di Diego Motta
Avvenire, 9 ottobre 2019
Per il professore di Diritto penale dell'Università Cattolica, "il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Toccherà poi al Tribunale di sorveglianza".
Grazie alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarà possibile per un giudice tornare a esprimersi sui possibili percorsi di "redenzione" e reinserimento sociale dei criminali più pericolosi. Non ci sarà più la parola "mai" dopo il fine pena. Quanto al pericolo sicurezza, spiega Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale all'Università Cattolica di Milano, "non assisteremo affatto alla liberazione automatica di determinati reclusi".
Semmai, siamo di fronte alla possibilità di ripensare a un modello che davvero garantisca una possibilità a tutti, nonostante le gravi efferatezze commesse. "Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione. Una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza" spiega Eusebi.
Professor Eusebi, cosa cambia allora per l'Italia dopo il pronunciamento arrivato dalla Corte di Strasburgo?
La sentenza giudica incompatibile col divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presunzione assoluta di non rieducazione dei detenuti per reati cosiddetti ostativi (quelli previsti dall'articolo 4bis primo comma dell'ordinamento penitenziario) ove non collaborino con la giustizia: nel caso in cui, cioè, sebbene a distanza di molti anni dal reato commesso, non offrano un contributo ancora utile alle esigenze investigative. La conseguenza è l'inapplicabilità di qualsiasi profilo di diversificazione delle modalità esecutive della condanna, come pure di una possibile liberazione condizionale. Il che ha reintrodotto di fatto l'ergastolo senza speranza, ove non vi sia collaborazione, per quasi i tre quarti dei più di 1.700 condannati a tale pena, in quanto autori dei reati cosiddetti ostativi.
Quali effetti potranno esserci per i detenuti sottoposti al 41bis?
Il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Resta comunque necessaria la prova del venir meno di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. In realtà, quanto stabilito dalla Corte restituisce, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza il giudizio sul percorso rieducativo che abbia compiuto lo stesso detenuto che ha deciso di non collaborare.
Quali sono di solito i motivi che spingono un ergastolano a non pentirsi?
Chi non collabora può avere motivi diversi, come l'esigenza di non esporre a gravi ritorsioni i propri familiari. Altri non vogliono barattare la loro libertà con la possibile reclusione di persone a loro sottoposte in passato, che magari da tanti anni non delinquono. Ciò detto, anche la collaborazione può non essere affatto sintomo di un'effettiva rieducazione. Sia la Corte europea che la Corte costituzionale italiana ritengono che l'ergastolo resti compatibile con i principi, rispettivamente, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della nostra legge fondamentale solo se risulti prevista a distanza di tempo (non più 25 anni) una valutazione del percorso rieducativo effettuato, e la scarcerazione in caso di esito positivo.
Quale scenario si apre adesso?
La Corte europea ha respinto, ieri, l'istanza di rinvio del giudizio, già assunto da una sezione della medesima, alla valutazione della sua Grande Chambre, per cui quel giudizio è divenuto definitivo. Ora esso potrà essere direttamente utilizzato dai giudici italiani in sede interpretativa delle norme vigenti oppure, se ciò non sarà ritenuto possibile, potrà condurre a un giudizio di incostituzionalità delle medesime norme per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola al rispetto, salve incompatibilità con la Costituzione stessa, al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
Il superamento dell'ergastolo ostativo in realtà era già stato oggetto di studio da parte del mondo giuridico...
Sì. Era accaduto nel 2014: la Commissione ministeriale Palazzo, di riforma del sistema sanzionatorio penale, comprendeva oltre a docenti universitari e alcuni avvocati, anche autorevolissimi magistrati. In ogni caso la stessa Corte costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 ottobre su un caso di preclusione dell'accesso al primo provvedimento di un eventuale percorso risocializzativo, costituito da un "permesso", sempre relativamente a un reato ostativo.
Come spiegare, in tempi di rancore diffuso, all'opinione pubblica la necessità e l'importanza di percorsi di recupero anche per chi si è macchiato delle colpe più atroci?
Bisogna spiegare che agire per il recupero e la responsabilizzazione dei condannati risulta nell'interesse generale della prevenzione e dell'intera società. Nulla è temuto maggiormente dalle stesse organizzazioni criminali di quanto non lo sia la defezione da parte dei suoi stessi membri, dato l'effetto destabilizzante ed emulativo che ciò può produrre. Nulla, in altre parole, rafforza maggiormente la legalità del fatto che proprio chi abbia commesso reati riconosca fattivamente le ragioni della legge e sappia reimpostare la sua vita futura. Ma laddove, fin dall'inizio, venga preclusa ogni speranza per certi condannati, specie per i più giovani, la comunità sociale perde chance di prevenzione fondamentali. Papa Francesco ha ricordato che "non bisogna mai privare le persone del diritto di ricominciare".
Non si dovrebbe partire anche dalla sfida di rendere più umano il carcere?
Papa Francesco opportunamente rimarca che una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza. Il diritto non costruisce in base a logiche di ritorsione, ma - fermo restando il contrasto degli apparati criminosi e dei profitti illeciti connessi - attraverso la sua capacità di motivare, e di conseguire consenso anche da parte di chi ha pur gravemente violato la legge, al rispetto dei precetti normativi.
di Mauro Palma*
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
La decisione della Cedu di non rinviare alla Grande Camera, per rivederla, la sentenza Viola, presa alcuni mesi fa, non mi stupisce affatto, perché di solito vengono rinviate quelle sentenze che toccano elementi di principio generale che possono riguardare tutti gli Stati.
Il principio generale, in questo caso relativo all'ergastolo ostativo, è stato fornito molto tempo fa dalla Corte, quando ha affermato che non può esserci una detenzione a vita senza che ci sia la speranza. I principi particolari riguardano il singolo Stato e servono per capire se il meccanismo in atto è in grado o meno di fornire quell'elemento di speranza.
E nello specifico, quello che ci dice la sentenza Viola è che il nostro sistema non è in grado di fornire quell'elemento che consente la revisione, dopo moltissimi anni, della pericolosità della persona costretta all'ergastolo ostativo. In qualche modo era presumibile che la questione non andasse alla Grande Camera, in quanto la sentenza Viola era stata presa da sette giudici, con un risultato di sei a uno, compreso il voto del giudice italiano. In queste ore molti si dicono allarmati per questa decisione, ma io non vedo nessun dramma. Mi sembra, piuttosto, che ci sia uno sbaglio interpretativo.
Prima di tutto va chiarito che non succede assolutamente nulla, in quanto la Corte afferma che un giudice può valutare, dopo un congruo numero di anni, il comportamento della persona all'ergastolo e la sua pericolosità, ad esempio di tipo mafioso, per stabilire se può o meno godere di qualche privilegio. Neanche per il signor Viola, ad esempio, c'è una qualche forma di automatismo: rimane in carcere. Quella della Corte è un'affermazione, ma ciò non implica, in automatico, una scarcerazione del signor Viola.
Credo, perciò, ci sia stata una cattiva interpretazione di tipo allarmante, mentre bisogna ricordare che si tratta solo dell'affermazione di un principio. Il giudice, in ogni caso, deve poter considerare la persona e la sua pericolosità dopo un numero alto di anni di prigione. Dopodiché potrà stabilire, se ce n'è bisogno, anche di non concedere alcun beneficio. Sento dire che dopo tale decisione la lotta alla mafia rischia di essere smantellata, ma non si sta smantellando un bel niente: ridare la possibilità di giudicare una persona dopo 26 anni non toglie nulla alla necessaria lotta alle organizzazioni criminali, che deve rimanere ferma, senza retrocedere di un millimetro, né introduce strani automatismi liberatori.
Tanto meno c'entra nulla con il 41bis, come qualcuno ha detto, perché l'ostatività riguarda alcuni detenuti al carcere duro ma anche altri che ne sono fuori. Il 41bis, invece, riguarda un'altra vicenda, ovvero la doverosa interruzione dei legami comunicativi con l'organizzazione di appartenenza. La decisione, in definitiva, dà corpo alla finalità rieducativa dell'articolo 27 della Costituzione. Se la rieducazione prevista da questo articolo ha effettivamente avuto i suoi effetti, il giudice può allora effettivamente stabilire delle forme di liberazione condizionale dopo un certo numero di anni. Si dà consistenza, dunque, al principio della rieducazione, che è una finalità costituzionale della pena che vale per tutti.
La chance va data e anche se le organizzazioni criminali hanno carattere di eccezionalità, i principi stabiliti dalla Costituzione sono erga omnes. Ho sentito anche tirare in ballo Giovanni Falcone, ma per rispetto al suo pensiero eviterei di farlo. Ho letto parole su ciò che lui voleva o non voleva, ma bisogna ricordare che ciò che ha testimoniato è la necessità di avere una strategia rispetto alla lotta contro le organizzazioni criminali e che tale strategia sia forte. Gli strumenti sono storicamente determinati, momento per momento.
D'altronde le stesse organizzazioni evolvono, ahimè, nelle loro forme. Il punto irrinunciabile della strategia di Falcone, invece, è quello di dire che le organizzazione mafiose richiedono un pensiero complessivo, da mettere in campo con fermezza, e quello rimane solido. Rispetto alle sentenze mi misuro sempre sulla loro ragionevolezza e utilità sociale. Non va pensata come la decisione di un normale processo: le sentenze di Strasburgo sono di indicazione e quella relativa al caso Viola è ragionevole. Spetta poi al legislatore nazionale saperla utilizzare. Si può continuare a combattere le mafie rispettando i diritti umani, anzi, si deve. I diritti umani hanno sempre una dimensione sociale generale. Uno Stato permissivo rispetto alla sua lotta per le mafie non tutela i diritti umani delle persone, così come uno Stato che non tutela i diritti umani, anche di chi è mafioso, è debole nella lotta alle mafie.
*Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale
La vita incostituzionale dell'ergastolo ostativo col peccato originale di favorire il "pentitificio"
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
L'ergastolo ostativo è nato l'otto giugno del 1992 con il decreto "Scotti- Martelli", a cavallo tra l'ultimo governo Andreotti e il governo Amato, negli stessi giorni in cui il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi chiedeva azioni radicali per risanare la finanza pubblica (con una manovra da 30.000 miliardi di lire nel 1992 e una da 100.000 nel 1993) e la mafia aveva alzato il tiro fino a uccidere il magistrato Giovanni Falcone.
L'incostituzionalità del provvedimento fu denunciata in modo quasi unanime, dentro e fuori il Parlamento. Gli avvocati scioperarono. Protestarono i membri della Commissione Pisapia. Perché il decreto era prima di tutto un attacco palese al nuovo processo penale entrato in vigore nel 1989 per il quale la prova si forma nell'aula e non nelle segrete stanze dove la pubblica accusa stipula il patto, spesso indecoroso, con il collaboratore di giustizia. Il decreto, emanato da un governo che non aveva la forza di arrestare Totò Riina e gli altri boss latitanti, fu un atto di impotenza e di vendetta più che di giustizia. La finalità fu esplicitamente quella di creare il "pentitificio" per smantellare le organizzazioni criminali e mafiose colpendole dall'interno. Furono costituiti i " colloqui investigativi", incontri riservati tra corpi speciali di polizia e singoli detenuti, che sfuggivano al controllo dello stesso magistrato. E il ricorso alle normali misure alternative al carcere o ai benefici penitenziari previste dalla riforma fin dal 1975, fu vietato per i condannati dei reati più gravi di mafia e terrorismo, tranne che per i "pentiti".
La prima conseguenza fu che diventò, nei fatti, vietato essere o dichiararsi innocenti. La seconda che, essendo la legge retroattiva (altro motivo di incostituzionalità), obbligava persone in carcere da anni e che magari usufruivano già per esempio di permessi esterni, a inventarsi qualcosa, magari mettendo a repentaglio la propria o altrui vita, per dimostrare la propria volontà di collaborazione e poter godere di nuovo dei propri diritti.
In Parlamento scoppiò un putiferio. I liberali, i radicali, Rifondazione comunista e gran parte del Pds erano contrari. Anche tra i socialisti c'erano molte perplessità. Il decreto, in discussione al Senato per la conversione in legge, veniva criticato soprattutto per la palese violazione dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, che stabilisce le pene non possano "consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" e debbano "tendere alla rieducazione del condannato". Come puoi rieducare con il "fine pena mai"?
Le critiche erano così diffuse, anche tra i banchi della maggioranza di pentapartito, che si pensò a un certo punto di archiviare il decreto, di non convertirlo e lasciarlo al suo destino nel cestino della carta straccia. quel punto provvide però la mafia a dettare l'agenda alla politica.
Il 19 luglio saltò in aria l'auto del giudice Paolo Borsellino. E il decreto "Scotti-Martelli" riprese vita fino a essere approvato con una corsa frenetica del Parlamento prima della scadenza dei sessanta giorni. Con il voto contrario di due liberali (Alfredo Biondi e Vittorio Sgarbi) e di Rifondazione comunista e l'astensione del Pds. In quegli anni esisteva ancora il garantismo della sinistra.
Dell'incostituzionalità di quella legge non si parlerà più fino al 2003, quando sarà proprio l'Alta Corte a sancirne la costituzionalità con un argomento che non verrà più messo in discussione nella sostanza (se pure in seguito ammorbidito) fino all'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo del giugno scorso. Il punto centrale è proprio quello che, in senso negativo, era stato denunciato in Parlamento nel 1992, il "pentitificio".
Poiché il detenuto, dice in sostanza la Corte Costituzionale, è libero se collaborare o meno, l'applicazione dei benefici penitenziari è solo nelle sue mani. Non c'è dunque coartazione né trattamento disumano nei suoi confronti. Ma non si è tenuto conto, nella sentenza, dei fatto che esistono anche gli innocenti o coloro che non possono raccontare ciò che non sanno o che non vogliono far correre rischi a persone innocenti come i parenti propri o di altri. Argomenti che evidentemente sono stati considerati rilevanti per la Cedu.
di Giuseppe Pignatone
La Stampa, 9 ottobre 2019
È necessario ridurre il numero dei reati e non riversare tutto il carico dell'azione sui giudici. Il nostro sistema processuale è estremamente complesso. Prevede, com'è noto, tre gradi di giudizio (primo grado e appello, che esaminano la causa nel merito, la Cassazione che rivaluta l'operato dei primi giudici).
È quindi inutile ogni paragone tra i tempi della giustizia italiana e quelli di sistemi anche simili al nostro, ma nei quali le impugnazioni sono assai meno frequenti e limitate nell'oggetto. Basti pensare che la nostra Corte di Cassazione pronuncia oltre 50 mila sentenze l'anno, mentre le Corti Supreme di Francia e Germania si fermano rispettivamente a circa 3 mila e 8.500 pronunce. Nessuno pensa di abolire la possibilità del ricorso per Cassazione, previsto dalla Costituzione, e nemmeno il grado di appello.
Si dovrebbe, però, avviare una seria riflessione sulla eventuale esclusione dell'appello per un numero significativo di reati meno gravi o meno complessi. Lo stesso valga per le impugnazioni volte solo a guadagnare tempo, prevedendo la possibilità per il giudice di infliggere in questi casi una condanna più grave (la cosiddetta reformatio in pejus).
Sono strumenti che in Italia destano proteste indignate, ma che sono adottati in Paesi di indiscutibile civiltà giuridica come la Francia. Il nuovo Codice Altra questione decisiva è la definizione del maggior numero di processi con i cosiddetti riti alternativi, quale il giudizio abbreviato e il patteggiamento, riducendo al minimo il numero di quelli che arrivano al dibattimento. Sin dalla emanazione del nuovo Codice nel 1989, era chiaro come questa fosse una condizione indispensabile per evitare il fallimento della riforma.
Ma le cose non sono andate così. In questo senso si muove la recente proposta - su cui concordano magistrati e avvocati penalisti - di ammettere il patteggiamento concordando una pena fino a dieci anni di reclusione, anziché cinque com'è attualmente.
In questo modo, un numero significativo di processi verrebbe definito fuori dal percorso lungo, dispendioso (per lo Stato e i cittadini) e spesso tortuoso dei tre gradi di giudizio e si darebbe una risposta certa e in tempi brevi alla richiesta di giustizia che ogni fatto criminoso fa sorgere. Sui tempi dei processi incide inoltre la necessità di rinnovare l'esame di testimoni, periti e consulenti quando anche uno solo dei giudici debba essere sostituito, per malattia, trasferimento o qualsiasi altro impedimento. Si deve in sostanza ricominciare da capo, senza poter dare lettura - come è invece previsto per i reati di mafia (articolo 190 bis C.p.p.) - dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone già esaminate, neanche se videoregistrate.
Si è quindi proposto di ampliare, con le opportune cautele, i casi di lettura dei precedenti verbali. Gli avvocati penalisti sono però assolutamente contrari e ribadiscono la necessità che la prova si formi davanti al giudice, inteso come persona fisica, che poi dovrà decidere.
Questo era nella sua originaria ispirazione accusatoria, uno dei principi fondamentali del Codice, che però immaginava che il processo si potesse concludere in una sola udienza o in poche udienze tenute a brevi intervalli di tempo. L'esperienza di trent'anni ha dimostrato invece che la realtà è ben diversa.
Spesso i testimoni vengono chiamati a ripetere le loro dichiarazioni a distanza di anni dai fatti, cosicché i loro ricordi sono inevitabilmente affievoliti se non annullati, tanto che in concreto si finisce per rileggere loro quello che hanno dichiarato anni prima, perché lo confermino o lo ripetano. La macchina in affanno Nel contrasto tra le due tesi, una indicazione preziosa è venuta da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (la numero 132/2019) che, richiamando anche la giurisprudenza europea, invita il legislatore a "introdurre ragionevoli eccezioni" al principio dell'identità tra il giudice che raccoglie la prova e il giudice che decide "in funzione dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza della giustizia penale", e di tutelare proprio la ragionevole durata dei processi.
Queste (e molte altre) modifiche normative possibili per alleviare l'affanno del sistema processuale, non incidono tuttavia su un ulteriore elemento decisivo: l'enorme numero di nuovi procedimenti - oltre un milione contro autori noti e molti di più contro ignoti - che gli uffici di Procura devono iniziare ogni anno.
Questo semplice dato ci dice chiaramente che nessun progresso significativo potrà essere conseguito se non si riduce il numero dei reati, cioè delle condotte che prevedono la sanzione penale la quale dovrebbe, al contrario, costituire l'extrema ratio cui ricorrere solo quando le sanzioni civili o amministrative, si rivelano inadeguate e insufficienti. Invece il nostro legislatore, specie negli ultimi tempi, si affanna a introdurre sempre nuove figure di reato, magari sull'onda delle mutevoli sensibilità dell'opinione pubblica.
Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati, ma molto resta ancora da fare, e non dovrebbe essere impossibile immaginare per fatti come quelli citati all'inizio soluzioni di contrasto diverse, che non comportino una sanzione penale. Ma nemmeno una nuova depenalizzazione che si limitasse ai casi eclatanti sarebbe sufficiente; bisognerebbe incidere su un numero molto più ampio di casi, superando le proteste di parte dell'opinione pubblica e dei tanti che, per motivi diversi, hanno interesse a che nulla cambi.
Bisognerebbe, soprattutto, abbandonare il convincimento - meglio: l'illusione - di poter risolvere qualsivoglia problema con l'intervento, quasi miracolistico, del giudice penale e affermare, invece, le responsabilità di altri protagonisti della vita economica e sociale: in primo luogo della politica, cui competono le scelte di carattere generale.
Nella situazione attuale, e non da oggi, il sistema penale viene chiamato a compiti non suoi, che vanno oltre i suoi limiti strutturali, correndo il rischio costante - al di là di episodici successi e della gratificazione di singoli protagonisti - di dover rispondere degli inevitabili insuccessi, giacché mancano i provvedimenti necessari a risolvere i problemi in radice.
Intanto, però, nello sforzo di rispondere a tali improprie sollecitazioni, tutti noi rischiamo di pagare prezzi assai alti in termini di tutela della libertà e dei diritti delle persone, di proporzionalità delle pene rispetto alla effettiva gravità del reato, di considerazione del carcere come unica risposta possibile ed efficace, con la progressiva esclusione del ricorso alle pene alternative. È così che prende corpo quel "populismo penale" che - per la verità - non è un fenomeno solo italiano.
Lo stesso Papa Francesco ne ha denunciato i rischi, nel discorso tenuto il 23 ottobre 2014 all'Associazione internazionale di diritto penale. Un'analisi puntuale, con la quale il Santo Padre evidenziava anche la difficoltà per molti giudici e operatori del sistema penale di contrastare tali tendenze, dovendo svolgere il loro compito "sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società". Parole rivolte cinque anni fa ai giuristi di tutto il mondo, ma che credo conservano la loro validità anche per noi, ancora oggi.
di Cesare Mirabelli
Il Messaggero, 9 ottobre 2019
Si poteva attendere questa decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti del l'uomo di Strasburgo che sostanzialmente conferma quanto già stabilito da una Sezione della stessa corte con una sentenza del giugno scorso. penitenziario nella situazione del cosiddetto ergastolo ostativo, cioè l'impossibilità di godere dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per coloro che hanno commesso determinati reati di particolare gravità, in materia di terrorismo, criminalità organizzata e mafiosa.
In questi casi, l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario prevede la non concessione dei benefici se non vi sia stata una collaborazione con la giustizia. In questi casi, vi è una presunzione di pericolosità che non può essere superata. La Corte di Strasburgo giudica su singoli casi, su una violazione che si è verificata in concreto, e dunque non direttamente sulle norme. Bisogna tenere presente che non vi è un conflitto tra l'impostazione costituzionale italiana e i principi della Corte di Strasburgo che, tra l'altro, integrano in qualche modo la nostra Carta dal momento che sono richiamati in via indiretta dall'articolo 117.
La nostra Costituzione, anzi, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e uno degli strumenti è anche quello di consentire, a determinate condizioni, di essere in contatto con l'esterno, svolgere anche un'attività lavorativa esterna dopo un determinato tempo e godere della semi libertà quando vi è una valutazione positiva da parte del giudice dell'esecuzione. C'è quindi una specie di individualizzazione del pena.
Anche l'ordinamento penitenziario, con molta chiarezza, afferma che il trattamento deve essere conforme a umanità, assicurare il rispetto della dignità della persona e deve tendere al reinserimento sociale anche attraverso contatti con l'ambiente esterno. Questo, tuttavia, è escluso per coloro che si sono resi colpevoli di gravi reati che fanno ritenere che vi sia ancora un rapporto con l'organizzazione criminale, sia per terrorismo o, come nel caso specifico, con un'organizzazione mafiosa.
Qual è il punto che diventa critico e per il quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato che vi è stata violazione della carta dei diritti dell'uomo? La previsione è che l'assenza di collaborazione con la giustizia determina una presunzione di pericolosità che non consente una diversa prova, e cioè il condannato si trova nell'impossibilità di dimostrare che non esiste alcun rapporto con l'organizzazione criminale, che il percorso rieducativo è progredito e, di fatto, il giudice non può esaminare la domanda potendo constatare soltanto che si è verificata la condizione della mancata collaborazione.
Non è però uno sconvolgimento del sistema perché dovrà essere sempre il condannato a provare pur diversamente, attraverso modalità che una nuova disciplina legislativa potrà determinare, che è venuta meno quella pericolosità che era data per presunta.
Sarà poi il giudice dell'esecuzione a dover valutare. È un'apertura, un allargamento della disciplina, ma va detto che già la Corte costituzionale aveva in qualche modo rettificato l'ampiezza del divieto consentendo che i benefici fossero concessi quando la collaborazione era minima o i fatti erano ormai accertati e nessuna collaborazione era possibile.
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
Con il no della Grande Camera la parola passa al legislatore. La pronuncia di condanna è
definitiva e, quindi, l'Italia è obbligata ad eseguire il verdetto. Lo impone l'articolo 46 della Convenzione dei diritti dell'uomo e l'obbligo di rispettare gli accordi per non incorrere in un illecito internazionale.
Tra l'altro, la scelta delle misure da adottare è circoscritta perché Strasburgo, nel condannare l'Italia, ha accertato l'esistenza di un problema strutturale - provato anche dall'alto numero di ricorsi simili pendenti dinanzi alla Corte - e ha chiesto l'adozione di misure di carattere generale. In caso contrario, infatti, la Corte di Strasburgo dovrebbe pronunciarsi su casi analoghi con sicura condanna dell'Italia. Così, per evitare condanne seriali, il legislatore deve mettere mano all'ordinamento penitenziario modificando le regole sull'ergastolo ostativo. La riforma dovrebbe permettere un accertamento effettivo dei progressi nel senso del reinserimento nella società compiuti dal condannato in carcere, con l'eliminazione di forme di automatismo che portano alla permanenza della detenzione in caso di mancata collaborazione. La Corte non ha mai detto che chi è condannato all'ergastolo deve essere rimesso in libertà, ma ha solo chiesto allo Stato, per garantire il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione che vieta trattamenti inumani e degradanti, di eliminare la presunzione automatica e non confutabile di pericolosità in assenza di collaborazione.
Così come in passato, la Corte è intervenuta chiedendo alcune modifiche del 41bis (attuate dal legislatore) senza chiederne l'eliminazione. Un mancato intervento del legislatore, oltre a portare a nuove condanne, impedirebbe al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, competente a vigilare sull'esecuzione delle sentenze di Strasburgo da parte degli Stati, di chiudere il monitoraggio sull'effettiva attuazione della pronuncia.
Con la conseguenza che la mancata esecuzione potrebbe portare a un ricorso del Comitato contro l'Italia. E l'intervento del legislatore è l'unico mezzo di attuazione effettiva della sentenza anche per garantire che il detenuto sappia quali comportamenti possono permettergli alcuni benefici. Inutile un intervento del singolo giudice che non può disapplicare la legge interna, ma solo procedere all'interpretazione conforme o sollevare (da oggi in poi è tenuto a farlo) la questione di costituzionalità delle norme interne per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. E anche un intervento della Consulta, che si pronuncerà a breve, non sarà sufficiente per garantire il rispetto della sentenza di Strasburgo.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
La Corte dei diritti dell'uomo affonda l'ergastolo ostativo. Con la decisione presa ieri i giudici di Strasburgo hanno negato l'ammissibilità del ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza del 13 giugno scorso con la quale la Corte aveva stabilito che la disciplina italiana, in particolare l'automatismo che condiziona la concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario alla collaborazione con l'autorità giudiziaria per chi è stato condannato all'ergastolo, contrasta con il diritto a non essere sottoposti trattamenti inumani o degradanti.
Per effetto della pronuncia di ieri, presa dalla Grande Camera, sorta di Corte d'appello, viene negata la possibilità di un nuovo giudizio sul caso di Marcello Viola, in carcere dall'inizio degli anni '90 anni per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d'armi. L'uomo si è finora rifiutato di collaborare e gli sono stati quindi negati due permessi premio e la libertà condizionale. Nella sentenza di giugno la Corte spiega che lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia.
I giudici di Strasburgo ritengono che la scelta di non collaborare non sta a significare necessariamente assenza di un pentimento, tanto meno testimonia la persistenza di un contatto con le organizzazioni criminali e quindi l'esistenza di un pericolo per la società. Nella sentenza la Corte non afferma peraltro che Viola deve essere liberato, ma che l'Italia deve cambiare la norma sull'ergastolo ostativo in modo che la collaborazione con la giustizia del condannato non sia l'unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena. Alla magistratura di sorveglianza, cioè, deve essere lasciata la possibilità di valutare il percorso del detenuto lasciando aperta la possibilità di una mitigazione del trattamento punitivo, anche limitando la detenzione.
Il governo però non pare intenzionato a fare marcia indietro, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commentando ieri alla Camera il verdetto ha ribadito: "Non condividiamo nella maniera più assoluta questa decisione della Cedu, ne prendiamo atto e faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e di una scelta che lo Stato ha fatto tanti anni fa: una persona può accedere ai benefici a condizione che collabori con la giustizia".
E la decisone della Grande Camera compatta le forze politiche da Matteo Salvini, "ennesima follia della Corte dei diritti umani", a Piero Grasso, "la pronuncia testimonia una scarsa conoscenza del modello mafioso italiano". Mentre per Giandomenico Caiazza, presidente delle Camere penali, si tratta di "una pagina fondamentale nel recupero di valori che sono nella Convenzione europea e nella nostra Costituzione". Quanto a quest'ultima, peraltro, tra pochi giorni, il 22 ottobre è fissata l'udienza davanti alla Corte costituzionale chiamata dal tribunale di sorveglianza di Perugia a giudicare della legittimità dell'ergastolo ostativo: possibile il contrasto con gli articoli 3, parità di trattamento, e 27, funzione rieducativa della pena, della Costituzione.
di Liana Milella
La Repubblica, 9 ottobre 2019
"A seguire alla lettera la decisione della Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone". Dice così Roberto Tartaglia, ex pm a Palermo, nel pool del processo trattativa Stato-mafia, oggi consulente della commissione Antimafia, in pole per succedere al posto di Raffaele Cantone alla presidenza dell'Anac.
Si può superare l'ergastolo ostativo?
"Oggi non possiamo permetterci di rinunciare a quelle norme e di avviare un processo di sgretolamento del regime del "doppio binario", cioè la disciplina differenziata per soggetti che, come gli affiliati mafiosi, appartengono a un circuito criminale che, sul piano sociologico, criminologico e culturale, è obiettivamente e innegabilmente differente da tutti gli altri contesti malavitosi".
Eppure molti garantisti sostengono l'esatto contrario...
"Invece è un dato innegabile che non dobbiamo assolutamente dimenticare, ricordandoci sempre le lapidarie parole di Giovanni Falcone, di fatto l'iniziatore del regime del doppio binario. Proprio lui, in un bellissimo articolo del 1989, non a caso intitolato "La mafia tra criminalità e cultura", scriveva che "ritenere la mafia una pura organizzazione criminosa avente come unico scopo la ricerca di lucro è un enorme errore di prospettiva, che rischia di far impostare male le stesse strategie repressive".
A prendere alla lettera la Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone?
"Certamente. Perché non si può negare che questa disciplina "differenziata" per i mafiosi, soprattutto sul versante carcerario, ha contribuito a dare un grande sostegno allo strumento preziosissimo delle collaborazioni con la giustizia, senza il quale, piaccia o non piaccia, l'azione repressiva, e talora anche quella preventiva, in materia antimafia non potrebbe certamente essere più la stessa".
Cosa devono fare governo e Parlamento?
"Un fatto è certo: la sentenza sembra difficilmente superabile e rischia di far proliferare il numero dei ricorsi di detenuti mafiosi oggi all'ergastolo. L'unica strada è attingere all'eccellente cultura giuridica che per tradizione l'Italia detiene. Occorre prestare molta attenzione a tutte le pronunce che la Consulta ha emesso nel corso degli anni per rendere compatibile il "doppio binario" con i fondamentali principi della Costituzione sull'uguaglianza e la finalità rieducativa della pena".
Vede? Anche lei sostiene che qualcosa si può cambiare nel "fine pena mai"...
"Stiamo parlando di principi della cultura liberale italiana che sappiamo benissimo come maneggiare e come bilanciare con l'esigenza, davvero ineliminabile, di un'azione antimafia efficace e incisiva. Possiamo dire che la Consulta ha già trasformato negli anni alcune delle "presunzioni assolute" inizialmente previste in materia di mafia (quelle che non ammettono mai di essere superate, perché non riconoscono la prova contraria),in presunzioni solo "relative" (superabili con una prova contraria rigorosa e specifica)".
Quindi già adesso, grazie alla Consulta, le nostre leggi contro la mafia sono state integrate?
"Certo. È accaduto, per esempio, quanto la Corte è intervenuta sulla presunzione assoluta della custodia cautelare in carcere per i mafiosi, trasformandola in una presunzione relativa: e cioè il carcere rimane la regola per i mafiosi, ma è possibile, in presenza di circostanze specifiche ben documentate e provate, sostituirlo in alcuni casi con una misura meno afflittiva".
In concreto cosa suggerisce?
"La regola italiana è fondata su una "presunzione assoluta" di pericolosità sociale del mafioso detenuto che abbia scelto di non collaborare con la magistratura. La Cedu ci chiede di superare questa assolutezza: si potrebbe pensare di farlo seguendo la Consulta. Al mafioso che non collabora non si possono concedere i benefici penitenziari, ma si può derogare nei casi specifici e rigorosi in cui il giudice ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto anche in assenza di collaborazione".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 8 ottobre 2019 n. 41235. Il no ai benefici penitenziari, con la condanna all'ergastolo ostativo, scatta anche quando l'aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan non è stata formalmente contestata, ma verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza, attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna. Pesa, infatti, la qualificazione sostanziale dei delitti giudicati.
La Corte di cassazione, con la sentenza 41235, respinge il ricorso contro la decisione del tribunale di sorveglianza di negare, una volta accertata la collaborazione impossibile, la concessione della liberazione condizionale, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà o della detenzione domiciliare. Diversi i retati contestati al ricorrente: dalla detenzione di armi, con l'aggravante del metodo mafioso, ad un duplice omicidio.
Le misure alternative erano state negate in considerazione dell'ostatività derivante da reati, i due omicidi in particolare, commessi per favorire le famiglie della 'ndrangheta locale. Inutilmente la difesa aveva depositato una memoria in cui eccepiva l'incostituzionalità dell'articolo 4bis della legge 354/1975, per la parte in cui escludeva che il condannato all'ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla norma, o per agevolare l'associazione mafiosa, potesse essere ammesso a misure alternative, in assenza di una collaborazione con la giustizia.
I giudici negano anche che nello specifico si potesse parlare di collaborazione impossibile, perché il ricorrente, latitante per otto anni grazie alla copertura della 'ndrangheta, avrebbe potuto offrire un contributo non marginale nella ricostruzione di fatti, anche in ragione del ruolo rivestito nel gruppo e grazie alle informazioni apprese in carcere. Per la difesa dell'imputato la preclusione, in assenza di collaborazione, renderebbe vano il trattamento penitenziario e la regola della flessibilità della pena in funzione della rieducazione del condannato. Inoltre la decisione di non "pentirsi" poteva essere dettata, non solo dalla volontà di mantenere buoni rapporti con i clan, ma dal timore per la propria incolumità, per quella dei familiari o dalla scelta di non accusare i prossimi congiunti.
Infine il ricorrente invoca la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla pena perpetua, considerata strutturalmente "riducibile" e oggetto di periodica verifica, per accertare se il detenuto abbia fatto progressi che rendano possibile il suo inserimento nel contesto della vita sociale. Ma la Cassazione conferma il no del tribunale, ricordando che, nel caso in esame, l'ergastolo ostativo, non consente alcuna rivalutazione, in assenza di una collaborazione con la giustizia. Nelle specifico inoltre la Suprema corte sottolinea che non erano ancora stati scontati i 26 anni che, pur cadendo i reati ostativi, avrebbero in teoria aperto alla possibilità della liberazione condizionale. Nulla da fare anche per la semilibertà, possibile in genere per i condannati all'ergastolo ma solo se c'è la certezza di un lavoro.
di Gaetano De Monte
dinamopress.it, 9 ottobre 2019
Colloquio con Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone per i diritti dei detenuti, a margine della storica sentenza della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu), che oggi ha invitato l'Italia a rivedere la normativa sull'ergastolo ostativo, cioè senza alcun tipo di benefici, considerato dalla Corte come trattamento disumano e degradante.
L'ergastolo ostativo è una punizione disumana e degradante, la quale viola l'articolo 3 della Convenzione europea per i Diritti Umani. È quanto ha stabilito la Gran Camera europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu) accogliendo il ricorso precedentemente presentato da un cittadino italiano, Marcello Viola, riconosciuto boss di 'ndrangheta il quale era stato condannato a quattro ergastoli per diversi omicidi, sequestro di persona e traffico di armi. In questione era l'articolo 4 del nostro ordinamento penitenziario che vieta al detenuto condannato per gravi reati - se non collaboratore di giustizia - la concessione di benefici come i permessi, il lavoro fuori dal carcere e le misure alternative a esso, l'ergastolo ostativo, appunto.
Istituto giuridico che ora la Cedu con questa sentenza invita l'Italia a riformare, ma, soprattutto, che apre la strada ai ricorsi di altri detenuti a cui non vengono riconosciuti benefici di alcun tipo.
Come Sebastiano Cannizzaro, boss mafioso catanese in carcere da più di dieci anni e sul cui ricorso per l'assenza di permessi, invece, il prossimo 23 ottobre si esprimerà la Corte Costituzionale. Tornando alla sentenza di oggi, in realtà, i giudici si sono espressi rigettando il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia italiano, perché la Cedu già lo scorso giugno, in prima battuta, aveva dato ragione al detenuto Viola.
Ora, innanzitutto, spiega a Dinamopress, Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Antigone: "Il rigetto del ricorso dell'Italia da parte della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fa sì che la decisione presa dai giudici della stessa Corte di Strasburgo lo scorso giugno, in merito all'ergastolo ostativo, sia definitiva". e poi, prosegue ancora Gonnella: "con questa sentenza viene restituita finalmente ai giudici la possibilità di una valutazione discrezionale, cancellando quell'automatismo che trasformava questo tipo di ergastolo in una pena senza alcuna speranza di reintegrazione sociale, come invece la Costituzione impone. Mentre oggi si sta creando un inutile allarme, paventando l'uscita dal carcere di decine o centinaia di mafiosi. Dico soltanto che, se uno Stato è forte, non teme se stesso e i propri giudici, né la rimessa in libertà di persone che hanno scontato in carcere decenni di pena".
D'altronde, dice Gonnella: "Lottare contro l'ergastolo, non significa non avere a cuore la sicurezza del paese o non credere nella lotta contro le mafie. Sarebbe come accusare Papa Francesco, che ha abolito l'ergastolo dall'ordinamento vaticano, di non aver a cuore la lotta alla mafia". Sulla situazione, in generale, delle carceri italiane, Gonnella aggiunge: "Oggi la situazione delle carceri dal punto di vista dei numeri ci riporta al 2010, quando l'Italia fu condannata dai giudici europei per le condizioni inaccettabili di sovraffollamento e l'assenza di spazi vitali".
Infatti, spiega il presidente di Antigone: "I detenuti oggi sono 61 mila, ossia 10 mila in più rispetto ai posti letto regolamentari. In questo contesto tutti stanno peggio, il detenuto si perde nella folla, maggiori sono i rischi di abusi e salute negata. Fortunatamente, ci sono ancora molti operatori penitenziari che interpretano il loro ruolo in modo costituzionalmente corretto, mentre ci vorrebbero segnali forti e in controtendenza in termini di decarcerizzazione. Ma anche l'adozione di misure quali l'estensione dei contatti con i familiari, il diritto alla sessualità, che, più in generale, potrebbero avere effetti in termini di riduzione del tasso di disumanizzazione".
È capitato invece che i provvedimenti governativi dell'ultimo anno siano andati al contrario verso il non-umano, intrisi dell'ideologia del populismo penale. Sui dettati normativi noti come "decreti sicurezza", infatti, Patrizio Gonnella così si esprime: "avevano un impianto illiberale e per certi versi intriso di autoritarismo". E poi conclude: "Non è facile quantificare gli effetti sul sistema penale e penitenziario, di certo hanno eroso un sistema di garanzie, già di per sé flebile, soprattutto per i più vulnerabili".
L'impressione, di contro, è che nel frattempo proprio in questi giorni la macchina del populismo penale si è di nuovo già ben azionata. A dimostrarlo è proprio il dibattito sull'ergastolo ostativo, la cui abolizione è stata vista e considerata da più parti come un segnale ai mafiosi. Una posizione che ha accomunato in queste ore magistrati come Nino Di Matteo e politici come i ministri Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio ma, più a "sinistra", anche l'ex-presidente del Senato in quota Liberi e Uguali ed ex magistrati Pietro Grasso.
Tra gli stessi magistrati l'unica voce fuori dal coro che si è espressa per l'abolizione dell'ergastolo ostativo è l'ex-pubblico ministero del tribunale di Milano Gherardo Colombo. Ai profeti della crudeltà a tutti i costi, bisognerebbe invece ricordare - aggiungiamo noi - che in quanto privazione illimitata di libertà l'ergastolo è una condizione di vita disumana. E ora che in qualche modo anche la Corte Europea per i diritti dell'Uomo lo ha riconosciuto, bisognerebbe ritrovare il coraggio di abolire l'ergastolo, in quanto trattamento contro l'umanità.
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