di Chiara Colangelo e Lucio Palmisano
linkiesta.it, 15 ottobre 2019
Con 60mila detenuti per appena 47 mila posti disponibili, il nostro Paese non ha ancora trovato una risposta. Stipati spesso in meno di tre metri quadrati di spazio, il rischio che i reclusi possano presentare nuovi ricorsi alla Corte di Strasburgo è sempre più alto.
di Luca Liverani
Avvenire, 15 ottobre 2019
Rapporto di Antigone e European Prison Observatory. Quasi 600 mila le persone detenute. In testa Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia, che è ancora a rischio sovraffollamento. Nell'Unione Europea sono attualmente detenute 584.485 persone. I paesi con il maggior numero di detenuti - in numeri assoluti - sono Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia. Il tasso medio di carcerazione ogni 100.000 abitanti è del 118,5 e i paesi con i tassi più alti (fra il 173 e il 234,9) sono soprattutto i paesi dell'est Europa: Lituania, Estonia, Lettonia e Slovacchia. L'Italia è intorno a 100.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 42052/2019. L'autoriciclaggio scatta anche se il reato presupposto è prescritto. O provato solo in base alla logica. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza 42052della seconda sezione penale depositata ieri. La Corte ricorda, facendo riferimento anche a precedenti pronunce che, quando si procede per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessario che l'esistenza del reato presupposto sia stata accertata da una condanna passata in giudicato, "essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste".
Nel dettaglio, la Cassazione prosegue chiarendo che la circostanza che alcuni dei reati presupposti non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza della iscrizione al Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso semplici indagini preliminari, non ha effetti sulla possibilità di procedere sul reato "a valle". L'autorità giudiziaria può infatti dedurre l'esistenza del reato "a monte", anche solo attraverso la presenza di "prove logiche".
Nel caso esaminato, il giudice aveva correttamente ritenuto provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, sulla base delle dichiarazioni convergenti degli esperti, anche se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti. Per quanto riguarda l'effetto di cause estintive del reato, come per esempio la prescrizione, la sentenza ricorda quanto previsto dal Codice penale per il quale quando il reato è presupposto di un altro delitto la causa che lo estingue non ha portata estensiva.
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell'istituto. In attesa della decisione, apriamo il dibattito invitando al confronto studiosi e operatori della diritto. Il tema dell'ergastolo ostativo nei giorni scorsi è passato dall'occupare solo le pagine delle riviste giuridiche a trovare spazio anche sulle pagine della stampa quotidiana.
di Eugenia Sermonti
Libero, 15 ottobre 2019
Ecco la fotografia scattata dalla Simspe sulle malattie: nei luoghi di reclusione. Rallenta la diffusione del virus Hiv e si riduce quella dell'epatite C un detenuto su due è malato di epatite C. Aumentano invece i malati di tubercolosi. Circa 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, al XX Congresso Nazionale Simspe, Agorà Penitenziaria 2019, intitolato "Il carcere è territorio", appuntamento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e Simit - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e presieduto dal dottor Roberto Ranieri.
di Marcello Bortolato*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
È necessario un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell'uomo. L'ergastolo ostativo nasce nel 1992, dopo le stragi di mafia, quale strumento di lotta alla criminalità organizzata. Serviva per indurre i colpevoli degli omicidi a collaborare con la giustizia in cambio del diritto di accedere, una volta condannati, ai benefici previsti anche in caso di pena perpetua.
L'accesso alle misure non può essere precluso del tutto, poiché ciò renderebbe l'ergastolo incompatibile con la Costituzione risolvendosi in una pena senza speranza, contraria all'art. 27 Cost. che vuole tutte le pene, sempre, finalizzate al reinserimento sociale.
Il diritto di accedere non significa certezza di essere ammessi, un conto è l'ammissibilità, un altro il merito, essendo i requisiti richiesti del tutto diversi: solo il "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 176 c.p. consente la liberazione condizionale, misura amplissima che cancella l'ergastolo dopo 26 anni. Questo non vale però per l'ergastolo ostativo che si configura, come una pena aggiuntiva in cui il passato schiaccia il presente e toglie ogni speranza al futuro: se non collabori non potrai uscire, mai.
Non si può mettere in dubbio che la collaborazione sia ancora uno strumento strategico nella lotta alla criminalità organizzata, dove è "effettiva" e "utile" premia i condannati consentendo loro di accedere anticipatamente alle misure alternative, ma le ragioni di una mancata collaborazione non possono oggi essere sindacate dalla magistratura di sorveglianza che, pur apprezzando il processo rieducativo del reo, deve limitarsi a prenderne atto.
Eppure queste ragioni potrebbero essere anche "nobili" o ben comprensibili (la scelta morale di non voler barattare la propria libertà con quella degli altri, la paura di esporre i propri familiari a ritorsioni e vendette), non necessariamente esse sono indice della volontà di rimanere "intraneo". Si dirà che lo Stato protegge il collaboratore ed anche i suoi familiari, ma oltre ad essere un argomento "de facto" (i requisiti del programma di protezione sono assai restrittivi) si scontra con la realtà di uno Stato che spesso non è nemmeno in grado di proteggere i semplici testimoni, comunque a pagare sarebbero sempre degli innocenti (i familiari costretti a cambiare identità).
Ma il nodo centrale dell'ostatività sta nell'esproprio della funzione del giudizio sulla persona, che la legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, perché difronte a quella appaiono del tutto irrilevanti i traguardi rieducativi nel frattempo raggiunti: il giudice è impotente, nonostante la legge gli affidi ampio spazio al riconoscimento della concretezza e della specificità delle situazioni in cui un reato avviene, delle motivazioni dell'autore e soprattutto della sua evoluzione personale. Del resto i progressi del detenuto possono non avere nulla a che vedere con la sua volontà di collaborare con la giustizia, che può essere strumentale o addirittura 'falsa', mentre la dimostrazione della sua cessata pericolosità può desumersi da altro.
L'assenza di collaborazione non è di per sè sintomo di mancata dissociazione: è una presunzione che nella sua assolutezza ha ormai scarse ragioni d'essere, tanto più a molti anni di distanza dai fatti. Esistono indici ben più sicuri di rescissione dei legami: si pensi che il 'ravvedimento' (pieno riconoscimento della propria responsabilità ed assunzione di impegni riparatori) è sufficiente per ottenere la liberazione condizionale (unico beneficio che può cancellare l'ergastolo) ma non basta per accedere ai benefici anche minori a chi, pur non collaborando, abbia ammesso le proprie responsabilità.
L'ergastolano ostativo, pur ravveduto, non può andare in permesso se non fa il nome dei correi, eppure con il ravvedimento (traduzione laica del concetto di "emenda") egli dimostra di aver raggiunto un grado di rieducazione tale da meritarlo. L'equiparazione 'collaborazione = ravvedimento' è irragionevole se non addirittura smentita da molti fatti di cronaca.
A chi obietta che la risocializzazione del detenuto, dimostrata in modi differenti dalla collaborazione, possa essere il frutto di un'abile strategia di dissimulazione e non il sincero punto di arrivo di un ripensamento critico delle proprie scelte di vita, si può rispondere che anche la collaborazione, come molte vicende processuali dimostrano, analogamente può essere il prodotto di un'abile strategia dissimulatoria volta a coinvolgere degli innocenti per salvare se stessi. Non si comprende perché solo il disvelamento della seconda strategia debba essere affidato a dei giudici e non anche quello della prima: forse perché i magistrati di sorveglianza sono meno giudici degli altri?
Perché il tema dell'ergastolo ostativo divide così profondamente? Perché da un lato non si è mai spenta in Italia l'inquietudine, circa la compatibilità dell'ergastolo con le acquisizioni di civiltà maturate e, in particolare, sul nesso problematico che intercorre fra pena perpetua (irrimediabilmente intrecciata ad un retaggio millenario di vendetta sociale, del cui classico emblema, la pena di morte, essa ha preso ambiguamente il posto) e diritti fondamentali (proiettati invece verso il futuro) e, dall'altro, perché non si possono negare gli indubbi meriti della collaborazione che ha consentito nel tempo di raggiungere risultati investigativi di enorme portata ma che, anche in caso di accoglimento delle questioni, è bene ribadirlo, non verrà affatto cancellata (rimarrà sia per i condannati al fine di accedere ai benefici prima degli altri, che per i collaboratori di giustizia tout court la cui legislazione speciale non verrà minimamente intaccata).
E tuttavia va individuato un punto di equilibrio che non può che riporsi nella dignità dell'uomo, in quel nucleo incomprimibile di diritti che nemmeno la pena più grave piò cancellare del tutto: questo ci insegna la Corte di Strasburgo, a cui pur appartengono Giudici provenienti da Paesi che hanno conosciuto tristi stagioni terroristiche e di sangue per le strade.
La decisione della Corte costituzionale è ormai imminente e su di essa può avere qualche influenza la sentenza Viola della Cedu, non fosse altro perché l'art. 117 della Costituzione obbliga il nostro Paese al rispetto della Convenzioni internazionali e dunque anche alle decisioni della Corte europea.
Ma le conseguenze sul piano pratico dell'una e dell'altra pronuncia saranno principalmente due: riaffidare alla magistratura di sorveglianza, che nulla può temere dall'abbattimento delle preclusioni se non di riacquistare la dignità del decidere, il potere di valutare i progressi - se ci sono - dell'ergastolano (in una parola: la sua "persona" e non il suo "reato") e, infine, restituire ogni caso umano alla sua complessità, alle sue caratteristiche reali e, soprattutto, alla sua effettiva possibilità di evoluzione.
È una strada difficile, da praticare anche se meno appagante della punizione esemplare. È sempre necessario avere il coraggio, senza il comodo paravento delle preclusioni e delle presunzioni assolute, di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l'orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce.
*Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
Corte di Cassazione - Sentenza. 41601/2019. Il condomino è responsabile penalmente dei canti dei suoi galli. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. 41601/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino contro la sentenza di condanna a 20 giorni di arresto per il reato di disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini (articolo 659 del Codice penale). Il condomino custodiva, all'interno del condominio, tre galli e delle galline, i quali, lasciati liberi, in orario notturno, cantavano in continuazione. Va anche ricordato che l'articolo 1138 del Codice civile afferma che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici ma non specifica la loro specie e tale indeterminatezza crea indubbi problemi nella convivenza quotidiana.
Il condomino non interveniva, nonostante le segnalazioni ricevute, e i canti disturbavano il riposo di un numero indeterminato di persone.
E ricorreva affermando che nessun accertamento tecnico era stato compiuto per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni. La Cassazione respingeva le argomentazioni difensive in quanto il giudice aveva accertato che galli e galline, tenuti nel condomino, erano soliti cantare di giorno e di notte, nonostante le proteste degli altri condòmini e i richiami formali dell'amministratore, tanto che per il fastidio una condomina era costretta a cambiare casa.
Il tecnico dell'Arpa accertava che i tre galli, rinchiusi in una baracca, cantavano per cinque o sei minuti a intervalli di 20-30 minuti e venivano calcolati in 18 minuti ben 106 eventi sonori, percepibili dalla strada, con una frequenza di dieci secondo uno dall'altro. Inoltre i galli rispondevano ai richiami dei loro consimili presenti all'interno di un'abitazione vicina, e tale situazione amplificava, di notte, i rumori ed i disagi degli altri condòmini. La condotta dell'imputato, che non impediva gli strepiti, integrava la contravvenzione sotto il profilo oggettivo ed è inquadrabile più nel dolo eventuale che in quello della colpa.
di Vladimiro Zagrebelsky*
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2019
La questione sull'ergastolo ostativo riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell'esecuzione della pena. Le polemiche che hanno accompagnato la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull'"ergastolo ostativo" possono ora essere accantonate in attesa della prossima decisione della Corte costituzionale, che deciderà se il regime di quel tipo di pena contrasti con l'art. 27 della Costituzione.
La sentenza della Corte costituzionale sarà certo accolta da critiche di un segno o dell'altro a seconda del suo tenore. Ma almeno non si potrà dire - come con leggerezza è stato fatto per la Corte europea - che la sua sentenza dimostra che quei giudici non conoscono la realtà italiana e giudicano su cose che ignorano.
Il quesito cui risponderà la Corte Costituzionale, infatti, è stato sollevato da giudici italiani, specificamente competenti nella materia. Si tratta della Corte Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, per casi di diniego dei permessi premio che l'art. 30-ter dell'Ordinamento penitenziario ammette come "parte integrante del programma di trattamento", ma che sono esclusi per i condannati per una serie di reati (di mafia e terrorismo, ma anche contro la pubblica amministrazione e altri ancora, che nulla hanno a che vedere con mafia e terrorismo), a meno che il condannato non collabori con l'autorità, ricostruendo pienamente i fatti e indicando i suoi complici.
La possibilità di ammissione a permessi premio del detenuto che se li merita, è funzionale del programma di rieducazione. Nello stesso senso si sono da tempo pronunciate sia la Corte costituzionale, che la Corte europea. L'art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani riguardava invece l'impossibilità per il condannato all'ergastolo di vedere esaminata dal giudice la sua domanda di liberazione condizionale (dopo 26 anni di detenzione) per la sola ragione, assolutamente impeditiva, che non ha collaborato con l'autorità. Assolutamente impeditiva significa che qualunque altra considerazione, relativa al caso concreto, è irrilevante.
La questione che la Corte costituzionale deciderà è in sostanza la stessa affrontata dalla Corte europea, anche se le norme di riferimento (della Costituzione e della Convezione europea dei diritti umani) sono diverse. Per la Corte costituzionale si tratta del contrasto con la finalità rieducativa della pena e per la Corte europea del carattere inumano di un ergastolo che esclude il condannato dalla possibilità di accesso a quell'aspetto del trattamento rieducativo che è rappresentato dai benefici penitenziari e rende irrilevante ogni progresso che il detenuto compia, a meno che non collabori con l'autorità. È l'irrilevanza di ogni risultato del processo rieducativo, organizzato dall'amministrazione penitenziaria e cui il detenuto deve partecipare, che rende quel tipo di ergastolo "senza speranza" e quindi, secondo la giurisprudenza della Corte europea, inumano.
Nel giudizio avanti la Corte costituzionale, come in quello della Corte europea non si tratta naturalmente di decidere se i condannati abbiano diritto ai permessi premio o alla libertà condizionale. La questione riguarda il diritto a che il giudice possa prendere in esame la posizione del detenuto nel suo complesso, in tutti gli aspetti che in concreto presenta nel corso dell'esecuzione della pena. Secondo la Corte europea la mancata collaborazione è certo un elemento rilevante, ma può essere equivoca in concreto, per esempio perché motivata dal timore di ritorsioni da parte dell'ambiente criminale cui il detenuto ha appartenuto o perché solo opportunistica.
L'inidoneità della mancata collaborazione a offrire una prova non equivoca di pericolosità e di persistente appartenenza al gruppo criminoso, in ogni caso e a prescindere dalla possibile esistenza di prove di segno diverso, è la ragione per cui la Corte europea ha ritenuta eccessiva, rispetto allo scopo legittimo di prevenzione del crimine, la condizione non superabile in alcun modo di collaborazione con l'autorità. È cioè l'esclusione della valutazione del giudice competente nella materia, che produce una non giustificata esclusione dei detenuti da momenti importanti del trattamento rieducativo e rende irrilevante ogni sviluppo della personalità, nel corso dei lunghi anni di carcere.
Dirà la Corte costituzionale se l'esclusione senza eccezione e senza valutazione giudiziaria dai benefici che sono funzionali alla rieducazione contrasta con la finalità propria di ogni pena. Per la Corte europea nei casi di ergastolo ostativo quando non vi sia stata collaborazione con l'autorità, l'inumanità di quel tipo di pena deriva dalla troppo rigida e automatica esclusione dei benefici che fanno parte del trattamento del detenuto e di ogni rilevanza di qualunque progresso rieducativo eventualmente dimostrato da fatti diversi dalla collaborazione con l'autorità.
*Magistrato, già giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo
di Giovanni Falconieri
Corriere di Torino, 15 ottobre 2019
"Chiedono spesso qualcosa che aiuti a dormire". "Gli psicofarmaci si usano a litri". È la testimonianza resa in tribunale da Fulvio Pitanti, 80 anni, responsabile medico del Cpr di Torino, durante uno dei tanti processi relativi alle rivolte dei migranti scoppiate nella struttura di corso Brunelleschi e costate, in una occasione, anche il ferimento di un poliziotto.
Uno dei fattori che periodicamente scatenano le proteste dei "trattenuti" - così vengono definiti gli ospiti del Cpr dagli addetti ai lavori - è la qualità dell'assistenza medica. Pitanti è intervenuto al processo su richiesta dei difensori degli imputati.
Ed è stato invitato a raccontare in che maniera è organizzato quello che lui stesso ha definito in aula "un ambulatorio di prima linea". Il responsabile ha spiegato che a diversi "trattenuti" vengono spesso somministrati dei calmanti. "Alla sera - ha sottolineato - capita che gli stranieri ci chiedano qualcosa che li aiuti a dormire: in quei casi diamo del Valium, che non è uno psicofarmaco. Poi capita però che alcuni di loro ci riferiscano che quando erano in carcere prendevano il Rivotril: non capisco il motivo, visto che si tratta di un antiepilettico. Ma se posseggono la prescrizione del medico, io procedo".
Quanto alle ambulanze, Pitanti ha quindi sottolineato che "si devono muovere solo su richiesta del nostro ambulatorio. Questo per evitare che qualcuno, dal Cpr, le faccia arrivare senza motivo, come è già successo in passato. Se ne viene chiamata una, la centrale contatta il nostro presidio medico per avere conferma".
L'ultima rivolta in ordine di tempo è stata registrata lo scorso agosto, quando un ispettore di polizia è rimasto ferito a una mano e tre persone sono state arrestate. Quella protesta fu la terza in pochi giorni, certamente la più violenta. Il poliziotto, che riportò la frattura di due falangi con una prognosi di trenta giorni, ha raccontato di aver dovuto fronteggiare per ore, insieme a cinque carabinieri, oltre 150 ospiti della struttura, sotto una sassaiola fittissima.
Solo l'intervento di tre squadre del Reparto Mobile fu in grado di riportare la situazione sotto controllo. In carcere erano quindi finiti due marocchini e un tunisino, di 24, 31 e 33 anni. L'ispettore di polizia si lasciò infine andare a un duro sfogo su Facebook: "Per un po' non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione ed accoglienza". Il sindacato di polizia Siap parlò di situazione di emergenza al Cpr e sottolineò che ad aggravarla era la scarsità del personale.
dal Direttivo della Camera Penale di Firenze
camerepenali.it, 15 ottobre 2019
Un uomo vive ristretto nella propria abitazione, colpito da un'ordinanza cautelare disposta dalla Corte d'Appello perché un'altra Nazione ne ha chiesto l'estradizione, e si teme che possa fuggire; i giudici che ordinano la misura ritengono che i domiciliari siano sufficienti, anche perché sull'uomo vigilerà l'occhio impassibile d'un braccialetto elettronico.
In pendenza del procedimento, il nipote - figlio della sorella - viene colpito da un ictus: le condizioni appaiono subito gravissime, il giovane viene ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, la prognosi è riservata, anzi disperata.
Il detenuto chiede di poterlo visitare in ospedale, per salutarlo un'ultima volta finché è in vita. Lo chiede una, due, tre, quattro volte: ogni volta fornendo tutti i chiarimenti che i giudici, rigorosissimi, volta per volta richiedono (non è dimostrato che sia il nipote: si produce lo stato di famiglia; non è dimostrato il pericolo di vita: si produce la cartella clinica; etc.).
Eppure i giudici della Corte, inflessibili, rigettano: tutte e quattro le volte. Perché, spiegano, la visita ai moribondi non è prevista dal codice, e perché lo stato di coma non consentirebbe comunque di interagire col moribondo, che non s'accorgerebbe di nulla. Inutilmente il difensore protesta, accorato: qui non è questione di fine diritto, bensì di umanità, di dignità, di rispetto dei diritti fondamentali della persona.
È questione di pietas, avrebbero detto gli antichi. La malattia frattanto s'aggrava, le condizioni precipitano, il nipote muore. Lo zio vorrebbe andare almeno al funerale, ma le ragioni cautelari prevalgono di nuovo: difficile controllare qualcuno nel contesto di un funerale pubblico, scrivono i giudici, vada semmai (dopo) a pregare sulla sua tomba, con la scorta. Però, nelle more, ha miglior sorte la richiesta d'andare dal dentista: vada pure, senza scorta.
È una storia triste, di burocratica disumanità. È la storia di come un sistema giudiziario sappia restare ferocemente indifferente alle ragioni di umanità, al punto da negare l'esercizio di un fondamentale diritto della personalità, quello di salutare in limine mortis un proprio caro, e di piangerlo ai suoi funerali.
Vi sono ragioni plausibili per giustificare un esercizio così spietato della giurisdizione? La Costituzione vieta qualsiasi trattamento detentivo "contrario al senso di umanità". Vi sono forse ragioni pratiche? Può forse il costo ipotetico di una scorta per il tempo d'una visita ad un moribondo, o di un funerale, indurre una Comunità a rinnegare il dovere di rispettare la dignità d'ogni persona, ancorché ristretta? Siamo sicuri che le domande che poniamo appariranno tutte - ed a tutti - solo retoriche.









