di Luigi Manconi (Senatore Pd)
Il Foglio, 10 aprile 2015
1. Un esempio recente, scelto tra tanti. Il 23 dicembre scorso, il governo presenta il disegno di legge delega (AC n. 2798) contenente tra i principi e criteri direttivi anche l'eliminazione di automatismi normativi in ambito penale, nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari (art. 26, comma 1, lett. c). Esattamente due mesi dopo, il Parlamento approva la legge 23 febbraio 2015, n. 19, che estende l'automatismo ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.) anche ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.). La mano destra del Legislatore promette di cancellare ciò che la mano sinistra continua a scrivere.
di Maurizio Crippa
Il Foglio, 10 aprile 2015
Forse a Gianni Cuperlo, uomo di buone letture e minoranze dem, piace ancora. Forse anche a Matteo Orfini, pure buone letture. Forse ai renziani no, troppo comunista, fino alla fine, era rimasto. Però qualche volta, i renziani soprattutto, Orfini soprattutto, Manuel Vázquez Montalbán dovrebbero rileggerlo. Ad esempio l'inizio di "Assassinio al Comitato centrale".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
Custodia cautelare solo in casi estremi. Con rafforzamento delle misure alternative e obblighi di motivazione più stringenti da parte dei giudici. Il Senato ha approvato ieri definitivamente il disegno di legge di riforma. In nome di un principio di civiltà, il carcere solo come misura estrema, e di una realtà tutta italiana (quasi il 35% dell'intera popolazione carceraria, 18.622 detenuti, è in attesa di giudizio e, dal 1991 lo Stato ha pagato più di 600 milioni di euro per l'ingiusta detenzione di circa 20mila persone anche per effetto di sentenze di assoluzione).
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
Il Senato approva in via definitiva la legge in tema di misure cautelari personali, concludendo il tortuoso iter del ddl n. 1232-B, iniziato alla Camera il 9 gennaio 2014. Obiettivo della riforma, porre un freno all'uso disinvolto della custodia cautelare in carcere, mediante il rafforzamento dei parametri che legittimano l'adozione del provvedimento e un più stringente controllo di Gip e Tribunale del riesame sulla procedura seguita e sulla motivazione a sostegno.
È presto per dire se le nuove disposizioni invertiranno il trend esistente, dal momento che le modifiche formali incideranno poco senza un diverso atteggiamento culturale della magistratura. L'eccesso di custodia cautelare è statisticamente innegabile: su un totale di 54.122 detenuti al 31 marzo 2015, i non condannati in via definitiva sono 18.696, pari al 34,5% (Fonte Dap). Sebbene la popolazione carceraria sia in diminuzione, anche per effetto di recenti provvedimenti "svuota-carceri", resta tuttavia alta la percentuale di chi è in carcere in attesa di giudizio, specie se comparata con la Ue. Le ragioni sono complesse e riconducibili, da un lato, alla porosità delle norme procedurali vigenti, in grado di assorbire ipotesi variegate di ricorso alla custodia cautelare, grazie anche alla generosa interpretazione giurisprudenziale. Dall'altro, alla sottile convinzione in chi chiede e ottiene il carcere preventivo che tale misura anticipatoria sarà l'unica in concreto a essere applicata, complice la lunghezza eccessiva del processo e l'alea incombente della prescrizione.
La riforma recupera così il ruolo di extrema ratio della detenzione, in linea con la presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato. Le principali novità consistono innanzitutto nel richiedere, nel caso di pericolo di fuga o di reiterazione del reato, l'attualità, oltre al già presente requisito della concretezza. In sostanza, per qualsiasi esigenza cautelare sarà necessario un pericolo concreto e attuale. Il giudice, inoltre, non potrà desumere automaticamente il pericolo di fuga o di recidiva dalla gravità del reato per il quale si procede.
Quanto ai criteri di scelta delle misure si rafforza il carattere residuale del carcere, con il ricorso a esso solo se inadeguata ogni altra misura coercitiva o interdittiva, anche cumulativamente applicate. L'automatismo del ricorso al carcere per reati di particolare allarme sociale viene mitigato, prevedendosi l'esame valutativo del giudice di circostanze concrete, tali da annullare le esigenze cautelari o salvaguardarle con misure meno afflittive.
La presunzione iuris et de iure del regime detentivo viene dunque scalfita anche sulla scia delle recenti sentenze della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 48/2015, in tema di concorso esterno nell'associazione mafiosa). Ancora, l'ordinanza del Gip dovrà contenere, a pena di nullità, oltre alla già prevista "esposizione", anche "l'autonoma valutazione" delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, innovazione utile per mettere fine ai provvedimenti del Gip di "copia-incolla" della richiesta del Pm.
Da registrare infine positivamente le novità riguardanti la procedura di riesame, disegnandosi un più stringente controllo del Tribunale, con poteri estesi di annullamento. L'imputato potrà richiedere il differimento della data dell'udienza fino a un massimo di 10 giorni, per un migliore esercizio della difesa e sarà impossibile rinnovare l'ordinanza coercitiva dichiarata inefficace, salvo eccezionali esigenze cautelari, per evitare le prassi distorte di richieste custodiali a catena.
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
La messa alla prova non può essere solo parziale. E non può riguardare perciò solo alcuni dei reati per i quali si procede. In caso contrario, a venire compromessa sarebbe la funzioni risocializzante della misura. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14112 della Seconda sezione penale, depositata ieri.
La Cassazione prende posizione di fronte alle osservazioni della difesa, contraria alla decisione del Gip di Palermo, per quale la sospensione del processo per messa alla prova non è possibile solo per alcuni reati. La Corte ha sottolineato innanzitutto che la disciplina della messa alla prova non prevede un diritto assoluto per l'imputato di accesso all'istituto, sebbene sia indiscutibile che lo spirito della misura sta nel riconoscimento agli imputati della possibilità di procedere a una risocializzazione attraverso un procedimento di rieducazione. Esiste infatti sempre un potere valutativo del giudice con riferimento alla situazione processuale dell'imputato.
Infatti, ricorda ancora la Corte, la concessione del beneficio ha come logico presupposto un giudizio positivo sulle possibilità di successo della rieducazione dell'interessato, "per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso, e dai motivi a delinquere". Con l'obiettivo di valutare se il fatto contestato deve essere considerato un episodio del tutto occasione e non invece una "spia" di un intero sistema di vita, tale da fare escludere una considerazione positiva sull'evoluzione della personalità dell'imputato.
Non è poi condiviso dalla Cassazione il motivo di ricorso con il quale la difesa metteva in evidenza come la riunione da parte del pm dei procedimenti, elemento necessario per l'accertamento dei fatti, fa dipendere dalle scelte della pubblica accusa sulle modalità di esercizio dell'azione penale la possibilità di accedere al beneficio della messa prova. La Cassazione, tuttavia fa notare come il pm è il dominus dell'azione penale e che, comunque, al momento dell'esercizio della stessa il Pm non può sapere se l'imputato in un momento successivo formulerà la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova.
Quanto poi all'abbinamento, nel medesimo procedimento, di reati per i quali non è possibile l'accesso all'istituto e altri per quali invece i margini ci sono, appare ai giudici "stridente con la struttura del sistema e, diremmo, con gli stessi presupposti dell'istituto che possa avvenire una "parziale" risocializzazione del soggetto interessato".
Lo stesso legislatore, puntualizza la sentenza depositata ieri, non ha fatto riferimento ai reati quanto piuttosto ai procedimenti per reati, lasciando così intendere una visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione attraverso la messa alla prova con sospensione dell'intero procedimento solo quando è possibile per tutti i reati contestati.
La stessa logica della messa alla prova con la necessità di un giudizio favorevole basato anche sul reato commesso e sulle sue modalità di attuazione esclude alla radice la concessione quando l'imputato è chiamato a rispondere anche di reati più gravi che contrastano evidentemente con una prognosi positiva sulla risocializzazione.
Cassazione Penale, Sentenza n. 14112 del 2015
L'esigenza di rieducazione del condannato, così come indicata nel comma 3 dell'articolo 27 della Carta Costituzionale rappresenta un beneficio non solo per l'imputato, ma per la collettività e l'essenza dell'istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all'imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili) che tendono all'eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto e che contrastano con l'idea di un individuo risocializzato. Naturalmente l'imputato potrà nell'eventuale fase esecutiva della sentenza definitoria della vicenda accedere al corrispondente istituto dell'affidamento in prova.
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
Corte di cassazione - Sezione III Civile. Sentenza 9 aprile 2015 n. 7119.
Le offese della parte civile rivolte all'imputato nel processo penale non danno diritto al soggetto, poi, assolto di ottenere un risarcimento per la lesione dell'immagine. È quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 7119/2015. La Corte ha così ritenuto corretto il ragionamento seguito dai giudici d'appello secondo cui le eventuali offese contenute negli scritti difensivi non sono punibili perché sussiste la scriminante prevista dall'articolo 598 del codice penale a condizione che si tratti di offese concernenti l'oggetto della causa.
Tesi dell'imputato. Nel caso concreto l'imputato poi assolto in sede penale aveva ritenuto che gli scritti difensivi della parte civile costituissero un'evidente lesione alla propria immagine, costringendolo a richiedere un risarcimento in sede civile. Nella sentenza si legge, inoltre, come il soggetto risultato innocente avesse eccepito come la parte civile - nella fattispecie una Onlus - si fosse costituita con affermazioni inutilmente "vessatorie e persecutorie".
Ma secondo i Supremi giudici, tuttavia, la pretesa non merita accoglimento in quanto nel ricorso per l'appunto si fa riferimento in modo assolutamente impreciso a locuzioni ed espressioni vessatorie. Si tratta perciò di concetti talmente generici che non possono essere individuati e comparati con l'oggetto della causa. E già la Corte d'appello a tal proposito aveva evidenziato come non risultasse da alcun elemento che le affermazioni potenzialmente offensive fossero estranee all'oggetto del processo penale.
Costituzione di parte civile. In tema è infatti del tutto evidente che l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale sia frutto di una scelta discrezionale della parte che assume di essere stata danneggiata dal comportamento criminoso ed è, quindi, evidente che un tale scritto non possa non contenere una qualche prospettazione accusatoria contro l'imputato, perché in caso contrario la costituzione stessa sarebbe priva di senso.
Conclusioni. Nella fattispecie, peraltro, evidenzia la Cassazione all'imputato erano stati addebitati reiterati episodi truffaldini e ciò era in linea con la concretezza della vicenda processuale. In conclusione l'imputato poi prosciolto in sede penale qualora avesse voluto ottenere un risarcimento doveva dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti esulassero dai confini della causa in corso, così da evidenziare senza meno una lesione della propria immagine.
Adnkronos, 10 aprile 2015
Tra problematiche più diffuse i disturbi psichici e le malattie infettive come l'epatite C. Il 70% dei detenuti, circa 16 mila persone, nelle carceri di Toscana, Veneto, Lazio, Liguria, Umbria e negli istituti penitenziari dell'Azienda sanitaria di Salerno, è affetto da almeno una patologia: soprattutto disturbi psichici, malattie infettive e dell'apparato digerente.
L'11,5% ha una patologia infettiva e parassitaria, l'epatite C costituisce la malattia infettiva più diffusa. Sempre il 70% è fumatore (contro il 23% della media della popolazione generale). È la fotografia scattata dall'indagine che l'Agenzia regionale di Sanità (Ars) della Toscana condotta nel 2014 in collaborazione con il Servizio sanitario delle sei regioni coinvolte. L'indagine, finanziata dal Centro controllo malattie del ministero della Salute, ha verificato lo stato di salute della popolazione detenuta nelle carceri. I risultati saranno presentati domani Roma nel corso del convegno 'Salute e malattia nei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentricò. Secondo il rapporto, i detenuti sono affetti soprattutto da disturbi di natura psichica: oltre il 40% è risultato essere affetto da almeno una patologia psichiatrica, con differenze notevoli a seconda della regione considerata.
"Fra i disturbi psichici - precisa Fabio Voller, dirigente dell'Ars Toscana e coordinatore scientifico del progetto - prevalgono quelli da dipendenza da sostanze, diagnosticati nel 24% di tutto il campione e i disturbi nevrotici e di adattamento". Ai disturbi di salute mentale seguono per frequenza le malattie dell'apparato gastrointestinale, che si collocano al secondo posto per numero di diagnosi riscontrate, affliggendo il 14,5% degli arruolati. Si sottolinea come circa il 40% dei disturbi di questo grande gruppo di malattie sia costituito dalle patologie dei denti e del cavo orale, storicamente estremamente diffuse all'interno delle strutture penitenziarie e il 37,5% sia rappresentato da esofagiti, gastriti e ulcere gastro-duodenali, spesso legate allo stress anche all'utilizzo eccessivo di alcuni farmaci, come i Fans.
Fra le malattie infettive e parassitarie, che colpiscono l'11,5% di tutti i detenuti sottoposti a visita, l'epatite C costituisce la malattia infettiva più diffusa all'interno delle strutture penitenziarie partecipanti al nostro studio, con una prevalenza del 7,4%, seguita da epatite B e Aids che colpiscono entrambe il 2% degli arruolati. "L'epatite C - commenta ancora Voller - è probabilmente legata alla tossicodipendenza, ed incredibilmente riguarda in misura maggiore i detenuti italiani. Ma questo potrebbe dipendere solo dalla maggiore reticenza degli stranieri a sottoporsi agli screening infettivologici".
I tentativi di suicidio ed i gesti di autolesionismo rappresentano un'emergenza nel sistema carcerario italiano. Secondo quanto rilevato dai clinici, su 13.781 detenuti che presentavano questa informazione in cartella, 666 hanno messo in atto almeno un gesto autolesivo nel corso dell'ultimo anno di detenzione raggiungendo il valore complessivo di 4,5 atti ogni 100 detenuti. Spesso inoltre l'atto autolesivo è reiterato: mediamente infatti ogni detenuto ha compiuto questo gesto circa 2 volte. Secondo quanto rilevato dal nostro studio, il numero di detenuti che nel corso dell'ultimo anno di detenzione hanno tentato almeno una volta il suicidio è di 143 (l'1% del totale).
Su tutti i detenuti 'nuovi giunti da libertà', con o senza precedenti, che accedevano a 6 strutture detentive dal 3 febbraio al 3 giugno 2014, è stato effettuato uno screening, rappresentato da uno degli strumenti maggiormente utilizzati in questo ambito (scala di Blaauw). Nel caso di positività al test veniva applicato un protocollo specifico di prevenzione, con il coinvolgimento di una mini-équipe multidisciplinare integrata tra personale sanitario, del sociale e della giustizia. Circa il 53% dei nuovi giunti arruolati e sottoposti a valutazione per il rischio suicidio è risultato positivo: il 44% circa dei detenuti positivi alla scala di Blaauw presentava almeno una patologia e il 56% delle diagnosi rilevate era rappresentato dai disturbi psichici, soprattutto dal disturbo da dipendenza da sostanze.
"Nel nostro campione - sottolinea Caterina Silvestri, ricercatrice dell'Ars Toscana - oggetto dell'intervento di prevenzione non si sono verificati tentati suicidi durante la rilevazione". Nello studio sono state coinvolte 6 strutture detentive per minori, per un totale di 86 detenuti minorenni (65% ragazzi e 35% ragazze). L'età media è stata 17 anni e il gruppo etnico più rappresentato quello dell'Europa dell'Est (45% circa, con una percentuale che sfiora l'80% per quanto riguarda le femmine).
Il livello scolastico è risultato molto basso, con il 20% dei ragazzi che non ha conseguito alcun titolo di studio, suggerendo il fatto che questi minori sembrano sfuggire al controllo sociale, vivendo spesso in un grave stato di abbandono non solo familiare ma anche istituzionale. Circa il 40% del totale dei minori arruolati ha manifestato almeno una malattia, in particolar modo sono risultate essere maggiormente frequenti le patologie psichiatriche, coinvolgendo il 18,6% dei minorenni detenuti. Da sottolineare come si siano verificati 10 gesti autolesivi e 2 suicidi in questo gruppo: un fenomeno che evidenzia la necessità di intervenire, ancor più che nella popolazione detenuta adulta, con azioni volte a favorire il recupero sociale di questi soggetti.
Ansa, 10 aprile 2015
"Serve vigilare affinché la chiusura degli Opg, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari - ufficialmente sancita da inizio aprile - non rimanga sulla carta ma sia davvero un fatto acquisito e consolidato. Troppi segnali, che giungono da varie città italiane, indicano che molte di queste strutture continuano a ospitare detenuti con infermità psichica senza che nulla, se non formalmente, sia cambiato. Serve ricordare che quanti - nella follia - hanno commesso reati anche gravissimi debbono poter essere curati, in una cornice volta a restituire loro dignità e decoro, e non semplicemente internati sine die": cosi Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali, sulla chiusura degli Opg.
"Serve che si vigili e si governi questa fase di passaggio - aggiunge Mordeglia - nella quale vanno gestiti in modo nuovo sia i detenuti-pazienti degli Opg sia le nuove modalità di esecuzione della pena: una fase non semplice, non facile, non breve. Gli assistenti sociali sanno bene quanto gli Opg abbiano dimostrato, in questi anni, di non essere stati in grado di assicurare quel percorso di cura, riabilitazione e reinserimento che è alla base di ogni provvedimento restrittivo di uno stato di diritto. La loro chiusura non era assolutamente più rinviabile. Sono da stigmatizzare le manovre dilatorie messe in atto da alcune Regioni che tendono a non volersi assumere le responsabilità e i compiti che la legge assegna loro".
Per Mordeglia serve vigilare affinché ciò che è uscito dalla porta non rientri dalla finestra. "Le Rems, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, non possono e non devono diventare dei neo mini-manicomi: sarebbe il fallimento di tutto quel lungo e difficile percorso culturale, oltre che organizzativo, che, sia pure in ritardo anche rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale, sta lentamente allineando il nostro Paese a standard di decoro che sembravano dimenticati" conclude.
di Luca Fazio
Il Manifesto, 10 aprile 2015
L'omicida, Claudio Giardiello, imputato di bancarotta, ha ucciso a colpi di pistola un giudice, un avvocato e un coimputato. È entrato a Palazzo di Giustizia con un'arma in tasca esibendo un tesserino qualunque e dopo la strage è riuscito a scappare in moto fino a Vimercate, dove è stato arrestato dai carabinieri. Infuriano le polemiche sulla sicurezza di uno dei luoghi simbolo non solo della giustizia. Il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati deve ammettere: "Le falle nel dispositivo di sicurezza evidentemente ci sono state"
Voleva vendicarsi perché lo avevano rovinato. E ha scelto di farlo a Milano nel luogo che dovrebbe essere simbolo dell'inviolabilità e della sicurezza: Palazzo di Giustizia. L'uomo che ha compiuto la strage si chiama Claudio Giardiello, ha 57 anni, è titolare della società Magenta Immobiliare e ieri mattina alle 11 era in un' aula del terzo piano per rispondere di bancarotta fraudolenta. Incredibile che sia riuscito ad arrivarci armato di una pistola Beretta calibro 7.65 con due caricatori pieni.
Dei trenta colpi a disposizione ne ha utilizzati tredici. Tre persone sono rimaste uccise: l'avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani, 37 anni, il commercialista Giorgio Erba, coimputato nello stesso procedimento, e Fernando Ciampi, 72 anni, giudice della seconda sezione fallimentare del Tribunale di Milano. Le vittime potevano essere molte di più. L'omicida ha anche ferito Davide Limongelli, suo socio affari, e sparato alcuni colpi a vuoto contro il pm Luigi Orsi che rappresentava l'accusa. La sequenza da film che ha lasciato Milano col fiato sospeso è durata poco più di un'ora, lo sparatore è stato intercettato e bloccato vicino a un centro commerciale di Vimercate, a circa 20 chilometri dal tribunale.
Gli spari cinque minuti dopo le undici. In quel momento, in Prefettura, a meno di un chilometro dal luogo della strage, alla presenza del ministro degli Interni Alfano, si stava tenendo un vertice nazionale sulla sicurezza in vista dell'Expo. Comprensibile lo sgomento generale e l'imbarazzo delle istituzioni tutte. Dal presidente della Repubblica Mattarella fino all'ultimo usciere del Palazzo di Giustizia più sorvegliato d'Italia. Un luogo che, invece, poteva essere violato da chiunque. Mai successo prima, ha detto il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati, ma un'altra cosa l'ha dovuta ammettere: "Le falle nel dispositivo di sicurezza evidentemente ci sono state". Quali lo stabilirà il procuratore di Brescia Tommaso Buonanno, titolare delle indagini. Il caso è semplice da risolvere: i filmati delle telecamere diranno chi non ha fermato Giardiello. L'azienda che si occupa di vigilare agli ingressi del tribunale è la All System, la stessa che ha vinto l'appalto per il sito dell'Expo.
Come è entrato? Forse nella maniera più semplice. "È possibile - ha spiegato Bruti Liberati - dall'ingresso di via Manara presentando un documento falso, lì non c'è metal detector perché è un ingresso riservato al personale della giustizia e agli avvocati. Basta presentare un documento in una corsia riservata". Una leggerezza banale ma grave. Tutto ciò, in politica, si traduce in un coro di "inammissibili falle nel sistema di sicurezza" e nel governo che si dice "pronto a riferire in aula".
Misteri ce ne sono pochi. Dopo aver eluso la sorveglianza con un documento falso, l'imprenditore sale al terzo piano ed entra nell'aula dove si tiene il suo processo per fallimento. Immediatamente spara nel petto al giovane avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani, quindi rivolge l'arma contro il suo coimputato Giorgio Erba (morirà poco dopo al Policlinico) e ferisce gravemente un terzo uomo, Davide Limongelli (suo nipote). Poi esce dall'aula, scende al secondo piano e si infila nella stanza del giudice Fernando Ciampi, il quale era stato citato come testimone al processo poiché in precedenza aveva emesso una sentenza per il fallimento di una società collegata alla bancarotta della Magenta Immobiliare. Anche la fuga ha dell'incredibile. In quel momento l'uomo è braccato, tutti hanno sentito gli spari, nel tribunale è il caos, c'è chi scappa a chi si barrica nelle aule, in strada si riversano centinaia di persone. Eppure Claudio Giardiello esce, inforca il suo scooter e si dirige verso Brugherio (Brianza). Dove risiede. Non una fuga dunque. Secondo i carabinieri che lo fermano, voleva uccidere un altro uomo che sarebbe stato responsabile della sua bancarotta.
Come può un uomo disperato e senza un piano scappare in questo modo dopo aver ucciso tre persone? Il procuratore capo Bruti Liberati quasi non ci sta a rispondere: "Tutto si è svolto nel giro di qualche minuto e la cattura è avvenuta in tempi strettissimi". Lo conferma un generale dei carabinieri: "Le cose professionalmente sono andate bene, la catena di risposta ha funzionato". Spiegazioni che non bastano per placare le polemiche sulla scarsa sicurezza di un luogo che da oggi non sarà mai più come prima. L'omicida, infatti, dopo aver ucciso ha percorso tre piani senza incontrare agenti di polizia ed è riuscito addirittura a lasciare Milano. In queste ore non c'è niente di più facile che raccogliere testimonianze allarmate di chi lavora a Palazzo di Giustizia, tutti sono sconvolti e raccontano episodi che fanno pensare a una struttura colabrodo.
Ma chi è Giardiello? Nato a Benevento nel 1958, lavora nel settore dell'edilizia ma da diversi anni le sue aziende sono entrate in crisi. La prima è fallita nel 2008, la seconda nel 2012. Sembra che il bilancio della società Magenta fosse in passivo di quasi 3 milioni di euro. Un avvocato che lo ha avuto come cliente, lo descrive come un soggetto irruento e difficile da gestire. La sua ex moglie è scioccata: "Mai avrei pensato che fosse così disperato, non immaginavo che potesse fare una cosa simile".
di Livia Pomodoro (Magistrato)
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
Oggi è una giornata davvero triste: le immagini che scorrono in televisione quelle delle famose dirette televisive oggi dal Palazzo di Giustizia di Milano per chi come me da quelle stanze vi è appena uscita dopo 50 anni di servizio sono estremamente dolorose e riaprono ferite mai chiuse.
Per chi come me ha vissuto tante altre situazioni di violenza, ferocia, odio ed ha visto cadere accanto a se tanti valorosi colleghi che, tutti, hanno creduto in un ideale di giustizia ed armonia sociale è un momento particolarmente drammatico.
Conoscevo il giudice Ciampi da lungo tempo non le altre vittime, ma sento che il loro destino di morte non può essere in questo momento disgiunto né avere valore diverso se non quello del comune rimpianto per queste vite spezzate.
Il Palazzo di Giustizia di Milano uno dei più grandi d'Italia è oggi organizzato come una grande casa di vetro in vista del grande evento Expo e tutto ciò è stato immaginato e realizzato soprattutto perché ai cittadini fosse fornita l'opportunità di avere un trasparente luogo di risoluzione pacifica dei conflitti: ciò che è accaduto è un grandissimo vulnus.
Questa violazione non è solo quella relativa ad un luogo per eccellenza deputato appunto all'amministrazione della giustizia, ma è anche e soprattutto, al di là di ogni questione relativa alla sicurezza del luogo di lavoro, è un'offesa grave all'ordinato svolgimento della vita civile.
Il clima di insofferenza di faziosità, di violenza e talora di odio che sembra essere il luogo comune di questo momento storico del nostro paese produce, inevitabilmente, effetti terribili come quelli di cui oggi siamo stati spettatori. Credo che su questo sarà necessario riflettere nelle prossime ore e nei prossimi giorni perché oltre alle ovvie considerazioni sulle esasperazioni di una difficile contingenza economica, alle ovvie considerazioni sugli steccati sempre più alti di incomprensione tra coloro che gestiscono la cosa pubblica e i cittadini, oltre al dolore della perdita di vite umane che in un giorno qualsiasi si trovavano in Tribunale per il normale disbrigo delle proprie vicende giudiziarie o per fare solo il proprio dovere di funzionari dello Stato, perché oltre a tutto ciò si ritrovino le ragioni di una buona convivenza che consenta ai cittadini di sapere che i conflitti, anche quelli più aspri, non si risolvono con le armi né con l'eliminazione violenta degli avversari, ma con l'applicazione delle leggi riconosciute da tutti da parte di chi è chiamato a svolgere con onestà, correttezza e responsabilità la difficile arte del giudicare. Che ci sia di insegnamento ciò che oggi ci ha prodotto un così grande dolore non solo perché non si ripeta ma perché si ritrovino davvero i valori che uniscono e che comunque fanno sentire i magistrati, i funzionari, tutti quelli che operano all'interno dell'ordine giudiziario orgogliosi e fieri del loro mestiere così riconosciuto da tutti.
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