di Andrea Colombo
Il Manifesto, 29 luglio 2021
Riforma Cartabia. La Lega chiede lo stralcio anche per i reati di droga e stupro. Domani il testo in aula. La riunione decisiva della commissione giustizia della Camera sulla riforma Cartabia, prevista per ieri sera, è slittata a questa mattina. Il governo presenterà la sua proposta complessiva e, in caso di accordo di tutta la maggioranza, non ci sarà forse bisogno della fiducia: potrebbero bastare tempi contingentati per la discussione. Dopo una giornata nella quale aveva prevalso il pessimismo, l'annuncio del rinvio ha aperto uno squarcio roseo. "La sintesi è vicina", ha annunciato il presidente della commissione Perantoni.
A sbloccare la situazione potrebbe essere stata la piroetta della Lega. Dopo aver ripetuto sino a ieri mattina che il testo Cartabia non doveva essere rimaneggiato ha cambiato completamente posizione in serata. "La priorità è ridurre i tempi dei processi ma al contempo il massimo impegno per evitare che vadano in fumo i processi per mafia, traffico di stupefacenti e violenza sessuale", annuncia la responsabile della giustizia Giulia Bongiorno. Salvini conferma poco dopo: "Vadano fino in fondo anche i processi per droga e stupro". La Lega si è evidentemente resa conto di non poter impedire l'accordo con i 5S sull'esclusione dei reati di mafia dalla improcedibilità e ha deciso di provare a intestarsi la mediazione, rilanciando anzi con l'aggiunta dei reati di droga e violenza sessuale alla lista di quelli esclusi dalla improcedibilità. L'inversione di marcia, comunque, potrebbe aprire la strada all'intesa sin qui ostacolata soprattutto dal pollice verso leghista.
Con l'abituale stile indiretto, è intervenuto lo stesso capo dello Stato. Nella cerimonia del Ventaglio ha ricordato che nelle riforme "occorre praticare una grande capacità di ascolto e mediazione. Ma poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci rispettando gli impegni assunti". L'allusione alla riforma della giustizia non potrebbe essere più chiara.
La riunione della commissione Giustizia era fissata per le 18.30 di ieri. Avrebbe dovuto iniziare a votare i 400 emendamenti rimasti in campo, previo parere del governo, cioè della ministra Cartabia che in mattinata aveva incontrato i capigruppo di maggioranza senza però ancora affrontare i nodi più critici. Tra gli emendamenti esaminati ieri il governo darà parere positivo solo su tre, due del Pd e uno dei 5S. Il governo avrebbe preferito iniziare a votare già ieri sera gli emendamenti già esaminati. Il M5S ha però rifiutato di procedere prima di conoscere la proposta del governo. La giornata chiave sarà dunque oggi e si articolerà su tre tavoli: quello del cdm di stamattina che si occuperà proprio della riforma, il tavolo tecnico che sta lavorando materialmente al testo e la commissione.
l'ottimismo di ieri sera però è in contrasto stridente con il clima plumbeo della giornata. Forse è solo la proverbiale difficoltà dell'ultimo miglio ma certo ieri lo stato della trattativa sulla riforma della giustizia, in aula domani, registrava caos assoluto. L'accordo sembrava essersi allontanato. Conte ha alzato la posta, mettendo in discussione anche il passaggio della riforma che incarica il Parlamento di indicare alle Procure i criteri sulle priorità dell'azione penale. Non è la delega alle Camere sulle priorità, come in molti paesi tra cui gli Usa. Siamo al semplice suggerimento ma i magistrati temono che si tratti di un passo irreversibile in quella direzione: il capitolo è appaiato alla prescrizione nelle note critiche che il plenum del Csm voterà oggi.
Il potere togato chiama. Conte e i 5S rispondono. Uscendo da Montecitorio, dopo la seconda tornata di incontri con i parlamentari pentastellati sulla riforma, l'ex premier apre il fuoco: "In altri ordinamenti indirizzi del genere sono previsti però conosciamo i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura. Ritengo che quella norma sia critica e sia meglio lasciare appieno il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale". È un rilancio che fa saltare i nervi al governo che stavolta punta i piedi. Nessuna nuova modifica. Lo stralcio dell'improcedibilità anche per le imputazioni di mafia che non prevedono l'ergastolo è l'ultima frontiera. Però Il rilancio della Lega da un lato e la presa di posizione del Csm contro l'indirizzo del Parlamento sui criteri, che sarà tassativa, dall'altro complicano tutto. L'accordo è possibile, forse vicino. Ma tutt'altro che certo.
di Maria Rita Parsi*
angelipress.com, 29 luglio 2021
Mentre scrivo, penso alle "Lettere dal Carcere" di Antonio Gramsci. E mi chiedo quali lettere dal carcere, oggi, potrebbero, inviare al Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, quelli che - colpevoli, presunti colpevoli o, perfino, innocenti - stanno scontando, in carcere, la loro pena. Quei "cattivi" sono "doppiamente" imprigionati, proprio nel senso che la radice latina della parola suggerisce: "Captivus" ovvero "Prigioniero".
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 29 luglio 2021
Il lavoro in carcere dovrebbe rappresentare uno dei pilastri della rieducazione dei condannati, ma anche un investimento sulla sicurezza del Paese: penso al problema della recidiva, che tra chi sconta la pena in cella è altissima, intorno al 70%. Insomma, il lavoro dei detenuti è un'assicurazione sul futuro di tutti. Ma oggi è visto come una concessione o un favore. Sono pochissimi, il 5 o 6%, i reclusi che fanno un lavoro vero, con formazione, contratto e stipendio.
di Simona Musco
Il Dubbio, 29 luglio 2021
Critiche alla norma sull'improcedibilità e sulla sulla possibilità, per il Parlamento, di definire dei criteri di priorità nella trattazione degli affari: "A rischio il rapporto tra poteri". "Rilevanti e drammatiche potrebbero essere le ricadute pratiche" della nuova prescrizione, che prevede l'improcedibilità, "in ragione della rilevante situazione di criticità di molte delle Corti d'appello italiane".
È questo l'allarme contenuto nel parere sulla riforma del processo penale elaborato sesta commissione del Consiglio superiore della magistratura e che sarà giovedì all'esame del plenum. Un parere diviso in due parti, la prima delle quali si concentra proprio sul punto più discusso dalla riforma, oggetto di fibrillazioni interne all'esecutivo, soprattutto per la difesa strenua, da parte del M5S, della norma blocca- prescrizione voluta da Alfonso Bonafede.
La riforma, secondo la sesta Commissione, "presenta numerosi profili di criticità", dal momento che l'improcedibilità entrerebbe in frizione, in primo luogo, "con il principio di obbligatorietà dell'azione penale", rappresentando una "ingiustificata e irrazionale rinuncia dello Stato al dovere di accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità sul piano penale, rispetto ad un reato certamente non estinto".
Insomma, nonostante "la persistente obbligatorietà dell'azione penale", la stessa non potrebbe più essere esercitata. Ma la norma, secondo il Csm, violerebbe anche il principio di uguaglianza. E per spiegarlo, la Commissione tira fuori un esempio paradossale. Supponendo che il giudizio di primo grado di un processo per fatti puniti con pene elevate "sia durato dieci anni e che la sentenza sia intervenuta prima della prescrizione del reato - si legge nel parere - la causa di improcedibilità non si avvererebbe se il giudizio di appello fosse, comunque, definito in due anni e quello di Cassazione entro un anno: dunque, un processo durato tredici anni si potrebbe concludere, comunque, con una condanna definitiva". Dall'altra parte, nel caso in cui, per lo stesso fatto, il processo di primo grado fosse definito in pochi mesi, una durata in appello superiore ai due anni comporterebbe l'improcedibilità dell'azione, con la conseguenza che "un processo durato poco più di due anni dovrebbe essere definito senza accertamento del fatto e con una sentenza di non doversi procedere". Conseguenze "palesemente irragionevoli", secondo il Csm, che determinerebbero "una sperequata attuazione concreta del diritto alla ragionevole durata del processo".
Ma anche l'eccezione prevista per i delitti puniti con l'ergastolo rischia, secondo la Commissione, "di creare notevoli inconvenienti sul piano pratico". L'assenza di un termine per la definizione del giudizio di secondo grado, data la situazione drammatica di alcune Corti d'appello, "porterebbe, infatti, in specie se l'imputato non fosse detenuto, a postergare la trattazione di questi giudizi oltre il termine di due anni, con l'eventualità, in caso di esclusione della sussistenza di una delle aggravanti che determinano la pena dell'ergastolo, di dover poi dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale".
I dati parlano chiaro: in almeno 10 Corti d'appello su 29 (stando ai dati pre- covid), il disposition time supera i due anni. I tempi medi registrati negli ultimi anni per un processo d'appello oscillano, dunque, tra i quattro e i cinque anni, motivo per cui, secondo Palazzo dei Marescialli, "la previsione di un termine di durata pari a due anni (uno nel giudizio di Cassazione), prorogabile solo in casi determinati e per tempo breve, finirebbe per non essere allineata neppure con il dato reale". Tre anni in appello, stando al parere, sarebbero dunque una soluzione più coerente, con possibilità di proroga di due anni "in modo da allineare la previsione normativa al dato reale registrato in molte realtà giudiziarie territoriali".
Insomma, se proprio risulta necessario contingentare i tempi dell'appello, meglio farlo rimanendo fedeli alla media attuale, pur se drammaticamente superiore a quella europea. Anche perché per migliorare la situazione, secondo il Csm, sarebbe necessario intervenire aumentando il personale amministrativo e togato, migliorando l'edilizia giudiziaria, l'informatizzazione degli uffici e attraverso un'azione di deflazione della materia penale con "una razionale opera di depenalizzazione", pena una estremizzazione delle difficoltà di uffici già in sofferenza. L'improcedibilità, secondo il Csm, produrrà anche un altro effetto: l'aumento del numero delle impugnazioni, "con conseguente aggravio del carico di lavoro degli uffici giudiziari di secondo grado e di legittimità".
Critiche anche sulla cosiddetta "discovery coatta" in caso di mancato esercizio dell'azione penale o di mancata richiesta di archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari ordinarie e di sei mesi per i casi più complessi. Un rimedio che, agli occhi dei consiglieri del Csm, "sembra non velocizzare la conclusione della fase in questione, né garantire maggiormente l'indagato e la persona offesa e rischia inoltre di incidere in maniera assai consistente sulle scelte del pubblico ministero, sino a vanificare l'esito di sforzi investigativi impegnativi".
Così come arriva il niet sulla possibilità, per il Parlamento, di definire dei criteri di priorità nella trattazione degli affari. Ciò, secondo il Csm, rischia infatti di sbilanciare "l'attuale assetto dei rapporti tra i poteri dello Stato", in quanto il potere legislativo potrebbe così "orientare" la funzione giudiziaria sulla base dei valori delle maggioranze politiche del momento. Ciò che conta, invece, è "la condizione oggettiva dell'ufficio e della realtà criminale insistente nel territorio ove esso si colloca". E così facendo, i criteri di priorità, "da mero strumento di organizzazione dell'attività interna degli uffici requirenti, diventeranno una modalità per orientare la funzione giurisdizionale verso il conseguimento di specifici obiettivi di politica criminale".
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 29 luglio 2021
Tra i due comandanti il colpevole è sempre l'altro. È la tesi che ieri mattina hanno sostenuto davanti al Tribunale del Riesame di Napoli i legali di Gaetano Manganelli e Pasquale Colucci, rispettivamente comandante del carcere di Santa Maria Capua Vetere e comandante del carcere napoletano di Secondigliano, ma Colucci era anche comandante del "Gruppo di Supporto agli Interventi", che il 6 aprile del 2020 ha dato vita ad "un'orribile mattanza" (come scrive il gip) nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. A essere messa in discussione è innanzitutto la catena di comando che quel giorno, per quel che ha scritto il gip nell'ordinanza che ha portato a 52 misure nei confronti di agenti e dirigenti penitenziari, non ha assolutamente funzionato.
Giuseppe Stellato, legale di Gaetano Manganelli, attualmente ai domiciliari, dice: "Il nostro assistito non ha partecipato, né disposto, né tollerato la perquisizione, ma soprattutto le modalità della stessa. Perché in questo processo il tema non è che si sia fatta la perquisizione straordinaria, che era un'azione assolutamente possibile, e secondo me anche legittima. Il problema è di come è stata fatta. Manganelli nei pestaggi non c'è. Non era presente, ma addirittura la catena di comando della perquisizione passa attraverso il direttore del Dap e il responsabile dell'Unità di sicurezza, cioè Pasquale Colucci, Istituita ad hoc per la vicenda di Santa Maria. Per me la catena di comando, parte da Fullone e finisce a Colucci".
Per la Procura era presente l'aggiunto, Alessandro Milita, il quale ha sostenuto che le chat allegate anche nell'ordinanza, sono chiare: Manganelli sapeva che c'era la perquisizione e ha indicato anche i reparti in cui farla. "Certo, sapeva, ma non ha dato indicazione agli agenti di esercitare violenza nei confronti dei detenuti. Il problema - ha obiettato ancora l'avvocato Giuseppe Stellato - non è la perquisizione, ma la modalità esecutiva e chi l'ha voluta".
L'avvocato ha chiesto la scarcerazione per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
L'avvocato Domenico Scarpone, che con Carlo De Benedictis difende Pasquale Colucci, anche lui ai domiciliari, ha innanzitutto impugnato il provvedimento sia dal punto di vista dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. "Abbiamo fatto un discorso per ciascun capo di imputazione che viene ascritto a Colucci - spiega il legale. Colucci risponde per la stragrande maggioranza dei capi di imputazione sebbene non abbia messo materialmente in essere atti violenti nei confronti dei detenuti". La tesi del gip è che lui aveva il potere di impedire ai suoi uomini di usare violenza nei confronti dei detenuti. "In realtà Colucci - ha sostenuto il legale - è arrivato ad operazione già cominciata". E a proposito delle responsabilità sulla catena di comando, il legale ha esposto la sua tesi: "All'interno del carcere è il comandante che è responsabile, ovvero Manganelli. Tanto è vero che il giorno prima, il 5 aprile 2020, quando c'era in atto una contestazione da parte dei detenuti, è arrivato il nucleo esterno, ma il comandante ha ritenuto di non farli entrare perché stava gestendo lui la protesta". Ora si aspettano le determinazioni del Riesame, che ha tempo per emettere il provvedimento fino al 29 luglio.
Intanto il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, ha scritto al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, chiedendo di integrare la Commissione ispettiva istituita dal Dap "per fare luce sull'origine delle rivolte dei detenuti avvenute negli istituti" composta da sole figure interne all'Amministrazione penitenziaria. Ciambriello ha chiesto di "integrarla con figure di terzietà capaci di uno sguardo multiplo e riassuntivo, con un profilo non artefatto e un ruolo di osservatori super partes".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2021
Lo ha stabilito la III Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 25590 depositata ieri. No alla revoca del consenso nell'applicazione della pena su richiesta una volta raggiunto l'accordo col Pm. L'articolo 446, co. 5, cod. proc. pen. (Richiesta di applicazione della pena e consenso), allorché afferma che "il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato", infatti si riferisce alla verifica dell'eventuale sussistenza di un vizio del consenso. Dunque "non attiene e non consente" la revoca del consenso stesso.
Lo ha stabilito la III Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 25590 depositata oggi (segnalata per il Massimario), dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per favoreggiamento della prostituzione. L'imputato infatti dopo la notifica del decreto di giudizio immediato scelse di definire il processo con i riti alternativi, rinunciando così al processo ordinario ma poi, a seguito dell'accordo col Pm, nell'udienza fissata dal Gip per la decisione revocò il consenso al patteggiamento.
Per la Suprema corte dunque va affermato che: "la notifica del decreto di giudizio immediato, che contiene l'indicazione che il processo potrà giungere alla definizione mediante il patteggiamento e la successiva formulazione dell'istanza da parte del procuratore speciale, a cui è stata conferita, come nel caso in esame, specifica procura speciale per la definizione del processo ex 444 cod. proc. pen. o con altri riti alternativi, consente di ritenere che la volontà dell'imputato si sia correttamente formata ed espressa". Del resto, prosegue la decisione, nel ricorso non si prospetta l'esistenza di un vizio della volontà ma piuttosto il "ripensamento dell'imputato sul percorso intrapreso per essere giudicato con il rito ordinario".
In tema di patteggiamento, prosegue la Corte, quanto alla revocabilità del consenso, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che l'accordo tra l'imputato e il Pm costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra (Cass n. 48900/2015, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato).
Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 12195/2019) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti che "l'accordo tra l'imputato e il Pm costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (qui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo).
Infine, nella sentenza "Rinaldi" (n. 55124/2016) si è ritenuto "abnorme", in quanto determina "un'indebita regressione del procedimento", l'ordinanza del Tribunale che dispone la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, il quale, ritenendo erroneamente revocabile il consenso all'applicazione della pena da parte dell'imputato, prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice, aveva disposto il rinvio a giudizio. La medesima decisione ha altresì rilevato che l'articolo 447 comma 3 cod. proc. pen. prevede che "durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile sicché sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta possa invece essere revocata".
Sbaglia infine il ricorrente ad invocare l'applicazione dell'articolo 99 comma 2 cod. proc, pen. ("L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice"), in quanto nel caso in esame "dopo l'accordo è intervenuto il provvedimento del giudice, che è consistito nella fissazione dell'udienza per la definizione del processo".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2021
Pienamente possibile la consumazione del reato di violenza sessuale, attraverso l'uso esclusivo dei social, da parte di chi coarti la volontà della vittima richiedendole l'invio di un video in cui la si veda praticare atti sessuali di autoerotismo sotto la minaccia di diffondere ad altri la foto osé, già ricevuta e magari pure ottenuta spontaneamente. L'iniziale invio di una propria foto nuda non esclude l'assenza di consenso a ulteriori e successive richieste del medesimo tenore agite appunto attraverso la minaccia dell'invio on line ad altri.
La volontà di non vedere postata ad amici e conoscenti la propria foto intima è sufficiente a integrare quella lesione dell'autodeterminazione sessuale della vittima, che appunto cede ad altre richieste di invio di foto proprio e solo per scongiurare l'avverarsi della minaccia. La richiesta - infine - di auto-filmarsi durante la masturbazione e inviare il video all'autore della minaccia se non viene eseguita è violenza sessuale nella forma tentata.
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 29581/2021 - ha perciò confermato la condanna per il tentativo del reato previsto dall'articolo 609 bis del Codice penale, nei confronti del ricorrente che contestava l'avvenuta o tentata invasione del corpo altrui perché non aveva mai né toccato né incontrato la vittima delle minacce. Infatti, è ormai orientamento diffuso intravedere la violenza sessuale nell'invasione della sfera dell'autodeterminazione della vittima non solo a subire, ma anche a praticare atti sessuali che comunque ne coinvolgano la corporeità. Siamo ben al di là del vecchio concetto di congiungimento carnale violento o abusivo o fraudolento. Concezione di per sé restrittiva della sfera sessuale e ulteriormente superata soprattutto dagli attuali fenomeni di comunicazione invasiva e diffusiva realizzata attraverso i mezzi telematici così spesso infarciti di contenuti a sfondo sessuale.
Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto irrilevante che la minore oggetto delle richieste -di un astuto ladro di profili di suoi amici e di terzi - non avesse ceduto all'ultima richiesta di quest'ultimo, ma si fosse recata alla Polizia per denunciarlo. Da ciò dice la Cassazione non si può desumere l'assenza di un perdurante stato di angoscia in una ragazzina oggetto di continue e risalenti richieste di invio di messaggi e immagini relative alle sue parti intime e all'intera sua corporeità, pur in assenza del soddisfacimento strettamente sessuale del molestatore anche se nascosto da plurime identità, ma individuato come essere sempre lui dalla stessa vittima. Ciò che rileva non è il piacere sessuale raggiunto o solo perseguito dall'autore del reato, ma è la violenza subita dalla vittima che si sente costretta a compiere atti involgenti la propria sfera sessuale.
di Alessandro Parrotta
Il Dubbio, 29 luglio 2021
La riforma della Giustizia si rende assolutamente necessaria, non solo per i giustamente pressanti inviti dell'Unione Europea, ma anche per semplici ragioni domestiche che attengono al miglioramento di un servizio per l'appunto quello della Giustizia, che ad oggi presenta molteplici criticità affrontate a soli colpi di scure.
Le criticità, dovute ai tagli applicati ad un servizio essenziale come quello dell'amministrazione della Giustizia, hanno disvelato tutte le criticità della pandemia. Nonostante tutti gli aspetti negativi, l'emergenza sanitaria ha avuto anche il merito di renderci consapevoli di quelle che sono le lacune ora non più procrastinabili. La riforma è complessa: costituita da moltissimi emendamenti, a commento dei quali sono intervenute autorevoli figure tra i quali: Marcello Daniele, Paolo Ferrua, Renzo Orlandi, Adolfo Scalfati, infine, Giorgio Spangher, i quali hanno sollevato condivisibili perplessità in ordine al tema più discusso e controverso della riforma: la prescrizione.
All'articolo 14 del d.d.l. A.C. 2435 viene confermata la regola introdotta con la l. n. 3/2019, ai sensi della quale con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione che di condanna, opera il blocco della prescrizione. Si legge nel nuovo art. 161 bis c.p. (Cessazione del corso della prescrizione): "Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado". Lo scrivente ha già avuto modo di discuterne ampiamente, anche su queste stesse pagine, e pertanto ci si limiterà a rilevare come la previsione così configurata, seppur da contestualizzare alla luce di tutte le nuove modifiche, continua a non ritenersi accoglibile perché fonda questa le proprie ragioni su un presupposto errato che vede nella prescrizione il problema della mancata definizione dei processi, più che un sintomo di un problema endemico dello stesso, causato da anni di non curanza del settore Giustizia da parte delle Istituzioni.
Il successivo articolo 14-bis sulla improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione statuisce che, al fine di assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, la mancata definizione processuale entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale. Una rischiosa trasformazione dell'Istituto della prescrizione, che maschera la stessa in un termine di natura meramente processuale, col venir meno di tutta la tutela fornita dalla natura sostanziale dell'Istituto, con il rischio che sospensioni come quelle accordate per affrontare l'emergenza Covid lo scorso anno divengano sempre ammissibili, senza che vi si possa opporre alcuna argomentazione che fondi le proprie ragioni su diritti costituzionalmente garantiti.
Non solo, alla luce delle modifiche di cui all'art. 12 comma 3, lett. b) AC. 2435, laddove si prevede che i termini massimi di durata dei vari gradi di giudizio possano essere stabiliti in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, con cadenza biennale in relazione a ciascun ufficio e tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari, sposta ulteriormente il piano della disciplina della prescrizione da un livello di rango costituzionale sostanziale, ad un livello meramente procedurale che, a parere di chi scrive, non può essere accettato.
Ancora, è il caso di far presente che una recente pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 83, c. IX, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente c. VII, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. La norma, censurata, prevedendo una regola di sospensione del termine prescrizionale che viene rimessa alla discrezionalità e alle necessità delle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario non può essere considerata un'ipotesi riconducibile a quelle previste in seno all'art. 159 del Codice penale.
Alla luce di quanto sopra, ci si chiede, pertanto, come sarà giustificabile l'Istituto dell'improcedibilità a breve sottoposto al voto delle Camere, anche e soprattutto considerando che tali termini prescrizionali saranno sottoposti a modifiche biennali secondo quanto ritenuto opportuno dal CSM, avuto a riguardo le esigenze di ciascun ufficio. Il risultato, pertanto, sarà quello di avere da un lato la classica prescrizione processuale, così come l'abbiamo conosciuta, che verrà interrotta a seguito della sentenza di primo grado, sia questa di assoluzione e condanna e, dall'altra, una prescrizione di carattere procedurale che potrà variare nel corso degli anni.
L'improcedibilità, così studiata, è confliggente con il diritto sostanziale sotto plurimi punti di vista. In primis, il coordinamento teorico giuridico con l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), nella parte in cui questa verrà interrotta da un criterio di carattere processuale. Il problema qui evidenziato da esponenti della dottrina, tra cui i succitati, presenta profili simili a quelli sin ora discussi: il dispiegamento degli effetti di una norma di carattere meramente procedurale su Istituti costituzionalmente disciplinati.
Il processo non può estinguersi per una mera decorrenza dei termini, senza che sia estinto anche il reato, ovvero previa una modifica dell'art. 112 Cost. sull'obbligatorietà dell'azione penale. Non è ammissibile che il processo venga meno, senza che sia venuto meno anche il reato, per l'ovvia lesione che deriverebbe al succitato articolo. L'empasse è evidente: se il perseguimento del reato è obbligatorio ex art. 112 Cost., di conseguenza non è ammissibile che una mera improcedibilità paralizzi l'azione dell'Accusa, essendo il reato non ancora estinto in virtù dell'integrale decorrenza della prescrizione di natura sostanziale.
Minor preoccupazione desta il coordinamento con la disciplina dell'azione civile. All'uopo, infatti, la riforma, all'art. 578 c.p.p., se emendato, prevede che in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, seguita da una declaratoria di improcedibilità, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.
In ultimo, ma non meno importante, è l'ulteriore difficoltà di giustificare la sostanziale introduzione, seppur indirettamente, nel nostro ordinamento, di una reformatio in peius. Con grande attenzione ed esperienza rilevano i professori succitati che la sentenza di improcedibilità, intervenente eventualmente in appello, comporterà una sostanziale reformatio in peius della precedente assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, vedendosi l'imputato costretto a vedersi sì assolto, ma per l'intervenuta improcedibilità e non già per assoluzione a seguito di accertamento dei fatti, ovvero per estinzione del reato. Tra i vari aspetti qui esaminati quest'ultimo appare tra quelli più critici, in quanto va a scalfire un ulteriore aspetto di carattere costituzionale e, pertanto, inviolabile del nostro ordinamento. La bocciatura giunge anche dallo stesso CSM, preoccupato che termini di procedibilità così brevi impediscano la trattazione di un gran numero di processi, nonché aggravino ulteriormente le Corti d'Appello, essendo prevedibile che molte saranno le difese che decideranno di percorrere la via del secondo o terzo grado di giudizio come previsto per legge. Fulvio Gigliotti, componente del CSM, attentamente rileva che i tempi medi della Giustizia in secondo grado sono di gran lunga superiori ai due anni, arrivando anche a 4-5 anni nelle Corti meno virtuose.
Una discussione maggiormente approfondita attorno alla riforma è doverosa. Considerate le richieste che giungono dalle sedi europee e la fretta di ottenere lo sblocco definitivo dei fondi del Recovery Fund, non si può accettare che principi basilari del nostro ordinamento, cristallizzati da lustri di curata Giurisprudenza, si vedano capovolti per eccessiva premura. Come osservava l'indimenticato Goethe, è il caso di procedere senza fretta, ma senza sosta.
di Giuseppe Gargani
Il Dubbio, 29 luglio 2021
Nessuno poteva immaginare che negli anni 2000 si potesse ancora discettare sul problema della libertà, sui suoi inevitabili limiti, riferiti ai singoli individui, necessari per esaltare la libertà di tutti, avendo la Costituzione risolto questi problemi recuperando la cultura filosofica dell'800 e del 900 e le battaglie politiche per l'affermazione dei diritti fondamentali. Non solo in un periodo di pandemia ma nell'epoca moderna ogni cittadino è responsabile della salvezza e della libertà dell'altro.
Inoltre nessuno poteva immaginare che sui problemi della giustizia e della magistratura ci fossero ancora oggi cultori del diritto che affiancano i pm nella critica spietata che essi fanno alla riforma proposta dalla ministra della Giustizia per difendere il loro anomalo potere che vogliono senza limiti e con un processo senza scadenze. Il procuratore Gratteri, che è stato ascoltato dal Parlamento, sa bene che la lunghezza dei processi dipende dai pm quando portano avanti indagini che finiscono nel nulla!
La cultura dunque non aiuta alla comprensione dei fenomeni, ma alimenta le paure e offusca la politica approfittando dell'emergenza sanitaria che dovrebbe determinare invece una maggiore solidarietà nella comunità civile. Se un filosofo come Giorgio Agamben, che mi dicono essere molto influente, arriva a dirci che il "Green pass discrimina ingiustamente ed esclude dalla vita sociale quanti rifiutano di vaccinarsi", vuol dire che tutte le battaglie combattute per conquistare, non gli egoismi individuali, ma la libertà di tutti non sono più valide e non sono più istruttive. L'individualismo sfrenato ferma il progresso della umanità.
Sul problema della giustizia la situazione è ancora più complicata se un cultore del diritto come Giuseppe Conte si aggiunge al coro di quelli che dicono che con la riforma Cartabia "saltano" i processi e in particolare, per sollecitare le mozioni dell'opinione pubblica, dicono che salta il processo del ponte Morandi di Genova: siamo a una demagogia sfrenata e bugiarda insopportabile. Mettiamo le cose in ordine. La ministra della Giustizia ha presentato sostanziali emendamenti allo sciagurato disegno di legge del ministro Bonafede: non si tratta di una riforma che sconvolge o cambia la giustizia e la magistratura come sarebbe doveroso per le istituzioni, ma un inizio coraggioso che vuole far recuperare il prestigio e il ruolo dello Stato nel processo penale rispetto alla pretesa punitiva e vendicativa che ha caratterizzato la propaganda degli ultimi anni del Movimento 5Stelle e della Lega. Questa cattiva propaganda ha fatto crescere un populismo dannoso per la comunità civile e per le istituzioni.
Oggi siamo in grado di verificare, dopo tre anni dalle elezioni del 2018, che tutto quello che è stato detto, che è stato promesso e, ahimè, anche realizzato in Parlamento non è più è vero, e deve essere in ogni caso modificato per ristabilire un equilibrio e una normalità: il governo Draghi è benemerito perché ha dato inizio a un'altra storia. Orbene le norme proposte dal governo in materia di giustizia fanno riferimento a quelle programmatiche della Costituzione e sono tradotte in norme per cambiare il ruolo del giudice che non può essere più colui che stabilisce burocraticamente le sanzioni previste dal codice, ma deve diventare il dominus del processo che tiene conto della tenuità del fatto, della riparazione dei danni da parte dell'imputato, che non condanna al carcere se il reato non suscita allarme, che valuta le misure alternative, il potenziamento della messa alla prova, che valuta l'area della non punibilità dei fatti di lieve entità insieme l'ampliamento dei riti alternativi. Insomma una "giustizia riparativa" come è stato detto che dovrebbe costituire un monito per l'opinione pubblica che la pena serve per rieducare, e non per relegare il colpevole fuori dalla società. Questa è la mitezza del diritto e il ruolo prestigioso dello Stato, queste le conquiste moderne da Beccaria e da Filangieri in poi dimenticate nell'ultimo periodo da una classe dirigente sprovveduta e senza cultura istituzionale.
La riforma contiene tante cose positive ma la polemica si appunta soltanto sul problema delle prescrizioni. La durata del processo nell'epoca moderna è fondamentale per l'efficienza democratica e la convivenza civile e dunque deve essere "ragionevole" non illimitata. Stabilire tempi precisi significa potenziare il ruolo del giudice.
Il disegno di legge del precedente governo risolveva il problema eliminando la prescrizione, condannando il processo a una durata illimitata. Erano proposte oscurantiste, da acien regime e sono state modificate in un rapporto trasparente con la richiesta dei cittadini.
I quali devono rendersi conto che il magistrato non deve operare un controllo di legalità, come promuovere indagini alla ricerca di possibili reati, ma deve reprimere la illegalità che è funzione completamente diversa. Se il magistrato deve controllare la legalità diventa giudice "etico", una patologia grave per la democrazia. Con la riforma Cartabia siamo ad un primo passo: il referendum farà il resto. Personalmente ritengo che in una Repubblica parlamentare è il legislatore che deve fare le riforme: ma siccome quelle della giustizia non si sono potute fare perché ogni nuova proposta è stata considerata "un attentato all'autonomia e indipendenza della magistratura", allora con il referendum sono i cittadini che debbono prendere coscienza che il problema della giustizia è il primo problema della democrazia.
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 29 luglio 2021
Succede tutto all'improvviso, o forse no. Ieri il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha sospeso dalle funzioni di direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassarri. Il provvedimento è stato adottato - a quanto si apprende da fonti dell'amministrazione - sulla scorta di un'informativa della Dda di Lecce, secondo la quale la direttrice sarebbe coinvolta in condotte irregolari nell'interesse di un detenuto, presente nello stesso istituto penitenziario, indagato per il reato di 416 bis, l'associazione a delinquere di tipo mafioso.
La direttrice Stefania Baldassarri cade dalle nuvole, come pure chi la conosce più da vicino. Baldassarri dirige da anni una delle strutture detentive più affollate e difficili, con un modello di gestione che coinvolge i detenuti in programmi di rieducazione civica. Ma ieri come un fulmine a ciel sereno da via Arenula le comunicano la sospensione per "Condotte irregolari".
Cosa sarebbe successo? È stata intercettata una conversazione in un bar cittadino. Lei entra per un caffè. I ragazzi che lavorano lì le chiedono se fosse il direttore del carcere. È lei stessa a raccontarlo: "Ho risposto di sì, mi è stato chiesto come stavano i detenuti Romano, Buscicchio e Cicala; ho detto che stavano come possono stare i detenuti in custodia cautelare. Mi è stato chiesto cosa facessero tutto il giorno, ho detto quello che solitamente fanno in genere tutti i detenuti".
"Mi è stato chiesto - ha aggiunto Baldassarri - se potevo portare loro i saluti, ho detto che purtroppo in direttore si occupa di altro che portare i saluti. Mi è stato chiesto cosa potessero fare e ho detto che il modo per manifestare la loro vicinanza era quello di scrivere. Il bar - ha concluso - è stato riaperto, perché dissequestrato, non comprendo i motivi per cui mortificare l'aspettativa di gente che stava lavorando e che nulla aveva a che fare col procedimento penale del detenuto".
Una normale conversazione che arriva però alle orecchie della Dda di Lecce e diventa il volano di un infamante sospetto: avrebbe in qualche ipotetico modo agevolato il boss della mala tarantina Michele Cicala, stando a quanto si legge sull'atto che ne determina la sospensione. Bernardo Petralia firma il provvedimento su cui verga: "Il dirigente pubblico deve informare ogni condotta a criteri di correttezza" ed aggiunge: "la citata condotta è disciplinarmente rilevante". Di cosa parliamo? Avrebbe suggerito, rispondendo a uno sconosciuto, di poter indirizzare una lettera di saluti al detenuto. L'episodio non è recentissimo, tanto che Michele Cicala è stato nel frattempo assegnato ai domiciliari, per decreto del magistrato di sorveglianza.
Ci risulta tutto previsto dalle norme e dai regolamenti, la corrispondenza privata nelle carceri esiste - al netto dei controlli - ed è difficile leggere in tale circostanza la malafede che il Dap sembra imputare alla direttrice Baldassarri. Che non si dà pace: "Non mi aspettavo un provvedimento del genere, sono ancora incredula, smarrita, sgomenta". Ed aggiunge: "Leggendo le motivazioni non riesco proprio a comprendere quale sarebbe il disvalore in questo caso disciplinare. Tengo a precisare che non sono indagata e non ho ricevuto alcun avviso di garanzia".
Baldassarri è molto nota in città e durante il Covid ha chiesto ai detenuti di rendersi parte attiva, cucendo migliaia di mascherine. Con l'Associazione Antigone ha promosso una serie di incontri sul tema della salute nelle carceri ed era stata tra le più ferme a condannare, in una recente intervista a un giornale locale, le gravissime violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
"È una delle più brave direttrici che abbia mai conosciuto, la conosco da anni e ha sempre agito in modo esemplare. Tra l'altro le hanno dato la direzione della casa circondariale tra le più difficili d'Italia, quella di Taranto che è notoriamente sovraffollata", dice Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino. Stessa opinione da parte del sindacato presente nella casa circondariale che ha emesso una nota. "Conosciamo la direttrice del carcere di Taranto e il suo operato e per questo diciamo che non ha mai dato adito ad alcun sospetto", scrive il segretario generale Uil-pa penitenziaria, Gennarino De Fazio.
"Abbiamo massima fiducia negli organi inquirenti e nel capo del Dap", aggiunge. "Ci sarà un contraddittorio che darà la possibilità alla direttrice di chiarire la propria posizione". A Taranto intanto c'è chi pensa ai malumori di qualcuno cui la direttrice andava stretta. Stefania Baldassarri era stata individuata, proprio per la particolare dedizione al sociale, come candidata sindaca nel 2017 a capo della lista civica Nuovo Coraggio, su cui converse il centrodestra. La popolarità era accresciuta di recente quando, lo scorso 2 giugno, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi le era stato conferito il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Adesso arriverà il ricorso, preannunciato ieri, "da presentare quanto prima", come conferma l'interessata. Nel ricorso si potrebbe ricordare che l'ordinamento, allo stato attuale, non ha ancora messo al bando il reato di umanità.
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