di Ilaria Proietti
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha le idee chiare: "L'unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia". E per questo ritiene "non condivisibile" la decisione della Cedu che ha chiesto invece al nostro Paese di modificare la legge sull'ergastolo ostativo che impedisce a chi si sia macchiato di gravissimi reati di uscire dal carcere anche solo temporaneamente, a meno che non decida di collaborare con la giustizia.
"In casi del genere, come per il boss mafioso che decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia" ha spiegato il Guardasigilli che ora però dovrà trovare una soluzione per superare i rilievi di Strasburgo a cui il 22 ottobre potrebbero sommarsi quelli della Consulta.
Chiamata a stabilire la costituzionalità delle norme che escludono l'accesso ai benefici di legge (e in particolare alle uscite temporanee dal carcere) agli ergastolani modello non formalmente dissociati dalla consorteria criminale. Sul tavolo il caso di Sebastiano Cannizzaro, in carcere dal 1998 per associazione mafiosa, che avrebbe avuto da allora "una condotta rispettosa del programma rieducativo" in carcere senza però poter mai usufruire di permessi premio: di lì il suo ricorso fino in Cassazione che poi ha rimesso alla Consulta la questione.
Una pronuncia di incostituzionalità potrebbe avere effetti dirompenti almeno quanto l'allarme che si è creato per la sentenza della Cedu che ha stabilito che l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani.
Il Movimento 5 Stelle ieri ha convocato una specie di gabinetto di guerra per studiare le contromosse che possano in qualche modo sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte di Strasburgo a cui si preparano a bussare anche i boss più incalliti oggi condannati al regime del 41bis: il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi più una nutrita delegazione di parlamentari grillini delle commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono dati appuntamento negli uffici di Nicola Morra all'Antimafia per capire che fare.
Il prossimo passo sarà aprire il confronto con gli alleati di governo, specie con il Pd dove sul tema dell'ergastolo ostativo e del 41bis le sensibilità sono diverse. Stefano Vaccari della segretaria dem è netto: "Non concordiamo assolutamente con la sentenza europea: denota una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso, della sua portata globale e degli strumenti atti a combatterlo. Così facendo si vanifica la tanto dolorosa quanto approfondita conoscenza maturata negli anni dal nostro Paese nel contrastare proprio questo fenomeno. Mettere in discussione l'ergastolo ostativo e il 41bis significa far tornare indietro la lotta alle mafie di un secolo. La legislazione antimafia italiana è presa a modello in tutto il mondo".
Ma non la pensano tutti così al Nazareno e non da ora. Nella scorsa legislatura Roberto Speranza e Enzo Amendola, che oggi sono insieme al governo Conte, uno per conto di Leu e l'altro per il Pd, avevano presentato un disegno di legge per depennare l'ergastolo e stigmatizzare in particolare quello ostativo definito dai due "una pena di morte al rallentatore, in insanabile contraddizione con la carta Costituzionale".
E lo stesso avevano fatto Sandro Gozi e il radicale Roberto Giachetti. Più recentemente Enza Bruno Bossio (l'unica deputata dem ad aver dichiarato in anticipo il proprio voto contrario all'arresto del forzista Diego Sozzani) ha presentato una proposta ora all'attenzione della commissione Giustizia della Camera.
Che punta a rivedere la preclusione assoluta all'accesso ai benefìci penitenziari da parte dei soggetti all'ergastolo ostativo che decidano di non collaborare. Al posto della collaborazione "potrebbe assumere rilievo un complesso di comportamenti che dimostrino il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali: dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale.
Ma anche l'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, di riparazione in favore delle vittime del reati" si legge nella proposta della deputata del Pd. Che prevede esplicitamente che per negare l'accesso ai benefici debbano essere indicati puntualmente i collegamenti tra il condannato e il sodalizio criminale "infatti, frequentemente, - si legge ancora - la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità". Chissà che ne pensa Bonafede.
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l'organo supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi del Consiglio d'Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza si riferiva è qualcosa di peculiare del nostro ordinamento. Ma ripercorriamo i passaggi della vicenda per cercare di capire cosa ha affermato la Corte.
Marcello Viola è un uomo condannato all'ergastolo, in carcere dal 1991. Da allora a oggi il suo comportamento penitenziario è stato impeccabile, non avendo mai ricevuto nemmeno un provvedimento disciplinare. Ma Viola non è condannato a un ergastolo "ordinario", bensì a quello che viene chiamato "ergastolo ostativo". A che cosa osta? Alla concessione di quei benefici penitenziari - permessi premio, misure alternative, liberazione condizionale dopo 26 anni di pena scontata - che la legge concede ai condannati che mantengono una buona condotta carceraria, come parte del percorso di recupero sociale sancito dalla Costituzione.
L'ergastolo ostativo viene comminato per talune tipologie di reato elencate nell'ordinamento penitenziario. Se hai commesso uno di quei crimini e sei condannato all'ergastolo, non hai alcuna speranza che la tua pena venga rivista alla luce del tuo percorso personale, come solitamente accade - seppur faticosamente - in un sistema di pena flessibile quale quello pensato dal legislatore italiano. Una sola circostanza potrà determinare la tua uscita dal carcere: che tu faccia i nomi di qualche vecchio compagno di crimine, così da collaborare con la giustizia nel sostituire la sua libertà con la tua.
Marcello Viola non ha mai voluto collaborare con i giudici, spiegando le sue paure nel lasciare la famiglia in balìa di possibili ritorsioni. Ma per la legge italiana non c'è spiegazione che tenga. Si procede in questo caso in maniera del tutto meccanica: se non collabori con gli inquirenti, oppure non dimostri secondo parametri estremamente rigidi che non sei in grado di collaborare perché ad esempio non hai alcuna informazione da condividere, allora automaticamente non hai accesso ai benefici di legge.
La Corte di Strasburgo non ha fatto altro che contestare questo automatismo, ridando ai giudici potere decisionale anche in caso di ergastolo ostativo. Non ha mai detto che Marcello Viola deve uscire di galera, né tantomeno che devono farlo alcune centinaia di boss mafiosi, come in questi giorni è capitato di leggere. Ha detto solo che i magistrati devono poter sempre valutare il caso singolo, la singola situazione, il singolo percorso penitenziario, senza vedersi le mani legate da leggi che impongono percorsi prestabiliti.
La mancata collaborazione con la giustizia può talvolta essere indice del fatto di sentirsi ancora vicini alla sfera criminale, ma altre volte può dipendere da tutt'altro. Sta ai giudici valutare. Quegli stessi giudici cui siamo felici di affidare il potere di infliggere una pena non possono poi venir privati del potere di stimare il percorso rieducativo di quella pena stessa. Nessun giudice avrebbe mai concesso un permesso premio a un Riina che mai aveva dato segni di ravvedimento; nessun giudice concederebbe mai una misura alternativa a qualcuno considerato ancora interno alla criminalità organizzata o comunque capace di tornare a delinquere; nessuno dei detenuti oggi in regime di 41bis, e dunque valutato come pericoloso, potrà mai venire interessato dalla sentenza della Corte europea.
L'Italia dovrà adesso rivedere le proprie norme in materia di ergastolo ostativo. Non per fare favori alla mafia, non per spalancare indiscriminatamente le porte del carcere, non in termini lassisti. Ma per affermare al contrario che uno Stato forte non ha mai bisogno di sottrarre alcuna pena al proprio fine di recupero sociale.
*Coordinatrice associazione Antigone
di Manuela D'Alessandro
agi.it, 10 ottobre 2019
Intervista a Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea.
"Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia". Così Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
"Caduto l'automatismo ostativo - argomenta - si ritornerà alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti i cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice 'passacarte', in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia".
"I giudici europei - prosegue il docente - non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta dal 'divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti' previsto dall'articolo 3 della Cedu. Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all'articolo 3 della Cedu una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente".
Secondo il professore, autore anche di un libro a quattro mani con l'ex ergastolano Carmelo Musumeci, è sbagliato dire, come riportato da diversi organi di stampa, che "fare la guerra all'ergastolo ostativo è un messaggio ai boss mafiosi" e che "superare l'ergastolo ostativo significa armarli di nuovo" e che "la Corte europea deve dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia". Per Pugiotto "sono prese di posizione chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso cosi' la parola dovrebbero sapere che l'articolo 3 della Cedu è una delle sole quattro norme che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all'Italia di uscire dal Consiglio d'Europa".
La decisione di oggi è importante per due ragioni. La prima rigurda il fatto che "la sentenza definitiva segnala nell'ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l'Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma 'di preferenza di iniziativa legislativa'. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l'Italia subira' ripetute condanne per non avere adempiuto all'obbligo di rispettare una delle norme chiave della Cedu".
La seconda ragione "è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l'articolo 4bis, comma I, dell'ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all'ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo".
Attualmente, spiega Pugiotto, "tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extra muraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime - come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto - è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un 'trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime - una vera e propria presunzione legale assoluta - è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell'avvenuto processo di ravvedimento del reo".
La Corte Europea, argomenta il professore, "non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l'equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l'ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento". Per esempio, "la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni su di sé o vendette contro i propri familiari". La stessa collaborazione "può nascere anche dall'unico proposito di ottenere i benefici".
"Ecco perché - è l'opinione di Pugiotto - il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell'intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia. Come diceva Leonardo Sciascia, 'la criminalità mafiosa non si combatte con la 'terribilità del diritto, ma con gli strumenti dello Stato di diritto'".
di Dimitri Buffa
L'Opinione, 10 ottobre 2019
Il sovranismo giudiziario dei forcaioli della pseudo antimafia. Pure questo ci è toccato di constatare dopo la sacrosanta sentenza Cedu confermata l'altro ieri dalla Grand Chambre che ha stabilito l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con i diritti elementari dell'uomo sanciti dai Trattati internazionali che l'Italia, quando era ancora un Paese civile e ancorato allo stato di diritto, a suo tempo firmò.
Nel diluvio di fake news e dichiarazioni mistificatorie ad effetto dei politici ("così si distruggono 150 anni di antimafia") a trazione grillina, a cominciare dal ministro Guardasigilli purtroppo ancora in carica, la parte del leone da tastiera la fanno i giornali che da questa atmosfera da Paese capovolto traggono vantaggi economico-editoriali. Titolare "Hanno ammazzato di nuovo Falcone e Borsellino" è veramente un insulto all'intelligenza di tutti gli italiani, oltre che alla memoria di quei due giudici all'ombra delle cui bare troppa gente ha fatto carriera senza merito.
E poi dare al mondo l'idea di un Paese che non tollera le censure di una corte qualificata come la Cedu - e poi della Grand Chambre in sede di appello - ci avvicina ogni giorno di più a Paesi autoritari come la Turchia di Erdogan. Senza neppure averne la potenza militare e geopolitica. Soprattutto quello che indigna e riempie di rabbia sono gli allarmi ingiustificati lanciati in questi giorni nei giornali e in televisione. Un conformismo rivoltante.
Sembra quasi che questa sentenza rimetta in libertà automaticamente tutti i boss. Mentre in realtà chiede solo di modificare gli automatismi (questi sì!) burocratici delle leggi antimafia del 1992 che non prevedono, neanche dopo oltre 30 anni di reclusione, che siano presi in considerazione, a fronte di ravvedimenti del comportamento del detenuto, eventuali permessi e benefici carcerari. Esiste solo il pentimento. Ma uno dopo essersi fatto 20, 25, 30 anni in carcere in 41bis ed essere uscito fuori non solo dal giro ma anche dalla realtà vera e propria, compresa quella degli affetti familiari, chi dovrebbe accusare? I morti? Uno a caso sull'elenco telefonico?
E nessuno che dica - o spieghi - alla plebe catodica che eventuali benefici o semilibertà vanno comunque decisi caso per caso dai giudici di sorveglianza. Il non detto di questa posizione menzognera che serve solo per influenzare cittadini ed elettori - che di per sé hanno già dimostrato di essere più che disinformati e sprovveduti - è quello di voler mantenere gli automatismi suddetti di modo che non debbano essere i magistrati a prendersi la responsabilità di decidere - caso per caso - se dire si o no al singolo istante. In America, dove c'è la pena di morte, un ergastolano può richiedere i benefici o la liberta "on parole" anche a settimane alterne.
I giudici si riuniscono, sentono i familiari delle vittime dell'ergastolano per capire se esiste un sentimento di perdono, e poi decidono. Quasi sempre la negano. Ma ogni tanto uno spiraglio di speranza, pur tra mille polemiche, viene lasciato aperto. Da noi, no. Decide l'ottusa burocrazia antimafia, che poi è quella dei professionisti del settore, compresi coloro che talvolta, per eccesso di zelo (chissà), vengono beccati ad approfittarsi economicamente della propria posizione di rendita con ladrocini vari. Certo che può esistere il rischio di prendere una decisione sbagliata, però i giudici italiani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a decidere dopo aver studiato molto attentamente i singoli casi dei singoli detenuti e non basandosi su relazioni burocratizzate di medici e polizia penitenziaria. Sennò tanto vale abolirli i tribunali di sorveglianza.
Purtroppo, nell'impazzimento generale, che è stata la conseguenza più vistosa dell'abolizione a spizzichi e a bocconi dello stato di diritto, per sentire questi ragionamenti si deve andare solo nella sede del Partito radicale a via di Torre Argentina. E talvolta al Palazzo della Consulta dove ha sede una Corte costituzionale per ora ancora incontaminata dal "sovranismo giudiziario" di cui sopra. E che presto dovrà esprimersi sempre sull'ergastolo ostativo. Gli altri giuristi, giureconsulti e commentatori di giornali ormai si sono convertiti all'ultima moda del grillismo imperante: la giustizia sovranista.
di Alberto Cisterna
Il Dubbio, 10 ottobre 2019
Le citazioni giuridiche sono noiose lo sappiamo. Figurarsi quando si pretende di fare anche un po' di storia. Alla noia segue quasi sempre una certa apprensione. Però nella storia del regime speciale di detenzione (il cd. 41bis ) è avvolto un pezzo di storia del Paese e tutto non si può ridurre ai lai delle solite vestali.
Era il 1986 quando, nel mezzo delle turbolenze penitenziarie in gran parte collegate alla cattura di numerosi terroristi, si decise di introdurre l'articolo 41bis nell'Ordinamento penitenziario con il fine specifico di contrastare "casi eccezionali di rivolta" o "altre gravi situazioni di emergenza" nelle carceri. Una norma quasi mai applicata che concedeva ai ministri della Giustizia la facoltà di sospendere per un periodo molto circoscritto "l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti". Uno spazio limitato e un tempo limitato. Quanto bastava, insomma, per ripristinare l'ordine carcerario messo in fibrillazione in un certo istituto.
Era il 1992, dopo quella terribile estate di stragi e di sangue, e il governo Andreotti-Martelli decise di stringere le maglie aggiungendo all'articolo 41bis un secondo comma del tutto inedito: "quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" il ministro ha "la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti" più gravi "l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti" dall'Ordinamento penitenziario "che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".
Insieme a questo il drastico irrigidimento del divieto di benefici penitenziari già previsto, nel 1991, con il nuovo articolo 4bis : mitezza solo per chi collabora con la giustizia. L'epicentro del regime duro fletteva, così, dai luoghi (le carceri) alle persone (i detenuti) che si trovavano ristretti per gravi reati, in primo luogo mafia e terrorismo. Non c'erano più rivolte da sedare, ma si doveva proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico fuori dalle carceri.
Bisognava impedire ai detenuti di proiettare all'esterno delle mura capacità criminali, visioni strategiche e soprattutto uno scellerato dominio. Era un cambio di passo impressionante che, per la prima volta, individuava classi di detenuti ritenuti pericolosi in ragione del loro ruolo nelle associazioni, della loro posizione apicale in esse il tutto a prescindere dal comportamento inframurario. Il mito del mafioso "detenuto esemplare" e dell'Hotel Ucciardone, dove entravano donne e champagne, si schiantava.
I boss capirono di aver a che fare con un'arma nuova, micidiale e imprevista. La peggiore. I suicidi in cella aumentarono vertiginosamente, le isole più temute riaprirono le gabbie, un'imprevista segregazione colpiva i capi mafia impreparati al pugno di ferro. E' la storia, ancora non del tutto scritta, del papello di Ciancimino, delle revoche dei decreti di 41bis da parte del ministro Conso, del processo sulla Trattativa in corso a Palermo.
Il regime duro aveva, infatti, una via d'uscita per i mafiosi, era una norma a tempo, destinata a scadere e da rinnovare di volta in volta. Un barlume per trattare, un varco per brigare con la politica collusa. Un progetto infrantosi, però, con la definitiva stabilizzazione del 41bis imposta alla vigilia di Natale del 2002 dal Governo Berlusconi.
Questo all'incirca quanto accaduto tra un nugolo di sentenze della Corte costituzionale (l'ultima del 2018 ha cancellato di divieto di "cuocere cibi" in cella per i boss), della Cassazione (il caso Riina in punto di morte) e, ora, della Corte di Strasburgo. Superati noia e fastidio di una storia ricostruita a spanne si impongono alcune riflessioni.
Il regime di carcere duro era, come visto, un protocollo carcerario per sua definizione temporaneo. La logica era evidente, in periodi di eccezionale pericolo per la sicurezza collettiva è legittimo privare i detenuti per gravissimi reati di ogni capacità di manovra all'interno delle carceri e, come detto, verso l'esterno.
L'aver reso, tuttavia, questo statuto della detenzione speciale la regola in relazione, si badi bene, a determinate classi di reati ha finito per attirare a sé il faro della giurisdizione di Strasburgo che ora ha imposto all'Italia di modificare il regime duro con una modifica dei divieti di cui all'articolo 4bis e l'ammissione anche di questi detenuti ai benefici penitenziari sinora interdetti loro per legge, salvo l'ipotesi della collaborazione con la giustizia.
Si tocca, come visto, un ganglio vitale della percezione delle mafie. Per poter prendere una posizione serena e scevra da condizionamenti, non sempre disinteressati, occorrerebbe interrogarsi seriamente su quale sia l'effettiva condizione delle mafie nella società italiana. Una domanda di per sé scomoda e che irrita tanti addetti ai lavori e una certa industria mediatica la quale, tuttavia, non poche volte non è la parte più disinteressata a questo genere di dibattiti. Senza scomodare discussioni che hanno bruciato e spaccato la pubblica opinione già trenta anni or sono (la presunta querelle tra Sciascia e Falcone che, invece, quest'ultimo ossequiò citandolo in esergo al suo libro più bello), parrebbe evidente che manchi una ricognizione approfondita e rigorosamente documentate circa lo stato di operatività delle principali associazioni mafiose del Paese che hanno subito colpi durissimi dalle stragi del 1992 a oggi.
Come nel 1989 i Vopos della Ddr sul muro di Berlino alla sua caduta, i mafiosi potrebbero sparare, ma non possono sparare perché obiettivamente privi di una struttura in grado di resistere ai violentissimi colpi dello Stato. Per dire nel gennaio del 1943, dopo Stalingrado, Hitler aveva perso la guerra, ma ci sono voluti purtroppo altri due anni e mezzo per venirne a capo.
La stagione dell'egemonia mafiosa su pezzi significativi della società potrebbe essere trascorsa, ma per stabilirlo sarebbe necessario un approccio laico, privo di propaganda, scevro da carrierismi e capace di tracciare un serio bilancio sui successi ottenuti e su quanto resta da fare. Il fatto che parecchi invochino lo stato d'eccezione contro la criminalità mafiosa, ma rifiutino di indicare con serietà al Paese entro quando intendano distruggere questa cancrena suscita inevitabili riserve.
Forse qui si annida il motivo per cui il Governo italiano non è riuscito a persuadere i giudici di Strasburgo delle proprie ragioni in favore della prosecuzione all'infinito di un regime che, obiettivamente, viola il principio di personalizzazione e di rieducazione della pena e sottopone i detenuti a costrizioni solo in ragione dei reati di cui rispondono.
Una maggiore flessibilità, l'abbandono di automatismi e una maggior fiducia verso la magistratura di sorveglianza che presiede alla legalità costituzionale della pena sono possibili solo a questa condizione. Fine pena mai solo se la mafia non avrà mai fine.. Quanto ci mancano Falcone e la sua speranza: spes contra spem.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2019
I dem propongono una sospensione a tempo dopo il primo grado: 4 o 5 anni Oggi nuovo round sulla giustizia tra Pd e M5s in vista del vertice definitivo tra tutti i partiti della maggioranza prima della presentazione in Cdm da parte del Guardasigilli Alfonso Bonafede dei due Ddl, uno per il processo penale e l'elezione del Csm e l'altro per il processo civile.
Il nodo della prescrizione resta in primo piano: da una parte il M5s che difende la riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020 (sospensione dopo il primo grado di giudizio), dall'altra il Pd - in questo d'accordo con i renziani di Italia viva - che insiste per una modifica in senso garantista prima di quella data. La proposta che il Pd sottoporrà al ministro (all'incontro di oggi saranno presenti tra gli altri il sottosegretario a Via Arenula Andrea Giorgis e la responsabile giustizia del Pd Roberta Pinotti) è una sorta di sospensione a termine da approvare con legge delega entro l'anno.
Ossia la sospensione scatterebbe sì dopo il primo grado di giudizio, ma se il processo non dovesse concludersi entro un congruo numero di anni ancora da stabilire (4 o 5) la prescrizione scatterebbe di nuovo. C'è accordo, invece, sullo spacchettamento della riforma Bonafede in due Ddl e sull'opportunità di coinvolgere durante l'iter le categorie interessate, avvocati e magistrati.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2019
Dall'inasprimento delle pene, alla revisione delle soglie di punibilità, dalla confisca allargata all'estensione del decreto 231. Prende forma il pacchetto penale che potrebbe essere inserito nel decreto legge da approvare la prossima settimana, anche se si dibatte sull'opportunità di inserire misure di diritto penale sostanziale all'interno di un decreto legge.
Le misure sono state messe a punto dal ministero della Giustizia e ieri il ministro Alfonso Bonafede se ne è intestato la paternità a fronte di un assai più cauto Roberto Gualtieri: "La lotta all'evasione fiscale è una priorità di questo governo e c'è un progetto di legge, in alcuni articoli scritto personalmente da me, che stabilisce che per i grandi evasori è prevista anche la pena detentiva, quindi il carcere".
"Credo - ha proseguito il Guardasigilli - che in tutta Italia ci siano 250 persone in carcere per evasione fiscale. Sono solo loro i grandi evasori in Italia? Penso di no. C'è un accordo di governo e sono sicuro che il ministro Gualtieri sia molto determinato nella lotta all'evasione. E lo sta dimostrando con forme di prevenzione, che sono quelle che garantiscono la trasparenza nei pagamenti. Ritengo, quindi, che ci sia totale convergenza di azione e di visione di come dovrà essere fatta la lotta all'evasione. Ci sarà un inasprimento delle pene per i grandi evasori fiscali".
E proprio su quest'ultimo punto l'intervento potrebbe prevedere da una parte l'innalzamento dei massimi e anche dei minimi edittali previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 e dall'altra un abbassamento delle soglie di rilevanza penale ancora di recente ritoccate, all'insù, dal Governo Renzi. Soglie più basse e sanzioni più alte, quindi.
In questo senso, del resto, andava un anno fa l'emendamento a firma dell'attuale presidente della commissione Giustizia della Camera, Francesca Businarolo (M5S), al disegno di legge anticorruzione. Emendamento, se non promosso quanto meno caldeggiato dal ministero, analogamente a quanto avvenne con la prescrizione. A differenza di quest'ultima poi però il testo venne accantonato, ma il punto di riferimento è quello. Tanto per dare un'idea, per il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", era prevista una reclusione da 4 a 8 anni, a fronte dei limiti attuali, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Potrebbe poi essere estesa ai reati tributari la confisca allargata e cioè la misura patrimoniale destinata a colpire i patrimoni di chi non è in grado di giustificare il proprio tenore di vita, del tutto disallineato rispetto al reddito dichiarato. Questa particolare misura di sicurezza patrimoniale, svincolata da un rapporto di pertinenza tra beni e reato, è sinora prevista solo quando si procede per delitti assai gravi, anche se l'elenco si è via via allungato sino a comprendere, tra gli altri, i principali reati contro la pubblica amministrazione, dalla concussione alla corruzione, alcune forme di associazione per delinquere, il riciclaggio.
Direttamente rivolta a colpire le imprese che si sono avvantaggiate dalla commissione di reati fiscali è poi l'intenzione di procedere all'estensione del decreto 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti, con misure sanzionatorie, non solo pecuniarie e non solo dopo condanna, ma anche interdittive (come il commissariamento o il blocco dalla contrattazione con la pubblica amministrazione). Nelle mani del Governo del resto c'è, dalla settimana scorsa, dopo l'approvazione finale della legge di delegazione comunitaria, una delega per inserire le frodi Iva nella lista dei reati presupposto.
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 10 ottobre 2019
Le correnti sono morte, lunga vita alle correnti! Soprattutto a una: Magistratura Indipendente. Esecrata e falcidiata (3 consiglieri dimissionari su 5) per lo scandalo del mercato delle nomine, resiste a una campagna in trincea ed elegge alle suppletive del Csm Antonio D'Amato, procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere, con 1.460 voti. L'altro seggio va a Nino Di Matteo.
Partiva favorito e centra l'elezione, ma manca l'exploit: 1.184 voti (in linea con quelli della sua corrente, Autonomia e Indipendenza, nel 2018). Sfumato il sogno di ripetere il plebiscito di Davigo, peraltro mai citato al contrario di Sebastiano Ardita. Malumori tra i suoi per il proclama sui "metodi" dei magistrati "vicini a quelli mafiosi" e per una campagna puntata sulla notorietà, rifuggendo il contatto diretto sui territori.
Tutto il contrario di D'Amato, che ha battuto l'Italia a palmo a palmo, ha ricompattato la sua corrente al grido "né con Cosimo Ferri né contro Cosimo Ferri", si è proclamato difensore delle toghe "senza volto" lontane dai riflettori mediatici, ha giocato la carta dell'orgoglio della magistratura moderata contro due avversari: sinistra moralizzatrice ed estremismo giustizialista. Astensionismo alto: 26% nonostante la pluralità di candidature (16 per due posti, l'anno scorso correvano in 4 per altrettanti posti) e l'apertura agli indipendenti, decisa dall'Associazione nazionale magistrati come penitenza dopo lo scandalo di giugno e in realtà solo parzialmente rispettata.
Non a caso hanno vinto le due correnti (Magistratura Indipendente e Autonomia e Indipendenza, che fino a 5 anni fa erano tutt'uno) capaci di esprimere, sia pure indirettamente, un solo candidato. La progressista Area, con 5 candidati l'un contro l'altro armati, ha disperso gli oltre 1800 voti e la certezza di un seggio. Moralità somma o tattica suicida, il dibattito è aperto e si annuncia battaglia all'assemblea del weekend.
La centrista Unicost, in crisi di identità dopo il caso Palamara, con due candidati crolla dal 25% al 14%. Da cuore a margine del sistema. Nel Csm ora è Autonomia e Indipendenza la prima corrente con 5 seggi: se regge il patto con Area (4) possono governare nomine e strategie. Anche perché tra due mesi si rivota per un altro seggio vacante. Il sistema maggioritario impone alleanze. Unicost a rischio diaspora, Magistratura Indipendente fa da calamita. Si delinea un bipolarismo giudiziario, come in Parlamento.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2019
Corte di cassazione - sezione VI - Sentenza 9 ottobre 2019 n. 41283. Nel processo penale l'impugnazione contro la misura della custodia cautelare in carcere, proposta irritualmente, non può essere sanata con la trasmissione a mezzo Pec dalla cancelleria del tribunale che ha ricevuto l'atto, al tribunale competente. La Cassazione, con la sentenza 41283, respinge così il ricorso di un indagato per reati di traffico di stupefacenti nell'ambito di un'associazione criminale di stampo mafioso. I giudici ricordano che la possibilità di usare la Pec, in un atto di parte come l'impugnazione è esclusa in caso di trasmissione, a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale questa è stata depositata. Se così non fosse, precisano i giudici, la cancelleria dell'ufficio giudiziario si sostituirebbe alla parte nell'esercizio di una facoltà che è negata alla parte stessa. Un paletto giustificato in assenza di una infrastruttura digitale in grado di assicurare la ricezione e la conoscenza, nel rispetto dei termini processuali, da parte della cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato e quindi del giudice.
Tempi e modi nell'invio con la Pec sono affidati a fattori casuali e indeterminati, primo fra tutti, chiarisce la Suprema corte, la stampa del file a cura della cancelleria ricevente. Elementi che sono in contrasto con il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per presentare le impugnazioni.
La Cassazione precisa che il principio affermato non è in contrasto con altre decisioni prese su materie diverse, come il giudizio di convalida delle misure disposte per disordini in caso di manifestazioni sportive (sentenza 11475/2018) o isolate pronunce in tema di deposito di istanza di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento (sentenza 47427/2014).
Differenze che derivano dal "tema" trattato relativo a procedure per le quali non sono previste specifiche modalità di deposito degli atti in cancelleria, o inerenti a istanze che, anche se irrituali, sono state tempestivamente conosciute dal giudice. Materie fuori dal raggio d'azione della tassatività delle forme di deposito diversamente dalle impugnazioni.
di Liana Milella
La Repubblica, 10 ottobre 2019
È il magistrato antimafia più conosciuto e scortato in Italia, ma Nino Di Matteo arriva secondo nella corsa per conquistare un seggio da consigliere togato al Csm. Si ferma a 1.184 voti. In compenso il suo ingresso porta il gruppo di Piercamillo Davigo, Autonomia e indipendenza, a essere il primo a palazzo dei Marescialli con cinque esponenti.
A battere Di Matteo, conquistando il primo posto, è Antonio D'Amato, procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere, una vita da pm tra Palmi, in Calabria, e Napoli, a fianco dell'ex procuratore Agostino Cordova. D'Amato viene votato da 1.460 colleghi, anche se, tra le 6.799 toghe che hanno imbucato la scheda nell'urna, Di Matteo è assai più conosciuto di lui. Ma nel voto di domenica e lunedì c'è un segnale che conta di più.
Perché, dopo l'inchiesta di Perugia per corruzione sull'ex pm di Roma Luca Palamara e la bufera che ha investito il Csm per il mercato delle nomine tra toghe e politica e ha costretto ben cinque componenti togati su 16 alle dimissioni, tra cui tre di Magistratura indipendente e due di Unicost, i giudici hanno deciso di votare proprio per un esponente di Mi, il gruppo più colpito numericamente dai ricaschi dell'inchiesta. È un fatto. Innegabile perché certificato dai numeri. Che fa dire all'ex segretario di Mi Antonio Racanelli (dimessosi dalla carica perché nei rapporti della Finanza c'erano tracce di suoi incontri con Palamara) che "la magistratura moderata esiste e si fa sentire". E pure un altro ex del Csm, il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin, dice che "la magistratura moderata vince e si afferma".
A parte gli auguri a Di Matteo, M5S non parla del risultato, Né tantomeno lo fa il Pd. I 1.460 voti di D'Amato sono un punto fermo. Certo D'Amato, durante la sua campagna elettorale, ha ripetuto più volte "non sono il candidato di Cosimo Maria Ferri", una battuta mai smentita che suona come una presa di distanza dall'ex leader di Mi, divenuto sottosegretario alla Giustizia su input di Niccolò Ghedini, passato per tre governi, eletto con Renzi alla Camera nel Pd, e ora con lui in Italia viva. Proprio Ferri con il dem renziano Luca Lotti, fresco di rinvio a giudizio per Consip, era con Palamara negli incontri per le nomine.
Come leggere allora il voto del Csm, che all'inizio di dicembre si ripeterà per un'altra poltrona mancante? C'è una magistratura che svolta a destra? Il risultato non lo conferma perché, se è vero che nessuna delle toghe della sinistra di Area passa, tuttavia i risultati dei singoli candidati - il pm di Napoli Fabrizio Vanorio (615 voti), l'ex segretaria di Md Anna Canepa (584), Paola Cameran (311), la stessa Tiziana Siciliano, pm a Milano del caso Cappato (413), indipendente ma sostenuta da Area - dimostrano che molti consensi sono andati a sinistra.
Come ammette il segretario di Area Eugenio Albamonte, forse l'errore è stato quello di candidare molti magistrati con una conseguente dispersione del voto. All'opposto però non vince neppure Unicost, perché l'unico candidato, Francesco De Falco, il pm di Napoli noto per l'inchiesta sulla paranza dei bambini, si ferma a 950 voti.
L'attuale presidente di Unicost Mariano Sciacca smentisce che qualcuno dei suoi possa aver sostenuto D'Amato, ma più di una toga al Csm lo sostiene. Tant'è. Ora, come dicono i consiglieri davighiani, il loro gruppo sarà "il futuro ago della bilancia". Con toghe come Davigo, Di Matteo e Sebastiano Ardita da sempre polemiche sul correntismo. Le prossime due settimane saranno rivelatrici, perché bisognerà scegliere in commissione il pg della Cassazione e il procuratore di Roma. In pole rispettivamente Giovanni Salvi e Michele Prestipino.
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