di Vincenzo Musacchio
Gazzetta del Mezzogiorno, 4 novembre 2019
L'arresto di uno dei figli di "El Chapo Guzman" genera un violentissimo conflitto a fuoco tra le truppe dei trafficanti, la polizia e i militari a Culiacan, una delle roccaforti dell'ex re della droga detenuto attualmente negli Stati Uniti. Tutte le attività a Sinaloa sono state sospese con uffici pubblici chiusi e scuole evacuate.
Un esercito di mercenari con centinaia di uomini pesantemente armati sono arrivati da ogni angolo dello Stato, pagati per liberare il figlio del Chapo. Ovidio Guzman è considerato l'erede al trono del Cartello di Sinaloa dopo l'uscita di scena del padre. Il conflitto a fuoco è durato per ore e i sicari giravano per la città sparando contro la popolazione che cercava riparo dall'enorme potenza di fuoco dei mercenari. Ovidio Guzman è stato rilasciato. Lo Stato non ha la forza per reagire.
Che cosa potrebbe succedere se, nonostante il loro non pentimento e la loro non collaborazione, dal carcere a vita uscissero: Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova camorra organizzata, condannato a quattro ergastoli da scontare dal 1995 in regime di 41bis. Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, affiliato al clan dei Corleonesi di Riina, killer spietato, "don Luchino" è stato autore di svariati omicidi e responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all'ergastolo in regime di carcere duro (41bis).
Nitto Santapaola è considerato tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. Francesco Schiavone il boss più importante del clan dei Casalesi, condannato definitivamente alla pena dell'ergastolo. Francesco Bidognetti, braccio destro di Schiavone e killer spietato autore di numerose esecuzioni. Giovanni Strangio, 'ndranghetista, è tra gli ideatori e gli autori della strage di Duisburg. Giuseppe Rogoli boss di alto rango della 'ndrangheta, affiliato ai Bellocco, è considerato uno dei fondatori della Sacra corona unita pugliese.
Questi sono solo alcuni dei nomi tra i più pericolosi criminali nel panorama europeo, non solo italiano, che potrebbero uscire dal carcere. Ma davvero pensiamo che per queste persone che non hanno mai collaborato e rinnegato la loro vita e le loro condotte criminali possa esserci rieducazione e risocializzazione? Non si sceglie di diventare mafioso, si nasce.
Lo è tuo padre, lo è stato probabilmente anche tuo nonno. Perché capo mafia si cresce e si viene formati per diventare un perfetto generale di un'armata criminale. Questo ruolo è assoluto e non abdicatile. Esistono solo due vie di fuga: la morte o la collaborazione con la giustizia. Per questi ferocissimi boss mafiosi si dovrebbe dimostrare che dopo una lunga carcerazione non sono più pericolosi e che possono beneficiare di permessi e magari arresti domiciliari.
Questo dovrebbe valutarlo e deciderlo un giudice. Io sono convinto che qualsiasi boss di quelli appena citati se uscisse dal regime carcerario duro tornerebbe l'istante dopo a esercitare il suo vecchio potere e a riorganizzare il suo vecchio clan.
di Gerardo Villanacci
Corriere della Sera, 4 novembre 2019
Gli ultimi episodi di violenza urbana, tra i quali in primo piano l'uccisione del giovane romano avvenuta il 25 ottobre scorso, un episodio le cui indagini per giungere alla verità dei fatti si profilano lunghe e complesse, hanno riaperto il dibattito, in verità mai sopito, sulla sicurezza urbana.
Prima di altro, è opportuno valutare se i numerosi interventi legislativi, a partire dal decreto sicurezza del 2008 (D.L. n. 92/2008) fino all'ultima legge di dicembre 2018 (L. n. 132/2018), hanno effettivamente conseguito lo scopo per il quale sono stati promulgati, ovvero quello di creare un nuovo e più efficace modello di sicurezza urbana, al fine di contrastare il sempre più crescente senso di inquietudine. E indubbio che, anche attraverso il graduale sviluppo culturale della popolazione, dei passi in avanti sono stati fatti.
Oggi, diversamente dal passato, è opinione condivisa che la gestione della sicurezza oltre ad essere attribuita allo Stato centrale, soprattutto al fine di preservare condizioni di uniformità di prestazioni e tutele su tutto il territorio nazionale, debba essere sempre più affidata anche alle amministrazioni locali le quali, più di ogni altra istituzione pubblica, sono vicine ai cittadini e al contempo hanno maggiore conoscenza delle criticità ed esigenze della loro giurisdizione.
Certo, non possiamo fingere di ignorare che la coesione sociale, ovvero la condivisione di valori culturali, di solidarietà e fiducia, che caratterizza una comunità e che rappresenta, come sostenuto da Emile Durkheim, uno dei presupposti essenziali della sicurezza urbana, nel nostro Paese risulti essere più elevato nelle regioni del nord e centro-nord rispetto a quelle del sud e centro-sud. Una stortura che si incunea nella più ampia tematica delle disuguaglianze e che potrà essere risolta soprattutto rafforzando il sentimento di unità nazionale.
Per altri versi, è anche evidente che a partire dalle intuizioni di Philip Zimbardo, risalenti alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, passando dal noto saggio di George L. Kelling e James Q Wilson sulla teoria delle "Broken Windows", si è giunti al convincimento che sussiste una stretta correlazione tra la sicurezza urbana ed il degrado sociale.
Da qui la necessità di una maggiore attenzione verso le politiche abitative che devono essere volte a rimuovere i quartieri segregati, frutto di una edilizia pubblica errata, per eliminare l'emarginazione che affligge coloro che vi abitano. Un problema che non si risolve con il loro isolamento, come purtroppo è avvenuto. Non sono neanche più proponibili politiche di "tolleranza zero", basate per lo più sull'inasprimento delle sanzioni.
Una tecnica amministrativa che ha funzionato negli anni dal 1994 al 1996, nella New York violenta del Sindaco Rudolph Giuliani, determinando un calo del 40% di omicidi e una riduzione di reati del 30%, ma che sarebbe anacronistica nell'età presente, dove l'elemento centrale di contrasto alla violenza urbana è rappresentato dalla prevenzione.
Ovviamente ciò non significa che il profilo sanzionatorio debba essere abbandonato, ma che lo stesso deve essere incentrato non sull'aumento delle pene bensì sulla effettiva esecuzione delle stesse. Semmai, da un punto di vista più tecnico-giuridico, rivisitando i minimi edittali e introducendo rigorosi criteri che impediscano di accedere con facilità ai numerosi benefici previsti dal nostro sistema giuridico.
Non è possibile arrendersi all'idea che l'insicurezza urbana sia un problema irrisolvibile poiché endemico delle società moderne. Ancora meno deve essere sottovalutato il condizionamento negativo della sua percezione, sul presupposto che i dati reali documentano un calo dei reati. La sicurezza è un bene pubblico, che incide direttamente su tutti i diritti dei cittadini, compreso quello di libertà, per i quali lo Stato deve garantirne il godimento.
Contrariamente da quanto accade per altri deplorevoli fenomeni, ad esempio per la corruzione, la percezione di insicurezza quand'anche non fondata su riscontri effettivi, degrada comunque la qualità della vita sociale. Per abbatterla bisogna intervenire sulle cause che la producono quindi, in primo luogo, sul carente sistema valoriale e legislativo ormai inadeguato a mantenere il passo con il progresso scientifico ed ambientale.
di Lorenzo Cremonesi
Corriere della Sera, 4 novembre 2019
E' dal brutale assassinio dell'attivista curda Hevrin Khalaf, il 12 ottobre, che gli abusi delle milizie jihadiste sono all'ordine del giorno. I centri d'informazione curdi diffondono i video dell'odio da parte dei loro persecutori. Sino a che punto la Nato e la comunità internazionale sono disposte a tollerare che uno Stato importante come la Turchia utilizzi individui e gruppi armati sospettati di commettere sistematicamente crimini di guerra?
Guardare per credere. Sono gli stessi uomini delle milizie siriane, che dall'attacco del 9 ottobre sono utilizzate come teste di ponte dell'esercito turco contro i curdi in Siria, a diffondere via smartphone le loro efferatezze. Alcuni video riprendono il cadavere della giovane Amara Renas preso a calci. Con slogan che ricordano quelli di Isis, i jihadisti deridono il povero corpo, parlano di "puttana curda", inneggiano alla guerra santa in nome di Allah.
E' in effetti dal brutale assassinio dell'attivista curda Hevrin Khalaf, il 12 ottobre, che gli abusi delle milizie jihadiste sono all'ordine del giorno. I centri d'informazione curdi diffondono i video dell'odio da parte dei loro persecutori. Vi sono le immagini dettagliate di attacchi contro civili, ambulanze, centri medici. Alcuni giorni fa erano rilanciate quelle di un'altra combattente ferita alle gambe e umiliata. Abbondano i comunicati jihadisti nelle moschee, gli appelli alla lotta contro gli "infedeli", le minacce.
A onore del vero, va anche ricordato che questa stessa soldataglia fanatica è stata a sua volta vittima della durissima repressione voluta dal regime di Damasco, e garantita dalla sua alleanza con Mosca e Teheran, contro tutti gli oppositori a partire dallo scoppio delle rivolte nel 2011. Ciò non giustifica però questi crimini protetti dallo stesso presidente turco Erdogan. L'Onu avvisa Ankara che potrebbe essere considerata responsabile. Ma sembra ancora troppo poco e l'Europa perché tace?
di Maurizio Caprino e Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
Ormai si può dire senza paura di sbagliare: la legge sull'omicidio stradale (la 41/2016) non ha contribuito a ridurre la mortalità. Lo dicono i dati sui primi tre anni di applicazione (da marzo 2016): lo scorso anno gli incidenti con lesioni a persone sulle strade italiane sono stati 172.553, appena l'1% in meno del 2015 e quelli mortali sono calati solo del 4,6%, passando da 3.236 a 3.086. Numeri che hanno a che fare anche con l'andamento fisiologico degli eventi: nel 2017 gli incidenti erano aumentati rispetto al 2015.
Che gli effetti della legge sulla mortalità sarebbero stati scarsi lo dicevano anche le previsioni: se già gli inasprimenti sulle normali sanzioni (quelle per chi commette un'infrazione) lasciano il tempo che trovano perché non ci sono alte probabilità di incappare in controlli, a maggior ragione non si può pretendere deterrenza da pene anche severissime che scattano solo per chi causa un evento perlopiù inatteso come un incidente mortale o con feriti.
Dunque, non si potevano pretendere miracoli dalla legge 41. Che va considerata per quello che è: un modo per punire in modo effettivo chi causa incidenti, rispondendo al bisogno di giustizia dei parenti delle vittime, spesso umiliati dall'atteggiamento di pirati della strada che, pur processati, evitano il carcere.
Problema non solo italiano - D'altra parte, il problema dell'insufficiente riduzione della mortalità su strada non è solo italiano. È da vent'anni che la Ue fissa obiettivi di dimezzamento di decennio in decennio ma, dopo una "fiammata" iniziale, i miglioramenti sono calati un po' ovunque e i target restano lontani. L'Italia, con il calo dei morti del 42% nel periodo 2001-2010 e del 19% tra il 2011 e il 2018 è in linea con le medie europee. I buoni risultati di inizio secolo corrispondono al diffondersi di auto e mezzi pesanti sempre più sicuri: negli anni 90 airbag e Abs sono divenuti di serie e vi si stava aggiungendo anche il sistema anti-sbandata Esp. Il resto lo hanno fatto soprattutto l'estensione dei controlli di velocità con apparecchi più performanti, un maggior contrasto ad alcol e droga e innovazioni normative come la patente a punti. Più o meno gli stessi strumenti a disposizione oggi. E già dieci anni fa la Ue aveva capito che non bastavano per ottenere altri progressi significativi. Tanto che, nel fissare il dimezzamento per il decennio in corso, ha evocato interventi anche esterni al classico triangolo uomo-veicolo-strada. Per esempio, invitava a migliorare rapidità e qualità dei soccorsi.
Assistenza alla guida e scatola nera - Una controprova della difficoltà di migliorare i risultati con gli strumenti tradizionali viene dal fatto che gli Stati virtuosi già da prima che la Ue fissasse obiettivi (Europa nord-occidentale e Scandinavia) non sono tra quelli che hanno ottenuto i risultati più eclatanti dopo i target europei. Miglioramenti potrebbero arrivare solo quando si diffonderanno Adas (sistemi di assistenza alla guida) e scatola nera, che la Ue ha reso obbligatori dal 2022. Ma gli Adas, se usati credendo che consentano di stare meno attenti alla guida, potrebbero addirittura causare incidenti. Nel frattempo si sono aggiunti fattori in grado di peggiorare i risultati. Primo fra tutti la distrazione favorita da smartphone, impianti multimediali di bordo, congestione del traffico e abbassamento delle velocità. In Italia, si aggiunge il degrado delle infrastrutture (dalla segnaletica ai cedimenti delle barriere, fino ai crolli di ponti).
Ci si chiede dunque come si farà a centrare l'obiettivo finale fissato dalla Ue: l'azzeramento del numero di morti, nel 2050. Il target è stato deciso pensando che per quell'anno potrebbe diffondersi la guida autonoma, che dovrebbe eliminare l'errore umano. Ma questo è un futuro ancora non del tutto delineato: ci sono tante incertezze tecniche, etiche e, di conseguenza, normative. Senza contare che, nella fase transitoria, la convivenza tra guida umana e guida autonoma potrà creare nuovi pericoli.
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 4 novembre 2019
Nella prima apparizione televisiva dopo l'elezione (meno trionfale del previsto) al Consiglio superiore della magistratura, Nino Di Matteo ha parlato dei rapporti di Berlusconi e Dell'Utri con la mafia, in relazione "alla possibilità che ci sia la responsabilità di ambienti e persone non mafiosi nelle stragi del 92-93". Il che ha fatto insorgere Forza Italia contro la Rai per la "vergognosa propaganda" (Gasparri) "senza contraddittorio" (Schifani").
Nulla di nuovo, se non che Di Matteo non parla più come pm antimafia titolare di indagini, ma come membro dell'organo di governo autonomo della magistratura. Unico a godere di una ribalta televisiva, con Piercamillo Davigo (al quale, però, anche gli avversari nel Csm riconoscono più prudenza). La prevedibile polemica con i berlusconiani rischia di mettere in secondo piano i tre messaggi di politica giudiziaria che Di Matteo ha lanciato.
Destinatario, in primis, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, impegnato in una trattativa con gli altri partiti della maggioranza sulla riforma della giustizia. Avviata con segnali di disponibilità reciproca, ma ancora al palo. Sui benefici ai detenuti mafiosi, Di Matteo ha tracciato la via per attenuare gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale, in modo da mantenere per i boss un regime differenziato. Sulla riforma che interrompe la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, Di Matteo ha detto che è d'accordo.
Il che rafforza la bandiera di Bonafede (piantata ai tempi del governo gialloverde) contro la richiesta di Pd e Italia Viva di rinviarne l'entrata in vigore, prevista il 1° gennaio 2020, o almeno di limitarla in caso di processi troppo lunghi. Sulle intercettazioni Di Matteo boccia la riforma Orlando, che intendeva limitarne l'uso e la pubblicazione. Riforma che Bonafede aveva più volte rinviato. Anch'essa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020.
Prescrizione e intercettazioni saranno sul tavolo del vertice di maggioranza, nei prossimi giorni. Di Matteo dà a Bonafede un assist per irrigidirsi su entrambi i temi. Finora il Pd ha tenuto un profilo basso. Ma a fronte di un irrigidimento, è pronto a fare asse con Italia Viva. E a bloccare anche il resto della riforma.
di Davide Bianchini
reggionline.com, 4 novembre 2019
Colpi di piccone al giusto processo e al diritto di imputati e vittime di reati ad avere giustizia in tempi ragionevoli. E' davvero giusto un processo che può non finire mai? Rispetta il principio della presunzione di innocenza? E rispetta il diritto della vittima di un reato ad avere giustizia in tempi ragionevoli? No. E non è una solo una questione di carte (costituzionale in primis) o di filosofia tra togati e giuristi.
Dall'1 gennaio 2020 entrerà in vigore la riforma della prescrizione. Cosa prevede? Spiegato a pane e salame, dopo la sentenza di primo grado - anche di assoluzione - la prescrizione non ci sarà più. Il processo potrà durare in eterno. L'imputato, anche quando assolto in primo grado, sarà ostaggio della giustizia. Per dirla invece come quelli che parlano bene, la riforma prevede l'interruzione dei termini di prescrizione. Insomma, si va verso l'ergastolo processuale.
Il testo è contenuto nella cosiddetta legge spazza-corrotti, di anima e impronta grillina, colpevolmente tollerata dalla Lega in tempi di matrimonio ancora felice. A onor del vero, il Carroccio fece pressioni per rinviare di un anno l'entrata in vigore del provvedimento, ma nulla più. Questa riforma è uno dei "regali" del primo Governo Conte. La speranza è che il Conte bis possa porvi rimedio, magari su impulso democratico, anche se al momento il tema è lontano dal dibattito dell'attualità politica romana.
I rapporti tra le due anime dell'attuale esecutivo viaggiano su equilibri instabili, anche alla luce del verdetto elettorale in Umbria. Nel Movimento 5 Stelle la leadership di Luigi Di Maio è sempre meno salda. In casa Pd il consumato abbandono del tetto coniugale da parte di Renzi non ha ancora presentato il conto definitivo. Insomma, difficilmente gli alleati cercheranno nuovi motivi di scontro.
Di certo la legge, almeno per quanto riguarda la prescrizione, fallirà i suoi obiettivi. Studiata per inchiodare i criminali più scaltri, che sono abituati a surfare tra rinvii e burocrazia per allungare i tempi dei processi e farla franca, la riforma finirà per colpire la maggioranza degli indagati e degli imputati, e in una certa misura anche le vittime.
Era davvero necessario intervenire sulla prescrizione? Codice alla mano, la legge offre già a magistratura inquirente e giudicante tempi ampissimi per lavorare, soprattutto per quanto riguarda i reati gravi.
Un Paese civile si dimostra tale quando riesce ad affrontare i problemi e a risolverli. Se parliamo di giustizia, quando riesce a punire i colpevoli, e quando riesce a farlo in tempi rapidi. La riforma terrà ostaggio i cittadini perbene, che siano imputati o vittime in attesa di vedere riconosciute le loro ragioni, e consentirà comunque ai professionisti del rinvio di rimandare all'infinito l'appuntamento con la cella. La giustizia è un malato grave. E' davvero questa la medicina?
di Emilio Krogh
ytali.com, 4 novembre 2019
Il giustizialismo sfrenato di una parte di politica in questi tempi buissimi riuscirà finalmente a soddisfare la voglia irrefrenabile di abolire diritti fondamentali e primo fra tutti quello a un giusto processo.
Pochissimo tempo manca ormai all'entrata in vigore dell'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e alla simultanea e definitiva dipartita del processo penale. Il giustizialismo sfrenato di una parte di politica in questi tempi buissimi riuscirà finalmente a soddisfare la voglia irrefrenabile di abolire diritti fondamentali e primo fra tutti quello a un giusto processo.
E sì perché un procedimento penale durerà tali di quegli anni che sarà impossibile avere giustizia, nella sostanza sarà come morto per sempre. Ancora una volta attraverso una campagna mediatica e populista portata avanti a suon di tweet e di video su Facebook si è giocato su buonafede e ignoranza della popolazione volendo far credere che il decorso della prescrizione nel processo penale fosse non solo negativo ma addirittura una delle cause del non funzionamento della giustizia.
Nulla di più falso e intellettualmente disonesto: qualunque addetto ai lavori sa bene che i processi durano troppo e in alcuni casi i reati si prescrivono solo ed esclusivamente per disfunzioni statali mai risolte che poi sono le stesse che ci consegnano una sanità disastrosa o una scuola piena di disfunzioni.
I problemi sono a monte e probabilmente non c'è mai stata né c'è tutt'ora la volontà di risolverli mentre è molto più semplice "spararla" grossa con argomentazioni populiste che mirano alla pancia e portano manciate di voti in un'epoca in cui nessuno approfondisce nulla oltre un tweet, un video di Facebook o ancora peggio una fake news.
L'interruzione del termine di prescrizione farà sì che i giudici, pur nelle disfunzioni esistenti destinate solo ad aumentare, non avranno più neanche quel limite temporale nella fissazione dei processi e dei successivi rinvii che oggi l'istituto della prescrizione impone loro di rispettare facendo salti mortali e gimcane in un sistema letteralmente allo sfascio.
Sarà brevissimo il tempo che trascorrerà per renderci tutti conto del disastro partorito da questa riforma, compresi i suoi stessi sostenitori, molti dei quali direttamente o indirettamente cadranno nelle maglie di un procedimento penale per restarne invischiati per sempre. Perché nella vita nessuno è immune e al riparo da nulla, ricordiamocelo ogni giorno.
di Nicola Cundò
infooggi.it, 4 novembre 2019
Intervista a Vincenzo Musacchio, giurista, già docente di Diritto penale in varie Università italiane e presidente dell'Osservatorio Antimafia del Molise, studioso del fenomeno mafioso e delle strategie di lotta da circa venticinque anni. E' tra quelli che non condividono la sentenza sull'ergastolo ostativo di pochi giorni fa.
I giudici della Consulta invitano a rivedere l'ergastolo ostativo per concedere benefici penitenziari ai condannati non pentiti, che ne pensa lei da esperto della materia?
I boss, purtroppo per noi, torneranno a brindare così come fecero quando hanno fatto saltare in aria Falcone, sua moglie e gli uomini della sua scorta! Era ciò che si aspettavano dallo Stato italiano da molto tempo. Passa il concetto che anche il più feroce assassino alla fine esce dalla galera. Un segnale di nuova sconfitta delle istituzioni. Si rischia di cancellare tutti i successi ottenuti proprio grazie alla nostra legislazione antimafia.
Ci spiega meglio?
Certamente. E lo faccio con gli insegnamenti di Giovanni Falcone. Il mafioso che ha giurato fedeltà all'organizzazione criminale di appartenenza, una volta uscito dal carcere, non potrà non tornare a servirla fino alla morte. Non dobbiamo mai dimenticarci che i mafiosi di cui parliamo sono stragisti o persone che ne hanno seguito le strategie senza batter ciglio. Personalmente credo che la necessità di evitare rapporti tra gli esponenti carcerati e quelli a piede libero sia irrinunciabile. Ricordiamoci bene che riscontri oggettivi e probatori nei vari processi per mafia comprovano chiaramente che la detenzione dell'imputato di delitti di mafia non interrompe né sospende il vincolo associativo né sostanzialmente impedisce al detenuto di concorrere alla consumazione di gravi reati all'esterno degli stabilimenti carcerari con istigazioni, sollecitazioni, ordini e altre similari attività. Quello che questi giudici non hanno valutato congruamente è che un capomafia resta tale per tutta la vita.
La Corte Costituzionale in parole povere cosa ha sancito?
La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo e se l'autorità ha acquisito prove che non c'è più partecipazione all'attività criminale. Stabilisce, inoltre, che si valuti caso per caso. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In virtù di questa pronuncia, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni degli operatori penitenziari e sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia e antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In sostanza si è rivista la normativa antimafia voluta da Falcone?
Esatto. Siamo di fronte al depotenziamento di una delle norme per il contrasto alla mafia proposte da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia. Abbiamo toccato una norma che prevede la preclusione all'accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all'ergastolo ostativo, cioè per chi non ha mai collaborato con la giustizia, né hanno avuto il benché minimo barlume di pentimento. Nel dibattito, pertanto, dovremmo includere anche il fatto che queste persone non solo non hanno mai espresso la volontà di collaborare ma non hanno mai rinnegato la loro vita e le loro condotte criminali.
Questi criminali sono rieducabili secondo lei?
Ritengo di no! Mi chiedo: in tali circostanze possono esserci rieducazione e risocializzazione? L'esperienza e lo studio di questi temi mi hanno insegnato che non si sceglie di diventare mafioso, si nasce. Lo è tuo padre, lo è stato probabilmente anche tuo nonno. Perché "capo mafia" si cresce e si è formati per diventare un perfetto generale di un'armata criminale che ha due scopi ben precisi: il potere e il denaro. Questo ruolo è assoluto e non abdicabile. Esistono solo due vie di fuga: la morte o la collaborazione con la giustizia. Per questi ferocissimi boss mafiosi si dovrebbe dimostrare che dopo una lunga carcerazione non sono più pericolosi e che possono beneficiare di permessi e magari arresti domiciliari. Questo dovrebbe valutarlo e deciderlo un giudice.
Rischiamo di rivedere in permesso premio boss di alto calibro?
Mi auguro di no. In caso contrario potremmo rischiare di rivedere in libertà, Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata, condannato a quattro ergastoli da scontare dal 1995 in regime di 41bis, gli sono imputati numerosi omicidi ed esecuzioni. Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, affiliato al clan dei Corleonesi di Riina, killer spietato, "don Luchino" è stato autore di svariati omicidi e responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all'ergastolo in regime di carcere duro (41bis). Nitto Santapaola è considerato tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. A lui sono imputati la strage della Circonvallazione; la strage di Capaci; l'omicidio di Pippo Fava e la strage di via D'Amelio. Francesco Schiavone il boss più importante del clan dei Casalesi, condannato definitivamente alla pena dell'ergastolo, insieme con altri componenti del clan coinvolto in alcune guerre fra diversi clan camorristici, nelle quali hanno perso la vita centinaia di persone. Francesco Bidognetti braccio destro di Schiavone e killer spietato autore di numerose esecuzioni. Giovanni Strangio ndranghetista, è tra gli ideatori e gli autori della strage di Duisburg ed era nell'elenco dei trenta latitanti più pericolosi d'Italia. Giuseppe Rogoli boss di alto rango della 'ndrangheta, affiliato ai Bellocco, è considerato uno dei fondatori della Sacra corona unita pugliese. Sono tuttavia fermamente convinto che ogni singolo boss tra quelli appena citati se uscisse dal regime carcerario duro, tornerebbe l'istante dopo a esercitare il suo vecchio potere e a riorganizzare il suo clan più forte e potente di prima.
Questi sono criminali che non si sono mai pentiti e non hanno mai collaborato con la giustizia perché dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore?
Ho sempre ritenuto che il mafioso che non mostra alcun segnale di pentimento e permane in perpetuo all'interno del sodalizio, deve avvertire il peso dell'afflizione e la forza dello Stato poiché la scopo della pena è anche la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. La criminalità organizzata va contrastata con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Siamo concordi nel ritenere che il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) sia titolare di una dignità umana inalienabile e convinti che nessun uomo sia definitivamente irrecuperabile e di conseguenza ogni delinquente, è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. Il punto in tal contesto è un altro. E' ovvio che quando si palesassero segnali di eventuale redenzione, l'ordinamento penitenziario preveda la possibilità di attenuare il rigore della pena. Meccanismo, peraltro, già esistente nel nostro ordinamento penitenziario. Pertanto, il proposito di abolire l'ergastolo in questo specifico contesto trova in sé ben poche ragioni d'essere, visti gli istituti premiali già esistenti nella vigente legislazione. Chi si rifiuta di essere rieducato deve essere trattato al pari di chi invece accetta la rieducazione e lo fa con atti concreti? Che senso ha rieducare chi non vuol essere per nulla rieducato tantomeno risocializzato? Vorrei che mi si spiegasse come si può rieducare uno che non vuol essere rieducato! Se esiste il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all'art. 2 Cost.) la persona può decidere di non volersi rieducare e risocializzare? Se esiste l'uguaglianza tra i cittadini (anch'essa inviolabile ai sensi dell'art. 3 Cost.) si possono applicare trattamenti simili quando sarebbe la loro applicazione a determinare delle discriminazioni? Saremmo capaci di rieducare uno che ordina di sciogliere il figlio di un pentito di mafia nell'acido per punire la sua decisione e per dare un monito a tutti gli altri associati? Chi ordina delitti efferati come l'uccisione di un bambino senza essersene mai pentito può godere del principio di rieducazione se non rinnega minimamente il suo passato, anzi ne va orgoglioso? Non basta il pentimento e il perdono, il reo deve risarcire concretamente le vittime, i familiari e la società con la propria opera sia da carcerato sia da uomo libero.
Come mai lei a differenza di molti altri giuristi è contro questa sentenza?
Non sono contro, semplicemente ne analizzo gli effetti deflagranti per cui, pur rispettandola, non ne condivido la sostanza. Falcone e Borsellino che conoscevano i mezzi per combattere la mafia avevano capito l'importanza di tali strumenti e pagarono con la vita la loro forte azione repressiva. A chi è nemico dello Stato, non devono concedersi attenuanti e sconti di pena. La lotta alle mafie deve i suoi notevoli successi proprio ai mafiosi ergastolani che per vedersi aprire le porte del carcere non hanno potuto limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma hanno collaborato con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla conoscenza e alla sconfitta delle mafie. Si dovrebbe invece dare un segnale forte: ergastolo, 41bis effettivo ed efficace e confisca dei beni.
Secondo lei vi è contrasto tra l'ergastolo ostativo e art. 27 della Costituzione?
La rieducazione di un mafioso è impossibile poiché dovrebbe implicare perlomeno un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di "pentimento civile" inclusivo di momenti di riconciliazione e soprattutto riparazione nei confronti delle vittime e delle rispettive famiglie. Un concetto così impegnativo di rieducazione, denso d'implicazioni anche etiche, va ben di là dalla nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l'acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale. La sentenza della Consulta, di fatto, ha rimesso tutto nelle mani del singolo giudice di sorveglianza che dovrà valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o no il permesso o la libertà condizionale. In questo modo purtroppo si scarica sugli operatori penitenziari e sociali che redigono le relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità della decisione finale. In tal modo chi dovrà decidere sarà inevitabilmente sottoposto alle eventuali "pressioni" dei mafiosi condannati al carcere a vita. In questo modo, a mio giudizio, si ritorna al regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era una villeggiatura dalla quale si continuavano a esercitare a pieno i poteri propri di un capo mafia. Potrebbe essere molto rischioso confondere questo delicatissimo tema con quello della rieducazione di condannati, anche a pene severe, che però non operano all'interno della criminalità organizzata. Se malauguratamente dovessero uscire dal carcere mafiosi del calibro di Cutolo, Bagarella o Santapaola dovremmo realmente cominciare a preoccuparci e non poco!
iene.mediaset.it, 4 novembre 2019
Si chiama "Credito al futuro", è l'ultimo progetto di don Gino Rigoldi per aiutare chi esce dal carcere minorile Beccaria di Milano. Gaetano Pecoraro ha incontrato il sacerdote che festeggia 80 anni che gli parla di politica, fede e Chiesa togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe
Dal 1972 è al fianco degli ultimi. In particolare di quelli del carcere minorile Beccaria di Milano. Lui è Virginio Rigoldi, per tutti don Gino, un prete di strada. E ancora prima di essere sacerdote è un padre. Papà di 4 figli adottati, ma anche di tanti altri strappati dalla criminalità. In questi giorni don Gino compie 80 anni.
Gaetano Pecoraro l'ha incontrato per fare un bilancio della sua vita. Finiti gli studi in seminario non viene ordinato sacerdote perché ritenuto non pronto. Solo diversi anni dopo, la Curia si accorge delle sue doti nel trattare con i giovani e ci ripensa. "Io non ho paura di mescolarmi nelle vicende, anche le più atroci", ci dice don Gino. "La situazione più dolorosa? Ritrovarsi a piangere con il primario di un ospedale per la morte di un ragazzo tossicodipendente". In questi casi il dolore è tanto ma forse la gioia di vederli salvi è ancora più grande.
"Ci vuole pazienza. Bisogna saperli cazziare duramente, ma anche esserci nel momento del bisogno", dice don Gino che abita con 8 ragazzi strappati dalla strada. Uno di loro è Azim, un ragazzo siriano scappato dalla guerra 6 anni fa. Suo fratello era un combattente dell'Isis e anche lui è stato accusato di questo. "Mi hanno trovato foto e video sul cellulare. Pensavano che io fossi venuto qui per quello. A 17 anni mi ha condannato a 3 di carcere", racconta Azim.
"Conoscendo don Gino ho trovato lavoro e tante cose. E qualche mese fa mi ha adottato a tutti gli effetti andando in Tribunale". Come lui, un altro ragazzo è stato strappato dalla strada. In passato ha avuto problemi per furti a Rozzano, ma un giorno ha conosciuto don Gino: "Con lui ho smesso di rubare perché ha fatto il contrario di tutto quello che gli altri facevano con me".
Il suo segreto è proprio quello di riuscire a fidarsi, anche del ladro, del bugiardo e del criminale. "Loro sono ragazzi che hanno poca fiducia in sé stessi e negli altri. E hanno una mancanza di paternità e della vita". Con il sacerdote parliamo anche di com'è la Chiesa oggi: "È molto clericale. Il parroco è quello che decide, quindi non è aperta nei fatti. Magari neanche nella liturgia, basti guardare che ha un linguaggio assolutamente incomprensibile. Signore pietà di qui, Signore pietà di là. Oppure: mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa".
Per lui la Chiesa dovrebbe dire altro. "Gesù Cristo era un rivoluzionario pericoloso che ha irritato la classe dirigente dei suoi tempi. Parlava di uguaglianza, condivisione dei beni. L'hanno accoppato perché era un rivoluzionario. Per lui erano tutti uguali: le donne, i ricchi che hanno il compito di condividere con i loro fratelli. Tutto questo lo ritroviamo nelle parole di Papa Francesco". Ci parla anche di com'è cambiata la politica in questi anni: "Una tragedia. È più saggio non fidarsi, guardarsi alle spalle. Se poi sono stranieri ci dicono che sono qua a mangiare la nostra minestra. Oggi dicono il contrario di quello che c'è scritto nel Vangelo. È difficile fidarsi degli altri, ma se non si sorride mai, nessuno ti sorriderà".
A 80 anni don Gino ancora non molla. Oggi si è messo in testa un nuovo progetto. "In uscita dal Beccaria incontro ragazzi che non hanno neanche i soldi per il biglietto del tram. Per la prima settimana, ce la fanno. La seconda, così così. E la terza li trovano da qualche parte". Per farli ripartire il sacerdote ha avviato un progetto il cui obiettivo è tutto nel nome: "Credito al futuro".
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
Privacy - Tutela della - Art. 167, d.lgs. 196/2003 - Testo novellato dal d.lgs. 101/2018 - Nocumento - Elemento costitutivo del reato. In tema di trattamento illecito di dati personali, nella norma incriminatrice di cui all'art. 167, d.lgs. 196/2003, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018, il richiamo alla necessità del verificarsi di un nocumento è rimasto immutato, sebbene nell'attuale versione normativa la determinazione del nocumento si configura come un elemento costitutivo della fattispecie penale e non più come condizione obiettiva di punibilità, idonea cioè ad attualizzare.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2019 n. 41604.
Reato - Concorso di reati - In genere - Reato di trattamento illecito di dati personali - Reato di diffamazione - Concorso di reati - Configurabilità - Ragioni. È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") presuppone l'identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell'oggetto materiale (che, nel delitto di cui all'art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell'agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 10 luglio 2019 n. 30455.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito dei dati personali - Elementi costitutivi - Nocumento - Nozione - Fattispecie. In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ha tipizzato, quale elemento costitutivo del reato, il nocumento, da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva configurato il reato in questione nei confronti dell'imputato che aveva inviato ai condomini missive e volantini, che rivelavano informazioni relative a un procedimento penale nei confronti del portiere dello stabile per lesioni gravissime ai danni dello scrivente).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15221.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito dei dati personali - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Nocumento - Elemento costitutivo del reato - Sussistenza. In tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituisce - per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall'agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 6 ottobre 2015 n. 40103.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito di dati - Nocumento cagionato a terzi - Rilevanza. Il nocumento previsto dall'art. 167, D.Lgs. n. 196 del 2003 quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali, non è soltanto quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento (nella specie, i congiunti di minore vittima di incidente stradale, la cui fotografia, unitamente ad altri dati identificativi, era stata pubblicata a mezzo stampa).
• Corte di cassazione, sezione III penale, ordinanza 18 febbraio 2014 n. 7504.
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