di Giulia Merlo
Il Domani, 7 agosto 2021
Al contrario dell'Italia, i paesi anglosassoni hanno norme avanzate in tema di Slapp, ovvero le querele temerarie Affrontano il problema prevedendo una rapida archiviazione e danni punitivi se l'azione è infondata. Le querele temerarie ai giornalisti non sono un problema solo italiano, ma esistono ordinamenti che più del nostro tutelano la stampa da chi sceglie la strada dell'azione giudiziaria civile per inibire o intimorire, a partire dalla denuncia penale per diffamazione. In gergo questo tipo di azioni legali vengono chiamate Slapp - dall'acronimo coniato negli Stati Uniti di strategic lawsuit against public participation, ovvero causa strategica contro la pubblica partecipazione - e i numeri di queste azioni legali in Italia sono preoccupanti. Anche Domani ha ricevuto una richiesta di pagamento di 100mila euro da parte di Eni per un articolo sgradito, prima ancora di aver avviato un'azione civile contro il giornale.
Secondo un report basato sui dati Istat e prodotto da Ossigeno per l'informazione, l'Osservatorio su informazioni giornalistiche e notizie oscurate, nel 2016 sono andate in decisione 9.039 querele sporte per articoli di stampa: le archiviazioni sono state 6.317, pari al 69,88 per cento. L'azione penale è iniziata in 2.722 casi, pari al 30,12 per cento. Nel 2016 i condannati con sentenza irrevocabile sono stati 287. In pratica, due terzi delle querele sono infondate e in meno del 10 per cento dei casi il giudizio prosegue per accertare la responsabilità.
Uno studio comparato del Resource centre on media freedom in Europe del 2017, infatti, mostra come le regioni Ocse applichino in modo diverso le leggi a tutela dei giornalisti: "Le leggi penali sulla diffamazione continuano ad essere applicate con una certa regolarità nella zona Osce, anche contro i mezzi di comunicazione. Zone particolarmente problematiche restano l'Europa meridionale (specialmente la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Turchia), l'Europa centrale (specialmente l'Ungheria), l'Asia Centrale e l'Azerbaijan, anche se saltuari arresti di giornalisti continuano ad avvenire in paesi tipicamente considerati forti difensori della libertà di stampa, quali Danimarca, Germania e Svizzera".
Onu e Ue - Sul tema della libertà di stampa e della sua difesa sono intervenute le Nazioni unite, sottolineando l'obbligo degli stati di promuovere l'esercizio dei diritti e l'assicurazione di un giusto processo, "proteggendo i cittadini da cause civili prive di fondamento", si legge in un documento del 2016 dell'Onu. Anche il parlamento europeo ha sottolineato in più risoluzioni la necessità di "proporre una direttiva anti Slapp che protegga i media indipendenti da azioni legali vessatorie" e ha invitato la Commissione e gli stati membri a presentare proposte per la protezione dei giornalisti, tuttavia la questione è ancora aperta, nonostante il finanziamento di diversi progetti europei di monitoraggio e difesa della libertà di stampa. Inoltre, armonizzare i diversi ordinamenti è complicato, soprattutto sul piano del diritto civile.
Paesi scandinavi - Interessante è il caso di Danimarca e Svezia, raccontato dall'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, che nel 2019 ha partecipato a una missione per indagare le best practices dei paesi scandinavi. In questi paesi, infatti, si assiste alla quasi totale assenza di casi e di minacce di Slapp, nonostante sussista il reato di diffamazione e la pena del carcere nei casi più gravi. Secondo gli interlocutori scandinavi, composti da giornalisti, sindacalisti e giuristi, i deterrenti contro l'abuso di querele temerarie sarebbero elementi insiti ai sistemi legali e sociali. Secondo il report, infatti, in entrambi i paesi "nei pochi casi affrontati in tribunale l'esito è quasi sempre a favore del giornalista. Inoltre, la questione ha anche un risvolto reputazionale: querelare un giornalista semplicemente non sta bene, è qualcosa di cui ci si dovrebbe vergognare". In aggiunta, nei rispettivi codici civili "i risarcimenti per danni alla reputazione sono molto bassi: oltre ad essere sconvenienti sotto il profilo sociale, le cause contro i giornalisti non convengono sotto il profilo economico, le spese sono alte e gli eventuali danni invece molto bassi. E se i danni sono bassi, viene meno anche l'effetto raggelante dei risarcimenti esorbitanti, per cui la minaccia di una querela perde tutto il suo potenziale intimidatorio". Evidentemente si tratta di una sorta di deterrenza a priori difficilmente esportabile, a meno che anche in Italia non si sviluppi un dibattito pubblico che porti a considerare "socialmente riprovevole" l'attacco alla libertà di stampa.
America e Canada - Negli Stati Uniti, dove l'acronimo Slapp è stato coniato e dove vige un sistema di common law, la tutela per i giornalisti è maggiore rispetto ai paesi di civil law come l'Italia. Più di 30 stati americani hanno adottato leggi anti Slapp, che offrono ai querelati un metodo quasi automatico per far archiviare in modo rapido le querele prive di fondamento, appellandosi al primo emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di stampa e di parola. Queste previsioni servono a neutralizzare alla radice il problema: invece che prevedere eventuali risarcimenti successivi, impediscono che la controversia produca cause anche molto lunghe, i cui costi diventano principalmente quelli legali, che producono quello che, in un report dell'associazione Reporters committee for freedom of the press, viene chiamato "effetto paralizzante sulla libertà di parola".
In Canada, invece, tre province hanno approvato delle leggi anti Slapp, molto diverse tra loro. La più efficace è considerata quella della British Columbia, che accelera il procedimento di archiviazione delle querele che interferiscono con la libertà di espressione e prevede la possibilità per l'attore di venire condannato al pagamento dei cosiddetti "punitive damages", ovvero i danni punitivi per aver intentato una causa temeraria. Questo tipo di legge, che neutralizza su due fronti - quello della celerità di archiviazione e della deterrenza dei danni punitivi - è probabilmente il più tutelante per i giornalisti e per la libertà di stampa come principio di democrazia.
di Raffaele Romanelli
Il Domani, 7 agosto 2021
Le dichiarazioni dei diritti sembrano costituire la bussola che orienta il mondo d'oggi. La Dichiarazione dell'Onu del 1948, ricalcata alla lettera sulle dichiarazioni americana del 1776 e francese del 1789, è stata sviluppata in seguito da molte altre dichiarazioni di diritti (delle donne, dei fanciulli, dei "popoli indigeni"), e in Europa dalla Carta di Nizza, del 2000, per la quale "la tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità". I princìpi elencati nei sei capitoli della Carta - dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia - non hanno vita facile. Non l'hanno mai avuta, in realtà. Da più parti contestati fuori d'Europa, la loro stessa evoluzione rischia di dissolverne l'essenza prima. Già la proclamata estensione globale della Dichiarazione del 1948 non fu semplice. I paesi dell'area islamica tardarono a firmarla - l'Egitto solo nel 1969 -, più volte dichiarando l'inconciliabilità dei valori occidentali con i precetti islamici e firmando nel 1990 una Dichiarazione dei diritti umani nell'Islam.
Le tre conferenze - Del resto nel 1948 gran parte del mondo viveva ancora in regime coloniale. Superato quello, venne un momento in cui l'Onu stessa ormai globale tentò di adattare i diritti alle varietà regionali. Furono convocate tre conferenze, a Bangkok per i paesi asiatici, a Tunisi per quelli africani e a San José per quelli latino-americani. La conferenza dei paesi riuniti a Bangkok tra il marzo e l'aprile 1993 affermò un relativismo sui diritti civili per il quale ogni paese aveva i propri modelli culturali. Furono elaborati presunti "valori asiatici", vagamente ispirati a una tradizione di pensiero confuciana che mettevano l'accento sulla comunità e sulla famiglia piuttosto che sull'individuo.
Di qui l'enfasi sulla coesione sociale, sul consenso (rispetto al conflitto), sui doveri anziché sui diritti, sull'ordine, la disciplina e l'armonia (anche "razziale e religiosa"). Infine, reclamarono un "diritto allo sviluppo" - caro soprattutto agli africani - un diritto che con una apposita Dichiarazione del 1986 venne fatto proprio dall'Assemblea dell'Onu, riferendolo non solo alle collettività, ma anche agli individui, come era nello spirito della Carta. Col tempo, molti dissero che ciò che era inteso come universale, era da intendersi come occidentale: l'Europa, scrisse uno storico indiano, era diventata una provincia del mondo. Peraltro, tensioni e conflitti interni a quella provincia non erano mai mancati. Innanzitutto, in controtendenza rispetto al cammino dei diritti si erano mossi i conservatori, i nemici dell'89, che sostenevano valori sia nazionali, sia familiari-religiosi. Come fanno oggi sovranisti o familisti.
L'assolutezza dell'individuo - Che l'assolutezza dell'individuo singolo fosse una astrazione forse storicamente necessaria, ma impossibile, era evidente fin dall'inizio, quando fu dichiarata a gran voce l'irrealtà di un individuo declinato soltanto al maschile. Da allora, alterne vicende hanno scandito un percorso di emancipazione delle donne, o di parità tra i sessi, che ha segnato battaglie d'ogni tipo e non è ancora compiuto. Anche altri valori insidiavano la preminenza dell'individuo. Le differenze dettate dalle fedi avevano una lunga storia all'interno del mondo cristiano, anzi erano alla base della modernità europea, ma non per questo erano superate, come sempre più si sarebbe visto nel caso della presenza islamica in Europa.
A lungo hanno poi operato le identità di classe, oppure quelle nazionali, a base linguistica o etnica. L'uguaglianza nei diritti infatti è per sua natura legittimata e garantita dalle istituzioni, con le loro leggi, e i loro codici. E le istituzioni a noi note hanno base statale, e per quanto si invochi pluralismo e convivenza gli stati hanno matrice nazionale, ciò che ha prodotto le "minoranze" e i loro diritti, ma anche le connesse dinamiche nazionalistiche, che oggi chiamiamo "sovraniste". Nel complesso, si tratta di differenze, di tensioni e conflitti che agitano il mondo dei diritti, ma che finora sono sembrati disposti in un ordine lineare, tra conservazione e progresso, tra il mondo che è, o è stato, e quello che vorremmo che fosse, verso il futuro, il mondo della libertà. Invece oggi siamo di fronte a un singolare cortocircuito. Viene il sospetto che proprio la marcia di diritti ne contraddica alcune fondamenta, ne eroda le basi.
Intaccare l'essenza - L'intensificazione, la specificazione, la "pluralizzazione" subita dai diritti rispetto alla relativa semplicità del 1789 hanno finito con l'intaccare la loro stessa essenza e gli stessi pilastri su cui essi si reggono. Se infatti in origine i diritti non differenziavano i soggetti su base religiosa, culturale, o etnica, sembra che oggi sia proprio ciò che si chiede loro di fare. Si pensi alle tradizioni storiche risalenti, alle identità culturali più profonde di tipo etnico, religioso, linguistico, materia delle rivendicazioni nazionali ottocentesche, ora negate in nome di identità sub-nazionali, o prenazionali.
Dal Québec alle Fiandre alla Catalogna, e tipicamente nel Regno Unito, dove Galles e Scozia contestano appunto le forme di quell'unione, non sono messi in discussione i processi di nation building, di formazione delle cittadinanze statali, ma vengono rivendicate cittadinanze "differenziate". Il premoderno sembra così riemergere a nuova vita in età "postmoderna". Del tutto peculiare a questo proposito è la vicenda degli Stati Uniti, dove l'identità "nazionale" del paese non sente il peso di un denso retroterra storico ma è fondata sull'integrazione di popolazioni diverse, come vuole la metafora corrente del melting pot.
La maggiore sofferenza di una comune "nazionalizzazione" su base civica è avvertita non tanto con riferimento alle popolazioni autoctone, amerindie - semplicemente sterminate -, e nemmeno attorno alle varie popolazioni che hanno alimentato e alimentano il flusso dell'immigrazione, bensì attorno all'integrazione della popolazione nera un tempo schiava e a lungo oggetto di pesanti discriminazioni. È qui che la dipendenza schiavile si dimostra intrinseca alla modernità dei diritti, e minaccia di metterla in crisi. L'espressione iconica di questa nazionalizzazione civica è il celebre discorso in cui nel 1963 Martin Luther King jr invocava una emancipazione che doveva essere perseguita nelle forme già sperimentate dalle social-democrazie: l'uguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale, con provvedimenti intesi a riequilibrare le disuguaglianze, seguendo la logica di una "social justice", una giustizia "retributiva".
Molti tuttavia ritengono menzognero e irreale quel percorso di integrazione perché incapace di intaccare l'essenza stessa della cittadinanza, della quale la discriminazione schiavile non è una pagina oscura da rimuovere, ma l'essenza, che i rapporti tra bianchi e neri quotidianamente segnalano. Per questo c'è chi ha proposto che invece del 1776 sia dichiarato anno di fondazione degli Stati Uniti il 1619, quando la prima nave carica di schiavi è approdata sulle coste della Virginia: l'identità del paese dovrebbe essere nella schiavitù, non nella Dichiarazione dei padri fondatori (che tra l'altro per lo più possedevano schiavi).
Alla pretesa neutralità e universalità dei diritti dell'uomo affermata nel 1776 si oppone dunque l'argomento che quei diritti non sono affatto neutrali, ma in quanto occidentali, in quanto riconosciuti come "provinciali", sono modellati sull'etnia dominante che conferisce la cittadinanza, nel caso di cui parliamo l'etnia bianca, di matrice europea e cristiana (nonché maschile). Come in effetti indubbiamente è. Questo è il punto: la critica ai diritti non viene mossa all'occidente dall'esterno, da civiltà altre, ma viene dall'interno, e non è agitata soltanto dai nemici storici dell'89 - i conservatori, i "reazionari" - ma appare anche come esito dello stesso ampliamento dei diritti. Nasce infatti in una opinione che avendo dato la massima estensione ai diritti denuncia quanto debba la propria civiltà alla loro passata negazione.
La cultura della colpa - Non lo sopporta, ed è incline a interiorizzare le accuse all'occidente, una introiezione magnificamente rappresentata nell'isola di Goré e, in Senegal, dalla quale partivano le navi negriere, allorché nel 1992, il pontefice Giovanni Paolo II implorò il perdono del cielo per i misfatti dei cristiani. Può darsi che il Dio dei cristiani li perdoni. Essi comunque sentono la colpa. Giunto con le dichiarazioni dei diritti a un culmine della propria storia, l'occidente ne pronuncia una condanna radicale, di portata pari all'universalità delle sue affermazioni, concettuali e materiali.
Così l'estensione dei diritti applica la cultura della colpa all'intero processo storico della modernità. E poiché la modernità si è manifestata nei rapporti dell'Europa col mondo, una visione semplificata della storia ma essenzialmente pertinente individua quei rapporti nei processi di espansione, conquista, evangelizzazione, sfruttamento e sottomissione. Ne conseguono inarrestabili tendenze a ripudiare, a disconoscere il passato, e a porre al centro dei diritti l'alterità. Documento esemplare di questa inclinazione è, tra le tante pronunciate dall'Onu, la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni del 2007, laddove i "popoli indigeni", mai definiti, sono intesi complessivamente come "diversi" (onde "il diritto di essere diversi"), una diversità implicitamente individuata dall'essere vittime di "ingiustizie derivanti dalla colonizzazione". Individui e persone, protagonisti della storia dei diritti, scompaiono, lasciando il posto agli "indigeni". Così era per i primi conquistadores, e così è oggi, ma con una inversione di valori e gerarchie.
Spasmi di iconoclastia - Intanto c'è chi si sforza di cancellare i segni, i reperti, le tracce e i simboli della storia coloniale, che sono ovunque. Uno spasmo di iconoclastia caratterizza tutte le fasi storiche di passaggio, quando si distruggono vestigia del passato e se ne edificano di nuove. Ai contemporanei sono familiari gli eccessi cui sono pervenute fazioni del variegato mondo islamico quando sono arrivate a controllare un territorio e a farsi stato, come nel caso dei talebani in Afghanistan o dello stato islamico dell'Iraq e della Siria (Isis).
In quei casi, hanno dichiarato guerra a ogni vestigia artistica delle civiltà passate, anche preislamiche, che mai prima un movimento musulmano aveva aggredito. Così sono state fatte esplodere le grandi statue di Buddha scolpite tra il III e il IV secolo a Bamiyan, in Afghanistan, e l'Isis ha sistematicamente distrutto, oltre a chiese, tombe, santuari, necropoli e siti archeologici. L'iconoclastia oggi a opera degli occidentali è diversa, perché rivolta contro sé stessi. Nel caso degli Stati Uniti sono stati presi di mira la stessa identità del paese, i padri fondatori e il loro 1776, come si è detto. Sotto attacco è poi l'intera vicenda delle scoperte geografiche. Cristoforo Colombo è additato come genocida e responsabile dei secoli di razzismo a seguire perché con la "scoperta dell'America" ha aperto la via alle esplorazioni.
Anche in Europa, come negli Stati Uniti e in Canada, l'attacco al ciclo coloniale della storia europea ha portato a numerosi e frequenti atti di cancellazione, rifiuto e rimozione che hanno travolto tutte le arti e il pensiero classico. Accortasi che il Cristo è tradizionalmente raffigurato come biondo dagli occhi azzurri, lui che era palestinese, la cattedrale anglicana di St. Albans, nello Hertfordshire, ha posto all'altare principale una rivisitazione dell'ultima cena leonardesca con un Cristo nero e il capo della chiesa d'Inghilterra ha dichiarato: "Rivediamo il Gesù bianco e le statue nella cattedrale di Canterbury". Ed anche qui, di pari passo con la cancellazione di ogni riferimento al colore nero procede la diffusa richiesta degli studenti universitari - che risulta in genere accolta - di "decolonizzare" i programmi eliminando i classici, da Platone a Cartesio o Kant. Insegnamenti universitari vengono così censurati, mentre la biblioteca dell'Università di Princeton ha preso in considerazione l'ipotesi di non acquistare più libri di storia greca e romana perché società schiaviste. I colpevoli, gli invasori colonialisti, sono connotati razzialmente, essendo sia le popolazioni amerindie, sia gli schiavi neri vittime della tratta, tutti di ceppo diverso dal bianco caucasico, o come altrimenti si voglia definirlo. Così come è accaduto al "popolo deicida", il popolo ebraico, il cui delitto originario ha inseguito le generazioni attraverso i secoli, similmente i "bianchi" sono a priori corresponsabili dello sterminio dei nativi e della schiavitù dei neri, e lo è oggi ogni singolo bianco, quali che siano i suoi gesti o le sue opinioni.
Cancel culture - La "cancel culture", cultura dell'annientamento, con l'ostracismo sancito per ogni manifestazione di pensiero dissenziente, con la negazione di ogni prospettiva storica, l'appiattimento, l'"attualizzazione" del passato, nonché l'adozione del principio della "responsabilità collettiva" che assorbe e nega il soggetto individuo, rischia di decostruire le basi stesse sulle quali erano stati fondati i diritti umani.
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 6 agosto 2021
La prescrizione non scompare dal radar del processo penale, come pur sarebbe stato logico attendersi per dare un senso compiuto alla riforma Cartabia. Resta semisommersa, a pelo d'acqua come quei tronchi che galleggiano tra le onde e che tanto angosciano i piccoli battelli. Il procedimento penale nasce sotto il segno del tempo. La notizia di reato deve essere iscritta senza indugio nell'apposito registro e, da quel momento, il codice del 1989 detta le sue scansioni per le indagini preliminari. La clessidra parte, per poi essere girata sei mesi dopo e dopo altri sei mesi sino a che il tempo - un po' più lungo per i reati gravi - non scorre del tutto e il pubblico ministero deve decidere se archiviare o rinviare a giudizio l'indagato.
Il Riformista, 6 agosto 2021
Indagare sulle rivolte di marzo e sulle violenze denunciate è una necessità. Non può prevalere la logica per cui "i panni sporchi si lavano in famiglia". Alla ministra chiediamo di includere anche garanti e associazioni
di Marta Bonafoni
Left, 6 agosto 2021
La logica dell'isolamento crea svantaggi ai detenuti, all'intero sistema della giustizia e ai quartieri dove sorgono le prigioni. Soltanto attraverso una relazione tra gli istituti di pena e lo spazio urbano si può garantire la sicurezza sociale. Il caso di Roma.
di Nello Trocchia
Il Domani, 6 agosto 2021
"Omissiva, scellerata, irragionevole". Sono gli aggettivi che il magistrato Enrico Zucca, sostituto procuratore generale a Genova, utilizza per definire la riforma Cartabia. Il Comitato dei ministri del consiglio d'europa ha specificato che la legge sulla tortura approvata dall'Italia, che prevede 18 anni come termine di prescrizione, era insufficiente perché il reato deve essere imprescrittibile. Non possiamo per questo credere alle promesse fatte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La ministra ha fatto esattamente il contrario e Zucca, pubblico ministero nei processi per le violenze al G8 di Genova, parla di promesse tradite.
Come giudica la riforma della giustizia Cartabia?
Un sistema processuale penale è fatto di delicati equilibri e va visto perciò nel complesso su come bilancia tutela dei diritti e efficacia. Il nostro è un sistema piuttosto complicato che si articola quasi immancabilmente su tre gradi di giudizio per la stragrande maggioranza dei reati. La giustizia negoziata è in percentuali irrisorie, di fronte a una media che oscilla tra il 60 e il 90 per cento degli altri sistemi a noi vicini. Chiaro che ci mettiamo più tempo ad arrivare a una decisione finale. Ogni paragone quindi è fuorviante. Invece che chiedersi come mai questa differenza e nella incapacità evidente di una analisi condivisa si è preferita la soluzione del nodo gordiano, cioè un rimedio brutale che appunto ha tagliato corto. Mi riferisco ovviamente a quello che sembra essere il cuore della riforma, cioè la prescrizione processuale.
Un tempo prestabilito di durata in appello e in cassazione non è utile per garantire la ragionevole durata dei processi?
Ci insegna la Corte europea dei diritti umani, che è quella che spesso ci ha condannato per la durata irragionevole del processo, che la ragionevolezza del tempo impiegato è legata al caso concreto e a una valutazione degli interessi in gioco. Questa valutazione è stata espressa chiaramente proprio nel caso Cestaro sui fatti della Diaz quando la Corte, di fronte a un processo durato undici anni, ha riconosciuto che nel rispetto delle garanzie dell'equo processo quel caso ha dovuto richiedere un tempo obiettivamente lungo. A proposito, quel caso non sarebbe rientrato nelle eccezioni proposte dalla riforma (sarebbe stato cancellato, ndr). Questo vuol dire che un termine astratto non è la soluzione più ragionevole. L'approccio della valutazione del caso concreto del resto è quella adottata nei pochi ordinamenti che hanno qualcosa di simile.
L'ultima versione della riforma prevede l'esclusione dei reati di mafia, è un passo avanti?
Sono aggiustamenti, ma la riforma resta uno strumento irragionevole. Ogni partito aveva il suo catalogo, non è questo il problema. È la conseguenza che urta contro principi essenziali, primo fra tutti quello della uguaglianza, che come ben sa la ministra costituzionalista richiede di non trattare casi diversi con lo stesso rimedio. Che i casi diversi siano solo quelli del nuovo catalogo di reati esclusi dalla tagliola o dal suo operare immediato è altamente opinabile. Non parliamo del possibile contrasto con la obbligatorietà dell'azione penale, altra declinazione del principio di eguaglianza. Un reato non prescritto il cui accertamento è a un certo punto abbandonato. Qui si va anche contro il fine del processo nella nostra tradizione storico culturale, cioè quello dell'accertamento dei fatti. L'Europa ci chiedeva di accelerare l'accertamento, non di mettere in moto una macchina, far lavorare giudici, sprecare risorse e buttare tutto al macero. Del resto la commissione ministeriale non aveva prospettato solo lo strumento bizzarro prescelto. Ma qui non è stata seguita.
Perché?
Incomprensibile questa scelta. In Germania quando si introducono le riforme si sperimentano in un tribunale. Da noi non riusciamo neanche a monitorare sul campo le riforme introdotte. Né la riforma Orlando, né quella Bonafede avevano ancora prodotto i loro effetti eppure le abbiamo cambiate prima di misurarne l'efficacia. Questa pare un'operazione simbolica. Bisognava solo dare un segnale in attesa della vera riforma.
Quale?
Quella che porterà al governo dell'azione penale, quindi alla separazione delle carriere che porterà il pubblico ministero sotto l'orbita del potere esecutivo o comunque della politica. Questa riforma rappresenta il primo passo per neutralizzare l'indipendenza della magistratura. È chiaro che la lentezza del sistema è attribuita ai giudici. Ma non c'è uno straccio di prova per sostenere questo. Basta comparare gli organici dei giudici europei.
Perché Cartabia si intesta questa riforma?
Dobbiamo prendere atto che tutti i ministri della giustizia che abbiamo conosciuto si sono bruciati. Anche illustri giuristi. Quello è un ministero politico. In Italia è prevalente una narrazione che vede uno strapotere giudiziario ed è insofferente al controllo di legalità che genera talora forte tensione tra potere giudiziario ed esecutivo. Dovremo preoccuparci di più qualora ci fosse armonia perfetta, almeno così è da questa parte del mondo occidentale. Il sistema penale non può essere aggiustato avendo di mira i pochi casi sensibili, ma il corpo di un sistema ingolfato, come tutti i sistemi penali oggi, anche nei paesi ad azione discrezionale. I sistemi funzionano bene e sono rapidi per le categorie di utenti che si ritengono "ordinarie". Non si prescrivono i furtarelli, ma i reati dei colletti bianchi. Le galere sono piene di umanità dolente. Le diseguaglianze della società sono moltiplicate in modo esponenziale nei sistemi penali. Diciamo le cose come stanno: la prescrizione o la durata ragionevole spesso si trasformano in privilegi di categoria sociale.
Tra i reati che godranno di possibili proroghe non c'è quello di tortura. Un altro buco di questa riforma?
Un buco? Una deliberata omissione che faccio fatica ad accostare a persone candidate ad essere la massima magistratura del paese. La tortura come disegnata dalle convenzioni internazionali ha uno statuto specifico che la distingue da ogni altro reato. Si tratta di proteggere con quel reato diritti fondamentali incomprimibili, possiamo dire whatever it takes. Per questo è considerata imprescrittibile.
Imprescrittibile?
Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, organo che presiede alla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ancora sotto stretta supervisione l'esecuzione della sentenza Cestaro del 2015 per i fatti della Diaz e di quelle successive del 2017 per i fatti di Bolzaneto. Nelle sentenze la corte, avendo rivelato difetti strutturali, ci ha dato diverse indicazioni.
Tra le indicazioni c'è quella che la tortura e i trattamenti inumani e degradanti devono essere imprescrittibili, ma non solo. Periodicamente il comitato ci ha chiesto aggiornamenti per valutare i rimedi adottati. Nell'ultima riunione, nel dicembre 2019, ha specificato che la legge sulla tortura approvata dall'Italia, che prevede 18 anni come termine di prescrizione, era insufficiente perché il reato deve essere imprescrittibile e aveva salutato favorevolmente la prospettata riforma Bonafede. Del resto la nostra storia dimostra che ci sono diversi casi nei quali la tortura è stata scoperta oltre quel termine. Il governo era chiamato a rispondere su questo punto e anche sui codici identificativi. Il governo non ha risposto nonostante ci fosse un termine: il 30 giugno 2020. La risposta era dovuta non all'Europa della moneta ma a quella della civiltà e dei valori. Ora dovrà dire che si è pensato ad altro, ma non alla tortura. La riforma Cartabia parte con questo atto di scellerata noncuranza. Non possiamo per questo credere alle promesse fatte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Neppure al conformismo delle tardive indignazioni per il ventennale del G8 genovese, evidentemente anche queste un lip service.
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 6 agosto 2021
Recepita dopo cinque anni una direttiva Ue: gli inquirenti ma anche tutte le "autorità pubbliche" non potranno ignorare il principio di non colpevolezza. Il decreto legislativo va all'esame delle commissioni.
di Giulia Merlo
Il Domani, 6 agosto 2021
Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, che recepisce nel nostro ordinamento una direttiva Ue che risale a cinque anni fa e a cui non era mai stata data attuazione. Il tema sembra tautologico, visto che la presunzione di innocenza è prevista in Costituzione, invece il decreto legislativo implementa una serie di norme che hanno l'obiettivo di bloccare il cortocircuito che spesso si crea tra informazione e palazzi di giustizia, ai danni del cittadino indagato. Il termine per il recepimento scade l'8 agosto, ma i partiti di maggioranza si erano impegnati ad approvare il pacchetto di norme con un ordine del giorno votato la scorsa primavera.
di Cataldo Intrieri
Il Foglio, 6 agosto 2021
Dal 1° luglio è iniziata la raccolta delle firme per poter proporre sei referendum sulla giustizia promossi da Radicali e Lega. Si tratta di sei quesiti assai eterogenei e a tratti di faticosa decrittazione: come noto essi investono la definitiva e irreversibile separazione delle funzioni (e non delle carriere, attenzione) tra pm e giudici, la limitazione della custodia cautelare ai soli casi di pericolo di fuga e inquinamento probatorio e di reiterazione di reati di terrorismo e criminalità organizzata, la possibilità di poter citare direttamente il magistrato per i danni causati nell'esercizio delle funzioni, l'estensione agli avvocati del diritto di poter votare nei consigli giudiziari, l'abolizione dell'interdizione elettorale per i condannati e la modifica dei requisiti delle candidature dei magistrati al Csm.
Una premessa va fatta: si tratta non di un piano organico di riforma ma di un'iniziativa a sfondo e destinazione prettamente politici e, non ci si scandalizzi del termine, vagamente populisti: esiste, infatti, una pericolosa convergenza tra due "opposti populismi": quello della Lega e quello radicale. Il fatto che i radicali trovino come espliciti alleati i leghisti della "legittima difesa sempre e comunque" non è un accidente della storia ma una logica conseguenza dell'impostazione della campagna incentrata sull'ondata di sdegno causata dai recenti e noti scandali che hanno investito la magistratura. Il populismo è caratterizzato dal desiderio di rivalsa della massa verso ciò che avverte come casta privilegiata e di cui scopre la similitudine con sé stessa e i propri vizi.
Il rischio di operazioni come queste è che causino guasti maggiori di quelli che si proporrebbero di riparare, ammesso che vogliano costruire e non solo divellere. Il populismo ancorché laico e radicale è malattia perniciosa quanto il qualunquismo anarcoide della destra. Sul punto, che "il sistema" abbia creato un diffuso senso di impunità e privilegio tra i ranghi delle toghe è dato acquisito e condiviso, così come avvenne dopo il dramma umano di Enzo Tortora.
Ma all'epoca i referendum dei Radicali per la responsabilità civile dei giudici come quelli a venire sulla separazione delle carriere trovavano giustificazione in una situazione stagnante politicamente. In quel clima l'iniziativa radicale scuoteva effettivamente un sistema consolidato e stagnante come quello che tutelava i magistrati. Oggi, invece, il termine di paragone non può essere più una "casta" squassata da una forte ondata di discredito che barcolla e fatica a trovare dentro di sé la spinta per cambiare, incapace di andare oltre bolsi "niet" come gli agonizzanti apparatniki sovietici, bensì un riformismo legislativo che sembra avere la capacità culturale e lo spazio di manovra per avviare seri e concreti cambiamenti.
Certamente l'esito della riforma Cartabia è stato frenato dal solito compromesso (speriamo che esso non costi caro) ma resta comunque come valore da tutelare una "teoria della giustizia" diversa da ciò che la ha preceduta. L'idea di fondo è il superamento del processo come "modello unico" di risoluzione delle controversie: esistono percorsi di giustizia alternativa oltre le aule di giustizia.
Se la polemica su prescrizione/improcedibilità assorbe quasi per intero il dibattito politico, la vera novità introdotta dal ddl è l'introduzione della "giustizia riparativa" nell'ordinamento penale. Si tratta di un circuito extra processuale e parallelo che tramite atti di concreta riparazione tende a promuovere ove sia possibile un dialogo tra la vittima e il colpevole. Un esperimento sociologico nato negli anni 70 in una cittadina degli Stati Uniti, Kitchener, per consentire il recupero di due minori autori di atti di vandalismo e poi diffusosi negli anni 80 anche in Europa.
In Italia qualche anno fa un professore di criminologia, Adolfo Ceretti, e un gesuita, Guido Bertagna, promossero una serie di incontri tra le vittime del terrorismo e i reduci di quella stagione condannati per i reati commessi come militanti. In un libro entrambi hanno raccontato quella esperienza e i momenti toccanti che hanno vissuto: non si tratta di retorica buonista ma di uno strumento tramite cui il dolore della sofferenza e quello del rimorso si incontrano.
Soprattutto, giustizia riparativa vuol dire rifiutare il concetto di giustizia racchiuso nel solo lato della repressione, nella violenza ripagata con la sola violenza, quella della brutalità carceraria di cui ipocritamente si finge di sdegnarsi e di cui sbagliando si ritengono colpevoli i soli agenti di custodia. È vero invece che è mancato il coraggio di completare la riforma ampliando il ricorso a riti alternativi o a forme alternative di definizione anticipata (la cosiddetta "archiviazione meritata") e che il ricorso a una nuova causa di estinzione del processo (se appello e cassazione non vengono celebrati entro quattro anni e sei mesi complessivi e poi tre anni dal 2024, dopo l'impugnazione della sentenza di primo grado fatta eccezione per i reati più gravi) e non più del reato, com'era la prescrizione prima di Bonafede, può essere macchinoso e creare squilibri di sistema. Infatti, se non si riuscirà a garantire una minore quantità di processi con meccanismi di definizione anticipata delle vertenze giudiziarie anche questa riforma fallirà. E tuttavia lo spirito dell'iniziativa legislativa del governo che rifiuta l'ottusa logica giustizialista è da condividere e salutare con favore.
Non mancano invece critiche e distinguo e diverse freddezze cui fa da contraltare il successo che sta incontrando l'iniziativa referendaria dell'inedita alleanza radicali-estrema destra. Tranne che per quelli promossi da Berlusconi nel 2005 e Renzi nel 2016 sulla forma parlamentare, pare che sia vietato parlar male dei referendum. Essi hanno contrassegnato tra gli anni 70 fino ai primi anni 2000, stagioni importanti di cambiamento e partecipazione popolare.
Ma l'opinione pubblica di quei tempi si formava ancora tramite il dibattito politico e l'informazione dei media. Oggi quel mondo è sparito e l'informazione popolare è quella inquinata sui social da tesi complottiste e manipolazioni dei flussi di notizie. Dai social provengono i nuovi movimenti come i Cinque stelle o i nuovi leader di partiti che solo apparentemente mantengono legami con le vecchie forme di partito ma che in realtà trasmettono una comunicazione sostanzialmente ed esclusivamente plebiscitaria tramite le varie app. Tocca allora chiedersi cosa sia lo strumento referendario e di consultazione oggi: la parola al popolo sovrano è uno strumento riequilibratore o rischia di scardinare la fragile democrazia odierna verso una deriva peronista?
I referendum promossi dai radicali non sfuggono a questa contraddizione: alcuni di essi hanno un valore poco più che simbolico come quello improvvisamente definito "sulla separazione delle carriere", che invece si limita a completare un semplice percorso di distinzione delle funzioni già in atto dal 2006. Sarebbe più utile che leghisti, Fratelli d'Italia e Lega accompagnassero in parlamento il ddl, anch'esso di iniziativa popolare, promosso dalle camere penali, che prevede un doppio Csm per pm e giudici, che effettivamente realizzerebbe lo scopo. Al grido di "chi sbaglia paghi" si chiede la citazione diretta in giudizio dei magistrati per i danni causati da decisione errate, ma spiace disilludere: tutti gli appartenenti all'Ordine giudiziario godono di coperture assicurative abbastanza confortevoli. Difficilmente pagherebbero di tasca loro. Già oggi peraltro in caso di dolo o colpa grave un magistrato può essere perseguito direttamente in sede penale per vere e proprie ipotesi di reato, salvo ovviamente l'onere della prova a carico di chi denuncia.
L'esempio delle molte incongruenze causate dall'alleanza populistico-referendaria proviene proprio dal quesito sulla custodia cautelare che in teoria dovrebbe essere quello più marcatamente garantista. Invece il quesito, assai macchinoso, sulla soppressione delle ultime righe dell'art. 274 cpp, se accolto avrebbe effetti paradossali: sarebbe più facile mantenere libero un borseggiatore seriale che non un incensurato ingiustamente accusato di essere un mafioso. Per il primo la nuova formulazione della legge renderebbe possibile l'arresto solo in caso di fuga o di inquinamento delle prove mentre nel caso del secondo indagato la semplice accusa di essere un colluso con un'associazione terrorista o di criminalità organizzata lo porterebbe in galera.
Paradossalmente il limite costituto dal populismo forcaiolo della estrema destra è invalicabile anche per i radicali che 40 anni fa si schierarono con Enzo Tortora e con Toni Negri. Oggi Tortora e Negri come ieri finirebbero in galera. Il vero garantista sa che non conta il reato ma il metodo dei processi. È l'idea del processo penale l'unità di misura del tasso di civiltà e rinnovamento di un sistema giudiziario, non serve un confuso ribellismo sposato e accompagnato da chi come la Lega vuole vendicarsi dei magistrati e contemporaneamente si schiera con i massacratori dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Che senso ha scandalizzarsi per quei filmati come fa il buon Nello Trocchia su Domani e poi invocare che si tenga la gente di più in galera allungando i processi? Possibile non si colga la contraddizione? Chi oggi firma i referendum è probabilmente lo stesso pubblico che si schiera con Gratteri, De Raho e tutti i paladini del carcere "infinito". Da questa eterogeneo pubblico di No vax, antigarantisti senza un progetto e un'idea organica difficilmente può venire qualcosa di buono: lo scorpione giustizialista affogherà alla fine l'illusione garantista di chi se lo metterà sulle spalle.
di Simona Musco
Il Dubbio, 6 agosto 2021
Intervista al sottosegretario alla Giustizia: "C'è un clima nuovo rispetto a periodi in cui, probabilmente, le procure avevano il sopravvento sulla tutela dei diritti. Ma è acqua passata". "Questa riforma ha riportato in auge il diritto di difesa. C'è un clima nuovo rispetto a periodi in cui, probabilmente, le procure avevano il sopravvento sulla tutela dei diritti. Ma, per fortuna, è acqua passata". A parlare è Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, penalista d'aula, che promuove la riforma del processo penale.
La riforma la soddisfa completamente?
Non è una riforma universale del processo, bensì la sua velocizzazione costituzionalmente orientata. Alla domanda dell'Europa si è data una risposta precisa, ipotizzando una serie di terapie diversificate, tutte tendenti ad un solo scopo: ridurre del 25% i tempi del processo fino al 2026. Per farlo sono stati mutati i criteri dell'archiviazione e del proscioglimento in udienza preliminare, si è ampliato il ricorso ai riti alternativi, rendendoli più appetibili, si è abbandonato il binomio libertà-carcere, per introdurre una serie di sanzioni alternative e più specifiche, privilegiando, quindi, anche la finalità rieducativa della pena. E si è finalmente stabilito che il "fine processo mai" non appartiene alla civiltà giuridica di questo Paese. Si tratta, quindi, di una sorta di ritorno al futuro, di resurrezione efficace della Costituzione.
La mediazione raggiunta contro il fine processo mai le sembra efficace?
Innanzitutto era indispensabile intervenire sulla ragionevole durata del processo, cancellata all'epoca dall'emendamento Bonafede, visto che non chiamerei quella una riforma. La soluzione finale comunque costituisce un enorme passo avanti. Ma a questo quadrante della riforma ritengo sia stata data troppa importanza, ignorando il dato che le altre terapie sono altrettanto fondamentali. Non ritengo, in ogni caso, che la giustizia penale sia il software con cui governare il Paese: il suo perimetro è solo quello di accertare le responsabilità e punire i colpevoli, rispettando i principi della Costituzione. E tornando alla prescrizione, a coloro che l'hanno pesantemente criticata dico soltanto che la prescrizione sostanziale, quella che decorre dal momento di commissione del reato, oggi, nel nostro Paese, ha una durata incredibilmente lunga. Ci sono reati che pur avendo una capacità sanzionatoria medio/alta si prescrivono anche in 20 anni. A ciò vanno aggiunti secondo grado e Cassazione: mi sembra che di tempo ce ne sia abbastanza. Né si può pensare di dover parametrare la ragionevole durata del processo alle disfunzioni ordinamentali e logistiche: bisogna eliminare la patologia, non adeguarsi alla sua esistenza. Un cittadino non può rimanere bloccato da un processo penale per un numero di anni tale da comportare che sia lo stesso processo, e non la sentenza, a diventare la sanzione. Il meccanismo ipotizzato non sarà il migliore, ma certamente consente di mettere un punto fermo. A mo' di work in progress, vedremo durante la sperimentazione se sarà necessario intervenire nuovamente, senza però mai più tornare a quello che c'era.
Rispetto alla prima formulazione della proposta, cosa sarebbe stato giusto far arrivare in aula?
Ho seguito i lavori della Commissione Lattanzi, animata da giuristi di sicura qualità, e il loro contributo è stato assolutamente pregevole. Anche in quel contesto ci sono state opinioni diversificate, ma devo dire che se avessimo, soprattutto su alcuni temi, seguito i suggerimenti della Commissione male non avremmo fatto. È stato un bel confronto, produttivo di reale piacere giuridico.
C'è qualcosa che non la convince?
Si poteva fare certamente di meglio, ovviamente. Ma la riforma è necessaria e urgente, e, come tutte le cose necessarie ed urgenti, ha comportato qualche sacrificio di tutti. Esemplificativamente, un più coraggioso ampliamento dei riti alternativi, apportando così loro maggiore appeal, non sarebbe stato male per alleggerire maggiormente il dibattimento.
Cosa risponde a chi vede come un rischio per la sicurezza ridurre le occasioni in cui la pena coincide con il carcere?
Le misure alternative rispondono meglio alle esigenze di commisurazione della pena al soggetto e al fatto. Ma non ci sono automatismi, bensì la facoltà di applicarle. Si possono ipotizzare tutte le soluzioni possibili in alternativa al carcere, ma ci deve essere sempre qualcuno che le deve ritenere appropriate alla singola fattispecie. È una riforma che, anche in questo frangente, presuppone la massima fiducia nei confronti di chi applica questa regole, cioè il giudice. Il futuro, infatti, passa attraverso un nuovo "patto per la Giustizia" fra avvocatura, magistratura e politica, nella consapevolezza responsabile che, nel rispetto delle condizioni del Paese, non ci devono più essere ostilità "per appartenenza".
Sul Dubbio il professore Pulitanò ha sottolineato che il potere discrezionale del giudice di allungare i tempi di giudizio potrebbe creare problemi di costituzionalità. Come risponde?
Indubbiamente è un compito che, per essere correttamente adempiuto, necessita di una motivazione molto attenta, che tenga conto più dei dati oggettivi che di quelli soggettivi. Un processo con molti imputati può facilmente risultare più difficile da definire in tempi brevi; la perplessità può sorgere se ci si riferisce, per applicare la proroga del termine di improcedibilità, alla complessità delle questioni giuridiche: in tal caso, in base alle verifiche da farsi a regime, potrebbe essere necessaria un'ulteriore riflessione. Ma anche questo risultato è il frutto della mediazione politica.
Alla sessione ulteriore del Congresso nazionale forense lei ha dichiarato che con questo governo l'avvocatura è tornata in Parlamento. In che modo?
Abbiamo scritto una nuova legge sugli esami da avvocato, che con molta probabilità, con qualche correttivo, verrà riproposta l'anno prossimo, visto il buon successo che ha avuto l'esame quest'anno. Abbiamo scritto la legge sull'equo compenso, con l'aggiornamento delle tariffe, che tornerà in aula a settembre dopo un piccolo aggiustamento dal punto di vista delle coperture ed in queste ore prende corpo il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. C'è, poi, la riforma del processo penale che ripristina, in qualche modo, un più corretto rapporto tra giudice, accusa e difesa e in cui quest'ultima vede ripristinati alcuni, fondamentali diritti secondo Costituzione. E soprattutto l'efficienza del processo non è passata dalla riduzione del diritto di difendersi: per migliorare l'offerta di Giustizia, non bisogna di certo ridurre la domanda. Credo così che anche la funzione dell'avvocato rientri tra quei beni che la riforma ha riportato in primo piano, e proprio in virtù di un new deal più garantista.
La magistratura, invece, rimane ancora sul chi va là. Il presidente dell'Anm, Santalucia, ha ribadito l'auspicio che possano aumentare i reati per i quali escludere la prescrizione...
Bisogna stare molto attenti alla "sindrome della lista della spesa". Sarei molto cauto in questa operazione di continua integrazione/riscrittura dell'elenco dei reati, perché ognuno ha la propria sensibilità e si corre il rischio che, integrazione dopo integrazione, l'eccezione diventi la regola, vanificando completamente la disciplina introdotta. Appena in vigore la legge, sarà necessario crederci ed applicarla: vuoi vedere che siamo riusciti davvero a rendere la Giustizia penale migliore?










