di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 19 settembre 2019
Il no della Camera si può trasformare in un precedente. Si scrive Sozzani (e vale ieri per l'indagine milanese su illeciti finanziamenti), ma si legge Csm-Palamara-Lotti, nel senso che potrà pesare sull'inchiesta perugina sulla spartizione di nomine Csm. Perché il no della Camera all'uso di 4 intercettazioni contro il deputato di Fi Diego Sozzani tratta l'analogo futuro tema dell'utilizzabilità a carico di parlamentari (come i pd Ferri e Lotti) delle conversazioni in albergo con l'indagato pm Palamara, intercettate dal captatore informatico (trojan) inoculato dalla GdF sul cellulare del pm. Per garanzie e giurisprudenza costituzionali, gli onorevoli non possono essere direttamente intercettati senza preventivo via libera del Parlamento, ma verso loro è utilizzabile l'intercettazione indiretta (cioè sull'utenza dell'interlocutore) a condizione che essa sia occasionale: "accidentale ingresso del parlamentare nell'area di ascolto" (Consulta 2007), e non trucco di gip e pm per aggirare la legge intercettando un interlocutore che già si sappia destinato a parlare con il parlamentare.
Il gip milanese aveva smesso di intercettare i telefoni di Sozzani una volta divenuto deputato (salvo un caso su cui il gip aveva fatto ammenda). Ma voleva 5 sue conversazioni ambientali successive all'elezione e occasionalmente captate dal trojan installato sul telefonino di Caianiello (il ras varesino di Forza Italia che parlava con mezzo mondo) al bar, in un ristorante, o in auto: come il giorno in cui Sozzani va dal gommista, resta a piedi e si fa dare da un collaboratore un passaggio sull'auto teatro poi dell'intercettazione. Dinamica che rende ardito il voto ieri della Camera per sostenerne la non occasionalità. A meno che non si voglia ritagliare a (dis)misura di parlamentari una totale impermeabilità alle indagini.
umbriacronaca.it, 19 settembre 2019
"Servono più diritti e più rispetto, nelle carceri regna il maschilismo". La strada per garantire ed allargare i diritti delle donne che lavorano in Polizia penitenziaria è ancora molto lunga, ma da oggi a spingere in questa direzione c'è un soggetto in più, il Coordinamento Donne di Polizia Penitenziaria della Fp Cgil. Il nuovo organismo, nazionale, formato da lavoratrici di polizia penitenziaria di tutta Italia, ha ufficialmente mosso i suoi primi passi ieri, 18 settembre, a Perugia, con il primo corso di formazione tenuto presso il centro congressi Quattro Torri.
"Questo coordinamento nasce per abbattere i tanti paletti eretti dal maschilismo all'interno del nostro corpo di polizia", ha spiegato la coordinatrice Filomena Rota. Le carceri, infatti, sono luoghi anche strutturalmente pensati per i maschi: "Abbiamo bisogno molto banalmente di bagni e servizi adatti alle donne e di caserme pensate anche per noi", ha aggiunto Lucia Saba, agente in servizio presso la Casa circondariale di Nuoro.
Ma c'è di più: "Io che faccio questo lavoro da 23 anni mi sento in dovere di difendere le giovani colleghe che entrano oggi in servizio, perché non debbano subire quello che ho subito io da giovane - ha detto Giuseppina Gambino, che lavora presso la casa circondariale di Vercelli - ovvero discriminazioni, battute sessiste e anche molestie".
"La Cgil è il primo sindacato a creare un coordinamento delle donne lavoratrici di polizia penitenziaria e siamo molto orgogliosi di questo - spiega Stefano Branchi, coordinatore nazionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria - Voglio quindi ringraziare tutta la Fp, a partire dalla segreteria generale Serena Sorrentino, perché quello che realizziamo oggi è qualcosa di veramente importante. Noi crediamo fermamente nel ruolo fondamentale delle donne per la democratizzazione del corpo di polizia penitenziaria e per risolvere i problemi di natura contrattuale e non che permangono. Ad esempio - conclude Branchi - è assolutamente anacronistico avere ancora una quota di assunzioni femminili così bassa. Per questo e per gli altri diritti da conquistare la Cgil vuole essere al fianco delle donne di polizia penitenziaria".
di Andrea Giambartolomei
Il Fatto Quotidiano, 19 settembre 2019
Il Tribunale di Torino solleva la questione di costituzionalità sul caso di un uomo che rischia una lunga detenzione per aver rubato liquori in un supermercato. Almeno quattro anni di carcere per due bottiglie di liquori e qualche spintone. Un giudice ha correttamente applicato la legge, ma si è posto il dubbio se la pena fosse proporzionata. E ha deciso di investire della questione la Corte costituzionale. Tutto nasce dal processo a un torinese, R.T., italiano, arrestato il 24 aprile dopo un furto in un supermercato.
Il giudice, resosi conto dell'entità della pena, si è domandato se la sanzione forse troppo "brutale e irragionevole", non violasse alcuni articoli della Costituzione. Per questa ragione il 9 maggio il giudice Paolo Gallo del Tribunale di Torino ha sollevato delle questioni di legittimità costituzionale sul reato di "rapina impropria", cioè quella commessa da chi ruba e poi minaccia o compie gesti violenti per scappare. Sulla colpevolezza dell'uomo non ci sono dubbi.
È stato filmato dal circuito di video- sorveglianza mentre prendeva le bottiglie dal reparto degli alcolici nascondendole sotto il giaccone. Avvicinato dall'addetta che aveva visto tutto, l'uomo ha proseguito indifferente verso l'uscita, ma qui si è trovato di fronte a un uomo - un nigeriano - che ha tentato di fermarlo. Lui l'ha affrontato e "con spintoni e strattonamenti" è riuscito "a divincolarsi e darsi alla fuga". Poi è stato bloccato dai vigilantes del supermercato. R.T. è finito in manette accusato di "rapina impropria".
"Alla stregua dei verbali sopra riportati i fatti si sono verificati in maniera pienamente conforme al paradigma normativo dell'art. 628, comma 2 codice penale", si legge nell'ordinanza. Tuttavia il giudice fa notare alcuni aspetti critici della norma.
Innanzitutto ipotizza una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" per come il reato di rapina impropria mette in rapporto l'aggressione al patrimonio e quella alla persona. Il giudice sottolinea la differenza tra la rapina propria in cui si minaccia o si compie un gesto violento prima di rubare, e quella impropria, come in questo caso.
Chi compie quest'ultima inizialmente scarta la violenza, ma la compie come reazione: "Demarca - scrive il giudice - una diversa e meno grave struttura oggettiva del reato e un diverso atteggiamento soggettivo quanto a intensità del dolo e capacità a delinquere". Sembrerebbe quindi meno grave del primo.
Il magistrato si sofferma poi su un altro aspetto che sarebbe in contraddizione con l'articolo 25 comma 2 della Carta, secondo il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Il "fatto commesso" andrebbe messo in relazione al "principio di offensività" che "implica la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi e, a monte, la necessità di distinguere, in sede di redazione delle norme penali incriminatrici, i vari fenomeni delittuosi per le loro oggettive caratteristiche di lesività o pericolosità".
Chi ha scritto quel comma del codice penale potrebbe aver sbagliato non soppesando alcune caratteristiche del reato improprio: "Qualunque sottrazione, quando sia immediatamente seguita da violenza o minaccia, ancorché lievi, è reputata dal legislatore meritevole di almeno quattro anni di reclusione", mentre per casi simili, come il furto, sono previste pene più lievi.
"Non v'è più differenza, ad esempio, se la violenza segue al furto di una costosa autovettura commesso con effrazione sulla pubblica via, ovvero segue al furto semplice di due bottiglie di liquore in un supermercato", nota il magistrato secondo il quale questa norma è una "disposizione 'rozza'" che sacrifica tutto "sull'altare della esemplarità sanzionatoria".
Infine, violazione più vistosa, quella dell'articolo 27, che, nel secondo comma, stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato": "Una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso da un lato non può correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata - osserva il magistrato - dall'altro non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice " perché "gli apparirà solo come brutale e irragionevole vendetta dello stato, suscitatrice di ulteriori istinti antisociali". Per questo secondo il giudice "l'inflizione di quattro anni di reclusione più multa per la sottrazione di due bottiglie di liquore seguite da qualche strattone non può essere considerata una risposta sanzionatoria proporzionata". La parola, ora, va ai giudici della Corte.
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 19 settembre 2019
Il Consiglio superiore della magistratura perde un altro pezzo. Paolo Criscuoli, dopo una strenua resistenza, si è dimesso. Il capo dello Stato Sergio Mattarella gli riconosce "senso di responsabilità istituzionale".
Si era autosospeso il 4 giugno, come altri quattro membri del Csm sottoposti a procedimento disciplinare per aver partecipato, in maggio, all'incontro notturno in hotel con il magistrato Luca Palamara e i parlamentari del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri (che ieri ha seguito Renzi in Italia Viva) per decidere la nomina del procuratore di Roma. Con Criscuoli salgono a sei i membri del Csm che hanno lasciato dopo l'esplosione dello scandalo: due sono stati sostituiti pescando i primi dei non eletti nel 2018; due nuovi membri saranno eletti il 6 ottobre; il procuratore generale della Cassazione, membro di diritto, deve ancora essere rimpiazzato; il sostituto di Criscuoli richiederà un'altra elezione suppletiva, in dicembre.
Le motivazioni in una lettera Sollecitate da gran parte dell'Associazione nazionale magistrati, le dimissioni di Criscuoli (di Magistratura Indipendente, la corrente più colpita) non placano le polemiche. Criscuoli le ha motivate in una lettera dai toni tutt'altro che pacificati. Lamenta di aver ceduto alle pressioni anche se "avevo pieno diritto e anzi sentivo il dovere di continuare", convinto "in piena coscienza di non aver mai tradito il mio mandato".
Si difende, come nell'interrogatorio reso nel procedimento disciplinare, dicendo di essere capitato per caso all'incontro con Ferri, Lotti e Palamara, rimanendo "silente e avulso dalla conversazione".
Motivi per cui gli sembrava naturale riprendere la sua funzione di consigliere del Csm. Ma ha dovuto ripensarci dopo che alcuni consiglieri hanno pubblicamente annunciato che avrebbero bloccato i lavori se egli si fosse ripresentato, con una "evidente e non dissimulata conculcazione delle mie prerogative", per non dire delle "ulteriori e indebite iniziative anche da parte di alcuni componenti dell'Anm", condite da "comportamenti scomposti, arbitrari, illegittimi e scorretti" per "coartare la mia coscienza", propri di una magistratura "sensibile più alle pulsioni di uno stato etico che ai precetti di uno stato di diritto". In attesa della conclusione dell'inchiesta di Perugia, i veleni non si prosciugano mentre il Csm riapre i dossier sulle nomine nelle Procure. Oggi si riparte da Torino con quattro candidati in pole position: Borgna, Loreto, Ferrando e Vitello.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2019
Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 18 settembre 2019 n. 38609. Non è affatto scontato l'accesso del difensore - munito di computer - al colloquio in carcere con il suo assistito. Ma non è neanche vietato, perché può essere autorizzato. Ciò che rileva è l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi all'uso di un pc portatile e questa va dimostrata.
Sono quindi fondamentali le motivazioni addotte dal legale - che chiede di poter introdurre in carcere lo strumento informatico - a sostegno delle esigenze di una piena difesa della persona sottoposta alla misura restrittiva della libertà.
Motivazioni giustificative che, per la loro genericità, evidentemente non sussistevano o non è stato possibile per i giudici apprezzare nel caso concreto di cui si è occupata la Cassazione penale con la sentenza n. 38609 depositata ieri. I giudici di legittimità confermavano il divieto opposto all'introduzione dello strumento informatico proprio per tale carenza motivazionale dell'istanza presentata dal difensore e rigettata.
La richiesta respinta - Non è stata sufficiente la generica formulazione di dover consultare insieme al proprio cliente il "corposo fascicolo processuale" per predisporre una ponderata e condivisa memoria difensiva per garantire una concreta affermazione delle ragioni della parte sottoposta a processo. Riteneva il ricorrente di aver diritto a portare con sé il computer e anche al fine di evitare la disparità di mezzi e strumentazione tra difesa e accusa.
Nessuna delle norme su cui si fonda il ricorso di fatto vieta tale eventualità, ma il rischio che la connessione a internet o i dati contenuti nel portatile siano materiale cui non deve avere accesso la persona sottoposta a misura cautelare sono ragioni sufficienti a obbligare il difensore a spiegare - ad esempio - perché non gli è possibile copiare su una pen drive il fascicolo da consultare. Motivazione valida potrebbe essere l'assenza di pc su cui leggerla in carcere.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 18 settembre 2019 n. 38608. La confisca di un immobile gravato da un mutuo fondiario (per 200mila euro, con ipoteca per 422mila), a seguito della commissione di reati tributari da parte del mutuatario (sentenza patteggiata), non pregiudica il credito della banca che abbia agito in "buona fede" e con "affidamento incolpevole".
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38608 di ieri, accogliendo (con rinvio) il ricorso di Italfondiario, quale cessionario di Intesa Sanpaolo, contro l'ordinanza del Gip che invece gli aveva negato il diritto di partecipare in via privilegiata alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile.
Per il Giudice dell'esecuzione la documentazione presentata dalla società non comprovava la buona fede della banca, "non essendo stato provato quale procedura sia stata seguita per la erogazione del credito, se standardizzata o meno, quali fossero i tempi e le modalità di gestione della pratica creditizia, quali fossero stati i controlli esegui sulla persona e sul reddito del debitore e quale sia stata la valutazione tecnica di stima dell'immobile rispetto al patrimonio del debitore e al valore erogato".
Una lettura bocciata dalla Terza Sezione penale secondo cui la decisione "non ha chiarito, in concreto, quali elementi si siano rivelati idonei a escludere la buona fede e l'affidamento incolpevole dell'istituto bancario". All'epoca della stipula del mutuo (2008), infatti, prosegue la decisione, "non vi era alcuna evidenza di procedimenti penali a carico dell'imputata", essendo iniziati soltanto nel 2011, ovvero tre anni dopo l'operazione contrattuale.
"Né - continua - risulta accertato se e in che termini la conoscenza dei reati tributari che sono poi risultati coevi alla stipula del mutuo fosse esigibile dalla Banca, non essendo noto il collegamento tra la concessione del finanziamento e delitti ascritti all'imputata, che in ogni caso sembrano riferiti alla società da lei amministrata" e rimasta estranea all'operazione contrattuale intercorsa con l'istituto bancario. Infine, anche l'importo non era tale da "rendere l'operazione sospetta" o comunque meritevole di una "procedura diversa da quella standard", considerato che l'immobile "non presentava alcuna connotazione illecita".
In definitiva, per la Cassazione, "l'esclusione dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo titolare del diritto reale di garanzia risulta affermata in maniera apodittica, senza un'adeguata disamina degli elementi di fatto disponibili e ritenuti eventualmente rilevanti, elementi la cui valutazione deve necessariamente essere operata in una prospettiva non astratta, ma riferita in concreto elle modalità e a la tipologia de 'operazione contrattuale". In particolare, ciò che risulta carente "è l'individuazione dell'impegno informativo che sarebbe stato necessario e al quale l'istituto bancario sarebbe venuto colposamente meno, dovendo la violazione del dovere di diligenza negoziale essere ancorata a parametri oggettivi e non assertivi".
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2019
Il reato di indebita compensazione scatta soltanto se i tributi omessi riguardano le imposte dirette e l'Iva, non potendosi estendere anche agli inadempimenti di contributi previdenziali e assistenziali. A fornire questo importante principio è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 38042 del 13 settembre 2019 che rivisita il precedente orientamento di legittimità.
Nel caso specifico, un Tribunale del riesame, in un procedimento penale per vari reati tributari, annullava il sequestro preventivo disposto dal gip solo con riferimento al delitto di indebita compensazione di imposte. Secondo il collegio territoriale, il delitto in questione riguarda esclusivamente le indebite compensazioni alle quali consegue l'omesso versamento delle imposte sui redditi e l'Iva e non, come nella specie, dei contributi previdenziali e assistenziali. Si ricorda che l'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti superiore a 50mila euro annui.
La Procura ricorreva per Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma, in quanto l'articolo 10-quater, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è riferibile a tutte le indebite compensazioni senza distinzioni fra debiti fiscali e di diversa natura. Tale interpretazione si basa sul tenore letterale della fattispecie la quale fa riferimento alle "somme dovute" transitate nell'apposito "modello F24".
A rafforzare la tesi, secondo la ricostruzione del pm sarebbe recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale (ordinanza 35 del 2018) secondo cui il titolo della legge (che fa espresso riferimento alle sole imposte dirette e l'Iva) non risulterebbe vincolante per l'interprete, dovendosi invece valorizzare il richiamo all'articolo 17 del Dlgs 241/1997 che disciplina le compensazioni con il modello F24. La Cassazione ha respinto il ricorso con una motivazione molto approfondita e del tutto condivisibile.
Secondo i giudici, occorre una lettura tesa a valorizzare la collocazione del reato nel relativo decreto il cui titolo fa espresso riferimento alla disciplina dei soli reati in materia di imposte dirette e Iva. Ne consegue che il riferimento all'articolo 17 riguarda tutti i crediti idonei alla compensazione, ma l'omesso versamento delle somme dovute deve riferirsi alle sole imposte sui redditi e Iva e non ad altro di cui l'intero testo normativo non si occupa.
La sentenza riconosce che la medesima sezione della Corte ha ritenuto penalmente rilevante anche l'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali attraverso indebite compensazioni, ma tale interpretazione non appare condivisibile stante il titolo del decreto sui reati tributari. In merito al pronunciamento della Corte costituzionale, i giudici di legittimità evidenziano che in realtà la Consulta si è limitata a enunciare l'orientamento di legittimità in materia, senza spingersi oltre la sua mera descrizione con i conseguenti effetti.
Il principio fornito dalla sentenza è pienamente condivisibile in quanto risulta abbastanza singolare che in un testo normativo volto a disciplinare (a seguito di specifica legge delega) i reati in materia di imposte dirette e Iva possano essere sanzionati gli omessi versamenti contributivi attraverso compensazione. Non a caso, il delitto in esame (10-quater), nel testo normativo, segue l'omesso versamento delle ritenute (10-bis) e dell'Iva (10-ter): il legislatore dell'epoca, infatti, ha inteso criminalizzare tutte le modalità di mancata corresponsione di tali imposte, anche, in ultima analisi, mediante compensazione.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 settembre 2019
Il Garante regionale interviene su Barcellona Pozzo di Gotto. Il suicidio del ventenne detenuto palermitano nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha riacceso i riflettori su un dramma che purtroppo si ripete troppo spesso. Quello del mancato funzionamento del sistema a supporto dei detenuti con patologie d'igiene mentale.
Con una nota è intervenuto il Garante dei diritti dei detenuti della regione Sicilia, Giovanni Fiandaca, sottolineando l'urgenza di un nuovo modello organizzativo. "Due drammatici eventi recenti, e cioè il suicidio per impiccagione di un giovane detenuto ventenne affetto da disturbi psichiatrici e l'aggressione al collo di un poliziotto penitenziario da parte di un altro detenuto con disturbi psichici - spiega Fiandaca - comprovano le persistenti e gravi difficoltà di gestione e funzionamento del reparto 8 che ospita la cosiddetta "articolazione per la tutela della salute mentale" del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto".
Per il garante "la difficoltà di prevenire eventi del genere - sottolinea Fiandaca - è accentuata dalla perdurante mancata adozione di un modello organizzativo adeguato del reparto in questione (una bozza di modello organizzativo attende ancora sui tavoli dell'Assessorato regionale della Salute) nonché dalla insufficienza di personale, non avendo ancora il Dipartimento di salute mentale di Messina preso effettivamente in carico l'articolazione suddetta".
Il problema dei detenuti con problemi psichiatrici è tuttora irrisolto. Gli agenti penitenziari stessi ne subiscono conseguenze, non avendo per ovvie ragioni competenze specifiche per rapportarsi con loro, visto che è una peculiarità che spetta ai medici e operatori sanitari specializzati. Ma il problema, sottolineato non solo dal Garante nazionale delle persone private della libertà, ma anche dal Comitato di bioetica, è il mancato adeguamento al superamento degli ex Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg).
La legge delega per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 2017, e il successivo lavoro delle Commissioni ministeriali incaricate di studiare i problemi dell'assistenza psichiatrica, avevano indicato i primi interventi per superare le difficoltà: sia ribadendo la destinazione delle Rems ai prosciolti sottoposti a misura di sicurezza (e solo in via transitoria e subordinata ai condannati con disturbo mentale sopravvenuto, quando le articolazioni psichiatriche del carcere non fossero adeguate al trattamento); sia disegnando la cornice giuridica per potenziare l'assistenza psichiatrica fuori dal carcere, nella previsione della priorità del trattamento territoriale.
In questa direzione, si prevedeva l'abrogazione dell'art. 148 e la modifica dell'art. 147 per consentire il differimento pena anche per sopravvenuta infermità psichica e non solo fisica, cosa però finalmente risolta non grazie all'intervento politico, ma quello della corte costituzionale. Ciò, al fine di permettere la detenzione domiciliare in luogo di cura, in carico al Dipartimento di Salute mentale.
Inoltre, si introduceva una nuova modalità di affidamento in prova a finalità terapeutica (ricalcato su quello per tossicodipendenti): da applicarsi al di sotto dei 6 anni di pena, o di residuo pena. Inoltre si prevedeva di fare chiarezza su come debbano essere le articolazioni psichiatriche penitenziarie. Tuttavia, il decreto legislativo del 2 ottobre 2018 di attuazione della legge delega approvato dallo scorso governo legastellato, non comprende gran parte di queste proposte, di fatto eludendo la problematica della salute mentale.
di Federico Spadoni
Corriere Romagna, 19 settembre 2019
Pensavano di averlo salvato per un soffio, strappandolo a una morte che aveva cercato annodando un lenzuolo nella cella in cui era rinchiuso dal mese scorso. Ma le condizioni del 29enne che lunedì ha tentato il suicidio nel carcere di Ravenna erano ormai disperate; all'arrivo al pronto soccorso non è passato molto prima che i medici dichiarassero il decesso, avvenuto nel corso della giornata di martedì.
Ma prima ancora di sapere della morte, nella serata di lunedì la totalità dei carcerati ha deciso di fare lo "sciopero della fame", disertando la cena. Una decisione, quella del rifiuto pacifico del vitto per una sera, presa in segno di rispetto verso il giovane che da poco aveva varcato i cancelli di "Port'Aurea", per avere commesso una rapina impropria e avere ricevuto una denuncia per stalking.
chietitoday.it, 19 settembre 2019
"Tanto il lavoro da fare, con Cifaldi discusso su come migliorare la qualità' della vita degli ospiti e del personale". "Personale insufficiente e poche prospettive per il futuro per gli ospiti della Casa del Lavoro di Vasto" è questo il commento del presidente della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo Pietro Smargiassi (M5S) che questa mattina, con altri consiglieri regionali, ha accompagnato il professor Cifaldi, Garante dei detenuti, nella Casa Lavoro di Vasto. "È la mia terza visita in questa struttura come Consigliere Regionale. Le difficoltà sono tante, specie per il personale in servizio che opera in inferiorità numerica rispetto a quanto necessario. Tanto lavoro deve essere ancora svolto, anche se qualche nota positiva c'è, come per esempio la disponibilità della Sartoria, per anni in attesa delle autorizzazioni Ministeriali, oggi perfettamente funzionante".
"Resta il dubbio generale su questa misura di sicurezza "casa lavoro", a Vasto come nel resto d'Italia, nella sua funzione di mezzo per il recupero dei detenuti. Uomini che dopo aver pagato la loro pena, restano in una condizione di Ergastolo Bianco (così definito), che non prevede, di fatto, una "fine pena".
Questo perché le condizioni di riscatto sono limitate e spesso possono diventare occasione per reiterare un reato facendo scattare una nuova proroga alla misura cautelare. In pratica da lì non si esce. Si dovrebbe poi ragionare sulle misure a garanzia del personale (educatori, personale amministrativo, guardie) che opera in una condizione di rischio inaccettabile. Sono uomini e donne di Stato e come tali vanno rispettati e tutelati. Abbiamo discusso e ragionato su questo il garante Cifaldi", conclude.
- Oristano. Intervista a Paolo Mocci, Garante comunale per i diritti dei detenuti
- Ancona. Un progetto aiuta i detenuti a riabilitarsi e i cani a trovare casa
- Treviso. Celle sovraffollate, nel carcere ci sono 70 detenuti di troppo
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