La Repubblica, 30 agosto 2019
Nessuna conferma ufficiale, solo un post su Fb della deputata ucraina Anna Islamova ma la liberazione era nell'aria e si colloca nel nuovo clima che si respira tra Russia e Ucraina. A favore della liberazione del regista si erano mobilitati cineasti di fama internazionale, da Almodvar e Ken Loach e Wim Wenders.
Il regista ucraino Oleg Sentsov e i marinai arrestati nel corso dello scontro fra navi nello stretto di Kerch sono stati liberati nell'ambito di un vasto scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato la deputata ucraina Anna Islamova con un post su Facebook, che è stato successivamente ricondiviso da Ruslan Riaboshapka, il nuovo procuratore generale ucraino. "Lo scambio è completo: i marinai, Sentsov, [Mykola] Karpyuk, [Volodimir] Balukh e [Pavlo] Hryb stanno tornando a casa", scrive Islamova. E un parente di uno dei marinai ha confermato a Radio Free Europe/Radio Liberty la liberazione dei 24 marinai.
La liberazione era nell'aria e si colloca nel nuovo clima che si respira tra Russia e Ucraina anche se finora non ci sono state conferme ufficiali dello scambio né da Mosca né da Kiev. Lo scambio di prigionieri è stato il primo argomento discusso durante la prima telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodimir Zelenskij a luglio.
Sebbene si sapesse poco dei termini e delle condizioni dell'imminente scambio, è emerso di recente che avrebbe incluso il giornalista russo Kirill Vyshinsky, capo della RIA Novosti in Ucraina, e i marinai arrestati nello stretto di Kerch lo scorso novembre. Lo scambio di prigionieri servirebbe a spianare la strada per un incontro fra Putin e Zelenskij, probabilmente nell'ambito del vertice del formato Normandia attualmente in preparazione. Sentsov, definito dai gruppi per i diritti umani un "prigioniero politico" in Russia, era stato trasferito da un carcere della regione di Yamalo-Nenets, alla prigione Butyrskaya di Mosca.
Vincitore del premio Sakharov 2018, il regista ucraino 42enne Oleg Sentsov è stato confinato in una cella d'isolamento nella prigione russa di Labytnangi, oltre il Circolo polare artico. Cineasta diventato attivista e famoso per il film Gamer, nell'agosto 2015, Sentsov è stato condannato dal tribunale militare distrettuale di Rostov sul Don a 20 anni di detenzione per "pianificazioni di atti di terrorismo e sabotaggio", in un processo che Amnesty International ha definito una "farsa d'era staliniana".
Fiero oppositore dell'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia - avvenuta nel 2014 dopo un referendum mai riconosciuto dalla comunità internazionale - Sentsov è stato ritenuto colpevole anche di aver messo in piedi una vera e propria organizzazione terroristica. Opporsi a quello che Mosca chiama il "ritorno" della Crimea alla madrepatria (50 anni fu "donata" dalla Russia all'Ucraina, quando i due Paesi erano ancora tutti parte dell'Unione sovietica) è tuttora pericoloso per moti attivisti: mettere in discussione lo status della penisola sul Mar Nero è stato fin da subito considerato dalle autorità russe come una minaccia alla sicurezza nazionale.
Nello stesso processo a Sentsov, anche l'attivista Aleksandr Kolchenko è stato condannato a 10 anni di detenzione. Per i giudici, i due hanno organizzato attacchi incendiari negli uffici dell'organizzazione 'Comunità russa di Crimea e del partito puntinismo 'Russia Unità a Sinferopoli, capoluogo della Crimea.
Il regista si è sempre detto innocente; favore della sua liberazione si sono mobilitati cineasti di fama internazionale, come Pedro Almodvar, Ken Loach e Wim Wenders, ma anche politici come il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il presidente francese Emmanuel Macron. A suo dire, il processo a suo carico ha motivazioni politiche e le prove sono state falsificate. Dopo il passaggio della Crimea a Mosca, a Sentsov è stata assegnata automaticamente la cittadinanza russa - e proprio in base a questo, le autorità russe si sono sempre rifiutate di estradare il regista in Ucraina, come chiesto da Kiev.
Sentsov, il 5 ottobre 2018, aveva comunicato la decisione di interrompere uno sciopero della fame, iniziato il 14 maggio per chiedere la liberazione di circa 65 prigionieri politici ucraini detenuti in Russia, dopo aver perso almeno 20 chilogrammi di peso. Nel settembre del 2018, una cugina aveva rivelato che aveva già fatto testamento e si sentiva pronto a morire. Ciò nonostante, le autorità penitenziarie russe avevano continuato ad affermare che le sue condizioni di salute non fossero preoccupanti. In passato, l'ex presidente polacco Lech Walesa, già vincitore del Nobel per la Pace nel 1983, aveva proposto di assegnare il prestigioso premio proprio a Sentsov.
di Valentina Ruggiu
La Repubblica, 30 agosto 2019
Ha solo 20 anni ed è stata accusata di "cospirare contro la sicurezza nazionale". L'avvocato: "Faremo appello". Secondo i dati del Centro per i diritti umani in Iran da gennaio 2018 a oggi sono 12 le persone condannate per aver protestato contro la legge che obbliga le donne a portare il velo, 33 quelle arrestate.
Togliersi il velo in Iran è un gesto che si paga a caro prezzo, quello della libertà. L'ultima donna a subire la repressione di Teheran è l'attivista anti-hijab Saba Kord Afshari. Ha solo 20 anni, ma per il suo coinvolgimento nella protesta del 'Mercoledì bianco' è stata condannata a 24 anni di reclusione. "La condanna non è ancora definitiva - spiega a Repubblica Hosein Taj, avvocato della giovane -, ma la pena massima, che è di 15 anni, è sicura. Per questo ricorreremo in appello".
Il verdetto è stato emesso il 19 agosto dal Tribunale rivoluzionario di Teheran, ma l'avvocato della giovane è stato avvisato solo il 27 agosto. Le accuse a carico dell'attivista, che è reclusa nel carcere di Evin a Teheran, sono tre: si va dalla "diffusione della corruzione e della prostituzione" alla diffusione "di propaganda contro lo Stato", fino alla "cospirazione contro la sicurezza nazionale".
Kord Afshari è stata arrestata per la prima volta mentre partecipava a una protesta pacifica il 2 agosto 2018. Liberata a febbraio 2019, in seguito a un'amnistia che le ha risparmiato gli ultimi due mesi della sentenza, è stata nuovamente arrestata il primo giugno. Per lei si stanno mobilitando difensori dei diritti civili e diversi politici. In prima linea, come sempre, c'è Masih Alinejad, la giornalista e attivista iraniana che dal 2009 vive in esilio tra Londra e New York, promotrice dei movimenti di protesta che dal 2017 animano una parte della società civile iraniana. "Queste due donne sono le Rosa Parks dell'Iran", ha scritto Alinejad riferendosi a un video in cui Kord Afshari compare al fianco di un'altra militante, Yasaman Aryani, che è stata condannata a 16 anni.
La prima donna ad essere stata condannata per aver sfidato il regime di Teheran è stata Viva Movahed. Ripresa mentre sventolava il suo hijab bianco dall'alto di una cabina dell'elettricità, la giovane era divenuta il simbolo del 'Mercoledì bianco' dopo che quel video fece il giro del mondo. Incarcerata a marzo 2018 era stata rilasciata 10 mesi dopo. Per lei si era battuta anche Nasrin Sotoudeh, la più importante avvocata per i diritti umani e delle donne dell'Iran e vincitrice del premio Sakharov, che esattamente un anno dopo, nel marzo 2019, è stata accusata di propaganda contro lo Stato e di essere apparsa in pubblico senza velo.
Viva è stata la prima, Saba l'ultima. Tra loro ci sono almeno una decina di donne che stanno pagando per aver sfidato la legge che obbliga le donne a portare il velo. A ricordarlo è il Centro per i diritti umani in Iran, secondo il quale, da Gennaio 2018 a oggi, sono state almeno 12 le persone condannate - tra cui due uomini - per aver rimosso pubblicamente il velo o per aver compiuto gesti di disobbedienza civile contro la politica dell'hijab obbligatorio. Sono state 33 invece quelle arrestate. "Ma i numeri - si legge nel rapporto diffuso dall'organizzazione - potrebbero essere più alti perché che molti scelgono di tenere i loro casi privati".
di Valter Vecellio
lindro.it, 29 agosto 2019
Lo si osservava una settimana fa: c'è un grande assente nel dibattito e nel confronto sulla crisi di governo, la situazione comatosa e drammatica in cui versa la giustizia; e in particolare le carceri, che di questa crisi rappresentano l'epifenomeno. Val la pena, allora (pena letterale) di sfogliare un corposo dossier: "Morire di carcere". È un documento importante, perché mostra una realtà che si tende a rimuovere: le reali condizioni del carcere, a cominciare dallo stato di difficoltà, e spesso di abbandono, in cui si trova la sanità penitenziaria.
di Adolfo Ferraro*
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Distratti dalle vicende e dalle crisi politiche, dai selfie sulle spiagge e dai falò di ferragosto, è passata quasi sotto silenzio la morte di Elena, una ragazza non ancora ventenne deceduta il 13 agosto nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Bergamo per le ustioni provocate da un incendio nel momento in cui si trovava legata ad un letto di coercizione per frenare una precedente agitazione psicomotoria.
di Matteo Marcelli
Avvenire, 29 agosto 2019
Il senatore pentastellato, al secondo mandato, è tra i sostenitori dell'intesa con il Partito democratico. Senatore pentastellato al secondo mandato, Mario Giarrusso è tra i sostenitori dell'intesa con il Pd. Un accordo che però non lo imbarazza, considerando che, dice, "non ho mai nascosto le mie riserve su Salvini".
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Il cambio di governo mette a rischio la riforma. Con l'avvento del governo Conte bis rischia tornare al punto di partenza la tanto auspicata riforma della magistratura onoraria. Le conseguenze di questo stop sono facilmente immaginabili: una nuova raffica di astensioni dalle udienze. L'ultima si è svolta a luglio, in segno di protesta nei confronti del testo messo a punto dal governo, ritenuto insoddisfacente dai giudici di pace.
di Errico Novi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Le nuove norme non impediscono al pm di ascoltare il difensore. C'è un aspetto della riforma intercettazioni che potrebbe mettere d'accordo Bonafede e Orlando: quello relativo alle prerogative del difensore. Si tratta anzi di una questione dal doppio risvolto. Innanzitutto il divieto di intercettare i colloqui dell'avvocato con il proprio assistito, che il decreto Orlando rafforza ma in una misura ritenuta non soddisfacente dal Cnf.
di Nuccio Ordine
Corriere della Sera, 29 agosto 2019
Pare incredibile che l'ex Sindaco non possa ottenere l'autorizzazione a recarsi a Riace per incontrare suo padre, Roberto, 93 anni, in gravi condizioni di salute a causa di una leucemia e di un infarto. Pare incredibile che Mimmo Lucano non possa ottenere l'autorizzazione a recarsi a Riace per incontrare suo padre, Roberto, di 93 anni.
Un divieto di dimora nel comune di cui è stato Sindaco gli impedisce ora di assistere il suo anziano genitore, ormai in gravi condizioni di salute a causa di una leucemia e di un infarto. E mentre una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica ha già raccolto quasi 90.000 firme, arrivano il sostegno di Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti dei detenuti) e molte attestazioni di solidarietà dal mondo dello spettacolo (ultimo Vinicio Capossela) e della cultura.
Tra le tante, anche quella del fisico Marc Mézard, direttore dell'École normale supérieure di Parigi: proprio in questo tempio della ricerca europea, infatti, lo scorso 6 marzo, in un'aula stracolma di professori e studenti, Lucano, Wim Wenders (che al tema dei migranti ha dedicato Il volo) e altri illustri invitati hanno riflettuto sull'accoglienza e sull'incontro tra i popoli nel Mediterraneo.
L'ex Sindaco - sarebbe un errore considerarlo un antropologo o un sociologo - ha solo avuto il merito di "vedere" con il cuore. Non si tratta qui di discutere l'operato della magistratura che non può in nessun modo essere condizionato. Ma alcune domande - giustificate anche dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che nel marzo 2019 ha ritenuto insussistenti le ragioni che hanno portato a decidere la misura restrittiva della libertà personale - mi sembrano legittime: siamo sicuri che Lucano vada trattato come un pericoloso delinquente?
Siamo certi che in una zona ad altissima densità mafiosa, come la Locride, il tema dell'emigrazione clandestina a Riace debba essere considerato una priorità? In molti siamo convinti che l'ex Sindaco, ormai simbolo nel mondo di un modello aperto di accoglienza, sia vittima di un clima di odio e di egoismo che, in questi anni, ha avvelenato ogni forma di civile convivenza. Qui la "pietà" (ha ragione Lucano a ribadirlo) non c'entra. Sono in gioco solo la giustizia e i diritti umani.
di Franco Ricca
Italia Oggi, 29 agosto 2019
Corte di Giustizia Ue. L'esigenza di perseguire i reati in materia di Iva, a tutela degli interessi finanziari dell'Ue, soccombe al principio di legalità e allo stato di diritto: è conforme con l'ordinamento unionale la norma nazionale che impedisce di utilizzare, nel procedimento penale, prove acquisite illegittimamente, come intercettazioni telefoniche non regolarmente autorizzate, per dimostrare la commissione del reato. La Corte di giustizia Ue ha rilasciato l'importante chiarimento nella sentenza 17 gennaio 2019, causa C-310/16.
Le questioni sollevate dai giudici bulgari miravano a stabilire se l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue) e gli articoli 1 e 2 della convenzione Pif del 1995 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Ue debbano interpretarsi nel senso che ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali in tema di reati Iva, all'applicazione della norma nazionale che impone di escludere dal procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità incompetente, anche nel caso in cui si tratti degli unici elementi di prova del reato.
La sentenza ricorda preliminarmente che, allo stato attuale, il diritto dell'Ue non stabilisce norme sulle modalità di acquisizione e di utilizzo delle prove nei procedimenti penali in materia di Iva. La materia è quindi di competenza degli stati membri, che hanno però l'obbligo di contrastare le frodi e gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, tra cui le frodi Iva, mediante misure effettive e dissuasive; a tale scopo, sono liberi di scegliere le sanzioni applicabili, sebbene in ipotesi di frodi gravi in materia di Iva possano imporsi sanzioni penali, come richiesto dalla convenzione Pif.
In proposito, va incidentalmente ricordato che la convenzione è stata sostituita dalla direttiva 2017/1371, le cui disposizioni devono essere applicate in tutti gli stati membri dal 6 luglio scorso. In Italia, però, il recepimento della direttiva, previsto dal ddl comunitaria 2018, non è ancora avvenuto. Tornando alla sentenza, la Corte osserva ancora che gli stati membri devono garantire che le norme nazionali di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati collegati alle frodi Iva, nel rispetto dei principi di proporzionalità, equivalenza ed effettività.
Spetta quindi al legislatore nazionale adottare le misure necessarie, se necessario modificando la normativa per evitare che le regole di procedura applicabili nella repressione dei predetti reati possano comportare un rischio sistemico d'impunità. I giudici nazionali, dal canto loro, devono dare piena efficacia agli obblighi derivanti dal trattato e disapplicare pertanto le disposizioni interne che ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive ai reati gravi in materia di Iva. L'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Ue, tuttavia, non esonera i giudici dal rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dei principi generali del diritto dell'Ue, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, sino dal momento in cui la persona è accusata.
I giudici, in particolare, non sono dispensati "dal necessario rispetto del principio di legalità e dello stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l'Unione". Ne consegue che il potere repressivo non può essere esercitato al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità è autorizzata ad agire secondo il diritto nazionale.
Inoltre, le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto alla vita privata che è ammessa solo quando prevista dalla legge, se sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Ue. Nella fattispecie, risulta che le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate da un'autorità giudiziaria non competente, quindi devono essere considerate come non previste dalla legge. In conclusione, il diritto dell'Ue non contrasta con l'applicazione di una norma nazionale che esclude l'utilizzo nel procedimento penale di intercettazioni telefoniche non debitamente autorizzate, persino quando costituiscano gli unici elementi di prova del reato in materia di Iva.
Abuso di diritto - Con sentenza del 10 luglio 2019, causa C-273/18, la Corte ha dichiarato che per contestare l'abuso di diritto e negare, quindi, la detrazione dell'Iva, l'amministrazione deve dimostrare quale sia il vantaggio indebito ottenuto dai soggetti passivi. La detrazione non può essere rifiutata soltanto perché, nell'ambito di una serie di cessioni concatenate, l'acquirente ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello presso il quale ha prelevato i beni, essendo tale circostanza, di per sé, perfettamente giustificabile per vari motivi. Il procedimento era stato promosso dai giudici lettoni nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego della detrazione dell'Iva relativa ad un acquisto di beni che si inseriva in una serie di operazioni "a catena", in parte intracomunitarie, prive però di connotazioni fraudolente.
Non avendo trovato una spiegazione logica all'intervento delle società intermediarie, l'amministrazione aveva concluso che queste non avessero esercitato alcuna attività e che l'acquirente finale, in realtà, avesse acquistato i beni dal primo fornitore intracomunitario; di conseguenza, aveva negato la detrazione, riqualificando gli acquisti interni come intracomunitari, sul fondamento del carattere artificiale della catena e dell'esistenza di una pratica abusiva, senza tuttavia precisare in cosa sarebbe consistito il vantaggio così indebitamente conseguito.
La questione sollevata dai giudici nazionali mirava quindi a chiarire se l'art. 168 della direttiva Iva debba interpretarsi nel senso che, per rifiutare il diritto alla detrazione a motivo dell'esistenza di un abuso di diritto, sia sufficiente il fatto che l'acquisto dei beni si collochi al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che i beni siano stati consegnati all'acquirente da un soggetto facente parte di tale catena, ma diverso da quello che risulta come fornitore nella fattura, oppure occorra dimostrare quale sia l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato i soggetti coinvolti.
Nella sentenza, la Corte ricorda che ricorre una pratica abusiva, in materia di Iva, in presenza di due condizioni: - che le operazioni, nonostante il rispetto formale delle disposizioni unionali e nazionali, abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da dette disposizioni; - che risulti, da un insieme di elementi oggettivi, che tale vantaggio fiscale è lo scopo essenziale delle operazioni.
Osserva poi la Corte che la mancata corrispondenza tra il soggetto che consegna i beni e quello che emette la fattura non si deve necessariamente ad un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni, per esempio l'esistenza di due vendite successive riguardanti i medesimi beni, i quali sono trasportati direttamente dal primo venditore al secondo acquirente.
Ciò premesso, nella fattispecie l'autorità fiscale non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbe beneficiato l'acquirente finale, né ha individuato gli eventuali indebiti vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte. Di conseguenza, il solo fatto che, nell'ambito di una catena di operazioni, l'acquirente sia entrato fisicamente in possesso dei beni prelevandoli nel deposito di un soggetto diverso da quello che risulta essere indicato come fornitore nella fattura, non può giustificare una differente qualificazione dell'operazione. In queste circostanze, non avendo l'autorità fornito alcun elemento di prova dell'esistenza di un abuso, la detrazione non può essere negata.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2019
Corte di cassazione - Sentenza 36143/2019. Anche se lo scontro è stato accettato o creato, pur potendo sottrarsi, la legittima difesa non va negata nel caso di un'azione imprevedibile e sproporzionata rispetto alle "premesse" iniziali. La Cassazione, con la sentenza 36143/2019, accoglie il ricorso contro la condanna per lesioni aggravate, confermata dalla Corte d'Appello. Il caso esaminato aveva preso le mosse da quella che sembrava una futile lite per motivi di circolazione stradale.
L'imputato aveva aggredito, prima verbalmente poi fisicamente, la parte lesa che guidava ad alta velocità mentre lui, con moglie e figli al seguito, stava attraversando la strada. Nel corso della lite l'automobilista aveva colpito il ricorrente con una mazza da baseball che teneva nel cofano ferendolo. Nella rissa era finita anche la moglie dell'imputato, presa a pugni dal conducente dell'auto mentre cercava solo di calmare gli animi e separare i due litiganti. È stato a questo punto che l'imputato ha commesso l'azione per la quale era stato condannato sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: si era impossessato della mazza da baseball e l'aveva usata per colpire l'aggressore della moglie.
Per la Corte d'Appello nei suoi confronti non poteva valere la scriminante della legittima difesa. La causa di non punibilità non può essere applicata, aveva precisato la Corte territoriale, nei confronti di chi "abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale volontariamente si espone". In questo caso, infatti, manca il requisito della "necessità" della difesa previsto in maniera perentoria dall'articolo 52 del Codice penale. Per la Suprema corte il principio è corretto. Ma non può valere nel caso esaminato, perché tiene conto solo dell'aggressione iniziale senza considerare gli sviluppi imprevedibili. Per i giudici di legittimità la legittima difesa deve essere riconosciuta quando, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, "vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta".
Ha dunque sbagliato la Corte di merito a non far pesare nel giudizio lo stato di concitazione provato dal ricorrente al momento del fatto "determinato dall'imprevedibile sviluppo della lite che lui stesso aveva concorso a determinare, consistente nell'aggressione perpetrata in danno di sua moglie". Un principio in materia di legittima difesa al quale la Corte d'Appello dovrà attenersi valutando se - in base alle concrete circostanze esistenti al momento dei fatti - la reazione possa essere considerata "necessitata e proporzionata rispetto all'offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se possa essere scriminata ai sensi dell'articolo 52 del Codice penale".
- Omessa dichiarazione, reato solo provando il dolo
- Riciclaggio per l'avvocato che investe nella ristorazione il denaro del cliente
- Vercelli: detenuto in coma, si sospetta una overdose di stupefacenti
- Roma: recluso a Rebibbia da tre mesi, ma dovrebbe essere in una Rems
- Napoli: a Poggioreale non c'è alcuna differenza tra i vivi e i morti










