di Valentina Stella
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Parla Lucia Castellano, Direttore generale per l'Esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Pochi giorni fa a Montevideo in Uruguay si è tenuta una conferenza bilaterale di due giorni sulle misure alternative alla detenzione e la messa alla prova, organizzata dalle agenzie europee: Eurosocial, Copolad e El Pacto.
di Luigi Manconi
La Repubblica, 9 ottobre 2019
Il ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 giugno 2019 è stato dichiarato inammissibile. In quella pronuncia, si sostiene che l'ergastolo ostativo è in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta in modo assoluto trattamenti inumani o degradanti.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Diventa definitivo il giudizio negativo della Corte Europea sull'ergastolo ostativo italiano. Il collegio dei cinque giudici competente ha rigettato la domanda di rinvio da parte del governo italiano in merito alla sentenza Cedu del caso Marcello Viola. Quindi diventa definitiva la sentenza emessa il 13 giugno dalla camera semplice della Corte europea, la quale condanna l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, ovvero per tortura e trattamenti inumani e degradanti. Il caso specifico, come detto, riguarda Marcello Viola.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 ottobre 2019
Nessun automatismo per i giudici di sorveglianza. Marcello Viola, il pluriergastolano 'ndranghetista che aveva presentato il ricorso a Strasburgo, tornerà davanti al tribunale di sorveglianza dell'Aquila, città nella quale è detenuto, per vedersi applicare i permessi-premio e la liberazione condizionale che in passato gli erano stati negati.
Gli altri condannati che si sono rivolti alla Corte europea - dovrebbero essere una ventina, ma non c'è un dato preciso - potranno fare altrettanto in attesa che i giudici europei decidano di applicare anche a loro i principi sanciti con la sentenza ribadita ieri. Ma il "popolo dell'ergastolo ostativo", che in teoria potrebbe cominciare a chiedere le misure alternative alla reclusione senza spiragli, ammonta a 1.106 persone (su un totale di 1.633 ergastolani definitivi); più della metà dei quali (628) rinchiusi da oltre vent'anni e 375 da più di 25. La gran parte sono accusati di associazione mafiosa; gli altri per omicidi o sequestri di persona aggravati da favoreggiamento dalla mafia, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga, pedopornografia e altri reati gravi. Nomi noti e meno noti: dal boss Leoluca Bagarella a Giovanni Riina, da Francesco "Sandokan" Schiavone a Michele Zagaria, fino alla neo-brigatista Nadia Lioce.
In ogni caso, per loro non si apriranno indiscriminatamente le porte del carcere. In primo luogo perché - come spiega l'ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida, che ha contribuito al ricorso di Viola a Strasburgo - "non ci sono automatismi", sebbene "lo Stato italiano abbia il dovere di rivedere la norma". Pena il pagamento di multe, prevede il costituzionalista Alfonso Celotto.
Tuttavia, ammesso che l'Italia cancellasse subito la preclusione dei benefici penitenziari agli ergastolani condannati per quel gruppo di reati, sarebbero comunque i giudici di sorveglianza a decidere l'ammissione dei detenuti ai permessi o alle altre misure, valutando ogni volta le singole situazioni, dalla "pericolosità sociale" al "ravvedimento". E la vicenda del pentito Giovanni Brusca, il killer di mafia che in quanto pentito non è un ergastolano e dunque già gode di attenuazioni alla detenzione pura e semplice, dimostra che possono essere molto rigorosi.
Ma a prescindere dalla Corte europea e da ciò che sceglieranno di fare governo e Parlamento, ad avere un effetto diretto sulla legislazione italiana sarà la decisione che dovrà prendere la Corte costituzionale dopo l'udienza del prossimo 22 ottobre.
Quel giorno si discuteranno due eccezioni di incostituzionalità che ricalcano in buona parte la questione affrontata a Strasburgo. Due diverse ordinanze della Cassazione e del tribunale di sorveglianza di Perugia, infatti, hanno sollevato un dubbio che si sovrappone al "caso Viola": il fatto che, come previsto dall'attuale articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, solo la collaborazione del condannato con i magistrati possa essere considerato il metro per non considerarlo più un pericolo per la società esterna, e quindi ammetterlo alla richiesta di misure alternative.
Con questa norma, sostiene chi s'è rivolto alla Consulta, i giudici di sorveglianza non hanno la possibilità di valutare l'evoluzione del condannato verso quel reinserimento sociale che l'articolo 27 della Costituzione fissa come obiettivo della pena. Che deve valere per tutti. E proprio i permessi premio e le altre possibilità di uscire gradualmente dal carcere consentono di progredire su quel percorso che poi dev'essere valutato dalla magistratura.
Con questi presupposti, l'esclusione automatica dei benefici per chi non collabora sarebbe in contrasto con la legge fondamentale della Repubblica. In più, la Cassazione pone un altro dubbio: che sia legittimo equiparare, tagliando fuori dall'accesso ai benefici entrambe le categorie, gli affiliati all'associazione mafiosa con chi è stato condannato ad altri reati con l'aggravante del favoreggiamento alla mafia o del "metodo mafioso".
Sebbene nelle eccezioni sollevate davanti alla Consulta non se ne facesse cenno perché precedenti alle decisioni della Corte europea, è presumibile che i giudici costituzionali tengano in considerazione anche del verdetto di Strasburgo. E la loro sentenza avrà conseguenze immediate. In un senso o nell'altro.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
La Corte europea dei diritti dell'uomo conferma la condanna all'Italia del giugno scorso. L'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione europea sui Diritti umani, e perciò va abolito. A conferma dell'orientamento già espresso dalla Cedu nella sentenza del 13 giugno scorso, è arrivata ieri la decisione dei cinque giudici che fanno da filtro alla Grande Chambre e che hanno rigettato, tra gli altri, anche il ricorso presentato dal governo italiano in quella occasione, contro la condanna subita per il trattamento inumano e degradante nei confronti di Marcello Viola, boss mafioso che si è macchiato di efferati delitti e che stava scontando il carcere a vita con isolamento diurno per la durata di due anni e due mesi dopo essere stato sottoposto per sei anni al regime di 41bis.
Il combinato disposto delle norme 4bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario che regola il cosiddetto "ergastolo ostativo" - ossia la detenzione a vita senza liberazione condizionale, misure alternative o altri benefici penitenziari, nel caso in cui il detenuto non collabori con la giustizia - secondo la Corte di Strasburgo va modificato. Perché costituisce una "life sentence without hope", limita "indebitamente la prospettiva di un mutamento futuro dell'interessato e la possibilità di revisione della pena", come scritto nella sentenza del 13 giugno. Pertanto, "non può essere qualificata come comprimibile ai fini dell'articolo 3 della Convenzione". Secondo i giudici europei deve soprattutto essere smantellato il principio dell'automatismo, per fare in modo che siano i giudici a decidere caso per caso (gli ergastolani in Italia sono 1.776 di cui quasi i due terzi condannati all'ergastolo ostativo).
Una decisione importante anche se non esecutiva, quella della Corte di giustizia europea creata nel 1959 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per monitorare l'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950. Soprattutto perché potrebbe contribuire ad orientare la Corte costituzionale che il 22 ottobre prossimo dovrà pronunciarsi sulla stessa questione. Inoltre, potrebbe diventare una sentenza "pilota": dopo il risarcimento che a questo punto lo Stato italiano deve a Marcello Viola, potrebbero seguire altri ricorsi.
Il pronunciamento della Cedu delude le aspettative e gli accorati appelli di quasi tutte le istituzioni e le parti politiche italiane che, come una sola voce, chiedevano alla Cedu di tenere conto della "specificità italiana" e di evitare perciò decisioni che avrebbero "smantellato il sistema giudiziario antimafia" del nostro Paese. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ieri però è andato un tantino oltre, arrivando a dire che "la Cedu ha deciso di andare allo scontro con l'Italia". "Non c'è solo la questione di risarcimenti milionari che potranno chiedere - puntualizza il senatore del M5S - c'è soprattutto l'offesa che è stata fatta a generazioni di siciliani, italiani, magistrati, uomini delle forze dell'ordine che per difendere lo Stato sono stati sterminati in attentati schifosi.
Questi giuristi non comprendono la virulenza di questi soggetti. Lo Stato combatte contro il tritolo lanciando margherite. Ora è a rischio anche il 41bis". Luigi Di Maio ci pensa un po' di più ma alla fine il risultato non cambia: "Un terrorista o un mafioso che ha ucciso, ha fatto saltare in aria magistrati o ha sciolto i bambini nell'acido deve restare in galera a vita", dichiara al Tg1 il ministro degli Esteri.
Sulla stessa linea Giorgia Meloni. E perfino Leu non si discosta molto: "La decisione di non accogliere il ricorso dell'Italia è figlia di una scarsa conoscenza del modello mafioso italiano - commenta il senatore Pietro Grasso - Non è un caso che l'abolizione dell'ergastolo fosse uno dei punti del papello di Riina per fermare le stragi".
A salutare il verdetto come una "splendida notizia" sono invece l'Unione delle camere penali, il Partito radicale e le tante associazioni attive nell'universo penitenziario. "La Corte di Strasburgo fa cadere la collaborazione con la giustizia come unico criterio di valutazione del ravvedimento del detenuto - dichiara Nessuno tocchi Caino - e sono falsi gli allarmismi sulla liberazione immediata dal carcere di centinaia di ergastolani perché, più che i condannati a vita, saranno liberi i magistrati di sorveglianza che, nel concedere benefici e misure alternative, oggi hanno le mani legate".
Per Antigone, "si tratta di una decisione di civiltà giuridica che ci riporta al pari di molti altri paesi europei". Perché, sottolinea Patrizio Gonnella, "uno Stato forte non teme se stesso e i propri giudici né la liberazione di persone che hanno scontato in carcere decenni di pena".
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
Occorre una inversione di rotta nel senso dei principi costituzionali e del carcere come extrema ratio. Sono queste le condizioni per una effettiva ed efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute che, secondo la Costituzione e le norme internazionali, non possono essere compressi oltre quanto strettamente necessario alla privazione della libertà.
today.it, 9 ottobre 2019
I detenuti lavoratori hanno diritto a percepire una remunerazione corrispondente alla quantità del lavoro prestato in carcere: che cosa fare per vedere riconosciuti i diritti. Antigone: "L'Inps ha instaurato la disdicevole prassi del mancato riconoscimento a detenuti ed ex detenuti". L'indennità di disoccupazione (Naspi) è un diritto per detenuti ed ex detenuti. Per questo motivo Antigone, Cgil e Inca Cgil presentano un modulo per ricorrere contro i rigetti, che purtroppo sono frequenti e inammissibili.
di Mauro Palma
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso di Marcello Viola. La III sessione della Cedu aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
L'articolo 3 è un articolo inderogabile della Convenzione europea e vieta, oltre alla tortura, anche le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha considerato che "l'ergastolo senza speranza" sia da considerare un trattamento di questo tipo e che l'ordinamento degli Stati tenuti insieme da quell'impegno solido che l'appartenenza alla comune Convenzione per i diritti umani rappresenta, debbano prevedere dopo un congruo numero di anni che il giudice possa stabilire se la persona che sta eseguendo una condanna all'ergastolo abbia compiuto un percorso significativo di resipiscenza e possibile reinserimento, rappresenti ancora un pericolo per la società esterna, abbia o meno ancora legami criminali. Nessun automatismo concessivo, quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al reato commesso 25 o 30 anni prima.
Un principio che si è andato consolidando negli anni. Nel caso italiano, si trattava di stabilire se l'ordinamento offrisse o meno un'ipotesi di "speranza", anche nel caso di reati gravissimi e peculiari, quali sono quelli connessi alla criminalità organizzata e, in generale, quelli compresi in quell'eterogeneo elenco di reati dell'articolo 4bis.
È vero che è prevista l'ipotesi che la collaborazione possa essere inesigibile per vari motivi, incluso il già totale accertamento degli eventi e degli autori, tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola ipotesi collaborativa prevista dalle nostre norme non fosse sufficiente e ha osservato che la non collaborazione può non essere legata alla persistente adesione al disegno criminale, o considerata sinonimo di attuale pericolosità sociale. E d'altra parte, potrebbero esserci anche collaborazioni opportunistiche e non dovute ad un effettivo distacco dalle organizzazioni di appartenenza.
In sintesi, ha affermato che ci debba essere un momento - sottolineo nuovamente dopo un alto numero di anni - di considerazione da parte del giudice del singolo caso in esame, anche perché ha ricordato che le politiche penali europee mettono sempre più l'accento sull'obiettivo della risocializzazione anche per i condannati all'ergastolo o a una lunga pena detentiva.
La sentenza del giugno scorso ha dato anche un'indicazione generale: richiamando un particolare articolo del Regolamento della Corte (l'art. 46) ha chiarito che il problema non riguarda una singola situazione, ma ha una dimensione "strutturale", sistemica, per cui ha implicitamente invitato lo Stato a riconsiderare la materia sulla base delle indicazioni formulate nella sentenza. Che peraltro è stata adottata dai sette giudici con sei voti a favore (incluso il giudice italiano) e uno contrario (quello polacco).
Quindi, nessun allarme, quali quelli letti in questi giorni circa lo smantellamento della lotta alla criminalità organizzata, che continua e deve continuare con la stessa determinazione. Soprattutto nessuna conseguenza, se non quella del ripensamento e della revisione complessiva degli strumenti da utilizzare per sconfiggere le organizzazioni criminali: la sentenza non mette fuori dal carcere il signor Viola, né alcuna altra persona nella stessa posizione; mette piuttosto noi fuori dalla gabbia mentale dell'impossibilità di una pena costituzionalmente orientata anche per coloro che hanno commesso reati gravissimi e strutturati in forme organizzative criminali radicate anche territorialmente.
Ma, anche nessuno stupore per la decisione del Collegio di non riesaminare il caso: alla forma allargata di composizione della Corte (i 17 giudici della Grande Camera) si ricorre per casi che investono la possibilità di stabilire un principio che abbia un carattere di novità per tutti i 47 Paesi del Consiglio d'Europa. Nel caso in esame, quello del rifiuto dell'ergastolo senza speranza, il principio era già chiaro e affermato dalla Corte. Quindi, nessun nuovo principio generale su cui soffermarsi, ma un'applicazione specifica. Un'applicazione che però per noi, per la nostra cultura, ha la forma e la sostanza di un principio su cui riflettere.
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Il presidente emerito della consulta: "L'articolo 117 della Costituzione vincola lo Stato italiano a rispettare la Convenzione europea dei Diritti umani e le sentenze della Corte di Strasburgo". A ricordarlo è il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick.
C'è un po' di Giovanni Maria Flick, del presidente emerito della Consulta che è stato anche guardasigilli, in una sentenza storica come quella sull'ergastolo ostativo. "Insieme con altri studiosi, avevo trasmesso alla Corte europea dei Diritti dell'uomo una valutazione in veste di amicus curiae, come avviene spesso per i casi sottoposti ai giudici di Strasburgo.
Ebbene, ci eravamo permessi di sollevare un aspetto forse non sempre considerato, ossia la lesione che l'ergastolo ostativo produce anche rispetto alla competenza del giudice nella valutazione sull'effettivo recupero del condannato.
E proprio la restituzione di tale piena potestà valutativa al giudice di sorveglianza è non solo un ritorno ai principi costituzionali, ma anche l'esclusione di qualsiasi rischio di mettere fuori i boss, come sento dire". Flick, naturalmente, non si sente affatto corresponsabile di una tremenda minaccia per la Repubblica: in una giornata storica per la civiltà del diritto, sa di aver cooperato a riaffermare il principio inviolabile della dignità.
Ma l'Italia potrebbe sottrarsi al rispetto di questa sentenza?
Secondo l'articolo 117 della Costituzione siamo sottoposti agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di trattati internazionali. La Convenzione europea dei Diritti umani è un architrave di tale ordinamento sovranazionale: ne siamo vincolati e siamo dunque vincolati ad applicare le sentenze della Corte di Strasburgo. Nel caso specifico, considerato che il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso italiano, si afferma non un diritto di singole persone, ma un'indicazione vincolante a cui lo Stato deve uniformarsi. L'accesso ai benefici, per chi è condannato all'ergastolo, non potrà essere subordinato alla collaborazione.
E se comunque lo Stato italiano non si uniformasse?
Ci sarebbe la possibilità di ricorrere al giudice affinché sollevi la questione di costituzionalità delle norme sull'ergastolo ostativo. Peraltro la stessa Corte costituzionale è già investita della valutazione sull'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, che preclude l'accesso ai benefici per alcuni reati, e già in quella sede, tra pochi giorni, potrà esprimere una valutazione adeguata. Ma posso muovere un'obiezione alla sua stessa domanda?
In che senso?
Nel senso che trovo difficile una contestazione formale dello Stato italiano rispetto a un giudizio con cui la Corte di Strasburgo evoca il problema della dignità.
Al centro della pronuncia sull'ergastolo ostativo c'è la dignità?
La Corte dice che va contro la dignità della persona offrire un'unica alternativa al carcere a vita individuata nella collaborazione con la magistratura.
Tale previsione, secondo la commissione Diritti umani presieduta da Manconi, configurerebbe persino una tortura di Stato...
Non so fine a che punto sia una considerazione compatibile con quanto previsto dalla Convenzione di New York contro la tortura. E comunque non credo sia necessario spingersi fino a tal punto. Anche perché la Corte ha richiamato l'Italia al rispetto di un ulteriore cardine del diritto penale, qual è la competenza esclusiva del giudice sulla valutazione del percorso rieducativo del condannato e sul suo possibile reinserimento.
Con l'ergastolo ostativo tale competenza era stata disconosciuta?
Evidentemente sì: subordinare l'effettivo reinserimento sociale del condannato alla sua eventuale collaborazione significa avocare la valutazione che dovrebbe competere al giudice naturale precostituito, se possiamo così definirlo, che nel caso del detenuto è il giudice di sorveglianza. Si tratta di un'affermazione che risponde anche alla presunta grande incognita che questa sentenza, per alcuni, dischiuderebbe.
A cosa si riferisce?
Al fatto che riconoscere la competenza del giudice di sorveglianza fa giustizia dei timori di veder liberate fiumane di mafiosi: sarà il magistrato, in ciascun singolo caso, a valutare se è effettivamente compiuto un processo di recupero.
Si restituisce dignità all'uomo. Persino se è stato mafioso...
Anche in relazione a una conseguenza, sottovalutata direi, dell'ergastolo ostativo. Vede, nel nostro ordinamento, nella nostra tradizione, il processo di cognizione ha come oggetto il fatto. La gravità della lesione al bene giuridico offeso. A essere giudicato non è il mafioso o il corrotto, ma il fatto. L'uomo viene in considerazione solo con l'esecuzione della pena. Con l'ergastolo ostativo si opera un capovolgimento, perché nella fase di esecuzione si continua a giudicare non l'uomo e il suo percorso, ma ancora il fatto. Solo che così un Paese trasfigura i connotati stessi del diritto penale.
Una perdita di civiltà?
Tanto più perché simmetricamente connessa al cosiddetto diritto penale del nemico. Al mantra del buttare la chiave, in cui il carcere non è estrema ratio, ma soluzione abituale e, inevitabilmente, discarica sociale. In tal modo il processo di cognizione, a sua volta, non giudica più il fatto ma l'uomo, mafioso o corrotto che sia, in quanto nemico a prescindere.
Un sistema da Stato d'eccezione: la Cedu ci sollecita a superarlo?
In un momento di eccezionalità qual è stato il 1993 forse l'ostatività poteva avere una spiegazione: ora non la si può comprendere. Così come mi sono sempre sentito in compagnia del Santo Padre, di Moro, di Napolitano, nel ritenere che l'ergastolo fosse una pena illegittima nella formulazione ma legittima nell'esecuzione finché è possibile avere una prospettiva di uscirne con la liberazione condizionale, quando si ritiene ragionevolmente che il condannato si sia rieducato. Con la scomparsa, provocata dal regime ostativo, di quel recupero di legittimità, io proprio non riuscivo ad accettare quell'illegittima dichiarazione che è il fine pena mai.
di Diego Motta
Avvenire, 9 ottobre 2019
Per il professore di Diritto penale dell'Università Cattolica, "il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Toccherà poi al Tribunale di sorveglianza".
Grazie alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarà possibile per un giudice tornare a esprimersi sui possibili percorsi di "redenzione" e reinserimento sociale dei criminali più pericolosi. Non ci sarà più la parola "mai" dopo il fine pena. Quanto al pericolo sicurezza, spiega Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale all'Università Cattolica di Milano, "non assisteremo affatto alla liberazione automatica di determinati reclusi".
Semmai, siamo di fronte alla possibilità di ripensare a un modello che davvero garantisca una possibilità a tutti, nonostante le gravi efferatezze commesse. "Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione. Una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza" spiega Eusebi.
Professor Eusebi, cosa cambia allora per l'Italia dopo il pronunciamento arrivato dalla Corte di Strasburgo?
La sentenza giudica incompatibile col divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presunzione assoluta di non rieducazione dei detenuti per reati cosiddetti ostativi (quelli previsti dall'articolo 4bis primo comma dell'ordinamento penitenziario) ove non collaborino con la giustizia: nel caso in cui, cioè, sebbene a distanza di molti anni dal reato commesso, non offrano un contributo ancora utile alle esigenze investigative. La conseguenza è l'inapplicabilità di qualsiasi profilo di diversificazione delle modalità esecutive della condanna, come pure di una possibile liberazione condizionale. Il che ha reintrodotto di fatto l'ergastolo senza speranza, ove non vi sia collaborazione, per quasi i tre quarti dei più di 1.700 condannati a tale pena, in quanto autori dei reati cosiddetti ostativi.
Quali effetti potranno esserci per i detenuti sottoposti al 41bis?
Il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Resta comunque necessaria la prova del venir meno di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. In realtà, quanto stabilito dalla Corte restituisce, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza il giudizio sul percorso rieducativo che abbia compiuto lo stesso detenuto che ha deciso di non collaborare.
Quali sono di solito i motivi che spingono un ergastolano a non pentirsi?
Chi non collabora può avere motivi diversi, come l'esigenza di non esporre a gravi ritorsioni i propri familiari. Altri non vogliono barattare la loro libertà con la possibile reclusione di persone a loro sottoposte in passato, che magari da tanti anni non delinquono. Ciò detto, anche la collaborazione può non essere affatto sintomo di un'effettiva rieducazione. Sia la Corte europea che la Corte costituzionale italiana ritengono che l'ergastolo resti compatibile con i principi, rispettivamente, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della nostra legge fondamentale solo se risulti prevista a distanza di tempo (non più 25 anni) una valutazione del percorso rieducativo effettuato, e la scarcerazione in caso di esito positivo.
Quale scenario si apre adesso?
La Corte europea ha respinto, ieri, l'istanza di rinvio del giudizio, già assunto da una sezione della medesima, alla valutazione della sua Grande Chambre, per cui quel giudizio è divenuto definitivo. Ora esso potrà essere direttamente utilizzato dai giudici italiani in sede interpretativa delle norme vigenti oppure, se ciò non sarà ritenuto possibile, potrà condurre a un giudizio di incostituzionalità delle medesime norme per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola al rispetto, salve incompatibilità con la Costituzione stessa, al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
Il superamento dell'ergastolo ostativo in realtà era già stato oggetto di studio da parte del mondo giuridico...
Sì. Era accaduto nel 2014: la Commissione ministeriale Palazzo, di riforma del sistema sanzionatorio penale, comprendeva oltre a docenti universitari e alcuni avvocati, anche autorevolissimi magistrati. In ogni caso la stessa Corte costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 ottobre su un caso di preclusione dell'accesso al primo provvedimento di un eventuale percorso risocializzativo, costituito da un "permesso", sempre relativamente a un reato ostativo.
Come spiegare, in tempi di rancore diffuso, all'opinione pubblica la necessità e l'importanza di percorsi di recupero anche per chi si è macchiato delle colpe più atroci?
Bisogna spiegare che agire per il recupero e la responsabilizzazione dei condannati risulta nell'interesse generale della prevenzione e dell'intera società. Nulla è temuto maggiormente dalle stesse organizzazioni criminali di quanto non lo sia la defezione da parte dei suoi stessi membri, dato l'effetto destabilizzante ed emulativo che ciò può produrre. Nulla, in altre parole, rafforza maggiormente la legalità del fatto che proprio chi abbia commesso reati riconosca fattivamente le ragioni della legge e sappia reimpostare la sua vita futura. Ma laddove, fin dall'inizio, venga preclusa ogni speranza per certi condannati, specie per i più giovani, la comunità sociale perde chance di prevenzione fondamentali. Papa Francesco ha ricordato che "non bisogna mai privare le persone del diritto di ricominciare".
Non si dovrebbe partire anche dalla sfida di rendere più umano il carcere?
Papa Francesco opportunamente rimarca che una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza. Il diritto non costruisce in base a logiche di ritorsione, ma - fermo restando il contrasto degli apparati criminosi e dei profitti illeciti connessi - attraverso la sua capacità di motivare, e di conseguire consenso anche da parte di chi ha pur gravemente violato la legge, al rispetto dei precetti normativi.
- Una decisione che dà corpo ai principi costituzionali
- La vita incostituzionale dell'ergastolo ostativo col peccato originale di favorire il "pentitificio"
- Restrizioni all'appello e più riti alternativi, così si può riformare la giustizia penale
- Ma il giudice decide già caso per caso. Equivoci da sfatare
- Ergastolo, la parola passa al legislatore per evitare condanne seriali









