di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2021
Lo hanno deciso le Sezioni unite penali della Cassazione, sentenza 46387 depositata oggi, affermando un principio di diritto. "Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 656 co. 5 c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 172 co. quinto del codice penale". (Secondo il quale: "Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata"). Ragion per cui i tempi per la notifica nei confronti del condannato ad una pena breve, dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione e la mancata formulazione di istanza di misura alternativa alla detenzione nel termine previsto dalla norma, non incidono sul decorso del termine stabilito dall'articolo 172, primo comma, cod. pen. ("La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni."). Piuttosto bisogna guardare al momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Lo hanno deciso le Sezioni unite penali della Cassazione, sentenza 46387 depositata oggi, affermando un principio di diritto e respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della decisione del Gip che aveva dichiarato l'estinzione della pena (a due anni di reclusione e 3.000 euro di multa) per decorso del tempo, inflitta ad un extracomunitario con sentenza divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2007. La notifica nei confronti del condannato era intervenuta solo il 6 marzo 2017, quando era rientrato in Italia, da cui era stato espulso fin dal 2006. Da quel momento egli aveva trenta giorni per presentare istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, cosa che però non aveva fatto. Il Pm allora, il 9 maggio 2017, aveva revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione (peraltro, le ricerche del condannato avevano avuto esito negativo per sua irreperibilità fino al suo rintraccio, avvenuto il 12 febbraio 2020, quando Io stesso era stato tradotto in carcere). Secondo il Giudice per le indagini preliminari, però la pena inflitta si era estinta il 21 dicembre 2017 in applicazione dell'art. 172, 1° comma.
Per le S.U. dunque correttamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la pena per il decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. In effetti, il condannato, nei dieci anni successivi, non era mai stato tradotto in carcere in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna.
L'orientamento contrario, argomenta la decisione (quello cioè che sostiene l'applicabilità dell'articolo 172, quinto comma, cod. pen, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen.) "fa dipendere l'esecuzione della sentenza di condanna dal tempo necessario per i vari adempimenti previsti, facendo subire al condannato gli effetti di ritardi e inefficienze, per di più attribuibili a diversi organi e non solo all'autorità giudiziaria". Sostituendo un termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilità della sentenza di condanna - "con uno mobile e del tutto incerto, senza alcuna responsabilità del condannato".
E generando un effetto che contrasta con i principi di ragionevole durata del processo, applicabile anche alla fase esecutiva (articolo III, secondo comma, Cost.; articolo 6, primo comma, CEDU), e della finalità rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, Cost.). "In quanto l'effetto del trattamento penitenziario è possibile se l'esecuzione della stessa è temporalmente vicina alla commissione del reato e alla irrevocabilità della sentenza di condanna". Ciò riguarda anche l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, "la cui efficacia rieducativa è senza dubbio differente se le stesse vengono eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato".
In definitiva il condannato rischierebbe di restare sottoposto alla minaccia dell'esecuzione della pena detentiva per un periodo indeterminato, infatti: "sono incerti i tempi di notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero (nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata solo quando Io straniero era tornato in Italia alcuni anni dopo la sua espulsione, venendo identificato), così come quelli del suo rintraccio in caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative nel termine previsto ovvero della decisione del tribunale di sorveglianza nel caso che l'istanza sia stata presentata".
Dunque: "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato". Ma aggiungono le S.U.: "Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione".
di Pietro Mecarozzi
Il Domani, 20 dicembre 2021
Da vent'anni il programma di protezione dei testimoni non viene aggiornato e avrebbe bisogno di nuove risorse. Così rifarsi una vita diventa pressoché impossibile, anche per coloro che non sono criminali. I collaboratori di giustizia in Italia sono circa 1.200 e i familiari che vivono sotto il programma di protezione circa 5mila, molti minori.
"Ogni minuto che passa rimpiango il giorno in cui sono diventata una collaboratrice di giustizia". A dirlo è Maria (nome di fantasia), moglie di un reggente di 'Ndrangheta che dal 2012 è entrata assieme alla sua famiglia all'interno del Servizio centrale di protezione testimoni. Una scelta non sua, ma indotta dalla presa di posizione del coniuge, che sceglie di dissociarsi dall'organizzazione criminale e diventare un pentito, ottenendo in cambio minacce di morte da alcuni suoi ex "colleghi".
"Io ero fuori dagli affari della 'ndrina di mio marito, avevo una mia attività legale. Adesso i miei figli, i miei genitori e i miei fratelli sono stati tutti riconosciuti dallo stato come testimoni ad "alto pericolo", spiega Maria a Domani. E rifarsi una vita è pressoché impossibile. "La mia storia è stata del tutto cancellata. E per trovare un nuovo impiego il programma di protezione prevede un sistema contorto: se vuoi lavorare puoi farlo solamente con il vero nome e non nella regione di residenza, a tuo rischio e pericolo, in quanto lo stato non è in grado di passare i tuoi titoli e le tue esperienze lavorative sul nome di copertura", continua.
Una storia di tanti - Quella di Maria è la storia di tanti. Secondo gli ultimi numeri resi pubblici del ministero dell'Interno, sono circa 1.200 i collaboratori di giustizia e 5mila i familiari che vivono sotto il programma di protezione. I minori, dai dati, risultano essere addirittura il 40 per cento della popolazione sotto protezione. Queste persone, molto spesso estranee agli ambienti criminali, sono quindi costrette a pagare le inefficienze di un programma di protezione "fermo da circa 20 anni, che necessita di un aggiornamento in termini di formazione di personale e di un maggior investimento economico per garantire una qualità della vita dignitosa", ammette Luigi Gaetti, ex sottosegretario dell'Interno in quota Cinque stelle e in passato presidente della Commissione centrale di protezione. I fondi per il programma sono stati infatti notevolmente tagliati. Nel secondo semestre 2018 i fondi a disposizione per i circa 6.200 soggetti sotto protezione sono stati circa 44 milioni di euro, con alcune voci di spesa come i canoni di locazione, l'assistenza legale o le spese mediche che rimangono in balìa della disponibilità di volta in volta accertabile in bilancio.
È vera protezione? Per intenderci: a Gennaro Panzuto, 46 anni, detto "Terremoto", ex reggente del clan Piccirillo nella zona della Torretta a Chiaia e killer di fiducia del potente clan Licciardi dell'Alleanza di Secondigliano, gli è stato revocato qualche mese fa il programma di protezione. Liquidato con poco meno di 30mila euro di capitalizzazione dopo 14 anni vissuti sotto protezione e cacciato con un foglio di via dalla Liguria, la procura di Napoli le scorse settimane ha fatto però dietrofront, e gli ha proposto di tornare a vivere sotto copertura. Gennaro ha rifiutato senza battere ciglio. "Non voglio essere più strumento di nessuno, né della Camorra né tantomeno dei Nop (Nuclei Operativi di Protezione ndr)", racconta a Domani. Vive a Napoli da nove mesi nonostante i clan che ha accusato da collaboratore sono ad oggi attivi sul territorio.
Dai Licciardi ai Piccirillo e i Frizziero di Chiaia, fino ai Mazzarella. "Sono stato umiliato per anni, costretto a vivere perfino nello stesso paese del pentito Bruno Danese (camorrista prima al servizio dei clan del Vomero, poi "esiliato" nel cartello degli scissionisti di Mugnano ndr), che io stesso ho fatto condannare dopo una testimonianza. Si può chiamare protezione questa?".
Ma la denuncia di Panzuto riguarda anche le condizioni basilari di vita. "Mi sono sempre fatto carico di tutte le spese, anche quelle dei traslochi per i trasferimenti che mi hanno obbligato a fare. La mia vita ormai è rovinata, i miei otto figli vivono lontano e sono tornato a stare dai miei genitori. Mai e poi mai però tornerò a vivere quell'inferno", aggiunge Panzuto.
I documenti - L'altra grande tara riguarda i documenti. Il Servizio centrale di protezione può creare documenti di identità, patenti, tessere sanitarie e codici fiscali. Sono tutti documenti che - eccetto il caso in cui si effettui un cambio di generalità, molto raro - non hanno corrispondenza anagrafica. "Significa che non esisti, e non puoi né svelare il tuo indirizzo di residenza né tantomeno il vero nome. Ma se per esempio vuoi iscrivere tuo figlio a scuola, saranno direttamente i Nop a farlo, e, dunque, i vertici di una scuola verranno comunque a sapere chi sei. Facendo così i ragazzi vengono emarginati e finiscono con l'abbandonare gli studi", ci dice Luigi Bonaventura, ex boss della cosca Vrenna-Bonaventura, collaboratore di giustizia di ben 14 procure italiane e straniere. Questo buco nero anagrafico colpisce in particolare i familiari dei collaboratori, che pagano sulla propria pelle crimini da loro mai commessi.
"Mio figlio Nemo si è diplomato con 96 su 100 al liceo, ma adesso non gli viene permesso di frequentare l'università nella località protetta. L'unica alternativa è sfoggiare il suo cognome originale al di fuori della provincia e quindi senza alcuna protezione. In alternativa io e tutta la mia famiglia dovremmo nuovamente trasferirci ed utilizzare un documento di copertura non definitivo", continua Bonaventura, abituato a essere bersaglio del Servizio centrale, il quale in estate ha provato a revocare il programma alla moglie, Paola Emmolo, e ai suoi familiari, sette persone tutte incensurate di cui tre soggetti malati e un minorenne.
Risposte che mancano - Perché questo tipo di trattamento? Il ministero dell'Interno e il sottosegretario leghista Nicola Molteni, alla guida della Commissione centrale di protezione, interpellati da Domani, non hanno fornito alcuna risposta. Anche se qualcuno un'idea se l'è fatta: "Certe volte sembra proprio che non ci sia l'effettiva volontà politica di far collaborare questi soggetti, forse proprio per proteggere qualcuno che potrebbe essere danneggiato da determinate confessioni", dice Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 dicembre 2021
L'allarme lanciato dall'associazione Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Quello che Foucault chiamava biopotere, ovvero l'insieme di tecnologie, pratiche e metodi per il controllo dei corpi e della vita della popolazione, è ora un'interpretazione sempre più precisa del modello di società odierna. Parliamo dell'applicazione dell'intelligenza artificiale (IA) nel campo della prevenzione del crimine, la selezione del lavoro e, nel futuro, nel campo della giustizia penale.
Di fatto, è già realtà in numerosi Paesi. Ma senza una regolamentazione c'è il rischio di una deriva dove si accentuano le discriminazioni, così come in alcuni Stati si rafforza l'autoritarismo. L'esempio pratico è la Cina, che ne è all'avanguardia. Quest'ultima ha avviato una politica di controllo digitale, sfruttando l'IA nella sorveglianza, il machine learning in strumenti che controllano, identificano e prevedono i comportamenti della popolazione, e creando il cosiddetto "sistema di credito sociale".
In Italia, in parte, è già realtà l'utilizzo della IA nel campo del controllo. Parliamo del riconoscimento facciale. È una tecnica che si basa sull'elaborazione digitale di immagini (video o immagini statiche) all'interno delle quali si richiede all'intelligenza artificiale di riconoscere il volto di una persona. In biometria è utilizzato per verificare l'identità di una persona a partire da una o più immagini che la ritraggono. Attraverso il riconoscimento facciale, ad esempio, le forze dell'ordine possono trovare una corrispondenza tra l'immagine di un individuo sospetto e il database al quale fanno riferimento, contenente i pregiudicati.
Ebbene, nel 2017, il ministero dell'Interno ha comprato il Sistema Automatico Riconoscimento Immagini (SARI): è il nome dato al sistema di riconoscimento facciale dall'azienda Parsec 3.26. È disponibile in due versioni: SARI Enterprise (ad oggi in uso) e SARI Real-Time.
Il SARI Enterprise è un sistema di riconoscimento facciale in grado di confrontare l'immagine di un volto, presa ad esempio dalle registrazioni di una videocamera a circuito chiuso, con i volti inclusi nel database AFIS. La polizia italiana usa questo software per automatizzare la ricerca dei sospetti durante le indagini. Il garante privacy ha formalmente approvato il suo utilizzo nel 2018. Il SARI Real-Time, invece, è un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale. La polizia italiana ha dichiarato di voler utilizzarlo utilizzare durante manifestazioni o eventi pubblici, anche se ciò non è mai successo perché il ministero dell'Interno ha atteso un parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali dal 2018 al 2021.
Nell'aprile 2021 il Garante ha dichiarato che la polizia italiana non avrebbe nessuna base legale per utilizzare il sistema SARI Real-Time. Ancor prima di ricevere il parere del Garante, però, il ministero ha pubblicato un appalto per il potenziamento del sistema, da utilizzare per monitorare lo sbarco di migranti e richiedenti asilo sulle coste italiane.
Ed è su questo che l'associazione Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights ha puntato il dito, tanto da indirizzare delle raccomandazioni al governo, al ministero dell'Interno e alle associazioni che si occupano dei diritti umani. Il primo punto riguarda la criminalizzazione della persona migrante, rifugiata o richiedente asilo che è iscritta nell'infrastruttura tecnologica italiana. I dati biometrici raccolti al momento dello sbarco o dell'arrivo sul territorio nazionale sono inclusi in un database (Afis) che contiene potenziali sospetti ed è utilizzato per ritrovare corrispondenze di volti e identità attraverso il sistema di riconoscimento facciale in uso alla polizia italiana, SARI.
Questa criminalizzazione, secondo l'associazione, avverrebbe senza la possibilità che la società civile possa conoscere esattamente il numero di persone fotosegnalate per ogni categoria prevista dalla legge, e quindi in modo incontrollabile e opaco. L'altro aspetto è che la gestione e il controllo dei flussi migratori in Europa non passa più solo attraverso le politiche dei flussi o il mero controllo delle frontiere. Le procedure di identificazione allo sbarco o all'arrivo su suolo italiano sono sempre più automatizzate e invasive.
I database che conservano dati personali e biometrici unici di migranti, richiedenti asilo e rifugiati sono popolati quotidianamente da ogni stato membro europeo, informazioni alle quali attingono varie autorità europee e forze dell'ordine nel corso delle loro indagini. Ulteriore preoccupazione nasce poi dai finanziamenti che l'Europa garantisce a paesi come Grecia, Spagna e Italia per il controllo e la gestione delle frontiere. In questa ricerca l'associazione ha quindi cercato anche di chiarire il percorso che questi soldi fanno, e di verificare l'impatto che le tecnologie (anche biometriche) hanno o potrebbero avere in campo migratorio.
C'è infine una denuncia tutta rivolta al nostro Paese. Il riconoscimento facciale usato in Italia nelle attività di indagine rischia di avere già conseguenze più gravi su migranti e richiedenti asilo. Ciò avviene perché non vi sono attualmente valutazioni pubbliche sull'accuratezza degli algoritmi impiegati nel sistema di riconoscimento facciale in dotazione alla polizia. "Senza la corretta supervisione degli algoritmi impiegati, potrebbero prodursi casi di falso positivo che porterebbero alla violazione dei diritti umani di gruppi vulnerabili", denuncia l'associazione Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights.
di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *
Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2021
Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 2 settembre 2021, n. 32733. La Suprema Corte ha recentemente delineato i termini della configurabilità dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale affermando il seguente principio di diritto "in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.) è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione limitata ad una singola operazione, che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F.".
Questa in sintesi la vicenda processuale. La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'amministratore unico di una società per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, cagionata dalla mancata precisazione all'interno delle scritture contabili di una singola operazione. L'imputato, ricorrendo per Cassazione, lamentava l'insussistenza del predetto reato in ragione della tenuità ed eccezionalità della condotta, nonché per l'inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale circa la sussistenza della volontà in capo al ricorrente di ostacolare la ricostruzione della movimentazione societaria. Secondo l'assunto difensivo, pertanto, non sarebbe stata data adeguata giustificazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato, dichiarando, in conformità alla propria costante giurisprudenza, che il mancato adempimento del dovere di tenuta delle scritture contabili può integrare la fattispecie di cui all'art. 216 co. 1, n. 2 L.F. a condizione che detta omissione del soggetto agente sia finalizzata e idonea a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del passivo. Viene, dunque, specificato dalla Corte come per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non sia sufficiente la mera incompletezza delle scritture contabili - ancorché funzionale a ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari - in quanto già elemento materiale del reato di bancarotta semplice, risultando necessaria, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, individuato nel dolo generico e consistente nella consapevolezza e nella volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stata data prova di tale coscienza e volontà in capo all'imputato, non avendo l'impugnata sentenza rappresentato come la condotta omissiva del medesimo sarebbe stata mossa dall'intento di impedire la ricostruzione delle operazioni societarie. Pertanto, in mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, i Giudici di legittimità considerano integrato l'elemento psicologico del meno grave reato di bancarotta semplice, ovvero la mera negligenza del soggetto attivo nella regolare tenuta delle scritture contabili.
di Viviana Lanza
Il Riformista, 20 dicembre 2021
Il Tribunale di Sorveglianza è una sezione del Tribunale ordinario chiamato a decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti nelle carceri italiane. Si occupa, essenzialmente, di concedere o revocare misure o pene alternative alla detenzione in carcere, permessi o altri benefici. Gestisce, quindi, tutta la fase post-processo. Una fase delicata e cruciale se si vuole riconoscere un senso al processo e una funzione (che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere quella finalizzata al reinserimento del detenuto) alla pena.
Ebbene, un po' ovunque è spesso considerato un Tribunale di serie B forse perchè tratta di carcere e il carcere continua ad essere un argomento secondario per larga parte della politica e dell'opinione pubblica. E a Napoli, in particolare, è un Tribunale storicamente in affanno per via di croniche carenze e biblici ritardi. Questa premessa è d'obbligo per descrivere il clima in cui si consuma, nel distretto giudiziario della nostra città, l'attesa per la nomina del nuovo presidente del Tribunale di Sorveglianza. E anche per comprendere le preoccupazioni e le aspettative che ruotano attorno a questa nomina: parliamo di un tribunale che dovrà occuparsi di una popolazione di 6.730 detenuti in Campania e che si trova a lavorare con un organico ridotto e enormi ritardi nelle decisioni.
In questo contesto quindi, e sulla scorta di tali aspettative che condividono in larga parte sia avvocati che operatori della giustizia, la rosa di nomi scelta dalla Quinta commissione per il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi del Csm ha sollevato alcune perplessità e qualche polemica. Tutte concentrate non sulla professionalità dei singoli candidati ma sui criteri che devono aver guidato il Csm verso la scelta di quei candidati e non di altri.
L'anzianità di servizio nella Sorveglianza, che in genere è il requisito più seguito, in questo caso non sembra essere stato la priorità. E lo stesso dicasi per il criterio della capacità mostrata nel superare le criticità del settore e gli ostacoli e le carenze della burocrazia, e nel credere pervicacemente alla funzione rieducativa della pena.
Criterio, questo, che parte dei penalisti aveva richiesto proprio con una lettera al Csm. Tra un mese circa ci sarà la seduta del plenum e la nomina del nuovo presidente. La Quinta Commissione ha proposto tre candidati già in servizio a Napoli: Maria Picardi, magistrato di Sorveglianza, e Patrizia Mirra, consigliere di Corte d'appello (con due voti ognuna), e Daria Vecchione, consigliere di Corte d'appello (con un voto). Tre giudici di esperienza, ma che non mettono d'accordo il mondo napoletano della giustizia.
di Gianni Catania
siracusaoggi.it, 20 dicembre 2021
Visita del Garante dei Detenuti, Giovanni Villari, nei locali dell'ospedale Umberto I di Siracusa destinati all'accoglienza e trattamento di chi, ristretto in carcere, abbisogna di cure mediche di una certa entità. Anche nel nosocomio siracusano c'è la cosiddetta stanza di degenza con custodia fissa, con porta blindata. Oltre alla camera per i degenti, la sezione comprende il posto di controllo e sicurezza ed i servizi igienici con doccia separata.
"La stanza di degenza è estremamente spartana e spoglia. Oltre al letto e al comodino non c'è altro. Non una TV, né una radio, né qualche libro o giornale per rompere il silenzio e la solitudine delle giornate di degenza", spiega al termine dell'ispezione. "È duro resistere e qualcuno alle volte desiste: rifiuta il ricovero o lascia la degenza per rientrare in istituto quando invece la stanza di degenza ospedaliera dovrebbe essere concepita e arredata secondo gli standard delle normali camere ospedaliere, avendo i detenuti pari diritto alla salute come tutti gli altri individui della nostra società". Ecco perchè Villari ha inviato anche una comunicazione all'Asp di Siracusa, chiedendo che venga aggiunto "in corredo" alla stanza almeno un televisore. Nei mesi scorsi, acceso era stato anche il confronto tra il garante dei detenuti e la stessa azienda sanitaria sul tema dei tempi di attesa, definiti "inumani", per le visite specialistiche per chi si ritrova ristretto in carcere.
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 20 dicembre 2021
"Non va bene crescere con limitazioni senza avere alcuna colpa". Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza, e il caso della ladra con 30 anni di pena mai scontata: "Le condizioni di costrizione e limitazione del carcere non sono adeguate ad una donna in condizione di fragilità e delicatezza".
In un film del 1963, due coniugi innamorati, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, approfittano delle gravidanze per evitare che lei finisca in carcere dopo una condanna. Lo stesso ha fatto una donna di etnia rom con alle spalle condanne per 30 anni arrestata per la 18esima volta a Milano e subito scarcerata.
Dottoressa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza, perché una donna incinta non deve andare in carcere?
"Perché deve essere tutelata la sua maternità. Le condizioni di costrizione e limitazione del carcere non sono adeguate ad una donna che trova in una condizione di fragilità e di delicatezza. Non deve essere reclusa per rispetto della sua persona e della persona che porta in grembo in quanto i vincoli, la coabitazione, i disagi fisici e morali in cella non sono adeguati. E infine perché lo Stato non può farsi carico di gestire la sua situazione".
Difende questo principio?
"Assolutamente sì, anche perché è sempre stato così. Questo principio, che è nel codice penale da molti anni, stabilisce che l'esecuzione della pena è differita nei confronti di una donna incinta o di una madre di un bambino che ha meno di un anno. La legge prevede anche che l'esecuzione della pena venga differita finché il neonato non ha compiuto un anno e che a questo periodo si possa aggiungere, a discrezione del magistrato, un ulteriore differimento fino ai tre anni del bambino".
Periodicamente fanno sensazione notizie su donne che sembrano sfruttare la gravidanza per evitare il carcere. Qualcuno dice che si fa un uso distorto di un diritto e vorrebbe eliminarlo...
"Premesso che non è isolato il caso di donne, spesso nomadi, che cumulando tanti reati arrivano a una quantità di pena lunghissima, il rispetto per la maternità non può e non deve venire meno".
Nelle carceri attualmente, però, ci sono 19 bambini che vivono con le madri.
"Fortunatamente sono pochi casi e si stanno riducendo, ma il problema esisterebbe anche se in carcere ci fosse un solo bambino".
Perché è un problema?
"Perché quello che il bambino apprende nel primissimo periodo di vita si imprime quasi geneticamente in lui rischiando che cresca come un piccolo detenuto. Non va bene che il bambino veda che l'autorità governa la mamma, i suoi spostamenti, che le apre e chiude la porta della cella. Senza avere colpe, questi bambini crescono, con una limitazione visiva dovuta alla reclusione, con il rumore delle chiavi che aprono e chiudono le porte, con gli odori del carcere. Ho in mente una fotografia che è all'Icam, l'istituto custodia attenuata di Milano, in cui c'è un bimbo che si specchia. Una foto molto bella, peccato che quel bambino sia nato in carcere da una donna nata in carcere. Questo fa pensare a una tradizione negativa che si è perpetrata, ecco perché bisogna spezzare questo legame ed evitare che un certo modello di vita si riproponga".
Non tutte le carceri hanno strutture adeguate ad accogliere i figli delle detenute...
"Sì, ma ci sono nidi che aiutano, fino ad arrivare all'esempio migliore dell'Icam dove la gestione della detenzione è anche esteticamente alleggerita per far sì che venga percepita il meno possibile dai bambini".
I servizi sociali potrebbero fare qualcosa, se è vero che ci sono donne che usano le gravidanze?
"Il lavoro che si fa all'Icam è proprio orientato in questa direzione. Io, però, non sono convintissima che ci sia una necessaria strumentalità legata all'evitare il carcere. Per la tradizione culturale di alcune etnie, la gravidanza, l'avere molti figli, è un compito che la donna deve assolvere già da molto giovane, e infatti a volte si vede che a commettere questi furti sono due o tre insieme e che più di una è in stato interessante".
Il Resto del Carlino, 20 dicembre 2021
Desi Bruno: "La situazione nel carcere minorile è buona. Ma servono alternative". "La situazione al Pratello è buona. I ragazzi fanno tante attività, vanno a scuola, sono partecipi della vita dell'istituto. E proprio questa constatazione ci fa ribadire che per i minorenni il carcere non è la strada giusta: ci sono alternative alla detenzione".
Lo dice l'avvocato Desi Bruno che, ieri mattina, assieme a una delegazione del Partito Radicale, composta da Silvia De Pasquale, Ivan Innocenti e Monica Mischiati, ha fatto visita ai ragazzi dell'Istituto penale minorile.
"Ci sono 32 ragazzi in questo momento al Pratello - dice l'avvocato Bruno - divisi tra il piano terra, dove ci sono undici minorenni, e il primo piano, dove si trovano gli altri 21 ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, che hanno commesso reati quando ancora non erano maggiorenni e che hanno un fine pena previsto entro il compimento dei 25 anni".
La struttura, dal prossimo primo gennaio, sarà omologata per accogliere 36 ragazzi "perché la pandemia prevede spazi più ampi, altrimenti sarebbero stati 40", puntualizzano i membri della delegazione, che ieri mattina hanno parlato con tutti i ragazzi: "Eccetto uno, che era a pulire la sua stanza - spiega Innocenti -. Questo ragazzo sta per iscriversi al Dams e debutterà al Duse, con la compagnia con cui recita".
Un esempio "dell'ottimo lavoro che si fa al Pratello in termini di offerta educativa", dicono. "Quello che abbiamo visto - concludono - avvalora la nostra convinzione che per i minorenni la detenzione in carcere non serve. Servono comunità attrezzate, alternative valide. L'istituto può invece continuare a ospitare i maggiorenni, come già avviene".
La Nazione, 20 dicembre 2021
La Scuola Edile di Siena ha consegnato ai 14 allievi del carcere di San Gimignano gli attestati di partecipazione al corso di reinserimento. La Scuola Edile di Siena, nella Casa di Reclusione di San Gimignano, grazie alla disponibilità della Direzione, ha consegnato gli attestati a 14 allievi detenuti che hanno partecipato al 'Progetto Freeman 2 - Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica' per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti. I certificati riconoscono ai partecipanti la qualità ed il valore della formazione svolta. La cerimonia ha concluso il percorso iniziato con il finanziamento della Regione Toscana sull'Avviso Pubblico per il finanziamento di 'Progetti formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione negli Istituti Penitenziari Toscani, gestito dalla Scuola Edile di Siena con il Cpia, Centro Provinciale Istruzione Adulti; il corso è terminato il 22 ottobre con l'esame finale.
Con il direttore della Casa di Reclusione di San Gimignano Giuseppe Renna, hanno partecipato il presidente Giannetto Marchettini e il direttore della Scuola Edile di Siena Stefano Cerretani, Annalisa Pani del Cpia, docenti e collaboratori dell'Ente Senese Scuola Edile. La collaborazione con il Cpia ha consentito alla Scuola Edile di Siena di svolgere un corso con alto valore professionalizzante orientato alla rieducazione e al reinserimento, grazie ad una forte azione di orientamento collettivo e individuale.
"La Scuola Edile di Siena da sempre - ha detto il presidente Marchettini -, nell'ambito della sua missione di formazione e inserimento di lavoratori nell'edilizia, sviluppa politiche attive con percorsi di reinserimento contro i rischi di esclusione e marginalizzazione. L'importanza della precedente esperienza di collaborazione con la Casa di Reclusione di San Gimignano ci ha stimolati a ripetere questo percorso. La consegna dei 14 attestati agli allievi detenuti realizza un grande obiettivo con una risposta alle necessità di coloro che, finito il periodo di detenzione, vivono problemi di reinserimento sociale".
"Un reale inserimento dei lavoratori nel mondo professionale - ha spiegato il direttore Cerretani - impone esperienze e competenze professionali, raramente presenti nella popolazione carceraria. Dopo la prima esperienza positiva nel 2018 della Scuola Edile con la Casa di Reclusione di San Gimignano e il primo percorso formativo, abbiamo realizzato questo nuovo progetto Freeman. Il modello formativo è stato condiviso e, con grande soddisfazione, molto apprezzato dalla Direzione della Casa di Reclusione e dai partecipanti. Si è articolato in un percorso di 226 ore dal precedente mese di giugno, sui temi dell'edilizia e impiantistica manutentiva con lo sviluppo di due Unità di Competenza del Repertorio Regionale delle Figure professionali".
estense.com, 20 dicembre 2021
Zappaterra (Pd) e Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) rispondono alla Lega, che presenta un'interrogazione in Regione. "Oggi, lunedì 20 dicembre, il consigliere Fabio Bergamini presenterà in Assemblea legislativa una interrogazione alla Giunta regionale chiedendo un aumento del personale penitenziario impiegato al carcere di Ferrara. Bene che anche la Lega con i suoi consiglieri dimostri attenzione al tema, ma la richiesta è tardiva e sufficiente".
A dichiararlo sono i consiglieri di maggioranza Marcella Zappaterra, capogruppo del Partito Democratico, e Federico Amico, presidente della Commissione Parità e diritti ed esponente di Emilia-Romagna Coraggiosa.
"Portare all'attenzione della Regione quanto accade nelle carceri dell'Emilia-Romagna è quanto da molti mesi la maggioranza sta facendo", ricordano i consiglieri che ribadiscono come "in particolare, rispetto al carcere dell'Arginone a Ferrara, avevamo già sollecitato la giunta a intervenire perché non si procedesse all'insediamento di un nuovo padiglione in quanto la costruzione di nuovi spazi non è affatto garanzia né di riduzione del sovraffollamento, né di implementazione del personale penitenziario".
"In questi mesi i gruppi di maggioranza hanno seguito e sollecitato alla priorità sia la campagna vaccinale per i reclusi e il personale penitenziario, sia, in collaborazione con il Garante Regionale Marcello Marighelli, monitorato lo stato delle carceri regionali che da lungo tempo versa in una condizione di sovraffollamento strutturale".
"Gli episodi di esasperazione tra le celle sono senz'altro da ricondurre a una situazione da troppo tempo critica cui l'amministrazione penitenziaria non sta rispondendo prontamente" scandiscono i consiglieri di Pd ed Emilia-Romagna Coraggiosa che ricordano come in una risoluzione approvata lo scorso ottobre, a firma Zappaterra e Amico, si sottolineava come al conclamato problema di sovraffollamento si aggiunga un sottodimensionamento del personale carcerario di polizia e dei servizi educativi, con conseguenze pericolose sia dal punto di vista della diffusione pandemica - come è stato il caso degli elevati contagi da Covid19 nell'ultimo anno - sia sul fronte di episodi di violenze e rivolte avvenute nelle carceri italiane.
"La risoluzione, approvata anche dalla Lega che riottosamente aveva espresso il suo voto favorevole, ha impegnato la Regione Emilia-Romagna a perorare il superamento di modelli di gestione eccessivamente centralizzati, ritenendo necessario un maggiore coordinamento con le Regioni anche per le dotazioni penitenziarie" proseguono.
"Chiedere semplicemente di aumentare l'organico della polizia penitenziaria per una maggiore capacità repressiva non è sufficiente - chiariscono Zappaterra e Amico aggiungendo - Fortemente carente è anche quel personale socioeducativo che avrebbe il compito di avviare i reclusi al reinserimento e alla riduzione della recidiva. Le carceri emiliano-romagnole necessitano di interventi importanti a cui lo Stato non può sottrarsi: per la manutenzione, per l'accrescimento e la qualificazione dell'organico, non solo di polizia, nel mettere in atto tutte quelle forme alternative alla detenzione per i reati minori, che allenterebbero la pressione sulle case circondariali e che possono rappresentare una vera opzione perché la giustizia sia effettivamente riparativa".
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