno. Ho la nausea di ripetere sempre le stesse cose. Quindi - insiste - per evitare reazioni scomposte è meglio che inizi un digiuno, che spero breve". Il più lungo fu di 30 giorni, "molti anni fa, forse sull'informazione - ricorda Corleone. I chili persi sono stati tanti negli anni, ma posso assicurare che si riacquistano in fretta. Questi periodi scassano il metabolismo".
Il suo mandato cesserà il prossimo 26 giugno, mentre a breve cambierà anche il Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria, la figura a cui sono state rivolte le richieste a luglio. "Sarà il dottor De Gesu, che conosco da decenni. Gli lascia il posto Antonio Fullone, io però intanto voglio consegnargli un cantiere aperto, sì, ma di prospettive".
Per il nuovo garante che sostituirà Corleone invece qualche nome è già stato fatto, dall'ex sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani a Francesco Ceraudo, per 37 anni responsabile del centro medico nel carcere di Pisa. "Adesso è difficile pensare a una figura all'altezza di Corleone", commenta lo storico esponente radicale Massimo Lensi, "Franco ha portato la mentalità della giustizia rieducativa al posto di quella vendicativa. Il suo lavoro è stato ottimo nell'analisi delle piccole problematiche". Quelle che talvolta sembrano più complesse dei grandi traguardi, racconta Corleone: "È stato più semplice vincere la battaglia sulla privacy dei detenuti con l'amministrazione penitenziaria. Oppure il passaggio dagli Opg ai Rems, una vera rivoluzione di cui si parla poco".
Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), con il pericolo di un internamento senza fine, è stato affidato dal Consiglio dei Ministri nel 2016 proprio a Corleone come commissario unico. Nel 2017 la chiusura definitiva di quello a Montelupo Fiorentino. Intanto Corleone non si ferma. Al presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ha consegnato un testo sul diritto all'affettività e alla sessualità nelle carceri: "È garantito dalla Costituzione, così come la possibilità per le regioni di fare proposte di legge. Mi auguro che la Toscana sia la prima a inviarla al parlamento".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 42147/2019. L'utilizzo improprio del regime del margine può provocare la condanna a titolo di dichiarazione fraudolenta. Per la prima volta la Corte di cassazione, con la sentenza 42147 depositata ieri, ha affrontato in maniera non episodica il tema della qualificazione penale della condotta di chi, impropriamente, ha fatto ricorso al meccanismo che permette, a determinate condizioni, di ridurre la base imponibile circoscrivendola alla differenza tra il prezzoo di rivendita del bene e il valore di acquisto dello stesso.
Confermato quindi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore di una serie di società che aveva concretizzato un sistema di evasione fondato sull'acquisto all'estero di automobili, esente da Iva, per poi vendere i veicoli in Italia, utilizzando il regime del margine, facendo figurare gli acquirenti finali come diretti acquirenti delle auto all'estero, sulla base di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
A venire contestata dalla difesa era la stessa possibilità di configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta attraverso "altri artifizi" nel caso di uso improprio del regime del margine. Per la Cassazione, tuttavia, va innanzitutto sottolineato che per il reato (articolo 3 del Dlgs 74/00) è necessaria l'esistenza di un elemento aggiuntivo rispetto alla falsa rappresentazione cristallizzata nelle scritture contabili obbligatorie. Serve, tanto più dopo la riforma del 2015, cioè una condotta caratterizzata da un'elevata capacità di mascheramento e ostacolo all'accertamento della falsità delle rappresentazioni contabili.
E allora, l'annotazione nelle fatture della dizione "operazione in regime del margine ex Dl 41 del 1995", ha sicuramente, nella lettura della Corte, una portata elevata di inganno, dal momento che si fanno credere esistenti presupposti in realtà assenti, spingendo così all'errore l'amministrazione finanziaria. Si tratta di "un artificioso apparato documentale", che si distingue dalla omessa fatturazione o annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o dalla indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In quest'ultimo caso, infatti, distingue la Cassazione, si configura in sostanza un'omessa dichiarazione.
Nel caso della "truffa" sul regime del margine, invece, "sono realizzate apparenze documentali specificamente dirette a rappresentare, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni fattuali e giuridiche legittimanti l'applicazione di una disciplina giuridica non utilizzabile". La sentenza respinge poi anche la tesi difensiva che contestava l'impossibilità di applicazione dell'articolo 3 per l'inesistenza di un fenomeno di evasione dell'Iva visto che non si tratta di un'imposta riscossa e non versata come nelle frodi carosello, ma solo non applicata.
di Gigliola Edmondo
rete8.it, 16 ottobre 2019
L'ergastolo ostativo è stato il tema al centro dell'incontro, ospitato a Chieti dal teatro Marrucino, preceduto dalla proiezione del docufilm "Spes contra Spem-Liberi Dentro". L'associazione "Nessuno tocchi Caino" auspica una riforma che restituisca la speranza a tutti i detenuti. È un argomento che è tornato di grande attualità quello dell'ergastolo ostativo dopo la sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo che ha accolto le richieste del capo mafia Marcello Viola, il quale era già stato condannato in Italia a 4 ergastoli, ritenendo che la condanna al carcere "duro" o "ostativo", cioè a vita e senza possibilità di beneficio, è disumana, perché toglie anche la speranza di uscire dal carcere.
A Chieti ieri, 15 ottobre, al teatro Marrucino, si è svolto un dibattito nel corso del quale Elisa Zamparutti, tesoriera dell'Associazione 'Nessuno tocchi Caino', ha ribadito, alla presenza del cabarettista Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio', da sempre impegnato in campagne sociali, la "Necessità di una riforma, mentre si attende con fiducia la decisione della Corte Costituzionale che il prossimo 22 ottobre si esprimerà sulla legittimità del regime ostativo applicato all'ergastolo".
Il dibattito è stato preceduto dal docufilm di Ambrogio Crespi "Spes contra Spem-Liberi Dentro", prodotto da Nessuno tocchi Caino e da Index Production e già presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma.
Il titolo è tratto dal motto contenuto nel passaggio della Lettera di San Paolo ai Romani sull'incrollabile fede di Abramo che "ebbe fede sperando contro ogni speranza". Il docufilm è frutto del dialogo e della riflessione comune di detenuti condannati all'ergastolo e del direttore del carcere e degli agenti di polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Opera.
Crespi ha detto "Abbiamo promosso una riflessione su mai contro qualcuno per stimolare il legislatore. Serve un impianto normativo che contempli il rispetto dei diritti umani. Nel rispetto della persona e dei lavori della magistratura.
Nel docufilm emerge con chiarezza non solo un cambiamento interiore dei detenuti nel loro modo di pensare, di sentire e di agire ma anche la rottura esplicita con logiche e comportamenti del passato e una maggiore fiducia nelle istituzioni. Dalle testimonianze emerge anche che l'istituzione-carcere può rendere possibile il cambiamento e la ri-conversione di persone detenute in persone autenticamente libere".
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 16 ottobre 2019
Un protocollo d'intesa per realizzare interventi condivisi negli istituti penitenziari regionali è stato firmato ieri dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise Carmelo Cantone e dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio Stefano Anastasia.
"Una forte alleanza tra Provveditorato e Garante regionale - spiega Cantone - nel rispetto della specificità dei propri compiti istituzionali, è più che mai necessaria oggi per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone detenute ma anche la qualità della vita di tutti gli operatori che lavorano in carcere"
Patti annuali tra le parti per il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti e incontri periodici per la pianificazione congiunta di interventi sono tra i punti salienti dell'accordo. Nel quadro dei poteri e le facoltà riconosciute all'Autorità di garanzia dalla legislazione nazionali (visita degli istituti, colloqui con i detenuti e ricezione dei reclami), il protocollo prevede inoltre per il Garante l'impegno ad adottare prioritariamente la moral suasion nei confronti dei livelli dell'Amministrazione Penitenziaria, sia attraverso le segnalazioni, sia attraverso dei colloqui e incontri di verifica congiunta, evitando così, per quanto possibile, l'intervento delle altre Autorità competenti alla vigilanza o al ripristino della legalità.
"All'indomani dell'ennesimo, tragico suicidio in un carcere della regione, a Regina Coeli - dichiara Anastasìa - torna la necessità di un impegno e di un sempre più stretto raccordo istituzionale per migliorare le condizioni di vita e di detenzione in carcere. Il Protocollo sottoscritto oggi recepisce prassi consolidate che sono tra le più avanzate d'Italia. Da più di quindici anni l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio collabora con la massima libertà d'azione e con la massima disponibilità reciproca con l'Amministrazione penitenziaria.
Questa disponibilità reciproca consente di valorizzare l'apporto che la Regione Lazio e gli enti locali possono dare alla privazione della libertà e a una esecuzione penale costituzionalmente orientata, a partire dai settori strategici dell'assistenza sanitaria e sociale, della formazione e dell'inserimento lavorativo".
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