Giornale di Sicilia, 10 ottobre 2019
A proclamarlo è stata l'Anft, associazione che raggruppa e rappresenta i funzionari del trattamento, come tecnicamente vengono chiamati gli educatori che si occupano della riabilitazione sociale dei detenuti nelle carceri italiane. L'associazione chiede che agli educatori vengano riconosciute le stesse indennità e un ruolo equiparato a quello dei poliziotti penitenziari, dato che "condividiamo lo stesso luogo di lavoro, dunque gli stessi rischi e pericoli", dice il presidente dell'Anft, Stefano Graffagnino.
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 10 ottobre 2019
Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. E ciò che è mancato nel caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che sembra non abbiano letto la sentenza.
Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia ("La mafia ringrazia") e delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani ("Quei giudici non sanno cosa sia la mafia").
di Danilo Paolini
Avvenire, 10 ottobre 2019
Guardatevi intorno. Li vedete? Sono centinaia di boss mafiosi e terroristi tornati in libertà dopo la conferma della sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo sull'ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento penitenziario italiano.
Non li vedete? In effetti non potete, perché quel verdetto non aveva lo scopo né il potere di scarcerare nessuno. Eppure a leggere i titoli urlati di molti giornali e le dichiarazioni (ormai altrettanto urlate, se non di più) della gran parte dei politici, ministri e parlamentari, il rapporto di causa-effetto sembra certo: tana libera tutti, l'Italia ha definitivamente perso la guerra contro la mafia e contro il terrorismo.
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 10 ottobre 2019
Il tema dell'ergastolo cosiddetto ostativo pone sul tappeto questioni complesse e controverse, rispetto alle quali le opinioni si contrappongono non solo nell'orizzonte politico e nella pubblica opinione, ma persino all'interno della stessa magistratura.
E' giustificato o no che i condannati all'ergastolo per gravi reati di criminalità organizzata (politica o terroristica) possano accedere ai benefici penitenziari, e infine alla liberazione condizionale, soltanto a condizione che collaborino con la giustizia? Un interrogativo come questo, oltre a riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali e convenzionali a tutela dei diritti umani, coinvolge la grande questione del senso e degli scopi della pena nella realtà contemporanea.
Una questione a sua volta assai complessa e non poco divisiva, che nel dibattito corrente viene di solito lambita in termini superficiali e alquanto emotivi, ma che per fortuna riceve ben altro approfondimento da parte dei giuristi e dei giudici più illuminati. Sicché, oggi forse ancor più di ieri si avverte l'esigenza di rendere accessibili e comprensibili alla gente comune i discorsi sulla pena sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più evolute.
Invero, per contestare la legittimità dell'ergastolo ostativo si può fare a meno di iniziare col citare la ormai nota sentenza della Corte di Strasburgo sul caso del capocosca Francesco Viola (resa lo scorso 13 giugno e divenuta definitiva l'8 ottobre in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del governo italiano da parte della Grande camera), sulla quale comunque tornerò. Piuttosto, basterebbe prendere le mosse dalla Costituzione italiana, il riferimento ai cui princìpi - se letti senza preconcette limitazioni o eccessive timidezze - potrebbe risultare già sufficiente allo scopo.
A cominciare dal principio del finalismo rieducativo della pena e dal connesso divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (entrambi sanciti dall'art. 27, comma 3), che insieme estendono al settore penale quella duplice istanza personalistica e solidaristica che più in generale connota una Costituzione come la nostra. Da qui, un duplice messaggio rivolto agli stessi cittadini.
Primo: anche il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) è titolare di una dignità umana inalienabile, che va il più possibile protetta pure durante l'esecuzione della pena. Secondo: nessun uomo è perduto per sempre, e quindi anche ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. La Costituzione, dunque, rispecchia una visione antropologica non pessimistica, ma aperta per ogni essere umano alla speranza di possibili miglioramenti futuri.
Ora, sviluppando queste premesse con coerenza e rigore, si può giungere al punto di considerare poco compatibile con la Costituzione non solo l'ergastolo ostativo, ma più radicalmente l'ergastolo in ogni sua forma.
Una conclusione, questa, tutt'altro che assurda o bizzarra specie se si considera che la pena perpetua è stata abolita in non pochi ordinamenti contemporanei, e le relative società mostrano ciononostante di continuare a ben sopravvivere. Se così è, c'è allora da chiedersi come abbia fatto la nostra Corte costituzionale a salvare finora l'ergastolo dalle eccezioni di costituzionalità più volte sollevate, e ciò a dispetto sia del suo sicuro contrasto col principio di rieducazione (la quale va infatti intesa come acquisizione della capacità di rispettare le leggi tornando a vivere nella realtà esterna, e non già come mero ravvedimento interiore nel chiuso di un carcere), sia della sua plausibile qualificazione in termini di trattamento contrario al senso di umanità (una pena senza fine, privando di ogni speranza la prospettiva esistenziale del condannato e rinnegando la possibilità di una sua risocializzazione, può infatti - alla stregua dell'evoluzione della sensibilità collettiva - essere percepita come offensiva della dignità umana).
In estrema sintesi, questo salvataggio è stato operato sulla base di argomenti non irresistibili, che possiamo riassumere in forma semplificata così. Per un verso, la presa d'atto della progressiva erosione del carattere perpetuo dell'ergastolo per effetto della sua inclusione legislativa prima nell'area di applicazione della liberazione condizionale (sin dal 1962), e successivamente dei vari benefici previsti dalle leggi di riforma dell'ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno, permessi-premio, semilibertà) e concedibili sulla base dei progressi compiuti dal condannato nell'ambito del percorso rieducativo intrapreso durante la detenzione.
Per altro verso, facendo leva sulla tradizionale concezione polifunzionale della pena, che valorizza la finalità rieducativa senza assegnarle un ruolo preminente, ma considerando scopi altrettanto importanti della punizione la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva.
Solo che l'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale tende in verità a superare la concezione suddetta, riconoscendo alla rieducazione un rango decisamente prioritario come si desume, da ultimo, dalla affermazione del "principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena" (emblematica in questo senso la sent. n. 149/2018).
Passiamo, a questo punto, dal problema generale dell'ergastolo in sé a quella forma più specifica di ergastolo definito "ostativo", previsto nel 1992 dopo l'assassinio di Giovanni Falcone per i mafiosi e i terroristi (ma poi irragionevolmente esteso ad autori di reati disomogenei di altra natura!) e la cui particolarità - come già detto - consiste in questo: la sua perpetuità non si interrompe (come nel caso dell'ergastolo comune) grazie ai soli progressi compiuti dal condannato sulla strada del ravvedimento, ma necessita di un presupposto ulteriore costituito appunto dalla collaborazione giudiziaria.
Perché? Ciò si spiega con la preoccupazione emergenziale, successiva alla strage di Capaci, di contrastare la contingente escalation della criminalità mafiosa con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Ecco che, proprio allo scopo ultimo di scompaginare le organizzazioni mafiose, il legislatore ha preteso che i mafiosi ergastolani per vedersi aprire le porte del carcere non possono limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma devono altresì collaborare con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla repressione giudiziaria delle mafie.
Così, l'ergastolano viene sottoposto a una pressione psicologica finalizzata allo smantellamento delle associazioni criminali: egli si trova cioè di fronte all'alternativa di rimanere a vita in carcere serbando il silenzio, o di potere in prospettiva riconquistare la libertà denunciando i reati di altri mafiosi. E' legittimo questo meccanismo di ricatto psicologico?
I magistrati antimafia ne rivendicano con forza la legittimità, insieme a una parte significativa delle attuali forze di governo, continuando a elevare a obiettivo prioritario l'efficacia della lotta contro il fenomeno mafioso. In aggiunta, le vittime di mafia avvertono come ingiusto, sul piano di una giustizia retributiva, che un mafioso possa sottrarsi all'ergastolo senza scampo pur rifiutando la collaborazione giudiziaria. Sennonché, la lotta contro le mafie non può essere assolutizzata come interesse supremo, addirittura sino al punto di bollare come teoria astratta o preoccupazione di "anime belle" il rispetto di princìpi e diritti che il costituzionalismo nazionale ed europeo oggi impone di tutelare in misura maggiore che in passato.
Quanto poi ai sentimenti delle vittime, non sarà certo l'estremo rigore di una pena congegnata per favorire la collaborazione o declinata in chiave fortemente retributiva a sanarne davvero i traumi e le ferite. Gli studi di psicologia della vittima attestano che essa ha bisogno di ben altro per elaborare il lutto delle ingiustizie sofferte. A ben vedere, l'ergastolo ostativo va incontro a più obiezioni per le seguenti ragioni.
Esso, ancor più dell'ergastolo comune, contrasta col principio rieducativo: la indisponibilità a collaborare con la giustizia non è infatti un indicatore certo e univoco di mancato ravvedimento; il mafioso può rifiutare di collaborare per il timore di esporre se stesso o propri famigliari al pericolo di ritorsioni o per la indisponibilità morale a scambiare la propria libertà con quella di altri. Ma vìola, altresì, il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all'art. 2 Cost.) proprio perché la scelta tra collaborare e non collaborare avviene sotto la forte pressione psicologica dell'alternativa tra segregazione perpetua e possibilità di tornare liberi.
Ancora, si profila un contrasto col diritto di difesa sotto forma di diritto al silenzio. E, infine, si può contestare la compatibilità col principio costituzionale di umanità della pena (per approfondimenti cfr. il recente e importante volume collettivo "Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale", Giappichelli, 2019).
Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha bocciato l'ergastolo ostativo in base alla prevalente motivazione che esso contrasta con l'art. 3 della Convenzione europea (divieto di trattamenti inumani e degradanti), dal momento che "limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena". Una conclusione condivisibile, questa, che non potrà non incidere sulla presa di posizione della nostra Corte costituzionale nel caso dell'ergastolano Sebastiano Cannizzaro attesa il prossimo 22 ottobre.
di Andrea Priante
Corriere di Verona, 10 ottobre 2019
A 58 anni, la veronese Antonella Mascia è l'avvocato che ha seguito il caso del mafioso Marcello Viola di fronte alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Già nel giugno scorso, Strasburgo le aveva dato ragione: gli articoli 4bis e 58ter dell'ordinamento penitenziario (che vietano permessi e semilibertà a chi non collabora con la Giustizia) violano i diritti umani. Ora la Grande Chambre ha respinto l'opposizione dell'Italia, che chiedeva un nuovo giudizio. Capitolo chiuso, e il nostro Paese dovrà tenerne conto.
Piaccia o meno la decisione dei giudici, resta che a discutere di diritti dei detenuti con questa donna - una pasionaria alla Erin Brockovich - si finisce con l'affrontare temi molto più ampi, compresa la difficoltà che incontrano tantissime donne a coniugare figli e carriera. Ma prima della vita privata, ci sono gli echi delle polemiche scatenate dalla decisione della Grande Chambre. E l'avvocato Mascia sembra voler subito ribattere a chi l'accusa di aver fatto un favore ai boss della criminalità organizzata.
"La mafia è una cosa orribile. Ma uno Stato civile non può fare delle leggi che calpestano la dignità delle persone, decidendo a priori che "se un criminale non collabora allora è pericoloso". E se non lo facesse perché è innocente? Oppure per il timore di ritorsioni? Senza contare che c'è chi entra nel programma di collaborazione solo per ottenere sconti di pena. Insomma, pentiti e redenti non sempre coincidono".
Dicono che se un giorno alcuni criminali come il boss Leoluca Bagarella o la brigatista Nadia Lioce otterranno dei permessi premio, la colpa sarà soltanto sua...
"Già. Mi ha sorpreso la superficialità di alcuni commenti politici, ma anche il livore dimostrato da alcuni giuristi che sembrano voler soffiare sulla paura, invece di fare chiarezza".
Doveva metterlo in conto: in fondo ora l'Italia dovrà modificare l'ergastolo ostativo, che è il cardine della lotta alla mafia...
"Il timore è che senza lo spauracchio del "fine pena mai", i mafiosi non collaboreranno più. In realtà non esiste alcun automatismo: semplicemente all'ergastolano andrà riconosciuto il diritto di chiedere permessi premio o altri benefici. Se accogliere o meno questa domanda, però, lo deciderà il giudice: nel caso rappresenti ancora un pericolo per la società, il detenuto rimarrà in carcere. Insomma, è stata una battaglia per garantire dei diritti, non per conquistare dei privilegi".
Ne è valsa la pena?
"Certo. E vedrà che prima o poi lo capiranno"
Capiranno che cosa?
"Che ho reso un grande servizio al mio Paese".
Come c'è finita un'avvocatessa veronese a combattere al fianco di un condannato per mafia?
"Mi interessava la sua battaglia. Ormai da tempo mi sento libera di occuparmi esclusivamente di cause legali che riguardano i diritti civili, la salvaguardia dell'ambiente, la salute...".
Un'idealista...
"Sì, mi batto per degli ideali. Quando lavoravo a Verona mi occupavo di tutelare i diritti dei migranti per conto della Cgil ed ero l'avvocato di Legambiente. Oggi che ho uno studio a Strasburgo faccio causa allo Stato per non aver impedito l'avvelenamento della Terra dei Fuochi, mi occupo di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine e di come portare di fronte alla Corte europea l'inquinamento da Pfas che ha colpito il Veneto".
Perché proprio Strasburgo?
"Perché sento di poter fare la differenza. Le sentenze della Corte europea incidono sulla vita di milioni di persone. E poi perché qui riesco a coniugare lavoro e vita privata".
A Verona non ci riusciva?
"L'Italia ha ancora tanta strada da fare sul fronte del diritto di vivere appieno l'essere genitore. Nel 2000 mi sono ritrovata di fronte a un'evidenza: realizzarmi professionalmente significava dover trascurare il mio bambino, non potergli stare accanto e guidarlo nella crescita come avrei voluto. Insomma, non riuscivo a fare bene sia la mamma che l'avvocato. Così, quando mio marito ha ricevuto la proposta di lavorare in Francia, ho accettato di seguirlo".
Ha ricominciato da zero...
"Per un anno e mezzo mi sono concentrata sulla famiglia. Poi è arrivata l'opportunità di uno stage di tre mesi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Avevo 42 anni e gli altri stagisti erano tutti giovanissimi. Me la sono cavata bene e sono arrivati dei contratti a tempo determinato. Lì ho capito quanto sia importante l'Europa e il suo apparato giudiziario".
Quando è tornata a indossare la toga?
"Mentre lavoravo ho cominciato ad approfondire gli argomenti di cui mi occupavo tutti giorni. Così ho conseguito un master in Diritto internazionale e Diritti dell'Uomo, presso l'Università Shuman di Strasburgo. Giorno dopo giorno, sentivo il bisogno di mettere a frutto ciò che stavo imparando. Tradotto: ho capito di voler tornare a fare l'avvocato. Ci sono riuscita nel 2010, quando ormai ero sulla soglia della cinquantina: ho aperto il mio ufficio legale a Strasburgo, iniziando a collaborare con alcuni studi in Italia".
Oggi riesce a conciliare l'essere una mamma e un avvocato?
"Ora mio figlio è un adulto e io riesco a dedicare molto più tempo al lavoro. Ma intanto ho imparato a bilanciare le esigenze personali e quelle professionali. Spero che altre colleghe ci riescano. Anche in Italia".
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 10 ottobre 2019
"Ho perso mio padre per decisione di Cutolo. Ai mafiosi è già data la possibilità di pentirsi". Da quell'undici dicembre del 1980 sono passati 39 anni, ma la ferita aperta in lei da quel dolore non si è mai sanata.
Quel giorno, Annamaria Torre perse il padre, l'avvocato Marcello sindaco di Pagani, ucciso da due killer della Nuova camorra organizzata cutoliana. L'agguato mortale fu un avvertimento preventivo della Nco, in vista della gestione dei fondi del dopo-terremoto. Per quell'omicidio, è stato condannato all'ergastolo Raffaele Cutolo ritenuto il mandante della spedizione di morte. Uno degli esecutori, Francesco Petrosino, condannato a sedici anni, è diventato collaboratore di giustizia.
Annamaria, che cosa ha pensato alla notizia della sentenza decisa dalla Grande Camera di Strasburgo?
"Ho percepito quel provvedimento come un attacco al nostro dolore, un successo dei mafiosi in carcere, che da anni tentano di modificare quell'articolo delle norme antimafia che subordina la fine dell'ergastolo che stanno scontando alla loro collaborazione con la giustizia".
È toccata personalmente da questa decisione, perché anche Raffaele Cutolo potrebbe presentare ricorso puntando alla scarcerazione?
"Cutolo è stato riconosciuto definitivamente nel 2002 mandante dell'omicidio di mio padre, ma la sentenza di Strasburgo non colpisce me, ma tutto il sistema di contrasto alle mafie. Le singole posizioni dei mafiosi che presenteranno ricorso contro l'ergastolo ostativo dovranno essere valutate dai giudici di sorveglianza. Potrebbero essere in molti a beneficiare di un'interpretazione meno rigida della legge antimafia".
Anche lei pensa che si rischia di depotenziare le armi giuridiche in possesso dei magistrati contro le mafie?
"Sì, l'ergastolo ostativo è stata un'arma importante in questi anni. È storia criminale, che coinvolge lutti e dolori di intere famiglie. E poi, come ha ricordato don Tonino Palmese presidente di Polis, i mafiosi hanno una strada per evitare il fine pena mai".
Allude alla collaborazione con la giustizia?
"Certamente, è la scelta prevista dalla legge. Una scelta fatta da molti, che ha permesso di sgominare interi gruppi mafiosi. Confido sempre che, anche dopo la decisione di Strasburgo, si mantenga il rispetto di una giurisdizione che non ignori le vittime delle mafie".
Molti giuristi sostengono che questa norma sia anticostituzionale perché non rispetta il principio della rieducazione della pena. Cosa ne pensa?
"So che con questa tesi giuridica concordano molte associazioni impegnate a migliorare le condizioni carcerarie. Le rispetto, ma dico anche che non si può azzerare tutto, cancellando con un colpo di spugna la violenza delle mafie. E, lo dico ancora una volta, faccio un ragionamento generale anche se parto dalla mia esperienza di dolore personale. È una questione di giustizia, in un sistema giurisdizionale che aveva voluto anche Falcone".
Pensa che le norme antimafia italiane non abbiano bisogno di correttivi?
"Sono convinta che le norme antimafia italiane siano tra le migliori del mondo, apprezzate da tanti altri Paesi. Vedo pericoli nella decisione di Strasburgo e, su questo, concordo con il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra".
Insomma niente modifica del fine pena mai per i mafiosi?
"I mafiosi, se lo vogliono, hanno la strada della collaborazione con la giustizia per evitare di restare in carcere per sempre. La strada c'è ed era stata individuata dall'approvazione delle norme. Una strada che ha aiutato in tutti questi anni le indagini sui gruppi mafiosi".
di Violetto Gorrasi
today.it, 10 ottobre 2019
Intervista a Patrizio Gonnella (Presidente dell'Associazione Antigone). Gli scenari dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che ha invitato il governo italiano a rivedere la pena più dura prevista nel nostro ordinamento penitenziario.
La Grande camera della Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro una sentenza del 13 giugno 2019 (qui nel dettaglio): con quella decisione, che riguardava il caso del boss di 'ndrangheta Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita "irriducibile" - senza cioè la possibilità di poter accedere a permessi e benefici - inflitta al ricorrente viola l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura.
E' una sentenza storica non solo perché il nostro Paese dovrà ora riformare il carcere duro a vita (il cosiddetto ergastolo ostativo), ma anche perché nelle condizioni di Viola ci sono alcune centinaia di boss mafiosi, condannati per le stragi e per terrorismo, che non hanno mai collaborato in alcun modo con la giustizia.
Cosa succederà dopo questa sentenza? C'è chi ha parlato di "allarme sociale", evocando una sorta di automatismo che possa favorire da ora in poi l'uscita dal carcere dei boss. E c'è chi ha alzato i toni parlando di "colpo all'antimafia", temendo anche un crollo delle collaborazioni di giustizia. Come stanno davvero le cose e quali sono gli scenari dopo la sentenza? Per capirne di più abbiamo intervistato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione non governativa che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.
La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo, ossia il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena e che viene applicato dal nostro sistema giudiziario per reati gravissimi come l'associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato. Cosa rappresenta per l'Italia questa sentenza?
E' una sentenza importante che ristabilisce un principio fondante della nostra Carta costituzionale, sottolineato con forza all'articolo 27, ovvero che tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è possibile dunque prevedere pene che non tengano in giusto conto il percorso che una persona compie durante la detenzione, tenendola ancorata a quella che era 25 o 30 anni prima. Inoltre la Corte, questo nella sentenza di giugno, aveva sottolineato come la collaborazione non fosse un elemento sufficiente per valutare l'effettivo allontanamento di un individuo dalla sua affiliazione. Questo sia perché - ed è quello che ad esempio sostiene Viola, il ricorrente alla Cedu - si possono temere ritorsioni verso membri della propria famiglia; sia perché - e questo lo sottolinea la Corte - questa collaborazione può avere un carattere opportunistico e non rappresentare in sé e per sé la testimonianza di un distacco dal proprio gruppo criminale. Questa della Cedu è inoltre una sentenza che anticipa analoga decisione che dovrà prendere la Corte Costituzionale che, entro fine ottobre, si pronuncerà proprio sulla conformità alla Costituzione di questa pena ostativa.
Cosa può succedere, in concreto, dopo che la Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell'Italia contro la sentenza Viola? Le persone che in Italia stanno scontando condanne all'ergastolo per reati di mafia e terrorismo ora faranno ricorsi alla Cedu, per chiedere benefici, permessi e indennizzi?
Premesso che un impatto maggiore e più diretto potrebbe averlo la sentenza della Corte Costituzionale cui facevamo riferimento prima, dopo la sentenza della Cedu l'Italia è chiamata a rivedere alcune norme prevedendo, a certe condizioni, una prospettiva di rilascio. Se non lo facesse è possibile che arrivino altri ricorsi alla Corte Europea che, tuttavia, per i compiti che le sono conferiti nell'ambito del Consiglio d'Europa, non potrà certo decidere benefici e permessi di alcun tipo, su cui solo i giudici dei paesi membri possono pronunciarsi, ma potrà certamente condannare l'Italia ad indennizzare il ricorrente per il trattamento inumano e degradante che subisce, richiamando ancora una volta il paese ad aggiornare le proprie leggi.
La legge ora va modificata? Con quali tempi?
Come dicevamo precedentemente la legge andrebbe modificata prevedendo prospettive di rilascio (modificando ad esempio l'istituto della liberazione condizionale). Questo, per non incorrere in eventuali ulteriori condanne, ma soprattutto per ristabilire il rispetto dei diritti umani che in questo momento il nostro paese sta violando. Sui tempi e sul fatto che una eventuale modifica sia portata a compimento non è facile pronunciarsi, essendo la palla in mano al legislatore.
Quanti sono gli ergastolani oggi in Italia e quanti di questi ostativi?
Gli ergastolani in Italia oggi sono circa 1750 e di questi quasi 1250 sono ostativi.
Per il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra la decisione della Corte di Strasburgo mette "a rischio il 41bis, perché il 41bis è il regime che controlla rigorosamente ogni forma di comunicazione. Nel 41bis non si può, né si deve comunicare perché, non avendo dato un segnale di ravvedimento, il detenuto è considerato ancora parte dell'associazione mafiosa". E' davvero così? Qual è il parere di Antigone a riguardo?
Il 41bis e l'ergastolo ostativo non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Il primo infatti è un particolare regime penitenziario, mentre il secondo è una pena. Non tutti i condannati all'ergastolo ostativo sono al 41bis. Dunque la sentenza della Cedu non toccherà in alcun modo né questo regime, né l'ergastolo non ostativo.
Secondo Nino Di Matteo, pm simbolo della lotta alle mafie, con questa sentenza "gli stragisti mafiosi ottengono uno dei loro scopi principali". "Buttiamo 150 anni di antimafia. Così non parlerà più nessuno", ha detto invece al Fatto quotidiano Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro. E' giustificato oppure no un allarme del genere dopo la sentenza della Cedu?
Non è nostro interesse entrare in polemica con chi si occupa di antimafia, anche perché crediamo che la lotta al crimine organizzato sia un obiettivo di ciascuno di noi. Siamo inoltre grati a chi rischia la propria vita per ripristinare la legalità. Tuttavia è importante ribadire quali sono in una democrazia i limiti invalicabili al potere di punire. Ciò nell'interesse di tutti. In una democrazia costituzionale i mezzi non possono giustificare i fini. Inoltre un'eventuale abolizione dell'ergastolo ostativo, come dicevamo più su, manterrà comunque in vigore l'ergastolo. L'unica differenza è dunque che un giudice, dopo anni e anni in cui una persona è stata in carcere, potrà valutare se il percorso di rieducazione può eventualmente portare alla concessione di benefici, parziali o totali. In questo campo anche una collaborazione con la giustizia certamente potrà essere ben valutata. Probabilmente nessun giudice avrebbe mai scarcerato Totò Riina, anche se non ci fosse stato l'ergastolo ostativo. Uno Stato forte non ha paura di lasciare a dei suoi apparati la libera determinazione.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 ottobre 2019
Deluso dalla decisione della Corte europea dei diritti umani, il Guardasigilli spera ancora nel giudizio della Consulta previsto per il 22 ottobre. "Dal mio punto di vista, l'unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia".
Dopo la decisione del Collegio dei giudici della Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani di confermare la condanna all'Italia per il caso di Marcello Viola, il boss di 'ndrangheta condannato all'ergastolo ostativo, pena a vita senza possibilità di riscatto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede mostra ancora tutta la sua delusione, mentre il governo sta prendendo le misure della nuova situazione, che al momento contempla solo il rischio di una valanga di ricorsi alla Corte di Strasburgo da parte di altri ergastolani ostativi (al 30 giugno erano più di 1100), con conseguenti risarcimenti a carico delle casse dello Stato.
"La nostra idea è molto chiara - spiega il Guardasigilli, parlando anche a nome dell'esecutivo giallorosso -: nel momento in cui una persona che si è macchiata di gravi delitti, come un boss mafioso, decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia. Quindi, non c'è il fine pena mai che ci viene contestato. È un tema molto delicato, abbiamo le nostre ragioni e il governo sta facendo le sue valutazioni".
Ma il problema potrebbe diventare più pressante per il legislatore quando, il 22 ottobre prossimo, la Corte Costituzionale si pronuncerà sullo stesso tema in un caso analogo, quello di Sebastiano Cannizzaro, per il quale il 20 dicembre 2018 la Cassazione ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4bis che norma appunto l'ergastolo senza benefici o liberazione condizionale, accogliendo largamente le eccezioni sollevate dall'avvocato Valerio Accorretti che ha assistito il ricorrente.
Ecco perché a Palazzo Chigi e in Parlamento si discute già di come eventualmente riformare il regime considerato dalla Cedu "inumano e degradante", senza sconvolgere troppo la giurisdizione antimafia. "Esamineremo anche il tema della collaborazione con la giustizia", aveva detto in mattinata Bonafede.
A sera però, a "Porta a porta", il ministro si mostra più cauto, recuperando un po' le distanze dai toni apocalittici del suo M5S: "Non è che a seguito della sentenza della Cedu si aprono le celle del carcere - ha spiegato dal salotto di Bruno Vespa - È inoltre attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. La Cedu dice che lo Stato ha una sua autonomia nella politica criminale, e che non viene toccato il 41bis". Parla del regime di carcere duro, Bonafede, quello che secondo i suoi estimatori sarebbe servito a combattere le mafie. Le quali però ancora sono vive e vegete, mentre il 41bis ha esteso il suo campo di applicazione a molte altre categorie di detenuti.
di Errico Novi
Il Dubbio, 10 ottobre 2019
La Cedu chiede all'Italia di cancellare il 4bis. Che il 22 ottobre sarà vagliato dalla Consulta. Come per il fine vita, è una giurisdizione superiore a sciogliere il nodo del fine pena mai. Con la decisione di martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha di fatto ordinato allo Stato italiano di eliminare l'ergastolo ostativo.
Non solo, perché a breve la ritrosia dell'Italia a eseguire l'ordine rischia di essere superata dalla Corte costituzionale. Il 22 ottobre il giudice delle leggi potrebbe dichiarare illegittimo proprio l'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, che condanna appunto alcuni ergastolani a morire in galera. Come per il caso Cappato, la Consulta pare destinata ad arrivare lì dove il legislatore è venuto meno.
Ieri la politica ha taciuto. O quasi. Si è accontentata del riverbero irradiato il giorno prima dalla decisione sull'ergastolo ostativo, con cui la Corte europea costringe di fatto l'Italia ad abolire l'istituto. Si sono subito diradati gli allarmi sulla "lotta alle mafie demolita", per citare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è limitato a sostenere che "il fine pena mai in realtà non esiste, c'è solo se un boss non collabora con la giustizia". Fotografia proprio di quello status quo che i giudici di Strasburgo hanno censurato. Nella decisione di giugno, confermata martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha infatti ricordato come sia lesivo della dignità umana subordinare alla "collaborazione" una pur lontana speranza di non morire in galera. Non solo, perché a breve la Corte costituzionale potrebbe eliminare, per lo stesso motivo, l'ergastolo ostativo dall'ordinamento italiano.
Uno scenario del tutto analogo a quello del fine vita. La politica resta inerte e una giurisdizione superiore la sostituisce. Dopo le iperboli indignate delle prime ore, governo, Parlamento e magistratura scelgono, sul fine pena mai, la prudenza e una certa sobrietà. Come ricordato ancora ieri dal Dubbio, il 22 ottobre la Consulta ha in agenda un'udienza sulla questione di legittimità dell'articolo 4bis. È la norma, già travolta dalla censura europea, che preclude l'accesso ai benefici penitenziari, ivi compresa la liberazione condizionale, per alcuni reati, mafia e terrorismo in primis. È appunto la disposizione che nega agli ergastolani ogni prospettiva di reinserimento sociale. A portare la misura dell'ordinamento penitenziario dinanzi al giudice delle leggi è stato il detenuto Sebastiano Cannizzaro, difeso dall'avvocato Valerio Vianello Accorretti. Si è quindi costituito nello stesso giudizio un altro "ergastolano ostativo", Pietro Pavone, assistito dai legali Michele Passione e Mirna Raschi. Con l'ormai imminente pronuncia, la Corte costituzionale potrebbe compiere l'opera sollecitata dalla Cedu: eliminare l'ergastolo ostativo nella forma in cui è attualmente previsto dal diritto italiano. Di nuovo, dunque, e stavolta in modo irreversibile, sarebbe un'alta giurisdizione a sostituirsi alla politica. Ed ecco il punto. La politica ha avuto le sue occasioni.
La ha lasciate scivolare via. Lo ha fatto due anni fa, in particolare. Quando il Parlamento ha approvato la cosiddetta riforma Orlando, la legge 103 del 2017. Un testo molto articolato in cui era inserita anche la delega a riformare l'ordinamento penitenziario. Era l'occasione per eliminare una norma, come il 4bis, chiaramente in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Ossia col divieto di pene inumane e con il loro fine necessariamente rieducativo. L'allora guardasigilli Andrea Orlando aveva avuto un merito: istituire gli Stati generali dell'esecuzione penale.
Accademici, avvocati, magistrati e politici (come la dirigente radicale Rita Bernardini) che ne avevano fatto parte avevano espresso una chiara indicazione: superare l'articolo 4bis, sottrarre gli ergastolani alla collaborazione quale sola via d'uscita. Ma con l'esame della legge il proposito venne tradito, perché l'articolo 4bis, secondo la delega e il successivo decreto legislastivo (emanato in via non definitiva il 22 gennaio 2018) mantenne l'ostatività per i reati di mafia e terrorismo. Cioè per la gran parte dei detenuti interessati.
Dal cono d'ombra del 4bis vennero sottratte solo le fattispecie "mono-soggettive" di alcuni altri reati: il sequestro di persona a scopo di estorsione, la tratta di esseri umani e alcuni delitti legati all'immigrazione. Tutti illeciti quasi sempre commessi, nella concreta realtà, in quell'ambito associativo per il quale l'ostatività sarebbe invece rimasta. Ad analizzare con straordinaria puntualità lo spiraglio quasi impalpabile aperto dal decreto Orlando rispetto all'ergastolo ostativo è stata anche un'analisi condotta nel marzo 2018 dall'Ufficio studi del Cnf.
Non solo quella riforma menomata, com'è noto, è stata tenuta nel cassetto dal governo Gentoloni. Non solo il successivo governo Conte e il nuovo guardasigilli Bonafede hanno archiviato del tutto il decreto Orlando, che avrebbe pur timidamente superato alcune preclusioni nell'accesso ai benefici penitenziari. Nei mesi successivi si è arrivarti, con la "spazza corrotti", addirittura a estendere il 4bis ai reati contro la pubblica amministrazione. Senza intervenire, evidentemente, sul carcere a vita, non previsto in quell'ambito, ma con una certificazione comunque chiara della direzione scelta.
Negli ultimi anni, dunque, il legislatore ha fatto di tutto per eludere il nodo dell'ergastolo ostativo. Ora, come avvenuto col fine vita, viene sostituita da una giurisdizione superiore. Costretta ancora una volta a ricordare quanto siano invalicabili i limiti posti dalla Costituzione a tutela della dignità umana.
di Mario Chiavario
Avvenire, 10 ottobre 2019
No, non è un cedimento postumo al ricatto di un "papello" di Totò Riina la conferma della censura della Corte europea dei diritti umani (Cedu) per l'"ergastolo ostativo". Non è vero, insomma, che d'ora in poi mafiosi e terroristi, camorristi e 'ndranghetari, saranno sicuri di fruire comunque, prima o poi, di "benefici" come permessi e semilibertà, fino alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di espiazione carceraria, che l'art. 4bis della legge penitenziaria ha finora precluso a coloro i quali, condannati in quanto rientranti in tali categorie, non prestino "collaborazione" con la giustizia.
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