di Fulvio Fiano
Corriere della Sera, 16 ottobre 2019
Il naufragio il 7 ottobre. Sull'imbarcazione c'erano 50 persone, in gran parte donne. Il vento e la pioggia che avevano contribuito ad affondare il barchino sul quale viaggiavano stipati sembravano averli condannati anche a una morte senza sepoltura, spingendo i loro corpi al largo, verso la Tunisia da dove erano partiti. E invece, quando ormai la speranza andava svanendo, i cadaveri sono stati individuati proprio lì dove, la notte tra il sei e il sette ottobre, sono scesi verso il fondo, a sessanta metri di profondità, sei miglia al largo della costa di Lampedusa.
Sono dodici corpi di chi, partito carico di speranze, ha perso la vita in quel viaggio. Ma altri potrebbero essere nelle vicinanze. Tra loro, ci sarebbe anche una mamma abbracciata al figlio di pochi mesi che disperatamente venivano cercati sul molo dell'isola da una superstite (sorella della donna e zia del piccolo) in quella che sarà ricordata come "la strage delle donne".
Il ritrovamento è avvenuto grazie ai sommozzatori della Guardia Costiera che, passato il maltempo, hanno ripreso a esplorare i fondali grazie anche a un robot subacqueo. Sulla nave di 10 metri, secondo le testimonianze, c'erano almeno 50 persone, 22 delle quali tratte in salvo nei primi minuti seguiti al rovesciamento, le altre condannate dal mare grosso.
I tredici cadaveri portati a riva dalle navi intervenute allora erano tutti di giovani donne (una anche incinta), di Costa D'Avorio, Camerun, Guinea, Burkina Faso con l'ipotesi ancora in piedi che fossero almeno in parte destinate, lungo una nuova tratta, al mercato europeo della prostituzione. A bordo anche numerosi tunisini, a conferma della rotta battuta dagli scafisti in sostituzione di quella in acque libiche. Nel naufragio sarebbe morto anche l'uomo che governava la nave.
"Ci abbiamo creduto sino alla fine. Il personale della Guardia Costiera non ha mollato un solo giorno, nonostante il carico di lavoro ordinario che continua a gravare su Lampedusa", sottolinea il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, che conduce l'inchiesta con l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio e omicidio plurimo. "I nostri militari hanno messo in campo tutta la loro professionalità e anche il loro cuore", aggiunge il pm. Nessuno dei passeggeri del barchino indossava il salvagente che sarebbe stato sufficiente a non annegare. Le operazioni di recupero delle salme partiranno nei prossimi giorni.
Ma le stragi non fermano le partenze dei migranti. Centottanta persone sono state soccorse nel Canale di Sicilia, circa 35 miglia a sud ovest di Lampedusa, in area Sar maltese. Anche stavolta il soccorso è scattato prima dell'alba con una chiamata da un telefono satellitare. Un aereo dell'operazione internazionale Eunavfor med ha individuato il barcone e ha allertato la centrale operativa di Roma. La segnalazione è stata poi inoltrata alle autorità maltesi, che hanno assunto il coordinamento dell'operazione ma non hanno concesso un porto per sbarcare. L'Italia ha inviato due motovedette della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza giunte sul posto poco prima che il barcone affondasse. Stavolta, per fortuna, non c'era mare grosso. Altre 176 persone, salvate nei giorni scorsi dalla Ocean Viking (tra loro 4 donne incinte e 33 minori, di cui 23 non accompagnati), sbarcheranno invece oggi a Taranto.
di Riccardo Noury
Corriere della Sera, 16 ottobre 2019
A chiusura del suo ultimo pezzo, pubblicato poco prima di morire, Daphne Caruana Galizia, la più nota giornalista investigativa di Malta, aveva lasciato una frase suonata tragicamente profetica: "Ci sono criminali ovunque io guardi. La situazione è disperata".
Daphne è morta di fronte alla sua abitazione, a Bidnija, il 16 ottobre 2017. Saltata in aria nella sua automobile a causa di un ordigno molto potente: 400 chili di esplosivo. Omicidio politico con modalità criminale mafiosa. A distanza di due anni, tre persone sono sotto processo con l'accusa di essere stati gli esecutori dell'omicidio.
Ma chi l'ha ordinato? Daphne si era fatta molti nemici: attraverso il suo blog (che aveva anche 400.000 visualizzazioni al giorno) aveva indagato sulla corruzione ai più alti livelli governativi, sui legami tra esponenti politici e società private costituite offshore, sul riciclaggio di denaro sporco. In poche parole, sulla collusione tra criminalità e politica.
Qualcosa che, neanche in uno stato membro dell'Unione europea, risparmia i giornalisti dal vivere in una situazione di costante pericolo.
La commissione d'indagine, a lungo sollecitata in questi due anni, alla fine è stata istituita ma non pare avere l'indipendenza necessaria. Oltretutto, in violazione di precise disposizioni europee, è stata istituita senza informare della sua composizione i familiari di Daphne.
Questi ultimi devono affrontare ancora 109 querele con cui chi la odiava aveva cercato di fermare Daphne. Non riuscendoci con le querele, c'è riuscito con un attentato. Ieri mattina i giornalisti italiani hanno ricordato Daphne in una conferenza stampa ospitata a Roma dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Poi nel pomeriggio, sempre a Roma dopo averlo fatto la sera del 14 a Milano, ne hanno parlato Roberto Saviano e i tre figli di Daphne. A quanto pare, il sindacato dei giornalisti di Malta per oggi non ha in programma alcuna commemorazione.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 15 ottobre 2019
Presentato ieri a Roma il rapporto di Antigone e dell'European Prison Observatory sul sistema penitenziario europeo. Nel nostro Paese, nonostante il calo dei reati, il numero dei detenuti è andato crescendo. Il 70% delle figure professionali che lavorano nelle prigioni è agente penitenziario.
di Paolo Maddalena*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
La sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo, ma la Corte costituzionale può sindacare le decisioni della Cedu e dichiararle inapplicabili. Le Corti internazionali di giustizia stanno dando sempre maggiore prova della loro incapacità a valutare le reali condizioni di singoli Paesi, emettendo sentenze frutto di argomentazioni teoriche senza alcun rapporto con la realtà. Sorprendente è la sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo che ha accolto le richieste del capo mafia Marcello Viola, il quale era già stato condannato in Italia a 4 ergastoli.
Secondo la Corte di giustizia la condanna al carcere "duro" o "ostativo", cioè a vita e senza nessun altra possibilità di beneficio, sarebbe disumana, perché toglierebbe anche la speranza di uscire dal carcere. La Corte non tiene conto del fatto che tale tipo di pena è evitabile se il mafioso condannato si pente e collabora con la giustizia.
La Corte confonde la disumanità del carcere con la speranza di venirne fuori. E dimostra di non conoscere che i nostri carceri sono tutt'altro che disumani, tranne alcuni casi che devono essere assolutamente risolti. La Corte, inoltre, non valuta il fatto, storico e accertato, che i mafiosi mantengono per tutta la loro vita una convinzione non sradicabile di appartenere a una realtà sociale perennemente in contrasto con lo Stato e la legalità costituzionale.
Gli esempi sono numerosissimi. E, pertanto, cancellare la norma del carcere ostativo è fuori luogo. In una parola, la Corde dei Diritti dell'Uomo ha deciso in assenza di potere e la sua decisione è da ritenere giuridicamente nulla. Comunque, è da ricordare che le norme e le decisioni della Cedu sono norme "interposte" tra la Costituzione e la legge, il che significa che la Corte costituzionale può sindacare le decisioni della Cedu e dichiararle inapplicabili. La dizione "norme interposte" infatti significa che il giudice delle leggi, e cioè la Corte costituzionale, prima di decidere della validità o meno delle nostre leggi, deve stabilire se le norme e le sentenze Cedu siano conformi alla nostra Costituzione.
Insomma la Corte costituzionale ha giurisdizione sugli atti della Cedu (vedi sentenze 348 e 349 del 2007). In conclusione, un compito importante grava oggi sulla Corte costituzionale, poiché se essa non rimuove gli effetti di questa sentenza della Corte dei Diritti dell'Uomo, che ha competenza a farlo, vedremo che tutti i mafiosi ricorreranno alla Cedu e otterranno la loro scarcerazione. Un bell'effetto contro la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, posta nel nulla da una sentenza astratta della Cedu. La quale, ripetiamo, non valutato la natura e il contenuto del fatto oggetto della propria decisione.
*Vice presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell'associazione "Attuare la Costituzione"
di Chiara Colangelo e Lucio Palmisano
linkiesta.it, 15 ottobre 2019
Con 60mila detenuti per appena 47 mila posti disponibili, il nostro Paese non ha ancora trovato una risposta. Stipati spesso in meno di tre metri quadrati di spazio, il rischio che i reclusi possano presentare nuovi ricorsi alla Corte di Strasburgo è sempre più alto.
di Luca Liverani
Avvenire, 15 ottobre 2019
Rapporto di Antigone e European Prison Observatory. Quasi 600 mila le persone detenute. In testa Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia, che è ancora a rischio sovraffollamento. Nell'Unione Europea sono attualmente detenute 584.485 persone. I paesi con il maggior numero di detenuti - in numeri assoluti - sono Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia. Il tasso medio di carcerazione ogni 100.000 abitanti è del 118,5 e i paesi con i tassi più alti (fra il 173 e il 234,9) sono soprattutto i paesi dell'est Europa: Lituania, Estonia, Lettonia e Slovacchia. L'Italia è intorno a 100.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 42052/2019. L'autoriciclaggio scatta anche se il reato presupposto è prescritto. O provato solo in base alla logica. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza 42052della seconda sezione penale depositata ieri. La Corte ricorda, facendo riferimento anche a precedenti pronunce che, quando si procede per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessario che l'esistenza del reato presupposto sia stata accertata da una condanna passata in giudicato, "essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste".
Nel dettaglio, la Cassazione prosegue chiarendo che la circostanza che alcuni dei reati presupposti non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza della iscrizione al Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso semplici indagini preliminari, non ha effetti sulla possibilità di procedere sul reato "a valle". L'autorità giudiziaria può infatti dedurre l'esistenza del reato "a monte", anche solo attraverso la presenza di "prove logiche".
Nel caso esaminato, il giudice aveva correttamente ritenuto provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, sulla base delle dichiarazioni convergenti degli esperti, anche se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti. Per quanto riguarda l'effetto di cause estintive del reato, come per esempio la prescrizione, la sentenza ricorda quanto previsto dal Codice penale per il quale quando il reato è presupposto di un altro delitto la causa che lo estingue non ha portata estensiva.
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell'istituto. In attesa della decisione, apriamo il dibattito invitando al confronto studiosi e operatori della diritto. Il tema dell'ergastolo ostativo nei giorni scorsi è passato dall'occupare solo le pagine delle riviste giuridiche a trovare spazio anche sulle pagine della stampa quotidiana.
di Eugenia Sermonti
Libero, 15 ottobre 2019
Ecco la fotografia scattata dalla Simspe sulle malattie: nei luoghi di reclusione. Rallenta la diffusione del virus Hiv e si riduce quella dell'epatite C un detenuto su due è malato di epatite C. Aumentano invece i malati di tubercolosi. Circa 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, al XX Congresso Nazionale Simspe, Agorà Penitenziaria 2019, intitolato "Il carcere è territorio", appuntamento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e Simit - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e presieduto dal dottor Roberto Ranieri.
di Marcello Bortolato*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
È necessario un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell'uomo. L'ergastolo ostativo nasce nel 1992, dopo le stragi di mafia, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Serviva per indurre i colpevoli degli omicidi a collaborare con la giustizia in cambio del diritto di accedere, una volta condannati, ai benefici previsti anche in caso di pena perpetua.
L'accesso alle misure non può essere precluso del tutto, poiché ciò renderebbe l'ergastolo incompatibile con la Costituzione risolvendosi in una pena senza speranza, contraria all'art. 27 Cost. che vuole tutte le pene, sempre, finalizzate al reinserimento sociale.
Il diritto di accedere non significa certezza di essere ammessi, un conto è l'ammissibilità, un altro il merito, essendo i requisiti richiesti del tutto diversi: solo il "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 176 c.p. consente la liberazione condizionale, misura amplissima che cancella l'ergastolo dopo 26 anni. Questo non vale però per l'ergastolo ostativo che si configura, come una pena aggiuntiva in cui il passato schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro: se non collabori non potrai uscire, mai.
Non si può mettere in dubbio che la collaborazione sia ancora uno strumento strategico nella lotta alla criminalità organizzata, dove è "effettiva" e "utile" premia i condannati consentendo loro di accedere anticipatamente alle misure alternative, ma le ragioni di una mancata collaborazione non possono oggi essere sindacate dalla magistratura di sorveglianza che, pur apprezzando il processo rieducativo del reo, deve limitarsi a prenderne atto.
Eppure queste ragioni potrebbero essere anche "nobili" o ben comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette), non necessariamente esse sono indice della volontà di rimanere "intraneo". Si dirà che lo Stato protegge il collaboratore ed anche i suoi familiari, ma oltre ad essere un argomento "de facto" (i requisiti del programma di protezione sono assai restrittivi) si scontra con la realtà di uno Stato che spesso non è nemmeno in grado di proteggere i semplici testimoni, comunque a pagare sarebbero sempre degli innocenti (i familiari costretti a cambiare identità).
Ma il nodo centrale dell'ostatività sta nell'esproprio della funzione del giudizio sulla persona, che la legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, perché difronte a quella appaiono del tutto irrilevanti i traguardi rieducativi nel frattempo raggiunti: il giudice è impotente, nonostante la legge gli affidi ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle motivazioni dell'autore e soprattutto della sua evoluzione personale. Del resto i progressi del detenuto possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia, che può essere strumentale o addirittura 'falsa', mentre la dimostrazione della sua cessata pericolosità può desumersi da altro.
L'assenza di collaborazione non è di per sè sintomo di mancata dissociazione: è una presunzione che nella sua assolutezza ha ormai scarse ragioni d'essere, tanto più a molti anni di distanza dai fatti. Esistono indici ben più sicuri di rescissione dei legami: si pensi che il 'ravvedimento' (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (unico beneficio che può cancellare l'ergastolo) ma non basta per accedere ai benefici anche minori a chi, pur non collaborando, abbia ammesso le proprie responsabilità.
L'ergastolano ostativo, pur ravveduto, non può andare in permesso se non fa il nome dei correi, eppure con il ravvedimento (traduzione laica del concetto di "emenda") egli dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritarlo. L'equiparazione 'collaborazione = ravvedimento' è irragionevole se non addirittura smentita da molti fatti di cronaca.
A chi obietta che la risocializzazione del detenuto, dimostrata in modi differenti dalla collaborazione, possa essere il frutto di un'abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un ripensamento critico delle proprie scelte di vita, si può rispondere che anche la collaborazione, come molte vicende processuali dimostrano, analogamente può essere il prodotto di un'abile strategia dissimulatoria volta a coinvolgere degli innocenti per salvare se stessi. Non si comprende perché solo il disvelamento della seconda strategia debba essere affidato a dei giudici e non anche quello della prima: forse perché i magistrati di sorveglianza sono meno giudici degli altri?
Perché il tema dell'ergastolo ostativo divide così profondamente? Perché da un lato non si è mai spenta in Italia l'inquietudine, circa la compatibilità dell'ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua (irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema, la pena di morte, essa ha preso ambiguamente il posto) e diritti fondamentali (proiettati invece verso il futuro) e, dall'altro, perché non si possono negare gli indubbi meriti della collaborazione che ha consentito nel tempo di raggiungere risultati investigativi di enorme portata ma che, anche in caso di accoglimento delle questioni, è bene ribadirlo, non verrà affatto cancellata (rimarrà sia per i condannati al fine di accedere ai benefici prima degli altri, che per i collaboratori di giustizia tout court la cui legislazione speciale non verrà minimamente intaccata).
E tuttavia va individuato un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell'uomo, in quel nucleo incomprimibile di diritti che nemmeno la pena più grave piò cancellare del tutto: questo ci insegna la Corte di Strasburgo, a cui pur appartengono Giudici provenienti da Paesi che hanno conosciuto tristi stagioni terroristiche e di sangue per le strade.
La decisione della Corte costituzionale è ormai imminente e su di essa può avere qualche influenza la sentenza Viola della Cedu, non fosse altro perché l'art. 117 della Costituzione obbliga il nostro Paese al rispetto della Convenzioni internazionali e dunque anche alle decisioni della Corte europea.
Ma le conseguenze sul piano pratico dell'una e dell'altra pronuncia saranno principalmente due: riaffidare alla magistratura di sorveglianza, che nulla può temere dall'abbattimento delle preclusioni se non di riacquistare la dignità del decidere, il potere di valutare i progressi - se ci sono - dell'ergastolano (in una parola: la sua "persona" e non il suo "reato") e, infine, restituire ogni caso umano alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione.
È una strada difficile, da praticare anche se meno appagante della punizione esemplare. È sempre necessario avere il coraggio, senza il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute, di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l'orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce.
*Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze
- Si può andare in carcere per il canto di un gallo
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