di Luca Rocca
Il Tempo, 7 ottobre 2019
È attesa per oggi la sentenza con la quale la "Grande Camera" della Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerà sull'ergastolo ostativo, più comunemente noto come "fine pena mai", che prevede per chi è condannato al carcere a vita per reati di mafia o di terrorismo (ma non solo), e non collabora con la giustizia, l'esclusione dei benefìci penitenziari previsti, quali riduzioni di pena, libertà condizionale.
di Franco Corleone
L'Espresso, 7 ottobre 2019
La prossima decisione della Corte Europea dei diritti umani che potrebbe rendere definitiva la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione in relazione alle conseguenze dell'ergastolo ostativo ha gettato l'allarme tra le vestali della lotta alla mafia. Non vale la pena replicare alle giaculatorie di chi sostiene che grazie agli impedimenti previsti dall'art. 4bis dell'Ordinamento penitenziario, si favorisce la collaborazione dei mafiosi. Sono di scarso pregio culturale e giuridico.
di Andrea Valesini
L'Eco di Bergamo, 7 ottobre 2019
La riforma della giustizia disegnata dal ministro Alfonso Bonafede (5 Stelle) sarà uno dei passaggi più delicati della vita del governo Conte bis, sia per l'oggetto che per punti di vista diversi già emersi in fase di discussione fra i due soci più rilevanti della maggioranza, i pentastellati e il Pd. La riforma era già stata pensata sotto il precedente governo. Il guardasigilli ha annunciato che sarà approvata entro fine anno, spacchettata in due disegni di legge: in uno ci sarà la materia penale e la legge elettorale del Csm, nell'altro le norme sul processo civile. I punti condivisi tra M5S, Pd, Leu e Italia viva per quanto riguarda il civile, sono la restrizione della durata dei processi, il miglioramento dei Tribunali fallimentari e il potenziamento delle infrastrutture attraverso l'uso delle nuove tecnologie e l'assunzione di personale.
Per la riforma del processo penale, un punto di incontro sono le sanzioni per i pm che ritardano la chiusura delle indagini preliminari, come per i giudici che invece non rispettano i tempi massimi per le sentenze. Pieno accordo anche sul divieto di rientro in magistratura per i magistrati eletti in Parlamento. Le distanze riguardano la riforma del Csm (il Pd è contrario alla parte che prevede il sorteggio per l'individuazione dei magistrati eleggibili) e della prescrizione (entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, i democratici non condividono lo stop alla prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio). Problemi anche sul decreto intercettazioni che i 5 Stelle vorrebbero modificare.
Il ministro Bonafede in un eccesso di ottimismo ha detto che "con la riforma l'80% dei processi penali finirà entro 4 anni", senza tener conto della cronica mancanza di personale ad ogni livello nei Tribunali, che rende illusoria perfino l'obbligatorietà dell'azione penale: invasi da faldoni, gli uffici devono fare una selezione dando precedenza ai reati più gravi. Intanto il guardasigilli incassa cinque giorni di sciopero (dal 21 al 25 ottobre prossimi) delle camere penali, contrarie all'abrogazione della prescrizione: "Una delle pagine più sciagurate - scrivono gli avvocati penalisti - della deriva populista e giustizialista del nostro Paese, giacché afferma il principio, manifestatamente incostituzionale, secondo il quale il cittadino, sia esso imputato che parte offesa del reato, possa e debba restare in balia della giustizia penale per un tempo indefinito, cioè fino a quando lo Stato non sarà in grado di celebrare definitivamente il processo che lo riguarda".
Le camere penali hanno criticato anche il Pd per aver formulato sul punto "riserve assai blande, indeterminate nei contenuti e non di rado contraddittorie. È manifestatamente inverosimile il proposito, - proseguono i penalisti - pure sorprendentemente avanzato dal ministro, di un intervento di riforma dei tempi del processo penale prima dell'entrata in vigore della riforma della prescrizione. È chiaro a tutti gli addetti ai lavori, anche alla magistratura, che l'entrata a regime di un simile aberrante principio determinerebbe un disastroso allungamento dei tempi dei processi, giacché verrebbe a mancare la sola ragione che oggi ne sollecita la celebrazione (la prescrizione, ndr)".
Anche il Csm aveva espresso parere critico alla prescrizione bloccata dopo il primo grado di giudizio ("se ne potrà discutere solo dopo che effettivamente i processi saranno più celeri") e idee chiare sulle intercettazioni ("andrebbero regolamentate nella loro diffusione a tutela delle persone coinvolte per caso"). Ma dietro le grisaglie governative, la pancia dei 5 Stelle è da sempre giustizialista e il ministro Bonafede non intende certo recedere dal pilastro della prescrizione.
Intanto nel dibattito c'è un vuoto: la riforma del sistema penitenziario. I problemi non mancano: sovraffollamento (62 mila detenuti a fronte di 50 mila posti), 63 suicidi nel 2018 (20 volte in più rispetto a chi è nella vita libera), il disagio psichico (ne soffre la metà dei carcerati in Lombardia), il rilancio delle pene alternative che danno risultati molto migliori nel recupero umano del detenuto. Temi impopolari, che la politica affronta sempre con la preoccupazione di non perdere consensi. Il precedente governo aveva come unico progetto la riconversione in penitenziari delle ex caserme. Un gesto umano si potrebbe compiere subito: nelle carceri italiane sono reclusi 52 bambini tra gli zero e i sei anni con le loro 48 mamme. La legge Finocchiaro del 2001 prevedeva la detenzione domiciliare per le madri incarcerate. Basta applicare la norma, non serve un gran coraggio.
di Giancarlo Guarino
lindro.it, 7 ottobre 2019
Dice Di Maio che ora se quella Corte di incompetenti decide contro l'ergastolo ostativo, decine di criminali incalliti, in particolare mafiosi, gireranno liberi per le strade italiane (e forse non solo!) a commettere reati tremendi che più tremendi non si può.
di Giacomo Galeazzi
interris.it, 7 ottobre 2019
Dal Rapporto sulle condizioni di detenzione emergono i ritardi dell'Italia rispetto al resto d'Europa. Nel sistema carcerario ci sono anomalie che espongono l'Italia a reiterati richiami comunitari e internazionali: il sovraffollamento delle celle e l'elevato numero di persone in custodia cautelare dietro le sbarre.
Ma la questione più clamorosa che emerge da "Il carcere secondo la Costituzione" (il 15° Rapporto dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia) è la cronica mancanza di braccialetti elettronici. Per la stesura dell'ultima edizione del Rapporto sono state visitate 85 carceri sull'intero territorio italiano prendendo in considerazione tutti i diversi aspetti della detenzione: popolazione detenuta, personale coinvolto, volontari, detenuti stranieri, tipologia di reato, istruzione, misure alternative.
Soggetti deboli - Da trent'anni ad Antigone, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, aderiscono magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. "L'Italia resta tra i Paesi in Europa che maggiormente ricorrono al carcere prima della sentenza definitiva, soprattutto quando gli imputati sono stranieri - documenta Antigone -. In ritardo la fornitura dei braccialetti elettronici. La custodia cautelare in carcere colpisce maggiormente i soggetti socialmente più deboli che incorrono nelle maglie della giustizia". In carcere da presunti innocenti, quindi. Al 31 dicembre 2018 i detenuti in custodia cautelare in carcere erano 19.565, per una percentuale di detenuti ancora in attesa di una sentenza definitiva pari al 32,8% del totale della popolazione carceraria.
Suicidi dietro le sbarre - L'Italia si colloca al quinto posto dei Paesi dell'Unione Europea per tasso di detenuti presunti innocenti. Per i detenuti stranieri la percentuale di custodie cautelari si alza al 38% (tra le donne straniere addirittura al 40,3%). Per i soli detenuti italiani essa è pari al 30,2%. "In sofferenza l'utilizzo dei braccialetti elettronici per mancanza di dispositivi- attesta il rapporto. Ciò non permette così l'uscita di persone per le quali vi sarebbe la concessione da parte del giudice degli arresti domiciliari invece della custodia cautelare in carcere". Nel 70 per cento dei suicidi dietro le sbarre, il detenuto era privo di una condanna definitiva, ovvero presunto innocente.
Gare d'appalti e forniture - In sofferenza, quindi, l'utilizzo dei braccialetti elettronici per mancanza di dispositivi, che non permette così l'uscita di persone per le quali vi sarebbe la concessione da parte del giudice degli arresti domiciliari invece della custodia cautelare in carcere.
Terminato il 31 dicembre 2018 il contratto con Telecom (che nell'ambito di una convenzione quadro con il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha garantito, a partire dal primo gennaio del 2012, la fornitura di fino a 2.000 braccialetti contemporaneamente attivi) non è "tuttavia ancora partita la fornitura di Fastweb, che nel 2017 si era aggiudicata il nuovo bando di gara per oltre 19 milioni di euro (più iva al 22%)". Il servizio, specifica Antigone, "doveva partire nell'ottobre 2018, ma ciò non è accaduto a causa del ritardo da parte del Ministero dell'Interno della nomina della commissione di collaudo".
Cambiamenti legislativi - Negli ultimi dieci anni la percentuale dei detenuti presunti innocenti è stata tendenzialmente in continua diminuzione. All'inizio del decennio (quando le percentuali maggiori di custodia cautelare si riscontravano in Liguria, Campania, Lazio ed Emilia Romagna) aveva in ciò un grande peso il progressivo allontanamento temporale dall'indulto del luglio 2006, che aveva visto uscire dal carcere 26.000 detenuti. Il provvedimento di clemenza, avendo ovviamente riguardato i soli condannati, aveva infatti lasciato un numero percentualmente molto elevato di detenuti senza sentenza definitiva. A partire dal 2013, tra le motivazioni del calo vanno senz'altro annoverati anche i cambiamenti legislativi che hanno limitato le possibilità di ricorso alla custodia cautelare. La stragrande maggioranza degli ingressi negli istituti di pena riguarda persone in custodia cautelare.
Riduzione degli ingressi - Su tutto questo si stende la progressiva riduzione degli ingressi in carcere che si avvia proprio dieci anni fa, segno di una diminuzione essenzialmente della quantità degli arresti e dunque della custodia cautelare in carcere. La stragrande maggioranza degli ingressi negli istituti di pena riguarda infatti persone in custodia cautelare. "Ben più raro è l'ingresso in carcere in esecuzione di una sentenza che è stata attesa a piede libero- ricostruisce il Rapporto.
Dei 48.144 ingressi in carcere del 2017, ultimo dato disponibile in maniera disaggregata, ben 37.730, pari al 78,4% del totale, ha riguardato persone in custodia cautelare. Non accade questo in altri Paesi europei quali la Francia (dove la percentuale è stata del 57,5%), la Spagna (52,9%), i Paesi Bassi (42%) o la Svizzera (31,3%). Paesi dove è dunque percentualmente più frequente che si attenda la certezza della colpevolezza prima di procedere alla carcerazione".
A fronte di una percentuale tanto alta di ingressi in carcere per custodia cautelare, non si riscontra una corrispondente percentuale nelle uscite. Sempre nell'arco del 2017, solo il 36,1% di coloro che hanno visto aprirsi le porte delle carceri italiane era detenuto in custodia cautelare. Del 32,8% di detenuti non definitivi alla fine del 2018, il 16,5% era in attesa del primo giudizio mentre il rimanente 16,3% era composto da detenuti condannati senza sentenza definitiva, vale a dire appellanti, ricorrenti o detenuti presentanti una posizione mista senza sentenza definitiva. I due gruppi sono stati negli ultimi anni sempre più o meno equamente distribuiti.
Consiglio d'Europa - "Se diamo uno sguardo agli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d'Europa e riferiti al 31 gennaio 2018, quando la percentuale italiana di detenuti senza sentenza definitiva era pari al 34,5%, vediamo che essa si colloca decisamente al di sopra del valore medio europeo, che era pari al 26% (mentre il valore mediano era addirittura pari al 22,4%)", puntualizza Antigone.
Alla fine del 2017, dei 1.165.339 processi penali pendenti in primo grado il 19% aveva superato la durata di tre anni stabilita quale durata ragionevole massima (era il 18,9% a fine 2016 e il 21% a fine 2015). In 222.372 procedimenti i soggetti coinvolti potevano dunque attivare la cosiddetta Legge Pinto per chiedere allo Stato un risarcimento.
Al 31 dicembre 2017, rispetto ai 271.247 processi pendenti in Corte d'Appello, il 39,4% superava la soglia stabilita dei due anni, mentre per la Cassazione (24.609 procedimenti pendenti) la soglia della ragionevole durata di un anno veniva superata nell'1,3% dei casi. Per quanto riguarda invece i 40.151 processi pendenti davanti al Tribunale per i minorenni, era il 14,9% a superare i tre anni di durata.
di Lorenzo De Cinque
estense.com, 7 ottobre 2019
Di detenzione nel nostro e in altri Paesi ha parlato a Internazionale il sociologo assieme a Michael Flynn di "Global detenction project" e Rony Brauman di "Medici senza frontiere". Quando una persona sbaglia deve essere punita o aiutata a capire l'errore per poi ritornare cambiata nella società?
La coscienza probabilmente sceglierebbe la seconda opzione, l'istinto invece la prima. In un mondo dominato da classi politiche giustizialiste e da società animate da pulsioni di vendetta e discriminazione, il destino dei detenuti sembra essere segnato in partenza.
Ancora peggio è quello di coloro che scappano dal proprio Paese in guerra. A parlare di questi temi delicati nella splendida cornice del Teatro comunale di Ferrara, sono stati il sociologo Luigi Manconi, Michael Flynn di "Global detenction project" e Rony Brauman di "Medici senza frontiere". A coordinare l'iniziativa, invece, il giornalista Marco Damilano de "L'Espresso".
Partendo da un ambito puramente sociologico, Manconi ci spiega come la prigione prenda in possesso l'intero uomo. I detenuti, infatti, "sono anche nella condizione di stranieri e quindi doppiamente dietro le sbarre". In particolare, il grado di civiltà di una democrazia "è direttamente proporzionale alle pene inflitte ai propri detenuti".
Ma il sociologo poi giunge a tremendi dati reali che riguardano in primo piano il nostro Paese: 60.000 persone recluse con una capienza massima di 50.000, 52 minori da 0 a 6 anni incarcerati insieme alle loro madri, 67 suicidi di carcerati nel 2018 (il più alto dato della nostra storia repubblicana) e 78 poliziotti penitenziari suicidi negli ultimi 10 anni. Questo - ribatte Manconi - "è la prova che il carcere sia un ambiente patogeno che scatena smarrimento e suicidi".
In questo contesto dai toni quasi surreali, si aggiungono i numerosi detenuti stranieri di cui i media deformano i numeri, che in realtà si attestano intorno al 30%. E sono proprio loro i protagonisti di uno strappo a livello giuridico dai livelli inauditi. "Con la legge Turco-Napolitano del 1998 - spiega il sociologo - vennero istituiti i cosiddetti Cpd (centri di permanenza temporanea), nei quali si concentravano esseri umani non responsabili di nessun reato, ma solo di irregolarità amministrativa. Quest'azione, quindi, andò contro i principi dell'articolo 13 ("Qualsiasi privazione di libertà deve essere motivata dalla violazione della legge...") ma soprattutto fu un'azione che si concentrò esclusivamente su una categoria, ossia quella degli stranieri". Con il tempo, i Cpd hanno cambiato nome, tempistiche e modalità, ma le funzioni sono rimaste le stesse. Un altro fenomeno che si sta verificando in Italia è la figura del carcere come sostitutiva di quella di welfare. Per Manconi, si è di fronte a "una crisi dello Stato sociale che non assicura più una tutela". L'errore, in particolare, sta anche nell'affidarsi ad associazioni private che "non possono essere sostituite dalla mano pubblica che rimane imparziale".
Se ci rapportiamo, invece, al mondo intero ci appare una situazione ancora più drammatica. Se Michael Flynn si concentra sull'esternalizzazione della detenzione in cui non troviamo più un solo Stato a gestire i detenuti, Rony Brauman di "Medici senza frontiere" ci parla della sua esperienza sul campo. Per lui, la detenzione assume sfaccettature del tutto diverse a seconda di ogni parte del mondo.
Si parla di un orfanotrofio in Sudan dove, leggendo i registri, vengono accolti più di 500 bambini all'anno e di questi il 75% muore. "Un vero e proprio campo di sterminio per bambini - commenta il medico - la cui unica colpa è essere nati fuori dal vincolo matrimoniale. A questi episodi non vanno dimenticati molti ospedali in Francia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui le persone rimanevano senza cibo per giorni e spesso le forze di polizia le maltrattavano".
A tali episodi vanno aggiunte le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versano molti luoghi di detenzione del mondo. "In alcune prigioni russe, ci sono stati casi di infezioni gravissime con conseguenza la tubercolosi. Per non parlare della Costa D'Avorio dove, in determinati periodi dell'anno, all'interno delle carceri scoppiano focolai di colera che colpiscono detenuti e personale".
"È proprio in questi luoghi - continua Brauman - che cerchiamo di agire per migliorare le condizioni di salute e il nostro grande sforzo è quello di far uscire le persone malate per ricoverarle in strutture adeguate. Non è semplice trattare con le autorità, bisogna sempre cercare un compromesso". Per quanto riguarda, invece, la detenzione di immigrati, il medico propone ancora una strada diplomatica "che convinca lo Stato ad usare metodi alternativi alla detenzione per accogliere queste persone. Inizialmente sono anche d'accordo, lanciano slogan ma non si conclude mai nulla".
Siamo di fronte ad una situazione ricca di problematiche senza ancora soluzioni sufficienti. Probabilmente, la cosa più assurda - come sottolineato anche da Damilano - "sta nella privazione della libertà per quello che si è, e non per quello che si fa. Siamo di fronte al reato dell'essere". Una constatazione alquanto amara, ma che racchiude in sè tutto il senso di questo incontro che probabilmente ha aperto gli occhi a molti su situazioni di cui si parla ancora troppo poco.
abruzzoweb.it, 7 ottobre 2019
"Spero che il presidente del consiglio Giuseppe Conte riconosca provveda a garantire un diritto fondamentale al risarcimento per l'errore giudiziario commesso dall'allora procuratore del tribunale di Milano Armando Spataro e della corte che mi giudicò". Lo afferma l'aquilano Giulio Petrilli, ex segretario Rifondazione Comunista nel capoluogo, che ha inviato giorni fa una lettera al presidente del consiglio Conte, di vedersi riconosciuti dieci milioni di euro l'essere stato arrestato nel 1980 con l'accusa di partecipazione a banda armata ( Prima Linea) e poi rilasciato nel 1986, dopo l'assoluzione in giudizio d'appello presso il tribunale di Milano. La cassazione nel luglio 1989, ha poi confermato la sentenza di assoluzione.
"Ciò è consentito - spiega Petrilli - in base alla legge attuale sulla responsabilità civile dei magistrati ( legge numero117, del 13 aprile 1988, nel primo comma dell'articolo 4, che prevede di inoltrare il ricorso e la richiesta di risarcimento anche al presidente del consiglio dei Ministri".
"Da anni mi batto per avere giustizia sulla mia vicenda giudiziaria - ricorda Petrilli. Uscito innocente dopo cinque anni e otto mesi di carcere, da un'accusa banda armata che prevedeva anche la detenzione nei carceri speciali e sotto regime dell'articolo 90, più duro dell'attuale 41bis. Anni di isolamento totale, blindati dentro celle insonorizzate, senza più poter scrivere, leggere libri, anche quelli per gli studi universitari, qualche ora di tv ma solo primo e secondo canale.
"Sempre soli con un'ora d'aria al giorno, in passeggi piccoli e con le grate. Un'ora di colloquio al mese, con i parenti ma con i vetri divisori. Dodici carceri attraversati in questi lunghi anni. Ora faccio un'ulteriore richiesta di danni per l'errore giudiziario. Spero che il presidente del consiglio riconosca questo dato incontrovertibile e provveda a garantire un diritto fondamentale", conclude Petrilli.
Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2019
Recidiva - In genere - Precedenti condanne - Valorizzazione ai fini della esclusione delle attenuanti generiche - Riconoscimento implicito della recidiva - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di prescrizione. In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 settembre 2019 n. 38548.
Imputato - Recidiva - Riconoscimento - Diniego delle attenuanti generiche - Motivazione - Sufficienza - Esclusione - Effetti sulla prescrizione. La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento, neppure implicito, della recidiva, in assenza di aumento di pena o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee. Per l'effetto, in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato.
• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 maggio 2019 n. 20808.
Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva - Mancato aumento di pena - Valorizzazione dei precedenti penali per escludere la concessione delle attenuanti generiche - Rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione - Sussistenza. La recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato. (In motivazione, la Suprema corte ha specificato che solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, può ritenersi ininfluente sui termini prescrizionali).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 12 luglio 2017 n. 34137.
Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva qualificata - Esclusione da parte del giudice - Rilevanza della recidiva nel computo dei termini prescrizionali - Rilevanza - Esclusione. In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto e quinto, cod. pen(a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015)., non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 marzo 2016 n. 9834.
Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva - Ritenuta in sentenza per escludere la concessione delle attenuanti generiche - Mancato aumento di pena - Rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione - Sussistenza. La recidiva contestata all'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, mediante riferimento nella sentenza, per determinare il trattamento sanzionatorio, ai precedenti risultanti dal certificato penale, rileva, in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 settembre 2016 n. 38287.
di Paolo Biagioni
quotidiano.net, 7 ottobre 2019
Il direttore D'Anselmo: "Il catering sarà curato dai detenuti". Aprire all'esterno la seicentesca chiesa di San Giacomo, situata nell'omonimo forte che ospita il carcere, della quale riprenderanno a giorni i lavori di restauro.
Il tutto ripristinando la vecchia tradizione della messa domenicale alla quale, insieme ai detenuti, può assistere anche la popolazione, e, soprattutto, offrendo la possibilità di celebrarvi i matrimoni con l'offerta di un 'pacchetto' comprensivo del catering a cura dei detenuti.
È questo il progetto al quale sta lavorando il direttore dell'istituto di pena Francesco D'Anselmo che ha accettato di illustrarlo al nostro giornale facendo il punto della situazione anche sui lavori di restauro della chiesa, splendido esempio di arte barocca, unico sull'isola.
Direttore, come è nata l'idea dei matrimoni in carcere?
"È nata pensando a come aprire ulteriormente l'istituto all'esterno e a dare ai reclusi ulteriori possibilità di lavoro facendo realizzare ad essi il banchetto dopo la cerimonia nella chiesa. Ed anche per offrire un'ulteriore opportunità di fare turismo al paese di Porto Azzurro nei mesi di media e bassa stagione perché i matrimoni di solito vengono celebrati in periodi diversi dall'estate".
C'è già un'idea sull'allestimento del 'pacchetto' da offrire agli sposi?
"Cerimonia nella chiesa a parte, abbiamo già localizzato le possibili location per il catering che sono l'area verde nella cittadella che ha spazi che si prestano bene allo scopo e la zona del 'Belvederè, solitamente utilizzata dal personale per cene ed altri eventi conviviali".
I lavori di restauro della chiesa come procedono?
"I lavori erano iniziati 5 mesi fa dopo il reperimento della copertura finanziaria messa a disposizione per il 70% dalla Fondazione Terzo Pilastro di Roma attraverso una donazione voluta dal professor Emmanuele Emanuele e per il 30% dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si erano pero fermati dopo una ventina di giorni perché mancavano alcune indicazioni della soprintendenza, dato che si tratta di un bene vincolato. Adesso è tutto a posto ed a breve ripartiranno".
È possibile anticipare una loro tempistica?
"Contiamo di finire le opere esterne entro dicembre. Per fare il tetto ci vorrà circa un mese. Ed anche la realizzazione degli intonaci esterni, con i ponteggi già montati, dovrebbe richiedere un tempo limitato. Dopo bisognerà intervenire all'interno della chiesa per riprendere i punti danneggiati dalle infiltrazioni dal tetto, rifare la tinteggiatura ed altre opere di abbellimento. Dovranno essere posizionati i nuovi infissi che verranno realizzati dalla falegnameria del carcere. È probabile che per Pasqua si riesca a celebrare la prima messa".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2019
Cassazione - Sezione II penale- Sentenza 26 luglio 2019 n. 34109. In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove peraltro persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato, con conseguente obbligo del giudice di motivare puntualmente a riguardo, su impulso di parte o d'ufficio. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 26 luglio n. 34109.
In tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché a una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (si veda la sentenza delle sezioni Unite della Cassazione, 24 settembre 2009, Lattanzi).
Ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva - Per l'effetto, ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva, è necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'indagato/imputato, verificandosene l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie, mentre non assolve a tale obbligo la motivazione che valorizzasse il tempo trascorso esclusivamente per scegliere una misura cautelare meno afflittiva (si veda sezione III, 19 maggio 2015, Sancimino, nonché, sezione IV, 28 marzo 2013, Cerreto). Ergo, ne deriva che la necessità di uno specifico apprezzamento in punto di "attualità" impone una "motivazione rafforzata", per giustificare positivamente l'esigenza di cautela, in caso di fatto risalente nel tempo. Ciò perché, esemplificando, nella normalità dei casi l'attualità del rischio di recidiva, pur in presenza di un pregiudicato e di un fatto grave, sarebbe difficilmente ipotizzabile nel caso di condotta risalente nel tempo (si veda sezione VI, 13 ottobre 2010, Brunella: in tema di esigenze cautelari, ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva, quanto più ci si distacca dal momento di consumazione del reato e dal contesto che lo ha caratterizzato, tanto più è stringente l'esigenza di una motivazione relativa alla permanenza di una concreta ed effettiva attualità del pericolo di reiterazione, idoneo a giustificare la misura cautelare, che consideri anche aspetti differenti e ulteriori rispetto a quelli propri del fatto in sé considerato e tenga conto, in particolare, delle condotte, dei comportamenti e degli eventi successivi).
Il novum normativo della legge 16 aprile 2015 n. 47 - È in questa ottica che va letto il novum normativo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, laddove, quanto all'esigenza cautelare del pericolo di fuga e a quella del pericolo di recidiva è stata prevista l'"attualità", oltre che la concretezza del pericolo, non dissimilmente a quanto già previsto per l'esigenza cautelare correlata al pericolo di inquinamento probatorio. Infatti, se la concretezza significa esistenza di elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla cui base possa argomentarsi il rischio cautelare, il requisito dell'attualità impone un ulteriore sforzo motivazionale, risultando necessario che il rischio cautelare si basi su riconosciute "occasioni prossime favorevoli", accreditanti o il rischio della fuga o quello della reiterazione del reato. È chiaro che tale sforzo di motivazione deve essere particolarmente stringente proprio rispetto a vicende risalenti nel tempo; e argomento importante a supporto può rinvenirsi proprio negli elementi qui valorizzati dalla sentenza massimata: acclarata persistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e/o dimostrata esistenza di collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (si veda anche sezione VI, 29 novembre 2017, Desiderato e altri).
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